Convenzione internazionale concernente l’uso della radiodiffusione come strumento di pace

0.784.402Multilateral International Treaty28 feb 1939

Conchiusa a Ginevra il 23 settembre 1936
Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 1938
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 30 dicembre 19382
Entrata in vigore per la Svizzera il 28 febbraio 1939

(Stato 7  marzo 2006)

L’Albania, la Repubblica Argentina, l’Austria, il Belgio, gli Stati Uniti del Brasile,
il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del nord, il Cile, la Colombia,
la Danimarca, la Repubblica Domenicana, l’Egitto, la Spagna, l’Estonia,
la Francia, la Grecia, l’India, la Lituania, il Lussemburgo, gli Stati Uniti del
Messico, la Norvegia, la Nuova Zelanda, i Paesi Bassi, la Romania, la Svizzera,
la Cecoslovacchia, la Turchia, l’Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti e l’Uruguay,

avendo riconosciuto la necessità di evitare, con delle norme prese di comune accordo, che la radiodiffusione sia usata in modo contrario alla buona intesa internazionale;

animati, d’altra parte, dal desiderio di usare, mediante applicazione delle stesse norme, le possibilità che offre questo mezzo di trasmissione del pensiero per una migliore mutua comprensione dei popoli;

hanno deciso di conchiudere, a questo scopo, una Convenzione e hanno nominato a loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo aver comunicato i loro pieni poteri, trovati in buona è debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

Le alte Parti contraenti si impegnano mutuamente a vietare e, dato il caso, ad interrompere senz’indugio, sul loro rispettivo territorio, qualsiasi emissione che, contrariamente alla buona intesa internazionale, sarebbe tale da incitare gli abitanti di un territorio qualsiasi ad atti contrari all’ordine interno o alla sicurezza d’un territorio di una delle alte Parti contraenti.

Art. 2

Le alte Parti contraenti si impegnano mutuamente a vigilare perché le emissioni trasmesse dalle stazioni del loro territorio rispettivo non costituiscano né un incitamento alla guerra contro un’altra alta Potenza contraente né un incitamento ad atti tali da provocarla.

Art. 3

Le alte Parti contraenti si impegnano mutuamente a vietare e, dato il caso, ad interrompere senz’indugio sul loro rispettivo territorio qualsiasi emissione tale da nuocere alla buona intesa internazionale mediante allegazioni la cui inesattezza sarebbe o dovrebbe essere conosciuta dalle persone responsabili della diffusione.

Esse si impegnano vicendevolmente inoltre a vigilare che qualsiasi emissione tale da nuocere alla buona intesa internazionale con allegazioni inesatte sia rettificata il più presto possibile coi mezzi più efficaci, anche se l’inesattezza non è risultata che dopo la diffusione.

Art. 4

Le alte Parti contraenti si impegnano vicendevolmente a vigilare a che, specialmente in tempo di crisi, le stazioni del loro rispettivo territorio diffondano sui rapporti internazionali delle informazioni la cui esattezza sia stata controllata dalle persone responsabili della diffusione di tali notizie e ciò con tutti i mezzi a loro disposizione.

Art. 5

Ciascuna delle alte Parti contraenti si impegna a fornire alle altre Parti contraenti che lo chiedessero le informazioni che, a suo parere, sarebbero di natura tale da facilitare la diffusione, per mezzo dei vari servizi di radiodiffusione, di emissioni intese a far meglio conoscere la propria civilizzazione e le condizioni particolari di vita, come pure le linee essenziali dello sviluppo dei suoi rapporti con gli altri popoli e il suo contributo all’opera di istaurazione della pace.

Art. 6

Affinché gli obblighi risultanti dagli articoli precedenti raggiungano completamente il loro scopo, le alte Parti contraenti si impegnano vicendevolmente ad emanare, per i servizi di radiodiffusione dipendenti direttamente dal loro Governo, ed a far applicare da questi servizi, delle istruzioni e dei regolamenti appropriati.

Nello stesso intento, le alte Parti contraenti si impegnano vicendevolmente a far figurare, ad uso delle imprese di radiodiffusione con gestione autonoma, sia nell’atto costituivo di un istituto nazionale, sia nelle condizioni imposte ad una società concessionaria, sia nei regolamenti applicabili agli altri esercizi privati, delle clausole adeguate ed a prendere le misure necessarie per garantirne l’applicazione.

Art. 7

Se tra le alte Parti contraenti dovesse sorgere una contestazione qualsiasi per quanto concerne l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, e se tale contestazione non potesse essere risolta in modo soddisfacente in via diplomatica, essa sarà composta conformemente alle disposizioni vigenti tra le Parti relative al regolamento delle controversie internazionali.

Nel caso in cui simili disposizioni non esistessero tra le Parti di cui si tratta, la contestazione sarà sottoposta ad una procedura arbitrale o giudiziaria. In mancanza di un accordo sulla designazione di un altro tribunale, a domanda di una delle Parti, la contestazione verrà sottoposta alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale, quando le Contraenti facciano parte del Protocollo del 16 dicembre 1920 concernente lo statuto della Corte3o, se le Contraenti non vi fanno tutte parte, ad un tribunale arbitrale costituito conformemente alla Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1907 per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali4.

Prima di ricorrere alle procedure di cui al primo ed al secondo capoverso, le alte Parti contraenti potranno, di comune accordo, appellarsi alla Commissione internazionale di cooperazione intellettuale, alla quale spetta di costituire a questo scopo un comitato speciale.

Art. 8

Le presente Convenzione, i cui testi francese ed inglese fanno parimente stato, porterà la data di questo giorno e sarà, fino al 1omaggio 1937, aperta alla firma di tutti i Membri della Società delle Nazioni e di tutti gli Stati non membri rappresentati alla Conferenza redazionale della presente Convenzione, o di tutti gli Stati non membri ai quali il Consiglio della Società delle Nazioni avrà, a questo scopo, comunicato copia della presente Convenzione.

Art. 9

La presente Convenzione sarà ratificata. La notificazione di ratificazione sarà trasmessa al Segretario generale della Società delle Nazioni, che ne notificherà il deposito a tutti i Membri della Società come pure agli Stati non membri di cui all’articolo precedente.

Art. 10

A contare dal 1omaggio 1937, qualsiasi Membro della Società delle Nazioni e qualsiasi Stato non membro di cui all’art. 8 precedente, potrà aderire alla presente Convenzione.

Le notificazioni d’adesione saranno trasmesse al Segretario generale della Società delle Nazioni5, il quale ne notificherà il deposito a tutti i Membri della Società, come pure agli Stati non membri di cui nel citato articolo.

Art. 11

La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario generale della Società delle Nazioni6conformemente alle disposizioni dell’art. 18 del Patto, sessanta giorni dopo il ricevimento da parte sua della sesta ratificazione o adesione.

La Convenzione entrerà in vigore il giorno stesso della sua registrazione

Art. 12

Ogni ratificazione o adesione che avverrà dopo l’entrata in vigore della Convenzione produrrà i suoi effetti sessanta giorni dopo il suo ricevimento da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni7.

Art. 13

La presente Convenzione potrà essere disdetta mediante una notificazione al Segretario generale della Società delle Nazioni8. Questa notificazione avrà effetto un anno dopo il suo ricevimento.

Il Segretario generale notificherà a tutti i Membri della Società ed agli Stati non membri di cui all’art. 8 le disdette in tal guisa ricevute.

La presente Convenzione cesserà di produrre i suoi effetti se, in seguito a disdette, il numero delle alte Parti contraenti diventa inferiore a sei.

Art. 14

Tutte le alte Parti contraenti possono, al momento della firma della ratificazione, dell’adesione o, in seguito, mediante atto scritto trasmesso al Segretario generale della Società delle Nazioni9, dichiarare che la presente Convenzione s’applicherà all’insieme o ad una parte delle loro colonie, protettorati, territori d’oltre mare o territori posti sotto la loro sovranità o sotto il loro mandato. La presente Convenzione si applicherà al territorio o ai territori specificati nella dichiarazione sessanta giorni dopo il suo ricevimento. In mancanza di tale dichiarazione, la Convenzione non sarà applicabile a detti territori.

Tutte le alte Parti contraenti potranno in seguito, in qualsiasi epoca, mediante notificazione al Segretario generale della Società delle Nazioni10dichiarare che la presente Convenzione cesserà di essere applicabile all’insieme o ad una parte delle loro colonie, dei loro protettorati, territori d’oltre mare o territori posti sotto la loro sovranità o sotto il loro mandato. La Convenzione cesserà di essere applicabile al territorio o ai territori specificati nella notificazione un anno dopo il suo ricevimento.

Il Segretario generale comunicherà a tutti i Membri della Società come pure agli Stati non membri di cui all’art. 8, tutte le dichiarazioni ricevute ai sensi del presente articolo.

Art. 15

La domanda di revisione della presente Convenzione può essere inoltrata in qualsiasi tempo da una delle alte Parti contraenti, sotto forma di notificazione al Segretario generale della Società delle Nazioni11. Questa notificazione sarà comunicata da detto Segretario generale alle altre Parti contraenti. Se un terzo almeno di esse si associa a questa domanda, le alte Parti contraenti convengono di riunirsi per procedere alla revisione della Convenzione.

In tal caso, spetta al Segretario generale di proporre al Consiglio o all’Assemblea della Società delle Nazioni di convocare una conferenza di revisione.

Fatto a Ginevra, il ventitré settembre millenovecentotrentasei, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Segretariato della Società delle Nazioni12. Una copia certificata conforme sarà consegnata a tutti i Membri della Società delle Nazioni ed agli Stati non membri di cui all’art. 8.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan*8 febbraio1985 A9 aprile1985
Brasile11 febbraio193812 aprile1938
Bulgaria*17 maggio1972 A16 luglio1972
Camerun19 giugno1967 S1° gennaio1960
Cile20 febbraio194020 aprile1940
Danimarca11 ottobre19372 aprile1938
Egitto29 luglio193827 settembre1938
El Salvador18 agosto1938 A17 ottobre1938
Finlandia29 novembre1938 A28 gennaio1939
Guatemala18 novembre1938 A17 gennaio1939
India11 agosto19372 aprile1938
Irlanda25 maggio1938 A24 luglio1938
Laos23 marzo1966 A22 maggio1966
Liberia16 settembre2005 A15 novembre2005
Lussemburgo8 febbraio19388 aprile1938
Malta1° agosto1966 S21 settembre1964
Maurizio18 luglio1969 S12 marzo1968
Mongolia*10 luglio1985 A8 settembre1985
Norvegia5 maggio19384 luglio1938
Nuova Zelanda27 gennaio19382 aprile1938
Russia*3 febbraio19834 aprile1983
Santa Sede5 gennaio1967 A6 marzo1967
Sud Africa1° febbraio1938 A2 aprile1938
Sud Ovest Africano1° febbraio1938 A2 aprile1938
Svezia22 giugno1938 A21 agosto1938
Svizzera30 dicembre193828 febbraio1939
Ungheria*20 settembre1984 A19 novembre1984
Zimbabwe1° dicembre1998 S18 aprile1980
*Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.

Riserve e dichiarazione

Afghanistan

La Repubblica democratica d’Afghanistan non si considera vincolata dalle disposizioni dell’articolo 7 della convenzione, perché giusta questo articolo quando sorgessero controversie tra due o più Alte Parti contraenti sull’interpretazione o l’applicazione della convenzione, queste possono venir sottoposte per giudizio alla Corte permanente internazionale di giustizia a richiesta di una sola delle Parti.

Bulgaria

1.  La Repubblica popolare di Bulgaria non si considera vincolata dalle disposizioni dell’articolo 7 della convenzione in cui è previsto che le controversie tra le Parti vengano sottoposte alla Corte internazionale di Giustizia a domanda di una delle Parti. Qualsiasi decisione della Corte internazionale, pronunciata su una controversia tra la Repubblica popolare di Bulgaria e un’altra Parte alla Convenzione, sulla base di una domanda presentata alla Corte senza il consenso della Repubblica popolare di Bulgaria, non sarà considerata valida.

2.  La Repubblica popolare di Bulgaria applicherà i principi della convenzione a tutti gli Stati contraenti sulla base della reciprocità. Nondimeno, la convenzione non sarà interpretata come istituente obblighi formali tra Paesi che non mantengono relazioni diplomatiche.

Cecoslovacchia

La Repubblica socialista cecoslovacca si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per proteggere i suoi interessi sia in caso di inosservanza delle disposizioni della Convenzione da parte di altri Stati sia in caso di altri atti che ledono i suddetti interessi.

Mongolia

La Repubblica popolare mongola dichiara di riservarsi il diritto di prendere tutte le misure necessarie per proteggere i suoi interessi sia in caso di non osservanza delle disposizioni della Convenzione da parte di altri Stati, sia in caso di altri atti lesivi degli interessi della Repubblica popolare mongola.

Russia

1.  La Russia non si considera vincolata dalle disposizioni dell’articolo 7 della Convenzione in cui è previsto che le controversie che potessero sorgere sull’interpretazione o l’applicazione della Convenzione e che non potessero essere risolte per via diplomatica vengano sottoposte, a richiesta di una delle Parti, a procedura arbitrale o giudiziaria, e dichiara che, per sottoporvele, è indispensabile l’accordo di tutte le Parti in causa, in ciascun caso particolare.

2.  La Russia dichiara che si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per proteggere i suoi interessi sia in caso di trasgressione delle disposizioni della Convenzione da parte di altri Stati sia in caso di altri atti che ledono gli interessi della Russia.

Ungheria

L’Ungheria non si considera vincolata dalle disposizioni dell’articolo 7 della Convenzione in cui è previsto che le controversie che potessero sorgere sull’interpretazione o l’applicazione della Convenzione e che non potessero essere risolte per via diplomatica vengano sottoposte, a richiesta di una delle Parti, a procedura arbitrale o giudiziaria, e dichiara che, per sottoporvele, è indispensabile l’accordo di tutte le Parti in causa.

Footnotes

  1. Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. DF del 16 dic. 1938 (RU 55 128)

  3. La Corte Permanente di Giustizia Internazionale è stata sciolta con Risoluzione del 18 apr. 1946 dell’Assemblea della Società delle Nazioni (FF 1946 , II 1227 ediz. ted. 1946 II 1186 ediz. franc.) e sostituita dalla Corte Internazionale di Giustizia [RU 1948 1009].

  4. RS 0.193.212

  5. Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite.(FF 1946 , II 1222 1227 ediz. ted. 1946 II 1181 1187 ediz. franc).

  6. Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 , II 1222 1227 ediz. ted. 1946 II 1181 1187 ediz. franc).

  7. Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 , II 1222 1227 ediz. ted. 1946 II 1181 1187 ediz. franc).

  8. Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 , II 1222 1227 ediz. ted. 1946 II 1181 1187 ediz. franc).

  9. Dopo lo scioglimente della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 , II 1222 1227 ediz. ted. 1946 II 1181 1187 ediz. franc).

  10. Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionato è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 , II 1222 1227 ediz. ted. 1946 II 1181 1187 ediz. franc).

  11. Vedere la nota all’art. 10, cpv. 2.

  12. Vedere la nota all’art. 10, cpv. 2.

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