0.748.127.197.14Bilateral International Treaty16 mag 1951
0.748.127.194.14
RU 1951 612, FF 1949 II 849 ediz.ted. 1949 II 841 ediz. franc.
Traduzione1
Conchiuso il 18 ottobre 1950
Approvato dall’Assemblea federale il 26 aprile 19512
Entrato in vigore il 16 maggio 1951
(Stato 13 agosto 2002)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Regio Governo svedese,
considerando:
che le possibilità dell’aviazione commerciale, come mezzo di trasporto, sono considerevolmente aumentate;
che è opportuno organizzare in modo sicuro e ordinato le comunicazioni aeree regolari ed estendere per quanto possibile la cooperazione internazionale in questo campo;
che è per conseguenza necessario conchiudere tra la Svezia e la Svizzera un accordo che disciplini i trasporti aerei con l’apertura di linee regolari,
hanno a tale scopo designato i loro rappresentanti i quali, debitamente autorizzati,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
a. Le Parti contraenti s’accordano l’un l’altra, in tempo di pace, i diritti specificati nell’allegato al presente atto per l’apertura delle aviolinee internazionali definite nell’allegato stesso, che sorvolano o servono i loro territori rispettivi.
b. Ciascuna Parte contraente designa un’impresa di trasporti aerei per l’esercizio delle aviolinee convenute e stabilisce la data d’apertura di dette linee.
a. Ciascuna Parte contraente deve, con riserva dell’articolo 6, rilasciare l’autorizzazione d’esercizio necessaria all’impresa designata dall’altra Parte contraente.
b. Tuttavia, prima di essere autorizzata ad esercitare le aviolinee convenute, l’impresa designata può essere richiesta di provare, davanti all’autorità aeronautica competente a rilasciare l’autorizzazione d’esercizio, che adempie le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati da questa autorità.
a. Le Parti contraenti convengono che le tasse riscosse per l’utilizzazione degli aeroporti ed altre facilitazioni concesse reciprocamente alla rispettiva impresa di trasporti aerei non saranno superiori a quelle pagate, per l’utilizzazione di detti aeroporti o per altre facilitazioni, dagli aeromobili nazionali adibiti alle aviolinee internazionali del genere.
b.3I carburanti e le parti di ricambio introdotti o presi a bordo in territorio di una delle Parti contraenti dall’impresa di trasporti aerei designata dall’altra Parte contraente o per conto di una tale impresa e destinati unicamente all’uso degli apparecchi di questa impresa, saranno esenti dal pagamento di dazi e godranno del trattamento nazionale o di quello della nazione più favorita per quanto concerne le spese d’ispezione e le altre tasse o imposte nazionali.
c. Qualsiasi aeromobile che l’impresa di trasporti aerei designata da una Parte contraente utilizza sulle aviolinee convenute, come pure i carburanti, i lubrificanti, le parti di ricambio, il normale equipaggiamento e le provviste di bordo che restano nell’aeromobile, saranno, sul territorio dell’altra Parte contraente, esenti da dazio, da spese d’ispezione e altre tasse o imposte nazionali, anche se sono usati o consumati dagli aeromobili o sugli aeromobili durante il sorvolo di detto territorio.
I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciate o convalidate da una Parte contraente e ancora valevoli saranno riconosciuti dall’altra Parte contraente per l’esercizio delle aviolinee convenute. Ciascuna Parte contraente si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere per la circolazione al disopra del suo territorio i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciate ai suoi cittadini da un altro Stato.
a. Le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio di una delle Parti contraenti e concernenti l’entrata o l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale o i voli di questi aeromobili al disopra di detto territorio si applicheranno agli aeromobili dell’impresa dell’altra Parte contraente.
b. Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di una delle Parti contraenti l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi o merci, come pure quelli concernenti le modalità, l’immigrazione, il rilascio di passaporti, le formalità doganali e la quarantena, si applicheranno ai passeggeri, equipaggi o merci trasportati dagli aeromobili dell’impresa dell’altra Parte contraente quando questi aeromobili si trovano sul detto territorio.
c. I passeggeri che transitano attraverso il territorio di una delle Parti contraenti saranno sottoposti ad un controllo semplificato. I bagagli e le merci in transito saranno esenti da dazi, spese d’ispezione e tasse del genere.
a. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare o di revocare un’autorizzazione d’esercizio all’impresa designata dall’altra Parte contraente, qualora non abbia la prova che una parte importante della proprietà e il controllo effettivo di quest’impresa sono nelle mani di cittadini di una o dell’altra Parte contraente o quando l’impresa non si conforma alle leggi ed ai regolamenti di cui è cenno all’articolo 5 o non adempie gli obblighi derivanti dal presente accordo.
b. Un’impresa comune di trasporti aerei designata da una Parte contraente e costituita in conformità del capo XVI della Convenzione concernente la navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 19449, è considerata aver adempiuto le condizioni della lettera a del presente articolo, se il diritto d’esercizio è stato concesso a tutti i partecipanti all’impresa conformemente a detto capo XVI, in base ad accordi speciali. In questo caso, l’impresa comune deve essere un’organizzazione d’esercizio costituita da imprese particolari di trasporti aerei, e una parte importante della proprietà e il controllo effettivo di una delle imprese devono essere nelle mani di almeno una delle Parti contraenti o di suoi concittadini.
a. Le Parti contraenti convengono di sottoporre ad arbitrato le contestazioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo o del suo allegato che non fossero regolate mediante trattative dirette.
b. Le contestazioni saranno portate davanti al Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, costituito in virtù della Convenzione concernente la navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 194410.
c. Tuttavia le Parti contraenti possono, di comune accordo, regolare le contestazioni portandole sia davanti a un tribunale arbitrale, sia davanti ad un’altra persona ed organizzazione da esse designata.
d. Le Parti contraenti s’impegnano a conformarsi alla sentenza pronunciata.
Il presente accordo e tutti i contratti che ad esso si riferiscono saranno registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale istituita dalla Convenzione concernente la navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 194411.
a. Il presente accordo sarà applicato a contare dalla data della sua firma.
Il Consiglio federale svizzero notifica al Regio Governo svedese la ratificazione dell’accordo da parte delle Camere federali svizzere e il Regio Governo svedese considererà l’accordo come definitivo a contare dalla data della notificazione del Consiglio federale svizzero.
b. In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche competenti delle Parti contraenti si consulteranno di tempo in tempo per accertarsi che siano applicate le norme definite nel presente accordo e nel suo allegato e che la loro esecuzione sia soddisfacente.
c. Il presente accordo e il suo allegato dovranno essere messi in concordanza con qualsiasi accordo di carattere multilaterale che dovesse vincolare più tardi le due Parti contraenti.
d. Le autorità aeronautiche competenti delle Parti contraenti possono convenire modificazioni all’allegato al presente accordo o alle tavole riprodotte qui di seguito. Le modificazioni entrano in vigore dopo la loro approvazione per la via diplomatica.
e. Ciascuna Parte contraente può disdire l’accordo mediante notificazione fatta un anno prima all’altra Parte contraente.
Fatto a Berna, il 18 ottobre 1950, in doppio esemplare, nelle lingue svedese e francese, l’una e l’altra facendo parimente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Regio Governo svedese: |
|---|---|
| Max Petitpierre | Staffan Söderblom |
ILe Parti contraenti convengono che:
1° alla richiesta del traffico tra il paese di provenienza e quello di destinazione;
2° alle esigenze di un esercizio economico delle aviolinee convenute;
3° alla richiesta del traffico delle regioni sorvolate, tenuto conto delle aviolinee locali e regionali.IILe tariffe saranno fissate a prezzi ragionevoli, tenendo conto della economia dell’esercizio, di un utile normale o delle caratteristiche di ciascuna aviolinea, come la rapidità e la comodità. Sarà tenuto parimente conto delle raccomandazioni dell’Associazione dei trasporti aerei internazionali (IATA). In mancanza di siffatte raccomandazioni, le imprese svizzere e svedesi consulteranno le imprese di trasporti aerei di terzi Stati che prestano servizio sulle stesse rotte. Gli accordi intervenuti saranno sottoposti all’approvazione delle autorità aeronautiche competenti delle Parti contraenti. Se le imprese non hanno potuto accordarsi tra di loro, le suddette autorità cercheranno di trovare una soluzione. In ultima istanza, sarà fatto capo alle procedura prevista nell’articolo 7 del presente accordo.IIIL’impresa designata da una delle Parti contraenti fruirà, nel territorio dell’altra Parte, del diritto di transito e del diritto di scalo per scopi non commerciali; essa potrà parimente utilizzare gli aeroporti e le facilitazioni complementari concesse per il traffico internazionale. Essa fruirà, inoltre, nel territorio dell’altra Parte contraente e sulle aviolinee indicate nelle tavole qui appresso, del diritto d’imbarcare e di quello di sbarcare, nel traffico internazionale dei passeggeri, invii postali e merci, alle condizioni previste dal presente allegato.Tavola I12Aviolinee esercitabili dall’azienda designata dalla Svizzera:
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Rac-colta. ↩
DF del 26 apr. 1951 (RU 1951 585). ↩
Nuovo testo giusta lo scambio di note del 12 ago. 1953 (RU 1953 913). ↩
RS 0.748.710.1 ↩
RS 0.748.710.2 ↩
RS 0.748.710.3 ↩
RS 0.748.710.31 ↩
RS 0.748.0 ↩
RS 0.748.0 ↩
RS 0.748.0 ↩
RS 0.748.0 ↩
Nuovo testo giusta lo scambio di note del 25 febbraio 1957 (RU 1957 342). ↩
Nuovo testo giusta lo scambio di note del 13/26 aprile 1967 (RU 1967 933). ↩
Nuovo testo giusta lo scambio di note del 25 febbraio 1957 (RU 1957 342). ↩
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