Accordo concernente il transito dei servizi aerei internazionali

0.748.111.2Multilateral International Treaty6 lug 1945

Conchiuso a Chicago il 7 dicembre 1944
Firmato e accettato dalla Svizzera il 6 luglio 1945
Entrato in vigore per la Svizzera il 6 luglio 1945

(Stato 18 gennaio 2024)

Gli Stati che, in quanto membri dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile, firmano ed accettano il presente Accordo sul transito dei servizi aerei internazionali,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I.

Sezione 1.Ogni Stato contraente concede agli altri Stati contraenti le seguenti libertà di sorvolo, per quanto concerne i servizi aerei internazionali regolari:

  1. Il privilegio di attraversare il suo territorio senza atterrarvi.
  2. Il privilegio di atterrarvi per scali non commerciali.

I privilegi di cui alla presente sezione non sono applicabili agli aeroporti utilizzati a scopi militari, escluso qualsiasi servizio aereo internazionale regolare. Nelle zone d’operazioni belliche, od occupate militarmente, e, in tempo di guerra, lungo le linee di rifornimento che conducono a tali zone, l’esercizio di simili privilegi sarà subordinato all’approvazione delle autorità militari competenti. Sezione 2.L’esercizio dei privilegi sopra menzionati avverrà conformemente alle disposizioni dell’Accordo interinale relativo alla navigazione aerea civile internazionale e, quand’essa entrerà in vigore, alle disposizioni della Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, conchiuse ambedue a Chicago il 7 dicembre 1944. Sezione 3.Uno Stato contraente che concede alle imprese di trasporti aerei di un altro Stato contraente il privilegio di fare scalo per ragioni non commerciali, potrà esigere che dette imprese offrano un servizio commerciale conveniente nei punti in cui sono fatti detti scali.

Tale esigenza non comporterà distinzione alcuna tra le imprese di trasporto aeree esercitate sulla stessa linea; essa terrà conto della capacità degli aeromobili e dovrà essere applicata in modo; da non pregiudicare l’esercizio normale dei servizi aerei internazionali interessati o i diritti e gli obblighi di qualsiasi Stato contraente. Sezione 4.Ogni Stato contraente potrà, con riserva delle disposizioni del presente Accordo,

  1. designare la rotta da seguire sul proprio territorio da ciascun servizio aereo internazionale e gli aeroporti che detto servizio può utilizzare;
  2. imporre o autorizzare l’imposizione a qualsiasi servizio aereo internazionale delle tasse eque e ragionevoli per l’utilizzazione di detti aeroporti o altri impianti; queste tasse non dovranno superare quelle che pagherebbero gli aeromobili nazionali adibiti a servizi internazionali analoghi, purché, a domanda di uno Stato contraente interessato, le tasse imposte per l’utilizzazione degli aeroporti e altri impianti formino oggetto di un esame da parte del Consiglio dell’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale, istituita conformemente alla Convenzione sopra menzionata, il quale Consiglio sottoporrà un rapporto e le sue raccomandazioni in proposito allo Stato o agli Stati interessati. Sezione 5.Ogni Stato contraente si riserva il diritto di rifiutare o di revocare un certificato o un permesso a un’impresa di trasporti aerei di un altro Stato, qualora non sia convinto che una parte importante di proprietà e il controllo effettivo di questa impresa siano nelle mani di cittadini di uno Stato contraente, o quando un’impresa di trasporti aerei non si attenga alle leggi dello Stato sorvolato o non adempia gli obblighi imposti dal presente Accordo.
Art. II.

Sezione 1.Uno Stato contraente che reputa ingiusto o pregiudizievole ai suoi interessi un provvedimento che un altro Stato contraente ha preso conformemente al presente Accordo, può chiedere al Consiglio che esamini la situazione. Il Consiglio indagherà allora sulla questione e riunirà, per consultazione, gli Stati interessati. Se tale consultazione non risolve la difficoltà, il Consiglio può far conoscere agli Stati contraenti interessati le conclusioni e raccomandazioni che esso reputa convenienti. Se, in seguito, uno di tali Stati contraenti tralascia, per una ragione che il Consiglio non ritiene plausibile, di prendere i provvedimenti correttivi che si impongono, il Consiglio può raccomandare all’Assemblea dell’Organizzazione sopra menzionata di sospendere i diritti e i privilegi conferiti dal presente Accordo a detto Stato contraente, fino a quando non abbia preso i provvedimenti di cui si tratta. L’Assemblea può, con maggioranza dei due terzi, votare la sospensione dello Stato contraente in causa, per il periodo che giudicherà opportuno o fino a quando il Consiglio non decida che i provvedimenti correttivi sono stati presi da detto Stato. Sezione 2.Nel caso in cui una contestazione tra due o più Stati contraenti in materia d’interpretazione o di applicazione del presente Accordo, non possa essere regolata mediante negoziati, le disposizioni del Capo XVIII della Convenzione sopra menzionata sono applicabili nel modo previsto in caso di contestazione circa l’interpretazione o l’applicazione di detta Convenzione.

Art. III.

Il presente Accordo rimarrà in vigore per tutta la durata della Convenzione sopra menzionata, restando ben inteso che ogni Stato contraente che fa parte dei presente Accordo potrà disdire quest’ultimo mediante preavviso di un anno al Governo degli Stati Uniti d’America, il quale notificherà immediatamente il preavviso e la disdetta a tutti gli altri Stati contraenti.

Art. IV.

Fino al momento dell’entrata in vigore della Convenzione sopra menzionata, tutti i riferimenti fatti nel presente Accordo alla Convenzione stessa, ad eccezione di quelli all’art. II, Sezione 2, e all’art. V, saranno considerati come riferimenti fatti all’Accordo interinale relativo alla navigazione aerea civile internazionale, conchiuso a Chicago il 7 dicembre 1944; e tutti i riferimenti all’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale, all’ Assemblea ed al Consiglio saranno considerati come riferimenti fatti all’Organizzazione provvisoria della navigazione aerea civile internazionale, all’Assemblea interinale e al Consiglio interinale.

Art. V.

Al fini dei presente Accordo la parola «territorio» avrà il senso attribuitole nell’art. 2 della Convenzione sopra menzionata.

Art. VI. Firma e accettazione dell’Accordo

I sottoscritti, delegati alla Conferenza internazionale dell’aviazione civile, riuniti a Chicago il 1onovembre 1944, hanno apposto le loro firme al presente, Accordo, restando ben inteso che ciascuno dei Governi in nome dei quali l’Accordo è stato firmato, farà sapere il più presto possibile al Governo degli Stati Uniti se la firma apposta in suo nome costituisce o no un’accettazione dell’accordo da parte di detto Governo e un obbligo che lo vincola.

Ogni Stato membro dell’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale potrà accettare il presente Accordo come un obbligo formale, notificando la sua accettazione al Governo degli Stati Uniti; tale accettazione avrà effetto a contare dalla data del ricevimento della notificazione da parte del Governo sopra menzionato.

Il presente Accordo entrerà in vigore, tra gli Stati contraenti, alla data dell’accettazione da parte di ciascuno di essi. In seguito, esso sarà valevole per ogni altro Stato che notificherà la sua accettazione al Governo degli Stati Uniti, a contare dalla data del ricevimento di detta accettazione da parte di quest’ultimo Governo. Il Governo degli Stati Uniti parteciperà a tutti gli Stati che avranno firmato o accettato il presente Accordo, la data di ogni altra accettazione e la data alla quale l’Accordo entrerà in vigore per ciascuno degli Stati che lo accetteranno.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, firmano il presente Accordo in nome dei loro Governi rispettivi, alla data che figura a lato delle loro rispettive firme.Fatto a Chicago, il sette dicembre millenovecentoquarantaquattro, in lingua inglese. Un testo redatto nelle lingue inglese, francese e spagnuola, ciascuna facendo parimente fede, sarà aperto alle firme a Washington, D. C.1due testi saranno depositati negli archivi del Governo degli Stati Uniti d’America, il quale ne trasmetterà copie certificate conformi ai Governi di tutti gli Stati che firmeranno o accetteranno il presente Accordo.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan17 maggio194517 maggio1945
Albania21 ottobre1997 A21 ottobre1997
Algeria16 aprile196416 aprile1964
Antigua e Barbuda16 novembre1988 S1 novembre1981
Argentina4 giugno19464 giugno1946
Armenia29 maggio199629 maggio1996
Australia28 agosto194528 agosto1945
Austria10 dicembre195810 dicembre1958
Azerbaigian3 marzo2000 A3 marzo2000
Bahamas27 maggio1975 S26 giugno1975
Bahrein12 ottobre197112 ottobre1971
Bangladesh9 febbraio19799 febbraio1979
Barbados10 luglio197010 luglio1970
Belgio19 luglio194519 luglio1945
Benin23 aprile196323 aprile1963
Bolivia4 aprile19474 aprile1947
Bosnia ed Erzegovina3 marzo1995 S6 marzo1992
Brasile20 luglio202220 luglio2022
Brunei4 dicembre1984 S1° gennaio1984
Bulgaria21 settembre197021 settembre1970
Burkina Faso25 settembre1992 A25 settembre1992
Burundi18 febbraio196818 febbraio1968
Camerun30 marzo196030 marzo1960
Ceca, Repubblica13 dicembre1994 S1° gennaio1993
Cile24 aprile197424 aprile1974
Cina*
Hong Konga3 giugno19971° luglio1997
Macaob6 ottobre199920 dicembre1999
Cipro12 ottobre196112 ottobre1961
Congo (Brazzaville)26 agosto201326 agosto2013
Corea (Nord)8 febbraio1995 A8 febbraio1995
Corea (Sud)22 giugno196022 giugno1960
Costa Rica1° maggio19581° maggio1958
Côte d'Ivoire20 marzo196120 marzo1961
Croazia12 giugno1993 S8 ottobre1991
Cuba20 giugno194720 giugno1947
Danimarca1° dicembre19481° dicembre1948
Ecuador28 luglio198328 luglio1983
Egitto13 marzo194713 marzo1947
El Salvador1° giugno19451° giugno1945
Emirati Arabi Uniti25 maggio1972 A25 maggio1972
Estonia16 agosto1995 A16 agosto1995
Eswatini30 aprile1973 A30 aprile1973
Etiopia22 marzo194522 marzo1945
Figi14 febbraio1973 S14 febbraio1973
Filippine*22 marzo194622 marzo1946
Finlandia9 aprile19579 aprile1957
Francia24 giugno194824 giugno1948
Gabon15 gennaio197015 gennaio1970
Georgia8 ottobre20038 ottobre2003
Germania*9 maggio19568 giugno1956
Giamaica18 ottobre196318 ottobre1963
Giappone20 ottobre195320 ottobre1953
Giordania18 marzo194718 marzo1947
Grecia21 settembre194521 settembre1945
Guatemala28 aprile194728 aprile1947
Guinea5 novembre1998 A5 novembre1998
Guyana*28 aprile198628 aprile1986
Honduras13 novembre194513 novembre1945
India2 maggio19452 maggio1945
Iran19 aprile195019 aprile1950
Iraq15 giugno194515 giugno1945
Irlanda15 novembre195715 novembre1957
Islanda21 marzo194721 marzo1947
Israele16 giugno195416 giugno1954
Italia27 giugno1984 A27 giugno1984
Kazakstan9 luglio2007 A9 luglio2007
Kuwait17 giugno196017 giugno1960
Lesotho2 ottobre1975 A2 ottobre1975
Lettonia21 maggio1997 A21 maggio1997
Libano5 giugno19745 giugno1974
Liberia19 marzo194519 marzo1945
Lussemburgo28 aprile194828 aprile1948
Macedonia del Nord4 gennaio1995 S8 settembre1991
Madagascar14 maggio196214 maggio1962
Malawi27 marzo1975 A27 marzo1975
Malaysia31 dicembre1959 S31 agosto1957
Mali27 maggio197027 maggio1970
Malta4 giugno19654 giugno1965
Marocco26 agosto195726 agosto1957
Mauritania11 maggio197911 maggio1979
Maurizio13 settembre197113 settembre1971
Messico25 giugno194625 giugno1946
Moldova21 novembre1994 A21 novembre1994
Monaco3 gennaio1996 A3 gennaio1996
Mongolia15 aprile200415 aprile2004
Montenegro5 ottobre2007 A5 ottobre2007
Mozambico18 agosto201618 agosto2016
Nauru25 agosto1975 A24 settembre1975
Nepal23 novembre196523 novembre1965
Nicaragua28 dicembre194528 dicembre1945
Niger16 marzo1962 S3 agosto1960
Nigeria25 gennaio196125 gennaio1961
Norvegia30 gennaio194530 gennaio1945
Nuova Zelanda19 aprile194519 aprile1945
Isole Cook18 aprile2005 A18 aprile2005
Oman23 febbraio1973 A23 febbraio1973
Paesi Bassi12 gennaio194512 gennaio1945
Aruba9 giugno19961° gennaio1986
Pakistan24 marzo1948 S15 agosto1947
Palau3 novembre1995 A3 novembre1995
Panama8 ottobre1982 A8 ottobre1982
Paraguay27 luglio194527 luglio1945
Perù16 ottobre201716 ottobre2017
Polonia6 aprile19456 aprile1945
Portogallo1° settembre19591° settembre1959
Qatar25 giugno200825 giugno2008
Regno Unito*31 maggio194531 maggio1945
Romania14 luglio202114 luglio2021
Ruanda6 luglio19646 luglio1964
San Marino29 giugno200729 giugno2007
Seicelle16 ottobre197916 ottobre1979
Senegal8 marzo19618 marzo1961
Serbia10 luglio2002 S13 gennaio2001
Singapore22 agosto196622 agosto1966
Siria25 novembre200525 novembre2005
Slovacchia6 marzo1995 S1° gennaio1993
Slovenia28 dicembre1992 S25 giugno1991
Somalia10 giugno196410 giugno1964
Spagna30 luglio194530 luglio1945
Sri Lanka1° aprile1957 S4 febbraio1948
Stati Uniti*8 febbraio19458 febbraio1945
Sudafrica30 novembre194530 novembre1945
Suriname4 gennaio20084 gennaio2008
Svezia19 novembre194519 novembre1945
Svizzera6 luglio19456 luglio1945
Thailandia6 marzo19476 marzo1947
Togo16 settembre1965 S27 aprile1960
Trinidad e Tobago13 aprile196313 aprile1963
Tunisia26 aprile196226 aprile1962
Turchia6 giugno19456 giugno1945
Ucraina14 agosto1997 A14 agosto1997
Ungheria15 gennaio1973 A15 gennaio1973
Uzbekistan17 febbraio1997 A17 febbraio1997
Vanuatu14 gennaio198814 gennaio1988
Venezuela28 marzo194628 marzo1946
Zambia13 ottobre196513 ottobre1965
Zimbabwe29 febbraio2008 A29 febbraio2008
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere consultati sul sito Internet del Governo degli Stati Uniti:www.state.gov> Policy Issues > Treaties and International Agreements > Offices of Treaty Affairs > Depositary > Status Lists > Status Lists for Treaties for Which the United States is Depositary > Transportation, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Dal 31 mag. 1945 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 3 giu. 1997 la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong.
b Dal 1° set. 1959 al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 ott. 1999 la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao.

Footnotes

  1. Tali traduzioni, che fanno parimente fede, non sono mai state aperte alle firme.