0.748.127.191.63Bilateral International Treaty19 dic 1949
0.748.127.191.63
RU 1950 40; FF 1949 II 841 ediz. franc. 1949 II 849 ediz. ted.
Traduzione*1*
Conchiuso a Vienna il 19 dicembre 1949
Approvata dall’Assemblea federale il 26 aprile 19512
in vigore: 19 dicembre 1949
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo federale austriaco,
animati dal desiderio di promuovere il traffico aereo regolare tra la Svizzera e l’Austria, hanno convenuto quanto segue:
a. Le Parti contraenti si accordano l’un l’altra, in tempo di pace, i diritti specificati nell’allegato per l’esercizio delle aviolinee internazionali definite nell’allegato stesso, che servono o sorvolano i loro territori.
b. Ciascuna Parte contraente comunica per iscritto all’altra il nome di una o più imprese di trasporti aerei designate per l’esercizio delle aviolinee convenute; essa stabilisce la data d’apertura di dette aviolinee.
a. Con riserva della lettera b qui appresso e dell’articolo 8, ciascuna Parte contraente deve rilasciare senza indugio l’autorizzazione d’esercizio necessaria alle imprese designate dall’altra Parte contraente.
b. L’autorità aeronautica di una Parte contraente può esigere dalle imprese designate dall’altra Parte contraente la prova che adempiono le condizioni legali normalmente prescritte da detta autorità per il rilascio di autorizzazioni d’esercizio.
a. La capacità di trasporto offerta dalle imprese designate deve essere adeguata alla richiesta di traffico. Va tenuto conto non solamente della richiesta di traffico tra il paese al quale l’impresa appartiene e quello di destinazione del traffico, bensì anche della richiesta di traffico tra questi paesi e i paesi terzi attraversati dalle aviolinee.
b. Il diritto di prendere a bordo e il diritto di sbarcare, nei punti indicati nell’allegato al presente accordo, dei passeggeri, degli invii postali e delle merci a destinazione o provenienti da terzi paesi devono essere esercitati conformemente alle norme generali di un ordinato sviluppo, confermate dai Governi svizzero e austriaco, e in modo che la capacità sia adeguata:
c. Le imprese designate devono tenere conto, sulle rotte comuni, dei loro reciproci interessi, allo scopo di non eseguire indebitamente i loro servizi rispettivi.
a. Le tariffe sono fissate a prezzi ragionevoli, tenendo debitamente conto dell’economia dell’esercizio, di un utile normale, delle caratteristiche di ciascuna linea, come la rapidità e le comodità, e delle tariffe di altre imprese di trasporti aerei le cui aviolinee passano per le stesse rotte. È pure tenuto conto delle raccomandazioni dell’Associazione dei trasporti aerei internazionali (IATA). Le tariffe sono sottoposte alla approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti contraenti.
b. Se le imprese designate non possono giungere ad un’intesa circa le tariffe o se le autorità aeronautiche non possono approvarle, queste autorità cercheranno di trovare una soluzione. Se non vi riescono, sarà fatto capo alla procedura prevista nell’articolo 9.
a. Le Parti contraenti convengono che le imprese designate non dovranno pagare, per l’utilizzazione degli aeroporti e per alter facilitazioni, tasse superiori a quelle imposte, per l’utilizzazione di detti aeroporti o per altre facilitazioni, agli aeromobili nazionali adibiti al traffico internazionale.
b. I carburanti, i lubrificanti ed i pezzi di ricambio introdotti o presi a bordo in territorio di una delle Parti contraenti dalle imprese designate dall’altra Parte contraente o per conto di tali imprese e destinati unicamente all’uso degli apparecchi di queste imprese non possono essere soggetti al pagamento di dazi o di altre imposte o tasse superiori a quelli pagati, nelle stesse condizioni, dalle imprese nazionali di trasporti aerei o prelevati per le merci importate fruendo del trattamento della nazione più favorita.
c. Gli aeromobili di un’impresa designata, come pure i carburanti, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, il normale equipaggiamento e le provviste di bordo che restano nell’aeromobile sono, all’arrivo sul territorio dell’altra Parte contraente ovvero alla partenza, esenti dal dazio doganale e dalle altre imposte e tasse, anche se sono usati o consumati dagli aeromobili o sugli aeromobili durante il sorvolo di detto territorio.
I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciate o vidimate da una Parte contraente e ancora in vigore sono riconosciuti dall’altra Parte contraente per l’esercizio delle linee convenute. Tuttavia, ciascuna delle Parti contraenti si riserva di non riconoscere per la circolazione al disopra del proprio territorio i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati dall’altra Parte contraente ai suoi propri cittadini.
a. Le leggi e i regolamenti di una Parte contraente che fanno stato per l’entrata e l’uscita dal proprio territorio degli aeromobili adibiti alla navigazione aera internazionale o per i voli di questi aeromobili al disopra del suddetto territorio valgono per gli aeromobili di tutte le imprese designate dalle Parti contraenti.
b. Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di una della Parti contraenti l’entrata, il soggiorno o l’uscita dei passeggeri, degli equipaggi, degli invii postali o delle merci, come pure quelli che concernono il varco del confine, le formalità, l’immigrazione, i passaporti, le dogane e la quarantena, sono parimenti applicabili ai passeggeri, agli equipaggi o alle merci trasportati dagli aeromobili delle imprese designate dall’altra Parte contraente quando questi aeromobili si trovano sul territorio della prima Parte contraente.
a. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare, revocare o far dipendere da speciali condizioni un’autorizzazione d’esercizio ad un’impresa designata dall’altra Parte contraente, qualora non abbia la prova che una parte importante della proprietà ed il controllo effettivo dell’impresa sono nelle mani della Parte contraente che l’ha designata o di suoi cittadini.
b. Ciascuna Parte contraente può, dopo aver preso contatto con l’autorità aeronautica dell’altra Parte Contraente, fare valere il diritto specificato nella lettera a che precede quando un’impresa designata dall’altra Parte contraente non si conforma alle leggi e ai regolamenti di cui all’articolo 7, ovvero non svolge la sua attività conformemente alle condizioni del presente accordo.
a. In caso di contestazioni concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo o del suo allegato, le Parti contraenti cercano avantutto di regolare la vertenza mediante trattative dirette.
b. Se le Parti contraenti non possono giungere ad un’intesa mediante trattative dirette, esse sottopongono le contestazioni alla decisione di un tribunale arbitrale che istituiranno di comune accordo.
c. Se non riescono a intendersi sulla composizione del tribunale arbitrale, ciascuna Parte contraente può portare le contestazioni davanti a un tribunale competente, istituito dall’Organizzazione internazionale della navigazione aera civile o, in mancanza di siffatto tribunale, davanti al consiglio di detta Organizzazione.
d. Le Parti contraenti s’impegnano a conformarsi alla sentenza pronunciata secondo le lettere b e c che precedono. Se una Parte contraente non vi si conforma, l’altra ha la facoltà di limitare o sopprimere i diritti riconosciuti in applicazione del presente accordo fino a quando la sentenza sia stata accettata.
Il presente accordo sarà registrato conformemente all’articolo 83 della Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.3
allo scopo di precisare certi termini usati, è convenuto che nel presente accordo:
a. Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma.
b. In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno di tanto in tanto per accertarsi che siano applicate le norme definite nel presente accordo e siano conseguiti gli scopi dello stesso. In particolare, esse terranno conto delle statistiche del traffico sulle linee convenute e si trasmetteranno a questo scopo regolarmente i documenti necessari.
c. Il presente accordo e il suo allegato dovranno essere messi in concordanza con qualsiasi accordo di carattere multilaterale che dovesse vincolare più tardi le Parti contraenti.
d. Le autorità aeronautiche delle Parti contraenti possono convenire modificazioni all’allegato del presente accordo. Le modificazioni entrano in vigore non appena siano state confermate mediante scambio di note diplomatiche.
Il presente accordo può essere disdetto da ciascuna Parte contraente mediante preavviso di un anno. Il termine comincia a decorrere non appena la notificazione della disdetta sia giunta all’altra Parte contraente.
Fatto a Vienna, il 19 dicembre 1949, in doppio esemplare, in lingua tedesca.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo federale austriaco: |
|---|---|
| (firm.) Feldscher | (firm.) Gruber |
ILe imprese di trasporti aerei designate dalle autorità svizzere competenti fruiscono, su territorio austriaco, del diritto di scalo per scopi non commerciali e, escluso ogni cabotaggio, del diritto d’imbarco e di sbarco per il traffico internazionale dei passeggeri, degli invii postali e delle merci sulle seguenti aviolinee: Da Zurigo o da altri punti in Svizzera, con o senza scali intermedi in altri paesi, a destinazione di Vienna o di altri punti in Austria ed eventualmente oltre, nelle due direzioni.IILe imprese di trasporti aerei designate dalle autorità austriache competenti fruiscono, su territorio svizzero, del diritto di scalo per scopi non commerciali e, escluso ogni cabotaggio, del diritto d’imbarco e di sbarco per il traffico internazionale dei passeggeri, degli invii postali e delle merci sulle seguenti aviolinee: Da Vienna o da altri punti in Austria, con o senza scali intermedi in altri paesi, a destinazione di Zurigo o di altri punti in Svizzera ed eventualmente oltre, nelle due direzioni.
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