Conchiuso il 5 luglio 1962
Approvato dall’Assemblea federale il 6 marzo 19632
Entrato in vigore il 19 marzo 1964
(Stato 19 marzo 1964)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo di S. M. il Re del Marocco,
desiderosi di conchiudere un accordo concernente gli aerotrasporti occasionali tra i rispettivi territori;
hanno designato i loro plenipotenziari, i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Il presente accordo si applica a qualsiasi aeromobile civile immatricolato in Svizzera o in Marocco che eseguisca tra i rispettivi territori dei trasporti internazionali non compresi nei servizi regolari, contro rimunerazione, in adempimento d’una obbligazione contrattuale, per conto d’un cittadino svizzero o marocchino debitamente autorizzato dall’autorità competente di ciascuna Parte contraente (dappresso «Parte»).
Art. 2
- Ciascuna Parte autorizza senz’indugio le imprese dell’altra, che usano gli aeromobili definiti all’articolo 1, ad eseguire dei trasporti aerei commerciali non regolari, in provenienza o a destinazione del proprio territorio, senza imporre gli «ordinamenti, condizioni e limitazioni» di cui all’articolo 5, capoverso 2, della Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, conchiusa a Chicago il 7 dicembre 19443, purché gli aeromobili in questione siano impiegati per i seguenti scopi:
- trasporti eseguiti a fini umanitari o in caso di necessità urgenti;
- trasporti di carattere occasionale di passeggeri, eseguiti su ordinazione (tassì aereo), a condizione che la capacità dell’aeromobile sia di 6 posti a sedere, al massimo, la destinazione sia scelta dal o dai committenti e la capacità sopraccitata non sia messa a disposizione del pubblico;
- trasporti eseguiti da aeromobili la cui capacità è stata noleggiata da una stessa persona, fisica o giuridica, per il trasferimento del proprio personale o di merci, sempreché nessuna parte della capacità sia ceduta a terzi.
- Le stesse disposizioni si applicano agli aeromobili impiegati per:
- trasporto esclusivo di merci;
- trasporti di passeggeri tra regioni prive di collegamenti aerei regolari sufficientemente diretti;
- trasporti singoli, restando inteso che il vettore o il gruppo di vettori ha diritto a un solo trasporto al mese tra i due stessi centri di traffico, qualunque sia il numero d’aeromobili di cui dispone.
- Ciascuna Parte può esigere l’abbandono delle attività di cui al numero 2, quando ritenga che esse pregiudicano gli interessi dei propri servizi regolari tra i territori delle due Parti. Inoltre ciascuna Parte può chiedere informazioni complete circa la natura e l’importanza di dette attività, già terminate o ancora in corso.
- Per i trasporti di cui alla lettera b del numero 2, ciascuna Parte è libera di definire l’estensione delle regioni, segnatamente lo o gli aerodromi considerati, di modificare in ogni momento detta definizione e di stabilire se esista fra loro un collegamento regolare sufficientemente diretto.
Art. 3
Le Parti convengono che per i casi non previsti ai numeri 1 e 2 dell’articolo 2, può essere richiesta una domanda d’autorizzazione. Il termine per fare la domanda sarà di 2 giorni feriali, al massimo, per i trasporti singoli o per una in serie di 4: un termine più lungo potrà essere stabilito per serie maggiori.
Art. 4
- Le domande d’autorizzazione devono essere indirizzate direttamente all’autorità aeronautica, evitando la via diplomatica.
- Le informazioni da fornire per i trasporti singoli o per serie di 4 sono le seguenti:
- nome della compagnia esercente;
- tipo d’aeromobile e immatricolazione;
- date e ore previste per l’arrivo sul territorio dell’altra Parte e la partenza dallo stesso;
- itinerario;
- scopo del trasporto, numero dei passeggeri e genere e quantità della merce da imbarcare o sbarcare.
Art. 5
-
Qualsiasi controversia circa l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo, che non possa essere risolta ne dalle autorità aeronautiche ne dai Governi interessati, sarà sottoposta, su domanda di una delle Parti, alla decisione d’un tribunale arbitrale.
-
- Il tribunale arbitrale sarà composto di tre membri. Ciascuno dei due Governi designerà un arbitro; i due arbitri procederanno a cooptare il terzo che dovrà essere cittadino di un altro Stato;
- le designazioni dovranno avvenire entro due mesi a contare dalla data in cui uno dei Governi abbia chiesto di compromettere la vertenza in arbitri, e la cooptazione entro il terzo mese. Ove la cooptazione non avvenisse entro il termine indicato, ciascun Governo potrà chiedere al presidente del Consiglio dell’OACI di procedere alla completazione del collegio.
-
Il tribunale arbitrale decide, risultando impossibile comporre la controversia bonalmente, per maggioranza di voti. Salvo convenzione contraria delle Parti esso stabilisce la procedura e sceglie la sede.
-
Le Parti s’impegnano a conformarsi ai provvedimenti provvisori che fossero adottati durante l’istanza, nonché alla decisione arbitrale. Quest’ultima è definitiva.
-
Per tutto il tempo in cui una delle Parti non si conformasse alla decisione degli arbitri, l’altra Parte potrà limitare, sospendere o annullare i diritti o privilegi che avesse concessi in applicazione del presente accordo.
-
Ciascuna Parte sopporta le spese per il suo arbitro e la metà di quelle per il terzo e per il tribunale arbitrale.
Art. 6
Il presente accordo può essere disdetto da ciascuna Parte mediante un preavviso scritto di 6 mesi all’altra Parte.
Art. 7
Il presente accordo è applicato provvisoriamente a contare dalla data della firma; esso entrerà in vigore il giorno in cui, mediante uno scambio di note, le Parti si saranno confermate reciprocamente l’adempimento delle proprie pertinenti formalità costituzionali.
In fede di che , i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente accordo.Fatto a Rabat, il 5 luglio 1962, in doppio esemplare in lingua francese.(Seguono le firme)