Convenzione per l’unificazione di certe norme relative al sequestro conservativo degli aeromobili

0.748.671Multilateral International Treaty27 feb 1950

Conchiusa a Roma il 29 maggio 1933
Approvato dall’Assemblea federale il 26 ottobre 19492
Entrato in vigore per la Svizzera il 27 febbraio 1950

(Stato 5 ottobre 2025)

Sua Maestà il Re d’Albania, il Presidente del Reich Germanico, il Presidente degli Stati Uniti d’America, il Presidente federale della Repubblica d’Austria, Sua Maestà il Re dei Belgi, il Presidente degli Stati Uniti del Brasile, il Presidente della
Repubblica del Cile, il Presidente del Governo nazionale della Repubblica Cinese,
il Presidente della Repubblica di Colombia, il Presidente della Repubblica di Cuba, Sua Maestà il Re di Danimarca e d’Islanda, il Presidente della Repubblica dell’Equatore, il Presidente della Repubblica del Salvador, il Presidente della Repubblica spagnuola, il Presidente della Repubblica di Finlandia, il Presidente della Repubblica francese, Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, d’Irlanda e dei territori britannici d’oltre mare, Imperatore delle Indie, il Presidente della
Repubblica del Guatemala, il Presidente della Repubblica ellenica, il Presidente della Repubblica dell’Honduras, Sua Altezza Serenissima il Reggente del Regno d’Ungheria, Sua Maestà il Re d’Italia, Sua Maestà l’Imperatore del Giappone, il Presidente della Repubblica di Lituania, il Presidente degli Stati Uniti del Messico, il Presidente della Repubblica del Nicaragua, Sua Maestà il Re di Norvegia,
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, il Presidente della Repubblica di Polonia,
il Presidente della Repubblica del Portogallo, Sua Maestà il Re di Romania, il Presidente della Repubblica di San Domingo, i Capitani Reggenti della Serenissima Repubblica di San Marino, Sua Santità il Sovrano Pontefice, Sua Maestà il Re di Svezia, il Consiglio federale svizzero, il Presidente della Repubblica cecoslovacca, il Presidente della Repubblica di Turchia, il Comitato centrale esecutivo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti, il Presidente degli Stati Uniti del
Venezuela, Sua Maestà il Re di Jugoslavia,

dopo aver riconosciuto l’utilità di adottare certe norme uniformi in materia di sequestro conservativo degli aeromobili,

hanno nominato a tale scopo il loro Plenipotenziari rispettivi,

i quali, debitamente autorizzati, hanno conchiuso e firmato la Convenzione qui appresso:

Art. 1

Le Alte Parti Contraenti s’impegnano a prendere i provvedimenti necessari per conferire efficacia alle norme stabilite dalla presente Convenzione.

Art. 2

(1). Ai sensi della presente Convenzione, per sequestro conservativo s’intende qualsiasi atto, qualunque sia la sua denominazione, per il quale un aeromobile è trattenuto, per un interesse privato, con l’intervento degli agenti della giustizia o della pubblica amministrazione a profitto sia di un creditore, sia del proprietario o titolare di un diritto reale gravante sull’aeromobile, senza che il sequestrante possa invocare una sentenza esecutiva, ottenuta prima con la procedura ordinaria, o un titolo esecutivo equivalente. (2). Nel caso in cui la legge competente accordi al creditore, che detiene l’aeromobile senza il consenso dell’imprenditore un diritto di ritenzione, l’esercizio di tal diritto è, ai fini della presente Convenzione, equiparato al sequestro conservativo e sottoposto al regime previsto dalla presente Convenzione.

Art. 3

(1). Sono esenti da sequestro conservativo:

  1. Gli aeromobili adibiti ad un servizio di Stato, compreso quello postale, eccettuato quello commerciale;
  2. Gli aeromobili che facciano servizio effettivo in una linea regolare di trasporti pubblici e gli aeromobili di riserva indispensabili;
  3. Qualunque altro aeromobile adibito al trasporto di persone o di cose a pagamento, quando sia prossimo a partire per tale trasporto, eccetto nel caso in cui si tratti di un debito contratto per il viaggio che si accinge a fare o di un credito sorto nel corso del viaggio.

(2). Le disposizioni del presente articolo non si applicano al sequestro conservativo esercitato dal proprietario spossessato del suo aeromobile con un atto illecito.

Art. 4

(1). Nel caso in cui il sequestro non sia vietato o, allorché l’aeromobile sia insequestrabile, l’imprenditore non lo invochi, una cauzione sufficiente impedisce il sequestro conservativo e dà diritto alla immediata sospensione. (2). La cauzione è sufficiente se copre l’ammontare del debito e delle spese e se è destinata esclusivamente al pagamento del creditore, o se copre il valore dell’aeromobile, se questo è inferiore all’ammontare del debito e delle spese.

Art. 5

In ogni caso sarà deliberato, con procedura sommaria e rapida, sulla domanda di sospensione del sequestro conservativo.

Art. 6

(1). Se si è proceduto al sequestro di un aeromobile insequestrabile secondo le disposizioni della Convenzione, o se il debitore ha dovuto fornire una cauzione per impedire il sequestro o per ottenerne la sospensione, il sequestrante è responsabile, secondo la legge del luogo di procedura, del danno risultante per il proprietario o per l’imprenditore. (2). La stessa norma si applica in caso di sequestro conservativo operato senza giusta causa.

Art. 7

La presente Convenzione non si applica né ai provvedimenti conservativi in materia di fallimento, né ai provvedimenti conservativi previsti in caso di infrazioni alle norme doganali, penali o di polizia.

Art. 8

La presente Convenzione non si oppone all’applicazione delle convenzioni internazionali tra le Alte Parti Contraenti, che prevedono una insequestrabilità più ampia.

Art. 9

(1). La presente Convenzione è applicabile sul territorio di ciascuna delle Alte Parti Contraenti a qualsiasi aeromobile immatricolato nel territorio di un’altra Alta Parte Contraente. (2). L’espressione «territorio di un’Alta Parte Contraente» comprende tutto il territorio sottoposto, alla sovranità, alla signoria, al protettorato, al mandato o all’autorità di detta Alta Parte Contraente per il quale quest’ultima è parte alla Convenzione.

Art. 10

La presente Convenzione è redatta in francese, in un solo esemplare che è depositato negli archivi del Ministero degli Affari Esteri del Regno d’Italia, e di cui copia certificata conforme sarà trasmessa a cura del Governo del Regno d’Italia a ciascuno dei Governi interessati.

Art. 11

(1). La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati negli archivi del Ministero degli Affari Esteri del Regno d’Italia, che ne notificherà il deposito a ciascuno dei Governi interessati. (2). Non appena saranno state depositate cinque ratificazioni, la Convenzione entrerà in vigore, tra le Alte Parti Contraenti che l’avranno ratificata, novanta giorni dopo il deposito della quinta ratificazione. Ogni ratificazione depositata ulteriormente produrrà i suoi effetti novanta giorni dopo il deposito. (3). Spetta al Governo del Regno d’Italia notificare a ciascun Governo interessato la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 12

(1). Dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta all’accessione. (2). L’accessione sarà fatta mediante notificazione al Governo del Regno d’Italia, il quale ne farà parte a ciascun Governo interessato. (3). L’accessione produrrà i suoi effetti novanta giorni dopo la notificazione fatta al Governo del Regno d’Italia.

Art. 13

(1). Ciascuna delle Alte Parti Contraenti potrà disdire la presente Convenzione mediante notificazione al Governo del Regno d’Italia, il quale avvertirà immediatamente ciascuno dei Governi interessati. (2). La disdetta produrrà i suoi effetti sei mesi dopo la notificazione e solo in confronto della Parte che l’avrà data.

Art. 14

(1). Le Alte Parti Contraenti potranno, al momento della firma del deposito delle ratificazioni o della loro accessione dichiarare che l’accettazione da parte loro della presente Convenzione non si applica all’insieme o a parte delle loro colonie, dei loro protettorati, territori d’oltre mare, territori sotto mandato o altri territori sottoposti alla loro sovranità, alla loro autorità o alla loro signoria. (2). Le Alte Parti Contraenti potranno ulteriormente notificare al Governo del Regno d’Italia che intendono rendere applicabile la presente Convenzione all’insieme o a parte delle loro colonie, territori d’oltre mare, territori sotto mandato, o altri territori sottoposti alla loro sovranità, alla loro autorità o alla loro signoria in tal modo esclusi dalla loro dichiarazione originale. (3). Esse potranno, in ogni momento, notificare al Governo del Regno d’Italia che intendono veder cessare l’applicazione della presente Convenzione all’insieme o a parte delle loro colonie, dei loro protettorati, territori d’oltre mare, territori sotto mandato o altri territori sottoposti alla loro sovranità, alla loro autorità o alla loro signoria. (4). Il Governo del Regno d’Italia comunicherà a ciascuno dei Governi interessati le notificazioni fatte conformemente ai due capoversi precedenti.

Art. 15

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avrà la facoltà, al più presto entro due anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, di provocare la riunione di una nuova conferenza internazionale allo scopo di cercare i miglioramenti che potrebbero essere apportati alla presente Convenzione. A tale scopo essa si rivolgerà al Governo della Repubblica Francese che prenderà i provvedimenti necessari per preparare tale conferenza.

La presente Convenzione, fatta a Roma, il 29 maggio 1933, resterà aperta alla firma fino al primo gennaio 1934.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Algeria23 luglio1964 A21 ottobre1964
Angola17 marzo1998 A15 giugno1998
Argentina24 luglio1985 A22 ottobre1985
Belgio14 ottobre193612 gennaio1937
Brasile19 agosto193817 novembre1938
Congo (Kinshasa)9 agosto1962 A7 novembre1962
Côte d’Ivoire23 agosto1965 A21 novembre1965
Danimarca31 gennaio19391° maggio1939
Egitto7 giugno1971 A5 settembre1971
Finlandia30 ottobre1953 A28 gennaio1954
Germania22 febbraio193512 gennaio1937
Guatemala6 luglio19394 ottobre1939
Haiti19 gennaio1961 A19 aprile1961
Italia29 settembre193612 gennaio1937
Libano16 maggio1996 A13 agosto1996
Mali20 dicembre1961 A20 marzo1962
Mauritania4 agosto1962 A2 novembre1962
Niger9 ottobre1964 A7 gennaio1965
Norvegia22 giugno193920 settembre1939
Paesi Bassi28 gennaio193828 aprile1938
Polonia31 agosto193729 novembre1937
Rep. Centrafricana10 giugno1969 A8 settembre1969
Romania23 marzo193512 gennaio1937
Ruanda1° dicembre1964 A1° marzo1965
Senegal1° settembre1964 A1° dicembre1964
Spagna28 giugno193412 gennaio1937
Svezia31 gennaio1939 A1° maggio1939
Svizzera15 dicembre194915 marzo1950
Togo3 luglio1980 A1° ottobre1980
Tunisia5 maggio1966 A3 agosto1966
Ungheria15 maggio193713 agosto1937

Footnotes

  1. Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. RU 1949 1685

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