Costituzione dell’Unione postale universale

0.783.51Multilateral International Treaty1 gen 1966

Conclusa a Vienna il 10 luglio 1964
Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 19651
Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 4 febbraio 1966
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1966
Modificata dai Protocolli aggiuntivi di Tokyo 1969, di Losanna 1974,

di Amburgo 1984, di Washington 1989, di Seul 1994, di Pechino 1999,
di Bucarest 2004, di Ginevra 2008, di Istanbul 2016, di Addis-Abeba 2018 e
di Abidjan 20212

(Stato 16 luglio 2024)

Preambolo 3

Al fine di sviluppare la comunicazione tra i popoli tramite il funzionamento efficace dei servizi postali e di contribuire a raggiungere gli obiettivi di alto livello relativi alla collaborazione internazionale in ambito culturale, sociale ed economico, i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi contraenti hanno adottato, con riserva di ratifica,di accettazione o di approvazione 4la presente Costituzione.

L’Unionepostale universale (di seguito «l’Unione») 5si prefigge di stimolare lo sviluppo durevole di servizi postali universali di qualità, efficaci e accessibili per facilitare la comunicazione tra gli abitanti di tutto il pianeta: – garantendo la libera circolazione degli invii postali su un territorio postale unico composto di reti interconnesse; – incoraggiando l’adozione di norme comuni eque e l’utilizzazione della tecnologica; – assicurando la cooperazione e l’interazione tra le parti interessate; – favorendo una cooperazione tecnica efficace; – garantendo che siano soddisfatte le sempre nuove esigenze dei clienti.

Titolo I: Disposizioni organiche

Capitolo I: In generale

Art. 1 Portata e scopo dell’Unione
  1. I Paesi che adottano la presente Costituzione formano,nel quadro dell’organiz zazione intergovernativa denominata «Unione postale universale»6, un solo territorio postale per lo scambio reciproco di inviipostali . La libertà di transito è garantita in tutto il territorio dell’Unione,fatte salve le condizioni previste negli Atti dell’Unione 7e in qualsivoglia relativo protocollo addizionale (di seguito denominati collettivamente «Atti dell’Unione») 8.
  2. L’Unione si prefigge di assicurare l’organizzazione e il perfezionamento dei servizi postali e di favorire in questo ambito lo sviluppo della collaborazione internazionale.
  3. L’Unione partecipa, per quanto possibile, all’assistenza tecnica postale richiesta dai suoi Paesi membri.
Art. 2 Definizioni
  1. Ai sensi degli Atti dell’Unione 9, i termini qui di seguito sono definiti come segue: 1.1 Servizio postale: insieme di servizi postaliinternazionali la cui portata è determinata edisciplinata negli Atti dell’Unione . Gli obblighi principali legati a questi servizi consistono nel soddisfare certi obiettivi sociali ed economici dei Paesi membri, assicurando la raccolta, iltrattamento 10, la trasmissione e la distribuzione degli invii postali. 1.2 Paese membro: Paese che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 della Costituzione. 1.3 Territorio postale unico (un solo e medesimo territorio postale): obbligo per le parti contraenti degli Atti dell’Unione di assicurare, secondo il principio di reciprocità, lo scambio degli inviipostali nel rispetto della libertà di transito e di trattare indistintamente gli invii postali che provengono da altri territori e transitano attraverso il proprio Paese come propri invii postali,fatte salve le condizioni previste negli Atti dell’Unione 11. 1.4 Libertà di transito: principio secondo cui un Paese membro intermediario è tenuto a garantire il trasporto degli invii postali che gli sono affidati per il transito a destinazione di un altro Paese membro12, applicando loro lo stesso trattamento riservato agli invii in regime interno,fatte salve le condizioni previste negli Atti dell’Unione 13. 1.514 Invio postale: termine generico che indica ogni spedizione effettuata dall’operatore designato di un Paese membro (invio della posta-lettere, pacchi postali, vaglia postale, ecc.) come descritto nella Convenzione postale universale*(di seguito la «Convenzione»), nelle Intese dell’Unione (come menzionate all’articolo 21 della Costituzione)* 15nonché nei rispettivi Regolamenti16. 1.617 Operatore designato: qualsiasi unità governativa o non governativa designata ufficialmente dal Paese membro per assicurare sul proprio territorio il funzionamento dei servizi postali e soddisfare i relativi obblighi derivanti dagli Atti dell’Unione18. 1.719 Riserva: una riserva è una disposizione derogatoria in forza della quale un Paese membro intende escludere o modificare gli effetti giuridici di una clausola di un Atto, diverso dalla Costituzione e dal Regolamento generale, applicandola al Paese membro in questione. Qualsiasi riserva deve essere conciliabile con gli obiettivi e le finalità dell’Unione come definiti nel preambolo e nell’articolo 1 della Costituzione. Deve inoltre essere debitamente motivata e approvata dalla maggioranza richiesta per l’approvazione dell’Atto in questione e iscritta nel relativo protocollo finale20.
Art. 3 Membri dell’Unione
  1. Sono Paesi membri dell’Unione: 1.1 i Paesi che hanno la qualifica di membro alla data dell’entrata in vigore della presente Costituzione; 1.2 i Paesi divenuti membri conformemente all’articolo 12.
Art. 4 Competenze dell’Unione
  1. Nella sfera di competenze dell’Unione rientrano: 1.1 i territori dei Paesi membri; 1.2 gli uffici postali designati dai Paesi membri nei propri territori non compresi nell’Unione; 1.3 i territori che senza essere membri dell’Unione vi sono inclusi perché, dal punto di vista postale, dipendono dai Paesi membri.
Art. 5 Relazioni eccezionali
  1. I Paesi membri i cui operatori designati fornisconoservizi postali per conto di 21una copertura in territori non compresi nell’Unione sono tenuti a fungere da intermediari per gli altri Paesi membri22. Le disposizioni della Convenzione e dei suoi Regolamenti sono applicabili a queste relazioni eccezionali.
Art. 6 Sede dell’Unione
  1. L’Unione e i suoi organi permanenti hanno sede a Berna.
Art. 7 Lingua ufficiale dell’Unione
  1. La lingua ufficiale dell’Unione è il francese.
Art. 8 Unità monetaria
  1. L’unità monetaria utilizzata negli Atti dell’Unione è l’unità di conto del Fondo monetario internazionale (FMI).
Art. 9 Unioni ristrette. Intese speciali
  1. I Paesi membri, o i loro operatori designati se la legislazione di questi Paesi membri23non vi si oppone, possono concludere Unioni ristrette e stringere Intese speciali riguardanti il serviziopostale 24, ma a condizione di non introdurre disposizioni meno favorevoli per il pubblico rispetto a quelle previste dagli Atti sottoscritti dai Paesi membri interessati.
  2. Le Unioni ristrette possono inviare osservatori ai Congressi,al Consiglio di amministrazione, al Consiglio Operativo Postale e ad altre 25Conferenze e riunioniorganizzate dall’Unione 26.
  3. L’Unione può inviare degli osservatori ai Congressi, alle Conferenze e alle riunioni delle Unioni ristrette.
Art. 10 Relazioni con l’Organizzazione delle Nazioni Unite
  1. Le relazioni tra l’Unione e l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sono disciplinate dagliaccordi 27i cui testi sono allegati alla presente Costituzione.
Art. 11 Relazioni con le organizzazioni internazionali
  1. Al fine di garantire una stretta cooperazione nel settore postale internazionale, l’Unione può collaborare con le organizzazioni internazionali che hanno interessi e attività in comune.

Capitolo II: Adesione o ammissione all’Unione. Uscita dall’Unione

Art. 12 Adesione o ammissione all’Unione. Procedura
  1. Qualsiasi membro dell’ONU può aderire all’Unione.
  2. Qualsiasi Paese sovrano non membro dell’ONU può presentare una domanda di adesione per divenire Paese membro dell’Unione.
  3. L’adesione o la domanda di adesione all’Unione deve contenere una dichiarazione formale di adesione alla Costituzione e agli Atti obbligatori dell’Unione. È inviata dal Governo del Paese interessato al direttore generale dell’Ufficio internazionale che, a seconda dei casi, notifica l’adesione o consulta i Paesi membri in merito alla domanda di adesione.
  4. Il Paese non membro dell’ONU è considerato come ammesso in qualità di Paese membro se la sua domanda è accolta da almeno due terzi dei Paesi membri dell’Unione. I Paesi membrile cui risposte non sono state ricevute dall’Ufficio internazionale 28entro l’arco di tempo di quattro mesi a decorrere dalla data della consultazione29sono considerati come astenuti.Le risposte di cui sopra, da fornire all’Ufficio internazionale in formato cartaceo o elettronico sicuro, devono essere firmate da un rappresentante debitamente autorizzato dell’autorità governativa del Paese membro interessato. Ai fini del presente paragrafo, l’espressione «formato elettronico sicuro » si riferisce a qualsiasi mezzo elettronico utilizzato per il trattamento, lo stoccaggio e la trasmissione di dati che garantisca l’integralità, l’integrità e la con fidenzialità di tali dati in occasione della fornitura delle risposte di cui sopra da parte di un Paese membro 30.
  5. L’adesione o l’ammissione in qualità di membro è notificata dal direttore generale dell’Ufficio internazionale ai Governi dei Paesi membri. Ha effetto a partire dalla data di questa notifica.
Art. 13 Uscita dall’Unione. Procedura
  1. Ogni Paese membro ha la facoltà di recedere dall’Unione mediante denuncia della Costituzione da parte del Governo del Paese interessato al direttore generale dell’Ufficio internazionale e da parte di quest’ultimo ai Governi dei Paesi membri.
  2. L’uscita dall’Unione ha effetto un anno dopoil ricevimento, da parte del 31direttore generale dell’Ufficio internazionale, della denuncia di cui al paragrafo 1.

Capitolo III: Organizzazione dell’Unione

Art. 14 Organi dell’Unione
  1. Gli organi dell’Unione sono il Congresso, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio Operativo Postale e l’Ufficio internazionale.
  2. Gli organi permanenti dell’Unione sono il Consiglio d’amministrazione, il Consiglio Operativo Postale e l’Ufficio internazionale.
Art. 15 Congresso
  1. Il Congresso è l’organo supremo dell’Unione.
  2. Il Congresso si compone dei rappresentanti dei Paesi membri.
Art. 16 Congressi straordinari
  1. Un Congresso straordinario può riunirsi su domanda o con il consenso di almeno due terzi dei Paesi membri dell’Unione.
Art. 17 Consiglio di amministrazione
  1. Tra due Congressi, il Consiglio di amministrazione (CA) assicura la continuità dei lavori dell’Unione conformemente alle disposizioni degli Atti dell’Unione.
  2. I membri del Consiglio di amministrazione esercitano le loro funzioni in nome e nell’interesse dell’Unione.
Art. 18 Consiglio Operativo Postale
  1. Il Consiglio Operativo Postale (COP) è incaricato delle questioni operative, commerciali, tecniche ed economiche relative al servizio postale.
  2. I membri del Consiglio Operativo Postale esercitano le loro funzioni in nome e nell’interesse dell’Unione32.
Art. 19 Ufficio internazionale
  1. Un ufficio centrale, attivo presso la sede dell’Unione sotto la denominazione di Ufficio internazionale dell’Unione postale universale, diretto da un direttore generale e controllato dal Consiglio di amministrazione, costituisce l’organo esecutivo, di sostegno, di collegamento, d’informazione e di consulenza.

Capitolo IV: Finanze dell’Unione

Art. 20 Spese dell’Unione. Contributi dei Paesi membri
  1. Ogni Congresso stabilisce l’importo massimo che possono raggiungere: 1.1 le spese annue dell’Unione; 1.2 le spese relative all’organizzazione di un prossimo Congresso.
  2. L’importo massimo delle spese di cui al paragrafo 1 può essere oltrepassato se le circostanze lo richiedono, a condizione che le disposizioni in materia sancite dal Regolamento generale siano rispettate.
  3. Le spese dell’Unione, comprese eventuali spese di cui al paragrafo 2, sono sostenute in comune dai Paesi membri dell’Unione. A tal fine, ogni Paese membro sceglie la classe di contribuzione cui intende essere assegnatoin base alle disposizioni corrispondenti 33stabilite nel Regolamento generale.
  4. In caso di adesione o di ammissione all’Unione in virtù dell’articolo 12, il Paese interessatosceglie 34la classe di contribuzione cui intende essere assegnato sul piano della ripartizione delle spese dell’Unione,sempre sulla base delle disposizioni corrispondenti sancite nel Regolamento generale 35.

Titolo II: Atti dell’Unione

Capitolo I: In generale

Art. 21 Atti dell’Unione
  1. La Costituzione è l’atto fondamentale dell’Unione. Contiene le regole organiche dell’Unione e non può essere oggetto di riserve36.
  2. Il Regolamento generale include le disposizioni che assicurano l’applicazione della Costituzione e il funzionamento dell’Unione. È vincolante per tutti i Paesi membri e non può essere oggetto di riserve37.
  3. LaConvenzione 38e il suo Regolamento39includono le regole comuni applicabili al serviziopostale 40e le disposizioni relative ai servizi della posta-lettere e dei pacchi postali. Questi atti sono vincolanti per tutti i Paesi membri41. I Paesi membri vegliano affinché i loro operatori designati soddisfino gli obblighi derivanti dalla Convenzione e dalsuo Regolamento 42.
  4. Le Intese dell’Unione e i loro Regolamentidefiniscono e 43disciplinanorispettivamente 44i servizi diversi da quellidefiniti e disciplinati nella Convenzione e nel suo regolamento 45tra i Paesi membri contraenti. Sono obbligatori unicamente per questi Paesi membri. I Paesi membri firmatari vegliano affinché i loro operatori designati soddisfino gli obblighi derivanti dalle Intesedell’Unione 46e dai loro Regolamenti47.
  5. I Regolamenti che includono le misure di applicazione necessarie all’esecuzione della Convenzione e delle Intesedell’Unione 48sono elaborati dal Consiglio Operativo Postale in base alle decisioni prese dal Congresso49.
  6. Gli eventuali Protocolli finali allegati agli Atti dell’Unione di cui ai paragrafi 3–5 contengono le riserve a questi Atti.
Art. 22 Applicazione degli Atti dell’Unione ai territori per cui un Paese membro assicura le relazioni internazionali
  1. Qualsiasi Paese può dichiarare in qualsiasi momento che l’accettazione degli Atti dell’Unione da parte sua interessa tutti i territori per i quali assicura le relazioni internazionali o soltanto alcuni di questi.
  2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve essere inoltrata al direttore generale dell’Ufficio internazionale.
  3. In qualsiasi momento qualsiasi Paese membro può inoltrare al direttore generale dell’Ufficio internazionale una notifica al fine di denunciare l’applicazione degli Atti dell’Unione per i quali ha rilasciato la dichiarazione di cui al paragrafo 1. Questa notifica esplica i propri effetti un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del direttore generale dell’Ufficio internazionale.
  4. Le dichiarazioni e le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 3 sono comunicate ai Paesi membri dal direttore generale dell’Ufficio internazionale.
  5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1–4 non si applicano ai territori che hanno la qualifica di membro dell’Unione e per cui un Paese membro assicura le relazioni internazionali.
Art. 23 Legislazioni nazionali
  1. Le stipule degli Atti dell’Unione non pregiudicano la legislazione dei singoli Paesi membri per tutto ciò che non è esplicitamente previsto dagli Atti.

Capitolo II: Accettazione e denuncia degli Atti dell’Unione

Art. 24 Firma, autenticazione, ratifica, accettazione, approvazione degli Atti dell’Unione e adesione a questi ultimi
  1. Gli Atti dell’Unione emanati dal Congresso sono firmati dai Plenipotenziari dei Paesi membri.
  2. I Regolamenti sono autenticati dal presidente e dal segretario generale del Consiglio Operativo Postale50.
  3. Gli Atti dell’Unione sono ratificati, accettati o approvati 51al più presto dai Paesi firmatari,conformemente alle loro rispettive regole costituzionali 52.
  4. (Abrogato) 53
  5. Se un Paese membro54non ratifica,non accetta o non approva gli Atti dell’Unione da lui firmati,tali 55Atti rimangono validi per i Paesi membri56che li hanno ratificati,accettati 57o approvati.

6.I Paesi membri possono, in qualsiasi momento, aderire agli Atti dell’Unione che non hanno ratificato, conformemente alle procedure pertinenti enunciate nel Regolamento interno del Congresso 58.

7.L’adesione dei Paesi membri agli Atti dell’Unione è notificata conformemente all’articolo 25. 59

Art. 25 Notificazione di ratifiche, accettazioni, approvazioni degli Atti dell’Unione e adesione a questi ultimi
  1. Gli strumenti di ratifica,di accettazione, di approvazione degli 60Atti dell’Unionee di adesione a questi ultimi 61saranno depositati nel più breve tempo possibile presso il direttore generale dell’Ufficio internazionale, il quale ne notifica il deposito ai Governi dei Paesi membri.
Art. 26 Denuncia delle Intese dell’Unione
  1. Ogni Paese membro ha la facoltà di interrompere la propria partecipazione a una o più Intesedell’Unione, su riserva delle 62condizioni sancite dall’articolo 13applicabili per analogia 63.

Capitolo III: Modifica degli Atti dell’Unione

Art. 27 Presentazione delle proposte
  1. Qualsiasi Paese64membro ha il diritto di presentare, sia al Congresso sia tra due Congressi, proposte relative agli Atti dell’Unione da esso sottoscritti.
  2. Tuttavia, le proposte relative alla Costituzione e al Regolamento generale possono essere presentate unicamente al Congresso.
  3. Inoltre le proposte relative ai Regolamenti sonosottoposte 65al Consiglio Operativo Postaletramite 66l’Ufficio internazionale.
Art. 28 Modifica della Costituzione
  1. Per essere adottate, le proposte presentate al Congresso e relative alla presente Costituzione devono essere approvate da almeno due terzi dei Paesi membri dell’Unione aventi diritto di voto67.
  2. Le modifichedella Costituzione 68adottate da un Congresso sono oggetto di un Protocollo aggiuntivo ed 69entrano in vigorea partire dalla data stabilita dal Congresso. Fatto salvo il carattere vincolante della Costituzione, come indicato all’articolo 21.1, i Paesi membri ratificano, accettano o approvano tali modifiche, o vi aderiscono 70al più presto. Gli strumenti di tale ratifica,accettazione, approvazione o adesione 71sono trattati conformementealla regola enunciata 72all’articolo 25.
Art. 29 Modifica del Regolamento generale, della Convenzione e delle Intese dell’Unione
  1. Il Regolamento generale, la Convenzione e le Intesedell’Unione 73stabiliscono le condizioni a cui è subordinata l’approvazione delle proposte che li riguardano.
  2. Le modifiche apportate al Regolamento generale, alla Convenzione e alle Intese dell’Unione sono oggetto di un protocollo addizionale ed entrano in vigore alla data fissata dal Congresso. Fatto salvo il carattere vincolante degli Atti dell’Unione di cui sopra, come indicato all’articolo 21, i Paesi membri ratificano, accettano o approvano tali modifiche, o vi aderiscono al più presto. Gli strumenti di tale ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono trattati conformemente alla regola enunciata all’articolo 25. Tale disposizione si applica anche mutatis mutandis a qualsivoglia modifica della Convenzione e delle Intese dell’Unione adottata fra i due Congressi 74.

Capitolo IV: Composizione delle controversie

Art. 30 Arbitrato
  1. Le controversie tra due o più Paesi membri75in merito all’interpretazione degli Atti dell’Unione o della responsabilità di un Paese membro76derivante dall’applicazione degli Atti, sono composte da un giudizio arbitrale.

Titolo III: Disposizioni finali

Art. 31 Entrata in vigore e durata della Costituzione
  1. La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 1966 con effetto a tempo indeterminato.
  2. In fede di che i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri hanno firmato la presente Costituzione in un esemplare che è depositato negli archivi del Governo del Paese in cui ha sede l’Unione. Una copia sarà rilasciata a ciascuna parte contraente dall’Ufficio internazionale dell’Unione postale universale77.

Fatto a Vienna, il 10 luglio 1964.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Afghanistan16 gennaio196916 gennaio1969
Albania4 novembre19684 novembre1968
Algeria12 giugno196812 giugno1968
Angola23 febbraio1977 A3 marzo1977
Antigua e Barbuda2 dicembre1993 A20 gennaio1994
Arabia Saudita11 dicembre198011 dicembre1980
Argentina23 giugno196723 giugno1967
Armenia28 agosto1992 A14 settembre1992
Australia23 dicembre19651° gennaio1966
Austria23 dicembre19651° gennaio1966
Azerbaigian15 marzo1993 A1° aprile1993
Bahamas22 marzo1974 A24 aprile1974
Bahrein4 aprile1973 A21 dicembre1973
Bangladesh27 giugno1972 A7 febbraio1973
Barbados13 settembre1967 A11 novembre1967
Belgio4 novembre19651° gennaio1966
Belize6 agosto1982 A1° ottobre1982
Benin13 gennaio196713 gennaio1967
Bhutan16 luglio1968 A7 marzo1969
Bielorussia3 febbraio19783 febbraio1978
Bolivia20 luglio197220 luglio1972
Bosnia ed Erzegovina9 dicembre1992 A26 gennaio1993
Botswana17 aprile1967 A12 gennaio1968
Brunei21 novembre1984 A15 gennaio1985
Brasile8 agosto19698 agosto1969
Bulgaria31 luglio196931 luglio1969
Burkina Faso24 febbraio196724 febbraio1967
Burundi9 maggio19699 maggio1969
Cabo Verde27 agosto1976 A30 settembre1976
Cambogia11 agosto196911 agosto1969
Camerun23 dicembre196823 dicembre1968
Canada8 marzo19668 marzo1966
Ceca, Repubblica1° marzo1993 A18 marzo1993
Ciad6 gennaio19726 gennaio1972
Cile20 settembre197220 settembre1972
Cina7 febbraio1973 A7 febbraio1973
Cipro13 gennaio196913 gennaio1969
Città del Vaticano22 aprile196822 aprile1968
Colombia11 maggio197611 maggio1976
Comore10 maggio1976 A29 luglio1976
Congo (Brazzaville)7 settembre19667 settembre1966
Congo (Kinshasa)6 dicembre19796 dicembre1979
Corea (Nord)16 maggio1974 A6 giugno1974
Corea (Sud)20 maggio196620 maggio1966
Costa Rica10 settembre198110 settembre1981
Côte d’Ivoire17 settembre19651° gennaio1966
Croazia3 luglio1992 A20 luglio1992
Cuba27 febbraio196927 febbraio1969
Danimarca23 dicembre19651° gennaio1966
Dominica22 ottobre1979 A31 gennaio1980
Egitto30 giugno196730 giugno1967
El Salvador9 gennaio19789 gennaio1978
Emirati Arabi Uniti2 marzo1973 A30 marzo1973
Ecuador30 settembre196930 settembre1969
Eritrea30 luglio1993 A19 agosto1993
Estonia9 aprile1992 A30 aprile1992
Eswatini14 ottobre1969 A7 novembre1969
Etiopia18 giugno196918 giugno1969
Figi28 aprile1971 A18 giugno1971
Filippine27 aprile197327 aprile1973
Finlandia17 dicembre19651° gennaio1966
Francia21 dicembre19651° gennaio1966
Gabon27 gennaio196727 gennaio1967
Gambia2 luglio1974 A9 ottobre1974
Georgia9 marzo1993 A1° aprile1993
Germania27 giugno196627 giugno1966
Ghana17 novembre196617 novembre1966
Giamaggioca8 novembre19688 novembre1968
Giappone22 luglio19651° gennaio1966
Gibuti21 marzo1978 A6 giugno1978
Giordania20 febbraio196720 febbraio1967
Grenada1° novembre1976 A30 gennaio1978
Grecia8 maggio19688 maggio1968
Guatemala10 febbraio197010 febbraio1970
Guinea12 dicembre196612 dicembre1966
Guinea equatoriale3 luglio1970 A24 luglio1970
Guinea-Bissau6 maggio1974 A30 maggio1974
Guyana19 gennaio1967 A22 marzo1967
Haiti27 maggio1975 A27 maggio1975
India8 novembre19668 novembre1966
Indonesia25 marzo197025 marzo1970
Iran28 agosto196828 agosto1968
Iraq22 settembre196722 settembre1967
Irlanda4 marzo19664 marzo1966
Islanda10 agosto19651° gennaio1966
Israele29 febbraio196829 febbraio1968
Italia12 luglio196812 luglio1968
Kazakstan21 luglio1992 A27 agosto1992
Kenya26 aprile1968 A26 aprile1968
Kirghizistan15 giugno1992 A26 gennaio1993
Kiribati4 gennaio1984 A14 agosto1984
Kuwait16 agosto196716 agosto1967
Laos25 settembre196725 settembre1967
Lesotho3 agosto1967 A6 settembre1967
Lettonia19 maggio1992 A17 giugno1992
Libano5 ottobre19795 ottobre1979
Liberia16 settembre197516 settembre1975
Libia21 aprile196921 aprile1969
Liechtenstein5 ottobre19675 ottobre1967
Lituania18 novembre1991 A10 gennaio1992
Lussemburgo29 dicembre19651° gennaio1966
Macedonia del Nord16 giugno1993 A12 luglio1993
Madagascar25 agosto19651° gennaio1966
Malaysia22 febbraio196922 febbraio1969
Malawi3 gennaio1966 A25 ottobre1966
Maldive21 maggio1967 A15 agosto1967
Mali18 dicembre19651° gennaio1966
Malta4 giugno1968 A4 giugno1968
Marocco7 aprile19677 aprile1967
Maurizio25 luglio1969 A29 agosto1969
Mauritania27 febbraio1967 A22 marzo1967
Messico5 aprile19685 aprile1968
Moldova20 ottobre1992 A16 novembre1992
Monaco30 settembre196830 settembre1968
Mongolia8 aprile19688 aprile1968
Montenegro26 luglio2006 A26 luglio2006
Mozambico2 ottobre1978 A11 ottobre1978
Myanmar1° luglio19691° luglio1969
Namibia8 aprile1992 A30 aprile1992
Nauru1° agosto1968 A17 aprile1969
Nepal26 settembre196926 settembre1969
Nicaragua15 febbraio198815 febbraio1988
Niger28 febbraio196628 febbraio1966
Nigeria10 gennaio196710 gennaio1967
Norvegia1° dicembre19651° gennaio1966
Nuova Zelanda21 ottobre196621 ottobre1966
Oman18 gennaio1971 A17 agosto1971
Paesi Bassi8 agosto19698 agosto1969
Aruba8 agosto19698 agosto1969
Curaçao8 agosto19698 agosto1969
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
8 agosto19698 agosto1969
Sint Maarten8 agosto19698 agosto1969
Pakistan19 dicembre196619 dicembre1966
Panama19 ottobre1984 A19 ottobre1984
Papua Nuova Guinea4 maggio1976 A4 giugno1976
Paraguay12 marzo197912 marzo1979
Perù29 aprile197029 aprile1970
Polonia12 settembre196612 settembre1966
Portogallo7 settembre19687 settembre1968
Qatar1° maggio1968 A31 gennaio1969
Regno Unito2 agosto19662 agosto1966
Isola di Man6 marzo19686 marzo1968
Isole del Canale6 marzo19686 marzo1968
Territori d’oltremare le cui
relazioni internazionali sono
assunte per il governo del
Regno Unito
6 marzo19686 marzo1968
Rep. Centrafricana26 luglio196826 luglio1968
Romania28 aprile196928 aprile1969
Ruanda18 maggio198818 maggio1988
Russia18 gennaio197818 gennaio1978
Saint Kitts e Nevis26 novembre1987A11 gennaio1988
Saint Lucia16 maggio1980 A10 luglio1980
Saint Vincent e Grenadine1° dicembre1980 A3 febbraio1981
Salomone, Isole12 marzo1984 A4 maggio1984
Samoa13 luglio1989 A9 agosto1989
San Marino11 ottobre196711 ottobre1967
São Tomé e Príncipe28 ottobre1976 A22 agosto1977
Seicelle20 giugno1977 A7 ottobre1977
Senegal26 settembre196726 settembre1967
Serbia18 giugno2001 A18 giugno2001
Sierra Leone24 agosto196724 agosto1967
Singapore14 dicembre1965 A8 gennaio1966
Siria18 novembre196618 novembre1966
Slovacchia18 febbraio1993 A18 marzo1993
Slovenia22 luglio1992 A27 agosto1992
Somalia27 maggio196827 maggio1968
Spagna9 novembre19669 novembre1966
Sri Lanka14 marzo196714 marzo1967
Stati Uniti22 aprile196622 aprile1966
Sudafrica22 agosto1994 A22 agosto1994
Sudan del Sud29 settembre2011 A4 ottobre2011
Suriname4 marzo1976 A20 aprile1976
Svezia13 dicembre196613 dicembre1966
Svizzera4 febbraio19664 febbraio1966
Tagikistan16 maggio1994 A9 giugno1994
Tanzania26 settembre196726 settembre1967
Thailandia7 febbraio19667 febbraio1966
Timor-Leste3 novembre2003 A28 novembre2003
Togo28 agosto196728 agosto1967
Tonga15 dicembre1971 A26 gennaio1972
Trinidad e Tobago14 giugno196814 giugno1968
Tunisia13 settembre196613 settembre1966
Turchia8 settembre19708 settembre1970
Turkmenistan24 novembre1992 A26 gennaio1993
Tuvalu1° settembre1980 A3 febbraio1981
Ucraina10 febbraio197810 febbraio1978
Uganda29 dicembre19651° gennaio1966
Ungheria2 maggio19672 maggio1967
Uruguay22 gennaio197922 gennaio1979
Uzbekistan20 gennaio1994 A24 febbraio1994
Vanuatu5 luglio1982 A16 luglio1982
Venezuela12 settembre196912 settembre1969
Vietnam5 giugno19675 giugno1967
Yemen17 maggio1968 A28 giugno1968
Zambia17 gennaio1966 A22 marzo1967
Zimbabwe4 maggio1981 A31 luglio1981

Footnotes

  1. Art. 1 n. 1 del DF del 16 dic. 1965 (RU 1966 165)

  2. 11° Prot. aggiuntivo alla Cost., adottato ad Abidjan il 26 ago. 2021, ratificato dalla Svizzera il 7 ott. 2022, entrato in vigore per la Svizzera il 7 ott. 2022.

  3. Modificato dal Congresso di Bucarest 2004.

  4. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  5. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  6. Modificato dal Congresso straordinario di Addis-Abeba 2018.

  7. Modificato dal Congresso di Istanbul 2016.

  8. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  9. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  10. Modificato dal Congresso di Istanbul 2016.

  11. Modificato dal Congresso di Istanbul 2016.

  12. Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.

  13. Modificato dal Congresso di Istanbul 2016.

  14. Originario para.1.6bis(vedi comunicazione del 16 lug. 2024 –RU 2024 364). L’originario par. 1.5 é abrogato dal Congresso di Abidjan 2021.

  15. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  16. Introdotto dal Congresso di Istanbul 2016.

  17. Originario para.1.7 (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 –RU 2024 364). L’originario par.1.6 é abrogato dal Congresso d’Istanbul 2016.

  18. Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.

  19. Originario para.1.8 (vedi comunicazione del 16 lug. 2024 –RU 2024 364).

  20. Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.

  21. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  22. Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.

  23. Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.

  24. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  25. Modificato dal Congresso straordinario di Addis-Abeba 2018.

  26. Modificato dai Congressi di Tokyo 1969, di Seul 1994 e dal Congresso straordinario di Addis-Abeba 2018.

  27. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  28. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  29. Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.

  30. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  31. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  32. Introdotto dal Congresso straordinario di Addis-Abeba 2018.

  33. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  34. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  35. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  36. Modificato dal Congresso di Bucarest 2004.

  37. Modificato dal Congresso di Bucarest 2004.

  38. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  39. Modificato dal Congresso di Istanbul 2016.

  40. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  41. Modificato dal Congresso di Pechino 1999.

  42. Modificato dal Congresso di Istanbul 2016.

  43. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  44. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  45. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  46. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  47. Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.

  48. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  49. Modificato dai Congressi di Washington 1989, di Seul 1994 e di Pechino 1999.

  50. Modificato dal Congresso di Pechino 1999.

  51. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  52. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  53. Dal Congresso di Abidjan 2021.

  54. Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.

  55. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  56. Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.

  57. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  58. Introdotto dal Congresso di Abidjan 2021.

  59. Introdotto dal Congresso di Abidjan 2021.

  60. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  61. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  62. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  63. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  64. Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.

  65. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  66. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  67. Modificato dal Congresso di Bucarest 2004.

  68. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  69. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  70. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  71. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  72. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  73. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  74. Modificato dal Congresso di Abidjan 2021.

  75. Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.

  76. Modificato dal Congresso di Ginevra 2008.

  77. Modificato dal Congresso di Bucarest 2004.