Accordo sul finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea in Groenlandia

0.748.132.62Multilateral International Treaty6 giu 1958

Conchiuso il 25 settembre 1956
Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 19581
Entrato in vigore per la Svizzera il 6 giugno 1958

(Stato 7  ottobre 2020)

I Governi del Belgio, del Canada, della Danimarca, degli Stati Uniti d’America, della Francia, dell’Islanda, d’Israele, dell’Italia, della Norvegia, dei Paesi Bassi, della Repubblica federale di Germania, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, della Svezia e della Svizzera, che sono Stati membri dell’Organizzazione internazionale della navigazione aerea civile,

animati dal desiderio di conchiudere, conformemente alle disposizioni del capo XV della convenzione del 7 dicembre 19442relativa alla navigazione aerea civile internazionale, un accordo sul finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea che saranno assicurati dal Governo della Danimarca,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Ai fini del presente accordo:

  1. «Organizzazione» designa l’Organizzazione internazionale della navigazione aerea civile;
  2. «Consiglio» designa il Consiglio dell’Organizzazione;
  3. «Segretario generale» designa il Segretario generale dell’Organizzazione;
  4. «Servizi» designa i servizi indicati nell’allegato I al presente accordo e tutti i servizi suppletivi che possono essere istituiti ulteriormente in conformità del presente accordo.
Art. II

Il Governo della Danimarca stabilisce, esercita e mantiene in buono stato i Servizi e, per i vantaggi speciali che trae da essi, sopperisce al cinque per cento delle spese reali approvate a titolo di questi Servizi.

Art. III,

1.  Il Governo della Danimarca esercita e mantiene in buono stato i Servizi, senza interruzione, nelle condizioni più economiche compatibili con l’efficacia dei Servizi e, per quanto possibile, conformemente alle Norme, Raccomandazioni, Procedure e Disposizioni messe in vigore dall’Organizzazione. 2.  Riservate le disposizioni dell’allegato I al presente accordo, il modo di effettuare osservazioni meteorologiche e di redigere e diffondere i messaggi di osservazioni meteorologiche deve essere conforme alle Procedure e alle Disposizioni prescritte dall’Organizzazione meteorologica mondiale. 3.  Il Governo della Danimarca notifica senza indugio al Segretario generale tutti i casi d’urgenza che richiedono una modificazione o una riduzione temporanea dei Servizi; il suddetto Governo e il Segretario generale si consultano allora sulle misure da prendere per alleviare gli inconvenienti di questa modificazione o di questa riduzione.

Art. IV
  1. Il Segretario generale controlla l’insieme dell’esercizio dei Servizi e può, in qualsiasi momento, ordinare l’ispezione dei Servizi e di tutto il materiale usato da essi.
  2. Il Governo della Danimarca fornisce, a domanda del Segretario generale e per quanto possibile, i rapporti sull’esercizio dei Servizi che il Segretario generale ritiene utili.
  3. Il Segretario generale fornisce, per quanto possibile, al Governo della Danimarca, qualora questi li richiedesse, gli avvisi di cui detto Governo può avere normalmente bisogno per adempiere gli obblighi che gli derivano dal presente accordo.
  4. Se il Governo della Danimarca non provvede efficacemente all’esercizio e alla manutenzione di uno qualsiasi dei Servizi, il suddetto Governo e il Segretario generale si consulteranno per decidere i mezzi idonei a porre rimedio.
Art. V

II costo totale dei servizi, calcolato in conformità degli allegati II e III al presente Accordo, non può superare 4 663 463 dollari degli Stati Uniti per anno civile. Il Consiglio può aumentare questo limite con il consenso di tutti i Governi contraenti o in applicazione alle disposizioni dell’articolo VI.

Art. VI
  1. Ai soli fini di istituire, esercitare e mantenere in buono stato i servizi che non sono assicurati altrove in applicazione al presente accordo, il limite stabilito nell’articolo V può essere aumentato di una somma determinata, con il consenso dei Governi contraenti, per i quali il totale dei contributi è almeno pari al novanta per cento della somma complessiva dei contributi stabiliti per l’ultimo anno civile, conformemente alle disposizioni dell’articolo VII, paragrafi 3, 4, 5 e 63.
  2. Riservate le disposizioni dell’articolo II, qualsiasi spesa imputabile ai servizi indicati nel paragrafo 1 del presente articolo o qualsiasi spesa permessa in virtù delle disposizioni dell’articolo XIII, paragrafo 2, lettera a, per effetto dell’inclusione di detti servizi nel presente accordo, è sopportata esclusivamente dai Governi Contraenti che vi consentono, in proporzione alla loro quota di partecipazione alla somma complessiva per l’anno di cui si tratta. Nessuna parte del fondo di riserva, menzionato nell’articolo X, che non sia imputabile a questi servizi, può essere usato per scopi, ai quali solo detti Governi hanno consentito.
Art. VII
  1. Riservate le disposizioni dell’articolo V e del paragrafo 2 dell’articolo VI, i Governi contraenti si impegnano a ripartire il novantacinque per cento delle spese reali approvate dei servizi, determinate conformemente alle disposizioni dell’articolo VII, in proporzione ai vantaggi aeronautici che ciascun Governo contraente trae dai servizi. Questa proporzione è determinata, per ciascun Governo contraente e per ogni anno civile, secondo il numero delle traversate complete effettuate durante detto anno dagli aeromobili civili di questo Governo sulle rotte che collegano l’Europa e l’America del Nord ed una qualsiasi parte delle quali passi a nord del parallelo 45° nord tra i meridiani 15° ovest e 50° ovest. Inoltre:
    1. un volo unicamente tra la Groenlandia ed il Canada, la Groenlandia e gli Stati Uniti d’America, la Groenlandia e l’Islanda o l’Islanda e l’Europa conta come un terzo di traversata;
    2. un volo unicamente tra la Groenlandia e l’Europa, l’Islanda ed il Canada, o l’Islanda e gli Stati Uniti d’America conta come due terzi di traversata;
    3. un volo con destinazione o in provenienza dall’Europa o dall’Islanda, che non superi la costa dell’America del Nord ma che superi il meridiano 30° ovest a nord del parallelo 45° nord conta come un terzo di traversata.
  2. Ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo:
    1. una traversata è contata anche se il decollo o l’atterraggio hanno avuto luogo in un punto situato fuori dei territori menzionati in detto paragrafo;
    2. l’«Europa» non comprende né l’Islanda né le Azzorre.
  3. Al più tardi il 20 novembre di ogni anno, il Consiglio determina i contributi dei Governi contraenti, allo scopo di fornire le anticipazioni per l’anno successivo. Per il 1983 i contributi sono stabiliti secondo il numero delle traversate effettuate nel 1981, e secondo il novantacinque per cento delle spese preventivate per il 1983. Il contributo di ciascun Governo contraente è rettificato in funzione di qualsiasi differenza tra le somme che ha pagato all’organizzazione a titolo delle anticipazioni per il 1981, e la sua quota, pari al novantacinque per cento delle spese reali approvate per il 1981, determinata secondo il numero delle traversate effettuate nel 1981. Il contributo rettificato di ciascun Governo contraente è diminuito dell’ammontare della sua quota, determinata secondo il numero delle traversate effettuate nel 1981, di entrate preventivate provenienti dalle tasse per l’uso che devono essere versate nel 1983 alla Danimarca secondo l’articolo XIV dell’Accordo.
  4. Il metodo esposto nel paragrafo 3 del presente articolo si applica ai contributi per il 1984, con i cambiamenti di data che si impongono.
  5. Per il 1985, il metodo esposto nel paragrafo 3 del presente articolo si applica col cambiamento di data che si impone e, inoltre, il contributo di ciascun Governo contraente è nuovamente rettificato in funzione di qualsiasi differenza fra la sua quota di entrate preventivate provenienti dalle tasse per l’uso corrispondenti al 1983, e la sua quota, determinata secondo il numero delle traversate effettuate nel 1983, delle entrate reali verificate provenienti dalle tasse per l’uso e versate alla Danimarca nel 1983.
  6. Il metodo per il 1985 si applica per gli anni seguenti, con i cambiamenti di data che si impongono.
  7. A partire dal 1° gennaio 1983, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno civile, ciascun Governo contraente paga all’organizzazione, mediante versamenti semestrali, il contributo che gli è stato imputato a titolo delle anticipazioni per l’anno civile in corso, rettificato e diminuito conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3–6 del presente articolo.
  8. In caso di abrogazione del presente Accordo, il Consiglio effettua le rettificazioni destinate a conseguire gli scopi del presente articolo e concernenti qualsiasi tempo per il quale, alla data dell’abrogazione del presente Accordo, i pagamenti non sono stati rettificati conformemente ai paragrafi 3–6 del presente articolo.
  9. Ciascun Governo contraente fornisce al Segretario generale, il 1° maggio di ogni anno al più tardi, nella forma prescritta dal Segretario generale, informazioni complete sulle traversate effettuate durante l’anno civile precedente, alle quali si applica il presente articolo.
  10. I Governi contraenti possono convenire che le informazioni di cui al paragrafo 9 del presente articolo siano fornite in loro nome al Segretario generale da un altro Governo.
Art. VIII
  1. Il Governo della Danimarca sottopone al Segretario generale, il 15 settembre di ogni anno al più tardi, le previsioni delle spese attenenti ai servizi per l’anno civile successivo, espresse in corone danesi. Le previsioni sono stabilite conformemente alle disposizioni dell’articolo III ed agli Allegati II e III del presente Accordo.4
  2. Il Governo della Danimarca fornisce al Segretario generale, nei sei mesi seguenti la fine di ogni anno civile, uno stato delle spese reali attenenti ai Servizi per l’anno di cui si tratta. Il Segretario generale sottopone questo stato a qualsiasi verificazione e a qualsiasi esame che reputa necessario e trasmette al Governo della Danimarca un rapporto su questo controllo.
  3. Il Governo della Danimarca fornisce al Segretario generale qualsiasi informazione complementare di cui questi abbisognasse circa le previsioni delle spese o gli stati delle spese reali, come pure qualsiasi informazione di cui dispone sul grado d’utilizzazione dei Servizi da parte degli aeromobili di qualsiasi nazionalità.
  4. Lo stato delle spese reali per ogni anno è sottoposto all’approvazione del Consiglio.5
  5. Lo stato delle spese reali, approvato dal Consiglio conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, è comunicato ai Governi contraenti.
Art. IX
  1. Il novantacinque per cento delle spese reali approvate dal Consiglio e attenenti alla messa in opera, all’esercizio e alla manutenzione dei Servizi è rimborsato al Governo della Danimarca.
  2. Il Consiglio, assicuratosi che le previsioni presentate dal Governo della Danimarca secondo il paragrafo 1 dell’articolo VIII sono state stabilite conformemente alle disposizioni dell’articolo III ed agli allegati II e III al presente Accordo, autorizza il Segretario generale ad effettuare pagamenti al suddetto Governo, ogni trimestre, al più tardi il primo giorno del secondo mese del trimestre. Questi pagamenti sono fondati sulle previsioni menzionate qui sopra e costituiscono delle anticipazioni, riservate le rettificazioni previste nel paragrafo 3 del presente articolo. La somma totale di questi pagamenti non può superare, per nessun anno, il limite stabilito conformemente alle disposizioni dell’articolo V. A partire dal 1° gennaio 1983, il Governo della Danimarca tratta, in quanto parte delle anticipazioni per l’anno in questione, tutte le entrate nette provenienti dalle tasse per l’uso riscosse presso tutti gli esercenti di aeromobili civili nell’ambito del sistema instaurato dall’articolo XIV, e consegnategli ciascun anno civile.6
  3. Dopo che il Consiglio ha approvato lo stato delle spese reali degli anni successivi …7, il Segretario generale rettifica gli ulteriori pagamenti trimestrali al Governo della Danimarca in modo di compensare qualsiasi differenza fra i pagamenti effettuati per un anno conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e le spese reali approvate per questo stesso anno.
  4. I Governi contraenti che non sono rappresentati al Consiglio sono invitati a partecipare all’esame, da parte del Consiglio o di uno qualsiasi dei suoi organi, delle previsioni delle spese presentate dal Governo della Danimarca conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo VIII.
  5. Le previsioni delle spese approvate dal Consiglio, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, sono comunicate ai Governi contraenti.
Art. X
  1. Le somme pagate dai Governi contraenti all’Organizzazione, conformemente alle disposizioni dell’articolo VII, costituiscono, nella misura in cui non è necessario usarle per effettuare i pagamenti periodici al Governo della Danimarca previsti nel presente accordo, un fondo di riserva di cui l’Organizzazione dispone a fine del presente accordo.
  2. Il Segretario generale può investire a breve scadenza somme provenienti dal fondo di riserva. Gli interessi maturati da tali investimenti sono usati per sopperire alle spese straordinarie effettuate dall’Organizzazione in applicazione del presente accordo. Se questi interessi non bastano a sopperire a dette spese straordinarie, la differenza è considerata come una parte addizionale delle spese reali attenenti ai Servizi e rimborsate all’Organizzazione con i pagamenti effettuati dai Governi contraenti.
Art. XI
  1. I contributi annui dei Servizi contraenti sono espressi in corone danesi.
  2. Ciascun Governo contraente effettua all’organizzazione i pagamenti, in corone danesi, previsti all’articolo VII. Qualora la regolamentazione del Governo che effettua tali pagamenti lo esiga, essi possono anche essere effettuati in dollari degli Stati Uniti. La procedura per determinare il corso del cambio applicabile per il pagamento in dollari degli Stati Uniti è determinata dal Consiglio in consultazione con i Governi interessati.8
  3. A condizione che l’Organizzazione sia rimborsata in dollari degli Stati Uniti delle sue spese straordinarie, il Segretario generale, per quanto sia consentito dalle disponibilità, paga al Governo della Danimarca le somme, dovute conformemente agli articoli IX e XII, nelle monete con le quali i Governi contraenti hanno effettuato i loro pagamenti all’Organizzazione.
  4. 9
Art. XII
  1. L’obbligo del Segretario generale di effettuare i pagamenti al Governo della Danimarca in virtù del presente accordo è limitato alle somme effettivamente ricevute dall’Organizzazione e disponibili conformemente al presente accordo.
  2. Tuttavia, prima di ricevere i pagamenti effettuati dai Governi contraenti e conformemente al regolamento finanziario dell’Organizzazione, il Segretario generale può anticipare le somme dovute al Governo della Danimarca, se ritiene che tali anticipazioni siano necessarie per la messa in opera di un Servizio o la continuità di finanziamento dei Servizi.
  3. Nessun Governo contraente ha il diritto di ricorso contro l’Organizzazione in caso di mancato pagamento da parte di un altro Governo a titolo del presente accordo.
Art. XIII
  1. Riservato le disposizioni dell’articolo V e del paragrafo 2 dell’articolo VI, il Consiglio, d’intesa con il Governo della Danimarca, può includere nell’ambito del presente accordo nuove spese in capitale necessarie al buon funzionamento dei Servizi.
  2. Riservate le disposizioni degli articoli V e VI, il Consiglio, d’intesa col Governo della Danimarca, può includere nell’ambito del presente Accordo dei servizi che si aggiungono a quelli specificati nell’allegato I, come pure nuove spese in capitale attenenti a questi servizi, purché sia adempiuta una delle seguenti condizioni:
    1. la somma totale di queste spese è limitata ciascun anno al 3,5 per cento approvato all’articolo V; ovvero
    2. i servizi sono stati approvati da tutti i Governi contraenti; ovvero
    3. i servizi sono stati approvati dai Governi contraenti per i quali il totale dei contributi è almeno pari al novanta per cento della somma complessiva dei contributi stabiliti conformemente alle disposizioni dell’articolo VII paragrafi 3–6, cui sono applicabili le disposizioni dell’articolo VI.10
  3. Per i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il rinnovamento degli edifici e del materiale mediante prelevamento sui contributi pagati a titolo d’investimento non è considerato come una nuova spesa in capitale.
  4. Se nuove spese in capitale o servizi suppletivi fossero proposti dal Governo della Danimarca o dal Consiglio, il suddetto Governo fornirà al Segretario generale le previsioni delle spese attenenti, come pure qualsiasi specificazione, piano e altra informazione che potesse essere necessario a questo riguardo, e consulterà il Segretariato generale sul modo d’approntamento, di concezione e di costruzione da eleggere.
  5. Il Consiglio, d’intesa con il Governo della Danimarca, può escludere dall’accordo una parte qualsiasi dei Servizi.
  6. Dopo che siano state prese misure in applicazione alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 o 5 del presente articolo, il Consiglio modifica in conseguenza gli allegati al presente accordo.
Art. XIV

II Governo della Danimarca attua un sistema di tasse per l’uso dei servizi forniti a tutti gli aeromobili civili che effettuino traversate secondo l’articolo VII. Queste tasse per l’uso sono calcolate secondo quanto disposto nell’allegato III al presente Accordo. I redditi netti provenienti da queste tasse sono dedotti dai pagamenti dovuti al Governo della Danimarca conformemente alle disposizioni del presente Accordo. A meno che il Consiglio non lo consenta, il Governo della Danimarca non riscuote alcuna tassa supplementare per l’uso di un qualunque servizio da parte di utenti che non siano cittadini danesi.

Art. XV

Senza l’approvazione del Consiglio, il Governo della Danimarca non può conchiudere alcun accordo internazionale per l’istituzione, l’esercizio, la manutenzione, lo sviluppo o il finanziamento di uno qualsiasi dei Servizi.

Art. XVI

Il Governo della Danimarca coopera il più attivamente possibile con i rappresentanti dell’Organizzazione per quanto concerne il perseguimento degli scopi del presente accordo e concede a questi rappresentanti i privilegi e le immunità cui hanno diritto in virtù della convenzione generale su i privilegi e le immunità degli istituti specializzati e, in particolare, delle disposizioni dell’allegato III (2) a suddetta convenzione.

Art. XVII

Il Consiglio convoca una riunione generale dei Governi interessati:

  1. a domanda di due o più Governi contraenti o a domanda del Governo della Danimarca o, qualora non vi siano state riunioni nei cinque anni precedenti, a domanda di uno qualsiasi dei Governi contraenti;
  2. se il mancato pagamento dei contributi da parte di taluni Governi contraenti a titolo del presente accordo necessita una revisione dei contributi che non può essere effettuata in modo soddisfacente mediante un altro mezzo;
  3. se, per qualsiasi altro motivo, il Consiglio ritiene che una tale riunione sia necessaria.
Art. XVIII

Qualsiasi controversia circa l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo o dei suoi allegati, che non sia risolta mediante negoziati, è sottoposta al Consiglio, a domanda di uno dei Governi contraenti parti nella controversia, affinché elabori delle raccomandazioni.

Art. XIX
  1. Il presente accordo rimane aperto sino il 1° dicembre 1956 alla firma dei Governi elencati nel preambolo.
  2. Il presente accordo è subordinato all’accettazione dei Governi firmatari. Gli strumenti di accettazione devono essere depositati, il più presto possibile, presso il Segretario generale, che informerà tutti i Governi firmatari o aderenti della data di deposito di ciascuno strumento.
Art. XX
  1. Il presente accordo è aperto all’adesione del Governo di ciascuno Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una istituzione specializzata collegata a detta Organizzazione. Le adesioni sono effettuate mediante il deposito di uno strumento ufficiale presso il Segretario generale.
  2. Il Consiglio può intavolare negoziati con ciascun Governo che non è parte del presente accordo e i cui aeromobili civili beneficiano dei Servizi, allo scopo di ottenere la sua adesione all’accordo.
  3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il Consiglio può conchiudere convenzioni circa il pagamento di contributi da parte di ciascun Governo che non diventa parte del presente accordo. Qualsiasi contributo ricevuto in tal modo è usato a fine del presente accordo, nelle condizioni determinate dal Consiglio.
Art. XXI
  1. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1957 al più presto e quando il totale dei contributi iniziali dei Governi che hanno depositato il loro strumento di accettazione o di adesione è almeno pari al novanta per cento della somma massima delle spese specificate nell’articolo V. Il deposito, da parte di questi Governi, di uno strumento di accettazione o di adesione è considerato come un’approvazione del sistema di contributi, di pagamenti e di rettificazioni previsto nel presente accordo per il tempo dal 1° gennaio 1957 all’entrata in vigore dell’accordo.
  2. Per quanto concerne qualsiasi Governo, il cui strumento di accettazione o di adesione è depositato dopo l’entrata in vigore del presente accordo, l’accordo entra in vigore alla data del deposito. In tal caso, il Governo in causa accetta il sistema di contributi, di pagamenti e di rettificazioni previsto nel presente accordo, almeno dall’inizio dell’anno civile durante il quale lo strumento di accettazione o di adesione è stato depositato. Il suddetto Governo può accettare che gli sia imputato un contributo corrispondente alla sua quota di partecipazione alle spese reali approvate di Servizi ai quali le disposizioni dell’articolo VI sono applicabili e rispetto ai quali l’approvazione di tutti i Governi contraenti non è stata ottenuta alla data dell’adesione di detto Governo.
Art. XXII
    1. Il Governo della Danimarca può mettere fine al presente accordo con effetto dal 31 dicembre di qualsiasi anno, mediante un preavviso scritto comunicato al Segretario generale al più tardi il 1° gennaio dell’anno di cui si tratta.
    2. Il Governo della Danimarca, se, a un momento qualsiasi, non può assicurare i Servizi attenendosi alla somma massima delle spese specificata nell’articolo V, avverte, senza indugio, per iscritto il Segretario generale e gli trasmette le previsioni particolareggiate sulle somme suppletive necessarie. Il Segretario generale esamina le previsioni, non appena le ha ricevute, e, dopo aver consultato, se occorra, il Governo della Danimarca, determina la somma necessaria oltre il limite sopra indicato. Il Segretario generale si rivolge allora ai Governi contraenti allo scopo di ottenere il loro consenso, come stipulato nell’articolo V. Se, tre mesi dopo avere determinato la somma suppletiva necessaria, il Segretario generale non ha avvertito il Governo della Danimarca che i Governi contraenti hanno dato il loro consenso, il suddetto Governo può porre fine al presente accordo, mediante un preavviso di tre mesi comunicato per iscritto al Segretario generale.
    3. I Governo contraenti altri che quello della Danimarca possono porre fine al presente accordo con effetto dal 31 dicembre di qualsiasi anno, mediante un preavviso scritto comunicato al Segretario generale al più tardi il 1° gennaio dell’anno di cui si tratta, se il totale dei loro contributi per l’anno corrente è almeno pari al dieci per cento del limite stabilito conformemente alle disposizioni dell’articolo V.
  1. Al ricevimento di uno o di più preavvisi dell’intenzione di porre fine al presente accordo, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo, il Segretario generale avverte i Governi contraenti.
Art. XXIII
  1. Nonostante le disposizioni dell’articolo XXII, qualsiasi Governo contraente altro che quello della Danimarca, i cui contributi per l’anno corrente sono inferiori al dieci per cento della somma limite indicata nell’articolo V, può cessare di partecipare al presente accordo a contare dal 31 dicembre di qualsiasi anno, notificando per iscritto al Segretario generale, al più tardi il 1° gennaio dell’anno di cui si tratta, la sua intenzione di cessare parte dell’accordo. Per gli scopi dell’articolo XXII, paragrafo 1, lettera c, tale preavviso è ritenuto costituire parimente una notificazione del desiderio di porre fine al presente accordo.
  2. Non appena ricevuto il preavviso di cessazione di partecipazione di un Governo contraente, il Segretario generale ne avverte gli altri Governi contraenti.
Art. XXIV
  1. Il Governo della Danimarca, qualora ponga fine al presente accordo in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo XXII, paga alla Organizzazione, o l’Organizzazione può trattenere sui pagamenti dovuti a questo Governo in conformità di detto accordo, una somma che rappresenti l’equa compensazione dei benefici conseguiti dal suddetto Governo mediante l’acquisto, ai suoi fini, dei beni mobili o immobili parzialmente o integralmente rimborsati a esso conformemente alle disposizioni del presente accordo.
  2. Qualora dei Governi contraenti altri che quello della Danimarca ponessero fine al presente accordo, è pagato al Governo della Danimarca, sia mediante prelevamento del fondo di riserva, sia, se tale fondo fosse insufficiente, da parte di tutti i Governi contraenti, per cura dell’Organizzazione, una somma equa a titolo di compensazione delle spese in capitale contratte dal Governo della Danimarca e non integralmente rimborsate in esecuzione al presente accordo. La somma dei pagamenti richiesti, a questo scopo, ai Governi contraenti è determinata secondo la percentuale dei contributi più recenti, i pagamenti scadendo alla data alla quale è stato posto fine all’accordo. L’Organizzazione ha il diritto di prendere possesso di tutti i beni mobili, per i quali una compensazione sia stata concessa in esecuzione al presente paragrafo. La rinuncia a tale diritto entrerebbe il considerazione nella determinazione della compensazione.
  3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente accordo sono parimente applicabili a qualsiasi parte dei Servizi che fosse esclusa dal presente accordo conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 dell’articolo XIII.
  4. La somma dei pagamenti che devono essere effettuati in virtù delle disposizioni del presente articolo è determinata mediante accordo fra il Consiglio e il Governo della Danimarca.
Art. XXV
  1. Riservate le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo X, qualsiasi resto del fondo di riserva e degli interessi provenienti da questo fondo, detenuto dall’Organizzazione alla data alla quale il presente accordo cessa di essere in vigore, è rimborsato, mediante ripartizione, a quei Governi che sono ancora parte del presente accordo immediatamente prima di detta data, secondo la percentuale del loro contributo annuo più recente.

    1. Ciascun Governo che ha ritirato la sua partecipazione al presente accordo, in virtù dell’articolo XXIII, paga all’Organizzazione, o riceve da essa, qualsiasi differenza fra la somma che ha pagato all’Organizzazione in esecuzione all’articolo VII e la parte di spese reali approvate che gli è imputabile durante la sua partecipazione.
    2. Ciascun Governo che ha ritirato la sua partecipazione paga alla Organizzazione la sua parte delle spese in capitale che sono state contratte dal Governo della Danimarca e che non sono state integralmente rimborsate in esecuzione al presente accordo. La somma che deve essere pagata è determinata secondo la percentuale del contributo più recente imputato al Governo che ritira la sua partecipazione. Il pagamento scade alla data del ritiro.
Art. XXVI
  1. I Governi contraenti o il Consiglio possono fare qualsiasi proposta di emendamento al presente Accordo. La proposta è comunicata per scritto al Segretario generale, che la trasmette a tutti i Governi contraenti, chiedendo loro che lo informino formalmente se la accettano o no.
  2. L’adozione di un emendamento richiede il consenso dei due terzi di tutti i Governi contraenti, i cui contributi complessivi per l’anno in corso siano almeno pari al novanta per cento.
  3. L’emendamento così adottato entra in vigore per tutti i Governi contraenti il 1° gennaio dell’anno successivo a quello durante il quale il Segretario generale ha ricevuto l’accettazione ufficiale dell’emendamento, comunicata per scritto, dei Governi contraenti responsabili per almeno il novantotto per cento dei contributi per l’anno in corso.
  4. Il Segretario generale invia copie certificate conformi di ciascun emendamento adottato a tutti i Governi contraenti, e notifica loro ogni accettazione e la data di entrata in vigore di ogni emendamento.
  5. Nei casi che non siano quelli specificati nel paragrafo 6 dell’articolo XIII, il Consiglio può modificare gli allegati al presente accordo, riservati i termini e le condizioni del presente accordo e il consenso del Governo della Danimarca.
Allegato I

Servizi

1aparteServizi di controllo della circolazione aerea

Nessuno

2aparteServizi meteorologici

Messaggi di osservazioni sinottiche in superficie e in altitudine e messaggi di osservazioni orarie devono essere redatti giornalmente fondandosi sulle osservazioni effettuate nelle stazioni meteorologiche qui appresso, conformemente alla tavola seguente:

Stazione e coordinateOsservazioni sinottiche
triorarie in superficie
(00, 03, 06, 09, 12, 15, 18,
21 GMT)
Osser-
vazioni
orarie
Osservazioni in altitudine
pallone
pilota
radio-
sonda
radio-
vento
(03 e 15 GMT)
1. Danmarkshavn
7646N. 1846W
822
2. Kap Tobin
7025N. 2158W
822
3. Aputiteq
6748N. 3216W
8
4. Angmagssalik
6536N. 3734W
822
5. Tingmiarmiut
6232N. 4208W
82
6. Prins Christians Sund
6003N. 4312W
824*
7. Godthaab
6410N. 5145W
82
8. Egedesminde
6842N. 5252W
822
9. Upernavik
7247N. 5610W
82
*La parte essenziale delle osservazioni orarie di questa stazione è l’accertamento del QNH.

3aparteServizi di telecomunicazioni aeronautiche e meteorologiche

Servizi di telecomunicazione da istituire come segue:

A. Angmagssalik

  1. accentramento dei messaggi meteorologici della costa Est della Groenlandia;
  2. ricezione da Godhavn dei messaggi meteorologici della costa Ovest;
  3. diffusione dei messaggi meteorologici dalla Groenlandia verso l’Europa, secondo un orario stabile;
  4. trasmissione di tutti i messaggi meteorologici della Groenlandia verso Prins Christians Sund;

B. Prins Christians Sund

1.11 servizio fisso di telecomunicazioni aeronautiche verso Gander, radiotelescrivente duplex in funzionamento in duplex verso Gander solo per ritrasmissione di informazioni meteorologiche dalla Groenlandia; 2.12 servizio fisso di telecomunicazioni aeronautiche verso Reykjavik mediante radiotelescrivente duplex; 3. servizio mobile di telecomunicazione: collegamento velivolo suolo, comprendente stazioni a onde corte, stazioni a onde ultracorte e stazioni a onde corte, mediante onde di superficie; 4.13 un circuito manuale fra Prins Christians Sund e Reykjavik per trasmissione dei messaggi velivolo suolo;

C. Godhavn

  1. accentramento dei messaggi meteorologici della costa Ovest della Groenlandia;
  2. trasmissione dei messaggi meteorologici della costa Ovest della Groenlandia verso Angmagssalik; 3.14 un circuito manuale diretto fra Godhavn e l’America del Nord per la trasmissione di informazioni meteorologici dalla Groenlandia;

D. Dundas

  1. accentramento e trasmissione verso Godhavn di messaggi meteorologici provenienti da diverse stazioni che non fanno parte del finanziamento collettivo.

4aparteAiuti radio alla navigazione

Aiuti radio alla navigazione da mettere in esercizio come segue:

A. Loran

  1. Stazione di Skuvanes (Isole Färöer), costituita di: i) Una stazione pilota doppia Loran standard con impianti di controllo, a Skuvanes Head. Questa stazione, in collaborazione con le due stazioni ausiliari di Vik (Islanda) e Mangerstar (Ebridi), deve garantire un servizio continuo di radionavigazione nel Nord-Est dell’Atlantico, usando i valori IL5 e IL6 Loran; essa deve essere attrezzata e mantenuta in modo di garantire questo servizio con il minimo di interruzioni dovute alla mancata efficienza di uno dei suoi elementi; ii) tutti i servizi di comunicazione e impianti necessari all’esercizio della stazione, in particolare le radiocomunicazioni del servizio fisso con le stazioni ausiliari di Vik e di Mangerstar.
  2. Stazioni di Frederiksdal (Groenlandia), costituita di: i) una stazione pilota Loran standard con impianti di controllo, a Frederiksdal (Groenlandia). Questa stazione, in collaborazione con la stazione ausiliaria di Battle Harbour (Labrador-Canada), deve garantire un servizio continuo di radionavigazione Loran nel Nord Ovest dell’Atlantico, usando il valore IL 4 Loran; essa deve essere attrezzata e mantenuta in modo di garantire questo servizio con il minimo di interruzioni dovute alla mancata efficienza di uno dei suoi elementi; ii) tutti i servizi di comunicazione e impianti necessari all’esercizio della stazione, in particolare le radiocomunicazioni del servizio fisso con la stazione ausiliare di Battle Harbour.

B. Radiofaro non direzionale (NDB)

un radiofaro non direzionale a Prins Christians Sund che garantisca un servizio di radionavigazione continuo.

Allegato II

Inventario

Stazione:Danmarkshavn (in corone danesi)

VoceValore iniziale convenuto
a fine d’ammortamento
Ammortamenti
e assicurazioni ricevuti
al 31 dic. 1956,
dedotti i reinvestimenti per
rinnovamenti
Valore residuo convenuto
al 1ogen. 1957
Data d’inizio dell’am- mortamento
Edifici
e annessi
Attrezzature
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1.Edifici e annessi673 274.04199 786.03473 488.011. gen. 1957
2.Alberi d’antenne
e contrappesi
129 515.8189 811.0839 704.731. gen. 1957
3.Macchine e attrezzi108 082.0716 212.3191 869.761. gen. 1957
4.Serbatoi54 125.2018 003.8436 121.361. gen. 1957
5.Attrezzatura per
telecomunicazioni
102 995.2670 833.5832 161.681. gen. 1957
6.Cavi blindati11 861.054 151.347 709.711. gen. 1957
Cavi ordinari9 256.366 479.482 776.881. gen. 1957
7.Attrezzatura
meteorologica
175 518.0741 603.08133 914.991. gen. 1957
8.Veicoli39 978.3239 978.3201. gen. 1957
9.Imbarcazioni8 419.678 419.6701. gen. 1957
10.Materiale d’ufficio
e d’abitazione
1 643.88575.341 068.541. gen. 1957
Totale673 274.04641 395.69495 854.07818 815.66

Stazione:Kap Tobin (in corone danesi)

VoceValore iniziale convenuto
a fine d’ammortamento
Ammortamenti
e assicurazioni ricevuti
al 31 dic. 1956,
dedotti i reinvestimenti per
rinnovamenti
Valore residuo convenuto
al 1ogen. 1957
Data d’inizio dell’am- mortamento
Edifici
e annessi
Attrezzature
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1.Edifici e annessi1 330 711.37447 039.02883 672.351. gen. 1957
2.Alberi d’antenne
e contrappesi
79 850.3955 515.2824 335.111. gen. 1957
3.Macchine e attrezzi154 457.93108 120.5446 337.391. gen. 1957
4.Serbatoi142 084.0047 409.4094 674.601. gen. 1957
5.Attrezzatura per
telecomunicazioni
120 000.0083 000.0037 000.001. gen. 1957
6.Cavi blindati32 192.0411 177.2021 014.841. gen. 1957
Cavi ordinari10 409.957 287.003 122.951. gen. 1957
7.Attrezzatura
meteorologica
168 563.19114 462.1654 101.031. gen. 1957
8.Veicoli48 406.5648 406.5601. gen. 1957
9.Imbarcazioni33 054.0733 054.0701. gen. 1957
10.Materiale d’ufficio
e d’abitazione
2 500.00875.001 625.001. gen. 1957
Totale1 330 711.37791 518.13956 346.231 165 883.27

Stazione:Aputiteq (in corone danesi)

VoceValore iniziale convenuto
a fine d’ammortamento
Ammortamenti
e assicurazioni ricevuti
al 31 dic. 1956,
dedotti i reinvestimenti per
rinnovamenti
Valore residuo convenuto
al 1ogen. 1957
Data d’inizio dell’am- mortamento
Edifici
e annessi
Attrezzature
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1.Edifici e annessi919 294.57386 103.72533 190.851. gen. 1957
2.Alberi d’antenne
e contrappesi
123 235.3973 941.2449 294.151. gen. 1957
3.Macchine e attrezzi83 354.9550 013.0033 341.951. gen. 1957
4.Serbatoi3 297.25989.162 308.091. gen. 1957
5.Attrezzatura per
telecomunicazioni
112 371.6867 423.0244 948.661. gen. 1957
6.Cavi blindati12 192.663 657.788 534.881. gen. 1957
Cavi ordinari1 325.15795.12530.031. gen. 1957
7.Attrezzatura
meteorologica
18 392.709 610.988 781.721. gen. 1957
8.Veicoli44 381.2844 381.2801. gen. 1957
9.Imbarcazioni36 009.644 126.8031 882.841. gen. 1957
10.Materiale d’ufficio
e d’abitazione
850.00255.00595.001. gen. 1957
Totale919 294.57435 410.70641 297.10713 408.17

Stazione:Angmagssalik (in corone danesi)

VoceValore iniziale convenuto
a fine d’ammortamento
Ammortamenti
e assicurazioni ricevuti
al 31 dic. 1956,
dedotti i reinvestimenti per
rinnovamenti
Valore residuo convenuto
al 1ogen. 1957
Data d’inizio dell’am- mortamento
Edifici
e annessi
Attrezzature
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1.Edifici e annessi2 100 288.48579 220.221 521 068.261. gen. 1957
2.Alberi d’antenne
e contrappesi
168 410.98117 887.6850 523.301. gen. 1957
3.Macchine e attrezzi154 416.34108 091.4246 324.921. gen. 1957
4.Serbatoi192 020.1064 802.06127 218.041. gen. 1957
5.Attrezzatura per
telecomunicazioni
457 858.48215 500.95242 357.531. gen. 1957
6.Cavi blindati41 218.0614 361.3226 856.741. gen. 1957
Cavi ordinari17 472.1812 230.525 241.661. gen. 1957
7.Attrezzatura
meteorologica
70 172.2945 549.1024 623.191. gen. 1957
8.Veicoli50 590.8520 590.8530 000.001. gen. 1957
9.Imbarcazioni4 400.194 400.1901. gen. 1957
10.Materiale d’ufficio
e d’abitazione
3 454.001 208.882 245.121. gen. 1957
Totale2 100 288.481 160 013.471 183 843.192 076 458.76

Stazione:Tingmiarmiut (in corone danesi)

VoceValore iniziale convenuto
a fine d’ammortamento
Ammortamenti
e assicurazioni ricevuti
al 31 dic. 1956,
dedotti i reinvestimenti per
rinnovamenti
Valore residuo convenuto
al 1ogen. 1957
Data d’inizio dell’am- mortamento
Edifici
e annessi
Attrezzature
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1.Edifici e annessi549 708.02267 683.96282 024.061. gen. 1957
2.Alberi d’antenne
e contrappesi
118 418.1482 342.6636 075.481. gen. 1957
3.Macchine e attrezzi74 897.0152 427.9222 469.091. gen. 1957
4.Serbatoi67 075.0021 056.2646 018.741. gen. 1957
5.Attrezzatura per
telecomunicazioni
99 829.2166 600.4433 228.771. gen. 1957
6.Cavi blindati5 616.311 965.723 650.591. gen. 1957
Cavi ordinari794.19555.92238.271. gen. 1957
7.Attrezzatura
meteorologica
18 233.098 088.5810 144.511. gen. 1957
8.Veicoli32 687.8832 687.8801. gen. 1957
9.Imbarcazioni19 860.0019 860.0001. gen. 1957
10.Materiale d’ufficio
e d’abitazione
818.12286.38531.741. gen. 1957
Totale549 708.02438 228.95553 555.72434 381.25

Stazione:Prins Christians Sund (in corone danesi)

VoceValore iniziale convenuto
a fine d’ammortamento
Ammortamenti
e assicurazioni ricevuti
al 31 dic. 1956,
dedotti i reinvestimenti per
rinnovamenti
Valore residuo convenuto
al 1ogen. 1957
Data d’inizio dell’am- mortamento
Edifici
e annessi
Attrezzature
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1.Edifici e annessi1 134 643.82455 048.07679 595.751. gen. 1957
2.Alberi d’antenne
e contrappesi
810 930.02103 972.00706 958.021. gen. 1957
3.Macchine e attrezzi513 207.61111 283.04401 924.571. gen. 1957
4.Serbatoi147 322.2029 464.44117 857.761. gen. 1957
5.Attrezzatura per
telecomunicazioni
2 691 518.89228 378.282 463 140.611. gen. 1957
6.Cavi blindati171 500.1325 300.04146 200.091. gen. 1957
Cavi ordinari
7.Attrezzatura
meteorologica
4 039.99808.003 231.991. gen. 1957
8.Veicoli50 426.0340 340.8410 085.191. gen. 1957
9.Imbarcazioni44 395.8326 637.5217 758.311. gen. 1957
10.Materiale d’ufficio
e d’abitazione
7 721.011 544.206 176.811. gen. 1957
Totale1 134 643.824 441 061.711 022 776.434 552 929.10

Stazione:Godthaab (in corone danesi)

VoceValore iniziale convenuto
a fine d’ammortamento
Ammortamenti
e assicurazioni ricevuti
al 31 dic. 1956,
dedotti i reinvestimenti per
rinnovamenti
Valore residuo convenuto
al 1ogen. 1957
Data d’inizio dell’am- mortamento
Edifici
e annessi
Attrezzature
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1.Edifici e annessi167 132.7153 871.48113 261.231. gen. 1957
2.Alberi d’antenne
e contrappesi
3.Macchine e attrezzi
4.Serbatoi
5.Attrezzatura per
telecomunicazioni
6.Cavi blindati
Cavi ordinari
7.Attrezzatura
meteorologica
12 528.087 079.805 448.281. gen. 1957
8.Veicoli
9.Imbarcazioni
10.Materiale d’ufficio
e d’abitazione
Totale167 132.7112 528.0860 951.28118 709.51

Stazione:Egedesminde (in corone danesi)

VoceValore iniziale convenuto
a fine d’ammortamento
Ammortamenti
e assicurazioni ricevuti
al 31 dic. 1956,
dedotti i reinvestimenti per
rinnovamenti
Valore residuo convenuto
al 1ogen. 1957
Data d’inizio dell’am- mortamento
Edifici
e annessi
Attrezzature
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1.Edifici e annessi480 000.00165 000.00315 000.001. gen. 1957
2.Alberi d’antenne
e contrappesi
3.Macchine e attrezzi50 000.0050 000.0001. gen. 1957
4.Serbatoi
5.Attrezzatura per
telecomunicazioni
6.Cavi blindati
Cavi ordinari
7.Attrezzatura
meteorologica
71 690.0043 014.0028 676.001. gen. 1957
8.Veicoli
9.Imbarcazioni
10.Materiale d’ufficio
e d’abitazione
Totale530 000.0079 690.00260 414.00349 276.00

Stazione:Upernavik (in corone danesi)

VoceValore iniziale convenuto
a fine d’ammortamento
Ammortamenti
e assicurazioni ricevuti
al 31 dic. 1956,
dedotti i reinvestimenti per
rinnovamenti
Valore residuo convenuto
al 1ogen. 1957
Data d’inizio dell’am- mortamento
Edifici
e annessi
Attrezzature
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1.Edifici e annessi582 201.13174 088.64408 112.491. gen. 1957
2.Alberi d’antenne
e contrappesi
99 091.5968 914.1230 177.471. gen. 1957
3.Macchine e attrezzi68 406.1947 884.3220 521.871. gen. 1957
4.Serbatoi
5.Attrezzatura per
telecomunicazioni
116 829.6781 780.7835 048.891. gen. 1957
6.Cavi blindati6 231.422 105.984 125.441. gen. 1957
Cavi ordinari1 658.281 160.82497.461. gen. 1957
7.Attrezzatura
meteorologica
10 045.334 989.945 055.391. gen. 1957
8.Veicoli39 353.6039 353.600
9.Imbarcazioni
10.Materiale d’ufficio
e d’abitazione
1 433.37501.70931.671. gen. 1957
Totale582 201.13343 049.45420 779.90504 470.68

Stazione:Godhavn (in corone danesi)

VoceValore iniziale convenuto
a fine d’ammortamento
Ammortamenti
e assicurazioni ricevuti
al 31 dic. 1956,
dedotti i reinvestimenti per
rinnovamenti
Valore residuo convenuto
al 1ogen. 1957
Data d’inizio dell’am- mortamento
Edifici
e annessi
Attrezzature
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1.Edifici e annessi1 096 667.34356 078.56740 588.781. gen. 1957
2.Alberi d’antenne
e contrappesi
99 186.2968 880.4230 305.871. gen. 1957
3.Macchine e attrezzi147 005.47102 903.8644 101.611. gen. 1957
4.Serbatoi75 000.0022 500.0052 500.001. gen. 1957
5.Attrezzatura per
telecomunicazioni
358 300.48180 810.34177 490.141. gen. 1957
6.Cavi blindati50 913.2417 819.6433 093.601. gen. 1957
Cavi ordinari10 706.107 494.263 211.841. gen. 1957
7.Attrezzatura
meteorologica
8.Veicoli37 794.2437 794.2401. gen. 1957
9.Imbarcazioni
10.Materiale d’ufficio
e d’abitazione
3 942.811 380.002 562.811. gen. 1957
Totale1 096 667.34782 848.63795 661.321 083 854.65

Stazione:Dundas (in corone danesi)

VoceValore iniziale convenuto
a fine d’ammortamento
Ammortamenti
e assicurazioni ricevuti
al 31 dic. 1956,
dedotti i reinvestimenti per
rinnovamenti
Valore residuo convenuto
al 1ogen. 1957
Data d’inizio dell’am- mortamento
Edifici
e annessi
Attrezzature
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1.Edifici e annessi667 609.78224 768.53442 841.251. gen. 1957
2.Alberi d’antenne
e contrappesi
104 373.7272 611.5831 762.141. gen. 1957
3.Macchine e attrezzi103 015.0372 110.5230 904.511. gen. 1957
4.Serbatoi50 000.0015 000.0035 000.001. gen. 1957
5.Attrezzatura per
telecomunicazioni
95 035.2466 524.6428 510.601. gen. 1957
6.Cavi blindati2 557.36895.161 662.201. gen. 1957
Cavi ordinari6 185.924 330.141 855.781. gen. 1957
7.Attrezzatura
meteorologica
8.Veicoli35 598.7035 598.7001. gen. 1957
9.Imbarcazioni13 944.3713 944.3701. gen. 1957
10.Materiale d’ufficio
e d’abitazione
4 391.971 537.202 854.771. gen. 1957
Totale667 609.78415 102.31507 320.84575 391.25

Stazione:Skuvanes (in corone danesi)

VoceValore iniziale convenuto
a fine d’ammortamento
Ammortamenti
e assicurazioni ricevuti
al 31 dic. 1956,
dedotti i reinvestimenti per
rinnovamenti
Valore residuo convenuto
al 1ogen. 1957
Data d’inizio dell’am- mortamento
Edifici
e annessi
Attrezzature
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1.Edifici e annessi454 117.90221 737.61232 380.291. gen. 1957
2.Alberi d’antenne
e contrappesi
3.Macchine e attrezzi70 000.0054 250.0015 750.001. gen. 1957
4.Serbatoi
5.Attrezzatura per
telecomunicazioni
437 000.00271 166.67165 833.331. gen. 1957
6.Cavi blindati
Cavi ordinari
7.Attrezzatura
meteorologica
8.Veicoli20 000.005 666.6714 333.331. gen. 1957
9.Imbarcazioni
10.Materiale d’ufficio
e d’abitazione
Totale454 117.90527 000.00552 820.95428 296.95

Stazione:Frederiksdal (in corone danesi)

VoceValore iniziale convenuto
a fine d’ammortamento
Ammortamenti
e assicurazioni ricevuti
al 31 dic. 1956,
dedotti i reinvestimenti per
rinnovamenti
Valore residuo convenuto
al 1ogen. 1957
Data d’inizio dell’am- mortamento
Edifici
e annessi
Attrezzature
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1.Edifici e annessi103 000.009 185.0093 815.001. gen. 1957
2.Alberi d’antenne
e contrappesi
3.Macchine e attrezzi280 000.0011 666.67268 333.331. gen. 1957
4.Serbatoi75 000.0024 250.0050 750.001. gen. 1957
5.Attrezzatura per
telecomunicazioni
6.Cavi blindati
Cavi ordinari
7.Attrezzatura
meteorologica
8.Veicoli20 500.0013 666.676 833.331. gen. 1957
9.Imbarcazioni
10.Materiale d’ufficio
e d’abitazione
Totale103 000.00375 500.0058 768.34419 731.66
Allegato III

Questioni finanziarie

Sezione I

1.  Gli stati di conto trasmessi dal Governo della Danimarca circa le spese d’esercizio e di manutenzione dei servizi indicati nell’allegato I devono essere fondati sugli elementi elencati nelle parti A, B e C della sezione II del presente allegato. Il modo di presentazione e di stima delle previsioni e dei conti è stabilito mediante accordo fra il Segretario generale e il Governo della Danimarca. Il Governo della Danimarca deve parimente presentare, nella forma determinata d’intesa con il Segretario generale, uno stato di conto annuale degli investimenti operati dal Governo della Danimarca per i Servizi, compreso il rinnovamento degli edifici e delle attrezzature effettuato mediante fondi previsti per l’ammortamento. 2.  Il Governo della Danimarca non computa nel costo dei Servizi i dazi doganali o altri diritti riscossi su le attrezzature e le forniture importate in Danimarca per essere direttamente ed esclusivamente usate a fine dell’accordo. 3.  Nei conti devono apparire le modificazioni che, nell’anno 1957, o in qualsiasi anno successivo, dovesse subire l’uso dei Servizi per scopi commerciali da parte del Governo della Danimarca. 4.  Il personale ordinario iscritto a conto dei Servizi non deve superare i seguenti effettivi:

tecnicialtretotale
I.Servizi di controllo
della circolazione aerea
000
II.Servizi meteorologici
1. Danmarkshavn819
2. Kap Tobin9110
3. Aputiteq516
4. Angmagssalik15116
5. Tingmiarmiut516
6. Prins Christians Sund10111
7. Godthaab202
8. Egedesminde516
9. Upernavik404
III.Servizi di telecomunicazioni aeronautiche e meteorologiche
1. Angmagssalikpersonale incluso in II-4, qui sopra
2. Prins Christians Sundpersonale incluso in II-6, qui sopra
3. Godhavn808
4. Dundas606
IV.Aiuti radio alla navigazione
1. Skuvanes (Isole Färöer)15217
2. Frederiksdal11213
3. Prins Christians Sundpersonale incluso in II-6, qui sopra

Sezione II

Le spese dirette d’esercizio e di manutenzione che il Governo della Danimarca può portare a conto del finanziamento collettivo sono elencate per categoria nelle parti A e B qui appresso. Le corrispondenti spese indirette sono elencate nella parte C. Parte ASpese d’esercizio 1.Stipendio del personale ordinario d’esercizio Stipendio di base stabilito di tempo in tempo dal Governo della Danimarca, più indennità o altri pagamenti applicabili, ad esempio: indennità di carovita, di sussistenza, per lavoro notturno, per ore supplementari, per assicurazioni, per malattie, per congedi, ecc. 2.Materiale d’uso Comprendente, ove occorra: carburanti, viveri, radiosonde, palloni, idrogeno, ecc. 3.Spese generali diverse Comprendenti, ove occorra: energia elettrica, tasse per comunicazioni commerciali, riscaldamento, illuminazione, pulizia, materiale di cancelleria e forniture diverse. 4.Trasporti Comprendenti, ove occorra: trasporto del personale e di merci, spese d’esercizio dei veicoli usati per questo trasporto, ecc. 5.Altre spese diverse d’esercizio necessarie Parte BSpese di manutenzione 1.Stipendio del personale ordinario di manutenzione Da inserire nella parte A-1. 2.Mano d’opera speciale di manutenzione Comprendenti, ove occorra: specialisti e mano d’opera locale assunti temporaneamente per lavori speciali di manutenzione. 3.Forniture per la manutenzione Comprendenti, ove occorra: pezzi staccati e forniture destinati alla manutenzione degli edifici e degli annessi, degli alberi d’antenne e dei contrappesi, delle macchine e degli attrezzi, dei serbatoi, dell’attrezzatura per telecomunicazioni, dei cavi, dell’attrezzatura meteorologica, dei veicoli, delle imbarcazioni, del materiale d’ufficio e di abitazione, ecc. 4.Altre spese diverse di manutenzione necessarie Comprendenti qualsiasi attrezzatura nuova o rinnovata, il cui prezzo totale è almeno di cinquecento dollari degli Stati Uniti e non sarebbe pratico ammortare, i lavori contrattuali di riparazione effettuati fuori di una stazione e le spese di trasporto che ne derivano, ecc. Parte CSpese indirette 1.Spese generali diverse, comprese le spese d’amministrazione Per l’amministrazione dei servizi elencati nell’allegato I, il 10 per cento delle spese totali dirette iscritte nelle rubriche enumerate nelle parti A e B della sezione II del presente allegato 2.Ammortamento L’ammortamento computato nel finanziamento collettivo è calcolato secondo le seguenti quote, in quanto non concerna edifici e attrezzature interamente ammortati, salvo che il rinnovamento di questi edifici o di queste attrezzature sia effettuato mediante fondi previsti per l’ammortamento; in tal caso, l’ammortamento può essere computato fino a quando gli edifici o le attrezzature rinnovati siano parimente ammortati:

quota annua
2.1edifici e annessi
Kap Tobin
Aputiteq10 %
Tingmiarmiut
Prins Christians Sund
Danmarkshavn
Angmagssalik
Godthaab
Egedesminde
Upernavik6,6 %
Godhavn
Dundas
Skuvanes e Vaag
Frederiksdal
sul valore indicato come base d’ammortamento nell’allegato II.
quota annua
2.2attrezzatura, secondo la quota annua del 10 per cento del valore specificato come base d’ammortamento nell’allegato II, eccettuate le attrezzature seguenti per le quali vale la quota indicata in corrispondenza:
serbatoi
cavi blindati5 %
materiale d’ufficio e d’abitazione
canotti15 %
veicoli20 %

3.Interessi L’interesse sul capitale investito negli edifici e nelle attrezzature non deve superare il 41/2 per cento all’anno del valore specificato per l’ammortamento nell’allegato II, dedotto il deprezzamento annuo e tenuto conto del rinnovamento degli edifici e delle attrezzature operate mediante fondi previsti per l’ammortamento. 4.Assicurazione Il Governo della Danimarca deve assicurare gli edifici e le attrezzature per il valore contabile indicato nell’allegato II. L’importo dei premi computato nel finanziamento collettivo non deve superare le quote commerciali in vigore per coprire rischi simili.

Sezione III Tasse d’uso

1.  Conformemente all’articolo XIV del presente Accordo, per quanto riguarda i servizi finanziati collettivamente il Consiglio determina, il 20 novembre 1982 al più tardi, un’unica tassa per l’uso per ogni traversata di aeromobile civile effettuata durante l’anno civile 1983. Tale tassa è calcolata dividendo per il numero totale di traversate effettuate nel 1981 il novantacinque per cento dei costi preventivati aprovati, espressi in corone danesi, imputabili all’aviazione civile nel 1983 (definiti nel paragrafo 6 qui di seguito), maggiorati di una rettificazione a titolo dei disavanzi di copertura o diminuiti di una rettificazione a titolo delle eccedenze di copertura nel 1981 (calcolati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3–5 qui di seguito); la somma è arrotondata alla più vicina corona danese.

2.  Allorché le date di cui sopra sono state modificate come si conviene, le disposizioni del paragrafo 1 qui sopra regolano il calcolo della tassa per l’uso riscossa per ogni traversata di aeromobile civile effettuata durante l’anno civile 1984 e gli anni seguenti.

3.  L’eccedenza o il disavanzo di copertura di cui al paragrafo 1 qui sopra corrisponde alla differenza tra la somma che può essere riscossa per un anno qualsiasi (paragrafo 4 qui di seguito) ed il totale delle somme fatturate agli utenti per questo stesso anno (paragrafo 5 qui di seguito).

4.  La somma che può essere riscossa nel 1981 (per il calcolo della tassa per l’uso del 1983) equivale all’ottanta per cento del novantacinque per cento delle spese approvate imputabili all’aviazione civile nel 1981, diminuite dell’eccedenza di copertura del 1979. Nel 1982, tale somma equivale al novantacinque per cento delle spese approvate imputabili all’aviazione civile nel 1982, diminuite dell’eccedenza di copertura del 1980. Per il 1983 e gli anni successivi, la somma che può essere riscossa equivale al novantacinque per cento delle spese approvate imputabili all’aviazione civile per l’anno in questione, diminuite dell’eccedenza di copertura o maggiorate del disavanzo di copertura registrato due anni prima.

5.  Per il calcolo delle tasse per l’uso per il 1983, le somme fatturate agli utenti nel 1981 (necessarie per determinare se nel 1981 vi sia stata un’eccedenza o un disavanzo di copertura) sono calcolate moltiplicando per il numero di traversate effettuate nel 1981 la parte delle tasse per l’uso, espressa in lire sterline, riscossa nel 1981 secondo il presente Accordo, e convertendo poi il prodotto così ottenuto in corone danesi ai corsi di cambio convenuti per il 1981. Per gli anni successivi, le somme fatturate agli utenti sono calcolate nello stesso modo, con i cambiamenti di data che si impongono.

6.  Per il calcolo delle tasse per l’uso, sono imputabili all’aviazione civile internazionale le seguenti percentuali dei costi finanziati collettivamente (ossia il novantacinque per cento del totale dei costi):

  1. 30 per cento dei costi dei servizi meteorologici (osservazioni sinottiche in superficie ed in altitudine) e dei corrispondenti servizi di telecomunicazioni meteorologiche;
  2. 100 per cento dei costi dei servizi di telecomunicazioni aeronautiche e via cavo (MET/COM escluse);
  3. 90 per cento dei costi del radiofaro non direzionale (NDB) di Prins Christian Sund.
Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Belgioa15 aprile197015 aprile1970
Canadaa18 gennaio19576 giugno1958
Cubaa1° ottobre1970 A1° ottobre1970
Danimarcaa18 dicembre19576 giugno1958
Egitto6 aprile1994 A1° gennaio1995
Finlandiaa28 dicembre1972 A28 dicembre1972
Franciaa20 novembre196220 novembre1962
Germaniaa15 ottobre19576 giugno1958
Giapponea28 marzo1963 A28 marzo1963
Greciaa26 maggio1972 A26 maggio1972
Irlandaa3 giugno1960 A3 giugno1960
Islandaa18 febbraio19576 giugno1958
Italiaa7 febbraio19586 giugno1958
Kuwait7 aprile1987 A17 novembre1989
Norvegiaa10 maggio19576 giugno1958
Paesi Bassia6 giugno19586 giugno1958
Qatar9 febbraio2016 A9 febbraio2016
Regno Unitoa18 ottobre19576 giugno1958
Russia31 agosto1988 A17 novembre1989
Singapore27 maggio2004 A1° gennaio2005
Spagna14 marzo1985 A17 novembre1989
Stati Unitia8 febbraio19576 giugno1958
Sveziaa10 maggio19576 giugno1958
Svizzeraa16 maggio19586 giugno1958
aL’acc. emendato da questo Prot. è entrato in vigore per questo Stato partecipante il
17 nov. 1989.

Footnotes

  1. RU 1958 549

  2. RS 0.748.0

  3. Nuovo riferimento giusta l’art. 3 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 20652063; FF 1984 III 929).

  4. Nuovo testo giusta l’art. 5 lett. a del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 20652063; FF 1984 III 929).

  5. Nuovo testo giusta l’art. 5 lett. b del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 20652063; FF 1984 III 929).

  6. Nuovo testo giusta l’art. 6 lett. a del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 20652063; FF 1984 III 929).

  7. Abrogate dall’art. 6 lett. b del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985, con effetto per la Svizzera dal 17 nov. 1989 (RU 2005 20652063; FF 1984 III 929).

  8. Nuovo testo giusta l’art. 7 lett. a del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 20652063; FF 1984 III 929).

  9. Abrogato dall’art. 7 lett. b del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985, con effetto per la Svizzera dal 17 nov. 1989 (RU 2005 20652063; FF 1984 III 929).

  10. Nuovo testo giusta l’art. 8 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 20652063; FF 1984 III 929).

  11. Messa in esercizio subordinata alla decisione del Consiglio.

  12. Messa in esercizio subordinata alla decisione del Consiglio.

  13. Messa in esercizio subordinata alla decisione del Consiglio.

  14. Messa in esercizio subordinata alla decisione del Consiglio.

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