Convenzione concernente il riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili

0.748.217.1Multilateral International Treaty1 gen 1961

Conchiusa a Ginevra il 19 giugno 1948
Approvata dall’Assemblea federale il 22 settembre 19591
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1961

(Stato 7 agosto 2024)

Considerando che la Conferenza dell’Aviazione civile internazionale riunita a Chicago nei mesi di novembre e dicembre 1944, ha raccomandato di adottare al più presto una convenzione concernente il trasferimento di proprietà di aeromobili,

considerando auspicabile, nell’interesse dell’espansione futura della aviazione civile internazionale, che siano internazionalmente riconosciuti i diritti sugli aeromobili,

i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno convenuto, in nome dei loro Governi rispettivi, le seguenti disposizioni:

Art. I
  1. Gli Stati contraenti si impegnano a riconoscere:
    1. Il diritto di proprietà sugli aeromobili,
    2. il diritto del possessore di un aeromobile di accedere alla proprietà mediante acquisto,
    3. il diritto di utilizzare un aeromobile in esecuzione di un contratto di locazione conchiuso per una durata di almeno 6 mesi,
    4. l’ipoteca, il pegno morto (mortgage) e ogni altro diritto simile su un aeromobile stipulato a garanzia del pagamento di un debito, a condizione che tali diritti siano, i. costituti conformemente alla legge dello Stato contraente nel quale è intavolato l’aeromobile al momento della costituzione, e
    ii. regolarmente iscritti nel registro pubblico dello Stato contraente nel quale è intavolato l’aeromobile. La regolarità delle iscrizioni successive nei diversi Stati contraenti è determinata secondo la legge dello Stato contraente nel quale l’aeromobile è intavolato al momento di ogni iscrizione.
  2. Nessuna disposizione della presente convenzione impedisce agli Stati contraenti di riconoscere, in applicazione della loro legge nazionale, la validità di altri diritti gravanti un aeromobile. Tuttavia gli Stati contraenti non devono ammettere né riconoscere nessun diritto che abbia la precedenza su quelli citati al paragrafo 1 del presente articolo.
Art. II
  1. Tutte le iscrizioni concernenti un aeromobile sono fatte nello stesso registro.
  2. Salvo disposizione contraria della presente convenzione, gli effetti dell’iscrizione d’uno dei diritti enumerati al paragrafo 1 dell’articolo I, sono determinati, nei confronti dei terzi, conformemente alla legge dello Stato contraente nel quale questo diritto è iscritto.
  3. Ciascuno Stato contraente può vietare l’iscrizione di quei diritti che, giusta la sua legge nazionale, non possono essere validamente costituiti.
Art. III
  1. Sul certificato d’intavolazione di ogni aeromobile è indicato l’indirizzo del servizio incaricato della tenuta del registro.
  2. Ciascuno è autorizzato a farsi rilasciare da detto servizio copie o estratti certificati conformi, facenti fede, fino a prova contraria, dell’enunciato del registro.
  3. Se la legge di uno Stato contraente prevede che la messa agli atti di un documento ha lo stesso valore giuridico dell’iscrizione, essa ne ha anche i medesimi effetti ai fini della convenzione. In questo caso, saranno prese tutte le disposizioni necessarie perché il documento sia accessibile al pubblico.
  4. In occasione di ogni operazione effettuata dal servizio incaricato della tenuta del registro, possono essere riscosse modiche tasse.
Art. IV
  1. Gli Stati contraenti riconoscono che i crediti relativi:
    1. alle rimunerazioni dovute per salvataggio dell’aeromobile,
    2. alle spese straordinarie indispensabili alla conservazione dell’aeromobile,

hanno la precedenza su ogni altro diritto o credito gravante l’aeromobile, alla condizione che siano privilegiati e godano di un diritto di esecuzione secondo la legge dello Stato contraente nel quale sono terminate le operazioni di salvataggio o di conservazione.

2. I crediti enumerati al paragrafo 1 del presente articolo prendono rango nell’ordine cronologico inverso degli avvenimenti che li hanno fatti nascere.

3. Essi possono essere oggetto di una menzione nel registro entro tre mesi a contare dal momento in cui sono terminate le operazioni che li hanno provocati.

4. Trascorso il previsto termine di tre mesi, gli Stati contraenti s’impegnano a non più riconoscere le sicurtà di cui si tratta a meno che, nel corso di detto trimestre:

  1. il credito privilegiato non sia oggetto di una menzione nel registro conformemente al paragrafo 3,
  2. l’importo del credito non sia determinato di comune accordo o sia stata iniziata un’azione giudiziaria concernente detto credito. In questo caso la legge del tribunale adito determina le cause d’interruzione o di sospensione del termine.

5. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili indipendentemente da quelle del paragrafo 2 dell’articolo I.

Art. V

La precedenza dei diritti menzionati al paragrafo 1, d, dell’articolo I si estende a tutte le somme garantite. Per quanto concerne gli interessi, la priorità è tuttavia, accordata soltanto a quelli scaduti nel corso dei tre anni che precedono l’apertura della procedura d’esecuzione e nel corso di quest’ultima.

Art. VI

In caso di pignoramento o di vendita forzata di un aeromobile o di un diritto su un aeromobile, gli Stati contraenti non sono tenuti a riconoscere a pregiudizio sia del creditore pignoratizio o istante, sia dell’acquirente, la costituzione o il trasferimento di uno dei diritti enumerati al paragrafo 1 dell’articolo I da parte di colui contro il quale è intentata la procedura di vendita o di esecuzione, se lo stesso ne sia a conoscenza.

Art. VII
  1. Le procedure di vendita forzata di un aeromobile sono quelle previste dalla legge dello Stato contraente nel quale avviene la vendita.
  2. Devono, tuttavia essere osservate le seguenti disposizioni:
    1. la data e il luogo della vendita sono stabiliti almeno 6 settimane prima;
    2. il creditore pignoratizio deve consegnare al Tribunale o a un’altra autorità competente un estratto certificato conforme delle iscrizioni concernenti l’aeromobile. Deve, almeno un mese prima del giorno stabilito per la vendita, farne l’annuncio nel luogo in cui l’aeromobile è intavolato conformemente alle disposizioni della legge locale e avvertire, mediante lettera raccomandata spedita possibilmente per posta aerea agli indirizzi indicati nel registro, il proprietario e i titolari di diritti o crediti privilegiati menzionati nel registro conformemente al paragrafo 3 dell’articolo IV.
  3. Le conseguenze dell’inosservanza delle disposizioni del paragrafo 2 sono quelle previste dalla legge dello Stato contraente nel quale è eseguita la vendita. Ciononostante, ogni vendita eseguita contravvenendo alle regole definite in detto paragrafo può essere annullata se ne è fatta domanda, entro sei mesi a contare dalla vendita, da una persona alla quale l’inosservanza abbia recato pregiudizio.
  4. Nessuna vendita forzata può essere eseguita se i diritti giustificati davanti all’autorità competente e poziori, secondo questa convenzione, a quelli del creditore pignoratizio non possono essere soddisfatti mediante il prezzo di vendita o non sono presi a carico dall’acquirente.
  5. Quando nel territorio dello Stato contraente nel quale è eseguita la vendita, un aeromobile gravato, in garanzia d’un credito, di uno dei diritti previsti nell’articolo I, ha causato un danno al suolo, la legge nazionale di questo Stato contraente può disporre, in caso di pignoramento di questo aeromobile o di qualsiasi altro aeromobile dello stesso proprietario gravato di diritti simili a profitto dello stesso creditore:
    1. che le disposizioni del paragrafo 4 non hanno effetto nei riguardi delle vittime o dei loro successori nel diritto di creditori pignoratizi;
    2. che i diritti previsti nell’articolo I in garanzia di un credito e gran vanti l’aeromobile sono opponibili a costoro solo fino a concorrenza dell’80 per cento del suo prezzo di vendita.

Tuttavia le precedenti disposizioni del presente paragrafo sono applicabili soltanto quando il danno causato al suolo è convenientemente e sufficientemente assicurato dall’esercente o in suo nome presso uno Stato o un istituto d’assicurazione di uno Stato qualsiasi.

Mancando ogni altra limitazione prevista dalla legge dello Stato contraente nel quale è eseguita la vendita forzata di un aeromobile pignorato, il danno è giudicato sufficientemente assicurato a sensi del presente paragrafo se l’importo assicurato corrisponde al valore dell’aeromobile quand’era nuovo. 6. Le spese legalmente esigibili secondo la legge dello Stato contraente nel quale è eseguita la vendita e sostenute, durante l’esecuzione, per la vendita nell’interesse comune dei creditori, sono rimborsate sul prezzo, prima di tutti gli altri crediti, anche di quelli privilegiati secondo l’articolo IV.

Art. VIII

La vendita forzata di un aeromobile conformemente alle disposizioni dell’articolo VII trasferisce la proprietà dell’aeromobile libero da tutti i diritti non riassunti dall’acquirente.

Art. IX

Tranne nel caso di vendita forzata eseguita conformemente alle disposizioni dell’articolo VII non può essere effettuato nessun trasferimento d’iscrizione o d’intavolazione di un aeromobile da un registro di uno Stato contraente a quello di un altro senza preventivo soddisfacimento dei diritti iscritti o senza il consenso dei loro titolari.

Art. X
  1. Se, in virtù della legge dello Stato contraente nel quale è intavolato l’aeromobile, uno dei diritti previsti nell’articolo I, regolarmente iscritto su un aeromobile e costituito in garanzia di un credito si estende a pezzi di ricambio deposti in uno o parecchi luoghi determinati, questa estensione è riconosciuta da tutti gli Stati contraenti, a condizione che detti pezzi siano conservati in detti luoghi e che un appropriata pubblicità, effettuata sul luogo mediante affissi, avverta debitamente i terzi sulla natura e la estensione del diritto che grava detti pezzi e indichi il registro nel quale è iscritto come anche il nome e l’indirizzo del titolare.
  2. Un inventario che indichi la natura e il numero approssimativo di detti pezzi è allegato al documento iscritto. Questi pezzi possono essere sostituiti da pezzi simili
    senza pregiudicare il diritto del creditore.
  3. Le disposizioni dell’articolo VII, 1 e 4, e dell’articolo VIII si applicano alla vendita forzata dei pezzi di ricambio. Tuttavia, se il credito del pignorante non è accompagnato da nessuna sicurtà reale, le disposizioni dell’articolo VII, paragrafo 4, sono considerate tali da permettere di aggiudicare all’asta due terzi del valore dei pezzi di ricambio determinato da periti designati dall’autorità incaricata della vendita. Inoltre, durante la ripartizione del ricavo, l’autorità incaricata della vendita può, a profitto del creditore pignoratizio, limitare l’importo pagabile ai creditori di rango superiore, ai due terzi del prodotto della vendita dopo deduzione delle spese previste nell’articolo VII, paragrafo 6.
  4. Giusta il presente articolo, il termine «pezzo di ricambio» si applica alle parti che compongono l’aeromobile, motori, eliche, apparecchi radio, strumenti, attrezzature, guarnizioni o parti di ciascuno di questi elementi, e, ancor più genericamente, a tutti gli altri oggetti di qualsiasi natura, conservati in vista di sostituire dei pezzi componenti l’aeromobile.
Art. XI
  1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano in ogni Stato contraente soltanto agli aeromobili intavolati in un altro Stato contraente.
  2. Tuttavia, gli Stati contraenti applicano agli aeromobili intavolati nel loro territorio:
    1. le disposizioni degli articolo II, III, IX e
    2. le disposizioni dell’articolo IV, salvo se il salvataggio o le operazioni conservative sono terminati nel loro territorio.
Art. XII

Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano il diritto degli Stati contraenti di procedere, nei riguardi di un aeromobile, alle misure d’esecuzione previste dalle loro leggi nazionali relative all’immigrazione, alle dogane o alla navigazione aerea.

Art. XIII

La presente convenzione non si applica agli aeromobili usati per servizi militari, di dogana o di polizia.

Art. XIV

Per l’applicazione della presente convenzione le autorità giudiziarie e amministrative competenti degli Stati contraenti possono, salvo disposizione contraria della loro legge nazionale, corrispondere direttamente tra loro.

Art. XV

Gli Stati contraenti s’impegnano a prendere le misure necessarie ad assicurare l’esecuzione delle disposizioni della presente convenzione e a comunicarle senza indugio al Segretario generale dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art XVI

Ai sensi della presente convenzione, «l’aeromobile» comprende la cellula, il motore, le eliche, gli apparecchi radio e tutti gli altri pezzi destinati al servizio dell’aeromobile, sia che facciano corpo con esso sia che ne siano momentaneamente separati.

Art. XVII

Se un territorio, rappresentato da uno Stato contraente nelle sue relazioni estere, tiene un registro d’intavolazione separato, ogni riferimento della presenta convenzione alla legge dello Stato contraente si intende come riferimento alla legge di questo territorio.

Art. XVIII

La presente convenzione resta aperta alla firma fino a quando entrerà in vigore conformemente alle disposizioni dell’articolo XX.

Art. XIX
  1. La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari.
  2. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati negli archivi della organizzazione dell’aviazione civile internazionale, la quale notificherà la data del deposito a ciascuno Stato firmatario o aderente.
Art. XX
  1. Quando due Stati firmatari hanno deposto i loro strumenti di ratificazione della presente convenzione, la stessa entra in vigore tra questi due Stati il novantesimo giorno a contare dal deposito del secondo strumento. Essa entrerà in vigore, per ogni Stato che abbia depositato successivamente il proprio strumento di ratificazione, il novantesimo giorno a contare dal deposito.
  2. L’organizzazione dell’aviazione civile internazionale notifica a tutti gli Stati firmatari la data alla quale è entrata in vigore la presente Convenzione.
  3. Il Segretario generale dell’organizzazione dell’aviazione civile internazionale registrerà, presso le Nazioni Unite, la presente convezione, non appena essa sarà entrata in vigore.
Art. XXI
  1. La presente convenzione, dopo la sua entrata in vigore, sarà aperta all’adesione degli Stati non firmatari.
  2. L’adesione è effettuata mediante deposito negli archivi dell’organizzazione dell’aviazione civile internazionale di uno strumento di adesione. L’organizzazione notifica la data di questo deposito a ciascuno degli Stati firmatari o aderenti.
  3. L’adesione ha effetto a contare dal novantesimo giorno dopo il deposito del pertinente strumento negli archivi dell’organizzazione della aviazione civile internazionale.
Art. XXII
  1. Ogni Stato contraente può recedere dalla presente convenzione notificandone la disdetta all’organizzazione dell’aviazione civile internazionale, che informa tutti gli Stati firmatari o aderenti della data di ricevimento di detta notificazione.
  2. La disdetta ha effetto sei mesi dopo che l’organizzazione ne ha ricevuto la notificazione.
Art. XXIII
  1. Ogni Stato può, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione, dichiarare che l’accettazione della presente convenzione non concerne uno o parecchi dei territori che esso rappresenta nelle relazioni esterne.
  2. L’organizzazione dell’aviazione civile internazionale notifica tale dichiarazione a ciascuno Stato firmatario o aderente.
  3. Eccezion fatta per i territori oggetto di una dichiarazione conforme al paragrafo 1 del presente articolo, la presente convenzione si applica a tutti i territori che uno Stato contraente rappresenta nelle relazioni esterne.
  4. Ogni Stato può aderire alla presente convenzione separatamente a nome di tutti o di uno qualsiasi dei territori nei confronti dei quali ha fatto una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 del presente articoli; in questo caso a detta adesione si applicano le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo XXI.
  5. Ogni Stato contraenti può recedere dalla presente convenzione, conformemente alle disposizioni dell’articolo XXII, separatamente per tutti o per uno qualsiasi dei territori che esso rappresenta nelle relazione esterne.

In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Ginevra il diciannove giugno dell’anno millenovecentoquarantotto, in francese, inglese e spagnuolo, ciascun testo facendo ugualmente fede.La presente convenzione sarà depositata negli archivi dell’organizzazione dell’aviazione civile internazionale dove, conformemente all’articolo XVIII, resterà aperta alla firma.

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Algeria10 agosto1964 A8 novembre1964
Angola24 febbraio1998 A25 maggio1998
Argentina31 gennaio19581° maggio1958
Azerbaigian23 marzo2000 A21 giugno2000
Bahrein3 marzo1997 A1° giugno1997
Bangladesh6 gennaio1988 A5 aprile1988
Belgio22 ottobre199320 gennaio1994
Benin11 marzo2019 A9 giugno2019
Bolivia9 luglio1998 A7 ottobre1998
Bosnia e Erzegovina7 marzo1995 S6 marzo1992
Brasile3 luglio19531° ottobre1953
Camerun23 luglio1969 A21 ottobre1969
Ceca, Repubblica24 agosto1998 A22 novembre1998
Ciad14 febbraio1974 A15 maggio1974
Cile19 dicembre195518 marzo1956
Cina*28 aprile2000 A27 agosto2000
Macaoa9 dicembre199920 dicembre1999
Colombia8 settembre20066 dicembre2006
Congo (Brazzaville)3 maggio1982 A1° agosto1982
Côte d’Ivoire23 agosto1965 A21 novembre1965
Croazia5 ottobre1993 A3 gennaio1994
Cuba20 giugno196118 settembre1961
Danimarca18 gennaio196318 aprile1963
Ecuador14 luglio1958 A12 ottobre1958
Egitto10 settembre1969 A9 dicembre1969
El Salvador14 agosto1958 A12 novembre1958
Estonia31 dicembre1993 A31 marzo1994
Etiopia7 giugno1979 A5 settembre1979
Filippine22 febbraio1978 A23 maggio1978
Francia27 febbraio196427 maggio1964
Gabon14 gennaio1970 A14 aprile1970
Gambia20 giugno2000 A18 settembre2000
Germania7 luglio1959 A5 ottobre1959
Ghana15 luglio1997 A13 ottobre1997
Grecia23 febbraio197124 maggio1971
Grenada28 agosto1985 A26 novembre1985
Guatemala9 agosto1988 A7 novembre1988
Guinea13 agosto1980 A11 novembre1980
Haiti24 marzo1961 A22 giugno1961
Iraq12 gennaio1981 A12 aprile1981
Islanda6 febbraio19677 maggio1967
Italia6 dicembre19606 marzo1961
Kenya15 gennaio1997 A15 aprile1997
Kirghizistan28 febbraio2000 A28 maggio2000
Kuwait*27 novembre1979 A25 febbraio1980
Laos4 giugno1956 A2 settembre1956
Libano11 aprile1969 A10 luglio1969
Libia5 marzo1973 A4 giugno1973
Lussemburgo16 dicembre1975 A15 marzo1976
Macedonia del Nord30 agosto1994 S17 settembre1991
Madagascar9 gennaio1979 A9 aprile1979
Maldive5 settembre1995 A4 dicembre1995
Mali28 dicembre1961 A28 marzo1962
Marocco13 dicembre1993 A13 marzo1994
Mauritania23 luglio1962 A21 ottobre1962
Maurizio17 aprile1991 A16 luglio1991
Messico*5 aprile195017 settembre1953
Monaco14 dicembre1994 A14 marzo1995
Niger27 dicembre1962 A27 marzo1963
Nigeria10 maggio2002 A8 agosto2002
Norvegia5 marzo19543 giugno1954
Oman19 marzo1992 A17 giugno1992
Paesi Bassi1° settembre195930 novembre1959
Aruba31 marzo1988 A29 giugno1988
Curaçao31 marzo1988 A29 giugno1988
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
31 marzo1988 A29 giugno1988
Sint Maarten31 marzo1988 A29 giugno1988
Pakistan19 giugno195317 settembre1953
Panama26 ottobre1998 A24 gennaio1999
Paraguay26 settembre1969 A25 dicembre1969
Portogallo12 dicembre198512 marzo1986
Qatar20 aprile2007 A19 luglio2007
Rep. Centrafricana2 giugno1969 A31 agosto1969
Romania26 ottobre1994 A24 gennaio1995
Ruanda17 maggio1971 A15 agosto1971
Seicelle16 gennaio1979 A16 aprile1979
Senegal20 dicembre1995 A19 marzo1996
Serbia6 settembre2001 S27 aprile1992
Slovenia9 aprile1997 A8 luglio1997
Sri Lanka24 gennaio1994 A24 aprile1994
Stati Uniti**6 settembre194917 settembre1953
Sudafrica21 settembre1998 A20 dicembre1998
Suriname27 marzo2003 A25 giugno2003
Svezia*16 novembre195514 febbraio1956
Svizzera3 ottobre19601° gennaio1961
Tagikistan20 marzo1996 A18 giugno1996
Thailandia10 ottobre1967 A8 gennaio1968
Togo2 luglio1980 A30 settembre1980
Tunisia4 maggio1966 A2 agosto1966
Turkmenistan16 settembre1993 A15 dicembre1993
Uganda28 novembre2017 A26 febbraio2018
Ungheria21 maggio1993 A19 agosto1993
Uruguay21 agosto1985 A19 novembre1985
Uzbekistan8 maggio1997 A6 agosto1997
Vietnam18 giugno1997 A16 settembre1997
Zimbabwe6 febbraio1987 A7 maggio1987
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile:www.icao.int> Français > Au sujet de l’OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Liste actualisée des parties aux traités de droit aérien oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Dal 12 mar. 1986 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 9 dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

Footnotes

  1. RU 1960 1321

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