Convenzione sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento

0.748.710.4Multilateral International Treaty21 giu 1998

Conclusa a Montreal il 1° marzo 1991
Approvata dall’Assemblea federale il 14 giugno 19941
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 3 aprile 1995
Entrata in vigore per la Svizzera il 21 giugno 1998

(Stato 13 agosto 2024)

Gli Stati contraenti alla presente Convenzione,

consapevoli delle incidenze degli atti di terrorismo sulla sicurezza nel mondo;

esprimendo la loro viva preoccupazione per quanto riguarda gli atti di terrorismo aventi come scopo la distruzione totale di aeronavi, di altri mezzi di trasporto e di altri bersagli;

preoccupati per il fatto che sono stati utilizzati esplosivi plastici ed in foglie per compiere questi atti di terrorismo;

considerando che il contrassegno degli esplosivi ai fini del rilevamento contribuirebbe grandemente alla prevenzione di questi atti illeciti;

riconoscendo che, al fine di prevenire questi atti illeciti, è necessario istituire con urgenza uno strumento internazionale che obblighi gli Stati ad adottare misure tali da garantire che gli esplosivi plastici ed in foglie siano debitamente contrassegnati ai fini del rilevamento;

considerando la Risoluzione 635 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 14 giugno 1989, nonché la Risoluzione 44/29 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 4 dicembre 1989 che invita con urgenza l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ad intensificare i lavori da essa svolti ai fini della elaborazione di un regime internazionale di contrassegno degli esplosivi plastici o in foglie ai fini del rilevamento;

in considerazione della Risoluzione A 27-8 adottata all’unanimità dall’Assemblea (27asessione) dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale che ha approvato con priorità assoluta la preparazione di un nuovo strumento internazionale relativo al contrassegno di esplosivi plastici o in foglie;

notando con soddisfazione il ruolo svolto dal Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale nella preparazione della Convenzione, nonché la sua volontà di esercitare le funzioni correlate all’attuazione di tale Convenzione,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. I

Ai fini della presente Convenzione:

  1. l’espressione «esplosivi» significa i prodotti esplosivi comunemente denominati «esplosivi plastici», compresi gli esplosivi sotto forma di foglio duttile o elastico illustrati nell’annesso tecnico alla presente Convenzione;
  2. l’espressione «fattore di rilevamento» significa una sostanza descritta nell’annesso tecnico alla presente Convenzione che viene aggiunta ad un esplosivo per renderlo identificabile;
  3. l’espressione «contrassegno» significa l’aggiunta ad un esplosivo di un fattore di rilevamento in conformità con l’annesso tecnico alla presente Convenzione;
  4. l’espressione «manufattura» significa ogni procedimento, compreso il ritrattamento, che dà luogo alla manufattura di esplosivi;
  5. l’espressione «dispositivi militari debitamente autorizzati» significa, senza peraltro che la lista sia esauriente, granate, bombe, proiettili, mine, missili, razzi, cariche cave, granate a mano e perforatori fabbricati esclusivamente a fini militari o di polizia in conformità con le leggi ed i regolamenti dello
    Stato che è Parte interessata;
  6. l’espressione «Stato produttore» significa ogni Stato sul cui territorio sono fabbricati esplosivi.
Art. II

Ogni Stato parte adotta i provvedimenti necessari ed effettivi per vietare ed impedire la fabbricazione sul suo territorio di esplosivi non contrassegnati.

Art. III
  1. Ogni Stato parte adotta i provvedimenti necessari ed effettivi per vietare ed impedire l’entrata sul suo territorio o l’uscita dal suo territorio di esplosivi non contrassegnati.
  2. II paragrafo precedente non si applica agli spostamenti, per fini non contrari agli obiettivi della presente Convenzione, effettuati dalle autorità di uno Stato parte esercitanti funzioni militari o di polizia, di esplosivi non contrassegnati sui quali detto Stato parte esercita un controllo in conformità al paragrafo 1 dell’articolo IV.
Art. IV
  1. Ogni Stato parte adotta i necessari provvedimenti per esercitare un controllo rigoroso ed effettivo sulla detenzione e sugli scambi di esplosivi non contrassegnati che sono stati fabbricati o introdotti sul suo territorio anteriormente alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di detto Stato, al fine di impedire che siano dirottati o utilizzati a fini contrari agli obiettivi della presente Convenzione.
  2. Ogni Stato parte adotta i necessari provvedimenti per fare in modo che tutti i depositi di esplosivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che non sono detenuti dalle sue autorità che esercitano funzioni militari o di polizia, siano distrutti o utilizzati a fini non contrari agli obiettivi della presente Convenzione, contrassegnati o resi definitivamente innocui, entro tre anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione per questo Stato.
  3. Ogni Stato parte adotta i necessari provvedimenti per fare in modo che tutti i depositi di esplosivi di cui è questione al paragrafo I del presente articolo che sono detenuti dalle sue Autorità che esercitano funzioni militari o di polizia e che non sono incorporati, in quanto parte integrante in dispositivi militari debitamente autorizzati, siano distrutti o utilizzati a fini non contrari agli obiettivi della presente Convenzione, contrassegnati o resi definitivamente innocui entro quindici anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato.
  4. Ogni Stato parte adotta i necessari provvedimenti per accertarsi della distruzione, il prima possibile, sul suo territorio di esplosivi non contrassegnati che vi possano venire scoperti e che non sono sottoposti alle norme dei paragrafi precedenti del presente articolo, diversi dai depositi di esplosivi non contrassegnati detenuti dalle sue autorità che esercitano funzioni militari o di polizia e che sono incorporati in quanto parte integrante in dispositivi militari debitamente autorizzati alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato.
  5. Ogni Stato parte adotta i provvedimenti necessari per esercitare un controllo rigoroso ed effettivo sulla detenzione e sugli scambi degli esplosivi di cui al paragrafo II della I a Parte dell’annesso tecnico alla presente Convenzione per impedire che siano dirottati o utilizzati a fini contrari agli obiettivi della presente Convenzione.
  6. Ogni Stato parte adotta i provvedimenti necessari per accertarsi della distruzione il prima possibile sul suo territorio, degli esplosivi non contrassegnati manufatti a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di detto Stato e che non sono stati incorporati come indicato al capoverso d del paragrafo II della I a Parte dell’annesso tecnico alla presente Convenzione, nonché degli esplosivi non contrassegnati che non rientrano in alcun altro capoverso di detto paragrafo II.
Art. V
  1. È istituita dalla presente Convenzione una Commissione internazionale tecnica di esplosivi (in appresso denominata «la Commissione»), composta da almeno quindici membri e da al massimo diciannove membri nominati dal Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (in appresso denominata «il Consiglio») tra persone proposte dagli Stati parte della presente Convenzione.
  2. I membri della Commissione sono esperti aventi una esperienza diretta e sostanziale nei settori della fabbricazione o del rilevamento di esplosivi, o delle ricerche su esplosivi.
  3. I membri della Commissione sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati nel loro mandato.
  4. Le sessioni della Commissione sono convocate almeno una volta all’anno alla sede dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale oppure nei luoghi e alle date fissate o approvate dal Consiglio.
  5. La Commissione adotta il suo regolamento interno, riservata l’approvazione del Consiglio.
Art. VI
  1. La Commissione valuta l’andamento tecnico della manufattura, delle operazioni di contrassegno e del rilevamento degli esplosivi.
  2. La Commissione, tramite il Consiglio, comunica le sue conclusioni agli Stati parte ed alle Organizzazioni internazionali interessate.
  3. Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio raccomandazioni concernenti emendamenti dell’annesso tecnico alla presente Convenzione. La Commissione si sforza di adottare le sue decisioni su queste raccomandazioni mediante consenso. In mancanza di consenso, queste decisioni sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei membri della Commissione.
  4. II Consiglio può, dietro raccomandazione della Commissione, proporre agli Stati parte emendamenti dell’annesso tecnico alla presente Convenzione.
Art. VII
  1. Ogni Stato parte può, entro novanta giorni dalla data di notifica di una proposta di emendamento dell’annesso tecnico della presente Convenzione, comunicare le sue osservazioni al Consiglio. II Consiglio comunica queste osservazioni non appena possibile alla Commissione affinché le esamini. II Consiglio invita ogni Stato parte che formula osservazioni o obiezioni sull’emendamento proposto a consultare la Commissione.
  2. La Commissione esamina i pareri degli Stati parte espressi in conformità con il paragrafo precedente e fa rapporto al Consiglio. II Consiglio, dopo aver esaminato il rapporto della Commissione, ed in considerazione della natura dell’emendamento e delle osservazioni degli Stati parte, compresi gli Stati produttori, può proporre l’emendamento per l’adozione di tutti gli Stati parte.
  3. Se l’emendamento proposto non è stato respinto da cinque Stati parte o più con notifica per iscritto indirizzata al Consiglio entro novanta giorni dalla data di notifica dell’emendamento da parte del Consiglio, si considera che è stato adottato ed esso entra in vigore centottanta giorni dopo la data della sua adozione, oppure successivamente ad ogni altro periodo previsto nella proposta di emendamento, per gli Stati parte che non lo avessero formalmente respinto.
  4. Gli Stati parte che avranno formalmente respinto l’emendamento proposto potranno in seguito, depositando uno strumento d’accettazione o di approvazione, esprimere il loro consenso in modo da essere vincolati dalle disposizioni dell’emendamento.
  5. Se cinque Stati parte o più si oppongono alla proposta di emendamento, il Consiglio la rinvia alla Commissione per un esame supplementare.
  6. Se l’emendamento proposto non è stato adottato in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo, il Consiglio può altresì convocare una Conferenza di tutti gli Stati parte.
Art. VIII
  1. Gli Stati parte comunicano al Consiglio, se possibile, le informazioni che potrebbero essere utili per la Commissione nell’adempimento delle sue funzioni ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo VI.
  2. Gli Stati parte tengono il Consiglio informato dei provvedimenti da essi adottati ai fini dell’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione. II Consiglio comunica queste informazioni a tutti gli Stati parte ed alle Organizzazioni internazionali interessate.
Art. IX

Il Consiglio, in cooperazione con gli Stati parte e le Organizzazioni internazionali interessate, adotta appropriati provvedimenti per facilitare l’attuazione della presente Convenzione, ivi compresa la concessione di una assistenza tecnica nonché misure che consentano uno scambio di informazioni sull’andamento tecnico dei metodi di contrassegno e di rilevamento degli esplosivi.

Art. X

L’annesso tecnico alla presente Convenzione è parte integrante di essa.

Art. XI
  1. Ogni controversia tra gli Stati parte relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione che non può essere regolata per via negoziale è sottoposta ad arbitrato a richiesta di uno di detti Stati. Se, entro sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato, le Parti non pervengono ad un accordo sull’organizzazione dell’arbitrato, una qualsiasi di esse può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, presentando ricorso in conformità con lo Statuto della Corte.
  2. Ciascuno Stato parte può, all’atto in cui firma, ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo precedente. Gli altri Stati parte non saranno vincolati da queste disposizioni nei confronti di ogni Stato parte che abbia formulato tale riserva.
  3. Ogni Stato parte che abbia formulato una riserva in conformità delle disposizioni del paragrafo precedente potrà abolire questa riserva in qualunque momento mediante notifica indirizzata al Depositario.
Art. XII

Tranne che nei casi di cui all’articolo XI, non può essere formulata nessuna riserva alla presente Convenzione.

Art. XIII
  1. La presente Convenzione sarà aperta il 1° marzo 1991 a Montreal per la firma degli Stati partecipanti alla Conferenza internazionale di diritto aereo svoltasi a Montreal dal 12 febbraio al 1° marzo 1991. Dopo il 1° marzo 1991, essa sarà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale fino a quando non entra in vigore in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo. Ogni Stato che non avrà firmato la Convenzione potrà aderirvi in ogni tempo.
  2. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione, all’approvazione o all’adesione degli Stati. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, designata dalle presenti come Depositario. Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ciascuno Stato dichiara se è o meno uno Stato produttore.
  3. La presente Convenzione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Depositario, a patto che almeno cinque di questi Stati abbiano dichiarato in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo che essi sono Stati produttori. Se trentacinque strumenti di ratifica sono depositati prima del deposito degli strumenti da parte di cinque Stati produttori, la presente Convenzione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione del quinto Stato produttore.
  4. Per gli altri Stati, la presente Convenzione entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data del deposito dei loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
  5. A decorrere dalla sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà registrata dal Depositario in conformità con le disposizioni dell’articolo 102 della Statuto delle Nazioni Unite2ed in conformità alle disposizioni dell’articolo 83 della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale3(Chicago, 1944).
Art. XIV

Il Depositario notifica senza indugio a tutti i firmatari e Stati parte:

  1. ciascuna firma della presente Convenzione e la data della firma;
  2. ciascun deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonché la data del deposito, indicando espressamente se lo Stato si è dichiarato Stato produttore;
  3. la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione;
  4. la data di entrata in vigore di ogni emendamento della presente Convenzione o del suo annesso tecnico;
  5. ogni denuncia effettuata in virtù dell’articolo XV;
  6. ogni dichiarazione resa in virtù del paragrafo 2 dell’articolo XI.
Art. XV
  1. Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per via di notifica scritta indirizzata al Depositario.
  2. La denuncia avrà effetto centottanta giorni dopo la data alla quale la notifica sarà stata ricevuta da parte del Depositario.

In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Montreal il primo giorno del mese di marzo dell’anno mille novecento novantuno, in un esemplare originale che include cinque testi facenti ugualmente fede redatti in lingua araba, francese, inglese, russa e spagnola.(Seguono le firme)

Parte prima: D Descrizione degli esplosivi

  1. Gli esplosivi di cui al paragrafo 1 dell’articolo I della presente Convenzione sono i seguenti:
  2. essi sono composti da uno o più potenti esplosivi i quali, allo stato puro, hanno una pressione di vapore inferiore a 10–4Pa ad una temperatura
    di 25 °C;
  3. nella loro formulazione, includono un legante, e
  4. dopo essere stati mescolati, sono malleabili o elastici a temperatura normale interna.

II. I seguenti esplosivi anche se corrispondono alla descrizione degli esplosivi fornita al paragrafo I della presente parte, non sono considerati come esplosivi per tutto il tempo che continuano ad essere detenuti o utilizzati ai fini qui sotto menzionati, o che rimangono incorporati nel modo indicato, vale a dire gli esplosivi che:

a) sono fabbricati, o detenuti, in quantità limitata per laboratorio unicamente ai fini di lavori debitamente autorizzati di ricerca, di sviluppo o di prove di
esplosivi nuovi o modificati;

b) sono fabbricati o detenuti in quantità limitata per laboratorio, unicamente ai fini di attività debitamente autorizzate, di addestramento al rilevamento di esplosivi e/o di messa a punto o di prove di materiale di rilevamento di
esplosivi;

c) sono fabbricati o detenuti in quantità limitate per laboratorio unicamente a fini debitamente autorizzati di sperimentazioni giudiziarie, oppure

d) sono destinati ad essere incorporati o sono incorporati in quanto parte integrante nei dispositivi militari debitamente autorizzati sul territorio dello Stato di fabbricazione, entro i tre anni successivi all’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato. I dispositivi in tal modo prodotti durante questo periodo di tre anni sono considerati come dispositivi militari debitamente autorizzati in base al paragrafo 4 dell’articolo IV della presente Convenzione.

III. Nella presente parte:

– l’espressione «debitamente autorizzato(i)» di cui ai capoversi a), b) e c) del paragrafo II, significa «autorizzato(i) dalle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato parte interessato»;

– l’espressione «potenti esplosivi» significa in particolar modo la ciclotetrametilene-tetranitramina (ottogeno, HMX), il tetranitrato di pentaeritrolo (pentrite, PETN) e la ciclotrimetilene-trinitramina (esogeno, RDX).

Parte seconda: Fattori di rilevamento

Per fattore di rilevamento si intende una delle sostanze enumerate nella tabella in appresso. I fattori di rilevamento illustrati nella tabella in appresso sono destinati ad essere utilizzati per rendere gli esplosivi più facilmente individuabili con rilevamento a vapore. In ciascun caso, l’introduzione di un fattore di rilevamento in un esplosivo è effettuata in modo da ottenere una ripartizione omogenea nel prodotto finito. La concentrazione minima di un fattore di rilevamento nel prodotto finito al momento della fabbricazione è quella indicata nella tabella. Tabella

Designazione del fattore
di rilevamento
Formula molecolarePeso
molecolare
Concentrazione minima
Dinitrato di etileneglicol
(EGDN)
C2H4(NO3)21520,2% in massa
2,3 dimetil-2,3-dinitrobutano
(DMNB)
C6H12(NO2)21760,1% in massa
para-Mononitrotoluene
(p-MNT)
C7H7NO21370,5% in massa
orto-Mononitrotoluene
(o-MNT)
C7H7NO21370,5% in massa

Ogni esplosivo il quale per via della sua composizione naturale, contiene uno dei fattori di rilevamento designati, in concentrazione pari o superiore alla concentrazione minima richiesta, è considerato come essendo contrassegnato.

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistana1° ottobre200330 novembre2003
Albaniaa20 ottobre2004 A19 dicembre2004
Algeria*a14 novembre1996 A21 giugno1998
Andorra*a17 maggio2006 A16 luglio2006
Antigua e Barbudaa17 gennaio2011 A18 marzo2011
Arabia Saudita* a11 luglio1996 A21 giugno1998
Argentinab8 marzo19997 maggio1999
Armenia*a22 luglio2005 A20 settembre2005
Australiab26 giugno2007 A28 agosto2007
Austriab31 maggio199930 luglio1999
Azerbaigiana4 luglio2000 A2 settembre2000
Bahamas*a21 maggio2008 A20 luglio2008
Bahreina30 gennaio1996 A21 giugno1998
Bangladesha16 agosto2005 A15 ottobre2005
Barbadosa12 settembre2002 A11 novembre2002
Belarusa6° febbraio20027 aprile2002
Belgioa16 aprile200715 giugno2007
Benina30 marzo2004 A29 maggio2004
Bhutana26 agosto2005 A25 ottobre2005
Boliviaa1° febbraio20022 aprile2002
Bosnia e Erzegovinab3 maggio2004 A2 luglio2004
Botswanaa19 settembre2000 A18 novembre2000
Brasile*b4 ottobre20013 dicembre2001
Bruneia9 luglio2009 A7 settembre2009
Bulgariab8 settembre19997 novembre1999
Burkina Fasoa7 luglio2004 A5 settembre2004
Cameruna3 giugno1998 A2 agosto1998
Canadab29 novembre199621 giugno1998
Capo Verdea4 novembre2002 A3 gennaio2003
Ceca, Repubblicab25 marzo1993 S21 giugno1998
Cilea2 agosto20001° ottobre2000
Cina
Hong Kongac22 marzo20011° luglio1997
Ciproa20 settembre2002 A19 novembre2002
Colombia*a30 settembre201329 novembre2013
Congo (Brazzaville)a5 febbraio20156 aprile2015
Corea (Sud)*b2 gennaio20023 marzo2002
Costa d’Avorioa13 ottobre201512 dicembre2015
Costa Ricaa17 luglio200510 settembre2005
Croaziaa24 febbraio2005 A25 aprile2005
Cuba* a30 novembre2001 A29 gennaio2002
Danimarcaad5 ottobre19984 dicembre1998
Ecuadora15 dicembre199521 giugno1998
Egittoa19 luglio199321 giugno1998
El Salvadora18 febbraio2000 A18 aprile2000
Emirati Arabi Unitia21 dicembre1992 A21 giugno1998
Eritreaa1° dicembre1994 A21 giugno1998
Estoniaa5 marzo1996 A21 giugno1998
Eswatinia13 maggio2003 A12 luglio2003
Figia11 luglio2008 A9 settembre2008
Filippinea17 dicembre200315 febbraio2004
Finlandiab5 dicembre20013 febbraio2002
Franciab21 maggio199721 giugno1998
Gabona28 aprile201727 giugno2017
Gambiaa20 giugno2000 A19 agosto2000
Georgiaa25 aprile2000 A24 giugno2000
Germaniab17 dicembre199815 febbraio1999
Ghanaa22 aprile199821 giugno1998
Giamaicaa18 agosto2005 A17 ottobre2005
Giapponeb26 settembre1997 A21 giugno1998
Gibutia11 giugno2004 A10 agosto2004
Giordaniaa23 maggio199621 giugno1998
Greciab30 ottobre199521 giugno1998
Grenadaa15 gennaio2002 A16 marzo2002
Guatemalaa26 novembre1997 A21 giugno1998
Guineaa23 gennaio200423 marzo2004
Guyanaa13 dicembre2007 A11 febbraio2008
Honduras*a18 febbraio200418 aprile2004
India*b16 novembre1999 A15 gennaio2000
Iraqa11 aprile2014 A10 giugno2014
Irlandaa15 luglio2003 A13 settembre2003
Islandaa24 maggio2002 A23 luglio2002
Isole Marshalla6 febbraio2003 A7 aprile2003
Italiaa26 settembre2002 A25 novembre2002
Kazachistana18 maggio1995 A21 giugno1998
Kenyaa22 ottobre2002 A21 dicembre2002
Kirghizistana14 luglio2000 A12 settembre2000
Kuwaita18 marzo199621 giugno1998
Laosa18 agosto2017 A17 ottobre2017
Lesothoa10 novembre2009 A9 gennaio2010
Lettoniaa17 agosto1999 A16 ottobre1999
Libanoa26 novembre199721 giugno1998
Libiaa10 ottobre2002 A9 dicembre2002
Liechtensteina4 dicembre2002 A2 febbraio2003
Lituaniaa21 novembre1996 A21 giugno1998
Lussemburgoa6 novembre2006 A5 gennaio2007
Macedonia del Norda21 settembre1998 A20 novembre1998
Madagascara23 dicembre200321 febbraio2004
Malawia31 marzo2014 A30 maggio2014
Malaysia*a27 novembre2007 A26 gennaio2008
Maldivea22 marzo1999 A21 maggio1999
Malia28 settembre200027 novembre2000
Maltaa15 novembre1994 A21 giugno1998
Maroccoa26 maggio1999 A25 luglio1999
Mauritaniaa24 maggio2011 A23 luglio2011
Messicoa9 aprile199221 giugno1998
Moldovaa1° dicembre1997 A21 giugno1998
Monacoa14 maggio1998 A13 luglio1998
Mongoliaa22 settembre1999 A21 novembre1999
Mozambico*a15 marzo2006 A14 maggio2006
Myanmar*a1° settembre2004 A31 ottobre2004
Naurua3 aprile2006 A2 giugno2006
Nicaraguaa10 gennaio200611 marzo2006
Nigera6 marzo2009 A6 maggio2009
Nigeriaa10 maggio2002 A9 luglio2002
Norvegiab9 luglio199221 giugno1998
Nuova Zelandaae19 dicembre200317 febbraio2004
Niuea1° dicembre2009 A30 gennaio2010
Omana13 dicembre2001 A11 febbraio2002
Paesi Bassiaf4 maggio19983 luglio1998
Aruba30 novembre200530 novembre2005
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
10 ottobre201010 ottobre2010
Palaua30 novembre2001 A29 gennaio2002
Panamaa12 aprile1996 A21 giugno1998
Paraguaya15 ottobre2004 A14 dicembre2004
Perù*a7 febbraio199621 giugno1998
Poloniab26 settembre2006 A25 novembre2006
Portogalloa9 ottobre2002 A8 dicembre2002
Qatara9 novembre1998 A8 gennaio1999
Regno Unitob28 aprile199721 giugno1998
Guernesey31 agosto199930 ottobre1999
Isola di Man31 agosto199930 ottobre1999
Isole Caimane31 agosto199930 ottobre1999
Isole Falkland31 agosto199930 ottobre1999
Isole Vergini britanniche27 novembre200026 gennaio2001
Jersey31 agosto199930 ottobre1999
Montserrat31 agosto199930 ottobre1999
Repubblica Dominicanaa9 maggio2011 A8 luglio2011
Romaniaa21 settembre1998 A20 novembre1998
Russiab19 settembre200718 novembre2007
Saint Kitts e Nevisa9 maggio2002 A8 luglio2002
Saint Vincent e Grenadine*a14 luglio2010 A12 settembre2010
Samoaa9 luglio1998 A7 settembre1998
San Marinoa16 dicembre2014 A14 febbraio2015
Seicellea14 agosto2003 A13 ottobre2003
Senegala11 febbraio200411 aprile2004
Serbiaa22 giugno2006 A21 agosto2006
Singaporea20 gennaio2003 A21 marzo2003
Siria*a29 settembre2004 A28 novembre2004
Slovacchiab20 marzo1995 S21 luglio1998
Sloveniaa5 giugno2000 A4 agosto2000
Spagnab31 maggio199421 giugno1998
Sierra Leone*a4 ottobre2019 A3 dicembre2019
Sri Lankaa11 ottobre2001 A10 dicembre2001
Stati Unitib9 aprile199721 giugno1998
Sudafricab1° dicembre1999 A30 gennaio2000
Sudana25 maggio2000 A24 luglio2000
Surinamea27 marzo2003 A26 maggio2003
Sveziab5 aprile20074 giugno2007
Svizzerab3 aprile199521 giugno1998
Tagikistana18 luglio2006 A16 settembre2006
Tanzaniaa11 febbraio2003 A12 aprile2003
Thailandia*a25 gennaio2006 A26 marzo2006
Togoa22 luglio200320 settembre2003
Tongaa10 dicembre2002 A8 febbraio2003
Trinidad e Tobagoa3 aprile2001 A2 giugno2001
Tunisiaa28 maggio1997 A21 giugno1998
Turchia*14 dicembre199421 giugno1998
Turkmenistana14 gennaio2005 A16 marzo2005
Ucrainaa18 marzo199917 maggio1999
Ugandaa2 luglio2004 A31 agosto2004
Ungheriaa11 gennaio199421 giugno1998
Uruguaya14 giugno2001 A13 agosto2001
Uzbekistana9 giugno1999 A8 agosto1999
Vanuatua25 gennaio2006 A26 marzo2006
Yemen*a4 luglio2007 A2 settembre2007
Zambiaa31 maggio1995 A21 giugno1998
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’ Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI): www.icao.int > Français > Au sujet de l'OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Liste actualisée des parties aux traités de droit aérien oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. a Conformemente al par. 2 dell’art. XIII della Conv. , questo Stato Parte dichiara di non essere uno Stato produttore. b Conformemente al par. 2 dell’art. XIII della Conv. questo Stato Parte dichiara di essere uno Stato produttore. c In base di una dichiarazione della Repubblica popolare cinese del 22 mar. 2001, la
convenzione è applicabile dal 1° lug. 1997 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong. d La Conv. non vale per le Isole Faeröer. e La Conv. non vale per Tokelau. f Per il Regno in Europa.

Footnotes

  1. RU 2002 3545

  2. RS 0.120

  3. RS 0.748.0

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