Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile

0.748.710.3Multilateral International Treaty16 feb 1978

Conclusa a Montreal il 23 settembre 1971
Approvata dall’Assemblea federale il 14 giugno 19771
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 17 gennaio 1978
Entrata in vigore per la Svizzera il 16 febbraio 1978

(Stato 2 aprile 2025)

Gli Stati partecipi della presente convenzione,

considerando che gli atti illeciti diretti contro la sicurezza dell’aviazione civile compromettono la sicurezza delle persone e dei beni, disturbano seriamente l’esercizio dei servizi aerei e minano la fiducia dei popoli del mondo nella sicurezza dell’aviazione civile;

considerando che tali atti il preoccupano gravemente;

considerando che, allo scopo di prevenire questi atti, urgono misure appropriate per punirne gli autori,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
  1. Commette un’infrazione penale ogni persona che illecitamente e intenzionalmente:
    1. compie un atto di violenza contro una persona che si trova a bordo di un aeromobile in volo, se l’atto è tale da compromettere la sicurezza dell’aeromobile stesso;
    2. distrugge un aeromobile in servizio oppure causa a tale aeromobile danni che lo rendono inatto al volo o tali da comprometterne la sicurezza di volo;
    3. mette o fa mettere su un aeromobile in servizio, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o sostanze atte a distruggerlo o a causargli danni che lo rendono inatto al volo o tali da comprometterne la sicurezza di volo;
    4. distrugge o danneggia installazioni o servizi di navigazione aerea o ne perturba il funzionamento, se uno di questi atti è tale da compromettere la sicurezza di aeromobili in volo;
    5. da scientemente indicazioni errate e compromette di conseguenza la sicurezza di un aeromobile in volo.

1bis. Commette un’infrazione penale chiunque, illecitamente ed intenzionalmente, per mezzo di qualunque dispositivo, sostanza o arma: a) compie nei confronti di una persona, in un aeroporto adibito all’aviazione civile internazionale, un atto di violenza che causa o è di natura tale da causare ferite gravi o la morte; oppure b) distrugge o danneggia gravemente le attrezzature di un aeroporto adibito all’aviazione civile internazionale o di aeromezzi che non sono in servizio e che si trovano nell’aeroporto, oppure interrompe i servizi dell’aeroporto,

se tale atto pregiudica o è di natura tale da pregiudicare la sicurezza in tale aeroporto.2

2. Commette parimenti un’infrazione penale ogni persona che:

  1. tenta di commettere una delle infrazioni enumerate al capoverso 1 o al capoverso 1bis3del presente articolo;
  2. è il complice della persona che commette o tenta di commettere una di queste infrazioni.
Art. 2

In virtù della presente convenzione:

  1. un aeromobile è considerato in volo dal momento in cui, terminato l’imbarco, tutte le sue porte esterne sono state chiuse fino al momento in cui una di queste porte viene aperta per lo sbarco; in caso di atterraggio forzato, si considera che il volo continua finché l’autorità competente non assuma la responsabilità per l’aeromobile nonché per le persone ed i beni a bordo;
  2. un aeromobile è considerato in servizio dal momento in cui il personale a terra o l’equipaggio comincia a prepararlo in vista di un volo determinato fino allo spirare di un termine di ventiquattro ore dopo ogni atterraggio; il periodo di servizio comprende in ogni caso la totalità del tempo durante il quale l’aeromobile è in volo giusta la lettera a) del presente articolo.
Art. 3

Ogni Stato contraente s’impegna a reprimere mediante pene severe le infrazioni elencate all’articolo 1.

Art. 4
  1. La presente convenzione non è applicabile agli aeromobili utilizzati a scopi militari, di dogana o di polizia.
  2. Nei casi contemplati dall’articolo 1 capoverso 1 lettere a), b), c) e e), la presente convenzione, sia che si tratti di un aeromobile in volo internazionale sia che si tratti di un aeromobile in volo interno, si applica solo:
    1. se il luogo reale o previsto per il decollo o l’atterraggio dell’aeromobile è situato fuori del territorio dello Stato d’immatricolazione di questo aeromobile; oppure
    2. se l’infrazione è commessa sul territorio di uno Stato che non è quello d’immatricolazione dell’aeromobile.
  3. Nonostante le disposizioni del capoverso 2 del presente articolo, nei casi contemplati dall’articolo 1 capoverso 1 lettere a), b), c) e e), la presente convenzione è applicabile anche se l’autore o l’autore presunto dell’infrazione è scoperto sul territorio di uno Stato che non è quello d’immatricolazione dell’aeromobile.
  4. Per quanto concerne gli Stati citati all’articolo 9 e nei casi previsti dall’articolo 1 capoverso 1 lettere a), b), e e), la presente convenzione non è applicabile se i luoghi menzionati al capoverso 2 lettera a) del presente articolo sono situati sul territorio di uno solo degli Stati citati all’articolo 9, a meno che l’infrazione sia commessa o che l’autore o l’autore presunto dell’infrazione venga scoperto sul territorio di un altro Stato.
  5. Nei casi contemplati dall’articolo 1 capoverso 1 lettera d), la presente convenzione è applicabile solo se le installazioni ed i servizi di navigazione aerea sono utilizzati per la navigazione aerea internazionale.
  6. Le disposizioni dei capoversi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sono applicabili anche nei casi previsti dall’articolo 1 capoverso 2.
Art. 5
  1. Ogni Stato contraente adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale nei seguenti casi:
    1. se l’infrazione è commessa sul territorio di questo Stato;
    2. se l’infrazione è commessa contro un aeromobile o a bordo di un aeromobile immatricolato in questo Stato;
    3. se l’aeromobile a bordo del quale l’infrazione è commessa atterra sul suo territorio mentre l’autore presunto dell’infrazione si trova ancora a bordo;
    4. se l’infrazione è commessa contro un aeromobile o a bordo di un aeromobile dato in noleggio, senza equipaggio, a una persona che ha la sede principale dell’azienda o, in mancanza della stessa, che risiede permanentemente nello Stato suddetto.
  2. Ogni Stato contraente adotta parimenti le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale nel caso delle infrazioni previste nell’articolo 1 capoverso 1 lettere a), b) e c) e nell’articolo 1 capoverso 2, in quanto quest’ultimo capoverso riguardi le infrazioni suddette, se l’autore presunto di una di esse si trova sul suo territorio e se detto Stato non concede l’estradizione, giusta l’articolo 8, a favore di uno degli Stati contemplati al capoverso 1 del presente articolo.

2bis. Ogni Stato contraente adotta altresì le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale riguardo alle infrazioni di cui al capoverso 1bisdell’articolo 1 ed al capoverso 2 dello stesso articolo, nella misura in cui quest’ultimo capoverso si riferisce a tali infrazioni, nel caso in cui il presunto trasgressore si trova sul suo territorio ed esso non lo estrada ai sensi dell’articolo 8, verso lo Stato di cui alla lettera a) del capoverso 1 del presente articolo.4 3. La presente convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata
conformemente alle leggi nazionali.

Art. 6
  1. Se ritiene che le circostanze lo giustificano, ogni Stato contraente sul cui territorio si trova l’autore o l’autore presunto dell’infrazione provvede a detenerlo o adotta tutte le misure atte a garantirne la presenza. Sia la detenzione, sia questo misure devono essere conformi alla legislazione dello Stato suddetto; esse possono durare soltanto per il periodo necessario all’avviamento di procedimenti penali o di una procedura di estradizione.
  2. Lo Stato suddetto procede immediatamente a un’inchiesta preliminare onde stabilire i fatti.
  3. Ogni persona detenuta giusta il capoverso 1 del presente articolo può comunicare immediatamente con il rappresentante qualificato più vicino dello Stato di cui essa ha la nazionalità, a quest’uopo le viene concessa ogni facilitazione.
  4. Lo Stato che detiene una persona in virtù delle disposizioni del presente articolo informa immediatamente della detenzione, nonché delle circostanze che la giustificano, gli Stati menzionati all’articolo 5 capoverso 1, lo Stato di cui la persona detenuta ha la nazionalità e, qualora lo ritenga opportuno, qualsiasi altro Stato interessato. Lo Stato che conduce l’inchiesta preliminare prevista dal capoverso 2 del presente articolo ne comunica rapidamente i risultati agli Stati suddetti informandoli se ha l’intenzione di esercitare la propria giurisdizione.
Art. 7

Lo Stato contraente sul cui territorio viene scoperto l’autore presunto di una delle infrazioni, se non ne concede l’estradizione, sottopone l’affare, senza alcuna eccezione ed indipendentemente dal fatto che l’infrazione sia stata o meno commessa sul suo territorio, alle proprie autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale. Queste autorità prendono la loro decisione nelle condizioni previste per le infrazioni di diritto comune di carattere grave conformemente alle leggi di questo Stato.

Art. 8
  1. Le infrazioni sono di diritto comprese come caso d’estradizione in ogni trattato d’estradizione conchiuso fra gli Stati contraenti. Gli Stati contraenti s’impegnano a considerare le infrazioni come caso d’estradizione in ogni trattato d’estradizione che debba essere conchiuso fra di loro.
  2. Se uno Stato contraente che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato riceve una domanda d’estradizione da un altro Stato contraente con cui non ha conchiuso un trattato d’estradizione, esso è libero di considerare la presente convenzione quale base giuridica dell’estradizione per quanto concerne le infrazioni. L’estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.
  3. Gli Stati contraenti che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato riconoscono le infrazioni come caso d’estradizione fra di loro alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.
  4. Fra Stati contraenti le infrazioni sono considerate commesse, agli scopi dell’estradizione, tanto nel luogo in cui furono compiute quanto sul territorio degli Stati obbligati a stabilire la propria competenza giusta l’articolo 5 capoverso 1 lettere b), c) e d).
Art. 9

Gli Stati contraenti che formano, per il trasporto aereo, organizzazioni d’esercizio in comune oppure organismi internazionali d’esercizio che impiegano aeromobili con immatricolazione comune o internazionale designano per ogni aeromobile ed in modo idoneo lo Stato che esercita la competenza e che avrà le attribuzioni dello Stato d’immatricolazione agli scopi della presente convenzione. Essi ne informeranno l’Organizzazione dell’Aviazione civile internazionale che informerà a sua volta tutti gli Stati che fanno parte della presente convenzione.

Art. 10
  1. Gli Stati contraenti cercheranno conformemente al diritto internazionale e nazionale di adottare le misure atte a prevenire le infrazioni previste dall’articolo 1.
  2. Quando il volo di un aeromobile è stato ritardato o interrotto a causa di una delle infrazioni previste dall’articolo 1, lo Stato contraente sul cui territorio si trovano l’aeromobile, i passeggeri o l’equipaggio agevola ai passeggeri e all’equipaggio la continuazione del viaggio il più presto possibile. Esso restituisce tempestivamente l’aeromobile ed il suo carico agli aventi diritto.
Art. 11
  1. Gli Stati contraenti si prestano assistenza giudiziaria più vasta nel corso di ogni procedura penale concernente le infrazioni. In qualsiasi caso la legge applicabile è quella dello Stato richiesto.
  2. Tuttavia, le disposizioni del capoverso 1 del presente articolo non riguardano le obbligazioni insorgenti dalle disposizioni di ogni altro trattato a carattere bilaterale o multilaterale che regola o regolerà, totalmente o in parte, l’assistenza giudiziaria in materia penale.
Art. 12

Ogni Stato contraente che ha motivo di credere che sarà commessa una delle infrazioni previste dall’articolo 1 fornisce, conformemente alle disposizioni della propria legislazione nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso agli Stati che secondo il suo parere sono quelli elencati all’articolo 5 capoverso 1.

Art. 13

Ogni Stato contraente comunica con la massima tempestività al Consiglio dell’Organizzazione dell’Aviazione civile internazionale, conformemente alle disposizioni della propria legislazione nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso concernenti:

  1. le circostanze dell’infrazione;
  2. le misure adottate giusta l’articolo 10 capoverso 2;
  3. le misure adottate nei riguardi dell’autore o dell’autore presunto dell’infrazione e segnatamente il risultato di ogni procedura d’estradizione o di qualunque altra procedura giudiziaria.
Art. 14
  1. Ogni divergenza fra gli Stati contraenti per quanto riguarda l’interpretazione o l’applicazione della presente convenzione che non può essere appianata tramite negoziati è sottoposta a procedimento arbitrale su domanda di uno di essi. Se durante i sei mesi che seguono la domanda di procedimento arbitrale le Parti non addivengono ad un accordo sull’organizzazione del procedimento arbitrale, ognuna di esse potrà sottoporre la divergenza alla Corte internazionale di Giustizia inoltrando una richiesta conformemente allo Statuto della Corte.
  2. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà la presente convenzione o vi aderirà, dichiarare di non considerarsi vincolato dalla disposizione del capoverso precedente. Gli altri Stati contraenti non saranno vincolati dalle suddette disposizioni verso ogni Stato contraente che avrà formulato una tale riserva.
  3. Ogni Stato contraente che avrà formulato una riserva giusta le disposizioni del capoverso precedente potrà in ogni momento recedere da questa riserva tramite una notificazione ai governi depositari.
Art. 15
  1. Il 23 settembre 1971 la presente convenzione sarà aperta alla firma degli Stati partecipanti alla Conferenza internazionale di diritto aereo tenuta a Montreal dall’8 al 23 settembre 1971 (qui di seguito denominata «Conferenza di Montreal»). Dopo il 10 ottobre 1971 essa sarà aperta alla firma di tutti gli Stati a Washington, a Londra e a Mosca. Ogni Stato che non avrà firmato la Convenzione prima che essa sia entrata in vigore giusta il capoverso 3 del presente articolo potrà aderirvi in qualsiasi momento.
  2. La presente convenzione è sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli istrumenti di ratifica nonché gli istrumenti d’adesione saranno depositati presso i governi degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord e dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche che sono con la presente designati quali governi depositari.
  3. La presente convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito degli istrumenti di ratifica dei dieci Stati firmatari che hanno partecipato alla Conferenza di Montreal.
  4. Per gli altri Stati la presente convenzione entrerà in vigore giusta il paragrafo 3 del presente articolo oppure trenta giorni dopo la data di deposito dei loro istrumenti di ratifica o d’adesione se questa seconda data è posteriore alla prima.
  5. I governi depositari informeranno tempestivamente tutti gli Stati che firmeranno la presente convenzione o vi aderiranno sulla data di ogni firma, sulla data di deposito di ogni istrumento di ratifica o d’adesione, sulla data d’entrata in vigore della presente convenzione nonché su tutte le altre comunicazioni.
  6. Dopo la sua entrata in vigore la presente convenzione sarà registrata dai governi depositari giusta le disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite5e dell’articolo 83 della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale (Chicago 1944).6
Art. 16
  1. Ogni Stato contraente può disdire la presente convenzione tramite una notifica scritta ai governi depositari.
  2. La disdetta avrà effetto sei mesi dopo che i governi depositari avranno ricevuta la notifica.

In fede di che hanno firmato la presente convenzione i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati.Fatto a Montreal il ventitreesimo giorno del mese di settembre dell’anno millenovecentosettantuno, in tre esemplari originali, ognuno in quattro testi autentici redatti in francese, inglese, spagnolo e russo.

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan*26 settembre1984 A26 ottobre1984
Albania21 ottobre1997 A20 novembre1997
Algeria*6 ottobre1995 A5 novembre1995
Andorra*30 giugno2006 A30 luglio2006
Angola12 marzo1998 A11 aprile1998
Antigua e Barbuda22 luglio1985 A21 agosto1985
Arabia Saudita*14 giugno1974 A14 luglio1974
Argentina26 novembre197326 dicembre1973
Armenia10 settembre2002 A10 ottobre2002
Australia12 luglio197311 agosto1973
Austria11 febbraio197413 marzo1974
Azerbaigian15 marzo2000 A14 aprile2000
Bahamas27 dicembre1984 A26 gennaio1985
Bahrein*20 febbraio1984 A21 marzo1984
Bangladesh28 giugno1978 A28 luglio1978
Barbados6 agosto19765 settembre1976
Belarus*31 gennaio19732 marzo1973
Belgio13 agosto197612 settembre1976
Belize10 giugno1998 A10 luglio1998
Benin19 aprile2004 A19 maggio2004
Bhutan28 dicembre1988 A27 gennaio1989
Bolivia18 luglio1979 A17 agosto1979
Bosnia ed Erzegovina15 agosto1994 S6 marzo1992
Botswana28 dicembre197827 gennaio1979
Brasile*24 luglio197226 gennaio1973
Brunei16 aprile1986 A16 maggio1986
Bulgaria22 febbraio197324 marzo1973
Burkina Faso19 ottobre1987 A18 novembre1987
Burundi11 febbraio199913 marzo1999
Cambogia8 novembre1996 A8 dicembre1996
Camerun*11 luglio1973 A10 agosto1973
Canada19 giugno197226 gennaio1973
Capo Verde20 ottobre1977 A19 novembre1977
Ceca, Repubblica14 novembre1994 S1° gennaio1993
Ciad12 luglio197226 gennaio1973
Cile28 febbraio1974 A30 marzo1974
Cina*9 settembre1980 A10 ottobre1980
Hong Kong*3 giugno19971° luglio1997
Cipro27 luglio197326 agosto1973
Colombia4 dicembre1974 A3 gennaio1975
Comore1° agosto1991 A31 agosto1991
Congo (Brazzaville)19 marzo198718 aprile1987
Congo (Kinshasa)6 luglio1977 A5 agosto1977
Corea (Nord)*13 agosto1980 A12 settembre1980
Corea (Sud)*2 agosto1973 A1° settembre1973
Costa Rica21 settembre197321 ottobre1973
Côte d'Ivoire9 gennaio1973 A8 febbraio1973
Croazia12 giugno1993 S8 ottobre1991
Cuba*31 ottobre2001 A30 novembre2001
Danimarca*17 gennaio197316 febbraio1973
Faeröer, Isole20 settembre19941° ottobre1994
Groenlandia7 maggio19801° giugno1980
Dominica26 luglio2005 A25 agosto2005
Dominicana, Repubblica28 novembre197328 dicembre1973
Ecuador12 gennaio1977 A11 febbraio1977
Egitto*20 maggio197519 giugno1975
El Salvador25 settembre1979 A25 ottobre1979
Emirati Arabi Uniti14 aprile1981 A14 maggio1981
Estonia22 dicembre1993 A21 gennaio1994
Eswatini27 dicembre1999 A26 gennaio2000
Etiopia*26 marzo197925 aprile1979
Figi5 marzo19734 aprile1973
Filippine26 marzo197325 aprile1973
Finlandia13 luglio1973 A12 agosto1973
Francia*30 giugno1976 A30 luglio1976
Gabon29 giugno197629 luglio1976
Gambia28 novembre1978 A28 dicembre1978
Georgia20 aprile1994 A20 maggio1994
Germania*3 febbraio19785 marzo1978
Ghana12 dicembre1973 A11 gennaio1974
Giamaica16 settembre198316 ottobre1983
Giappone12 giugno1974 A12 luglio1974
Gibuti24 novembre1992 A24 dicembre1992
Giordania13 febbraio197315 marzo1973
Grecia15 gennaio197414 febbraio1974
Grenada10 agosto1978 A9 settembre1978
Guatemala*19 ottobre197818 novembre1978
Guinea2 maggio1984 A1° giugno1984
Guinea equatoriale3 gennaio1991 A2 febbraio1991
Guinea-Bissau20 agosto1976 A19 settembre1976
Guyana21 dicembre1972 A26 gennaio1973
Haiti9 maggio19848 giugno1984
Honduras*13 aprile1987 A13 maggio1987
India*12 novembre198212 dicembre1982
Indonesia*27 agosto1976 A26 settembre1976
Iran10 luglio1973 A9 agosto1973
Iraq10 settembre1974 A10 ottobre1974
Irlanda12 ottobre1976 A11 novembre1976
Islanda29 giugno1973 A29 luglio1973
Isole Cook14 aprile2005 A14 maggio2005
Isole Marshall31 maggio1989 A30 giugno1989
Israele30 giugno197226 gennaio1973
Italia**19 febbraio197421 marzo1974
Kazakstan4 aprile1995 A4 maggio1995
Kenya11 gennaio1977 A10 febbraio1977
Kirghizistan25 febbraio2000 A26 marzo2000
Kuwait23 novembre1979 A23 dicembre1979
Laos27 marzo198926 aprile1989
Lesotho27 luglio1978 A26 agosto1978
Lettonia13 aprile1997 A13 maggio1997
Libano23 dicembre1977 A22 gennaio1978
Liberia1° febbraio1982 A3 marzo1982
Libia19 febbraio1974 A21 marzo1974
Liechtenstein23 febbraio2001 A25 marzo2001
Lituania4 dicembre1996 A3 gennaio1997
Lussemburgo18 maggio198217 giugno1982
Macedonia del Nord4 gennaio1995 S8 settembre1991
Madagascar18 novembre1986 A18 dicembre1986
Malawi*21 dicembre1972 A26 gennaio1973
Malaysia4 maggio1985 A3 giugno1985
Maldive1° settembre1987 A1° ottobre1987
Mali24 agosto1972 A26 gennaio1973
Malta14 giugno1991 A14 luglio1991
Marocco*24 ottobre1975 A23 novembre1975
Mauritania1° novembre1978 A1° dicembre1978
Maurizio25 aprile1983 A25 maggio1983
Messico12 settembre197412 ottobre1974
Micronesia19 marzo2003 A18 aprile2003
Moldova21 maggio1997 A20 giugno1997
Monaco3 giugno1983 A3 luglio1983
Mongolia*5 settembre197226 gennaio1973
Montenegro9 gennaio2007 S3 giugno2006
Mozambico16 gennaio2003 A15 febbraio2003
Myanmar20 maggio1996 A19 giugno1996
Namibia4 novembre2005 A4 dicembre2005
Nauru17 maggio1984 A16 giugno1984
Nepal10 gennaio1979 A9 febbraio1979
Nicaragua6 novembre19736 dicembre1973
Niger1° settembre197226 gennaio1973
Nigeria3 luglio1973 A2 agosto1973
Niue30 settembre2009 A30 ottobre2009
Norvegia1° agosto1973 A31 agosto1973
Nuova Zelanda*12 febbraio197414 marzo1974
Oman*2 febbraio1977 A4 marzo1977
Paesi Bassi*27 agosto197326 settembre1973
Aruba11 luglio1974
Curaçao11 luglio1974
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
11 luglio1974
Sint Maarten11 luglio1974
Pakistan16 gennaio1974 A15 febbraio1974
Palau3 agosto1995 A2 settembre1995
Panama24 aprile197226 gennaio1973
Papua Nuova Guinea*4 dicembre1975 S16 settembre1975
Paraguay5 marzo19744 aprile1974
Perù*28 aprile1978 A28 maggio1978
Polonia*28 gennaio197527 febbraio1975
Portogallo*15 gennaio197314 febbraio1973
Qatar*26 agosto198125 settembre1981
Regno Unito* **25 ottobre197324 novembre1973
Rep. Centrafricana1° luglio1991 A31 luglio1991
Romania*15 agosto197514 settembre1975
Ruanda3 novembre19873 dicembre1987
Russia19 febbraio197321 marzo1973
Saint Kitts e Nevis10 settembre2008 A10 ottobre2008
Saint Lucia8 novembre1983 A8 dicembre1983
Saint Vincent e Grenadine29 novembre1991 A29 dicembre1991
Salomone, Isole6 maggio1982 S7 luglio1978
Samoa9 luglio1998 A8 agosto1998
San Marino20 gennaio2015 A20 febbraio2015
São Tomé e Príncipe8 maggio2006 A7 giugno2006
Seicelle29 dicembre1978 A28 gennaio1979
Senegal3 febbraio19785 marzo1978
Serbia23 luglio200127 aprile1992
Sierra Leone20 settembre1979 A20 ottobre1979
Singapore12 aprile197812 maggio1978
Siria*10 luglio1980 A9 agosto1980
Slovacchia6 marzo1995 S1° gennaio1993
Slovenia20 agosto1992 S25 giugno1991
Somalia11 marzo2025 A10 aprile2025
Spagna30 ottobre197226 gennaio1973
Sri Lanka30 maggio1978 A29 giugno1978
Stati Uniti1° novembre197226 gennaio1973
Sudafrica*30 maggio197226 gennaio1973
Sudan18 gennaio1979 A17 febbraio1979
Suriname27 ottobre1978 S25 novembre1975
Svezia10 luglio1973 A9 agosto1973
Svizzera17 gennaio197816 febbraio1978
Tagikistan29 febbraio1996 A30 marzo1996
Tanzania9 agosto1983 A8 settembre1983
Thailandia16 maggio1978 A15 giugno1978
Togo9 febbraio1979 A11 marzo1979
Tonga21 febbraio1977 A23 marzo1977
Trinidad e Tobago9 febbraio197226 gennaio1973
Tunisia*16 novembre1981 A16 dicembre1981
Turchia23 dicembre197522 gennaio1976
Turkmenistan25 maggio1999 A24 giugno1999
Ucraina26 febbraio197328 marzo1973
Uganda19 luglio1982 A18 agosto1982
Ungheria27 dicembre197226 gennaio1973
Uruguay12 gennaio1977 A11 febbraio1977
Uzbekistan7 febbraio1994 A9 marzo1994
Vanuatu6 novembre1989 A6 dicembre1989
Venezuela*21 novembre198321 dicembre1983
Vietnam*17 settembre1979 A17 ottobre1979
Yemen29 settembre198629 ottobre1986
Zambia3 marzo1987 A2 aprile1987
Zimbabwe6 febbraio1989 A8 marzo1989
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese si possono consultare sul siti internet dei governi depositari degli Stati Uniti d'America (https://www.state.gov/icao-sabotage) e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (https://www.gov.uk/government/publications/convention-for-the-suppression-of-unlawful-acts-against-the-safety-of-civil-aviation-montreal-2391971) o richiedere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. RU 1978 461

  2. Introdotto dall’art. II cpv. 1 del Prot. del 24 feb. 1988, in vigore per la Svizzera dall’8 nov. 1990 nelle sue relazione con gli stati parte al Prot. (RU 1990 1935;FF 1989 III 375).

  3. Parole introdotte dall’art. II cpv. 2 del Prot. del 24 feb. 1988, in vigore per la Svizzera dall’8 nov. 1990 nelle sue relazione con gli stati parte al Prot. (RU 1990 1935;FF 1989 III 375).

  4. Introdotto dall’art. III del Prot. del 24 feb. 1988, in vigore per la Svizzera dall’8 nov. 1990 nelle sue relazione con gli stati parte al Prot. (RU 1990 1935;FF 1989 III 375).

  5. RS 0.120

  6. RS 0.748.0