Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale

0.747.711Multilateral International Treaty10 giu 1993

Concluso a Roma il 10 marzo 1988
Approvato dall’Assemblea federale il 28 settembre 19921
Depositato dalla Svizzera con strumento ratificato il 12 marzo 1993
Entrato in vigore per la Svizzera il 10 giugno 1993

(Stato 3 marzo 2025)

Gli Stati Parti del presente Protocollo,

essendo Parti della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima;

riconoscendo che le ragioni per le quali la Convenzione è stata elaborata sono valide anche per le piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale;

tenendo conto delle disposizioni della predetta Convenzione;

affermando che le questioni che non sono regolate dal presente Protocollo continueranno ad essere disciplinate dalle norme e dai principi del diritto internazionale generale,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
  1. Le disposizioni dei paragrafi 1 c), d), e), f), g), h) e 2 a) dell’articolo 1, quelle degli articoli 2bis, 5, 5bise 7 e quelle degli articoli 10–16, compresi gli articoli 11bis, 11tere 12bisdella Convenzione2per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, modificata dal Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, si applicano puremutatis mutandis ai reati menzionati negli articoli 2, 2bise 2terdel presente Protocollo, qualora questi reati siano commessi a bordo o contro le piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale.3
  2. Nei casi in cui il Protocollo non è applicabile ai sensi del paragrafo 1, le sue disposizioni sono tuttavia applicabili se l’autore od il presunto autore del reato è scoperto nel territorio di uno Stato Parte diverso dallo Stato nelle acque interne, o mare territoriale nel quale è situata la piattaforma fissa.
  3. Ai fini del presente Protocollo, per «piattaforma fissa» si intende un’isola artificiale, una installazione o struttura fissata in permanenza sul fondo del mare ai fini della esplorazione o dello sfruttamento di risorse o ad altri fini economici.
Art. 2
  1. Commette un reato chiunque, illecitamente ed intenzionalmente:
    1. s’impadronisce di una piattaforma fissa o ne esercita il controllo, con la violenza o con minaccia di violenza, oppure
    2. compie un atto di violenza nei confronti di una persona che si trova a bordo di una piattaforma fissa se questo atto è di natura tale da pregiudicare la sicurezza della piattaforma; oppure
    3. distrugge una piattaforma fissa o vi causa danni di natura tale da mettere in pericolo la sua sicurezza; oppure
    4. 4 colloca o fa collocare su una piattaforma fissa, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o una sostanza atta a distruggere la piattaforma fissa o di natura tale da mettere in pericolo la sua sicurezza.
    5. 5 .
  2. Commette altresì reato chiunque minacci di commettere uno dei reati di cui ai paragrafi 1 b) e c), se detta minaccia è tale da compromettere la sicurezza della piattaforma fissa, sia tale minaccia accompagnata o no, secondo la legislazione nazionale, da una condizione intesa a costringere una persona fisica o giuridica a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi.6
Art. 2bis

Commette reato ai sensi del presente Protocollo chiunque, illecitamente ed intenzionalmente, allo scopo di compiere un atto che, per sua natura o visto il suo contesto, si prefigge di intimidire una popolazione o di costringere un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un atto qualsiasi:

  1. utilizza contro una piattaforma fissa o a bordo della stessa o scarica da una piattaforma fissa esplosivi, materiale radioattivo o armi BCN in modo da provocare o rischiare di provocare la morte o danni corporali o materiali gravi; o
  2. scarica da una piattaforma fissa idrocarburi, gas naturale liquefatto o altre sostanze nocive o potenzialmente pericolose che non sono contemplate nella lettera a) in quantità e concentrazioni tali da provocare o rischiare di provocare la morte o danni corporali o materiali gravi; o
  3. minaccia di commettere uno qualsiasi dei reati menzionati nelle lettere a) o b), sia tale minaccia accompagnata o no, secondo la legislazione nazionale, da una condizione.
Art. 2ter

Commette altresì reato ai sensi del presente Protocollo chiunque:

  1. illecitamente ed intenzionalmente ferisce o uccide una persona, sempre che tali fatti presentino una connessione con uno dei reati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 2 o all’articolo 2bis; o
  2. tenta di commettere un reato menzionato nel paragrafo 1 dell’articolo 2, nelle lettere a) o b) dell’articolo 2biso nella lettera a) del presente articolo; o
  3. si rende complice di un reato di cui all’articolo 2 o 2biso alle lettere a) o b) del presente articolo; o
  4. organizza la commissione di un reato di cui all’articolo 2 o 2biso alle lettere a) o b) del presente articolo od ordina ad altre persone di commetterlo; o
  5. contribuisce alla commissione di uno o più reati di cui all’articolo 2 o 2biso alle lettere a) o b) del presente articolo per il tramite di un gruppo di persone che agiscono di concerto, essendo questo contributo intenzionale e prestato:
  6. nell'intento di facilitare l’attività criminale del gruppo o per agevolarne lo scopo, qualora questa attività o questo scopo implichi la commissione di un reato di cui all’articolo 2 o 2bis, o

ii) sapendo che il gruppo intende commettere un reato di cui all’articolo 2 o 2bis.

Art. 3
  1. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui agli articoli 2, 2bise 2terquando il reato è commesso:
    1. contro o a bordo di una piattaforma fissa mentre questa è situata sulla piattaforma continentale di tale Stato; o
    2. da un cittadino di tale Stato.7
  2. Uno Stato Parte può parimenti istituire la propria giurisdizione per giudicare i medesimi reati:
    1. quando il reato è commesso da un apolide che ha la residenza abituale in tale Stato;
    2. quando, durante la perpetrazione del reato un cittadino di tale Stato è stato trattenuto, minacciato, ferito o ucciso; oppure
    3. quando il reato è commesso allo scopo di costringere tale Stato a compiere un qualunque atto o ad astenersene.
  3. Ogni Stato Parte che ha istituito la propria giurisdizione nei casi di cui al paragrafo 2 lo notifica al Segretario generale. Se in seguito detto Stato Parte annulla tale competenza, ne dà notifica al Segretario generale.8
  4. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui agli articoli 2, 2bise 2ternei casi in cui il presunto autore del reato si trova sul suo territorio ed esso non lo estrada verso uno qualsiasi degli Stati Parti che hanno istituito la loro giurisdizione in conformità dei paragrafi 1 e 2.9
  5. Il presente Protocollo non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata in conformità con la legislazione nazionale.
Art. 4

Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica in qualsiasi modo le norme del diritto internazionale concernenti le piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale.

Art. 4bis Clausola finale del Protocollo del 2005 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale

Le clausole finali del Protocollo del 2005 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale sono gli articoli 8–13 del Protocollo del 2005 relativo al Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale. Nel presente Protocollo, i riferimenti agli Stati Parte sono considerati come riferimenti agli Stati Parte del Protocollo del 2005.

Art. 5
  1. Il presente Protocollo è aperto in Roma il 10 marzo 1988, e presso la Sede dell’Organizzazione marittima internazionale (in appresso denominata «l’Organizzazione») dal 14 marzo 1988 al 9 marzo 1989, alla firma di ogni Stato che abbia firmato la Convenzione. Esso rimane poi aperto per l’adesione.
  2. Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo con:
    1. firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione; oppure
    2. firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione; oppure
    3. adesione.
  3. La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione sono effettuate attraverso il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario Generale.
  4. Solo uno Stato che ha firmato la Convenzione senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione, o che ha ratificato, accettato, approvato la Convenzione o vi ha aderito, può divenire Parte al presente Protocollo.
Art. 6
  1. Il presente Protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la data alla quale tre Stati hanno, sia firmato il Protocollo senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione, sia depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Tuttavia, il presente Protocollo non può entrare in vigore prima dell’entrata in vigore della Convenzione.
  2. Per ogni Stato che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo, o di adesione a quest’ultimo dopo che sono state soddisfatte le condizioni per la sua entrata in vigore, la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione hanno effetto novanta giorni dopo la data del deposito.
Art. 7
  1. Il presente Protocollo può essere denunciato da uno degli Stati Parti in ogni momento successivo allo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data alla quale il presente Protocollo entra in vigore nei confronti di tale Stato.
  2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale.
  3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ha ricevuto lo strumento di denuncia o alla scadenza di un periodo di tempo più lungo se così è indicato nello strumento di denuncia.
  4. Una denuncia della Convenzione compiuta da uno Stato Parte sarà considerata come una denuncia del presente Protocollo da questo stesso Stato.
Art. 8
  1. L’Organizzazione può convocare una Conferenza per la revisione o la modifica del presente Protocollo.
  2. Il Segretario generale convoca una conferenza degli Stati Parti al presente Protocollo per la procedura alla revisione o all’adozione di emendamento al presente Protocollo, a richiesta di un terzo degli Stati Parti che non siano inferiori a cinque.
  3. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, depositato dopo la data di entrata in vigore di un emendamento al presente Protocollo sarà considerato avere ad oggetto il Protocollo così come emendato.
Art. 9
  1. Il presente Protocollo è depositato presso il Segretario generale.
  2. Il Segretario generale:
    1. informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito, nonché tutti i Membri dell’Organizzazione:
    2. di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonché della loro data;
    ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo; iii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo, nonché della data alla quale è stato ricevuto e dalla data alla quale la denuncia prende effetto; iv) della ricezione di ogni dichiarazione o notifica effettuata in conformità con il presente Protocollo o in conformità con la Convenzione, concernente il presente Protocollo; b) trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che lo hanno firmato o vi hanno aderito.
  3. All’atto dell’entrata in vigore del presente Protocollo, una copia certificata conforme è trasmessa dal Depositario al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata in conformità con l’articolo 102 della Carta delle Nazione Unite10.
Art. 10

Il presente Protocollo è redatto in un unico esemplare originale nelle lingue araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma al presente Protocollo.Fatto a Roma il dieci marzo millenovecentottantotto.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan23 settembre2003 A22 dicembre2003
Albania19 giugno2002 A17 settembre2002
Algeria30 giugno2006 A28 settembre2006
Andorra17 luglio2006 A15 ottobre2006
Antigua e Barbuda12 ottobre2009 A10 gennaio2010
Arabia Saudita2 febbraio20063 maggio2006
Argentina26 novembre200324 febbraio2004
Armenia8 giugno2005 A6 settembre2005
Australia19 febbraio1993 A20 maggio1993
Austria28 dicembre1989 A1° marzo1992
Azerbaigian26 gennaio2004 A25 aprile2004
Bahamas25 ottobre200523 gennaio2006
Bahrein21 ottobre2005 A19 gennaio2006
Bangladesh9 giugno2005 A7 settembre2005
Barbados6 maggio1994 A4 agosto1994
Belarus4 dicembre2002 A4 marzo2003
Belgio11 aprile200510 luglio2005
Benin31 agosto2006 A29 novembre2006
Bolivia13 febbraio2002 A14 maggio2002
Bosnia e Erzegovina28 luglio2003 A26 ottobre2003
Botswana14 settembre2000 A13 dicembre2000
Brasile*25 ottobre200523 gennaio2006
Brunei4 dicembre20033 marzo2004
Bulgaria8 luglio19996 ottobre1999
Burkina Faso15 gennaio2004 A14 aprile2004
Cambogia18 agosto2006 A16 novembre2006
Canada18 giugno199316 settembre1993
Capo Verde3 gennaio2003 A3 aprile2003
Ceca, Repubblica10 dicembre200410 marzo2005
Cile22 aprile199421 luglio1994
Cina*20 agosto19911° marzo1992
Hong Kong20 febbraio200620 febbraio2006
Macao2 febbraio20202 febbraio2020
Cipro2 febbraio2000 A2 maggio2000
Comore6 marzo2008 A4 giugno2008
Congo (Kinshasa)28 maggio2015 A26 agosto2015
Corea (Sud)10 giugno20038 settembre2003
Costa d’Avorio23 marzo2012 A21 giugno2012
Costa Rica25 marzo200323 giugno2003
Croazia18 marzo2005 A16 novembre2005
Cuba*20 novembre2001 A18 febbraio2002
Danimarca*25 agosto199523 novembre1995
Dominica12 ottobre2004 A10 gennaio2005
Dominicana, Repubblica12 agosto2009 A10 novembre2009
Ecuador10 marzo2003 A8 giugno2003
Egitto*8 gennaio19938 aprile1993
El Salvador7 dicembre2000 A7 marzo2001
Emirati Arabi Uniti*15 settembre2005 A14 dicembre2005
Estonia28 gennaio2004 A27 aprile2004
Eswatini17 aprile2003 A16 luglio2003
Figi21 maggio2008 A19 agosto2008
Filippine6 gennaio20045 aprile2004
Finlandia28 aprile2000 A27 luglio2000
Francia*2 dicembre19911° marzo1992
Georgia1° agosto2006 A9 novembre2006
Germania6 novembre1990 A1° marzo1992
Ghana1° novembre2002 A30 gennaio2003
Giamaica*19 agosto200517 novembre2005
Giappone24 aprile1998 A23 luglio1998
Gibuti9 giugno2004 A7 settembre2004
Giordania2 luglio200430 settembre2004
Grecia11 giugno19939 settembre1993
Grenada9 gennaio2002 A9 aprile2002
Guatemala26 agosto2009 A24 novembre2009
Guinea1° febbraio2005 A2 maggio2005
Guinea equatoriale14 gennaio2004 A13 aprile2004
Guinea-Bissau14 ottobre2008 A12 gennaio2009
Guyana30 gennaio2003 A30 aprile2003
Honduras17 maggio2005 A15 agosto2005
India15 ottobre1999 A13 gennaio2000
Iran*30 ottobre2009 A28 gennaio2010
Iraq8 agosto20236 novembre2023
Irlanda10 settembre2004 A9 dicembre2004
Islanda28 maggio2002 A26 agosto2002
Isole Marshall16 ottobre1995 A14 gennaio1996
Israele*6 gennaio20096 aprile2009
Italia26 gennaio19901° marzo1992
Kazakstan24 novembre2003 A24 febbraio2004
Kenya21 gennaio2002 A21 aprile2002
Kiribati17 novembre2005 A16 febbraio2006
Kuwait30 giugno2003 A28 settembre2003
Laos20 marzo2012 A18 giugno2012
Lesotho25 giugno2013 A23 settembre2013
Lettonia4 dicembre2002 A4 marzo2003
Libano16 dicembre1994 A16 marzo1995
Liberia5 ottobre19953 gennaio1996
Libia8 agosto2002 A6 novembre2002
Liechtenstein8 novembre2002 A6 febbraio2003
Lituania30 gennaio2003 A30 aprile2003
Lussemburgo5 gennaio2011 A5 aprile2011
Macedonia del Nord5 agosto2007 A5 novembre2007
Madagascar15 settembre2006 A14 dicembre2006
Malawi10 gennaio2014 A10 aprile2014
Maldive25 febbraio2014 A26 maggio2014
Mali29 aprile2002 A28 luglio2002
Malta20 novembre2001 A18 febbraio2002
Marocco8 gennaio20028 aprile2002
Mauritania17 gennaio200816 aprile2008
Maurizio3 agosto2004 A1° novembre2004
Messico*13 maggio1994 A11 agosto1994
Moldova*11 ottobre2005 A9 gennaio2006
Monaco25 gennaio2002 A25 aprile2002
Mongolia22 novembre2005 A20 febbraio2006
Montenegro3 giugno2006 S3 giugno2006
Mozambico8 gennaio2003 A8 aprile2003
Myanmar19 settembre2003 A18 dicembre2003
Namibia7 settembre2005 A6 dicembre2005
Nauru11 agosto2005 A9 novembre2005
Nicaragua4 luglio2007 A2 ottobre2007
Niger30 agosto2006 A28 novembre2006
Nigeria18 giugno201518 settembre2015
Niue22 giugno2009 A20 settembre2009
Norvegia18 aprile19911° marzo1992
Nuova Zelanda10 giugno19998 settembre1999
Oman24 settembre1990 A1° marzo1992
Paesi Bassi*5 marzo19923 giugno1992
Aruba17 gennaio200617 gennaio2006
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
12 aprile201112 aprile2011
Pakistan20 settembre2000 A19 dicembre2000
Palau4 dicembre2001 A4 marzo2002
Panama3 luglio2002 A1° ottobre2002
Paraguay12 novembre2004 A10 febbraio2005
Perù19 luglio2001 A17 ottobre2001
Polonia25 giugno19911° marzo1992
Portogallo5 gennaio1996 A4 aprile1996
Qatar18 settembre2003 A17 dicembre2003
Regno Unito*3 maggio19911° marzo1992
Isola di Man8 febbraio19998 febbraio1999
Jersey17 ottobre201417 ottobre2014
Romania2 giugno1993 A31 agosto1993
Russia4 maggio20012 agosto2001
Saint Lucia20 maggio2004 A18 agosto2004
Saint Vincent e Grenadine9 ottobre2001 A7 gennaio2002
San Marino15 dicembre2014 A15 marzo2015
São Tomé e Príncipe5 maggio2006 A3 agosto2006
Seicelle24 gennaio19891° marzo1992
Senegal9 agosto2004 A7 novembre2004
Serbia2 marzo2005 A31 maggio2005
Singapore12 agosto2015 A10 novembre2015
Siria24 marzo2003 A22 marzo2003
Slovacchia8 dicembre2000 A8 marzo2000
Slovenia18 luglio2003 A16 ottobre2003
Spagna7 luglio19891° marzo1992
Stati Uniti6 dicembre19946 marzo1995
Sudafrica8 luglio2005 A6 ottobre2005
Sudan22 maggio2000 A20 agosto2000
Svezia13 settembre19901° marzo1992
Svizzera12 marzo199310 giugno1993
Tagikistan12 agosto2005 A10 novembre2005
Tanzania8 dicembre2016 A8 marzo2016
Togo10 marzo2003 A8 giugno2003
Tonga6 dicembre2002 A6 marzo2003
Trinidad e Tobago27 luglio1989 A1° marzo1992
Tunisia6 marzo1998 A4 giugno1998
Turchia*6 marzo19984 giugno1998
Turkmenistan8 giugno1999 A6 settembre1999
Ucraina21 aprile199420 luglio1994
Ungheria9 novembre19891° marzo1992
Uruguay10 agosto2001 A8 novembre2001
Uzbekistan25 settembre2000 A24 dicembre2000
Vanuatu18 febbraio1999 A19 maggio1999
Vietnam12 luglio2002 A10 ottobre2002
Yemen30 giugno2000 A28 settembre2000
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione marittima internazionale (OMI):www.imo.org> Qui nous sommes > Conventions > État des conventions > Status Book oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. Art. 1 lett. b del DF del 28 set. 1992 (RU 1993 1909).

  2. RS 0.747.71

  3. Nuovo testo giusta l’art. 2 del Prot. del 14 ott. 2005, approvato dall’AF il 13 giu. 2008, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2010 (RU 2010 33453343;FF 2008 985).

  4. Nuovo testo giusta l’art. 3 par. 1 del Prot. del 14 ott. 2005, approvato dall’AF il 13 giu. 2008, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2010 (RU 2010 33453343;FF 2008 985).

  5. Abrogata dall’art. 3 par. 2 del Prot. del 14 ott. 2005, approvata dall’AF il 13 giu. 2008, con effetto per la Svizzera dal 28 lug. 2010 (RU 2010 33453343;FF 2008 985).

  6. Nuovo testo giusta l’art. 3 par. 3 del Prot. del 14 ott. 2005, approvato dall’AF il 13 giu. 2008, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2010 (RU 2010 33453343;FF 2008 985).

  7. Nuovo testo giusta l’art. 5 par. 1 del Prot. del 14 ott. 2005, approvato dall’AF il 13 giu. 2008, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2010 (RU 2010 33453343;FF 2008 985).

  8. Nuovo testo giusta l’art. 5 par. 2 del Prot. del 14 ott. 2005, approvato dall’AF il 13 giu. 2008, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2010 (RU 2010 33453343;FF 2008 985).

  9. Nuovo testo giusta l’art. 5 par. 3 del Prot. del 14 ott. 2005, approvato dall’AF il 13 giu. 2008, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2010 (RU 2010 33453343;FF 2008 985).

  10. RS 0.120

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