Protocollo d’emendamento della convenzione per l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929

0.748.410.1Multilateral International Treaty1 ago 1963

Conchiuso all’Aia il 28 settembre 1955
Approvato dall’Assemblea federale il 20 settembre 19621
Ratificazione depositata dalla Svizzera il 19 ottobre 1962
Entrata in vigore per la Svizzera il 1oagosto 1963

(Stato 31 luglio 2024)

I Governi sottoscritti,

considerata l’opportunità d’emendare la convenzione per l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 19292,

hanno convenuto quanto segue:

Capo primo. Emendamenti della Convenzione

Art. I

Nell’articolo 1 della convenzione:

a. ** al capoverso 2 è sostituita la disposizione seguente:

"2È qualificato «trasporto internazionale» a’ sensi della presente Convenzione, ogni trasporto in cui, secondo le stipulazioni delle parti, il punto di partenza e il punto di destinazione, che abbia luogo o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati sul territorio di due alte Parti contraenti o sul territorio d’una sola alta Parte contraente, se uno scalo è previsto sul territorio d’un altro Stato, anche se non sia un’alta Parte contraente. Il trasporto senza un tale scalo tra due punti del territorio d’una sola alta Parte contraente non è considerato come internazionale a’ sensi della presente Convenzione."

b. ** al capoverso 3 è sostituita la disposizione seguente:

"3Il trasporto da eseguire per aria da diversi vettori successivi è considerato – nei riguardi dell’applicazione della presente Convenzione – come trasporto unico, quando le Parti l’hanno previsto come una sola operazione e sia stato concluso sotto forma d’un solo contratto o d’una serie di contratti; esso non perde il suo carattere internazionale qualora un solo contratto o una serie di contratti debbano essere eseguiti integralmente sul territorio d’un medesimo Stato."

Art. II

Nell’articolo 2 della convenzione:

al capoverso 2 è sostituita la disposizione seguente:

"2La presente convenzione non si applica al trasporto della posta-lettere e dei pacchi postali."

Art. III

Nell’articolo 3 della convenzione:

a. al capoverso 1 è sostituita la disposizione seguente:

"1Nel trasporto dei viaggiatori è rilasciato un biglietto di passaggio, contenente: a . l’indicazione del punto di partenza e quello di destinazione; b . se il punto di partenza e quello di destinazione sono situati sul territori d’una medesima alta Parte contraente e siano previsti uno o parecchi scali sul territorio d’un altro Stato, l’indicazione di tali scali;

c . un avviso indicante che il trasporto d’un viaggiatore per un viaggio con destinazione finale o scalo in un paese diverso da quello di partenza, può essere regolato dalla convenzione di Varsavia, la quale, in generale, limita la responsabilità del vettore nel caso di morte o di lesione corporale e di perdita o d’avaria nel bagaglio."

b. al capoverso 2 è sostituita la disposizione seguente:

"2Il biglietto fa fede, fino a prova contraria, della conclusione e delle condizioni del contratto di trasporto. La mancanza, l’irregolarità o la perdita del biglietto non menoma né l’esistenza, né la validità del contratto di trasporto, il quale sarà nondimeno soggetto alle regola della presente Convenzione. Tuttavia, se il viaggiatore s’imbarca con il consenso del vettore, senza che sia stato rilasciato il biglietto di passaggio, o se il biglietto non contiene l’avviso prescritto nel capoverso 1, letterac , del presente articolo, il vettore non avrà il diritto di prevalersi delle disposizioni dell’articolo 22."

Art. IV

Nell’articolo 4 della convenzione:

a. ai capoversi dall’1 al 3 è sostituita la disposizione seguente:

"1Nel trasporto dei bagagli registrati, è rilasciato uno scontrino di bagaglio, il quale, ove non sia combinato con un biglietto di passaggio conforme alle disposizioni
dell’articolo 3, capoverso 1, oppure incluso in tale biglietto, deve contenere: a . l’indicazione del punto di partenza e quello di destinazione; b . se il punto di partenza e quello di destinazione sono situati sul territorio d’una medesima alta Parte contraente e siano previsti uno o parecchi scali sul territorio d’un altro Stato, l’indicazione di tali scali;

c . un avviso indicante che il trasporto d’un viaggiatore per un viaggio con destinazione finale o scalo in un paese diverso da quello di partenza, può essere regolato dalla convenzione di Varsavia, la quale, in generale, limita la responsabilità del vettore nel caso di perdita o d’avaria del bagaglio."

b. ** al capoverso 4 è sostituita la disposizione seguente:

"2Lo scontrino del bagaglio fa fede, fino a prova contraria, della registrazione di questo e delle condizioni del contratto di trasporto. La mancanza, l’irregolarità o la perdita dello scontrino non menoma né l’esistenza, né la validità del contratto di trasporto, il quale sarà nondimeno soggetto alle regole della presente Convenzione. Tuttavia, il vettore che accetta il bagaglio senza che sia stato rilasciato uno scontrino o questo non sia combinato con un biglietto di passaggio conforme alle disposizioni dell’articolo 3, capoverso 1, letterac, non sia incluso in tale biglietto, oppure non contenga l’avviso prescritto nel capoverso 1, letterac, del presente articolo, non avrà diritto di prevalersi delle disposizioni dell’articolo 22, capoverso 2."

Art. V

Nell’articolo 6 della convenzione:

al capoverso 3 è sostituita la disposizione seguente:

"3La firma del vettore dev’essere apposta prima che la merce sia caricata sull’aeromobile."

Art. VI

All’articolo 8 della convenzione è sostituita la disposizione seguente:

"Art. 8

La lettera di trasporto deve contenere:

  1. a. l’indicazione del punto di partenza e quello di destinazione;
  2. b. se il punto di partenza e quello di destinazione sono situati sul territorio d’una medesima alta Parte contraente e siano previsti uno o parecchi scali sul territorio d’un altro Stato, l’indicazione di tali scali;

c . un avviso indicante al mittente, che il trasporto con destinazione finale o scalo in un paese diverso da quello dì partenza, può essere regolato dalla convenzione di Varsavia, la quale, in generale, limita la responsabilità del vettore nel caso di perdita o d’avaria della merce."

Art. VII

All’articolo 9 della convenzione è sostituita la disposizione seguente:

"Art. 9

Per le merci che, con il consenso del vettore, siano state caricate sull’aeromobile senza che sia stata compilata una lettera di trasporto aerea, o questa non contenga l’avviso prescritto nell’articolo 8, letterac, il vettore non ha diritto di prevalersi delle disposizioni dell’articolo 22, capoverso 2."

Art. VIII

Nell’articolo 10 della convenzione:

al capoverso 2 è sostituita la disposizione seguente:

"2Egli risponde del danno subito dal vettore, o da ogni altra persona verso la quale il vettore sia obbligato, per le sue indicazioni e dichiarazioni irregolari, inesatto o incomplete."

Art. IX

Nell’articolo 15 della convenzione:

è aggiunto il seguente capoverso

"3Nella presente convenzione, nulla impedisce la stesura di lettere di trasporto aereo negoziabili."

Art. X

Il capoverso 2 dell’articolo 20 è abrogato.

Art. XI

All’articolo 22 della convenzione è sostituita la disposizione seguente:

"Art. 22

Nel trasporto di persone la responsabilità del vettore verso ogni viaggiatore è limitata alla somma di duecentocinquantamila franchi. Nel caso in cui, secondo la legge del tribunale adito, l’indennità può essere fissata in forma di rendita, il capitale della rendita non può superare questo limite. Il viaggiatore potrà tuttavia fissare un limite di responsabilità più elevato mediante speciale convenzione col vettore.

2a . Nel trasporto di bagagli registrati e di merci, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di duecentocinquanta franchi per chilogrammo, salva speciale dichiarazione di interesse alla riconsegna fatta dal mittente al momento in cui consegna il collo al vettore e mediante pagamento d’una eventuale tassa suppletiva. In questo caso, il vettore sarà tenuto a pagare fino all’ammontare della somma dichiarata salvo non provi che essa è superiore all’interesse reale del mittente alla riconsegna. b . Nel determinare il limite di responsabilità del vettore nel caso di perdita,
avaria o ritardo d’una parte del bagaglio o della merce o di qualsiasi oggetto in quello contenuto, è considerato soltanto il peso del collo del quale si tratta. Tuttavia, se la perdita, l’avaria o il ritardo d’una parte del bagaglio registrato o delle merci, oppure d’un oggetto in quello contenuto, pregiudica il valore di altri colli considerati nel medesimo scontrino di bagaglio o lettere di trasporto aereo, il limite di responsabilità è determinato secondo il peso totale di tali colli. 3. Per quanto riguarda gli oggetti custoditi dal viaggiatore medesimo, la responsabilità del vettore è limitata cinquemila franchi per viaggiatore. 4. I limiti stabiliti nel presente articolo non menomano la facoltà del tribunale d’accordare, secondo la sua legge, una somma corrispondente a tutte o una parte delle spese giudiziarie e altre spese sostenute dal richiedente. La precedente disposizione non si applica, se l’ammontare dell’indennità accordata, eccettuate le spese giudiziarie e altre spese, non supera la somma offerta in iscritto dal vettore nel termine di sei mesi dall’evento che ha cagionato il danno o, se l’azione sia stata proposta decorso tale termine, prima della petizione. 5. Le somme sono considerate come riferentesi al franco francese costituito da sessantacinque milligrammi e mezzo d’oro fino, al titolo di novecento millesimi. Esse possono essere convertite in ogni moneta nazionale in cifra tonda. Nel caso di procedimento giudiziario la concessione di tali somme in monete nazionali diverse dalla moneta aurea è operata secondo il valore aureo di tali monete il giorno della sentenza."

Art. XII

All’articolo 23 della convenzione la disposizione diviene capoverso 1 ed è aggiunto il capoverso 2 seguente:

"2Il capoverso 1 non si applica alle disposizioni concernenti la perdita o il danno derivante dalla natura o da un vizio della merce trasportata."

Art. XIII

Nell’articolo 25, ai capoversi 1 e 2 è sostituita la disposizione seguente:

"I limiti di responsabilità previsti nell’articolo 22 non si applicano, qualora sia provato che il danno derivi da azione od omissione del vettore o d’un suo preposto, commessa nell’intento di cagionarlo o temerariamente e nella consapevolezza che verosimilmente ne sarebbe risultato un danno, e, trattandosi d’un preposto, qualora sia provato ch’egli ha agito nell’esercizio del suo ufficio."

Art. XIV

Dopo l’articolo 25 della convenzione, è inserito l’articolo 25A seguente:

"Art. 25 A

  1. Il preposto contro cui è promossa l’azione per un danno di cui alla presente Convenzione, può valersi dei limiti di responsabilità concessi al vettore in virtù
    dell’articolo 22, qualora provi d’avere agito nell’esercizio del suo ufficio.
  2. In questo caso, l’ammontare del risarcimento che può essere ottenuto dal vettore o dal suo preposto, non deve superare i detti limiti.
  3. Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 del presente articolo non si applicano, qualora sia provato che il danno derivi da azione od omissione del preposto, commessa nell’intento di cagionarlo o temerariamente e nella consapevolezza che verosimilmente ne sarebbe risultato un danno."
Art. XV

Nell’articolo 26 della convenzione

al capoverso 2 è sostituita la disposizione seguente:

"2In caso d’avaria, il destinatario deve inviare al vettore una protesta immediata, scoperta che abbia l’avaria, e, al più tardi, entro il termine di sette giorni per i bagagli e di quattordici giorni per le merci, a contare dal loro ricevimento. In caso di ritardo, la protesta dovrà essere fatta al più tardi entro ventun giorni a contare da quello in cui il bagaglio o la merce saranno stati posti a sua disposizione."

Art. XVI

Nell’articolo 34 della convenzione è sostituita la disposizione seguente:

"Art. 34

Le disposizioni degli articoli dal 3 al 9 concernenti i titoli di trasporto non sono applicabili ai trasporti effettuati in circostanze straordinarie fuori di ogni operazione normale del servizio aereo."

Art. XVII

Dopo l’articolo 40 della convenzione, è inserito l’articolo 40A seguente:

"Art. 40 A

  1. La locuzionealta Parte contraente, negli articoli 37, capoverso 2, e 40, capoverso 1, significaStato . In tutti gli altri casi, la locuzionealta Parte contraente significa uno Stato la cui ratificazione o l’adesione alla convenzione abbia avuto effetto e la cui disdetta non sia ancora attuata.
  2. Secondo la presente convenzione, la parolaterritorio significa tanto il territorio metropolitano di uno Stato, come ogni territorio che esso rappresenti nelle relazioni estere."

Capo secondo. Campo d’applicazione della Convenzione emendata

Art. XVIII

La convenzione emendata per il presente protocollo si applica al trasporto internazionale definito nell’articolo 1 della convenzione, qualora il punto di partenza e quello di destinazione siano situati sul territorio di due Stati che partecipano al presente protocollo, oppure sul territorio d’un solo Stato partecipante, se sia previsto uno scalo sul territorio d’un altro Stato.

Capo terzo. Disposizioni finali

Art. XIX

La convenzione e il presente protocollo saranno considerati e interpretati, fra le Parti che partecipano al protocollo, come un unico e medesimo strumento e saranno denominati: convenzione di Varsavia, emendata all’Aia nel 1955.

Art. XX

Fino all’entrata in vigore conformemente alle disposizioni dell’articolo XXII, capoverso 1, il presente protocollo sarà aperto alla firma di ogni Stato che abbia ratificato la convenzione, o vi abbia aderito, e d’ogni Stato che abbia partecipato alla Conferenza nella quale il protocollo è stato conchiuso.

Art. XXI
  1. Il presente protocollo sarà sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari.
  2. La ratificazione del presente protocollo da parte di uno Stato che non partecipa alla convenzione, implica adesione alla convenzione emendata dallo stesso.
  3. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Governo della Repubblica popolare di Polonia.
Art. XXII
  1. Il presente protocollo entrerà in vigore, tra i primi trenta Stati firmatari che l’abbiano ratificato, il novantesimo giorno dopo il deposito del trentesimo strumento di ratificazione. Esso entrerà in vigore per ogni Stato che l’abbia ratificato successivamente, il novantesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione.
  2. Il presente protocollo, tosto che sia entrato in vigore, sarà registrato presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite dal Governo della Repubblica popolare di Polonia.
Art. XXIII
  1. Entrato che sia in vigore, il presente protocollo sarà aperto all’adesione di ogni Stato non firmatario.
  2. L’adesione al presente protocollo da parte di uno Stato che non partecipa alla convenzione, implica adesione alla convenzione emendata dello stesso.
  3. L’adesione sarà operata mediante il deposito d’uno strumento di adesione presso il Governo della Repubblica popolare di Polonia e avrà effetto il novantesimo giorno dopo il deposito.
Art. XXIV
  1. Ogni Parte al presente protocollo potrà disdirlo mediante notificazione al Governo della Repubblica popolare di Polonia.
  2. La disdetta avrà effetto sei mesi dopo il giorno in cui il Governo della Repubblica popolare di Polonia ne abbia ricevuto notificazione.
  3. La disdetta della convenzione, in virtù dell’articolo 39, per opera di una delle Parti al presente protocollo, non dev’essere interpretata come disdetta della convenzione emendata dallo stesso.
Art. XXV
  1. Il presente protocollo si applicherà a tutti i territori che uno Stato, che ne è parte, rappresenta nelle relazioni estere, esclusi quelli per i quali sia stata presentata una dichiarazione secondo il capoverso 2 del presente articolo.
  2. Nel depositare lo strumento di ratificazione o d’adesione, ogni Stato potrà dichiarare che l’accettazione del presente protocollo non concerne uno o parecchi dei territori che rappresenta nelle relazioni estere.
  3. In seguito, ogni Stato potrà notificare al Governo della Repubblica popolare di Polonia, che il presente protocollo s’applicherà a uno o a parecchi territori considerati nella dichiarazione prevista al capoverso 2 del presente articolo. Questa notificazione avrà effetto novanta giorni dopo che sia stata ricevuta da quel Governo.
  4. Ogni Stato parte al presente protocollo potrà, secondo le disposizioni dell’articolo XXIV, capoverso 1, disdirlo separatamente per tutti o uno qualsiasi dei territori che rappresenta nelle relazioni estere.
Art. XXVI

Non sarà ammessa alcuna riserva al presente Protocollo. Uno Stato potrà tuttavia dichiarare in ogni momento, mediante notificazione al Governo della Repubblica popolare di Polonia, che la convenzione emendata per il presente protocollo non s’applicherà al trasporto di persone, merci e bagaglio, operato dalle sue autorità militari a bordo d’un aeromobile del medesimo Stato, la cui intera capacità sia stata riservata da tali autorità o per conto delle stesse.

Art. XXVII

Il Governo della Repubblica popolare di Polonia notificherà immediatamente ai Governi di ogni Stato firmatario della convenzione o del presente protocollo, di ogni Stato membro dell’Organizzazione dell’Aviazione civile internazionale o dell’Organizzazione delle Nazione Unite, e all’Organizzazione dell’Aviazione civile internazionale: a . ogni firma apposta al presente protocollo e la data della stessa; b . il deposito di ogni strumento di ratificazione del presente protocollo, o d’adesione al medesimo, e la data dello stesso; c . il giorno dell’entrata in vigore del presente protocollo conformemente al capoverso 1 dell’articolo XXII; d . il ricevimento di ogni notificazione di disdetta, e il giorno dello stesso; e . il ricevimento di ogni dichiarazione o notificazione secondo l’articolo XXV, e il giorno dello stesso; f. il ricevimento di ogni notificazione secondo l’articolo XXVI, e il giorno dello stesso.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.Fatto all’Aia, il ventottesimo giorno del mese di settembre dell’anno millenovecentocinquantacinque, in tre testi autentici, stesi nelle lingue francese, inglese e spagnola. Nel caso di controversia, farà fede il testo francese, lingua nella quale è stata stesa la convenzione.Il presente protocollo sarà depositato presso il Governo della Repubblica popolare di Polonia, dove, conformemente alle disposizioni dell’articolo XX, rimarrà aperto alla firma; quel Governo ne trasmetterà copia certificata ai Governi di tutti gli Stati firmatari della convenzione o del protocollo stesso, di tutte le Parti alla convenzione o al protocollo, di tutti gli Stati membri dell’Organizzazione dell’Aviazione civile internazionale e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, e all’Organizzazione dell’Aviazione civile internazionale.

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan20 febbraio1969 A21 maggio1969
Algeria2 giugno1964 A31 agosto1964
Angola10 marzo1998 A8 giugno1998
Arabia Saudita27 gennaio1969 A27 aprile1969
Argentina12 giugno1969 A10 settembre1969
Australia23 giugno19591° agosto1963
Austria26 marzo1971 A24 giugno1971
Azerbaigian24 gennaio2000 A23 aprile2000
Bahamas15 maggio1975 S10 luglio1973
Bahrein12 marzo1998 A10 giugno1998
Bangladesh13 febbraio1979 S26 marzo1971
Belarus17 gennaio19611° agosto1963
Belgio27 agosto196325 novembre1963
Benin9 gennaio1962 S1° agosto1963
Bolivia29 dicembre1998 A29 marzo1999
Bosnia e Erzegovina3 marzo1995 S6 marzo1992
Brasile16 giugno196414 settembre1964
Bulgaria14 dicembre1963 A13 marzo1964
Cambogia12 dicembre1996 A12 marzo1997
Camerun21 agosto1961 S1° agosto1963
Canada18 aprile196417 luglio1964
Capo Verde7 febbraio2002 A8 maggio2002
Ceca, Repubblica29 novembre1994 S1° gennaio1993
Cile2 marzo1979 A31 maggio1979
Cina20 agosto1975 A18 novembre1975
Hong Kong16 giugno19971° luglio1997
Macao8 ottobre199915 maggio1997
Cipro23 luglio1970 A21 ottobre1970
Colombia15 agosto1966 A13 novembre1966
Congo (Brazzaville)*5 gennaio1962 S1° agosto1963
Corea (Nord)4 novembre1980 A2 febbraio1981
Corea (Sud)13 luglio1967 A11 ottobre1967
Costa Rica10 maggio1984 A8 agosto1984
Côte d'Ivoire7 febbraio1962 S1° agosto1963
Croazia14 luglio1993 S8 ottobre1991
Cuba30 agosto1965 A28 novembre1965
Danimarca3 maggio19631° agosto1963
Dominicana, Repubblica25 febbraio1972 A25 maggio1972
Ecuador1° dicembre1969 A1° marzo1970
Egitto26 aprile19561° agosto1963
El Salvador17 settembre19561° agosto1963
Emirati Arabi Uniti18 ottobre1993 A17 gennaio1994
Estonia16 marzo1998 A14 giugno1998
Eswatini20 luglio1971 A18 ottobre1971
Figi25 febbraio1972 S10 ottobre1970
Filippine30 novembre196628 febbraio1967
Finlandia25 maggio1977 A23 agosto1977
Francia19 maggio19591° agosto1963
Gabon15 febbraio1969 A16 maggio1969
Germania27 ottobre19601° agosto1963
Ghana11 agosto1997 A9 novembre1997
Giappone10 agosto1967 A8 novembre1967
Giordania15 novembre1973 A13 febbraio1974
Grecia23 giugno196521 settembre1965
Grenada15 agosto1985 A13 novembre1985
Guatemala28 luglio1971 A26 ottobre1971
Guinea9 ottobre1990 A7 gennaio1991
India14 febbraio1973 A15 maggio1973
Iran8 luglio1975 A6 ottobre1975
Iraq28 giugno1972 A26 settembre1972
Irlanda12 ottobre19591° agosto1963
Islanda3 maggio19631° agosto1963
Israele5 agosto19643 novembre1964
Italia4 maggio19632 agosto1963
Kazakistan30 agosto2002 A28 novembre2002
Kenya6 luglio1999 A4 ottobre1999
Kirghizistan9 febbraio2000 A9 maggio2000
Kuwait11 agosto1975 A9 novembre1975
Laos9 maggio19561° agosto1963
Lesotho17 ottobre1975 A15 gennaio1976
Lettonia2 ottobre1998 A31 dicembre1998
Libano10 maggio19788 agosto1978
Libia16 maggio1969 A14 agosto1969
Liechtenstein3 gennaio19663 aprile1966
Lituania21 novembre1996 A19 febbraio1997
Lussemburgo13 febbraio19571° agosto1963
Macedonia del Nord1° settembre1994 S17 settembre1991
Madagascar17 agosto1962 S1° agosto1963
Malawi9 giugno1971 A7 settembre1971
Malaysia*20 settembre1974 A19 dicembre1974
Maldive13 ottobre1995 A11 gennaio1996
Mali30 dicembre196329 marzo1964
Marocco17 novembre197515 febbraio1976
Maurizio*17 ottobre1989 A15 gennaio1990
Messico24 maggio19571° agosto1963
Moldova20 marzo1997 A19 giugno1997
Monaco9 aprile1979 A8 luglio1979
Montenegro1° aprile2008 S3 giugno2006
Nauru4 novembre1970 S31 gennaio1968
Nepal12 febbraio1966 A13 maggio1966
Niger20 febbraio1962 S1° agosto1963
Nigeria1° luglio1969 A29 settembre1969
Norvegia3 maggio19631° agosto1963
Nuova Zelanda*16 marzo196714 giugno1967
Isole Cook13 agosto1986 A11 novembre1986
Oman4 agosto1987 A2 novembre1987
Paesi Bassi*21 settembre19601° agosto1963
Aruba21 settembre19601° agosto1963
Curaçao21 settembre19601° agosto1963
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)21 settembre19601° agosto1963
Sint Maartena21 settembre19601° agosto1963
Pakistan16 gennaio19611° agosto1963
Panama12 novembre1996 A10 febbraio1997
Papua Nuova Guinea6 novembre1975 S16 settembre1975
Paraguay28 agosto1969 A26 novembre1969
Perù5 luglio1988 A3 ottobre1988
Polonia23 aprile19561° agosto1963
Portogallo16 settembre196315 dicembre1963
Qatar22 dicembre1986 A22 marzo1987
Regno Unito*3 marzo19671° giugno1967
Romania3 dicembre19581° agosto1963
Ruanda27 dicembre1990 A27 marzo1991
Russia25 marzo19571° agosto1963
Saint Vincent e Grenadine3 dicembre2001 A3 marzo2002
Salomone, Isole9 settembre1981 S7 luglio1978
Samoa16 ottobre1972 A14 gennaio1973
Seicelle24 giugno1980 A22 settembre1980
Senegal19 giugno1964 A17 settembre1964
Serbia24 novembre2000 S27 aprile1992
Singapore6 novembre1967 A4 febbraio1968
Siria2 marzo1959 S1° agosto1963
Slovacchia24 marzo1995 S1° gennaio1993
Slovenia7 agosto1998 S25 giugno1991
Spagna6 dicembre1965 A6 marzo1966
Sri Lanka21 febbraio1997 A22 maggio1997
Stati Uniti15 settembre200314 dicembre2003
Sudafrica18 settembre1967 A17 dicembre1967
Sudan11 febbraio1975 A12 maggio1975
Suriname19 ottobre2004 A17 gennaio2005
Svezia3 maggio19631° agosto1963
Svizzera19 ottobre19621° agosto1963
Togo2 luglio1980 A30 settembre1980
Tonga21 febbraio1977 A22 maggio1977
Trinidad e Tobago10 maggio1983 A8 agosto1983
Tunisia15 novembre1963 A13 febbraio1964
Turchia25 marzo1978 A23 giugno1978
Ucraina23 giugno19601° agosto1963
Ungheria4 ottobre19571° agosto1963
Uzbekistan27 febbraio1997 A28 maggio1997
Vanuatu26 ottobre1981 A24 gennaio1982
Venezuela*26 agosto19601° agosto1963
Vietnam11 ottobre1982 A9 gennaio1983
Yemen6 maggio1982 A4 agosto1982
Zambia25 marzo1970 A23 giugno1970
Zimbabwe27 ottobre1980 A25 gennaio1981
* Riserve e dichiarazioni Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO):www.imo.org> Qui nous sommes > Conventions > État des conventions > Status Book, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. RU 1963 683

  2. RS 0.748.410 . Dette mod. sono state inserite nel testo menzionato.