0.748.127.197.63Bilateral International Treaty16 giu 1949
0.748.127.197.63
RU 1949 II 1619; FF 1949 II 841 ediz. franc. 1949 II 849 ediz. ted.
Traduzione*1*
Conchiuso il 16 febbraio 1949
Approvato dall’Assemblea federale il 26 aprile 19512
Entrato in vigore il 16 giugno 1949
(Stato 13 agosto 2002)
Il Consiglio federale Svizzero
e
il Governo della Repubblica Turca,
avendo deciso di conchiudere un accordo provvisorio concernente le comunicazioni aeree mediante linee regolari tra la Svizzera e la Turchia,
hanno designato i loro plenipotenziari, a ciò debitamente autorizzati, i quali hanno convenuto quanto segue:
Le Parti contraenti convengono che:
1. alla richiesta del traffico tra il paese l’origine e quello di destinazione;
2. alle esigenze di un economico esercizio delle aviolinee convenute;
3. alla richiesta del traffico esistente nelle regioni sorvolate, tenuto conto delle aviolinee locali e regionali.
Le tariffe sono fissate a prezzi ragionevoli, tenendo conto dell’economia dell’esercizio, di un utile normale e delle caratteristiche di ciascuna linea, come la rapidità e le comodità. A questo scopo, le imprese svizzere e turche consulteranno le imprese di trasporti aerei di altri paesi le cui aviolinee passano per le stesse rotte. Le tariffe convenute saranno sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche competenti delle rispettive parti contraenti. Se le imprese non hanno potuto giungere ad un’intesa, dette autorità cercheranno di trovare una soluzione. In ultima istanza, sarà fatto capo alla procedura prevista nell’articolo 9 del presente accordo.
I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciate o convalidate da una Parte contraente e ancora valevoli, saranno riconosciuti dall’altra Parte contraente per l’esercizio delle aviolinee convenute. Ciascuna Parte contraente si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere per la circolazione al disopra del suo territorio i brevetti di idoneità e le licenze rilasciate ai suoi cittadini da un altro Stato.
Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare o di revocare un’autorizzazione d’esercizio ad un’impresa designata dall’altra Parte contraente, qualora non abbia la prova che una parte importante della proprietà e il controllo effettivo di questa impresa sono nelle mani di cittadini di una o dell’altra Parte contraente o quando l’impresa non si conforma alle leggi ed ai regolamenti di cui all’articolo 7 o non adempie gli obblighi derivanti dal presente accordo.
Il presente accordo e tutti i contratti che ad esso si riferiscono saranno registrati presso l’Organizzazione internazionale della navigazione aerea civile istituita in virtù della Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago i 7 dicembre 19443.
Fatto ad Ankara, il 16 febbraio 1949, in doppio esemplare, nelle lingue francese e turca, i due testi facendo parimente stato.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica Turca: |
|---|---|
| C. Gorgè | Fuad Carim |
Tavola I
Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei:
| Punti di partenza | Punti intermedi | Punti in Turchia | Punti oltre |
|---|---|---|---|
| Punti in Svizzera | Punti | Ankara, Istanbul, Izmir | Punti |
Tavola II
Linee sulle quali le imprese designate dalla Turchia possono esercitare servizi aerei:
| Punti di partenza | Punti intermedi | Punti in Svizzera | Punti oltre la Svizzera |
|---|---|---|---|
| Punti in Turchia | Punti | Basilea, Ginevra, Zurigo | Punti |
a. Il diritto di sorvolo in transito e di scalo tecnico sul territorio turco, come anche il diritto di imbarco e di sbarco in traffico internazionale di passeggeri, corriere postale e merci sul territorio turco sono accordati alle imprese svizzere di trasporti aerei conformemente al presente Accordo, sulle linee seguenti: Dalla Svizzera, con o senza punti intermedi, in punti in Turchia e punti oltre. b. Parimenti, i diritti di sorvolo in transito e di scalo tecnico sul territorio svizzero, come anche il diritto di imbarcare e di sbarcare in traffico internazionale passeggeri, corriere postale e merci sul territorio svizzero sono concessi alle imprese turche di trasporti aerei designate conformemente al presente accordo sulle linee seguenti: dalla Turchia, con o senza punti intermedi, in punti in Svizzera e punti oltre. c. È convenuto che prima di aprire una linea, ogni Parte contraente notificherà all’altra l’itinerario che essa propone per l’entrata e l’uscita dal territorio di quest’ultima; questa indicherà allora i punti esatti di entrata e d’uscita come pure la rotta da seguire sul suo territorio.
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