Convenzione completiva della convenzione per l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale eseguito da persona diversa dal vettore contrattuale

0.748.410.2Multilateral International Treaty1 mag 1964

Conchiusa a Guadalajara il 18 settembre 1961
Approvata dall’Assemblea federale il 13 dicembre 19631
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° maggio 1964

(Stato 27 febbraio 2025)

Gli Stati firmatari della presente convezione

considerato che la convenzione di Varsavia non contiene alcun disposto particolare concernente il trasporto aereo internazionale eseguito da persona che non sia parte del contratto di trasporto,

reputando pertanto auspicabile stabilire delle norme applicabili in tale caso,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Nella presente convenzione:

  1. «Convenzione di Varsavia» significa sia la convenzione per l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, conchiusa a Varsavia il 12 ottobre 19292, sia la convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 19553, secondo che il trasporto, giusta il contratto di cui alla lettera b, sia retto dall’una o dall’altra;
  2. «Vettore contrattuale» significa la persona che è parte in un contratto di trasporto, retto dalla convenzione di Varsavia e conchiuso con un viaggiatore o un mittente o con una persona che ne faccia le veci;
  3. «Vettore effettivo» significa la persona diversa dal vettore contrattuale, che, per autorizzazione di quest’ultimo, eseguisce in tutto o in parte il trasporto, di cui alla lettera b, pur non essendo, rispettivamente a detta parte, un vettore successivo ai sensi della convenzione di Varsavia. L’autorizzazione è presunta sino a prova contraria.
Art. II

Salvo contraria disposizione del presente atto, allorquando un vettore effettivo fa, in tutto o in parte, un trasporto che, in virtù del contratto di cui all’articolo I, lettera b, è retto dalla convenzione di Varsavia, le regole di questa s’applicano sia al vettore contrattuale sia al vettore effettivo, al primo per l’intero trasporto stipulato, al secondo per la parte da lui eseguita.

Art. III
  1. Le azioni ed omissioni del vettore effettivo o dei suoi preposti, nell’esercizio delle loro funzioni, concernenti il trasporto eseguito dal vettore effettivo, valgono parimenti come azioni ed omissioni del vettore contrattuale.
  2. Le azioni ed omissioni del vettore contrattuale o dei suoi proposti, nell’esercizio delle loro funzioni, concernenti il trasporto eseguito dal vettore effettivo, valgono parimente come azione ed omissioni del vettore effettivo; tuttavia, per esse, il vettore effettivo non potrà incorrere in una responsabilità superiore ai limiti indicati nell’articolo 22 della convenzione di Varsavia. Nessun accordo speciale conferente al vettore contrattuale obblighi non previsti dalla convenzione di Varsavia, nessuna rinuncia a diritti stabiliti in detta convenzione, nessuna dichiarazione speciale d’interesse alla riconsegna secondo l’articolo 2 della detta convenzione varranno rispetto al vettore effettivo, salvo che questi non vi abbia acconsentito.
Art. IV

Gli ordini o le proteste da notificare al vettore in applicazione della convenzione di Varsavia hanno lo stesso effetto sia se indirizzate al vettore contrattuale sia se indirizzate al vettore effettivo. Tuttavia gli ordini di cui all’articolo 12 della convenzione citata valgono solo se indirizzati al vettore contrattuale.

Art. V

Nel trasporto eseguito dal vettore effettivo, ogni preposto dallo stesso o dal vettore contrattuale, che provi d’aver agito nell’esercizio delle proprie funzioni, può valersi dei limiti di responsabilità applicabili in virtù della presente convenzione al vettore da cui è preposto, sempreché non sia provato che abbia agito in maniera che escluda l’applicabilità dei limiti di responsabilità concessi dalla convenzione di Varsavia.

Art. VI

Nel trasporto eseguito dal vettore effettivo, l’ammontare totale del risarcimento pagato dallo stesso, dal vettore contrattuale e dai proposti, che abbiano agito nell’esercizio delle proprie funzioni, non può superare l’indennità massima che secondo la presente convenzione può essere messa a carico del vettore contrattuale o di quello effettivo, sempreché nessuna di queste persone possa essere tenuta responsabile oltre il limite che le è applicabile.

Art. VII

L’azione di responsabilità contro il vettore effettivo per il trasporto eseguito può essere promossa, a scelta dell’attore, contro lo stesso o contro il vettore contrattuale o contro entrambi, congiuntamente o separatamente. Quando l’azione è promossa contro un solo vettore, questi ha il diritto di esigere la chiamata in causa dell’altro vettore; gli effetti e la procedura di questo intervento sono regolati dalla legge del Tribunale adito.

Art. VIII

L’azione per responsabilità, prevista nell’articolo VII qui sopra, deve essere promossa, a scelta dell’attore, sia davanti a uno dei tribunali cui può essere proposta l’azione contro il vettore contrattuale, giusta l’articolo 28 della convenzione di Varsavia, sia davanti al tribunale del domicilio del vettore effettivo o della sede principale della sua impresa.

Art. IX
  1. Ogni clausola intesa a esentare il vettore contrattuale o quello effettivo dalla responsabilità che gli spetta in virtù della presente convenzione o a stabilire un limite minore di quello fissato nella medesima è nulla e priva d’effetto; la nullità di detta clausola non implica però la nullità del contratto, che rimane soggetto alle disposizioni della presente convenzione.
  2. Nel trasporto eseguito dal vettore effettivo, il numero precedente non si applica alle clausole concernenti perdite o avarie cagionate dal genere o da un difetto proprio delle merci trasportate.
  3. Sono nulle le clausole del contratto di trasporto e ogni altra convenzione particolare anteriore al danno con cui le parti deroghino ai disposti della presente convenzione, sia determinando la legge applicabile sia modificando le norme di competenza. Tuttavia, nel trasporto merci, le clausole d’arbitrato sono ammesse nei limiti della presente convenzione, se la procedura ha luogo nella giurisdizione dei tribunali previsti all’articolo VIII.
Art. X

Riservato l’articolo VII, nessun disposto della presente convenzione tocca i diritti e gli obblighi vicendevoli dei due vettori.

Art. XI

La presente convenzione, sino a quando non sia entrata in vigore secondo l’articolo XIII, sarà aperta alla firma di ogni Stato che, a tale data, sia membro dell’ONU o di un’istituzione speciale.

Art. XII
  1. La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari.
  2. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti del Messico.
Art. XIII
  1. La presente convenzione, ratificata che sia da cinque Stati firmatari, entrerà in vigore fra essi il novantesimo giorno dal deposito dell’ultimo strumento di ratificazione, Essa entrerà in vigore per ogni Stato che la ratifichi in seguito, il novantesimo giorno dal deposito del suo strumento di ratificazione.
  2. Non appena entrata in vigore, la presente convenzione verrà registrata presso l’ONU e l’OACI per cura del Governo degli Stati Uniti del Messico.
Art. XIV
  1. La presente convenzione resterà aperta, dopo l’entrata in vigore, all’adesione di tutti gli Stati membri dell’ ONU o d’un istituzione speciale.
  2. L’adesione avverrà mediante deposito d’uno strumento d’adesione presso il governo degli Stati Uniti del Messico e avrà effetto il novantesimo giorno da detto deposito.
Art. XV
  1. Ogni Stato contraente potrà recedere dalla presente convenzione, notificandone la disdetta al Governo degli Stati Uniti del Messico.
  2. La disdetta avrà effetto sei mesi dopo che il Governo degli Stati Uniti del Messico ne avrà ricevuto la notificazione.
Art. XVI
  1. Nel ratificare la presente convenzione, nell’aderirvi, od anche successivamente, ogni Stato contraente può mediante notifica al Governo degli Stati Uniti del Messico, dichiarare che essa si estenderà a uno qualsiasi dai territori da esso rappresentati nei rapporti esterni.
  2. La convenzione si estenderà ai territori indicati nella suddetta notifica novanta giorni dopo che il governo degli Stati Uniti del Messico l’avrà ricevuta.
  3. Ogni Stato contraente può, giusta l’articolo XI, disdire la convenzione separatamente per tutti o per uno qualsiasi dei territori da esso rappresentati nei rapporti esterni.
Art. XVII

Non sono ammesse riserve alla presente convenzione.

Art. XVIII

Il Governo degli Stati Uniti del Messico notifica all’OACI e a tutti gli Stati membri dell’ONU o d’un’ istituzione speciale:

  1. ogni firma apposta alla presente convenzione, e la data dello stesso;
  2. ogni deposito di strumento di ratificazione o d’adesione, e la data della stessa;
  3. la data d’entrata in vigore della convenzione conformemente al numero 1 dell’articolo XIII;
  4. ogni ricezione di notifica di disdetta, e la data della stessa;
  5. ogni ricezione di notifica di dichiarazione in virtù dell’articolo XVI, sarà e la data della stessa.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Guadalajara, il diciottesimo giorno del mese di settembre del millenovecentosessantuno, in tre testi autentici, redatti in francese, inglese e spagnolo. In caso di divergenza, farà sede il testo francese, lingua della convenzione di Varsavia. Il Governo degli Stati Uniti del Messico curerà una traduzione ufficiale in lingua russa.La presente convenzione sarà depositata presso il governo degli Stati Uniti del Messico, e vi rimarrà aperta alla firma, conformemente all’articolo XI, quel Governo ne trasmetterà copie certificate confermi all’OACI e a tutti gli Stati membri dell’ONU o di un’istituzione speciale.

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Arabia Saudita18 maggio1973 A16 agosto1973
Australia1° novembre19621° maggio1964
Austria21 dicembre1965 A21 marzo1966
Azerbaigian20 gennaio2000 A19 aprile2000
Bahamas15 maggio1975 S10 luglio1973
Bahrein12 marzo1998 A10 giugno1998
Belarus16 ottobre198314 gennaio1984
Belgio6 maggio19694 agosto1969
Bosnia e Erzegovina21 marzo1995 S6 marzo1992
Brasile8 febbraio19679 maggio1967
Burkina Faso2 luglio1992 A30 settembre1992
Canada30 agosto1999 A30 novembre1999
Capo Verde16 agosto2004 A14 novembre2004
Ceca, Repubblica5 dicembre1994 S1° gennaio1993
Ciad9 marzo1971 A7 giugno1971
Cina
Hong Konga2 giugno19971° luglio1997
Cipro31 agosto1970 A29 novembre1970
Colombia2 maggio1966 A31 luglio1966
Croazia7 ottobre1993 S8 ottobre1991
Danimarca20 gennaio1967 A20 aprile1967
Egitto4 maggio1964 A2 agosto1964
El Salvador11 gennaio1979 A11 aprile1979
Emirati Arabi Uniti4 maggio1964 A2 agosto1964
Estonia21 aprile1998 A20 luglio1998
Eswatini12 luglio1971 A10 ottobre1971
Figi18 gennaio1972 S10 ottobre1970
Filippine5 aprile19664 luglio1966
Finlandia26 maggio1977 A24 agosto1977
Francia24 gennaio19641° maggio1964
Gabon18 febbraio1971 A19 maggio1971
Germania2 marzo196431 maggio1964
Ghana21 luglio1997 A19 ottobre1997
Giamaica3 ottobre1964 A1° gennaio1965
Grecia19 settembre1973 A17 dicembre1973
Grenada30 agosto1985 A28 novembre1985
Guatemala24 giugno197122 settembre1971
Guinea12 novembre1998 A11 febbraio1999
Honduras12 novembre199811 febbraio1999
Iran17 luglio1975 A15 ottobre1975
Iraq27 luglio1972 A25 ottobre1972
Irlanda19 gennaio1966 A19 aprile1966
Islanda12 luglio2004 A10 ottobre2004
Israele27 novembre1980 A25 febbraio1981
Italia15 maggio1968 A13 agosto1968
Kuwait10 agosto1975 A8 novembre1975
Lesotho20 ottobre1975 A18 gennaio1976
Libano21 febbraio1967 A22 maggio1967
Libia22 maggio1969 A20 agosto1969
Lituania9 dicembre1996 A9 marzo1997
Lussemburgo23 agosto1968 A21 novembre1968
Macedonia del Nord19 giugno1991 A17 settembre1991
Malawi28 ottobre1977 A26 gennaio1978
Malaysia17 gennaio2008 A15 aprile2008
Mali3 febbraio1999 A3 maggio1999
Marocco5 novembre1975 A3 febbraio1976
Mauritania27 marzo1979 A25 giugno1979
Maurizio15 ottobre1990 A13 gennaio1991
Messico16 maggio19621° maggio1964
Moldova26 maggio1997 A24 agosto1997
Montenegro30 luglio2008 S3 giugno2006
Niger14 luglio1964 A12 ottobre1964
Nigeria16 luglio1969 A14 ottobre1969
Norvegia20 gennaio196720 aprile1967
Nuova Zelanda19 maggio1969 A17 agosto1969
Isole Cook19 maggio196917 agosto1969
Niue19 maggio196917 agosto1969
Tokelau19 maggio196917 agosto1969
Paesi Bassi25 febbraio196425 maggio1964
Aruba1° gennaio19861° gennaio1986
Curaçao1° gennaio19861° gennaio1986
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
1° gennaio19861° gennaio1986
Sint Maarten1° gennaio19861° gennaio1986
Pakistan21 luglio1965 A19 ottobre1965
Papua Nuova Guinea3 dicembre1975 A3 marzo1976
Paraguay2 ottobre1969 A31 dicembre1969
Perù15 luglio1988 A12 ottobre1988
Polonia16 dicembre196416 marzo1965
Regno Unito4 settembre19621° maggio1964
Akrotiri e Dhekelia15 marzo1967 A13 giugno1967
Bermuda15 marzo1967 A13 giugno1967
Gibilterra15 marzo1967 A13 giugno1967
Isola di Man15 marzo1967 A13 giugno1967
Isole Caimane15 marzo1967 A13 giugno1967
Isole del Canale15 marzo1967 A13 giugno1967
Isole Falkland15 marzo1967 A13 giugno1967
Isole Turche e Caicos15 marzo1967 A13 giugno1967
Isole Vergini britanniche15 marzo1967 A13 giugno1967
Montserrat15 marzo1967 A13 giugno1967
Sant'Elena (con Ascension)15 marzo1967 A13 giugno1967
Terra antartica britannica15 marzo1967 A13 giugno1967
Romania21 aprile1965 A20 luglio1965
Ruanda11 giugno1971 A9 settembre1971
Russia21 settembre198320 dicembre1983
Salomone, Isole17 settembre1981 S7 luglio1978
Seicelle19 giugno1980 A17 settembre1980
Serbia17 luglio2001 S27 aprile1992
Slovacchia11 luglio1994 S1° gennaio1993
Slovenia19 agosto1998 S25 giugno1991
Sudafrica4 gennaio1974 A4 aprile1974
Svezia20 gennaio196720 aprile1967
Svizzera1° febbraio19641° maggio1964
Togo27 giugno1980 A25 settembre1980
Tunisia6 maggio1970 A4 agosto1970
Ucraina16 ottobre198314 gennaio1984
Ungheria23 novembre196421 febbraio1965
Uzbekistan26 febbraio1997 A27 maggio1997
Zambia1° marzo1971 A30 maggio1971
Zimbabwe27 aprile1982 S18 agosto1980
a Dal 13 giu. 1967 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 2 giu. 1997, la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong.

Footnotes

  1. RU 1964 150

  2. RS 0.748.410

  3. RS 0.748.410.1

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