Protocollo aggiuntivo n. 2 che modifica la Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal Protocollo fatto all’Aja il 28 settembre 1955

0.748.410.4Multilateral International Treaty15 feb 1996

Concluso a Montreal il 25 settembre 1975

Approvato dall’Assemblea federale il 9 giugno 19871

Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 9 dicembre 1987
Entrato in vigore per la Svizzera il 15 febbraio 1996

(Stato 14  agosto 2019)

I Governi sottoscritti,

considerando che è auspicabile modificare la Convenzione per l’unificazione di
talune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il
12 ottobre 19292, emendata dal Protocollo fatto all’Aja il 28 settembre 19553,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Emendamenti alla Convenzione

Art. I

La Convenzione modificata dalle disposizioni del presente capitolo è la Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955.

Art. II

L’articolo 22 della Convenzione è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:

«Art. 22

  1. Nel trasporto di persone, la responsabilità del trasportatore nei confronti di
    ciascun passeggero è limitata alla somma di 16 600 Diritti speciali di Prelievo. Nel caso in cui, secondo la legge del tribunale investito, l’indennizzo possa essere fissato sotto forma di rendita, il capitale della rendita non può superare tale limite. Tuttavia, mediante una convenzione speciale con il trasportatore, il passeggero potrà fissare un limite di responsabilità più elevato.

    1. Nel trasporto di bagagli registrati e di merci, la responsabilità del trasportatore è limitata alla somma di 17 Diritti speciali di Prelievo per chilogrammo, a meno che non venga effettuata dal mittente al momento della rimessa dei colli al trasportatore una speciale dichiarazione di interesse alla consegna, con l’eventuale pagamento di una tassa supplementare. In tal caso, il trasportatore sarà tenuto a pagare fino alla concorrenza della somma dichiarata, a meno che non dimostri che essa è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna.
    2. Nel caso di perdita, deterioramento o ritardo nella consegna di una parte dei bagagli registrati o delle merci, o di ogni oggetto in essi contenuto, ai fini della determinazione del limite di responsabilità del trasportatore, sarà preso in considerazione solamente il peso totale del o dei colli in questione. Tuttavia allorché la perdita, il deterioramento o il ritardo nella consegna di una parte dei bagagli o delle merci, o di un oggetto in essi contenuto, pregiudica il valore di altri colli coperti dalla medesima bolla (di bagagli) o dalla stessa lettera di trasporto aereo, ai fini della determinazione del limite di responsabilità dovrà essere preso in considerazione il peso totale dei colli in questione.
  2. In relazione agli oggetti di cui il passeggero mantiene la custodia, la responsabilità del trasportatore è limitata a 332 Diritti speciali di Prelievo per passeggero.

  3. I limiti fissati dal presente articolo non hanno l’effetto di privare il tribunale della facoltà di concedere il rimborso, conformemente alla propria legge, di un’ulteriore somma corrispondente a una parte o alla totalità delle spese e di altri oneri processuali sostenuti dall’attore. La disposizione precedente non si applica allorché l’ammontare dell’indennizzo concesso, escluse le spese e altri oneri processuali, non supera la somma che il trasportatore ha offerto per iscritto all’attore entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui si è verificato il fatto che ha provocato il danno o prima della presentazione dell’istanza se questa e posteriore a tale lasso di tempo.

  4. Le somme indicate in Diritti speciali di Prelievo nel presente articolo sono valutate in riferimento al Diritto speciale di Prelievo così come esso è definito dal Fondo monetario internazionale. La conversione di tali somme in monete nazionali si
    effettuerà, nel caso di istanza giudiziaria, secondo il valore calcolato in Diritti speciali di Prelievo di tali monete alla data della sentenza. Il valore, in Diritti speciali di Prelievo, di una moneta nazionale di un’Alta Parte Contraente che sia membro del Fondo monetario internazionale, è calcolato in base al metodo di valutazione
    adottato dal Fondo monetario internazionale alla data della sentenza per le proprie operazioni e transazioni. Il valore, in Diritti speciali di Prelievo, di una moneta
    nazionale di un’Alta Parte Contraente che non sia membro del Fondo monetario
    internazionale, viene calcolato sulla base delle indicazioni fornite da tale Alta Parte Contraente.

Tuttavia gli Stati che non siano membri del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non consente di applicare le disposizioni dei commi 1, 2 a) e 3 dell’articolo 22, possono, al momento della ratifica o dell’adozione, o in qualsiasi altro momento successivo, dichiarare che il limite di responsabilità del trasportatore è fissato, nei procedimenti giudiziari sul proprio territorio, nella somma di 250 000 unità monetarie per passeggero per quanto riguarda il comma 1 dell’articolo 22; di 250 unità monetarie per chilogrammo in relazione al comma 2 a) dell’articolo 22; di 5000 unità monetarie per passeggero per quanto riguarda il comma 3 dell’articolo 22. Tale unità monetaria corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di fino. Tali somme possono essere convertite in cifra tonda nella moneta nazionale in questione. La conversione di tale somma in moneta nazionale sarà effettuata alla legislazione dello Stato in questione.»

Capitolo II Campo di applicazione della Convenzione emendata

Art. III

La Convenzione emendata all’Aja nel 1955 e dal presente Protocollo si applica al trasporto internazionale definito all’articolo primo della Convenzione sia che i punti di partenza e di destinazione siano situati sui territori di due Stati parti del presente Protocollo, sia che essi si trovino sul territorio di un solo Stato parte del presente Protocollo nel caso sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato.

Capitolo III Disposizioni protocollari

Art. IV

Tra le Parti del presente Protocollo, la Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 e il presente Protocollo saranno considerati ed interpretati come un unico e medesimo strumento e saranno denominati Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 e dal Protocollo aggiuntivo n. 2 di Montreal del 1975.

Art. V

Il presente Protocollo resterà aperto alla firma di tutti gli Stati, fino alla data della sua entrata in vigore conformemente alle disposizioni dell’articolo VII.

Art. VI
  1. Il presente Protocollo sarà soggetto alla ratifica degli Stati firmatari.
  2. La ratifica del presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia o della Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955, comporta adesione alla Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 e dal Protocollo aggiuntivo n. 2 di Montreal del 1975.
  3. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica Popolare di Polonia.
Art. VII
  1. Allorché il presente Protocollo avrà raccolto le ratifiche di trenta Stati firmatari, esso entrerà in vigore tra questi Stati il novantesimo giorno successivo al deposito del trentesimo strumento di ratifica. Nei confronti di ogni Stato che lo ratificherà successivamente esso entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica di tale Stato.
  2. Al momento della sua entrata in vigore il presente Protocollo sarà registrato presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite dal Governo della Repubblica Popolare di Polonia.
Art. VIII
  1. Successivamente alla sua entrata in vigore il presente Protocollo resterà aperto all’adesione di ogni Stato non firmatario.
  2. L’adesione al presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia o da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955, comporta adesione alla Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 e dal Protocollo aggiuntivo n. 2 di Montreal del 1975.
  3. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo della Repubblica Popolare di Polonia e produrranno i loro effetti il novantesimo giorno successivo alla data del loro deposito.
Art. IX
  1. Ogni Parte del presente Protocollo potrà denunciarlo mediante una notifica inoltrata al Governo della Repubblica Popolare di Polonia.
  2. La denuncia produrrà i suoi effetti sei mesi dopo la data di ricezione da parte del Governo della Repubblica Popolare di Polonia della notifica della denuncia.
  3. Tra le Parti del presente Protocollo, la denuncia della Convenzione di Varsavia da parte di una di esse, in virtù dell’articolo 39 della suddetta Convenzione o la denuncia del Protocollo dell’Aja in virtù dell’articolo XXIV del suddetto Protocollo non deve essere interpretata come una denuncia della Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 e dal Protocollo aggiuntivo n. 2 di Montreal del 1955.
Art. X

Non sarà ammessa alcuna riserva al presente Protocollo, tuttavia ogni Stato potrà in qualsiasi momento dichiarare, mediante notifica inoltrata al Governo della Repubblica Popolare di Varsavia che la Convenzione emendata dal presente Protocollo non si applicherà al trasporto di persone, merci e bagagli, effettuato per le proprie autorità militari a bordo di aeromobili immatricolati nel suddetto Stato e la cui intera capacità sia stata riservata da parte di tali autorità o per conto di esse.

Art. XI

Il Governo della Repubblica Popolare di Polonia comunicherà sollecitamente a tutti gli Stati parti della Convenzione di Varsavia o della suddetta Convenzione emendata, nonché a tutti gli Stati che firmeranno il presente Protocollo o che vi aderiranno, e all’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile, la data di ogni firma, la data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, la data di entrata in
vigore del presente Protocollo nonché tutte le altre informazioni utili.

Art. XII

Tra le Parti del presente Protocollo che siano anche Parti della Convenzione
complementare alla Convenzione di Varsavia per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal trasportatore contrattuale, firmata a Guadalajara il 18 settembre 19614(qui appresso denominata «Convenzione di Guadalajara») ogni riferimento alla «Convenzione di Varsavia» contenuto nella Convenzione di Guadalajara si applica alla Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 e dal Protocollo aggiuntivo n. 2 di Montreal del 1975, nel caso in cui il trasporto effettuato in virtù del contratto menzionato al paragrafo b) dell’articolo primo della Convenzione di Guadalajara sia regolato dal
presente Protocollo.

Art. XIII

Fino al 1ogennaio 1976 il presente Protocollo resterà aperto alla firma presso la sede dell’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile; successivamente e fino alla sua entrata in vigore in virtù dell’articolo VII, presso il Ministero degli Affari Esteri del Governo della Repubblica Popolare di Polonia. L’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile comunicherà sollecitamente al Governo della Repubblica Popolare di Polonia ogni firma e la data di essa, durante il perido in cui il Protocollo resterà aperto alla firma presso la sede dell’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile.

In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Montreal il 25 settembre dell’anno 1975, in quattro testi autentici redatti nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa. In caso di divergenze, farà fede il
testo in francese, lingua nella quale era stata redatta la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929.

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Argentina14 marzo199015 febbraio1996
Azerbaigian24 gennaio2000 A23 aprile2000
Bahrein12 marzo1998 A10 giugno1998
Bosnia e Erzegovina3 marzo1995 S15 febbraio1996
Brasile27 luglio197915 febbraio1996
Canada17 novembre199515 febbraio1996
Cile19 maggio198715 febbraio1996
Cipro10 novembre199215 febbraio1996
Colombia20 maggio198215 febbraio1996
Croazia14 luglio1993 S15 febbraio1996
Cuba*21 aprile1998 A20 luglio1998
Danimarca29 giugno198315 febbraio1996
Egitto17 novembre197815 febbraio1996
Estonia16 marzo1998 A14 giugno1998
Etiopia14 luglio198715 febbraio1996
Finlandia17 giugno198015 febbraio1996
Francia11 febbraio198215 febbraio1996
Ghana11 agosto19979 novembre1997
Giordania2 settembre1999 A1° dicembre1999
Grecia12 novembre198815 febbraio1996
Guatemala30 maggio199728 agosto1997
Guinea12 febbraio1999 A12 maggio1999
Honduras15 febbraio1996 A15 maggio1996
Iran16 febbraio2016 A16 maggio2016
Iraq18 ottobre2002 A16 gennaio2003
Irlanda27 giugno198915 febbraio1996
Israele16 febbraio197915 febbraio1996
Italia2 aprile198515 febbraio1996
Kenya6 luglio1999 A4 ottobre1999
Kuwait8 novembre19966 febbraio1997
Libano4 agosto2000 A2 novembre2000
Macedonia del Nord1° settembre1994 S15 febbraio1996
Marocco26 settembre201225 dicembre2012
Messico18 maggio198415 febbraio1996
Montenegro1° aprile2008 S3 giugno2006
Niger15 febbraio1996 A15 maggio1996
Norvegia4 agosto198315 febbraio1996
Nuova Zelanda*3 dicembre1999 A2 marzo2000
Tokelau3 dicembre19992 marzo2000
Oman15 febbraio1996 A15 maggio1996
Paesi Bassi*7 gennaio198315 febbraio1996
Aruba7 gennaio198315 febbraio1996
Curaçao7 gennaio198315 febbraio1996
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
7 gennaio198315 febbraio1996
Sint Maarten7 gennaio198315 febbraio1996
Perù4 luglio1997 A2 ottobre1997
Portogallo7 aprile198215 febbraio1996
Regno Unito*5 luglio198415 febbraio1996
Akrotiri e Dhekelia5 luglio198415 febbraio1996
Anguilla5 luglio198415 febbraio1996
Bermuda5 luglio198415 febbraio1996
Gibilterra5 luglio198415 febbraio1996
gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson e Pitcairn)
5 luglio198415 febbraio1996
Guernesey5 luglio198415 febbraio1996
Isola di Man5 luglio198415 febbraio1996
Isole Caimane5 luglio198415 febbraio1996
Isole Falkland e dipendenze
(Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud)
5 luglio198415 febbraio1996
Isole Turche e Caicos5 luglio198415 febbraio1996
Isole Vergini britanniche5 luglio198415 febbraio1996
Jersey5 luglio198415 febbraio1996
Montserrat5 luglio198415 febbraio1996
Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)
5 luglio198415 febbraio1996
Terra antartica britannica5 luglio198415 febbraio1996
Territorio britannico
dell’Oceano Indiano
5 luglio198415 febbraio1996
Serbia18 luglio2001 S15 febbraio1996
Slovenia7 agosto1998 S15 febbraio1996
Spagna8 gennaio198515 febbraio1996
Svezia28 giugno197815 febbraio1996
Svizzera9 dicembre198715 febbraio1996
Togo5 maggio198715 febbraio1996
Tunisia28 maggio198515 febbraio1996
Uzbekistan27 febbraio1997 A28 maggio1997
Venezuela14 luglio197815 febbraio1996
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni, non sono pubblicate nella RU. Il testo delle stesse può essere consultato sul sito Internet dell’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OACI): www.icao.int/ > Français > Recueil des traités > Current lists of parties to multilateral air law treaties, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. Art. 1 cpv.1 lett. d del DF del 9 giu. 1987 (RU 2003 156).

  2. RS 0.748.410

  3. RS 0.748.410.1

  4. RS 0.748.410.2