Protocollo aggiuntivo n. 1

0.748.410.3Multilateral International Treaty15 feb 1996

che modifica la Convenzione per l’unificazione
di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale
firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929

Concluso a Montreal il 25 settembre 1975
Approvato dall’Assemblea federale il 9 giugno 19871
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 9 dicembre 1987
Entrato in vigore per la Svizzera il 15 febbraio 1996

(Stato 8 agosto 2024)

I Governi sottoscritti,

considerando che è auspicabile emendare la Convenzione per l’unificazione di
alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 19292,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Emendamenti alla Convenzione

Art. I

La Convenzione modificata dalle disposizioni del presente capitolo è la Convenzione di Varsavia del 1929.

Art. II

L’articolo 22 della Convenzione è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:

«Art. 22

  1. In occasione del trasporto di persone, la responsabilità del trasportatore nei confronti di ciascun passeggero è limitata alla somma di 8300 Diritti speciali di Prelievo. Nel caso in cui, secondo la legge del tribunale investito, l’indennità possa essere fissata sotto forma di rendita, il capitale di rendita non può superare tale limite. Tuttavia, mediante una convenzione speciale con il trasportatore, il viaggiatore potrà fissare un limite di responsabilità più elevato.
  2. In occasione del trasporto di bagagli registrati e di merci, la responsabilità del trasportatore sarà limitata alla somma di 17 Diritti speciali di Prelievo per chilogrammo, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna fatta dal mittente al momento della rimessa dei colli al trasportatore e con l’eventuale pagamento di una tassa supplementare. In tal caso, il trasportatore sarà tenuto a pagare fino alla concorrenza della somma dichiarata, a meno che non dimostri che essa è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna.
  3. Per quanto riguarda gli oggetti rimasti in custodia al passeggero, la responsabilità del trasportatore si limita a 332 Diritti speciali di prelievo per ciascun passeggero.
  4. Le somme indicate nel presente articolo come Diritti speciali di Prelievo sono valutate in relazione al Diritto speciale di Prelievo così come esso viene definito dal Fondo monetario internazionale. In caso di istanza giudiziaria si effettuerà la conversione di tali somme in valute nazionali sulla base del valore espresso in Diritti speciali di Prelievo di tali valute alla data della sentenza. Il valore dei Diritti speciali di Prelievo di una valuta nazionale di un’Alta Parte contraente che sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato secondo il criterio di valutazione applicato alla data della sentenza dal Fondo monetario internazionale per le proprie operazioni e transazioni. Il valore in Diritti speciali di Prelievo di una moneta nazionale di un’alta Parte contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale viene calcolato nel modo indicato da tale Alta Parte contraente.

Tuttavia, gli Stati che non siano membri del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non consenta di applicare le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 22, al momento della ratifica o dell’adesione o in qualsiasi altro momento
successivo, possono dichiarare che il limite di responsabilità del trasportatore nei procedimenti giudiziari sul proprio territorio è fissato nel valore di 125 000 unità monetarie per ciascun passeggero in relazione al comma 1 dell’articolo 22; in 250 unità monetarie per chilogrammo in relazione al comma 2 dell’articolo 22 e in 5000 unità monetarie per passeggero in relazione al comma 3 dell’articolo 22. Tale unità monetaria equivale a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di fino. Tali somme possono essere convertite in cifra tonda nella moneta nazionale interessata. La conversione di tale somma in moneta nazionale si effettuerà in conformità della legislazione dello Stato in questione.»

Capitolo II Campo di applicazione della Convenzione emendata

Art. III

La Convenzione modificata dal presente Protocollo si applica al trasporto internazionale definito dall’articolo primo della Convenzione sia che i punti di partenza e di destinazione siano situati sul territorio di due Stati parti del presente Protocollo, sia che tali punti si trovino sul territorio di un solo Stato parte del presente Protocollo, se è previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato.

Capitolo III Disposizioni protocollari

Art. IV

La Convenzione e il Protocollo saranno considerati e interpretati, tra le Parti al presente Protocollo, come un unico e medesimo strumento e saranno denominati Convenzione di Varsavia modificata dal Protocollo aggiuntivo n. 1 di Montreal del 1975.

Art. V

II presente Protocollo resterà aperto alla firma di tutti gli Stati fino alla data della sua entrata in vigore, in conformità delle disposizioni dell’articolo VII.

Art. VI
  1. II presente Protocollo sarà oggetto a ratifica da parte degli Stati firmatari.
  2. La ratifica del presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione comporta l’adesione alla Convenzione modificata del presente Protocollo.
  3. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica Popolare di Polonia.
Art. VII
  1. Quando il presente Protocollo avrà raccolto le ratifiche di trenta Stati firmatari esso entrerà in vigore tra questi Stati il novantesimo giorno successivo al deposito del trentesimo strumento di ratifica. Nei confronti di ogni Stato che lo ratificherà successivamente, esso entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica di tale Stato.
  2. Al momento della sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà registrato presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite dal Governo della Repubblica Popolare di Polonia.
Art. VIII
  1. Successivamente alla sua entrata in vigore il presente Protocollo sarà aperto all’adesione di ogni Stato non firmatario.
  2. L’adesione al presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione comporta l’adesione alla Convenzione modificata dal presente Protocollo.
  3. L’adesione sarà effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo della Repubblica Popolare di Polonia e produrrà i suoi effetti il novantesimo giorno successivo a tale deposito.
Art. IX
  1. Ogni Parte del presente Protocollo potrà denunciarlo mediante una notifica inoltrata al Governo della Repubblica Popolare di Polonia.
  2. La denuncia avrà efficacia sei mesi dopo la data di ricezione, da parte del Governo della Repubblica Popolare di Polonia, della notifica di denuncia.
  3. Tra le Parti del presente Protocollo, la denuncia della Convenzione da parte di una di esse in virtù dell’articolo 39 non deve essere interpretata come una denuncia della Convenzione emendata dal presente Protocollo.
Art. X

Non sarà ammessa alcuna riserva al presente Protocollo.

Art. XI

II Governo della Repubblica Popolare di Varsavia comunicherà sollecitamente a tutti gli Stati parti della Convenzione di Varsavia o della suddetta Convenzione emendata, a tutti gli Stati che firmeranno o aderiranno al presente Protocollo, nonché all’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile, data di firma, data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, data di entrata in vigore del presente Protocollo, nonché ogni altra informazione utile.

Art. XII

Tra le Parti del presente Protocollo che siano anche Parti della Convenzione, complementare alla Convenzione di Varsavia per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal trasportatore contrattuale, firmata a Guadalajara il 18 settembre 19613(qui appresso denominata «Convenzione di Guadalajara») qualsiasi riferimento alla «Convenzione di Varsavia» contenuto nella Convenzione di Guadalajara si applica alla Convenzione di Varsavia modificata dal Protocollo aggiuntivo n. 1 di Montreal del 1975, nel caso in cui il trasporto effettuato in virtù del contratto menzionato al paragrafo b) dell’articolo primo della Convenzione di Guadalajara sia regolato dal presente Protocollo.

Art. XIII

Sino al 1ogennaio 1976, il presente Protocollo resterà aperto alla firma presso la sede dell’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile; successivamente e sino alla sua entrata in vigore in virtù dell’articolo VII, presso il Ministero degli Affari Esteri del Governo della Repubblica Popolare di Polonia. Durante il periodo in cui il Protocollo resterà aperto alla firma presso la sede dell’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile, questa comunicherà sollecitamente al Governo della Repubblica Popolare di Polonia ogni firma e la data di essa.

In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Montreal, il 25 settembre 1975, in quattro testi autentici redatti nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa. Nel caso di divergenze farà fede il teste in francese, lingua in cui era stata redatta la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929.

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Argentina14 marzo199015 febbraio1996
Azerbaigian24 gennaio2000 A23 aprile2000
Bahrein12 marzo1998 A10 giugno1998
Bosnia e Erzegovina3 marzo1995 S15 febbraio1996
Brasile27 luglio197915 febbraio1996
Canada17 novembre199515 febbraio1996
Cile19 maggio198715 febbraio1996
Cipro10 novembre199215 febbraio1996
Colombia20 maggio198215 febbraio1996
Croazia14 luglio1993 S15 febbraio1996
Cuba*24 aprile1998 A20 luglio1998
Danimarca29 giugno198315 febbraio1996
Egitto17 novembre197815 febbraio1996
Estonia16 marzo1998 A14 giugno1998
Etiopia14 luglio198715 febbraio1996
Finlandia17 giugno198015 febbraio1996
Francia11 febbraio198215 febbraio1996
Ghana11 agosto19979 novembre1997
Giordania2 settembre1999 A1odicembre1999
Grecia12 novembre198815 febbraio1996
Guatemala3 febbraio19974 maggio1997
Guinea12 febbraio1999 A12 maggio1999
Honduras15 febbraio1996 A15 maggio1996
Iran16 febbraio201616 maggio2016
Iraq18 ottobre2002 A16 gennaio2003
Irlanda27 giugno198915 febbraio1996
Israele16 febbraio197915 febbraio1996
Italia2 aprile198515 febbraio1996
Kenya6 luglio1999 A4 ottobre1999
Kuwait8 novembre19966 febbraio1997
Libano4 agosto2000 A2 novembre2000
Macedonia del Nord1° settembre1994 S15 febbraio1996
Marocco26 settembre201225 dicembre2012
Messico18 maggio198415 febbraio1996
Montenegro1° aprile2008 S3 giugno2006
Niger15 febbraio1996 A15 maggio1996
Norvegia4 agosto198315 febbraio1996
Nuova Zelanda3 dicembre1999 A2 marzo2000
Tokelau3 dicembre19992 marzo2000
Paesi Bassi7 gennaio198315 febbraio1996
Aruba7 gennaio198315 febbraio1996
Curaçao7 gennaio198315 febbraio1996
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
7 gennaio198315 febbraio1996
Sint Maarten7 gennaio198315 febbraio1996
Perù4 luglio1997 A2 ottobre1997
Portogallo7 aprile198215 febbraio1996
Regno Unito5 luglio198415 febbraio1996
Akrotiri e Dhekelia5 luglio198415 febbraio1996
Anguilla5 luglio198415 febbraio1996
Bermuda5 luglio198415 febbraio1996
Gibilterra5 luglio198415 febbraio1996
gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson e Pitcairn)
5 luglio198415 febbraio1996
Guernesey5 luglio198415 febbraio1996
Isola di Man5 luglio198415 febbraio1996
Isole Caimane5 luglio198415 febbraio1996
Isole Falkland e dipendenze
(Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud)
5 luglio198415 febbraio1996
Isole Turche e Caicos5 luglio198415 febbraio1996
Isole Vergini britanniche5 luglio198415 febbraio1996
Jersey5 luglio198415 febbraio1996
Montserrat5 luglio198415 febbraio1996
Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)
5 luglio198415 febbraio1996
Terra antartica britannica5 luglio198415 febbraio1996
Territorio britannico dell’Ocean
Indiano
5 luglio198415 febbraio1996
Serbia18 luglio2001 S15 febbraio1996
Slovenia7 agosto1998 S15 febbraio1996
Spagna8 gennaio198515 febbraio1996
Svezia28 giugno197815 febbraio1996
Svizzera9 dicembre198715 febbraio1996
Togo5 maggio198715 febbraio1996
Tunisia28 maggio198515 febbraio1996
Uzbekistan27 febbraio1997 A28 maggio1997
Venezuela14 luglio197815 febbraio1996
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale:www.icao.int> Français > Au sujet de l’OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Liste actualisée des parties aux traités de droit aérien oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. Art. 1 cpv.1 lett. a del DF del 9 giu. 1987 (RU 2003 156).

  2. RS 0.748.410

  3. RS 0.748.410.2