Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni

0.784.01Multilateral International Treaty15 set 1994

Conclusa a Ginevra il 22 dicembre 1992
Approvata dall’Assemblea federale il 14 giugno 19941
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 15 settembre 1994
Entrata in vigore per la Svizzera il 15 settembre 1994

(Stato 19 luglio 2023)

Preambolo

1Nel riconoscere pienamente a ciascun Stato il diritto sovrano di regolamentare le sue telecomunicazioni e tenuto conto dell’importanza crescente delle telecomunicazioni per la salvaguardia della pace e lo sviluppo economico e sociale di tutti gli Stati, gli Stati Parti alla presente Costituzione, strumento fondamentale dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, ed alla Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni2(in appresso designata «La Convenzione») che la completa, ai fini di agevolare le relazioni pacifiche e la cooperazione internazionale tra i popoli nonché lo sviluppo economico e sociale mediante il buon funzionamento delle telecomunicazioni,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Disposizioni di base

Art. 1 Oggetto dell’Unione
21. L’Unione si prefigge:
3a) di mantenere e di estendere la cooperazione internazionale tra tutti i Membri dell’Unione ai fini del miglioramento e del razionale utilizzo delle telecomunicazioni di ogni sorta;
4b) de di promuovere e di offrire assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo nel settore delle telecomunicazioni e di promuovere inoltre la mobilitazione delle risorse materiali e finanziarie necessarie per la sua attuazione;
5c) di favorire lo sviluppo di mezzi tecnici e la loro utilizzazione più efficace in vista di accrescere il rendimento dei servizi di telecomunicazione, di accrescere la loro utilità e di generalizzare il più possibile la loro utilizzazione da parte dei pubblico;
6d) di promuovere l’utilizzazione dei servizi di telecomunicazione in vista di agevolare le relazioni pacifiche;
7e) de promouvoir l’utilisation des services de télécommunication en vue de faciliter les relations pacifiques;
8f) di armonizzare gli sforzi dei Membri a tal fine;
9g) di promuovere a livello internazionale l’adozione di un approccio più generale riguardo ai problemi di telecomunicazione, in considerazione della diffusione a livello mondiale dell’economia e della società dell’informazione, collaborando con altre organizzazioni intergovernative regionali ed internazionali nonché con le organizzazioni non governative che si occupano di telecomunicazioni.
102. A tal fine ed in particolare, l’Unione:
11a) provvede ad assegnare le bande di frequenze dello spettro radioelettrico, ad effettuare la ripartizione delle frequenze radioelettriche e la registrazione delle assegnazioni di frequenze e di ogni posizione orbitale associata sull’orbita dei satelliti geostazionari al fine di evitare interferenze pregiudizievoli tra le stazioni di radiocomunicazione dei vari Paesi;
12b) coordina gli sforzi in vista di eliminare interferenze pregiudizievoli tra le stazioni di radiocomunicazione dei vari Paesi e di migliorare l’utilizzazione dello spettro delle frequenze radioelettriche nonché dell’orbita dei satelliti geostazionari per i servizi di radiocomunicazione;
13c) agevola la normalizzazione mondiale delle telecomunicazioni grazie ad una soddisfacente qualità di servizio;
14d) incoraggia la cooperazione internazionale mirante ad assicurare assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo, nonché la creazione, lo sviluppo ed il perfezionamento degli impianti e dei circuiti di telecomunicazione nei Paesi in via di sviluppo con tutti i mezzi a sua disposizione, compresa la sua partecipazione ai programmi appropriati delle Nazioni Unite e l’utilizzazione delle sue risorse a seconda delle esigenze;
15e) coordina gli sforzi in vista di armonizzare lo sviluppo dei mezzi di telecomunicazione, in particolare quelli che fanno appello alle tecniche spaziali in maniera da utilizzare in maniera ottimale le possibilità che essi offrono;
16f) favorisce la collaborazione tra i suoi Membri in vista di stabilire tariffe ai livelli più bassi possibili, compatibili con un servizio di buona qualità ed una gestione finanziaria sana ed indipendente delle telecomunicazioni;
17g) induce l’adozione di misure atte a garantire la sicurezza della vita umana mediante la cooperazione dei servizi di telecomunicazione;
18h) effettua studi, stabilisce regolamentazioni, adotta risoluzioni, formula raccomandazioni ed auspici, raccoglie e pubblica informazioni concernenti le telecomunicazioni;
19i) si adopera, con gli organismi di finanziamento e di sviluppo internazionali, a promuovere la creazione di linee di credito preferenziali e favorevoli destinate allo sviluppo di progetti sociali volti, tra l’altro, ad estendere i servizi di telecomunicazione alle zone più isolate nei Paesi.
Art. 2 Formazione
20L’Unione internazionale delle telecomunicazioni, tenuto conto dei principio di universalità e dell’interesse di una partecipazione universale all’Unione, è composta da:
21a) ogni Stato che sia Membro dell’Unione in quanto parte ad una Convenzione internazionale delle telecomunicazioni prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione;
22b) ogni altro Stato, Membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che aderisce alla presente Costituzione ed alla Convenzione in conformità con le disposizioni dell’articolo 53 della presente Costituzione;
23c) ogni altro Stato, non Membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che chiede di divenire Membro dell’Unione e che, dopo che la sua domanda è stata approvata da due terzi dei membri dell’Unione, aderisce alla presente Costituzione ed alla Convenzione in conformità con le disposizioni dell’articolo 53 della presente Costituzione. Se questa domanda di ammissione in qualità di Membro è presentata durante il periodo intercorrente tra due Conferenze di plenipotenziari, il Segretario generale consulta i Membri dell’Unione; un Membro sarà considerato come astenuto se non ha risposto entro un termine di quattro mesi a decorrere dal giorno in cui è stato consultato.
Art. 3 Diritti ed obblighi dei Membri
241. I Membri dell’Unione hanno i diritti e sono soggetti agli obblighi previsti nella presente Costituzione e nella Convenzione.
252. I diritti dei Membri per quanto concerne la loro partecipazione alle Conferenze, riunioni e consultazioni dell’Unione, sono i seguenti:
26a) ogni Membro ha diritto di partecipare alle Conferenze, è eleggibile in Consiglio ed ha diritto di presentare candidati all’elezione di funzionari dell’Unione o di membri dei Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni;
27b) ogni Membro ha inoltre diritto, sotto riserva delle disposizioni dei numeri 169 e 210 della presente Costituzione, ad un voto in tutte le Conferenze di plenipotenziari, in tutte le conferenze mondiali, ed in tutte le assemblee di radiocomunicazioni nonché in tutte le riunioni di commissioni di studio e, se fa parte del Consiglio, in tutte le sessioni di questo Consiglio. Nelle conferenze regionali, solo i Membri della regione interessata hanno diritto di voto;
28c) ogni Membro ha inoltre diritto, sotto riserva delle disposizioni dei numeri 169 e 210 della presente Costituzione, ad un voto in ogni consultazione effettuata per corrispondenza. Nel caso di consultazioni concernenti conferenze regionali, solo i Membri della regione interessata hanno diritto di voto.
Art. 4 Strumenti dell’Unione
291. Gli strumenti dell’Unione sono: – la presente Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni; – la Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni; e – i Regolamenti amministrativi.
302. La presente Costituzione, le cui disposizioni sono completate da quelle della Convenzione, è lo strumento fondamentale dell’Unione.
313. Le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione sono inoltre completate da quelle dei Regolamenti amministrativi enumerati in appresso, che regolamentano l’utilizzazione delle telecomunicazioni e vincolano tutti i Membri: – il Regolamento delle telecomunicazioni internazionali; – il Regolamento delle radiocomunicazioni.
324. In caso di divergenza tra una disposizione della presente Costituzione ed una disposizione della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi, prevale la Costituzione. In caso di divergenza tra una disposizione della Convenzione ed una disposizione dei Regolamenti amministrativi, prevale la Convenzione.
Art. 5 Definizioni
33Salvo che ciò non sia in contraddizione con il contesto:
34a) i termini utilizzati nella presente Costituzione, e definiti nel suo annesso che è parte integrante della presente Costituzione, hanno il significato loro attribuito in tale annesso;
35b) i termini – diversi da quelli definiti nell’annesso alla presente Costituzione – utilizzati nella Convenzione e definiti nell’annesso a questa Convenzione, che fa parte integrante della Convenzione, hanno il significato loro attribuito in tale annesso;
36c) gli altri termini definiti nei Regolamenti amministrativi hanno il significato loro attribuito in questi Regolamenti.
Art. 6 Attuazione degli strumenti dell’Unione
371. I Membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi in tutti gli Uffici ed in tutte le stazioni di telecomunicazione da essi stabiliti o utilizzati e che assicurano servizi internazionali o che possono causare interferenze pregiudizievoli ai servizi di radiocommunicazione di altri Paesi, salvo per quanto concerne i servizi che sfuggono a tali obblighi in virtù delle disposizioni dell’articolo 48 della presente Costituzione.
382. I Membri sono inoltre tenuti ad adottare i provvedimenti necessari per imporre il rispetto delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi alle imprese da essi autorizzate a instaurare o ad utilizzare stazioni suscettibili di causare interferenze pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazioni di altri Paesi.
Art. 7 Struttura dell’Unione
39L’Unione comprende:
40a) la Conferenza di plenipotenziari, organo supremo dell’Unione;
41b) il Consiglio, che agisce in quanto mandatario della Conferenza di plenipotenziari;
42c) le conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali;
43d) il Settore delle radiocomunicazioni comprese le conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni, le assemblee delle radiocomunicazioni ed il Comitato dei Regolamento delle radiocomunicazioni;
44e) il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni comprese le conferenze mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni;
45f) il Settore di sviluppo delle telecomunicazioni comprese le conferenze mondiali e regionali per lo sviluppo delle telecomunicazioni;
46g) il Segretariato generale.
Art. 8 La Conferenza di plenipotenziari
471. La Conferenza di plenipotenziari è composta da delegazioni che rappresentano i Membri. Essa è convocata ogni quattro anni.
482. La Conferenza di plenipotenziari:
49a) determina i principi generali atti a realizzare lo scopo dell’Unione enunciato all’articolo 1 della presente Costituzione;
50b)3 dopo aver esaminato i rapporti preparati dal Consiglio sull’attività dell’Unione dopo l’ultima Conferenza di plenipotenziari, nonché sulla politica e la pianificazione strategiche raccomandate per l’Unione, adotta ogni decisione che ritiene appropriata;
51c) stabilisce le basi dei bilancio preventivo dell’Unione e stabilisce, in considerazione delle decisioni adottate sulla base dei rapporti menzionati al numero di cui sopra, il tetto delle sue spese per il periodo intercorrente fino alla successiva Conferenza di plenipotenziari, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti dell’attività dell’Unione durante detto periodo;
52d) formula tutte le direttive generali concernenti il personale dell’Unione e stabilisce, se del caso, le retribuzioni di base, le scale salariali ed il regime di indennità e pensioni per tutti i funzionari dell’Unione;
53e) esamina i conti dell’Unione e, se del caso, li approva definitivamente;
54f) elegge i Membri dell’Unione chiamati a formare il Consiglio;
55g) elegge il Segretario generale, il Vice‑Segretario generale ed i direttori degli Uffici dei Settori nella loro qualità di funzionari eletti dell’Unione;
56h) elegge i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni;
57i)4 esamina ed adotta, se de caso, le proposte di emendamento alla presente Costituzione ed alla Convenzione in conformità, rispettivamente, alle disposizioni dell’articolo 55 della presente Costituzione ed alle disposizioni pertinenti della Convenzione;
58j) conclude o rivede, se del caso, gli accordi tra l’Unione ed altre organizzazioni internazionali, esamina ogni accordo provvisorio concluso dal Consiglio a nome dell’Unione con tali organizzazioni e da loro il seguito che ritiene appropriato;
59k)5 tratta ogni altra questione di telecomunicazioni ritenuta necessaria.
Art. 9 Principi relativi alle elezioni e problemi connessi
601. All’atto delle elezioni di cui ai numeri 54 a 56 della presente Costituzione, la Conferenza dei plenipotenziari vigila affinché:
61a) i Membri dei Consiglio siano eletti tenendo debitamente conto della necessità di un’equa ripartizione dei seggi del Consiglio tra tutte le regioni del mondo;
62b)6 il Segretario generale, il Vice‑Segretario generale, i direttori degli Uffici ed i membri del Comitato dei Regolamento delle radiocomunicazioni siano tutti cittadini di Membri diversi e che, all’atto della loro elezione, si tenga debitamente conto di un’equa ripartizione geografica tra le regioni del mondo; per quanto concerne i funzionari eletti, occorrerebbe inoltre tener debitamente conto dei principi enunciati al numero 154 della presente Costituzione;
63c)7 i membri dei Comitato dei Regolamento delle radiocomunicazioni siano eletti a titolo individuale, tra i candidati proposti dai Membri dell’Unione; ciascun Membro può proporre un solo candidato che deve essere uno dei suoi cittadini.
642. Le procedure da seguire per queste elezioni sono stabilite dalla Conferenza di plenipotenziari. Le disposizioni relative all’entrata in funzione, ai posti vacanti ed alla rieleggibilità figurano nella Convenzione.
Art. 10 Il Consiglio
651. (1) Il Consiglio è composto da Membri dell’Unione eletti dalla Conferenza di plenipotenziari conformemente alle disposizioni del numero 61 della presente Costituzione.
66(2) Ciascun Membro dei Consiglio nomina a sedere in Consiglio una persona che può essere assistita da uno o più consiglieri.
672. Il Consiglio stabilisce il suo regolamento interno.
683. Nell’intervallo intercorrente tra le Conferenze di plenipotenziari, il Consiglio, nella sua qualità di organo direttivo dell’Unione, agisce come mandatario della Conferenza di plenipotenziari nell’ambito dei poteri da quest’ultima delegati.
694. (1) Il Consiglio è incaricato di adottare ogni provvedimento atto ad agevolare l’applicazione, da parte dei Membri, delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione, dei Regolamenti amministrativi, delle decisioni della Conferenza di plenipotenziari e, se del caso, delle decisioni delle altre conferenze e riunioni dell’Unione, nonché di espletare tutti gli altri incarichi che gli sono conferiti dalla Conferenza di plenipotenziari.
70(2) Esamina le principali questioni di politica delle telecomunicazioni, in conformità con le direttive generali della Conferenza di plenipotenziari affinché gli orientamenti politici e la strategia dell’Unione siano perfettamente adattati alla costante evoluzione dell’ambiente delle telecomunicazioni.
71(3) Assicura un efficace coordinamento delle attività dell’Unione ed esercita un effettivo controllo finanziario sul Segretariato generale ed i tre settori.
72(4) Contribuisce, in conformità con lo scopo dell’Unione, allo sviluppo delle telecomunicazioni nei Paesi in via di sviluppo con tutti i mezzi a sua disposizione, ivi compreso con la partecipazione dell’Unione ai programmi pertinenti delle Nazioni Unite.
Art. 11 Segretariato generale
731. (1) Il Segretariato generale è diretto da un Segretario generale assistito da un Vice‑Segretario generale.
74(2) Il Segretario generale elabora, con la partecipazione del Comitato di coordinamento, le politiche ed i piani strategici dell’Unione e coordina le sue attività.
75(3) Il Segretario generale adotta tutti i provvedimenti necessari per fare in modo che le risorse dell’Unione siano utilizzate in base a criteri economici ed è responsabile dinnanzi al Consiglio per la totalità degli aspetti amministrativi e finanziari delle attività dell’Unione.
76(4) Il Segretario generale agisce in qualità di rappresentante legale dell’Unione.
772. Il Vice‑Segretario generale è responsabile dinnanzi al Segretario generale; egli assiste il Segretario generale nell’esercizio delle sue funzioni e si assume i particolari incarichi affidatigli dal Segretario generale. Egli esercita le funzioni del Segretario generale quando quest’ultimo è assente.

Capitolo II: Settore delle radiocomunicazioni

Art. 12 Funzioni e struttura
781. (1) Le funzioni del Settore delle radiocomunicazioni consistono nel conformarsi alle finalità dell’Unione per quanto riguarda le radiocomunicazioni così come enunciate all’articolo 1 della presente Costituzione, – assicurando l’utilizzazione razionale, equa, efficace ed economica dello spettro delle frequenze radioelettriche con ogni servizio di radiocomunicazione, ivi compresi quelli che utilizzano l’orbita dei satelliti geostazionari sotto riserva delle disposizioni dell’articolo 44 della presente Costituzione, e – procedendo senza limitazioni a studi per quanto riguarda la gamma delle frequenze, adottando raccomandazioni relative alle radiocomunicazioni.
79(2) Le specifiche competenze del Settore delle radiocomunicazioni e del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni devono essere costantemente riesaminate in stretta collaborazione per quanto concerne i problemi concernenti i due Settori, secondo le norme pertinenti della Convenzione. Uno stretto coordinamento deve essere assicurato tra il Settore delle radiocomunicazioni, di normalizzazione delle telecomunicazioni e di sviluppo delle telecomunicazioni.
802. Il funzionamento del Settore delle radiocomunicazioni è assicurato per mezzo:
81a) di conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni;
82b) del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni;
83c) di assemblee delle radiocomunicazioni abbinate alle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni;
84d) di commissioni di studio;
85e) dell’Ufficio delle radiocomunicazioni diretto da un direttore designato.
863. Il Settore delle radiocomunicazioni ha come membri:
87a) di diritto, le amministrazioni di tutti i Membri dell’Unione;
88b) ogni entità o organizzazione approvata secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione.
Art. 13 Conferenza delle radiocomunicazioni e assemblee delle radiocomunicazioni
891. Una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni può procedere ad una revisione parziale o a titolo eccezionale, totale, del Regolamento delle radiocomunicazioni e trattare ogni altra questione a carattere mondiale di sua competenza e relativa al suo ordine dei giorno. Le altre funzioni di questa conferenza sono enunciate nella Convenzione.
902. Le conferenze mondiali delle radiocomunicazioni sono convocate di regola ogni due anni; tuttavia, in conformità con le disposizioni pertinenti della Convenzione, questa conferenza può non essere convocata, oppure può essere convocata una conferenza addizionale.
913. Allo stesso modo, le assemblee delle radiocomunicazioni sono di regola convocate ogni due anni e sono abbinate, per quanto riguarda il luogo e le date, alle conferenze mondiali di radiocomunicazioni in modo da migliorare l’efficacia e la produttività del Settore delle radiocomunicazioni. Le assemblee delle radiocomunicazioni stabiliscono le basi tecniche necessarie per i lavori delle conferenze mondiali delle radiocomunicazioni e danno seguito a tutte le domande di tali conferenze; le loro funzioni sono enunciate nella Convenzione.
924. Le decisioni delle conferenze mondiali delle radiocomunicazioni, delle assemblee delle radiocomunicazioni e delle conferenze regionali delle radiocomunicazioni debbono essere in ogni caso conformi alle norme della presente Costituzione e della Convenzione, Le decisioni delle assemblee delle radiocomunicazioni o delle Conferenze regionali delle radiocomunicazioni debbono inoltre, in ogni caso, essere conformi alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni. Nell’adottare risoluzioni e decisioni, le conferenze debbono tener conto di prevedibili ripercussioni finanziarie e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni e decisioni che potrebbero comportare il superamento dei limiti massimi di credito stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari.
Art. 14 Comitato dei Regolamento delle radiocomunicazioni
931. Il Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni è composto da membri eletti perfettamente qualificati nel settore delle radiocomunicazioni e che possiedono un’esperienza pratica in materia di assegnazione e di utilizzazione delle frequenze. Ciascun membro deve essere al corrente delle condizioni geografiche, economiche e demografiche di una particolare regione dei mondo. I membri esercitano le loro funzioni al servizio dell’Unione in maniera indipendente ed a tempo parziale.
942. Le funzioni del Comitato dei Regolamento delle radiocomunicazioni consistono:
95a) nell’approvare regole di procedura che comportino criteri tecnici, conformi al Regolamento delle radiocomunicazioni ed alle decisioni delle Conferenze delle radiocomunicazioni competenti. Tali regole di procedura sono utilizzate dal direttore e dall’Ufficio, ai fini dell’applicazione dei Regolamento delle radiocomunicazioni, per registrare le assegnazioni di frequenza effettuate dai Membri. Tali regole possono essere oggetto di commenti da parte delle amministrazioni in caso di disaccordo persistente ed il problema essere sottoposto ad una successiva conferenza mondiale delle radiocomunicazioni;
96b) ad esaminare ogni altro problema che non può essere risolto mediante l’applicazione delle summenzionate regole di procedura;
97c) ad eseguire tutti i compiti addizionali relativi all’assegnazione ed all’utilizzazione delle frequenze, come indicato nel numero 78 della presente Costituzione, secondo le procedure previste dal Regolamento delle radiocomunicazioni prescritte da una conferenza competente o dal Consiglio con il consenso della maggioranza dei Membri dell’Unione, in vista della preparazione di tale conferenza o in attuazione delle sue decisioni.
983. (1) I membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni, espletando le loro funzioni in seno al Comitato, non rappresentano lo Stato Membro né una regione ma sono investiti di un incarico pubblico internazionale. In particolare, ciascun membro del Comitato deve astenersi dal partecipare a decisioni che concernono direttamente la sua amministrazione.
99(2) Nessun membro del Comitato deve, per quanto riguarda l’esercizio delle sue funzioni al servizio dell’Unione, chiedere o ricevere istruzioni da qualunque governo, o da alcun membro di qualunque governo o organizzazione o persona pubblica o privata. I membri devono astenersi dall’adottare ogni provvedimento o associarsi a qualunque decisione che potrebbe essere incompatibile con lo statuto così come definito al numero 98 di cui sopra.
100(3) Ciascun Membro deve rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni dei membri dei Comitato ed astenersi dal cercare di influenzarli nell’esercizio delle loro funzioni in seno al Comitato.
101(4) 4. I metodi di lavoro del Comitato per il Regolamento delle radiocomunicazioni sono definiti nella Convenzione.
Art. 15 Commissioni di studio delle radiocomunicazioni
102Le funzioni delle commissioni di studio delle radiocomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.
Art. 16 Ufficio delle radiocomunicazioni
103Le funzioni del direttore dell’Ufficio delle radiocomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.

Capitolo III: Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni

Art. 17 Funzioni e struttura
1041. (1) Le funzioni del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni consistono nel corrispondere pienamente allo scopo dell’Unione concernente la normalizzazione delle telecomunicazioni, così come enunciato all’articolo 1 della presente Costituzione, effettuando studi sui problemi tecnici di utilizzazione e di tariffazione ed adottando raccomandazioni al riguardo in vista della normalizzazione delle telecomunicazioni a livello mondiale.
105(2) Le competenze specifiche del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni e dei Settore delle radiocomunicazioni devono essere riesaminate in permanenza, in stretta collaborazione, per quanto concerne i problemi che interessano i due Settori, secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione. Deve essere assicurato tra i Settori delle radiocomunicazioni, di normalizzazione delle telecomunicazioni e di sviluppo delle telecomunicazioni uno stretto coordinamento.
1062. Il funzionamento del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni è assicurato da:
107a) conferenze mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni;
108b) commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni;
109c) Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni, diretto da un direttore designato.
1103. Il settore di normalizzazione delle telecomunicazioni è composto:
111a) di diritto, dalle amministrazioni di tutti i membri dell’Unione;
112b) da ogni entità o organizzazione approvata in conformità con le disposizioni pertinenti della Convenzione.
Art. 18 Conferenze mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni
1131. Il ruolo delle conferenze mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni è definito nella Convenzione.
1142. Le conferenze mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni sono convocate ogni quattro anni; tuttavia una conferenza addizionale può essere organizzata secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione.
1153. Le decisioni delle conferenze mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni debbono essere, in ogni caso, conformi alle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi. Nell’adottare risoluzioni e decisioni, le Conferenze devono tener conto di ripercussioni finanziarie prevedibili e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni e decisioni suscettibili di comportare il superamento dei limiti massimi di credito stabiliti dalla Conferenza dei plenipotenziari.
Art. 19 Commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni
116Le funzioni delle commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.
Art. 20 Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni
117Le funzioni del direttore dell’Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.

Capitolo IV: Settore di sviluppo delle telecomunicazioni

Art. 21 Funzioni e struttura
1181. (1) Le funzioni del Settore di sviluppo delle telecomunicazioni consistono nel rispondere agli scopi dell’Unione, così come enunciati all’articolo 1 della presente Costituzione ed a espletare, nei limiti della sua specifica sfera di competenza, la doppia responsabilità dell’Unione come istituzione specializzata dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ed agente esecutivo per l’attuazione di progetti nel quadro del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite o di altre intese di finanziamento al fine di agevolare e migliorare lo sviluppo delle telecomunicazioni offrendo, organizzando e coordinando attività di cooperazione e d’assistenza tecniche.
119(2) Le attività dei Settori delle radiocomunicazioni, di normalizzazione delle telecomunicazioni e di sviluppo delle telecomunicazioni sono oggetto di una stretta cooperazione per quanto concerne le questioni relative allo sviluppo, in conformità con le disposizioni pertinenti della presente Costituzione.
1202. Nel summenzionato quadro, le specifiche funzioni dei Settore di sviluppo delle telecomunicazioni sono:
121a) di sensibilizzare coloro che adottano le decisioni sul ruolo importante delle telecomunicazioni nei programmi nazionali di sviluppo economico e sociale e fornire informazioni e consigli sulle eventuali opzioni in materia di politica generale e di struttura;
122b) di incoraggiare lo sviluppo, l’espansione e l’utilizzazione dei circuiti e dei servizi di telecomunicazione in particolare nei Paesi in via di sviluppo, in considerazione delle attività degli altri organi interessati, rafforzando i mezzi di sviluppo delle risorse umane, di pianificazione, di gestione, di mobilitazione delle risorse e di ricerca‑sviluppo;
123c) di stimolare la crescita delle telecomunicazioni mediante la cooperazione con le organizzazioni regionali di telecomunicazione e con le istituzioni mondiali e regionali di finanziamento dello sviluppo, seguendo lo stato di avanzamento dei progetti selezionati nel programma di sviluppo al fine di vigilare sulla loro corretta attuazione;
124d) di favorire la mobilitazione di risorse per fornire assistenza ai Paesi in via di sviluppo nel settore delle telecomunicazioni, incoraggiando la formazione di linee di credito preferenziali e favorevoli, e cooperando con gli organismi di finanziamento e di sviluppo internazionali e regionali;
125e) di promuovere e di coordinare programmi che consentano di accelerare il trasferimento di tecnologie appropriate a favore dei Paesi in via di sviluppo, in considerazione dell’evoluzione e delle modifiche che avvengono nei circuiti dei Paesi progrediti;
126f) incoraggiare la partecipazione dell’industria allo sviluppo delle telecomunicazioni nei Paesi in via di sviluppo e fornire consulenza sulla scelta ed il trasferimento delle tecnologie appropriate;
127g) fornire consulenza, effettuare o patrocinare studi, se del caso, su problemi di tecnica, di economia, di finanze, di gestione, di regolamentazione e di politica generale, compresi studi su progetti specifici nel settore delle telecomunicazioni;
128h) collaborare con gli altri Settori, il Segretariato generale e gli altri organi interessati per elaborare un piano globale per i circuiti internazionali e regionali di telecomunicazione in modo da agevolare il coordinamento dei loro sviluppo in vista della prestazione di servizi di telecomunicazione;
129i) interessarsi in maniera particolare, nell’esercizio delle summenzionate funzioni, alle esigenze dei Paesi meno avanzati.
1303. Il funzionamento del Settore di sviluppo delle telecomunicazioni è assicurato da:
131a) conferenze mondiali e regionali per lo sviluppo delle telecomunicazioni;
132b) commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni;
133c) Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni, diretto da un direttore designato.
1344. Il Settore di sviluppo delle telecomunicazioni è composto:
135a) di diritto, dalle amministrazioni di tutti i Membri dell’Unione;
136b) da ogni ente o organizzazione approvata in conformità con le disposizioni pertinenti della Convenzione.
Art. 22 Conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni
1371. Le conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni rappresentano un ambito di discussione in cui sono esaminate questioni, progetti e programmi che interessano lo sviluppo delle telecomunicazioni e in cui vengono forniti orientamenti all’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni.
1382. Le conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni includono:
139a) conferenze mondiali per lo sviluppo delle telecomunicazioni;
140b) conferenze regionali per lo sviluppo delle telecomunicazioni.
1413. Tra due Conferenze di plenipotenziari verrà indetta una conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni e, in base alle risorse ed alle priorità, conferenze regionali per lo sviluppo delle telecomunicazioni.
1424. Le conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni non elaborano Atti finali. Le loro conclusioni sono sotto forma di risoluzioni, di decisioni, di raccomandazioni o di rapporti. Tali conclusioni debbono, in tutti i casi, essere conformi alle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi. Nell’adottare risoluzioni e decisioni, le conferenze debbono tener conto di prevedibili ripercussioni finanziarie e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni e decisioni suscettibili di comportare il superamento dei limiti massimi di credito stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari.
1435. Il ruolo delle conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni è definito nella Convenzione.
Art. 23 Commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni
144Le funzioni delle commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.
Art. 24 Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni
145Le funzioni del direttore dell’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.

Capitolo V: Altre disposizioni relative al funzionamento dell’Unione

Art. 25 Conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali
1461. Una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali può procedere ad una revisione, parziale o a titolo eccezionale totale, dei Regolamento delle telecomunicazioni internazionali e trattare ogni altra questione a carattere mondiale di sua competenza o relativa al suo ordine del giorno.
1472. Le decisioni delle conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali debbono in ogni caso essere conformi alle disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione. Nell’adottare risoluzioni e decisioni, le conferenze devono tener conto di ripercussioni finanziarie prevedibili e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni e decisioni tali da comportare il superamento dei limiti massimi di credito stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari.
Art. 26 Comitato di coordinamento
1481. Il Comitato di coordinamento è composto dal Segretario generale, dal Vice-Segretario generale e dai direttori dei tre Uffici. È presieduto dal Segretario generale, e, in sua assenza, dal Vice‑Segretario generale.
1492. Il Comitato di coordinamento svolge le funzioni di un gruppo di gestione interno che consiglia il Segretario generale e gli fornisce assistenza pratica per tutte le questioni relative all’amministrazione, alle finanze, ai sistemi d’informazione ed alla cooperazione tecnica che non sono di esclusiva competenza di un dato Settore o dei Segretariato generale, nonché nei settori delle relazioni esterne dell’informazione pubblica. Nell’esaminare queste questioni, il Comitato tiene pienamente conto delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione, delle decisioni del Consiglio e degli interessi di tutta l’Unione.
Art. 27 I funzionari designati ed il personale dell’Unione
1501. (1) Nell’adempiere alle loro funzioni, i funzionari designati nonché il personale dell’Unione non devono sollecitare o accettare istruzioni da qualsivoglia governo o autorità esterna all’Unione. Essi devono astenersi da ogni atto incompatibile con la loro situazione di funzionari internazionali.
151(2) Ciascun Membro deve rispettare la natura esclusivamente internazionale delle funzioni di questi funzionari designati e del personale dell’Unione e astenersi dal cercare di influenzarli nello svolgimento del loro compito.
152(3) Al di fuori delle loro funzioni, i funzionari eletti nonché il personale dell’Unione non devono avere alcun tipo di partecipazione o interesse finanziario in qualunque impresa che si occupa di telecomunicazioni. Tuttavia, l’espressione «interessi finanziari» non deve essere interpretata nel senso di un’opposizione al proseguimento di versamenti a fini pensionistici in ragione di un impiego o di servizi precedenti.
153(4) Al fine di garantire un funzionamento efficace dell’Unione, ogni Paese Membro, un cui cittadino è stato eletto Segretario generale, Vice‑Segretario generale, o direttore di un Ufficio deve, nella misura del possibile, astenersi dal richiamare tale cittadino tra due Conferenze di plenipotenziari.
1542. Il criterio prevalente nel reclutare e stabilire le condizioni d’impiego del personale deve essere la necessità di garantire all’Unione i servizi di persone in possesso delle massime qualità di efficacia, di competenza e d’integrità. Va debitamente presa in considerazione l’importanza di un reclutamento effettuato su una base geografica la più ampia possibile.
Art. 28 Finanze dell’Unione
1551. Le spese dell’Unione comprendono le spese inerenti:
156a) al Consiglio;
157b) al Segretariato generale ed ai Settori dell’Unione;
158c) alle Conferenze di plenipotenziari ed alle Conferenze mondiali di telecomunicazioni internazionali.
1592. I contributi dei Paesi membri dell’Unione e delle entità ed organizzazioni ammesse a partecipare alle attività dell’Unione secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione servono a far fronte alle spese dell’Unione. Tali contributi sono determinati in funzione del numero di unità corrispondenti alla classe di contribuzione prescelta da ogni Membro ed ente o organizzazione abilitata, secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione.
1603. (1) I Membri scelgono liberamente la classe di contributi in base alla quale intendono partecipare alle spese dell’Unione.
161(2) Questa scelta è effettuata entro un periodo di sei mesi susseguente alla fine di una Conferenza di plenipotenziari, secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione.
162(3) Se una Conferenza di plenipotenziari adotta un emendamento alla tabella delle classi di contribuzione che compare nella Convenzione, il Segretario Generale informa ciascun Membro della data di entrata in vigore di tale emendamento. Ciascun Membro informa il Segretario generale, nei sei mesi che seguono la data di questa comunicazione, della classe di contribuzione che ha scelto in conformità con la Tabella modificata in vigore.
163(4)8 La classe di contribuzione scelta da ciascun Membro secondo i I numero 161 o il numero 162 di cui sopra è applicabile solo con decorrenza dalla data del 1ogennaio, allo scadere dei termine di un anno dopo la scadenza del periodo di sei mesi di cui al numero 161 e 162 di cui sopra.
1644. I Membri che non hanno fatto sapere la loro decisione entro il termine specificato rispettivamente ai numeri 161 e 162 di cui sopra conservano la classe di contribuzione che avevano scelto anteriormente.
1655. La classe di contribuzione scelta da un Membro può essere decurtata solo in conformità con i numeri 161, 162 e 163 di cui sopra. Tuttavia, in circostanze eccezionali, come catastrofi naturali che necessitano il varo di programmi di assistenza internazionale, il Consiglio può autorizzare una riduzione del numero di unità di contribuzione se un Membro ne fa la richiesta e fornisce la prova che non è più in grado di mantenere il suo contributo nella classe scelta inizialmente.
1666. Allo stesso modo, i Membri possono, previa approvazione dei Consiglio, scegliere una classe di contribuzione inferiore a quella che hanno scelto secondo il numero 161 di cui sopra, se la loro situazione contributiva, a decorrere dalla data stabilita al numero 163 di cui sopra per un nuovo periodo di contributi, è peggiorata rispetto a quella precedente.
1677. Le spese delle conferenze regionali di cui al numero 43 della presente Costituzione sono a carico di tutti i Membri della regione interessata, secondo la classe di contribuzione di questi ultimi e sulla stessa base dei Membri di altre regioni che hanno eventualmente partecipato a tali conferenze.
1688. I Membri e gli enti o organizzazioni di cui al numero 159 di cui sopra pagano in anticipo la loro quota contributiva annuale, calcolata in base al bilancio preventivo biennale stabilito dal Consiglio tenendo conto degli adeguamenti eventualmente apportati da quest’ultimo.
1699. Un Membro che è in ritardo nei suoi pagamenti all’Unione perde il suo diritto di voto stabilito ai numeri 27 e 28 della presente Costituzione se l’ammontare dei suoi arretrati è pari o superiore all’ammontare dei contributi che deve pagare per i due anni precedenti.
17010. Figurano nella Convenzione disposizioni specifiche che regolano i contributi finanziari degli enti ed organizzazioni di cui al sopra descritto numero 159 e di altre organizzazioni internazionali.
Art. 29 Lingue
1711. (1) L’Unione ha come lingue ufficiali e di lavoro: l’arabo, il cinese, il francese, l’inglese, il russo e lo spagnolo.
172(2) Queste lingue sono utilizzate, in conformità con le decisioni pertinenti della Conferenza di plenipotenziari, per la redazione e la pubblicazione di documenti e di testi dell’Unione, in versioni equivalenti per forma e per tenore, nonché per l’interpretazione reciproca durante le conferenze e le riunioni dell’Unione.
173(3) In caso di divergenze o di contestazioni, fa fede il testo francese.
1742. Sempre che tutti i partecipanti ad una conferenza o ad una riunione convengano della seguente procedura, i dibattiti potranno aver luogo in un numero di lingue inferiore a quello menzionato sopra.
Art. 30 Sede dell’Unione
175La sede dell’Unione è a Ginevra.
Art. 31 Capacità giuridica dell’Unione
176L’Unione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica che le è necessaria per esercitare le sue funzioni e raggiungere i suoi scopi.
Art. 32 Regolamento interno delle conferenze e di altre riunioni
1771. Per l’organizzazione dei loro lavori e lo svolgimento dei loro dibattiti, le conferenze e le riunioni dell’Unione applicano il regolamento interno riportato nella Convenzione.
1782. Le conferenze ed il Consiglio possono adottare le regole che ritengono indispensabili a titolo di complemento delle regole del regolamento interno. Tuttavia, tali regole complementari devono essere compatibili con le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione; qualora si tratti di regole complementari adottate da conferenze, esse sono pubblicate da queste ultime alla stregua di documenti.

Capitolo VI: Disposizioni generali relative alle telecomunicazioni

Art. 33 Diritto dei pubblico di utilizzare il servizio internazionale di telecomunicazione
179I Membri riconoscono al pubblico il diritto di corrispondere per mezzo del servizio internazionale di corrispondenza pubblica. I servizi, le tasse e le garanzie sono le stesse per tutti gli utenti in ciascuna categoria di corrispondenza, senza alcuna priorità o preferenza.
Art. 34 Interruzione delle telecomunicazioni
1801. I Membri si riservano il diritto di interrompere la trasmissione di qualunque telegramma privato che potrebbe sembrare pericoloso per la sicurezza dello Stato o in contrasto con le sue leggi, l’ordine pubblico o la moralità pubblica, e si incaricano di avvisare immediatamente l’ufficio d’origine dell’interruzione totale dei telegramma o di qualunque sua parte, salvo se tale notifica dovesse sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato.
1812. I Membri si riservano inoltre il diritto di interrompere ogni altra telecomunicazione privata che può sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato o contraria alle sue leggi, all’ordine pubblico o alla moralità pubblica.
Art. 35 Sospensione del servizio
182Ciascun Membro si riserva il diritto di sospendere il servizio internazionale di telecomunicazione sia in linea generale, sia solo per alcuni collegamenti o per alcuni tipi di corrispondenze in partenza, in arrivo o in transito, e si incarica di avvisarne immediatamente ciascuno dei Membri tramite il Segretario generale.
Art. 36 Responsabilità
183I Membri non accettano alcuna responsabilità nei confronti degli utenti dei servizi internazionali di telecomunicazione, in particolare per quanto concerne i reclami volti ad ottenere un risarcimento di danni.
Art. 37 Segreto delle telecomunicazioni
1841. I Membri si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti possibili, compatibili con il sistema di telecomunicazioni utilizzato, per assicurare il segreto delle corrispondenze internazionali.
1852. Tuttavia, si riservano il diritto di comunicare tali corrispondenze alle autorità competenti al fine di garantire l’applicazione della loro legislazione nazionale o l’attuazione delle convenzioni internazionali cui sono parti.
Art. 38 Installazione, utilizzazione e salvaguardia dei canali e degli impianti di telecomunicazione
1861. I Membri adottano provvedimenti utili al fine di installare, nelle migliori condizioni tecniche, i canali e gli impianti necessari per assicurare uno scambio rapido ed ininterrotto delle telecomunicazioni internazionali.
1872. Nella misura dei possibile, tali canali ed impianti devono essere utilizzati secondo i metodi e le procedure che l’esperienza pratica dell’utilizzazione ha rivelato essere le migliori, essere manutenzionati in buone condizioni di utilizzazione e mantenuti a livello dei progressi scientifici e tecnici.
1883. I Membri assicurano la salvaguardia di questi canali ed impianti entro i limiti della loro giurisdizione.
1894. Salvo intese particolari che stabiliscano altre condizioni, tutti i Membri debbono adottare misure atte ad assicurare la manutenzione delle parti dei circuiti internazionali di telecomunicazione compresi nei limiti dei loro controllo.
Art. 39 Notifica delle trasgressioni
190Al fine di agevolare l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 6 della presente Costituzione, i Membri s’impegnano ad informarsi reciprocamente riguardo alle trasgressioni delle norme della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi.
Art. 40 Priorità delle telecomunicazioni relative alla sicurezza della vita umana
191I servizi internazionali di telecomunicazione devono concedere un’assoluta priorità a tutte le telecomunicazioni relative alla sicurezza della vita umana in mare, su terra, in aria e nello spazio extraatmosferico, nonché alle telecomunicazioni epidemiologiche di eccezionale urgenza dell’Organizzazione mondiale della sanità.
Art. 41 Priorità delle telecomunicazioni di Stato
192Sotto riserva delle disposizioni degli articoli 40 e 46 della presente Costituzione, le telecomunicazioni di Stato (vedere annesso alla presente Costituzione, numero 1014) godono di un diritto di priorità sulle altre telecomunicazioni, nella misura del possibile, qualora l’interessato ne faccia specificamente richiesta.
Art. 42 Intese particolari
193I Membri riservano a sé stessi, alle gestioni riconosciute e ad altre gestioni debitamente autorizzate a tal fine, la facoltà di concludere intese particolari su questioni di telecomunicazioni che non interessano l’insieme dei Membri. Tuttavia queste intese non devono essere in contrasto con le norme della presente Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi, per quanto riguarda le interferenze pregiudizievoli che potrebbero derivarne ai servizi di radiocomunicazione degli altri Membri, ed in generale il danno tecnico che potrebbe derivare dall’applicazione di tali intese alla gestione di altri servizi di telecomunicazione degli altri Membri.
Art. 43 Conferenze regionali, intese regionali, organizzazioni regionali
194I Membri si riservano il diritto di svolgere conferenze regionali, di concludere intese regionali e di creare organizzazioni regionali al fine di risolvere problemi di telecomunicazione che possono essere trattati a livello regionale. Le intese regionali non debbono essere in contrasto con la presente Costituzione o la Convenzione.

Capitolo VII: Disposizioni speciali relative alle radiocomunicazioni

Art. 44 Utilizzazione dello spettro delle frequenze radioelettriche e dell’orbita dei satelliti geostazionari
1951. I Membri si sforzano di limitare il numero delle frequenze e l’estensione dello spettro utilizzato al minimo indispensabile per garantire in maniera soddisfacente il funzionamento dei servizi necessari. A tal fine si sforzano di applicare, il più rapidamente possibile, gli ultimi perfezionamenti della tecnica.
1962. Nell’utilizzare le bande di frequenze per le radiocomunicazioni, i Membri tengono conto del fatto che le frequenze e l’orbita dei satelliti geostazionari sono risorse naturali limitate che debbono essere utilizzate in maniera razionale, efficace ed economica, in conformità con le norme dei Regolamento delle radiocomunicazioni al fine di consentire ai vari Paesi, o gruppi di Paesi, un equo accesso a quest’orbita ed a tali frequenze, tenendo conto delle particolari esigenze dei Paesi in via di sviluppo e della situazione geografica di alcuni Paesi.
Art. 45 Interferenze pregiudizievoli
1971. Tutte le stazioni, a prescindere dal loro oggetto, devono essere installate e gestite in modo da non causare interferenze pregiudizievoli alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici degli altri Membri, delle gestioni riconosciute e di altre gestioni debitamente autorizzate ad assicurare un servizio di radiocomunicazione e che funzionano in conformità con le disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni.
1982. Ciascun Membro s’impegna ad esigere, dalle gestioni da esso riconosciute e dalle altre gestioni debitamente autorizzate a tal fine, l’osservazione delle prescrizioni del numero 197 di cui sopra.
1993. Inoltre, i Membri riconoscono la necessità di adottare tutte le misure possibili dal punto di vista pratico per impedire che il funzionamento degli apparati e degli impianti elettrici di qualunque tipo causi interferenze pregiudizievoli alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici di cui al numero 197 di cui sopra.
Art. 46 Chiamate e messaggi di soccorso
200Le stazioni di radiocomunicazione sono tenute ad accettare, a titolo prioritario assoluto, le chiamate ed i messaggi di soccorso a prescindere dalla loro provenienza, a rispondere allo stesso modo a questi messaggi ed a darvi immediatamente il seguito necessario.
Art. 47 Segnali di soccorso, di urgenza, di sicurezza o d’identificazione falsi o ingannatori
201I Membri s’impegnano ad adottare misure utili per reprimere la trasmissione o l’immissione in circolazione di segnali di soccorso, d’urgenza, di sicurezza o d’identificazione falsi o ingannatori, ed a collaborare per localizzare ed identificare le stazioni che trasmettono tali segnali nell’ambito della loro giurisdizione.
Art. 48 Impianti di servizi di difesa nazionale
2021. I Membri conservano la loro intera libertà per quanto concerne gli impianti radioelettrici militari.
2032. Tuttavia tali impianti devono, per quanto possibile, osservare le disposizioni regolamentari relative ai soccorsi da prestare in caso di soccorso ed alle misure da prendere per impedire interferenze pregiudizievoli, nonché le prescrizioni dei Regolamenti amministrativi relative ai tipi di trasmissione ed alle frequenze da utilizzare, secondo la natura dei servizio che assicurano.
2043. Inoltre, quando questi impianti partecipano al servizio di corrispondenza pubblico o agli altri servizi regolati dai Regolamenti amministrativi, essi debbono conformarsi, in linea di massima, alle prescrizioni regolamentari applicabili a questi servizi.

Capitolo VIII: Relazioni con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, altre organizzazioni internazionali e Stati non‑Membri

Art. 49 Relazioni con l’Organizzazione delle Nazioni Unite
205Le relazioni tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni sono definite nell’Accordo stipulato tra queste due organizzazioni.
Art. 50 Relazioni con le altre organizzazioni internazionali
206Al fine di dare un aiuto alla realizzazione di un completo coordinamento internazionale nel settore delle telecomunicazioni, l’Unione collabora con le organizzazioni internazionali che hanno interessi ed attività connesse.
Art. 51 Relazioni con Stati non‑membri
207Tutti i Membri riservano, a sé stessi ed alle gestioni riconosciute, la facoltà di stabilire le condizioni alle quali vengono ammessi gli scambi di telecomunicazioni con uno Stato che non è Membro dell’Unione. Se una telecomunicazione proveniente da tale Stato è accettata da un Membro, essa dovrà essere trasmessa e, nella misura in cui utilizza i canali di telecomunicazione di un Membro, le saranno applicate le dìsposizioni obbligatorie della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi come anche le tasse normali.

Capitolo IX: Disposizioni finali

Art. 52 Ratifica, accettazione e approvazione
2081. La presente Costituzione e la Convenzione sono contestualmente ratificate, accettate o approvate da ogni Membro firmatario, secondo le sue regole costituzionali, mediante uno strumento unico. Tale strumento deve essere depositato il prima possibile presso il Segretario generale. Il Segretario generale informa i Membri riguardo al deposito di tale strumento.
2092. (1) Per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione, ogni Membro firmatario gode dei diritti conferiti ai Membri dell’Unione dai numeri 25 a 28 della presente Costituzione, anche se non ha depositato strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione ai sensi del numero 208 di cui sopra.
210(2) Allo scadere di un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione, un Membro firmatario che non ha depositato lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ai sensi del numero 208 di cui sopra non è più qualificato a votare in alcuna conferenza dell’Unione, sessione del Consiglio, o altra riunione dei Settori dell’Unione, né in qualunque consultazione per corrispondenza svolta in conformità con le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione, fino a quando tale strumento non sarà depositato. 1 diritti dì questo Membro diversi dai diritti di voto, non sono pregiudicati.
2113. Dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione secondo l’articolo 58 della presente Costituzione, lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ha effetto alla data di deposito presso il Segretario generale.
Art. 53 Adesione
2121. Un Membro che non ha firmato la presente Costituzione e la Convenzione o, sotto riserva delle disposizioni dell’articolo 2 della presente Costituzione, ogni altro Stato menzionato in tale articolo, può aderire in ogni tempo alla presente Costituzione ed alla Convenzione. Quest’adesione avviene contestualmente mediante uno strumento unico che include sia la Costituzione sia la Convenzione.
2132. Lo strumento di adesione è depositato presso il Segretario generale che notifica ai Membri, non appena lo riceve, il deposito di ciascun strumento di adesione, e trasmette a ciascuno di essi una copia certificata di quest’ultimo.
2143. Dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione in conformità con l’articolo 58 della presente Costituzione, lo strumento di adesione ha effetto alla data di deposito presso il Segretario generale, a meno che tale strumento non disponga diversamente.
Art. 54 Regolamenti amministrativi
2151. I Regolamenti amministrativi così come specificati all’articolo 4 della presente Costituzione sono strumenti internazionali vincolanti e devono essere conformi alle disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione.
2162. La ratifica, l’accettazione o l’approvazione della presente Costituzione e della Convenzione o l’adesione a questi strumenti in conformità con gli articoli 52 e 53 della presente Costituzione implica altresì il consenso ad essere vincolato dai Regolamenti amministrativi adottati dalle conferenze mondiali competenti prima della firma della presente Costituzione e della Convenzione. Tale consenso s’intende in considerazione di ogni riserva formulata al momento della firma di tali Regolamenti o di ogni revisione di questi ultimi e nella misura in cui tale riserva è mantenuta all’atto dei deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2173. Le revisioni dei Regolamenti amministrativi, parziali o totali, adottate dopo la data summenzionata, si applicano provvisoriamente nei confronti di tutti i Membri che hanno firmato queste revisioni, nella misura autorizzata dal loro diritto nazionale. Tale applicazione provvisoria ha effetto alla data o alle date che vi sono menzionate, fatte salve eventuali riserve formulate all’atto della firma di queste revisioni.
2184. Tale applicazione provvisoria continua:
219a) fino a quando il Membro non notifica al Segretario generale il suo consenso a tale revisione indicando se del caso, all’atto della firma, in che misura mantiene ogni riserva formulata riguardo a tale revisione; oppure
220b) sessanta giorni dopo che il Segretario generale ha ricevuto la notifica del Membro che lo informa che non acconsente, per quanto lo riguarda, a tale revisione.
2215. Se il Segretario generale non ha ricevuto alcuna notifica ai sensi dei numeri 219 o 220 di cui sopra da parte di un Membro che ha firmato detta revisione, anteriormente allo scadere di un termine di trentasei mesi a decorrere dalla data o dalle date che vi sono indicate per l’inizio dell’applicazione provvisoria, questo Membro è considerato come consenziente ad essere vincolato dalla revisione, tenendo tuttavia conto di ogni riserva che potrebbe aver formulato riguardo a tale revisione all’atto della firma di quest’ultima.
2226. Ogni Membro dell’Unione che non ha firmato la revisione parziale o totale dei Regolamenti amministrativi, adottata successivamente alla data stipulata al numero 216 di cui sopra, dovrà notificare prontamente al Segretario generale il suo consenso a tale revisione. Se nessuna notifica, proveniente da questo Membro, è stata ricevuta dal Segretario generale prima dello scadere dei termine stipulato al numero 221 di cui sopra, tale Membro sarà considerato come consenziente ad essere vincolato da tale revisione.
2237. Il Segretario generale informa sollecitamente i Membri di ogni notifica ricevuta ai sensi dei presente articolo.
Art. 55 Disposizioni per emendare la presente Costituzione
2241. Ogni Membro dell’Unione può proporre qualunque emendamento alla presente Costituzione. Per poter essere trasmessa a tutti i Membri dell’Unione ed essere da essi esaminata in tempo utile, la proposta deve pervenire al Segretario generale non oltre otto mesi prima della data di apertura fissata per la Conferenza di plenipotenziari. Il Segretario generale trasmette, il prima possibile ed al massimo sei mesi prima di quest’ultima data, tale proposta a tutti i Membri dell’Unione.
2252. Ogni proposta di modifica di un emendamento proposto secondo il numero 224 in appresso può, tuttavia, essere presentata in qualunque momento da un Membro dell’Unione o dalla sua delegazione alla Conferenza di plenipotenziari.
2263. Il quorum richiesto ad ogni seduta plenaria della Conferenza di plenipotenziari per esaminare ogni proposta mirante ad emendare la presente Costituzione o ogni modifica di tale proposta è costituito da più della metà delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari.
2274. Per poter essere adottata, ogni proposta di modifica di un emendamento proposto, nonché la proposta di emendamento nella sua integralità, modificata o meno, deve essere approvata in seduta plenaria da almeno due terzi delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari aventi diritto di voto.
2285. Sono applicabili le disposizioni generati concernenti le conferenze ed il Regolamento interno delle conferenze e di altre riunioni previste nella Convenzione, a meno che i paragrafi precedenti del presente articolo, e che sono prevalenti, non dispongano diversamente.
2296. Tutti gli emendamenti alla presente Costituzione adottati dalla Conferenza di plenipotenziari entrano in vigore, ad una data stabilita dalla Conferenza, nella loro totalità e sotto forma di uno strumento unico di emendamento, tra i Membri che avranno depositato prima di tale data il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Costituzione ed allo strumento di emendamento. È esclusa la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione relativa ad una sola parte di tale strumento di emendamento.
2307. Il Segretario generale notifica a tutti i Membri il deposito di ciascun strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2318. Dopo l’entrata in vigore di ogni strumento di emendamento, si applicano alla Costituzione emendata la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione, secondo gli articoli 52 e 53 della presente Costituzione.
2329. Dopo che tale strumento di emendamento è entrato in vigore, il Segretario generale lo registra presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, secondo le disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite9. Il numero 241 della presente Costituzione si applica inoltre ad ogni strumento di emendamento.
Art. 56 Soluzione delle controversie
2331. I Membri possono risolvere le loro controversie su questioni relative all’inter-pretazione o all’applicazione della presente Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi per via negoziale, diplomatica o secondo le procedure fissate dai trattati bilaterali o multilaterali conclusi tra di loro per la soluzione delle controversie internazionali, o con ogni altro metodo che potranno decidere di comune accordo.
2342. Qualora nessuno di questi mezzi di soluzione delle controversie sia adottato, ogni Membro parte ad una controversia può aver ricorso all’arbitrato, in conformità con la procedura definita nella Convenzione.
2353. Il Protocollo facoltativo relativo alla soluzione obbligatoria delle controversie relative alla presente Costituzione, alla Convenzione ed ai Regolamenti amministrativi è applicabile tra i Membri parti a questo Protocollo.
Art. 57 Denuncia della presente Costituzione e della Convenzione
2361. Ogni Membro che ha ratificato, accettato o approvato la presente Costituzione e la Convenzione, o vi ha aderito, ha diritto di denunciarle. In tal caso, la presente Costituzione e la Convenzione sono denunciate contestualmente mediante uno strumento unico e con una notifica indirizzata al Segretario generale. Non appena riceve questa notifica, il Segretario generale informa gli altri Membri.
2372. Tale denuncia produce i suoi effetti allo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data alla quale il Segretario generale ne ha ricevuto notifica.
Art. 58 Entrata in vigore e questioni connesse
2381. La presente Costituzione e la Convenzione entreranno in vigore il 1° luglio 1994 tra i Membri che avranno depositato prima di questa data lo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2392. Alla data di entrata in vigore specificata al numero 238 di cui sopra, la presente Costituzione e la Convenzione abrogheranno e sostituiranno, tra le parti, la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Nairobi (1982)10.
2403. In conformità con le disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite11, il Segretario generale dell’Unione registrerà la presente Costituzione e la Convenzione presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2414. L’originale della presente Costituzione e della Convenzione redatto in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola rimarrà depositato negli archivi dell’Unione. Il Segretario generale invierà nelle lingue richieste una copia certificata conforme a ciascun Membro firmatario.
2425. In caso di divergenze tra i testi della presente Costituzione e della Convenzione nelle diverse lingue, fa fede il testo francese.

In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti hanno firmato l’originale della presente Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni e l’originale della Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni.Fatto a Ginevra il 22 dicembre 1992.(Seguono le firme)

Definizione di alcuni termini utilizzati nella presente Costituzione, nella Convenzione e nei Regolamenti amministrativi dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni

1001Ai fini dei summenzionati strumenti dell’Unione, i termini seguenti hanno il significato loro attribuito dalle definizioni che li accompagnano.
1002Amministrazione: Ogni servizio o dipartimento governativo responsabile delle misure da adottare per adempiere agli obblighi della Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, della Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni e dei Regolamenti amministrativi.
1003Interferenza pregiudizievole: Interferenza che ha effetti nocivi sul funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che degrada gravemente, interrompe ripetutamente ovvero impedisce il funzionamento di un servizio di radiocomunicazione utilizzato in conformità con il Regolamento delle radiocomunicazioni.
1004Corrispondenza pubblica: Ogni telecomunicazione che gli uffici e le stazioni devono accettare, in ragione della loro disponibilità al pubblico, ai fini della trasmissione.
1005Delegazione: Insieme di delegati e, se del caso, di rappresentanti, consiglieri, addetti o interpreti inviati dallo stesso Membro.
Ciascun Membro è libero di comporre la sua delegazione a seconda della sua convenienza. In particolare può includervi tra gli altri, in qualità di delegati, di consiglieri o di addetti, persone appartenenti ad ogni ente od organizzazione approvata, in conformità con le disposizioni pertinenti della Convenzione.
1006Delegato: Persona inviata dal Governo di un Membro dell’Unione ad una Conferenza di plenipotenziari, o persona che rappresenta il governo o l’amministrazione di un Membro dell’Unione ad una Conferenza o ad una riunione dell’Unione.
1007Gestione: Ogni privato, società, azienda o istituzione governativa che ha in esercizio un impianto di telecomunicazione destinato ad assicurare un servizio internazionale di telecomunicazione o suscettibile di causare interferenze pregiudizievoli a tale servizio.
1008Gestione riconosciuta: Ogni gestione che corrisponde alla definizione di cui sopra, che ha in esercizio un servizio di corrispondenza pubblica o di radiodiffusione ed alla quale gli obblighi previsti all’articolo 6 della presente Costituzione sono imposti dal Membro sul di cui territorio è installata la sede sociale di tale gestione ovvero dal Membro che ha autorizzato tale gestione ad installare ed a utilizzare un servizio di telecomunicazioni sul suo territorio.
1009Radiocomunicazione: Telecomunicazione attraverso onde radioelettriche.
1010Servizio di radiodiffusione: Servizio di radiocomunicazione le cui trasmissioni sono destinate ad essere ricevute direttamente dal pubblico. Questo servizio può comprendere trasmissioni audio, trasmissioni televisive o altri tipi di trasmissione.
1011Servizio internazionale di telecomunicazione: Prestazione di telecomunicazione tra uffici o stazioni di telecomunicazione di qualunque natura, situati in Paesi diversi o appartenenti a Paesi diversi.
1012Telecomunicazione: ogni trasmissione, emissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini, audio o informazioni di qualunque natura mediante cavo, radio-elettricità, ottica o altri sistemi elettromagnetici.
1013Telegramma: Scritto destinato ad essere trasmesso a mezzo telegrafia in vista della sua consegna al destinatario. Questa parola indica altresì il radiotelegramma, salvo diversa specificazione.
1014Telecomunicazioni di Stato: Telecomunicazioni provenienti da: – il Capo di Stato; – il Capo del Governo o i membri di un Governo; – il Comandante in capo delle forze militari, terrestri, navali ed aeree; – agenti diplomatici o consolari; – il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; – i Capi degli organi principali delle Nazioni Unite; – la Corte internazionale di Giustizia, ovvero risposte alle telecomunicazioni di Stato sopra menzionate.
1015Telegrammi privati: Telegrammi diversi dai telegrammi di Stato o di servizio.
1016Telegrafia: Mezzo di telecomunicazione in cui le informazioni trasmesse sono destinate ad essere registrate all’arrivo sotto forma di un documento grafico; tali informazioni possono in alcuni casi essere presentate sotto un’altra forma o registrate in vista di una successiva utilizzazione.
Nota: Per documento grafico s’intende un supporto informativo sul quale è registrato in maniera permanente un testo scritto o stampato o un’immagine fissa e che può essere classificato e consultato.
1017Telefonia: Mezzo di telecomunicazione essenzialmente destinato allo scambio di informazioni sotto forma di parole.
Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Afghanistan5 novembre20065 novembre2006
Albania15 ottobre199915 ottobre1999
Algeria*13 agosto199613 agosto1996
Andorra24 gennaio1994 A1° luglio1994
Angola10 novembre2006 A10 novembre2006
Arabia Saudita*8 ottobre19978 ottobre1997
Argentina*17 novembre199717 novembre1997
Armenia29 settembre1995 A29 settembre1995
Australia*29 settembre199429 settembre1994
Austria*23 ottobre199723 ottobre1997
Azerbaigian3 agosto2000 A3 agosto2000
Bahamas4 agosto19944 agosto1994
Bahrein*12 luglio199612 luglio1996
Bangladesh28 luglio1994 A28 luglio1994
Barbados28 luglio199828 luglio1998
Belarus*15 giugno19941° luglio1994
Belgio*18 agosto199718 agosto1997
Belize9 novembre1993 A1° luglio1994
Benin*24 aprile199724 aprile1997
Bhutan16 aprile199616 aprile1996
Bolivia30 dicembre1993 A1° luglio1994
Bosnia e Erzegovina2 settembre1994 A2 settembre1994
Botswana12 ottobre199812 ottobre1998
Brasile19 ottobre199819 ottobre1998
Brunei*20 novembre199620 novembre1996
Bulgaria*9 settembre19949 settembre1994
Burkina Faso*21 ottobre199421 ottobre1994
Burundi9 novembre19989 novembre1998
Cambogia14 agosto1997 A14 agosto1997
Camerun*18 aprile199518 aprile1995
Canada*21 giugno19931° luglio1994
Capo Verde27 aprile199827 aprile1998
Ceca, Repubblica29 agosto1994 A29 agosto1994
Ciad25 agosto199725 agosto1997
Cile*2 settembre19982 settembre1998
Cina*15 luglio199715 luglio1997
Hong Kong6 giugno19971° luglio1997
Macao3 luglio199920 dicembre1999
Cipro*1° novembre19951° novembre1995
Città del Vaticano3 maggio19963 maggio1996
Colombia*2 aprile19972 aprile1997
Comore11 agosto199811 agosto1998
Congo (Brazzaville)9 agosto1994 A9 agosto1994
Congo (Kinshasa)25 marzo2009 A25 marzo2009
Corea (Nord)*9 agosto19949 agosto1994
Corea (Sud)*5 agosto19945 agosto1994
Costa Rica20 agosto2002 A20 agosto2002
Côte d’Ivoire*22 marzo199622 marzo1996
Croazia3 giugno19941° luglio1994
Cuba*25 novembre199625 novembre1996
Danimarca*18 giugno19931° luglio1994
Dominica28 ottobre1996 A28 ottobre1996
Dominicana, Repubblica23 aprile2002 A23 aprile2002
Ecuador1° agosto1994 A1° agosto1994
Egitto15 maggio199615 maggio1996
El Salvador25 maggio199825 maggio1998
Emirati Arabi Uniti*2 agosto19952 agosto1995
Eritrea31 gennaio1994 A1° luglio1994
Estonia*23 gennaio199623 gennaio1996
Eswatini*5 ottobre19985 ottobre1998
Etiopia*13 ottobre199413 ottobre1994
Figi*11 ottobre199811 ottobre1998
Filippine*23 maggio199623 maggio1996
Finlandia*30 maggio199630 maggio1996
Francia*18 maggio19941° luglio1994
Gabon*28 settembre199828 settembre1998
Gambia9 febbraio19989 febbraio1998
Georgia20 giugno1994 A1° luglio1994
Germania*8 ottobre19968 ottobre1996
Ghana*16 ottobre199816 ottobre1998
Giamaica20 ottobre199820 ottobre1998
Giappone*18 gennaio199518 gennaio1995
Gibuti10 marzo199710 marzo1997
Giordania*16 ottobre199516 ottobre1995
Grecia*25 settembre199825 settembre1998
Grenada11 ottobre201011 ottobre2010
Guatemala8 maggio2000 A8 maggio2000
Guinea equatoriale21 settembre2002 A21 settembre2002
Guinea*5 agosto19945 agosto1994
Guinea-Bissau17 luglio2002 A17 luglio2002
Guyana19 settembre1994 A19 settembre1994
Haiti22 maggio1995 A22 maggio1995
Honduras23 giugno200023 giugno2000
India*3 novembre19953 novembre1995
Indonesia*16 aprile199616 aprile1996
Iran*11 luglio199611 luglio1996
Iraq8 febbraio2006 A8 febbraio2006
Irlanda*16 ottobre199616 ottobre1996
Islanda*17 novembre199717 novembre1997
Isole Marshall22 febbraio1996 A22 febbraio1996
Isole Salomone26 giugno2018 A26 giugno2018
Israele*25 agosto199425 agosto1994
Italia*3 maggio19963 maggio1996
Kazakstan5 settembre1994 A5 settembre1994
Kenya*25 agosto199425 agosto1994
Kirghizistan29 giugno1994 A1° luglio1994
Kiribati10 gennaio2007 A10 gennaio2007
Kuwait*6 giugno19976 giugno1997
Laos24 gennaio1994 A1° luglio1994
Lesotho*22 marzo200222 marzo2002
Lettonia*1° giugno20011° giugno2001
Libano*3 agosto19983 agosto1998
Liberia8 ottobre20088 ottobre2008
Libia10 luglio2007 A10 luglio2007
Liechtenstein*2 gennaio19952 gennaio1995
Lituania*28 marzo200028 marzo2000
Lussemburgo*5 febbraio19975 febbraio1997
Macedonia del Nord11 luglio1994 A11 luglio1994
Madagascar3 giugno19963 giugno1996
Malawi*19 ottobre199819 ottobre1998
Malaysia*11 aprile19941° luglio1994
Maldive22 agosto1994 A22 agosto1994
Mali25 aprile199525 aprile1995
Malta*30 agosto199530 agosto1995
Marocco*9 maggio19969 maggio1996
Mauritania*30 luglio199830 luglio1998
Maurizio6 dicembre1993 A1° luglio1994
Messico*27 settembre19931° luglio1994
Micronesia7 agosto1995 A7 agosto1995
Moldova18 febbraio199718 febbraio1997
Monaco*5 agosto19975 agosto1997
Mongolia*4 giugno19974 giugno1997
Montenegro21 giugno2006 A21 giugno2006
Mozambico19 settembre1994 A19 settembre1994
Myanmar*5 ottobre19985 ottobre1998
Namibia*4 agosto1994 A4 agosto1994
Nepal10 novembre199710 novembre1997
Nicaragua12 ottobre1998 A12 ottobre1998
Niger*3 settembre19983 settembre1998
Nigeria*24 dicembre199924 dicembre1999
Norvegia*15 luglio199415 luglio1994
Nuova Zelanda*6 dicembre19946 dicembre1994
Oman*18 maggio19941° luglio1994
Paesi Bassi*13 giugno199613 giugno1996
Aruba13 giugno199613 giugno1996
Curaçao13 giugno199613 giugno1996
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
13 giugno199613 giugno1996
Sint Maarten13 giugno199613 giugno1996
Pakistan*4 novembre19974 novembre1997
Panama*13 luglio199813 luglio1998
Papua Nuova Guinea*10 maggio199610 maggio1996
Paraguay26 settembre1994 A26 settembre1994
Perù*30 settembre1994 A30 settembre1994
Polonia17 ottobre199517 ottobre1995
Portogallo*30 novembre199530 novembre1995
Qatar*13 ottobre199813 ottobre1998
Regno Unito*27 giugno19941° luglio1994
Rep. Centrafricana11 maggio199511 maggio1995
Romania*29 novembre19931° luglio1994
Ruanda27 giugno2002 A27 giugno2002
Russia*1° agosto19951° agosto1995
Saint Kitts e Nevis15 marzo2006 A15 marzo2006
Saint Lucia4 settembre1997 A4 settembre1997
Saint Vincent e Grenadine20 settembre1994 A20 settembre1994
Samoa29 agosto1994 A29 agosto1994
San Marino31 agosto199431 agosto1994
São Tomé e Príncipe15 luglio1996 A15 luglio1996
Seicelle17 settembre1999 A17 settembre1999
Senegal*18 novembre199418 novembre1994
Serbia1° giugno2001 A1° giugno2001
Sierra Leone26 novembre201026 novembre2010
Singapore*2 maggio19962 maggio1996
Siria14 dicembre1993 A1° luglio1994
Slovacchia1° luglio1994 A1° luglio1994
Slovenia*12 dicembre199412 dicembre1994
Somalia24 giugno2005 A24 giugno2005
Spagna*15 aprile199615 aprile1996
Sri Lanka*26 luglio199626 luglio1996
Stati Uniti*26 ottobre199726 ottobre1997
Sudafrica30 giugno1994 A1° luglio1994
Sudan del Sud3 ottobre2011 A3 ottobre2011
Sudan*13 febbraio199713 febbraio1997
Suriname*27 ottobre199727 ottobre1997
Svezia*15 settembre199415 settembre1994
Svizzera*15 settembre199415 settembre1994
Tagikistan19 luglio1994 A19 luglio1994
Tanzania16 settembre199816 settembre1998
Thailandia*3 aprile19963 aprile1996
Timor Est24 agosto2010 A24 agosto2010
Togo19 settembre1994 A19 settembre1994
Tonga9 settembre1994 A9 settembre1994
Trinidad e Tobago20 settembre1994 A20 settembre1994
Tunisia*27 ottobre199727 ottobre1997
Turchia*3 maggio20003 maggio2000
Turkmenistan27 aprile1994 A1° luglio1994
Tuvalu15 agosto1996 A15 agosto1996
Ucraina*4 agosto19944 agosto1994
Uganda27 luglio1994 A27 luglio1994
Ungheria*14 novembre199714 novembre1997
Uruguay*1° ottobre19981° ottobre1998
Uzbekistan22 settembre1994 A22 settembre1994
Vanuatu13 ottobre1998 A13 ottobre1998
Venezuela*17 settembre199617 settembre1996
Vietnam*19 giugno199619 giugno1996
Yemen*5 ottobre19985 ottobre1998
Zambia*12 ottobre199812 ottobre1998
Zimbabwe5 dicembre19945 dicembre1994
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni fatte al termine della Conferenza addizionale dei plenipotenziari dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni sono parte integrante degli Atti finali della Conferenza. Esse non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’UIT:www.itu.int> Portail Histoire de l’UIT > Explore the digital collections > Constitution and Convention, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. RU 1996 1254

  2. RS 0.784.02

  3. Emendato a Kyoto il 14 ott. 1994; entrato in vigore per la Svizzera il 14 mar. 1996. Il testo emendato non è pubblicato nella RU; può essere ottenuto, in lingua francese o inglese, presso l’UFCOM, Rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

  4. Emendato a Kyoto il 14 14 ott. 1994; entrato in vigore per la Svizzera il 14 mar. 1996. Il testo emendato non è pubblicato nella RU; può essere ottenuto, in lingua francese o inglese, presso l’UFCOM, Rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

  5. Emendato a Kyoto il 14 ott. 1994; entrato in vigore per la Svizzera il 14 mar. 1996. Il testo emendato non è pubblicato nella RU; può essere ottenuto, in lingua francese o inglese, presso l’UFCOM, Rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

  6. Emendato a Kyoto il 14 ott. 1994; entrato in vigore per la Svizzera il 14 mar. 1996. Il testo emendato non è pubblicato nella RU; può essere ottenuto, in lingua francese o inglese, presso l’UFCOM, Rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

  7. Emendato a Kyoto il 14 ott. 1994; entrato in vigore per la Svizzera il 14 mar. 1996. Il testo emendato non è pubblicato nella RU; può essere ottenuto, in lingua francese o inglese, presso l’UFCOM, Rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

  8. Emendato a Kyoto il 14 ott. 1994; entrato in vigore per la Svizzera il 14 mar. 1996. Il testo emendato non è pubblicato nella RU; può essere ottenuto, in lingua francese o inglese, presso l’UFCOM, Rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

  9. RS 0.120

  10. RS 0.784.16

  11. RS 0.120