Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare

0.747.363.33Multilateral International Treaty1 gen 1982

Conchiusa a Londra il 1onovembre 1974
Approvata dall’Assemblea federale il 9 giugno 19811
Ratificata con strumenti scambiati dalla Svizzera il 1oottobre 1981
Entrata in vigore per la Svizzera il 1ogennaio 1982

(Stato 14 aprile 2026)

I Governi contraenti,

Desiderosi di stabilire di comune accordo dei principi e delle norme uniformi dirette alla salvaguardia della vita umana in mare,

Considerato che il miglior mezzo per raggiungere tale fine è quello di concludere una Convenzione destinata a sostituire la Convenzione internazionale del 19602per la salvaguardia della vita umana in mare al fine di tener conto dei fatti nuovi sopravvenuti dopo la sua conclusione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I Obblighi generali derivanti dalla Convenzione

a)  I Governi contraenti si impegnano a dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione e del suo Allegato3, che fa parte integrante della presente Convenzione. Ogni riferimento alla presente Convenzione implica, contemporaneamente, il riferimento all’Allegato.

b)  I Governi contraenti si impegnano a promulgare tutte le leggi, tutti i decreti, ordini e regolamenti ed a prendere tutte le altre disposizioni necessarie per dare alla Convenzione la sua piena ed intera applicazione, al fine di garantire che, dal punto di vista della sicurezza della vita umana, una nave sia idonea al servizio al quale è destinata.

Art. II Campo di applicazione

La presente Convenzione si applica alle navi che sono autorizzate a batter bandiera di uno Stato il cui Governo è Parte contraente.

Art. III Leggi e regolamenti

I Governi contraenti si impegnano a comunicare e depositare presso il Segretario Generale dell’Organizzazione Consultiva marittima intergovernativa (qui di seguito chiamata l’Organizzazione):

  1. un elenco degli organismi non governativi che sono autorizzati ad agire per loro conto nell’applicazione delle disposizioni riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, al fine di farlo avere ai Governi contraenti, che lo porteranno a conoscenza dei loro funzionari;
  2. il testo delle leggi, dei decreti, ordini e regolamenti che saranno emanati sui vari argomenti che entrano nel campo della presente Convenzione;
  3. un numero sufficiente di modelli dei certificati da essi rilasciati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, allo scopo di farli avere ai Governi contraenti, che li porteranno a conoscenza dei propri funzionari.
Art. IV Casi di forza maggiore

a)  Una nave che non è soggetta, al momento della sua partenza per un viaggio qualsiasi, alle disposizioni della presente Convenzione, non deve neppure esserne soggetta a causa di un dirottamento qualsiasi nel corso del suo viaggio prestabilito, se detto dirottamento è provocato dal cattivo tempo o da qualsiasi altra causa di forza maggiore;

b)  Le persone che si trovano a bordo di una nave per causa di forza maggiore o in conseguenza dell’obbligo imposto al comandante di trasportare naufraghi, o altre persone, non devono essere computate, allorché si tratti di verificare l’applicazione alla nave di una qualsiasi disposizione della presente Convenzione.

Art. V Trasporto di persone in caso di emergenza

a)  Al fine di assicurare l’evacuazione di persone per sottrarle ad una minaccia alla sicurezza della loro vita, un Governo contraente può autorizzare il trasporto sulle proprie navi di un numero di persone superiore al numero permesso in altre circostanze dalla presente Convenzione;

b)  un’autorizzazione di tale natura non priva gli altri Governi contraenti del diritto di controllo ai termini della presente Convenzione su tali navi, allorché esse toccano i loro porti;

c)  avviso di qualsiasi autorizzazione di detta natura deve essere inviato al Segretario Generale dell’Organizzazione a cura del Governo Contraente che l’ha rilasciata unitamente ad un rapporto sulle circostanze di fatto.

Art. VI Trattati e Convenzioni precedenti

a)  La presente Convenzione sostituisce ed annulla tra i Governi Contraenti la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra il 17 giugno 1960;

  1. Tutti gli altri trattati, convenzioni ed accordi relativi alla sicurezza della vita umana in mare o alle questioni connessevi, e che sono attualmente in vigore tra i Governi parti della presente Convenzione, continueranno ad avere il loro pieno ed intero effetto, per la durata che è loro assegnata per quanto concerne:
  2. le navi alle quali non si applichi la presente Convenzione,

ii) le navi alle quali la presente Convenzione sia applicata per quanto riguarda i punti che non formano oggetto di disposizioni esplicite de11a presente Convenzione;

c)  Tuttavia, qualora detti Trattati, convenzioni o accordi fossero in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione, le disposizioni di quest’ultima devono prevalere;

d)  Tutti i punti che non formano oggetto di esplicite disposizioni nella presente Convenzione rimangono soggetti alla legislazione dei Governi contraenti.

Art. VII Regole speciali risultanti da accordi

Quando, in conformità alla presente Convenzione, vengono stabilite regole speciali mediante accordo fra tutti od alcuni dei Governi contraenti, tali regole devono essere comunicate al Segretario Generale dell’Organizzazione per essere distribuite a tutti i Governi contraenti.

Art. VIII Modifiche

a)  La presente Convenzione può essere modificata da una delle procedure specificate nei seguenti paragrafi;

  1. modifiche in seguito ad esame da parte dell’Organizzazione:
  2. qualunque modifica proposta da un Governo contraente viene sottoposta al Segretario Generale dell’Organizzazione che la comunica a tutti i Membri dell’Organizzazione e a tutti i Governi contraenti, almeno sei mesi prima che essa venga esaminata,

ii) qualunque modifica proposta e comunicata secondo la precedente procedura viene sottoposta all’esame del Comitato della sicurezza marittima dell’Organizzazione,

iii) i Governi contraenti degli Stati membri o non membri dell’Organizzazione, sono autorizzati a partecipare alle deliberazioni del Comitato della Sicurezza marittima per l’esame e l’accettazione delle modifiche,

iv) le modifiche vengono adottate alla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della sicurezza marittima allargato conformemente al comma iii) del presente paragrafo (qui di seguito chiamato «Comitato della sicurezza marittima allargato») a condizione che almeno un terzo dei Governi contraenti sia presente al momento della votazione,

v) se le modifiche vengono adottate conformemente al comma iv) del presente paragrafo, esse vengono comunicate dal Segretario Generale dell’Organizzazione a tutti i Governi contraenti per l’accettazione,

vi) 1) una modifica ad un articolo della Convenzione o al capitolo I del suo Allegato è considerata adottata quando viene accettata dai due terzi dei Governi contraenti, 2) una modifica all’Allegato, fatta eccezione per il capitolo I, viene considerata accettata:

aa) alla scadenza di un periodo di due anni dalla data in cui viene comunicata ai Governi contraenti per l’accettazione, o

bb) alla scadenza di qualsiasi altro periodo, che non potrà tuttavia essere inferiore ad un anno, se viene così stabilito al momento della sua accettazione dalla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della Sicurezza marittima allargato.

Tuttavia, se durante il periodo cosi specificato, più di un terzo dei Governi contraenti o dei Governi contraenti le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 50 per cento del tonncllaggio lordo della flotta mondiale delle navi mercantili, notificano al Segretario Generale dell’Organizzazione di sollevare una obiezione contro tale modifica, quest’ultima si ritiene non accettata,

vii) 1) una modifica ad un articolo della Convenzione o al Capitolo I del suo Allegato entra in vigore nei confronti dei Governi contraenti che l’hanno accettata sei mesi dopo la data in cui la modifica è considerata accettata, ed entra in vigore per ciascun altro Governo contraente che l’accetta dopo tale data sei mesi dopo l’accettazione da parte di detto Governo, 2) una modifica all’Allegato, fatta eccezione per il Capitolo I, entra in vigore per i Governi contraenti, ad eccezione di quelli che hanno sollevato una obiezione contro detta modifica in conformità al sotto comma vi) 2) del presente paragrafo e che non hanno ritirato tale obiezione, sei mesi dopo la data in cui la modifica è considerata accettata. Tuttavia, prima della data fissata per l’entrata in vigore di una modifica, i Governi contraenti potranno notificare al Segretario Generale dell’Organizzazione che non daranno effetto alla modifica per un periodo non superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore, o per un periodo più lungo, se cosi viene deciso dalla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della sicurezza marittima allargato al momento dell’adozione della modifica;

c)  modifica con convocazione di una Conferenza;

i) su richiesta di un Governo contraente appoggiata da almeno un terzo dei Governi contraenti, l’organizzazione convoca una conferenza dei Governi contraenti per esaminare le modifiche alla presente Convenzione, ii) le modifiche adottate da detta conferenza alla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti votanti vengono comunicate dal Segretario Generale dell’Organizzazione a tutti i Governi contraenti per l’accettazione, iii) a meno che la conferenza non decida altrimenti, la modifica è considerata accettata ed entra in vigore secondo le procedure previste rispettivamente ai comma vi) e vii) del paragrafo b) del presente articolo, a condizione che i riferimenti al Comitato della Sicurezza marittima allargato in questi comma vengano considerati come riferimenti alla Conferenza. d)  i) Un governo contraente che ha accettato una modifica all’Allegato che è entrato in vigore non è tenuto ad estendere il beneficio della presente Convenzione per quanto riguarda un certificato rilasciato ad una nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo abbia, conformemente al sotto comma vii) 2) del paragrafo b) del presente articolo, sollevato e non ritirato una obiezione, ma soltanto nella misura in cui detto certificato si applica a dei punti previsti dalla modifica in questione. ii) Un Governo contraente che ha accettato una modifica all’Allegato che è entrata in vigore deve estendere il beneficio della presente Convenzione per quanto riguarda un certificato rilasciato ad una nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo abbia notificato al Segretario Generale dell’Organizzazione, in conformità al sotto comma vii) 2) del paragrafo b) del presente articolo, di non voler dare effetto alla modifica.

e)  Salva disposizione espressa contraria, qualsiasi modifica alla presente Convenzione fatta in applicazione del presente articolo e che si riferisce alla struttura della nave è applicabile solo alle navi la cui chiglia è stata impostata o che si trovano in equivalente stato di avanzamento al momento dell’entrata in vigore di detta modifica, o dopo tale data.

f)  Le dichiarazioni di accettazione o di obiezione relative ad una modifica o le notificazioni comunicate in virtù del sotto comma vii) 2) del paragrafo b) del presente articolo devono essere comunicate per iscritto al Segretario Generale dell’Organizzazione. Quest’ultimo informerà tutti i Governi contraenti di detta comunicazione e della data della sua ricezione.

g)  Il Segretario Generale dell’Organizzazione informerà tutti i Governi contraenti delle modifiche che entreranno in vigore in virtù del presente articolo nonché della data della loro entrata in vigore.

Art. IX Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione
  1. La presente Convenzione rimarrà aperta alla firma, presso la sede dell’Organizzazione, dal 1° novembre 1974 al 1° luglio 1975, e rimarrà in seguito aperta all’adesione. Gli Stati possono divenire parte della Convenzione mediante:
  2. la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o

ii) la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o

iii) l’adesione.

b)  La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettuano con il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale dell’Organizzazione.

c)  Il Segretario Generale dell’Organizzazione informerà tutti i Governi degli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito delle firme o del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data di detto deposito.

Art. X Entrata in vigore

a)  La presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data in cui almeno venticinque Stati, le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo della flotta mondiale di navi mercantili, sono divenuti parti della presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell’articolo IX.

b)  Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositati dopo la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione avranno effetto tre mesi dopo la data del loro deposito.

c)  Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositati dopo la data in cui una modifica alla presente Convenzione viene considerata accettata conformemente all’articolo VIII, si applicano alla Convenzione nella sua forma modificata.

Art. XI Denuncia

a)  La presente Convenzione può essere denunciata da qualsiasi Governo contraente in ogni momento dopo la scadenza di un periodo di cinque anni dalla data in cui la Convenzione stessa è entrata in vigore per tale Governo.

b)  La denuncia si effettua con il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario Generale dell’Organizzazione. Quest’ultimo notificherà a tutti gli altri Governi contraenti ogni denuncia ricevuta e la data della sua ricezione, nonché la data in cui la denuncia avrà effetto.

c)  La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui essa è stata ricevuta dal Segretario Generale dell’Organizzazione, o alla scadenza di un periodo più lungo specificato nello strumento di denuncia.

Art. XII Deposito e registrazione

a)  La presente Convenzione sarà depositata presso il Segretario Generale dell’Organizzazione che trasmetterà ai Governi di tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi hanno aderito, delle copie certificate conformi.

b)  Appena la presente Convenzione entrerà in vigore, il Segretario Generale dell’Organizzazione trasmetterà il testo della Convenzione al Segretario Generale dell’Organizzazione degli Stati Uniti per la registrazione e la pubblicazione conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite4.

Art. XIII Lingue

La presente Convenzione è stata fatta in un solo esemplare in lingua cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. Sono state fatte delle traduzioni ufficiali della presente Convenzione nelle lingue araba, italiana e tedesca che sono depositate con la copia originale munita delle firme.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno apposto le loro firme alla presente Convenzione.Fatto a Londra il primo novembre millenovecentosettantaquattro.(Si omettono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Albania7 giugno2004 A7 settembre2004
Algeria3 novembre1983 A3 febbraio1984
Angola3 ottobre1991 A3 gennaio1992
Antigua e Barbuda9 febbraio1987 A9 maggio1987
Arabia Saudita24 aprile1985 A24 luglio1985
Argentina5 dicembre197925 maggio1980
Australia17 agosto1983 A17 novembre1983
Austria27 maggio1988 A27 agosto1988
Azerbaigian1° luglio1997 A1° ottobre1997
Bahamas16 febbraio1979 A25 maggio1980
Bahrein21 ottobre1985 A21 gennaio1986
Bangladesh6 novembre1981 A6 febbraio1982
Barbados1° settembre1982 A1° dicembre1982
Belarus7 gennaio1994 A7 aprile1994
Belgio24 settembre197925 maggio1980
Belize2 aprile1991 A2 luglio1991
Benin1° novembre1985 A1° febbraio1986
Bolivia4 giugno1999 A4 settembre1999
Brasile22 maggio1980 A25 maggio1980
Brunei23 ottobre1986 A23 gennaio1987
Bulgaria2 novembre19832 febbraio1984
Cambogia28 novembre1994 A28 febbraio1995
Camerun14 maggio1984 A14 agosto1984
Canada8 maggio1978 A25 maggio1980
Capo Verde28 aprile1977 A25 maggio1980
Ceca, Repubblica19 ottobre1993 S1° gennaio1993
Cile28 marzo198025 maggio1980
Cina7 gennaio198025 maggio1980
Hong Konga5 giugno19971° luglio1997
Macaob10 dicembre199920 dicembre1999
Cipro11 ottobre1985 A11 gennaio1986
Colombia31 ottobre1980 A31 gennaio1981
Comore22 novembre2000 A22 febbraio2001
Congo (Brazzaville)10 settembre198510 dicembre1985
Congo (Kinshasa)17 dicembre2004 A17 marzo2005
Corea del Nord1° maggio1985 A1° agosto1985
Corea del Sud31 dicembre198031 marzo1981
Costa Rica6 giugno2011 A6 settembre2011
Côte d’Ivoire5 ottobre1987 A5 gennaio1988
Croazia27 luglio1992 S8 ottobre1991
Cuba19 giugno1992 A19 settembre1992
Danimarca8 marzo197825 maggio1980
Dominica21 giugno2000 A21 settembre2000
Dominicana, Repubblica10 aprile1980 A25 maggio1980
Ecuador28 maggio1982 A28 agosto1982
Egitto4 settembre19814 dicembre1981
Emirati Arabi Uniti15 dicembre1983 A15 marzo1984
Eritrea22 aprile1996 A22 luglio1996
Estonia16 dicembre1991 A16 marzo1992
Etiopia18 luglio1985 A18 ottobre1985
Figi4 marzo1983 A4 giugno1983
Filippine15 dicembre1981 A15 marzo1982
Finlandia21 novembre1980 A21 febbraio1981
Francia*25 maggio197725 maggio1980
Gabon21 gennaio1982 A21 aprile1982
Gambia1° novembre1991 A1° febbraio1992
Georgia19 aprile1994 A19 luglio1994
Germania26 marzo197925 maggio1980
Ghana19 maggio198319 agosto1983
Giamaica14 ottobre1983 A14 gennaio1984
Giappone15 maggio1980 A25 maggio1980
Gibuti1° marzo1984 A1° giugno1984
Giordania7 agosto1985 A7 novembre1985
Grecia12 maggio198025 maggio1980
Grenada28 giugno200428 settembre2004
Guatemala20 ottobre1982 A20 gennaio1983
Guinea19 gennaio1981 A19 aprile1981
Guinea equatoriale24 aprile1996 A24 luglio1996
Guinea-Bissau24 ottobre2016 A24 gennaio2017
Guyana10 dicembre1997 A10 marzo1998
Haiti6 aprile1989 A6 luglio1989
Honduras24 settembre1985 A24 dicembre1985
India16 giugno1976 A25 maggio1980
Indonesia17 febbraio198117 maggio1981
Iran17 ottobre199417 gennaio1995
Iraq14 dicembre1990 A14 marzo1991
Irlanda29 novembre1983 A29 febbraio1984
Islanda6 luglio19836 ottobre1983
Isole Cook30 giugno2003 A30 settembre2003
Isole Marshall26 aprile1988 A26 luglio1988
Israele15 maggio197925 maggio1980
Italia11 giugno1980 A11 settembre1980
Kazakstan7 marzo1994 A7 giugno1994
Kenya21 luglio1999 A21 ottobre1999
Kiribati5 febbraio2007 A5 maggio2007
Kuwait29 giugno1979 A25 maggio1980
Lettonia20 maggio1992 A20 agosto1992
Libano29 novembre1983 A29 febbraio1984
Liberia14 novembre197725 maggio1980
Libia2 luglio1981 A2 ottobre1981
Lituania4 dicembre1991 A4 marzo1992
Lussemburgo14 febbraio1991 A14 maggio1991
Madagascar7 marzo1996 A7 giugno1996
Malawi9 marzo1993 A9 giugno1993
Malaysia19 ottobre1983 A19 gennaio1984
Maldive14 gennaio1981 A14 aprile1981
Malta8 agosto1986 A8 novembre1986
Marocco28 giugno1990 A28 settembre1990
Mauritania24 novembre1997 A24 febbraio1998
Maurizio1° febbraio1988 A1° maggio1988
Messico28 marzo197725 maggio1980
Moldova11 ottobre2005 A11 gennaio2006
Monaco1° novembre1974 F25 maggio1980
Mongolia26 giugno2002 A26 settembre2002
Montenegro10 febbraio2009 S3 giugno2006
Mozambico23 dicembre1996 A23 marzo1997
Myanmar11 novembre1987 A11 febbraio1988
Namibia27 novembre2000 A27 febbraio2001
Nauru18 giugno2018 A18 settembre2018
Nicaragua17 dicembre2004 A17 marzo2005
Nigeria7 maggio1981 A7 agosto1981
Niue27 giugno2012 A27 settembre2012
Norvegia15 febbraio197725 maggio1980
Nuova Zelandac23 febbraio1990 A23 maggio1990
Oman25 aprile1985 A25 luglio1985
Paesi Bassid10 luglio1978 A25 maggio1980
Aruba24 dicembre19951° gennaio1986
Curaçao10 luglio197825 maggio1980
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
10 luglio197825 maggio1980
Sint Maarten10 luglio197825 maggio1980
Pakistan10 aprile1985 A10 luglio1985
Palau29 settembre201129 dicembre2011
Panama9 marzo1978 A25 maggio1980
Papua Nuova Guinea12 novembre1980 A12 febbraio1981
Paraguay15 giugno2004 A15 settembre2004
Perù4 dicembre1979 A25 maggio1980
Polonia15 marzo198415 giugno1984
Portogallo7 novembre19837 febbraio1984
Qatar22 dicembre1980 A22 marzo1981
Regno Unito7 ottobre197725 maggio1980
Alderney19 maggio200419 maggio2004
Anguilla19 maggio200419 maggio2004
Bermuda8 giugno198823 giugno1988
Gibilterra1° novembre19881° dicembre1988
Guernesey30 gennaio200430 gennaio2004
Isola di Man9 aprile19851° luglio1985
Isole Caimane9 maggio198823 giugno1988
Isole Falkland30 gennaio200430 gennaio2004
Isole Turche e Caicos7 luglio20047 luglio2004
Isole Vergini britanniche10 giugno200410 giugno2004
Jersey30 gennaio200430 gennaio2004
Montserrat19 maggio200419 maggio2004
Sant’Elena10 giugno200410 giugno2004
Romania24 maggio1979 A25 maggio1980
Russia9 gennaio198025 maggio1980
Saint Kitts e Nevis11 giugno2004 A11 settembre2004
Saint Lucia20 maggio2004 A20 agosto2004
Saint Vincent e Grenadine28 ottobre1983 A28 gennaio1984
Salomone, Isole30 giugno2004 A30 settembre2004
Samoa14 marzo1997 A14 giugno1997
San Marino19 aprile2021 A19 luglio2021
São Tomé e Príncipe29 ottobre1998 A29 gennaio1999
Seicelle10 maggio1988 A10 agosto1988
Senegal16 gennaio1997 A16 aprile1997
Serbia27 aprile1992 S25 maggio1980
Sierra Leone13 agosto1993 A13 novembre1993
Singapore16 marzo1981 A16 giugno1981
Siria20 luglio2001 A20 ottobre2001
Slovacchia30 gennaio1995 S1° gennaio1993
Slovenia12 novembre1992 S25 giugno1991
Spagna5 settembre197825 maggio1980
Sri Lanka30 agosto1983 A30 novembre1983
Stati Uniti7 settembre197825 maggio1980
Sudafrica23 maggio1980 A25 maggio1980
Sudan15 maggio1990 A15 agosto1990
Suriname4 novembre1988 A4 febbraio1989
Svezia7 luglio197825 maggio1980
Svizzera1° ottobre19811° gennaio1982
Tanzania28 marzo2001 A28 giugno2001
Thailandia18 dicembre1984 A18 marzo1985
Timor Est12 ottobre2022 A12 gennaio2023
Togo19 luglio1989 A19 ottobre1989
Tonga12 aprile1977 A25 maggio1980
Trinidad e Tobago15 febbraio1979 A25 maggio1980
Tunisia6 agosto1980 A6 novembre1980
Turchia31 luglio1980 A31 ottobre1980
Turkmenistan4 febbraio2009 A4 maggio2009
Tuvalu22 agosto1985 A22 novembre1985
Ucraina1° novembre1974 F25 maggio1980
Uganda3 aprile2019 A3 luglio2019
Ungheria9 gennaio198025 maggio1980
Uruguay30 aprile1979 A25 maggio1980
Vanuatu28 luglio1982 A28 ottobre1982
Venezuela29 marzo198329 giugno1983
Vietnam18 dicembre1990 A18 marzo1991
Yemen6 marzo1979 A25 maggio1980
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.imo.org > Publications > Catalogue & Code Listings, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Dal 24 ago. 1999 al 19 dic. 1999, la Convenzione era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 dic. 1999, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.
b Dal 24 ago. 1999 al 19 dic. 1999, la Convenzione era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 dic. 1999, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.
c La Conv. non si applica a Tokelau
d Al Regno in Europa.

Footnotes

  1. RU 1982 125

  2. RS 0.747.363.32

  3. Questo all. ed i suoi emendamenti non sono pubblicati nella RU (RU 1984 256; 1985 1606; 1987 1050; 1990 595596; 1993 2513; 1997 463; 2024 618; 2025 286,847). Possono essere consultati in inglese sul sito Internet dell’Organizzazione marittima internazionale (OMI):www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Pages/Default.aspx. Lì viene aggiornato nelle risoluzioni del comitato competente dell’OMI. Il testo in francese e una versione consolidata in inglese sono disponibili per la consultazione presso l’Ufficio svizzero della navigazione marittima, Elisabethenstrasse 33, 4010 Basilea.

  4. RS 0.120

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