Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971

0.748.710.31Multilateral International Treaty8 nov 1990

Concluso a Montreal il 24 febbraio 1988
Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 19901
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 9 ottobre 1990
Entrato in vigore per la Svizzera l’8 novembre 1990

(Stato 12 agosto 2024)

Gli Stati parti al presente protocollo,

considerando che gli atti illeciti di violenza che pongono a repentaglio o sono di natura tale da porre a repentaglio la sicurezza delle persone negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale o che pregiudicano la sicurezza della gestione di tali aeroporti, minano la fiducia dei popoli di tutto il mondo nella sicurezza di tali aeroporti, e turbano la sicurezza e l’andamento ordinato dell’aviazione civile in tutti gli Stati;

considerando che tali atti sono motivo di grave preoccupazione per la Comunità internazionale e che, al fine di prevenirli, è urgente prevedere misure appropriate per la punizione degli autori di tali atti;

considerando che è necessario adottare disposizioni complementari a quelle della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 19712, per far fronte a tali atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. I

Il presente Protocollo integra la Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile fatta a Montreal il 23 settembre 19713(in appresso denominata «la Convenzione»). La Convenzione ed il Protocollo saranno considerati ed interpretati tra le Parti al presente Protocollo come un solo ed unico strumento.

Art. II e III

.4

Art. IV

Il presente Protocollo è aperto il 24 febbraio 1988 a Montreal alla firma degli Stati partecipanti alla Conferenza internazionale di diritto aereo, svoltasi a Montreal dal 9 al 24 febbraio 1988. Dopo il 1° marzo 1988, esso sarà aperto alla firma di tutti gli Stati a Londra, Mosca, Washington e Montreal, fino alla sua entrata in vigore ai sensi dell’articolo VI.

Art. V
  1. Il presente Protocollo sarà sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari.
  2. Ogni Stato che non è uno Stato contraente della Convenzione può ratificare il presente Protocollo se contestualmente ratifica la Convenzione, o vi aderisce, in conformità con l’articolo 15 di quest’ultima.
  3. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso i governi degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, o presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, designate da detti strumenti come depositari.
Art. VI
  1. Non appena dieci degli Stati firmatari avranno depositato i loro strumenti di ratifica del presente Protocollo, esso entrerà in vigore tra gli stessi il trentesimo giorno dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica. Nei confronti di ciascuno Stato che depone il proprio strumento di ratifica successivamente a tale data, esso entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica.
  2. A partire dalla sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà registrato dai depositari, ai sensi dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite5e dell’articolo 83 della Convenzione sull’Aviazione Civile internazionale (Chicago, 1944)6.
Art. VII
  1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà aperto all’adesione di ogni Stato non firmatario.
  2. Ogni Stato che non è Stato contraente della Convenzione può aderire al presente Protocollo se contestualmente ratifica la Convenzione, o vi aderisce in conformità con l’articolo 15 di quest’ultima.
  3. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso i depositari e l’adesione produrrà i suoi effetti il trentesimo giorno dopo tale deposito.
Art. VIII
  1. Ogni Parte al presente Protocollo può denunciarlo per mezzo di notifica scritta indirizzata ai depositari.
  2. La denuncia produrrà i suoi effetti sei mesi dopo la data alla quale la notifica è stata ricevuta dai depositari.
  3. La denuncia del presente Protocollo non ha di per sé effetto di una denuncia della Convenzione.
  4. La denuncia della Convenzione da parte di uno Stato contraente della Convenzione, completata dal presente Protocollo, ha anche effetto di denuncia del presente Protocollo.
Art. IX
  1. I depositari informeranno sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito, nonché tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o vi hanno aderito:
    1. della data di ciascuna firma e della data del deposito di ciascun strumento di ratifica del presente Protocollo o di adesione a quest’ultimo;
    2. della ricezione di ogni notifica di denuncia del presente Protocollo, e della data di tale ricezione.
  2. I depositari notificheranno altresì agli Stati di cui al paragrafo 1 la data alla quale il presente Protocollo è entrato in vigore in conformità con l’articolo VI.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Montreal, il 24 febbraio 1988, in quattro originali, ciascuno in quattro testi autentici redatti in lingua francese, inglese, spagnola e russa.

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Albania29 aprile2002 A29 maggio2002
Algeria6 ottobre1995 A5 novembre1995
Andorra*22 maggio2006 A21 giugno2006
Angola16 gennaio2008 A15 febbraio2008
Antigua e Barbuda12 luglio2010 A11 agosto2010
Arabia Saudita21 febbraio19896 agosto1989
Argentina12 febbraio199213 marzo1992
Armenia10 settembre2002 A10 ottobre2002
Australia23 ottobre1990 A22 novembre1990
Austria28 dicembre198927 gennaio1990
Azerbaigian23 marzo2000 A22 aprile2000
Bahamas2 maggio20081° giugno2008
Bahrein12 febbraio1996 A13 marzo1996
Bangladesh27 giugno2005 A27 luglio2005
Barbados12 settembre2002 A12 ottobre2002
Belarus1° maggio19896 agosto1989
Belgio20 aprile199920 maggio1999
Belize10 giugno1998 A10 luglio1998
Benin19 aprile200419 maggio2004
Bhutan26 agosto2005 A25 settembre2005
Bolivia1° febbraio20023 marzo2002
Bosnia e Erzegovina15 agosto1994 S6 marzo1992
Botswana30 ottobre2000 A29 novembre2000
Brasile9 maggio19978 giugno1997
Brunei20 dicembre2000 A19 gennaio2001
Bulgaria26 marzo199125 aprile1991
Burkina Faso8 dicembre1998 A7 gennaio1999
Cambogia8 novembre1996 A8 dicembre1996
Camerun13 marzo20038 dicembre2003
Canada2 agosto19931° settembre1993
Capo Verde12 settembre2002 A12 ottobre2002
Ceca, Repubblica25 marzo1993 S1° gennaio1993
Ciad12 luglio2017 A11 agosto2017
Cile15 agosto198914 settembre1989
Cina*5 marzo19994 aprile1999
Hong Kong18 giugno19971° luglio1997
Macao19 settembre200219 settembre2002
Cipro23 aprile2002 A23 maggio2002
Colombia14 gennaio2004 A13 febbraio2004
Comore10 marzo2008 A9 aprile2008
Congo (Brazzaville)27 settembre201327 ottobre2013
Corea (Nord)19 luglio199518 agosto1995
Corea (Sud)27 giugno199027 luglio1990
Costa Rica22 aprile200322 maggio2003
Côte d’Ivoire13 aprile201213 maggio2012
Croazia12 giugno1993 S8 ottobre1991
Cuba31 ottobre2001 A30 novembre2001
Danimarca23 novembre198923 dicembre1989
Isole Faeröer27 settembre19941° ottobre1994
Dominica26 luglio2005 A25 agosto2005
Dominicana, Repubblica21 giugno2016 A21 luglio2016
Ecuador4 marzo2004 A3 aprile2004
Egitto25 luglio200024 agosto2000
El Salvador8 aprile19988 maggio1998
Emirati Arabi Uniti9 marzo19896 agosto1989
Estonia22 dicembre1993 A21 gennaio1994
Etiopia15 dicembre199914 gennaio2000
Figi21 settembre1992 A21 ottobre1992
Filippine17 dicembre200316 gennaio2004
Finlandia3 aprile19983 maggio1998
Francia*6 settembre19896 ottobre1989
Gabon13 agosto200312 settembre2003
Gambia16 giugno2000 A16 luglio2000
Georgia15 febbraio1999 A17 marzo1999
Germania25 aprile199425 maggio1994
Ghana15 luglio199714 agosto1997
Giamaica18 agosto200517 settembre2005
Giappone24 aprile1998 A24 maggio1998
Gibuti11 giugno2004 A11 luglio2004
Giordania18 settembre199218 ottobre1992
Grecia25 aprile199125 maggio1991
Grenada15 gennaio2002 A14 febbraio2002
Guatemala11 ottobre1994 A10 novembre1994
Guinea1° ottobre1998 A31 ottobre1998
Guinea equatoriale14 gennaio2004 A13 febbraio2004
Guinea-Bissau17 ottobre2008 A16 novembre2008
Guyana19 giugno2004 A19 luglio2002
Honduras20 gennaio2004 A19 febbraio2004
India22 marzo1995 A21 aprile1995
Iran14 febbraio2002 A16 marzo2002
Iraq31 gennaio1990 A2 marzo1990
Irlanda26 luglio199125 agosto1991
Islanda9 maggio19908 giugno1990
Isole Marshall30 maggio19896 agosto1989
Israele2 aprile19932 maggio1993
Italia13 marzo199012 aprile1990
Kazakstan18 maggio1995 A17 giugno1995
Kenya5 ottobre19954 novembre1995
Kirghizistan28 febbraio2000 A29 marzo2000
Kuwait8 marzo19896 agosto1989
Laos7 ottobre2002 A6 novembre2002
Lesotho8 giugno2010 A8 luglio2010
Lettonia13 aprile1997 A13 maggio1997
Libano27 maggio199626 giugno1996
Liberia10 marzo20039 aprile2003
Libia26 luglio1996 A25 agosto1996
Liechtenstein26 febbraio2001 A28 marzo2001
Lituania4 dicembre1996 A3 gennaio1997
Lussemburgo14 novembre200314 dicembre2003
Macedonia del Nord4 gennaio1995 S17 settembre1991
Madagascar30 marzo199829 aprile1998
Malaysia8 settembre20068 ottobre2006
Maldive22 marzo1999 A21 aprile1999
Mali31 ottobre1990 A30 novembre1990
Malta14 giugno1991 A14 luglio1991
Marocco15 febbraio200217 marzo2002
Mauritania8 luglio2003 A7 agosto2003
Maurizio17 agosto198916 settembre1989
Messico11 ottobre199010 novembre1990
Micronesia19 marzo2003 A18 aprile2003
Moldova20 giugno1997 A27 luglio1997
Monaco22 dicembre1993 A21 gennaio1994
Mongolia22 settembre1999 A22 ottobre1999
Montenegro9 gennaio2007 S3 giugno2006
Mozambico16 gennaio2003 A15 febbraio2003
Myanmar22 maggio1996 A21 giugno1996
Namibia4 novembre2005 A4 dicembre2005
Nauru19 agosto2005 A18 settembre2005
Nicaragua23 aprile2002 A23 maggio2002
Niger23 dicembre200822 gennaio2009
Nigeria25 marzo2003 A24 aprile2003
Norvegia29 maggio199028 giugno1990
Nuova Zelanda2 agosto19991° settembre1999
Isole Cook14 aprile2005 A14 maggio2005
Niue30 settembre2009 A30 ottobre2009
Oman27 novembre1992 A27 dicembre1992
Paesi Bassi*11 novembre111111 novembre1111
Aruba*12 dicembre200512 dicembre2005
Parte caraibica Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)*
10 ottobre201010 ottobre2010
Pakistan26 settembre200026 ottobre2000
Palau12 ottobre1995 A11 novembre1995
Panama10 aprile1996 A10 maggio1996
Papua Nuova Guinea11 luglio2002 A10 agosto2002
Paraguay23 luglio2002 A22 agosto2002
Perù7 giugno19896 agosto1989
Polonia12 agosto200411 settembre2004
Portogallo18 dicembre200117 gennaio2002
Qatar17 giugno2003 A17 luglio2003
Regno Unito*15 novembre199015 dicembre1990
Isola di Man14 febbraio199714 febbraio1997
Repubblica Centroafricana1° luglio1991 A31 luglio1991
Romania3 settembre19983 ottobre1998
Ruanda16 maggio200215 giugno2002
Russia31 marzo19896 agosto1989
Saint Kitts e Nevis3 settembre2008 A10 ottobre2008
Saint Lucia11 giugno1990 A11 luglio1990
Saint Vincent e Grenadine29 novembre199129 dicembre1991
Samoa9 luglio1998 A8 agosto1998
São Tomé e Príncipe8 maggio2006 A7 giugno2006
Seicelle21 maggio2004 A20 giugno2004
Senegal24 marzo200324 marzo2003
Serbia6 settembre2001 S27 aprile1992
Sierra Leone4 ottobre2019 A3 novembre2019
Singapore22 novembre1996 A22 dicembre1996
Siria18 luglio2002 A17 agosto2002
Slovacchia20 marzo1995 S1° gennaio1993
Slovenia27 maggio1992 S25 giugno1991
Spagna8 maggio19917 giugno1991
Sri Lanka11 febbraio199713 marzo1997
Stati Uniti19 ottobre199418 novembre1994
Sudafrica21 settembre1998 A21 ottobre1998
Sudan15 maggio200014 giugno2000
Suriname27 marzo2003 A26 aprile2003
Svezia26 luglio199025 agosto1990
Svizzera9 ottobre19908 novembre1990
Tagikistan29 febbraio1996 A30 marzo1996
Tanzania9 marzo20048 aprile2004
Thailandia14 maggio1996 A13 giugno1996
Togo9 febbraio199011 marzo1990
Tonga10 dicembre2002 A9 gennaio2003
Trinidad e Tobago3 aprile2001 A3 maggio2001
Tunisia7 giugno1994 A7 luglio1994
Turchia7 luglio19896 agosto1989
Turkmenistan25 maggio1999 A24 giugno1999
Ucraina3 gennaio19902 febbraio1990
Uganda17 marzo1994 A16 aprile1994
Ungheria7 settembre19886 agosto1989
Uruguay3 dicembre1998 A2 gennaio1999
Uzbekistan7 febbraio1994 A9 marzo1994
Vanuatu9 novembre2005 A9 dicembre2005
Vietnam25 agosto1999 A24 settembre1999
Yemen5 gennaio2007 A4 febbraio2007
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’ Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI):www.icao.int > Français > Au sujet de l'OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Liste actualisée des parties aux traités de droit aérienoppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. RU 1990 1934

  2. RS 0.748.710.3

  3. RS 0.748.710.3

  4. Le mod. possono essere consultate allaRU 1990 1935.

  5. RS 0.120

  6. RS 0.748.0

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