Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare

0.747.363.331Multilateral International Treaty1 lug 1982

Conchiuso a Londra il 17 febbraio 1978
Strumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 1° aprile 1982
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1982

(Stato 1° gennaio 2026)

Le Parti contraenti del presente Protocollo,

Essendo Parti contraenti della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, stipulata a Londra il 1° novembre 1974,1

Riconoscendo il significativo contributo che può essere dato, dalla suddetta Convenzione, alla sicurezza delle navi e delle proprietà in mare ed alla salvaguardia delle vite umane a bordo,

Riconoscendo altresì la necessità di migliorare ulteriormente la sicurezza delle navi e in particolare delle navi petroliere,

Considerando che l’obiettivo può ottimamente essere raggiunto con la stipula di un Protocollo relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I Obblighi generali

Le Parti contraenti del presente Protocollo si impegnano a dar effetto alle disposizioni del presente Protocollo e del suo Annesso2che ne costituisce parte integrante. Qualsiasi riferimento al presente Protocollo deve considerarsi riferimento anche al suo Annesso.

Art. II Applicazione
  1. Le disposizioni degli Articoli II, III (eccetto il comma (a)), IV, VI (b), (c) e (d), VII ed VIII della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (di qua in avanti indicata come «la Convenzione») sono incorporate nel presente Protocollo, con la intesa che i riferimenti, che si trovano nei suddetti Articoli, alla Convenzione ed ai Governi contraenti siano considerati riferimenti al presente Protocollo ed alle Parti contraenti del presente protocollo, rispettivamente.
  2. Ogni nave cui si applica il presente Protocollo deve soddisfare alle disposizioni della Convenzione, con le modifiche e aggiunte stabilite nel presente Protocollo.
  3. Circa le navi di Stati che non sono Parti contraenti della Convenzione e del presente Protocollo, le Parti contraenti del presente Protocollo applicheranno le norme della Convenzione e del presente Protocollo come può essere necessario per assicurarsi che tali navi non godono di un trattamento più favorevole.
Art. III Comunicazione di informazioni

Le Parti contraenti del presente Protocollo si impegnano a comunicare alla Segreteria Generale dell’I.M.C.O. (di qua in avanti indicata come «l’Organizzazione»), ed a depositare presso di essa, un elenco di ispettori nominati, o di organizzazioni riconosciute, autorizzati ad agire per loro conto nel far applicare le misure per la salvaguardia della vita umana in mare, da distribuire alle Parti per informazione dei loro funzionari. L’Amministrazione deve perciò notificare all’Organizzazione le specifiche responsabilità e condizioni dell’autorizzazione delegata agli ispettori nominati od alle organizzazioni riconosciute.

Art. IV Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione
  1. Il presente Protocollo sarà aperto presso la sede dell’Organizzazione, per la firma, dal 1° giugno 1978 al 1° marzo 1979 e rimarrà quindi aperto per l’adesione. Fatte salve le disposizioni del punto 3 del presente Articolo, gli Stati possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo mediante: (a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure (b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure (c) adesione.
  2. Ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno effettuate mediante deposito di uno strumento a tale effetto presso la Segreteria Generale dell’Organizzazione.
  3. Il presente Protocollo può essere firmato senza riserve, ratificato, accettato, approvato, o vi si può ad esso aderire, solo dagli Stati che hanno firmato senza riserve, ratificato, accettato, approvato la Convenzione o che hanno ad essa aderito.
Art. V Entrata in vigore
  1. Il presente Protocollo entrerà in vigore 6 mesi dopo la data alla quale almeno 15 Stati, la cui flotta mercantile complessiva costituisca almeno il 50 % del tonnellaggio di stazza lorda della flotta mercantile mondiale, ne siano divenuti Parti contraenti secondo l’Articolo IV di esso, purché però il presente Protocollo non entri in vigore prima dell’entrata in vigore della Convenzione.
  2. Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo avrà effetto 3 mesi dopo la data del suo deposito.
  3. Dopo la data in cui una modifica al presente Protocollo sarà considerata accettata in base all’Articolo VIII della Convenzione, qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato si riferirà al presente Protocollo quale modificato.
Art. VI Denuncia
  1. Il presente Protocollo può essere denunciato da qualsiasi Parte in qualsiasi data dopo trascorsi 5 anni dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore per quella Parte.
  2. La denuncia deve avvenire mediante deposito di uno strumento di denuncia presso la Segreteria Generale dell’Organizzazione.
  3. Una denuncia avrà effetto dopo 1 anno, o dopo un periodo di tempo più lungo quale può essere specificato nello strumento di denuncia, dalla data in cui è stata ricevuta dalla Segreteria Generale dell’Organizzazione.
  4. Una denuncia della Convenzione da una Parte sarà considerata essere denuncia dalla Parte stessa anche del presente Protocollo.
Art. VII Depositario
  1. Il presente Protocollo sarà depositato presso la Segreteria Generale dell’Organizzazione (da qua in avanti indicata come «il Depositario»).
  2. Il Depositario deve: (a) informare tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito su: i) ogni nuova firma o nuovo deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, insieme con la relativa data; ii) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo; iii) ogni deposito di strumento di denuncia del presente Protocollo insieme con la data in cui esso è stato ricevuto e la data alla quale la denuncia ha effetto; (b) trasmettere copie autentiche legalizzate del presente Protocollo a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo od hanno ad esso aderito.
  3. Appena il presente Protocollo entrerà in vigore, una copia autentica legalizzata di esso sarà trasmessa dal Depositario al Segretariato delle Nazioni Unite per registrazione e pubblicazione secondo l’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite3.
Art. VIII Lingue

Il presente Protocollo viene redatto in originale unico nelle lingue cinese, inglese, francese e spagnola, ogni testo essendo ugualmente autentico. Saranno preparate, e depositate con l’originale firmato, traduzioni ufficiali nelle lingue araba, tedesca e italiana.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro rispettivi Governi, hanno apposto le loro firme al presente Protocollo.Fatto a Londra il diciassette febbraio millenovecentosettantotto.

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Albania7 giugno2004 A7 settembre2004
Algeria3 novembre1983 A3 febbraio1984
Angola3 ottobre1991 A3 gennaio1992
Antigua e Barbuda9 febbraio1987 A9 maggio1987
Arabia Saudita2 marzo1990 A2 giugno1990
Argentina24 febbraio1982 A24 maggio1982
Australia17 agosto1983 A17 novembre1983
Austria27 maggio1988 A27 agosto1988
Bahamas16 febbraio1979 A1° maggio1981
Barbados29 maggio1984 A29 agosto1984
Belgio24 settembre19791° maggio1981
Belize2 aprile1991 A2 luglio1991
Benin11 febbraio2000 A11 maggio2000
Bolivia4 giugno1999 A4 settembre1999
Brasile20 novembre1985 A20 febbraio1986
Brunei23 ottobre1986 A23 gennaio1987
Bulgaria2 novembre1983 A2 febbraio1984
Cambogia28 novembre1994 A28 febbraio1995
Ceca, Repubblica19 ottobre1993 S1° gennaio1993
Cile15 luglio1992 A15 ottobre1992
Cina17 dicembre1982 A17 marzo1983
Hong Konga5 giugno19971° luglio1997
Macaob10 dicembre199920 dicembre1999
Cipro11 ottobre1985 A11 gennaio1986
Colombia31 ottobre1980 A1° maggio1981
Comore22 novembre2000 A22 febbraio2001
Congo (Kinshasa)19 maggio2014 A19 agosto2014
Corea (Nord)1° maggio1985 A1° agosto1985
Corea (Sud)2 dicembre1982 A2 marzo1983
Costa Rica6 giugno2011 A6 settembre2011
Côte d’Ivoire5 ottobre1987 A5 gennaio1988
Croazia27 luglio1992 S8 ottobre1991
Cuba19 giugno1992 A19 settembre1992
Danimarca27 novembre1980 A1° maggio1981
Dominica21 giugno2000 A21 settembre2000
Ecuador21 maggio2008 A21 agosto2008
Egitto7 agosto1986 A7 novembre1986
Emirati Arabi Uniti15 dicembre1983 A15 marzo1984
Estonia16 dicembre1991 A16 marzo1992
Etiopia3 gennaio1986 A3 aprile1986
Figi28 luglio2004 A28 ottobre2004
Filippine24 aprile2018 A24 luglio2018
Finlandia30 aprile1981 A1° maggio1981
Francia21 dicembre19791° maggio1981
Germania*6 giugno19801° maggio1981
Ghana19 maggio1983 A19 agosto1983
Giamaica17 agosto2005 A17 novembre2005
Giappone15 maggio1980 A1° maggio1981
Grecia17 luglio1981 A17 ottobre1981
Grenada28 giugno2004 A28 settembre2004
Guinea2 ottobre2002 A2 gennaio2003
Guinea equatoriale24 aprile1996 A24 luglio1996
Guinea-Bissau12 maggio2022 A12 agosto2022
Guyana10 dicembre1997 A10 marzo1998
Honduras24 settembre1985 A24 dicembre1985
India3 aprile1986 A3 luglio1986
Indonesia23 agosto1988 A23 novembre1988
Iran31 agosto2000 A30 novembre2000
Irlanda29 novembre1983 A29 febbraio1984
Islanda6 luglio1983 A6 ottobre1983
Isole Marshall26 aprile1988 A26 luglio1988
Isole Salomone18 ottobre2023 A18 gennaio2024
Israele21 agosto1981 A21 novembre1981
Italia1° ottobre1982 A1° gennaio1983
Kazakstan7 marzo1994 A7 giugno1994
Kenya7 luglio2015 A7 ottobre2015
Kiribati5 febbraio2007 A5 maggio2007
Kuwait29 giugno1979 A1° maggio1981
Lettonia5 agosto2005 A5 novembre2005
Libano29 novembre1983 A29 febbraio1984
Liberia28 ottobre19801° maggio1981
Libia2 luglio1981 A2 ottobre1981
Lituania4 dicembre1991 A4 marzo1992
Lussemburgo14 febbraio1991 A14 maggio1991
Malaysia19 ottobre1983 A19 gennaio1984
Malta8 agosto1986 A8 novembre1986
Marocco30 gennaio2001 A30 aprile2001
Mauritania24 novembre1997 A24 febbraio1998
Messico30 giugno198330 settembre1983
Montenegro3 giugno2006 S3 giugno2006
Myanmar11 novembre1987 A11 febbraio1988
Namibia27 novembre2000 A27 febbraio2001
Nigeria13 novembre1984 A13 febbraio1985
Norvegia25 marzo1981 A1° maggio1981
Nuova Zelanda*23 febbraio1990 A23 maggio1990
Oman25 aprile1985 A25 luglio1985
Paesi Bassi8 luglio19801° maggio1981
Aruba8 luglio19801° maggio1981
Curaçao8 luglio19801° maggio1981
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
8 luglio19801° maggio1981
Sint Maarten8 luglio19801° maggio1981
Pakistan10 aprile1985 A10 luglio1985
Palau29 settembre2011 A29 dicembre2011
Panama14 luglio1982 A14 ottobre1982
Perù16 luglio1982 A16 ottobre1982
Polonia15 marzo198415 giugno1984
Portogallo*7 novembre1983 A7 febbraio1984
Regno Unito5 novembre19791° maggio1981
Bermuda8 giugno198823 giugno1988
Gibilterra1° novembre19881° dicembre1988
Isola di Man9 aprile19851° luglio1985
Isole Caimane9 maggio198823 giugno1988
Romania14 gennaio2008 A14 aprile2008
Russia12 maggio1981 A12 agosto1981
Saint Kitts e Nevis11 giugno2004 A11 settembre2004
Saint Lucia20 maggio2004 A20 agosto2004
Saint Vincent e Grenadine13 luglio1987 A13 ottobre1987
Samoa14 marzo1997 A14 giugno1997
San Marino21 aprile2021 A21 luglio2021
São Tomé e Príncipe29 ottobre1998 A29 gennaio1999
Seicelle10 maggio1988 A10 agosto1988
Senegal16 gennaio1997 A16 aprile1997
Serbia27 aprile1992 S1° maggio1981
Sierra Leone10 marzo2008 A10 giugno2008
Singapore1° giugno1984 A1° settembre1984
Siria20 luglio2001 A20 ottobre2001
Slovacchia30 gennaio1995 S1° gennaio1993
Slovenia12 novembre1992 S25 giugno1991
Spagna30 aprile1980 A1° maggio1981
Stati Uniti12 agosto19801° maggio1981
Sudafrica11 gennaio1982 A11 aprile1982
Svezia21 dicembre19791° maggio1981
Svizzera1° aprile1982 A1° luglio1982
Togo19 luglio1989 A19 ottobre1989
Tonga18 settembre2003 A18 dicembre2003
Trinidad e Tobago7 giugno2012 A7 settembre2012
Tunisia6 agosto1980 A1° maggio1981
Turchia3 settembre2013 A3 dicembre2013
Tuvalu30 giugno2004 A30 settembre2004
Ucraina16 luglio1992 A16 ottobre1992
Ungheria3 febbraio1982 A3 maggio1982
Uruguay30 aprile1979 A1° maggio1981
Vanuatu28 luglio1982 A28 ottobre1982
Vietnam12 ottobre1992 A12 gennaio1993
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.imo.org > Publications > Catalogue & Code Listings, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Dal 25 nov. 1981 al 30 giu. 1997, il protocollo era applicabile a Hong Kong in base a una
dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è
diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 5 giu. 1997, il protocollo è applicabile anche alla
RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
b Dal 24 ago. 1999 al 19 dic. 1999, il protocollo era applicabile a Macao in base a una
dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è
diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 dic. 1999, il Protocollo è applicabile anche alla
RAS Macao dal 20 dic. 1999.

Footnotes

  1. RS 0.747.363.33

  2. Questo all. e i suoi emendamenti non sono pubblicati nella RU (RU 1987 930; 1993 2514; 2024 618; 2025 847). Possono essere consultati in inglese sul sito Internet dell’Organizzazione marittima internazionale (OMI):www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Pages/Default.aspx. Lì viene aggiornato nelle risoluzioni del comitato competente dell’OMI. Il testo in francese e una versione consolidata in inglese sono disponibili per la consultazione presso l’Ufficio svizzero della navigazione marittima, Elisabethenstrasse 33, 4010 Basilea.

  3. RS 0.120

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