Convenzione per l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale

0.748.410Multilateral International Treaty7 ago 1934

Conchiusa a Varsavia il 12 ottobre 1929
Approvata dall’Assemblea federale il 22 marzo 19341
Ratificazione depositata dalla Svizzera il 9 maggio 1934
Entrata in vigore per la Svizzera il 7 agosto 1934

(Stato 14 agosto 2024)

Il Presidente del Reich germanico, il Presidente della Repubblica d’Austria,
Sua Maestà il Re dei Belgi, il Presidente degli Stati Uniti del Brasile,
Sua Maestà il Re dei Bulgari,
il Presidente del Governo nazionalista della Repubblica di Cina,
Sua Maestà il Re di Danimarca e d’Islanda, Sua Maestà il Re d’Egitto,
Sua Maestà il Re di Spagna, il Capo di Stato della Repubblica di Estonia,
il Presidente della Repubblica di Finlandia,
il Presidente della Repubblica Francese, Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, d’Irlanda e dei Territori Britannici d’Oltre Mare, Imperatore delle Indie,
il Presidente della Repubblica Ellenica,
Sua Altezza Serenissima il Reggente il Regno d’Ungheria, Sua Maestà il Re d’Italia, Sua Maestà l’Imperatore del Giappone, il Presidente della Repubblica di Lettonia, Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo,
il Presidente degli Stati Uniti del Messico, Sua Maestà il Re di Norvegia,
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, il Presidente della Repubblica di Polonia, Sua Maestà il Re di Rumenia, Sua Maestà il Re di Svezia,
il Consiglio federale svizzero, il Presidente della Repubblica Cecoslovacca,
il Comitato Centrale Esecutivo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti, il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela, Sua Maestà il Re di Jugoslavia;

avendo riconosciuta la necessità di regolare in modo uniforme le condizioni del trasporto aero internazionale per quanto riguarda i documenti utilizzati per questo trasporto e la responsabilità del vettore;

hanno designati a questo scopo i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati, hanno concluso e firmato la seguente Convenzione:

Capitolo I: Oggetto – Definizione

Art. 1
  1. La presente Convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile dietro rimunerazione. Essa si applica pure ai trasporti gratuiti effettuati con aeromobile da un’impresa di trasporti aerei.
  2. È qualificato «trasporto internazionale» a’ sensi della presente Convenzione, ogni trasporto in cui, secondo le stipulazioni delle parti, il punto di partenza e il punto di destinazione, che abbia luogo o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati sul territorio di due alte Parti contraenti o sul territorio d’una sola alta Parte contraente, se uno scalo è previsto sul territorio d’un altro Stato, anche se non sia un’alta Parte contraente. Il trasporto senza un tale scalo tra due punti del territorio d’una sola alta Parte contraente non è considerato come internazionale a’ sensi della presente Convenzione.2
  3. Il trasporto da eseguire per aria da diversi vettori successivi è considerato – nei riguardi dell’applicazione della presente Convenzione – come trasporto unico, quando le Parti l’hanno previsto come una sola operazione e sia stato concluso sotto forma d’un solo contratto o d’una serie di contratti; esso non perde il suo carattere internazionale qualora un solo contratto o una serie di contratti debbano essere eseguiti integralmente sul territorio d’un medesimo Stato.3
Art. 2
  1. La Convenzione si applica ai trasporti effettuati dallo Stato o dalle altre persone giuridiche di diritto pubblico, nelle condizioni previste all’art. 14.5
  2. Nel trasporto delle spedizioni postali, il trasportatore è responsabile unicamente nei confronti dell’Amministrazione postale competente conformemente alle norme applicabili nei rapporti tra trasportatori e le amministrazioni postali.6
  3. Le disposizioni della presente Convenzione, diverse da quelle del precedente comma 2, non si applicano al trasporto delle spedizioni postali.7

Capitolo II: Titolo di trasporto

Sezione I: Biglietto di passaggio

Art. 3
  1. Nel trasporto dei viaggiatori è rilasciato un biglietto di passaggio, contenente:
    1. l’indicazione del punto di partenza e quello di destinazione;
    2. se il punto di partenza e quello di destinazione sono situati sul territori d’una medesima alta Parte contraente e siano previsti uno o parecchi scali sul territorio d’un altro Stato, l’indicazione di tali scali;
    3. un avviso indicante che il trasporto d’un viaggiatore per un viaggio con destinazione finale o scalo in un paese diverso da quello di partenza, può essere regolato dalla convenzione di Varsavia, la quale, in generale, limita la responsabilità del vettore nel caso di morte o di lesione corporale e di perdita o d’avaria nel bagaglio.
  2. Il biglietto fa fede, fino a prova contraria, della conclusione e delle condizioni del contratto di trasporto. La mancanza, l’irregolarità o la perdita del biglietto non menoma né l’esistenza, né la validità del contratto di trasporto, il quale sarà nondimeno soggetto alle regola della presente Convenzione. Tuttavia, se il viaggiatore s’imbarca con il consenso del vettore, senza che sia stato rilasciato il biglietto di passaggio, o se il biglietto non contiene l’avviso prescritto nel capoverso 1, letterac , del presente articolo, il vettore non avrà il diritto di prevalersi delle disposizioni dell’articolo 22.

Sezione II: Scontrino del bagaglio

Art. 4
  1. Nel trasporto dei bagagli registrati, è rilasciato uno scontrino di bagaglio, il quale, ove non sia combinato con un biglietto di passaggio conforme alle disposizioni dell’articolo 3, capoverso 1, oppure incluso in tale biglietto, deve contenere:
    1. l’indicazione del punto di partenza e quello di destinazione;
    2. se il punto di partenza e quello di destinazione sono situati sul territorio d’una medesima alta Parte contraente e siano previsti uno o parecchi scali sul territorio d’un altro Stato, l’indicazione di tali scali;
    3. un avviso indicante che il trasporto d’un viaggiatore per un viaggio con destinazione finale o scalo in un paese diverso da quello di partenza, può essere regolato dalla convenzione di Varsavia, la quale, in generale, limita la responsabilità del vettore nel caso di perdita o d’avaria del bagaglio.
  2. Lo scontrino del bagaglio fa fede, fino a prova contraria, della registrazione di questo e delle condizioni del contratto di trasporto. La mancanza, l’irregolarità o la perdita dello scontrino non menoma né l’esistenza, né la validità del contratto di trasporto, il quale sarà nondimeno soggetto alle regole della presente Convenzione. Tuttavia, il vettore che accetta il bagaglio senza che sia stato rilasciato uno scontrino o questo non sia combinato con un biglietto di passaggio conforme alle disposizioni dell’articolo 3, capoverso 1, letterac, non sia incluso in tale biglietto, oppure non contenga l’avviso prescritto nel capoverso 1, letterac, del presente articolo, non avrà diritto di prevalersi delle disposizioni dell’articolo 22, capoverso 2.

Sezione III: Documenti relativi alle merci

Art. 5
  1. Per il trasporto di merci viene emessa una lettera di trasporto aereo.
  2. L’impiego di ogni altro mezzo che attesti le indicazioni relative al trasporto da eseguire può, con il consenso del mittente, sostituirsi all’emissione della lettera di trasporto aereo. Ove vengano utilizzati tali altri mezzi, il trasportatore rilascia al mittente a richiesta di quest’ultimo, una ricevuta della merce che permetta l’identificazione della spedizione e l’accesso alle indicazioni registrate da tali altri mezzi.
  3. L’impossibilità di utilizzare, nei punti di transito e di destinazione, altri mezzi che permettano di accertare le indicazioni relative al trasporto, di cui al precedente comma 2, non autorizza il trasportatore a rifiutare l’accettazione delle merci in vista del trasporto.
Art. 6
  1. La lettera di trasporto aereo viene redatta dal mittente in tre esemplari originali.
  2. Il primo esemplare porta la menzione «per il trasportatore» e viene firmato dal mittente. Il secondo esemplare porta le menzione «per il destinatario» e viene firmato dal mittente e dal trasportatore. Il terzo esemplare viene firmato dal trasportatore e rinviato da quest’ultimo al mittente dopo l’accettazione della merce.
  3. La firma del trasportatore e quella del mittente possono essere stampate o sostituite da un timbro.
  4. Se, a richiesta del mittente, il trasportatore redige la lettera di trasporto aereo, egli viene considerato, sino a prova contraria, come agente in nome del mittente.
Art. 7

Quando vi sono più colli:

  1. il trasportatore di merci ha il diritto di chiedere al mittente la redazione di lettere di trasporto aereo distinte;
  2. il mittente ha il diritto di richiedere al trasportatore la consegna di ricevute distinte, quando vengano utilizzati gli altri mezzi di cui al comma 2 dell’articolo 5.
Art. 8

La lettera di trasporto aereo e la ricevuta della merce devono contenere:

  1. l’indicazione dei punti di partenza e di destinazione;
  2. se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di una stessa Alta Parte Contraente e ove siano previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l’indicazione di uno di tali scali;
  3. la menzione del peso della spedizione.
Art. 9

L’inosservanza delle disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 non pregiudica né l’esistenza, né la validità del contratto di trasporto, che sarà comunque soggetto alle norme della presente Convenzione, comprese quelle concernenti la limitazione della responsabilità.

Art. 10
  1. Il mittente è responsabile dell’esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni relative alla merce inserite da lui o in suo nome nella lettera di trasporto aereo, nonché di quelle fornite o rese da lui o in suo nome al trasportatore al fine di essereinserite nella ricevuta della merce o per l’inserzione nei dati registrati con gli altri mezzi di cui al comma 2 dell’articolo 5.
  2. Il mittente si assume la responsabilità di ogni danno subito dal trasportatore o da ogni altra persona nei confronti della quale sia impegnata la responsabilità del trasportatore, a motivo delle indicazioni e delle dichiarazioni irregolari, inesatte e incomplete fornite o rese da lui o in suo nome.
  3. Subordinatamente alle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, il trasportatore si assume la responsabilità di ogni danno subito dal mittente o da ogni altra persona nei cui confronti sia impegnata la responsabilità del mittente, a motivo delle indicazioni e dichiarazioni irregolari, inesatte o incomplete inserite da lui o in suo nome nella ricevuta della merce o nei dati registrati con gli altri mezzi di cui al comma 2 dell’articolo 5.
Art. 11
  1. La lettera di trasporto aereo e la ricevuta della merce fanno fede, sino a prova contraria, della conclusione del contratto, della ricezione della merce e delle condizioni di trasporto che vi figurano.
  2. Le dichiarazioni contenute nella lettera di trasporto aereo e nella ricevuta della merce, relative al peso, alle dimensioni ed all’imballaggio della merce nonché al numero dei colli fanno fede sino a prova contraria; quelle relative alla quantità, al volume ed allo stato della merce costituiscono prova contro il trasportatore solo nella misura in cui la verifica sia stata da lui effettuata in presenza del mittente, e constatata sulla lettera di trasporto aereo, o in quanto si tratti di dichiarazioni relative allo stato apparente della merce.
Art. 12
  1. Il mittente ha il diritto, a condizione di adempiere a tutti gli obblighi risultanti dal contratto di trasporto, di disporre della merce, sia ritirandola all’aeroporto di partenza o di destinazione, sia facendola sostare in corso di rotta in caso di atterraggio, sia facendola consegnare nel luogo di destinazione o in corso di rotta ad una persona diversa dal destinatario inizialmente designato, sia chiedendone la restituzione all’aeroporto di partenza, purché l’esercizio di tale diritto non rechi pregiudizio né al trasportatore, né agli altri mittenti con l’obbligo di rimborsare le spese che ne risultino.
  2. Nel caso in cui l’esecuzione degli ordini del mittente non risulti possibile, il trasportatore deve avvertirne immediatamente quest’ultimo.
  3. Ove il trasportatore si conformi alle disposizioni del mittente, senza esigere la presentazione dell’esemplare della lettera di trasporto aereo o della ricevuta della merce consegnata a quest’ultimo, egli sarà responsabile, fatto salvo un suo ricorso contro il mittente, del danno che potrà essere causalo a motivo di ciò a colui che sia regolarmente in possesso della lettera di trasporto aereo o della ricevuta della merce.
  4. Il diritto del mittente cessa nel momento in cui inizia quello del destinatario, conformemente all’articolo 13. Tuttavia, se il destinatario rifiuta la merce, o se questi non può essere raggiunto, il mittente riacquista il proprio diritto di disporre della merce.
Art. 13
  1. Tranne il caso in cui il mittente abbia esercitato il diritto che gli deriva dall’articolo 12, il destinatario ha il diritto, dal momento dell’arrivo della merce nel punto di destinazione, di richiedere al trasportatore di consegnarli la merce dietro pagamento dell’ammontare dei crediti e previa esecuzione delle condizioni di trasporto.
  2. Salvo clausola contrattuale diversa, il trasportatore deve avvertire il destinatario al momento dell’arrivo della merce.
  3. Ove la perdita della merce venga riconosciuta dal trasportatore o se, allo spirare di un termine di sette giorni successivi al momento in cui avrebbe dovuto arrivare, la merce non è giunta, il destinatario è autorizzato a far valere nei confronti del trasportatore i diritti risultanti dal contratto di trasporto.
Art. 14

Il mittente e il destinatario possono far valere tutti i diritti che sono loro conferiti rispettivamente dagli articoli 12 e 13, ciascuno in proprio nome, sia che si tratti del proprio interesse o dell’interesse altrui, a condizione di adempiere agli obblighi imposti dal contratto di trasporto.

Art. 15
  1. Gli articoli 12, 13 e 14 non recano alcun pregiudizio né ai rapporti tra il mittente e il destinatario, né ai rapporti o del mittente o del destinatario nei confronti di terzi da cui provengano i diritti.
  2. Ogni clausola che deroghi dalle clausole contrattuali degli articoli 12, 13 e 14 deve essere inserita nella lettera di trasporto aereo o nella ricevuta della merce.
Art. 16
  1. Il mittente è tenuto a fornire le informazioni e i documenti che, prima della consegna della merce al destinatario, sono necessari all’adempimento delle formalità doganali, di dazio o di polizia. Il mittente è responsabile nei confronti del trasportatore, di tutti i danni che potrebbero derivare dall’assenza, dall’insufficienza o dall’irregolarità di tali informazioni o documenti tranne in caso di colpa del trasportatore o dei suoi incaricati.
  2. Il trasportatore non è tenuto a controllare se tali informazioni e documenti siano esatti e sufficienti.

Capitolo III: Responsabilità del vettore

Art. 17

Il vettore è responsabile del danno verificatosi in caso di morte, di ferimento o di qualsiasi altra lesione corporale subita da un viaggiatore, quando l’infortunio che ha causato il danno sia successo a bordo dell’aeromobile o durante qualsiasi operazione di imbarco e di sbarco.

Art. 18
  1. Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l’evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo.
  2. Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita e deterioramento della merce per il fatto stesso che l’evento che ha causato il danno si è prodotto nel corso del trasporto aereo.
  3. Tuttavia, il trasportatore non è responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva unicamente da uno o più dei fatti seguenti:
    1. natura o vizio proprio della merce;
    2. imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal trasportatore o suoi incaricati;
    3. un evento bellico o un conflitto armato;
    4. un atto dell’autorità pubblica compiuto in relazione all’entrata, uscita o transito della merce.
  4. Il trasporto aereo, ai sensi dei precedenti commi, comprende il periodo nel corso del quale i bagagli o le merci si trovano sotto la custodia del trasportatore, sia che ciò avvenga in un aeroporto o a bordo di un’aeromobile o in un luogo qualsiasi in caso di atterraggio fuori di un aerodromo.
  5. Il periodo del trasporto aereo non copre alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto viene effettuato nell’esecuzione del contratto di trasporto aereo in vista del carico, della consegna o del trasbordo, qualsiasi danno viene presunto, salvo prova contraria, risultare da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo.
Art. 19

Il vettore è responsabile del danno risultante da un ritardo nel trasporto aereo di viaggiatori, bagagli o merci.

Art. 20

Nel trasporto di passeggeri o di bagagli ed in caso di danno risultante da un ritardo nel trasporto di merci, il trasportatore non è responsabile se dimostra che lui od i suoi incaricati hanno adottato tutte le misure necessario per evitare il danno o che era loro impossibile adottarle.

Art. 21
  1. Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, nel caso in cui il trasportatore dimostri la responsabilità nel provocare il danno o nel contribuirvi della persona lesa, il tribunale potrà conformemente alle disposizioni della propria legislatura, scartare o attenuare la responsabilità del trasportatore.
  2. Nel trasporto di merci, il trasportatore viene esonerato, interamente o in parte, dalle proprie responsabilità, nella misura in cui dimostri la responsabilità nel provocare il danno o nel contribuirvi della persona che chiede il risarcimento o della persona che ne rappresenta i diritti.
Art. 22
  1. Nel trasporto di persone, la responsabilità del trasportatore nei confronti di ciascun passeggero è limitata alla somma di 16 600 Diritti speciali di Prelievo. Nel caso in cui, secondo la legge del tribunale investito, l’indennizzo possa essere fissato sotto forma di rendita, il capitale della rendita non può superare tale limite. Tuttavia, mediante una convenzione speciale con il trasportatore, il passeggero potrà fissare un limite di responsabilità più elevato.

2a) Nel trasporto di bagagli registrati …8, la responsabilità del trasportatore è limitata alla somma di 17 Diritti speciali di Prelievo per chilogrammo, a meno che non venga effettuata dal mittente al momento della rimessa dei colli al trasportatore una speciale dichiarazione di interesse alla consegna, con l’eventuale pagamento di una tassa supplementare. In tal caso, il trasportatore sarà tenuto a pagare fino alla concorrenza della somma dichiarata, a meno che non dimostri che essa è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna.

  1. 9 Nel trasporto di merci, la responsabilità del trasportatore è limitata alla somma di 17 Diritti speciali di Prelievo per chilogrammo, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna, effettuata dal mittente al momento della consegna del collo al trasportatore e mediante il pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso, il trasportatore sarà tenuto a pagare sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che questa è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna.
  2. 10 Nel caso di perdita, deterioramento o ritardo nella consegna di una parte dei bagagli registrati o delle merci, o di ogni oggetto in essi contenuto, ai fini della determinazione del limite di responsabilità del trasportatore, sarà preso in considerazione solamente il peso totale del o dei colli in questione. Tuttavia allorché la perdita, il deterioramento o il ritardo nella consegna di una parte dei bagagli o delle merci, o di un oggetto in essi contenuto, pregiudica il valore di altri colli coperti dalla medesima bolla (di bagagli) o dalla stessa lettera di trasporto aereo, ai fini della determinazione del limite di responsabilità dovrà essere preso in considerazione il peso totale dei colli in questione.

3. In relazione agli oggetti di cui il passeggero mantiene la custodia, la responsabilità del trasportatore è limitata a 332 Diritti speciali di Prelievo per passeggero.

4. I limiti fissati dal presente articolo non hanno l’effetto di privare il tribunale della facoltà di concedere il rimborso, conformemente alla propria legge, di un’ulteriore somma corrispondente a una parte o alla totalità delle spese e di altri oneri processuali sostenuti dall’attore. La disposizione precedente non si applica allorché l’ammontare dell’indennizzo concesso, escluse le spese e altri oneri processuali, non supera la somma che il trasportatore ha offerto per iscritto all’attore entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui si è verificato il fatto che ha provocato il danno o prima della presentazione dell’istanza se questa e posteriore a tale lasso di tempo.

5. Le somme indicate in Diritti speciali di Prelievo nel presente articolo sono valutate in riferimento al Diritto speciale di Prelievo così come esso è definito dal Fondo monetario internazionale. La conversione di tali somme in monete nazionali si effettuerà, nel caso di istanza giudiziaria, secondo il valore calcolato in Diritti speciali di Prelievo di tali monete alla data della sentenza. Il valore, in Diritti speciali di Prelievo, di una moneta nazionale di un’Alta Parte Contraente che sia membro del Fondo monetario internazionale, è calcolato in base al metodo di valutazione adottato dal Fondo monetario internazionale alla data della sentenza per le proprie operazioni e transazioni. Il valore, in Diritti speciali di Prelievo, di una moneta nazionale di un’Alta Parte Contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato sulla base delle indicazioni fornite da tale Alta Parte Contraente.

Tuttavia gli Stati che non siano membri del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non consente di applicare le disposizioni dei commi 1, 2 a) e 3 dell’articolo 22, possono, al momento della ratifica o dell’adozione, o in qualsiasi altro momento successivo, dichiarare che il limite di responsabilità del trasportatore è fissato, nei procedimenti giudiziari sul proprio territorio, nella somma di 250 000 unità monetarie per passeggero per quanto riguarda il comma 1 dell’articolo 22; di 250 unità monetarie per chilogrammo in relazione al comma 2 a) dell’articolo 22; di 5000 unità monetarie per passeggero per quanto riguarda il comma 3 dell’articolo 22. Tale unità monetaria corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di fino. Tali somme possono essere convertite in cifra tonda nella moneta nazionale in questione. La conversione di tale somma in moneta nazionale sarà effettuata alla legislazione dello Stato in questione. 6. Le somme indicate in Diritti speciali di Prelievo nel presente articolo sono considerate come riferentesi al Diritto speciale di Prelievo quale definito dal Fondo monetario internazionale. La conversione di tali somme in monete nazionali si effettuerà in caso di istanza giudiziaria secondo il valore di tali monete in Diritti speciali di Prelievo alla data della sentenza. Il valore, in Diritti speciali di Prelievo, di una moneta nazionale di una Alta Parte Contraente che sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale alla data della sentenza per le sue proprie operazioni e transazioni. Il valore, in Diritti speciali di Prelievo di una moneta nazionale di un’Alta Parte Contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale viene calcolato secondo le modalità indicate da tale Alta Parte Contraente.

Tuttavia, gli Stati che sono membri del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non permette di applicare le disposizioni del comma 2 b) dell’articolo 22, possono al momento della ratifica o dell’adesione o in ogni momento successivo, dichiarare che il limite di responsabilità del trasportatore è fissato, nei procedimenti giudiziari sul loro territorio, nella somma di duecentocinquanta unità monetarie per chilogrammo, detta unità monetaria corrispondendo a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di fino. Tale somma può essere convertita nella moneta nazionale di cui trattasi in cifre tonde. La conversione di tale somma in moneta nazionale si effettuerà conformemente alla legislazione dello Stato in causa.11

Art. 23
  1. Ogni clausola tendente a esonerare il vettore dalla sua responsabilità od a stabilire un limite inferiore a quello fissato nella presente Convenzione, è nulla e di nessun effetto; la nullità di questa clausola non ha però per conseguenza la nullità del contratto, il quale resta soggetto alle disposizioni della presente Convenzione.
  2. Il capoverso 1 non si applica alle disposizioni concernenti la perdita o il danno derivante dalla natura o da un vizio della merce trasportata.12
Art. 24
  1. Nel trasporto di passeggeri e di bagaglio, ogni azione relativa all’accertamento della responsabilità, a qualsiasi titolo, non può essere esercitata che alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente Convenzione, senza pregiudizio della determinazione delle persone che hanno il diritto di agire nonché dei loro diritti rispettivi.
  2. Nel trasporto di merci, ogni azione destinata al risarcimento dei danni introdotta, a qualsiasi titolo, sia in virtù della presente Convenzione, a motivo di un contratto o di un atto illecito o per qualsiasi altra causa, non può essere esercitata che alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla presente Convenzione senza pregiudizio della determinazione delle persone che hanno il diritto di agire nonché dei loro rispettivi diritti. Tali limiti di responsabilità costituiscono un massimo e sono invalicabili quali che siano le circostanze che sono all’origine della responsabilità.
Art. 25

Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, i limiti di responsabilità previsti dall’articolo 22 non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto od un’omissione del trasportatore o dei suoi incaricati compiuti, sia con l’intenzione di provocare un danno, sia in modo temerario e con la consapevolezza che ne risulterà probabilmente un danno, purché, nel caso di un atto o di una emissione degli incaricati, la prova sia ugualmente fornita che questi ultimi hanno agito nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 25 A
  1. Il preposto contro cui è promossa l’azione per un danno di cui alla presente Convenzione, può valersi dei limiti di responsabilità concessi al vettore in virtù dell’articolo 22, qualora provi d’avere agito nell’esercizio del suo ufficio.
  2. In questo caso, l’ammontare del risarcimento che può essere ottenuto dal vettore o dal suo preposto, non deve superare i detti limiti.
  3. Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto o da un’omissione dell’incaricato, compiuto, sia con l’intenzione di provocare un danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne conseguirà un danno.13
Art. 26
  1. Il ricevimento dei bagagli e delle merci senza protesta da parte del destinatario costituirà presunzione, salvo prova contraria, che le merci furono consegnate in buono stato e conformemente al titolo di trasporto.
  2. In caso d’avaria, il destinatario deve inviare al vettore una protesta immediata, scoperta che abbia l’avaria, e, al più tardi, entro il termine di sette giorni per i bagagli e di quattordici giorni per le merci, a contare dal loro ricevimento. In caso di ritardo, la protesta dovrà essere fatta al più tardi entro ventun giorni a contare da quello in cui il bagaglio o la merce saranno stati posti a sua disposizione.14
  3. Qualsiasi protesta dev’essere fatta con riserva scritta sul titolo di trasporto, o con altro scritto spedito entro il termine previsto per questa protesta.
  4. In mancanza di protesta entro i termini previsti, tutte le azioni contro il vettore sono irricevibili, salvo in caso di frode da parte di quest’ultimo.
Art. 27

In caso di morte del debitore l’azione per responsabilità, entro i limiti previsti dalla presente Convenzione, si esercita contro i suoi aventi diritto.

Art. 28
  1. L’azione per responsabilità dovrà essere promossa a scelta del richiedente, nel territorio d’una delle alte Parti contraenti, sia davanti il tribunale del domicilio del vettore, della sede principale del suo servizio o del luogo in cui egli possiede uno stabilimento per cura del quale il contratto è stato concluso, sia davanti il tribunale del luogo di destinazione.15
  2. La procedura sarà regolata dalla legge del tribunale adito.
Art. 29
  1. L’azione per responsabilità dev’essere promossa, sotto pena di decadenza, entro il termine di due anni a contare dall’arrivo a destinazione o dal giorno in cui l’aeromobile avrebbe dovuto arrivare o da quello in cui il trasporto fu interrotto.
  2. Il modo di calcolare il termine è determinato dalla legge del tribunale chiamato a giudicare.
Art. 30
  1. Nei casi di trasporto retti dalla definizione dell’art. 1, cpv. 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore accettante dei viaggiatori, dei bagagli o delle merci, è soggetto alle regola stabilite da questa Convenzione ed è considerato come una delle parti contraenti del contratto di trasporto, in quanto questo contratto si riferisca alla parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo.
  2. Nel caso d’un tale trasporto, il viaggiatore od i suoi aventi diritto non potranno ricorrere se non contro il vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale l’infortunio o il ritardo si è verificato eccettuato il caso in cui, per espressa stipulazione, il primo vettore avrà assicurato la responsabilità per tutto il viaggio.
  3. Se trattasi di bagagli o di merci, il mittente si rivolgerà al primo vettore ed il destinatario che ha il diritto alla consegna si rivolgerà all’ultimo vettore; l’uno e l’altro potranno, inoltre, agire contro il vettore che ha effettuato il trasporto durante il quale si ebbe la distruzione, la perdita, l’avaria o il ritardo. Questi vettori saranno responsabili solidalmente verso lo speditore ed il destinatario.
Art. 30 A

La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo la questione di sapere se la persona ritenuta responsabile in virtù delle disposizioni della suddetta Convenzione abbia o non abbia un ricorso in atto contro qualsiasi altra persona.

Capitolo IV: Disposizioni relative ai trasporti combinati

Art. 31
  1. Nel caso di trasporti combinati, effettuati in parte per aria ed in parte con qualsiasi altro mezzo di trasporto, le stipulazioni della presente Convenzione non si applicano se non al trasporto aereo, e ciò solo se esso risponde alle condizioni dell’art. 1.
  2. Nella presente Convenzione nulla impedisce alle parti, nel caso di trasporti combinati, di inserire nel titolo di trasporto aereo delle condizioni relative ad altri mezzi di trasporto, purché le stipulazioni della presente Convenzione siano rispettate per quanto concerne il trasporto per aria.

Capitolo V: Disposizioni generali e finali

Art. 32

Sono nulle tutte le clausole del contratto di trasporto e tutte le convenzioni particolari anteriori al danno colle quali le parti derogherebbero alle regole della presente Convenzione sia determinando la legge applicabile, sia modificando le norme di competenza. Tuttavia, nel trasporto delle merci, le clausole d’arbitrato sono ammesse, entro i limiti della presente Convenzione, quando l’arbitrato deve effettuarsi nei luoghi di competenza dei tribunali previsti all’articolo 28 capoverso 1.

Art. 33

Subordinatamente alle disposizioni del comma 3 dell’articolo 5, nulla nella presente Convenzione vieta al trasportatore di rifiutare la conclusione di un contratto di trasporto o di formulare dei regolamenti che non siano in contraddizione con le disposizioni della presente Convenzione.

Art. 34

Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 relativi ai titoli di trasporto non sono applicabili al trasporto effettuato in circostanze straordinarie al di fuori di ogni normale operazione di utilizzazione di spazio aereo.

Art. 35

Quando nella Convenzione si parla di giorni, trattasi di giorni correnti e non di giorni feriali.

Art. 36

La presente Convenzione è redatta in francese, in un solo esemplare che resterà deposto negli archivi del Ministero degli affari esteri di Polonia; una copia certificata conforme sarà trasmessa al Governo di ciascuna alta Parte contraente per cura del Governo polacco.

Art. 37
  1. La presente Convenzione sarà ratificata. Gli istrumenti di ratifica saranno deposti negli archivi del Ministero degli affari esteri di Polonia, il quale ne notificherà il deposito al Governo di ciascuna alta Parte contraente.
  2. Quando la presente Convenzione sarà stata ratificata da cinque alte Parti contraenti, essa entrerà in vigore fra di loro il novantesimo giorno dopo il deposito della quinta ratifica. In seguito essa entrerà in vigore tra le alte Parti contraenti che l’avranno ratificata e l’alta Parte contraente che depositerà il suo istrumento di ratifica, il novantesimo giorno dopo il deposito.
  3. Spetterà al Governo della Repubblica di Polonia di notificare al Governo di ciascuna alta Parte contraente la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione e quella del deposito di ogni ratifica.
Art. 38
  1. Dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione resterà aperta all’adesione di tutti gli Stati.
  2. L’adesione sarà effettuata mediante notifica inviata al Governo della Repubblica di Polonia, il quale la comunicherà al Governo di ciascuna alta Parte contraente.
  3. L’adesione produrrà i suoi effetti a contare dal novantesimo giorno dopo la notifica fatta al Governo della Repubblica di Polonia.
Art. 39
  1. Ogni alta Parte contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica al Governo della Repubblica di Polonia, il quale ne avviserà immediatamente il Governo di ciascuna alta Parte contraente.
  2. La denuncia produrrà i suoi effetti sei mesi dopo la notifica della denuncia e solamente nei riguardi della Parte che l’ha presentata.
Art. 40
  1. Le alte Parti contraenti potranno dichiarare, al momento della firma, del deposito delle ratifiche o della loro adesione, che l’accettazione da parte loro della presente Convenzione non impegna sia tutti sia talune delle loro colonie, protettorati, territori, sotto mandato o qualsiasi altro territorio soggetto alla loro sovranità o alla loro autorità, o a qualsiasi altro territorio sotto il loro protettorato.
  2. Di conseguenza, esse potranno in seguito aderire separatamente in nome di tutti o di parte delle loro colonie, protettorati, territori sotto mandato o di qualsiasi altro territorio sotto il loro protettorato, esclusi colla loro dichiarazione originale.
  3. Esse potranno pure, conformandosi alle sue disposizioni, denunciare la presente Convenzione separatamente per tutti o per parte delle loro colonie, protettorati, territori sotto mandato, per qualsiasi altro territorio soggetto alla loro sovranità o alla loro autorità o per qualsiasi altro territorio sotto il loro protettorato.
Art. 40 A
  1. La locuzionealta Parte contraente, negli articoli 37, capoverso 2, e 40, capoverso 1, significaStato . In tutti gli altri casi, la locuzionealta Parte contraente significa uno Stato la cui ratificazione o l’adesione alla convenzione abbia avuto effetto e la cui disdetta non sia ancora attuata.
  2. Secondo la presente convenzione, la parolaterritorio significa tanto il territorio metropolitano di uno Stato, come ogni territorio che esso rappresenti nelle relazioni estere.
Art. 41

Due anni dopo la messa in vigore della presente Convenzione al più presto, ogni alta Parte contraente avrà la facoltà di provocare la riunione d’una nuova conferenza internazionale nell’intento di ricercare quei miglioramenti che potrebbero essere apportati alla presente Convenzione. Essa si rivolgerà a questo scopo al Governo della Repubblica Francese, il quale prenderà le necessarie misure per preparare questa conferenza.

La presente Convenzione, fatta a Varsavia il 12 ottobre 1929, resterà deposta per la firma fino al 31 gennaio 1930.

Protocollo addizionale

Ad Art. 2 Le alte Parti contraenti si riservano il diritto di dichiarare, al momento della ratifica o dell’adesione, che l’art. 2, cpv. 1, della presente Convenzione, non si applicherà ai trasporti internazionali aerei direttamente effettuati dallo Stato, dalle sue colonie, dai suoi protettorati, dai territori sotto mandato o da qualsiasi altro territorio sotto la sua sovranità, dominio o autorità.16 Fatto a Varsavia il 12 ottobre 1929.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan20 febbraio1969 A21 maggio1969
Algeria2 giugno1964 A31 agosto1964
Angola10 marzo1998 A8 giugno1998
Arabia Saudita27 gennaio1969 A27 aprile1969
Argentina21 marzo1952 A19 giugno1952
Armenia25 novembre1998 A23 febbraio1999
Australia1° agosto193530 ottobre1935
Austria28 settembre196127 dicembre1961
Azerbaigian24 gennaio2000 A23 aprile2000
Bahamas15 maggio1975 S10 luglio1973
Bahrein12 marzo1998 A10 giugno1998
Bangladesh13 febbraio1979 S26 marzo1971
Barbados8 gennaio1970 S30 novembre1966
Belarus26 settembre1959 A25 dicembre1959
Belgio13 luglio193611 ottobre1936
Benin9 giugno1962 S1° agosto1960
Bolivia29 dicembre1998 A29 marzo1999
Bosnia e Erzegovina3 marzo1995 S6 marzo1992
Botswana31 gennaio1977 S30 settembre1966
Brasile2 maggio193113 febbraio1933
Brunei28 febbraio1984 S1° gennaio1984
Bulgaria25 giugno1949 A23 settembre1949
Burkina Faso9 dicembre1961 A9 marzo1962
Cambogia12 dicembre1996 A12 marzo1997
Camerun21 agosto1961 S1° gennaio1960
Canada*10 giugno1947 A8 settembre1947
Capo Verde7 febbraio2002 A8 maggio2002
Ceca, Repubblica29 novembre1994 S1° gennaio1993
Cile*2 marzo1979 A31 maggio1979
Cina*20 luglio1958 A18 novembre1958
Hong Konga16 giugno199715 maggio1933
Macaob13 aprile198720 dicembre1999
Cipro23 aprile1963 S16 agosto1960
Colombia15 agosto1966 A13 novembre1966
Comore11 giugno1991 A9 settembre1991
Congo (Brazzaville)*5 gennaio1962 S15 agosto1960
Congo (Kinshasa)27 luglio1962 S30 giugno1960
Corea (Nord)13 luglio1967 A11 ottobre1967
Costa Rica10 maggio1984 A8 agosto1984
Côte d’Ivoire7 febbraio1962 S7 agosto1960
Croazia14 luglio1993 S8 ottobre1991
Cuba*21 luglio1964 A19 ottobre1964
Danimarca3 luglio19371° ottobre1937
Dominicana, Repubblica25 febbraio1972 A25 maggio1972
Ecuador1° dicembre1969 A1° marzo1970
Egitto6 settembre1955 A5 dicembre1955
Emirati Arabi Uniti4 aprile1986 A3 luglio1986
Estonia16 marzo1998 A14 giugno1998
Etiopia*14 agosto1950 A12 novembre1950
Figi25 febbraio1972 S10 ottobre1970
Filippine*9 novembre1950 A7 febbraio1951
Finlandia3 luglio19371° ottobre1937
Francia15 novembre193213 febbraio1933
Gabon15 febbraio1969 A16 maggio1969
Germania30 settembre193329 dicembre1933
Ghana11 agosto1997 A9 novembre1997
Giappone20 maggio195318 agosto1953
Giordania17 novembre1969 S22 marzo1946
Grecia11 gennaio193811 aprile1938
Guatemala3 febbraio1997 A4 maggio1997
Guinea11 settembre1961 A10 dicembre1961
Guinea equatoriale20 dicembre1988 A19 marzo1989
Honduras27 giugno1994 A25 settembre1994
India29 gennaio1970 S15 agosto1947
Indonesia2 febbraio1952 S27 dicembre1949
Iran8 luglio1975 A6 ottobre1975
Iraq28 giugno1972 A26 settembre1972
Irlanda20 settembre1935 A19 dicembre1935
Islanda21 agosto194819 novembre1948
Israele8 ottobre1949 A6 gennaio1950
Italia14 febbraio193315 maggio1933
Kenya7 ottobre1964 A12 dicembre1963
Kirghizistan9 febbraio2000 A9 maggio2000
Kuwait11 agosto1975 A9 novembre1975
Laos14 marzo1956 S11 maggio1947
Lesotho29 aprile1975 S4 ottobre1966
Lettonia15 novembre193213 febbraio1933
Libano10 febbraio1962 S26 novembre1941
Liberia2 maggio1942 A31 luglio1942
Libia16 maggio1969 A14 agosto1969
Liechtenstein9 maggio1934 A7 agosto1934
Lussemburgo7 ottobre19495 gennaio1950
Macedonia del Nord1° settembre1994 S17 settembre1991
Madagascar17 agosto1962 S26 giugno1960
Malawi27 ottobre1977 A25 gennaio1978
Malaysia3 settembre197031 agosto1957
Maldive13 ottobre1995 A11 gennaio1996
Mali26 gennaio1961 A26 aprile1961
Malta27 gennaio1986 S21 settembre1964
Marocco5 gennaio1958 A5 aprile1958
Mauritania6 agosto1962 A4 novembre1962
Maurizio17 ottobre1989 A15 gennaio1990
Messico14 febbraio193315 maggio1933
Moldova20 marzo1997 A19 giugno1997
Mongolia30 aprile1962 A29 luglio1962
Montenegro1° aprile2008 S3 giugno2006
Myanmar2 gennaio1952 S4 gennaio1948
Nauru4 novembre1970 S31 gennaio1968
Nepal12 febbraio1966 A13 maggio1966
Niger20 febbraio1962 S3 agosto1960
Nigeria9 ottobre1963 S1° ottobre1960
Norvegia3 luglio19371° ottobre1937
Nuova Zelanda*6 aprile1937 A5 luglio1937
Isole Cook13 agosto1986 A11 novembre1986
Oman6 agosto1976 A4 novembre1976
Paesi Bassi1° luglio193329 settembre1933
Aruba1° gennaio1986
Curaçao1° luglio193329 settembre1933
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
1° luglio193329 settembre1933
Sint Maarten1° luglio193329 settembre1933
Pakistan26 dicembre1969 S15 agosto1947
Panama12 novembre1996 A10 febbraio1997
Papua Nuova Guinea6 novembre1975 S16 settembre1975
Paraguay28 agosto1969 A26 novembre1969
Perù5 luglio1988 A3 ottobre1988
Polonia15 novembre193213 febbraio1933
Portogallo20 marzo1947 A18 giugno1947
Qatar22 dicembre1986 A22 marzo1987
Regno Unito*14 febbraio193315 maggio1933
Akrotiri e Dhekelia3 dicembre19343 marzo1935
Bermuda3 dicembre19343 marzo1935
Gibilterra3 dicembre19343 marzo1935
Isole Caimane3 dicembre19343 marzo1935
Isole Falkland e dipendenze
(Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud)
3 dicembre19343 marzo1935
Isole Turche e Caicos3 dicembre19343 marzo1935
Montserrat3 dicembre19343 marzo1935
Sant’Elena (con Ascension)3 dicembre19343 marzo1935
Terra antartica britannica3 dicembre19343 marzo1935
Romania8 luglio193113 febbraio1933
Ruanda1° dicembre1964 S1° luglio1962
Russia20 agosto193418 novembre1934
Saint Vincent e Grenadine3 dicembre2001 S27 ottobre1979
Salomone, Isole9 settembre1981 S7 luglio1978
Samoa16 ottobre1963 S1° gennaio1962
Seicelle24 giugno1980 A22 settembre1980
Senegal19 giugno1964 A17 settembre1964
Serbia18 luglio2001 S27 aprile1992
Sierra Leone21 marzo1968 S27 aprile1961
Singapore4 settembre1971 A3 dicembre1971
Siria13 aprile1964 S28 settembre1961
Slovacchia24 marzo1995 S1° gennaio1993
Slovenia7 agosto1998 S25 giugno1991
Spagna31 marzo193013 febbraio1933
Sri Lanka24 aprile1951 S4 febbraio1948
Stati Uniti*31 luglio1934 A29 ottobre1934
Sudafrica22 dicembre195422 marzo1955
Sudan11 febbraio1975 A12 maggio1975
Suriname30 giugno2003 A28 settembre2003
Svezia3 luglio19371° ottobre1937
Svizzera9 maggio19347 agosto1934
Tanzania7 aprile1965 A6 luglio1965
Togo2 luglio198030 settembre1980
Tonga31 gennaio1977 S4 giugno1970
Trinidad e Tobago10 maggio1983 S31 agosto1962
Tunisia15 novembre1963 A13 febbraio1964
Turchia25 marzo1978 A23 giugno1978
Turkmenistan21 dicembre1994 A20 marzo1995
Ucraina14 agosto1959 A12 novembre1959
Uganda24 luglio1963 A22 ottobre1963
Ungheria29 maggio193627 agosto1936
Uruguay4 luglio1979 A2 ottobre1979
Uzbekistan27 febbraio1997 A28 maggio1997
Vanuatu26 ottobre1981 A24 gennaio1982
Venezuela15 giugno195513 settembre1955
Vietnam11 ottobre1982 A9 gennaio1983
Yemen6 maggio1982 A4 agosto1982
Zambia25 marzo1970 S24 ottobre1964
Zimbabwe27 ottobre1980 S18 aprile1980
* Riserve e dichiarazioni. Riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’ Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI): www.icao.int > Français > Au sujet de l'OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Liste actualisée des parties aux traités de droit aérien oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.
a Fino al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1°lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della
dichiarazione cinese del 16 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
b In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 8 ott. 1999, la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao.

Footnotes

  1. RU 1950 497

  2. Nuovo testo giusta l’art. I lett. a del Prot. d’emendamento del 28 set. 1955, approvato dall’AF il 20 set. 1962 ed in vigore per la Svizzera dal 1° ago. 1963 (RU 1963 685; FF 1962 I 1401 ted. 1449 franc.).

  3. Nuovo testo giusta l’art. I lett. b del Prot. d’emendamento del 28 set. 1955, approvato dall’AF il 20 set. 1962 ed in vigore per la Svizzera dal 1° ago. 1963 (RU 1963 685; FF 1962 I 1401 ted. 1449 franc.).

  4. Rettificazione, secondo il testo originale, della traduzione italiana pubblicata nella RU.

  5. Vedi però il Prot. addizionale qui di seguito.

  6. Nuovo testo giusta l’art. II del Prot. di Montreal n. 4 del 25 set. 1975, approvato dall’AF il 19 giu. 1987 ed in vigore per la Svizzera dal 14 giu. 1998 (RU 2003 172;FF 1986 III 634).

  7. Introdotto dall’art. II del Prot. di Montreal n. 4 del 25 set. 1975, approvato dall’AF il 19 giu. 1987 ed in vigore per la Svizzera dal 14 giu. 1998 (RU 2003 172;FF 1986 III 634).

  8. Parole soppresse dall’art. VII lett. a) del Prot. di Montreal n. 4 del 25 set. 1975, approvato dall’AF il 19 giu. 1987 e con effetto per la Svizzera dal 14 giu. 1998 (RU 2003 172;FF 1986 III 634).

  9. Introdotta dall’art. VII lett. b) del di Montreal Prot. n. 4 del 25 set. 1975, approvato dall’AF il 19 giu. 1987 ed in vigore per la Svizzera dal 14 giu. 1998 (RU 2003 172;FF 1986 III 634).

  10. Originaria lett. b).

  11. Cpv. 6 introdotto dall’art. VII lett. d) del Prot. di Montreal n. 4 del 25 set. 1975, approvato dall’AF il 19 giu. 1987 ed in vigore per la Svizzera dal 14 giu. 1998 (RU 2003 172;FF 1986 III 634).

  12. Introdotto dall’art. XII del Prot. d’emendamento del 28 set. 1955, approvato dall’AF il 20 set. 1962 ed in vigore per la Svizzera dal 1° ago. 1963 (RU 1963 685; FF 1962 I 1401 ted. 1449 franc.).

  13. Nuovo testo giusta l’art. X del Prot. di Montreal n. 4 del 25 set. 1975, approvato dall’AF il 19 giu. 1987 ed in vigore per la Svizzera dal 14 giu. 1998 (RU 2003 172;FF 1986 III 634).

  14. Nuovo testo giusta l’art. XV del Prot. d’emendamento del 28 set. 1955, approvato dall’AF il 20 set. 1962 ed in vigore per la Svizzera dal 1° ago. 1963 (RU 1963 685; FF 1962 I 1401 ted. 1449 franc.).

  15. Rettificazione, secondo il testo originale, della traduzione italiana pubblicata nella RU.

  16. Il CF svizzero non intende fare uso di questo diritto (art. 2 del DF del 22 mar. 1934 (RU 50 497)).

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