Accordo sul salvataggio ed il ricupero dei cosmonauti nonché sulla restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico

0.790.1Multilateral International Treaty18 dic 1969

Conchiuso a Londra, Mosca e Washington il 22 aprile 1968
Firmato dalla Svizzera il 22 aprile 1968
Approvato dall’Assemblea federale il 2 ottobre 19691
Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 18 dicembre 1969
Entrato in vigore per la Svizzera il 18 dicembre 1969

(Stato 25 marzo 2024)

Gli Stati partecipi del presente Accordo,

riconosciuta l’importanza considerevole del Trattato2sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, che prevede di fornire ai cosmonauti tutta l’assistenza possibile in caso di incidenti di difficoltà o di atterraggi di emergenza, di rimpatriare senza indugio e con le dovute misure di sicurezza i cosmonauti, come pure di restituire gli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico,

desiderosi di sviluppare e di rendere più effettivi detti obblighi,

desiderosi di promuovere la cooperazione tra gli Stati nel campo dell’esplorazione dell’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico,

animati da sentimenti umanitari,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ogni Parte contraente che apprende o costata che l’equipaggio di un veicolo spaziale è stato vittima di un incidente, si trova in difficoltà, o ha compiuto un atterraggio di emergenza o involontario nella circoscrizione territoriale di sua competenza, ha ammarato in alto mare o ha compiuto un atterraggio in qualsiasi altro luogo che non è sottoposto alla giurisdizione di uno Stato,

  1. informa immediatamente l’autorità di lancio o, quando non riesca ad identificare detta autorità od a mettersi subitamente in contatto con essa, diffonde immediatamente la notizia con tutti i mezzi appropriati di comunicazione di cui può disporre;
  2. informa immediatamente il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il quale provvede senza indugio alla diffusione dell’informazione ricevuta, con tutti i mezzi appropriati di comunicazione di cui può disporre.
Art. 2

Qualora l’equipaggio di un veicolo spaziale venga a trovarsi, per incidenti, difficoltà o atterraggio di emergenza o involontario, nella circoscrizione territoriale di un’altra Parte contraente, quest’ultima prende immediatamente tutte le misure possibili per garantirne il salvataggio e recare ai cosmonauti l’aiuto necessario. Essa comunica all’autorità di lancio e al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite le misure prese e i risultati ottenuti. Se l’intervento dell’autorità di lancio sembra opportuno per accelerare le operazioni di salvataggio o per contribuire notevolmente all’efficacia delle operazioni di ricerca e di salvataggio, detta autorità coopera con la Parte contraente al fine di garantire la riuscita delle operazioni. Quest’ultime sono dirette e sorvegliate dalla Parte contraente, in stretti e continui rapporti con l’autorità di lancio.

Art. 3

Le Parti contraenti che apprendono o costatano che l’equipaggio di un veicolo spaziale ha ammarato in alto mare o ha atterrato in qualsiasi altro luogo che non è sottoposto alla giurisdizione di uno Stato, cooperano, se è loro possibile e se si rivela necessario, alle operazioni di ricerca e di salvataggio per garantire un sollecito salvamento dell’equipaggio. Dette Parti comunicano all’autorità di lancio e al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite le misure prese e i risultati ottenuti.

Art. 4

Qualora l’equipaggio di un veicolo spaziale venga a trovarsi, per incidenti, difficoltà, atterraggio o ammaraggio di emergenza o involontario, nella circoscrizione territoriale di competenza di una Parte contraente o in alto mare, come pure in qualsiasi altro luogo che non è sottoposto alla giurisdizione di uno Stato, esso è immediatamente restituito, con tutte le misure di sicurezza possibili, ai rappresentanti dell’autorità di lancio.

Art. 5
  1. La Parte contraente che apprende o costata che un oggetto spaziale o parti componenti di esso sono caduti sulla Terra nella circoscrizione territoriale di sua competenza, in alto mare o in qualsiasi altro luogo che non è sottoposto alla giurisdizione di uno Stato, deve comunicarlo all’autorità di lancio e al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  2. Se un oggetto spaziale o parti componenti di esso sono rinvenuti nella circoscrizione territoriale di competenza di una Parte contraente, quest’ultima prende, su domanda dell’autorità di lancio e, se richiesta, con la sua cooperazione, le misure che ritiene opportune per il ricupero dell’oggetto o delle sue parti componenti.
  3. Gli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico o le parti componenti di essi, rinvenuti oltre i limiti territoriali dell’autorità di lancio, sono restituiti, a richiesta, ai rappresentanti di detta autorità, previo controllo dei dati di identificazione che da essa sono forniti a domanda, o tenuti a loro disposizione.
  4. Se una Parte contraente ha ragione di ritenere che, nonostante le disposizioni dei numeri 2 e 3 del presente articolo, un oggetto spaziale o parti componenti di esso, rinvenuti nella circoscrizione territoriale di sua competenza o da essa ricuperati in qualsiasi altro luogo, possano essere di per sé pericolosi o deleteri, essa può comunicarlo all’autorità di lancio; quest’ultima prende immediatamente le misure adeguate all’eliminazione di qualsiasi pericolo o danno, secondo le direttive e sotto la sorveglianza della Parte contraente interessata.
  5. Le spese per l’adempimento degli obblighi concernenti il ricupero e la restituzione di un oggetto spaziale o di sue parti componenti sono a carico dell’autorità di lancio, giusta le disposizioni dei numeri 2 e 3 del presente articolo.
Art. 6

Nel presente Accordo l’espressione «autorità di lancio» indica lo Stato responsabile del lancio o, se la responsabilità incombe a un’Organizzazione governativa internazionale, la detta Organizzazione, quando essa dichiari di accettare i diritti e gli obblighi previsti nel presente Accordo e quando la maggioranza degli Stati membri di detta Organizzazione siano Parti contraenti del presente Accordo e del Trattato sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti.

Art. 7
  1. Il presente Accordo è aperto alla firma di tutti gli Stati. A partire dalla sua entrata in vigore, giusta il numero 3 del presente articolo, l’Accordo è aperto in ogni momento all’adesione di qualsiasi Stato che non l’abbia ancora firmato.
  2. Il presente Accordo è sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e quelli di adesione sono depositati presso i Governi del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d’America e dell’Unione Sovietica, designati nel presente Accordo quali Governi depositari.
  3. Il presente Accordo entra in vigore non appena cinque Governi, compresi quelli designati nel presente Accordo quali Governi depositari, depositano i rispettivi strumenti di ratificazione.
  4. Il presente Accordo entra successivamente in vigore, per gli Stati che hanno depositato i rispettivi strumenti di ratificazione o di adesione dopo la sua entrata in vigore, il giorno del deposito del rispettivo strumento di ratificazione o di adesione.
  5. I Governi depositari comunicano immediatamente la data del deposito di ogni strumento di ratificazione del presente Accordo o di adesione allo stesso, come pure il giorno dell’entrata in vigore dell’Accordo e qualsiasi altra informazione, a tutti gli Stati in nome dei quali l’Accordo è stato firmato o l’adesione notificata.
  6. I Governi depositari registrano il presente Accordo giusta l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite3.
Art. 8

Ogni Stato partecipe del presente Accordo può proporre emendamenti all’Accordo. Gli emendamenti entrano in vigore il giorno della loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati contraenti, per ogni Stato contraente che li accetta, e, successivamente, per ciascun altro Stato contraente, il giorno della sua accettazione.

Art. 9

Il presente Accordo può essere disdetto da ogni Stato contraente, dopo un anno dalla sua entrata in vigore, mediante notificazione scritta ai Governi depositari. La disdetta ha effetto un anno dopo il giorno della notificazione.

Art. 10

Il presente Accordo, i cui testi inglese, russo, spagnolo, francese e cinese fanno ugualmente fede, è depositato negli archivi dei Governi depositari. Detti Governi inviano copie certificate conformi del presente Accordo a tutti i Governi degli Stati firmatari o aderenti.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Londra, Mosca e Washington, il 22 aprile 1968, in triplo esemplare.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica4
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Antigua e Barbuda26 dicembre1988 S1° novembre1981
Arabia Saudita11 novembre2021 A11 novembre2021
Argentina26 marzo196926 marzo1969
Armenia28 marzo2018 A28 marzo2018
Australia18 marzo198618 marzo1986
Austria19 febbraio197019 febbraio1970
Bahamas11 agosto1976 S10 luglio1973
Barbados20 febbraio1969 A20 febbraio1969
Belarus2 dicembre19683 dicembre1968
Belgio15 aprile197715 aprile1977
Bosnia e Erzegovina15 agosto1994 S6 marzo1992
Botswana10 aprile1969 A10 aprile1969
Brasile27 febbraio1973 A27 febbraio1973
Bulgaria2 aprile19692 aprile1969
Camerun10 gennaio196910 gennaio1969
Canada20 febbraio197520 febbraio1975
Ceca, Repubblica29 settembre1993 S1° gennaio1993
Cile8 ottobre19818 ottobre1981
Cina20 dicembre1988 A20 dicembre1988
Hong Konga3 giugno19971° luglio1997
Macaob13 ottobre199920 dicembre1999
Cipro17 dicembre197017 dicembre1970
Corea (Sud)4 aprile19694 aprile1969
Croazia18 maggio1994 S8 ottobre1991
Cuba3 aprile1984 A3 aprile1984
Danimarca6 maggio19696 maggio1969
Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Ecuador7 marzo19697 marzo1969
Egitto11 dicembre196811 dicembre1968
El Salvador19 febbraio197019 febbraio1970
Emirati Arabi Uniti29 giugno2018 A29 giugno2018
Eswatini9 giugno1969 A9 giugno1969
EUMETSAT19 dicembre200519 dicembre2005
European Space Agency (ESA)25 giugno197531 dicembre1975
Figi14 luglio1972 S10 ottobre1970
Finlandia10 settembre197010 settembre1970
Francia31 dicembre1975 A31 dicembre1975
Gabon2 aprile1969 A2 aprile1969
Gambia26 luglio1968 A3 dicembre1968
Germania17 febbraio197217 febbraio1972
Giappone20 giugno1983 A20 giugno1983
Grecia7 luglio19757 luglio1975
Guinea-Bissau14 ottobre1976 A14 ottobre1976
Guyana30 maggio196930 maggio1969
India9 luglio1979 A9 luglio1979
Indonesia27 giugno1999 A27 giugno1999
Iran21 dicembre197021 dicembre1970
Iraq12 marzo1970 A12 marzo1970
Irlanda29 agosto19683 dicembre1968
Islanda4 dicembre19694 dicembre1969
Israele19 dicembre196919 dicembre1969
Italia31 marzo197831 marzo1978
Kazakstan11 luglio1998 A11 luglio1998
Kuwait*7 giugno1972 A7 giugno1972
Laos27 novembre197227 novembre1972
Libano31 marzo196931 marzo1969
Libia10 dicembre2009 A10 dicembre2009
Lituania25 marzo2013 A25 marzo2013
Madagascar11 febbraio196911 febbraio1969
Maldive3 aprile19703 aprile1970
Marocco20 novembre197020 novembre1970
Maurizio16 aprile1969 A16 aprile1969
Messico11 marzo196911 marzo1969
Mongolia**31 gennaio196931 gennaio1969
Montenegro9 gennaio2007 S3 giugno2006
Nepal11 luglio19683 dicembre1968
Nicaragua30 giugno201730 giugno2017
Niger15 gennaio196915 gennaio1969
Nigeria26 febbraio197326 febbraio1973
Norvegia20 aprile197020 aprile1970
Nuova Zelanda8 luglio19698 luglio1969
Oman4 febbraio2022 A4 febbraio2022
Paesi Bassi17 febbraio198117 febbraio1981
Aruba17 febbraio198117 febbraio1981
Curaçao17 febbraio198117 febbraio1981
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
17 febbraio198117 febbraio1981
Sint Maarten17 febbraio198117 febbraio1981
Pakistan17 ottobre1973 A17 ottobre1973
Papua Nuova Guinea27 ottobre1980 A27 ottobre1980
Paraguay26 gennaio2024 A26 gennaio2024
Perù21 marzo1979 A21 marzo1979
Polonia14 febbraio196914 febbraio1969
Portogallo25 marzo197025 marzo1970
Qatar13 marzo2012 A13 marzo2012
Regno Unito3 dicembre19683 dicembre1968
Anguilla3 dicembre19683 dicembre1968
Territori sotto la sovranità
territoriale del Regno Unito
3 dicembre19683 dicembre1968
Romania*28 giugno197128 giugno1971
Russia3 dicembre19683 dicembre1968
Saint Vincent e Grenadine13 maggio1999 S3 dicembre1968
San Marino10 agosto197010 agosto1970
Seicelle5 gennaio1978 A5 gennaio1978
Serbia27 aprile1992 S1° marzo1971
Singapore10 settembre1976 A10 settembre1976
Siria14 agosto196914 agosto1969
Slovenia27 maggio1992 S1° gennaio1993
Spagna26 febbraio2001 A26 febbraio2001
Stati Uniti3 dicembre19683 dicembre1968
Sudafrica24 settembre196924 settembre1969
Svezia21 luglio1969 A21 luglio1969
Svizzera18 dicembre196918 dicembre1969
Thailandia26 maggio1969 A26 maggio1969
Tonga22 giugno1971 S4 giugno1970
Tunisia10 febbraio197110 febbraio1971
Turchia*6 dicembre20066 dicembre2006
Ucraina16 gennaio196916 gennaio1969
Ungheria**4 giugno19694 giugno1969
Uruguay25 febbraio196925 febbraio1969
Zambia20 agosto1973 A20 agosto1973
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Dal 3 dic. 1968 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
b Dal 25 mar. 1970 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal
20 dic. 1999.

Footnotes

  1. RU 1970 89

  2. RS 0.790

  3. RS 0.120

  4. Gli strumenti di ratifica, di adesione o le dichiarazioni di successione, sono stati depositati presso i Governi degli Stati Uniti, del Regno Unito e della Federazione Russa, sia simultaneamente, sia in date diverse, sia presso uno, sia presso alcuni dei Governi precitati. Le date si riferiscono alla prima ratifica, adesione o dichiarazione di successione.

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