Accordo multilaterale concernente i diritti commerciali per i trasporti aerei non regolari in Europa

0.748.127.2Multilateral International Treaty21 ago 1957

Conchiuso a Parigi il 30 aprile 1956
Approvato dall’Assemblea federale il 4 marzo 19571
Entrato in vigore il 23 luglio 1957

(Stato 7 agosto 2024)

I Governi sottoscritti

considerato che ciascuno degli Stati partecipanti all’accordo qui appresso si propone di ammettere liberamente sul suo territorio, per imbarcare o sbarcare traffico, gli
aeromobili effettuanti trasporti intraeuropei commerciali non regolari che non pregiudicano i suoi servizi regolari;

considerato come soddisfacente il regime che le disposizioni del primo capoverso dell’articolo 5 della convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago, il 7 dicembre 19442e denominata qui di seguito «convenzione», riservano ai voli internazionali degli aeromobili privati e degli aeromobili effettuanti trasporti commerciali non regolari che penetrano nel territorio degli Stati partecipanti alla convenzione, li attraversano in transito senza scalo o vi effettuano scali non commerciali; e

desiderosi di conchiudere un accordo più esteso sul diritto che il secondo capoverso dell’articolo 5 della convenzione accorda ai loro aeromobili commerciali d’imbarcare passeggeri, merci o corriere, quando questi aeromobili effettuano trasporti internazionali mediante rimunerazione o in esecuzione a un contratto di locazione o di nolo fuori dei servizi aerei internazionali regolari,

hanno conchiuso, a questo scopo, il presente accordo.

Art. 1

Il presente accordo è applicabile a qualsiasi aeromobile civile:

  1. immatricolato in uno Stato membro della Commissione europea della navigazione aerea civile, e
  2. esercitato da un cittadino di uno degli Stati contraenti, debitamente autorizzato a questo scopo dall’autorità nazionale competente di detto Stato,

se tale aeromobile effettua, nei territori ai quali è applicabile il presente accordo conformemente all’articolo 11, trasporti internazionali mediante rimunerazione o in esecuzione di un contratto di locazione o di nolo fuori dei servizi aerei internazionali regolari.

Art. 2
  1. Gli Stati contraenti convengono di ammettere liberamente sui loro rispettivi territori, per imbarcare o sbarcare traffico, gli aeromobili citati all’articolo 1 del presente accordo, senza imporre loro le «norme, condizioni o limitazioni» previste al secondo capoverso dell’articolo 5 della convenzione, se detti aeromobili sono usati per una delle seguenti attività:
    1. trasporti effettuati a scopi umanitari o in caso di necessità impellente;
    2. trasporti di passeggeri per tassì aereo, a carattere occasionale ed effettuati a richiesta, in quanto l’aeromobile non offra una capacità superiore a sei posti a sedere per passeggeri, la destinazione sia scelta da chi fa l’ordinazione e nessuna parte di detta capacità sia ceduta al pubblico;
    3. trasporti effettuati da aeromobili, la cui capacità totale è locata da una stessa persona fisica o giuridica per il trasporto del suo personale o delle proprie merci, in quanto nessuna parte di detta capacità sia ceduta a terzi;
    4. trasporti isolati, tenuto conto che, ai termini del presente paragrafo, nessun trasportatore o gruppo di trasportatori ha diritto, per l’insieme degli aeromobili di cui dispone, a più di un trasporto mensile fra due centri di traffico determinati.
  2. Lo stesso vale per gli aeromobili destinati a una delle seguenti attività:
    1. trasporti esclusivi di merci;
    2. trasporti di passeggeri fra regioni che non sono collegate in modo sufficientemente diretto mediante servizi aerei regolari;

tuttavia, qualsiasi Stato contraente può esigere l’abbandono delle attività previste nel presente paragrafo, se ritiene che dette attività pregiudicano gli interessi dei suoi servizi aerei regolari esercitati nei territori ai quali è applicabile il presente accordo; ciascuno Stato contraente può esigere informazioni complete sulla natura e sull’importanza di qualsiasi attività di questo genere, terminata o in corso;

inoltre, per quanto concerne l’attività citata alla lettera b del presente paragrafo, ciascuno Stato contraente può definire liberamente l’estensione delle regioni (in particolare l’aerodromo o gli aerodromi considerati), modificare questa definizione in qualsiasi tempo e determinare se dette regioni sono collegate in modo sufficientemente diretto mediante servizi aerei regolari.

Art. 3

Gli Stati contraenti convengono inoltre che qualora esigessero, nei casi non contemplati all’articolo 2, l’osservanza di norme, condizioni o limitazioni per i trasporti aerei non regolari citati al secondo capoverso dell’articolo 5 della convenzione, le clausole di tali norme, condizioni o limitazioni saranno prescritte dallo Stato contraente interessato, che pubblicherà un regolamento indicante:

  1. il termine, entro il quale le eventuali informazioni (se necessario, con una domanda preventiva d’autorizzazione) devono essere deposte; detto termine non deve essere superiore a due giorni feriali nel caso di un trasporto isolato o di una serie di quattro trasporti al massimo; un termine maggiore può essere stabilito, se si tratta di una serie più importante di trasporti;
  2. l’autorità aeronautica dello Stato contraente alla quale dette informazioni (se necessario, con la domanda) possono essere trasmesse direttamente, senza ricorrere alla via diplomatica;
  3. le informazioni da dare che, nel corso di un trasporto isolato o di una serie di quattro trasporti al massimo, saranno limitate ai seguenti elementi:

1. designazione della compagnia esercente;

2. tipo di aeromobile e marca d’immatricolazione;

3. date e ore previste per l’arrivo sul territorio dello Stato contraente e per la partenza da detto territorio;

4. itinerario dell’aeromobile;

5. oggetto del trasporto, numero di passeggeri da imbarcare o da sbarcare e natura e quantità della merce da caricare o da scaricare.

Art. 4
  1. Gli Stati contraenti, qualora una contestazione sorgesse fra essi circa l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo, cercheranno, dapprima, di risolverla mediante negoziati diretti.

2.a. Gli Stati interessati, se non conseguono un’intesa, possono accettare di sottomettere la contestazione, per decisione, a un tribunale arbitrale o a un arbitro. b. Se gli Stati interessati, entro un termine di un mese, da quando uno Stato ha comunicato all’altro Stato la sua intenzione di ricorrere a una tale istanza arbitrale, non si sono accordati sul principio del disciplinamento arbitrale o se, alla scadenza dei tre mesi seguenti, dopo avere accettato di sottomettere la contestazione all’arbitrato, non possono intendersi sulla composizione del tribunale o sulla persona dell’arbitro, ciascuno Stato contraente interessato può sottomettere la contestazione, per decisione, al Consiglio dell’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale. Nessun membro del Consiglio può votare durante l’esame, in Consiglio, di una contestazione di cui è parte in causa. Se il Consiglio non accetta che gli sia sottoposta la contestazione, ciascuno Stato contraente interessato può sottometterla alla Corte internazionale di giustizia. 3. Gli Stati contraenti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione resa in virtù del paragrafo 2 del presente articolo. 4. Se uno Stato contraente non si conforma a una decisione resa in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, gli altri Stati contraenti possono limitare, sospendere o revocare tutti i diritti concessi in virtù del presente accordo, fin quando questo Stato vi si è conformato.

Art. 5
  1. Il presente accordo è aperto alla firma degli Stati membri della Commissione europea della navigazione aerea civile.
  2. Sarà sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari.
  3. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso l’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale.
Art. 6
  1. Il presente accordo, quando avrà riunito la ratificazione di due Stati firmatari, entrerà in vigore fra questi Stati tre mesi dopo la data del deposito del secondo strumento di ratificazione. Rispetto a ogni Stato che lo ratificherà in seguito, entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratificazione.
  2. Dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sarà registrato presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per cura del segretario generale dell’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale.
Art. 7
  1. Il presente accordo rimarrà aperto alla firma nei sei mesi che seguiranno la sua entrata in vigore. In seguito, qualsiasi Stato non firmatario, membro della Commissione europea della navigazione aerea civile, vi potrà aderire.
  2. L’adesione di qualsiasi Stato sarà effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso l’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale ed esplicherà i suoi effetti tre mesi dopo la data di deposito.
Art. 8
  1. Ciascuno Stato contraente potrà disdire il presente accordo mediante notificazione al presidente della Commissione europea della navigazione aerea civile e all’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale.
  2. La disdetta produrrà i suoi effetti sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte dell’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale.
Art. 9
  1. Il segretario generale dell’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale notificherà al presidente e a tutti gli Stati membri della Commissione europea della navigazione aerea:
    1. il deposito di qualsiasi strumento di ratificazione o d’adesione e la data di deposito, entro trenta giorni dal deposito;
    2. il ricevimento di qualsiasi notificazione di disdetta e la data di ricevimento, entro trenta giorni dal ricevimento.
  2. Il segretario generale dell’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale notificherà pure al presidente e agli Stati membri della Commissione europea della navigazione aerea civile la data d’entrata in vigore dell’accordo, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 6.
Art. 10
  1. Per essere ricevibile, una domanda di convocazione di una riunione degli Stati contraenti, in vista dell’esame di eventuali emendamenti all’accordo, deve essere trasmessa all’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale dal venticinque per cento (25%) almeno degli Stati contraenti e, il più presto, dodici (12) mesi dopo l’entrata in vigore del presente accordo. L’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale, dopo consultazione con il presidente della Commissione europea della navigazione aerea civile, convocherà la riunione, avvertendo gli Stati contraenti almeno tre mesi prima.
  2. Qualsiasi disegno d’emendamento all’accordo deve essere approvato in detta riunione dalla maggioranza di tutti gli Stati contraenti, i due terzi degli Stati contraenti dovendo essere presenti.
  3. L’emendamento entrerà in vigore, rispetto agli Stati che l’avranno ratificato, dopo ratificazione da parte del numero di Stati contraenti specificato in detta riunione e alla data in essa stabilita.
Art. 11

Il presente accordo è applicabile a tutti i territori metropolitani degli Stati contraenti, a eccezione delle isole lontane nell’Oceano Atlantico e delle isole il cui statuto è semi-indipendente rispetto alle quali ciascuno Stato contraente può dichiarare, all’atto del deposito del suo strumento di ratificazione del suo strumento di adesione, che il presente accordo non è applicabile.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la firma a nome del loro Governo.Fatto a Parigi, il trentesimo giorno del mese di aprile dell’anno millenovecentocinquantasei, in doppio esemplare, nella lingua inglese, francese e spagnuola, ciascuno di questi testi facendo parimente fede. Il presente accordo sarà depositato presso l’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale, che dovrà inviarne copie certificate conformi a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione.

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Austria21 maggio195721 agosto1957
Belgio22 aprile196022 luglio1960
Croazia2 luglio1999 A2 ottobre1999
Danimarca12 settembre195712 dicembre1957
Estonia4 aprile2001 A4 luglio2001
Finlandia6 novembre19576 febbraio1958
Francia5 giugno19575 settembre1957
Germania11 settembre195911 dicembre1959
Irlanda2 agosto19612 novembre1961
Islanda25 settembre196125 dicembre1961
Lussemburgo23 dicembre196323 marzo1964
Moldova23 dicembre1998 A23 marzo1999
Monaco19 gennaio2017 A19 aprile2017
Norvegia5 agosto19575 novembre1957
Paesi Bassia20 gennaio195820 aprile1958
Portogallob17 ottobre195817 gennaio1959
Regno Unito11 gennaio1960 A11 aprile1960
Isola di Man11 gennaio196011 aprile1960
Isole del Canale11 gennaio196011 aprile1960
San Marino17 maggio2016 A17 agosto2016
Serbia21 marzo2017 A21 giugno2017
Spagna30 maggio195730 agosto1957
Svezia13 agosto195713 novembre1957
Svizzera2 aprile195721 agosto1957
Turchia4 novembre19584 febbraio1959
Ungheria16 novembre1993 A14 febbraio1994
a Per il Regno in Europa.
b L’Acc. s’applica unicamente al territorio metropolitano, ad esclusione delle isole adiacenti di Madera e delle Azzorre.

Footnotes

  1. DF del 4 mar. 1957 (RU 1957 443).

  2. RS 0.748.0

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