0.748.127.195.18Bilateral International Treaty27 feb 1953
0.748.127.195.18
RU 1953 1276; FF 1952 III 185 ediz. franc. 1952 III 181 ediz. ted.
Traduzione1
Conchiuso il 9 aprile 1951
Approvato dall’Assemblea federale il 16 dicembre 19522
Entrato in vigore il 27 febbraio 1953
(Stato 27 febbraio 1953)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Granducato del Lussemburgo,
considerando:
che le possibilità dell’aviazione commerciale, come mezzo di trasporto, sono considerevolmente aumentate;
che è opportuno organizzare in modo sicuro e ordinato le comunicazioni aeree regolari e continuare per quanto possibile l’estensione della cooperazione internazionale in questo campo; e
che è per conseguenza necessario conchiudere un accordo che disciplini le comunicazioni aeree regolari tra i territori svizzero e lussemburghese o in transito attraverso detti territori,
hanno a tale scopo designato i loro rappresentanti i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
a. Le Parti contraenti s’accordano l’un l’altra i diritti specificati nell’allegato per l’apertura dei servizi aerei internazionali regolari definiti in detto allegato, che sorvolano o servono i loro territori rispettivi.
b. Ciascuna Parte contraente designa un’impresa di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi aerei che essa può in tal modo istituire e decide la data della loro apertura.
a. Ciascuna Parte contraente deve, con riserva dell’articolo 8, rilasciare l’autorizzazzione d’esercizio necessaria all’impresa designata dall’altra Parte contraente.
b. Tuttavia, prima di essere autorizzate a esercitare i servizi aerei definiti nell’allegato, le imprese designate possono essere richieste di provare, davanti all’autorità aeronautica competente a rilasciare l’autorizzazione d’esercizio, che adempiono le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati da questa autorità.
a. La capacità di trasporto offerta dalle imprese designate dev’essere adeguata alla richiesta di traffico.
b. Le imprese designate devono tener conto, per i tragitti comuni, dei loro reciproci interessi nell’intento di non pregiudicare i loro rispettivi servizi aerei.
c. I servizi aerei indicati nell’allegato perseguiranno essenzialmente lo scopo di offrire una capacità di trasporto che corrisponda alla richiesta di traffico tra il paese cui appartiene l’impresa e il paese al quale il traffico è destinato.
d. Il diritto di imbarcare e di sbarcare sul territorio di una Parte contraente, nei punti indicati nell’allegato, del traffico internazionale a destinazione di terzi paesi o in provenienza da essi sarà esercitato conformemente alle norme generali di un ordinato sviluppo cui hanno sottoscritto i Governi svizzero e lussemburghese, e in modo che la capacità sia adeguata:
e. Le imprese designate fruiscono, sul territorio delle Parti contraenti, di possibilità uguali ed eque per l’esercizio dei servizi aerei definiti nell’allegato.
Le tariffe saranno fissate a prezzi ragionevoli tenendo in particolare conto dell’economia dell’esercizio, di un utile normale e delle caratteristiche di ciascun servizio aereo, come la rapidità e la comodità. Sarà tenuto parimente conto delle raccomandazioni dell’Associazione dei trasporti aerei internazionali (IATA). In mancanza di siffatte raccomandazioni, le imprese designate consulteranno le imprese di trasporti aerei di terzi Stati che prestano servizio sulle stesse tratte. Gli accordi intervenuti saranno sottoposti all’approvazione delle autorità aeronautiche competenti delle Parti contraenti.
Se le imprese non possono giungere a un’intesa tra di loro, le suddette autorità cercheranno di trovare una soluzione. In ultima istanza, sarà fatto capo alla procedura prevista nell’articolo 9 del presente accordo.
a. Le Parti contraenti convengono che gli oneri imposti all’impresa designata da ciascuna di esse per l’uso degli aeroporti ed altre facilitazioni non saranno superiori alle tasse che sarebbero pagate dagli aeromobili nazionali adibiti a servizi aerei internazionali del genere.
b. I carburanti, le parti di ricambio e il normale equipaggiamento introdotti o presi a bordo dell’aeromobile sul territorio di una Parte contraente da un’impresa dall’altra Parte contraente o per conto di essa e destinati unicamente all’uso degli aeromobili di questa impresa godranno del trattamento della nazione più favorita o, con riserva della reciprocità, del trattamento nazionale per ciò che concerne i dazi, le spese d’ispezione o le altre tasse o imposte nazionali.
c. Gli aeromobili che l’impresa designata da una Parte contraente usa per i servizi aerei definiti nell’allegato, come pure i carburanti, i lubrificanti, le parti di ricambio, il normale equipaggiamento e le provviste di bordo che restano negli aeromobili saranno sul territorio dell’altra Parte contraente esenti da dazio, da spese d’ispezione o altre tasse e imposte nazionali; anche se sono usati o consumati durante il sorvolo di detto territorio.
I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte contraente e ancora valevoli saranno riconosciuti dall’altra Parte contraente per l’esercizio dei servizi aerei definiti nell’allegato. Ciascuna Parte contraente si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere per la circolazione al disopra del suo territorio i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati ai suoi cittadini da un altro Stato.
a. Le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio di una Parte contraente e concernenti l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione internazionale o l’esercizio e la navigazione di questi aeromobili al disopra di detto territorio si applicheranno agli aeromobili dell’impresa designata dell’altra Parte contraente.
b. Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di una Parte contraente l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, invii postali o merci, come quelli concernenti le modalità, l’immigrazione, i passaporti, la dogana e la quarantena saranno applicabili ai passeggeri, equipaggi, invii postali o merci trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dall’altra Parte contraente quando questi aeromobili si trovano sul detto territorio.
c. I passeggeri che transitano attraverso il territorio di una Parte contraente saranno sottoposti a un controllo semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto saranno esenti da dazi, spese d’ispezione e tasse del genere.
Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare o di revocare un’autorizzazione d’esercizio all’impresa designata dall’altra Parte contraente, qualora non abbia la prova che una parte importante della proprietà e il controllo effettivo di questa impresa sono nelle mani di cittadini di una o dell’altra Parte contraente, o quando l’impresa non si conforma alle leggi e ai regolamenti di cui è cenno all’articolo 7, o non adempie gli obblighi derivanti dal presente accordo.
a. Le Parti contraenti convengono di sottoporre ad arbitrato le contestazioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo o del suo allegato che non fossero regolate mediante trattative dirette.
b. Le contestazioni saranno portate davanti a qualsiasi tribunale competente che fosse costituito in seno all’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale istituita dalla Convenzione concernente la navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 19443, oppure, in mancanza di siffatto tribunale, davanti al Consiglio dell’Organizzazione.
c. Tuttavia le Parti contraenti possono, di comune accordo, regolare le contestazioni portandole sia davanti a un tribunale arbitrale, sia davanti ad un’altra persona od organizzazione da esse designata.
d. Le Parti contraenti s’impegnano a conformarsi alla sentenza pronunciata.
Il presente accordo e tutti i contratti che vi si riferiscono saranno registrati presso il Consiglio dell’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale.
a. Il presente accordo sarà applicato a contare dalla data della sua firma. Esso entra in vigore il giorno in cui le Parti contraenti avranno notificato l’una all’altra la sua ratificazione mediante scambio di note.
b. In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno di tempo in tempo per accertarsi che siano applicate le norme definite nel presente accordo e nel suo allegato e che la loro esecuzione sia soddisfacente.
c. Il presente accordo e il suo allegato dovranno essere messi in concordanza con qualsiasi accordo di carattere multilaterale che dovesse vincolare più tardi le due Parti contraenti.
d. Qualora una Parte contraente desideri modificare il presente accordo o il suo allegato, potrà domandare che le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consultino; la consultazione dovrà aver inizio entro 60 giorni dalla domanda. Le modificazioni dell’allegato convenute tra le autorità entreranno in vigore dopo che saranno state confermate con uno scambio di note per via diplomatica.
e. Ciascuna Parte contraente può in ogni tempo notificare all’altra Parte contraente la sua intenzione di disdire il presente accordo. Della notificazione sarà in pari tempo informato il Consiglio dell’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale. L’accordo cessa di spiegare i suoi effetti 12 mesi dopo che la notificazione è stata ricevuta dall’altra Parte contraente, a meno che la disdetta non sia stata ritirata di comune accordo prima dello spirare di detto termine. In mancanza di una dichiarazione di ricevimento dell’altra Parte contraente, la notificazione è considerata ricevuta 14 giorni dopo che è giunta al Consiglio dell’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale.
Per l’applicazione del presente accordo e del suo allegato, salvo disposizione esplicita contraria: a. con l’espressione «autorità aeronautica» s’intendono: per quanto concerne la Svizzera il Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie, Ufficio aeronautico federale4, oppure qualsiasi persona od organizzazione competente ad assumere le funzioni attualmente esercitate da detto Dipartimento; per quanto concerne il Lussemburgo il Ministero dei trasporti, Aeronautica civile, oppure qualsiasi persona od organizzazione competente ad assumere le funzioni attualmente esercitate da detto Ministero; b. con l’espressione «impresa designata» s’intende l’impresa di trasporti aerei che una Parte contraente notifica all’autorità aeronautica dell’altra Parte contraente come designata, in conformità degli articoli 1 e 2 del presente accordo, per l’esercizio dei servizi aerei indicati nella notificazione; c. la parola «territorio» corrisponde alla definizione che ne è data nell’articolo 2 della Convenzione concernente la navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 19445; d. le espressioni dell’articolo 96, lettere a, b e d, della Convenzione concernente la navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 19446, hanno il senso che loro è dato in detto articolo.
Fatto a Berna, il 9 aprile 1951, in doppio esemplare, in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo del Granducato del Lussemburgo: |
|---|---|
| (firm.) Max Petitpierre | (firm.) J. Sturm |
a. L’impresa svizzera designata è la Swissair, Società anonima svizzera per la navigazione aerea, o qualsiasi altra impresa di trasporti aerei debitamente notificata dall’autorità aeronautica svizzera all’autorità aeronautica lussemburghese.b. L’impresa lussemburghese designata è la «Luxemburg Airlines», Società lussemburghese di navigazione aerea, o qualsiasi altra impresa di trasporti aerei debitamente notificata dall’autorità aeronautica lussemburghese all’autorità aeronautica svizzera.c. Per l’esercizio dei servizi aerei definiti nelle tavole qui di seguito, l’impresa designata da ciascuna Parte contraente fruisce, sul territorio dell’altra Parte contraente, del diritto di transito e del diritto di scalo non commerciale; essa può usare gli aeroporti e le altre facilitazioni previste per il traffico internazionale.d. Per l’esercizio dei servizi aerei definiti nelle tavole qui di seguito, l’impresa designata da ciascuna Parte contraente fruisce inoltre, sul territorio dell’altra Parte contraente, del diritto d’imbarcare e di sbarcare passeggeri, invii postali e merci nel traffico internazionale, alle condizioni previste dall’accordo.e. Le imprese designate possono sopprimere scali, per tutti o parte dei loro voli.Tavola IServizi aerei che possono essere esercitati dall’impresa svizzera designata Scali in Svizzera-Lussemburgo e oltre.Tavola IIServizi aerei che possono essere esercitati dall’impresa lussemburghese designata1. Lussemburgo-Francoforte sul Meno e/o Strasburgo-Zurigo-Milano, e oltre.
L’impresa lussemburghese designata fruirà di diritti commerciali tra Francoforte sul Meno e Zurigo soltanto se Francoforte sul Meno non è servita dall’impresa svizzera designata. Essa non fruirà di diritti commerciali tra Zurigo e gli scali oltre Milano che se detti scali non sono serviti, al momento della firma dell’accordo, dall’impresa svizzera designata.
2. Lussemburgo-Ginevra-Nizza e oltre. L’impresa lussemburghese designata fruirà di diritti commerciali tra Ginevra da una parte e Nizza e oltre d’altra parte soltanto se tali scali non sono serviti, al momento della firma dell’accordo, dall’impresa svizzera designata.
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
Art. 1 del DF del 16 dic. 1952 (RU 1953 1275). ↩
RS 0.748.0 ↩
Oggi: «Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni-cazioni, Ufficio federale dell’aviazione civile». ↩
RS 0.748.0 ↩
RS 0.748.0 ↩
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