Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole in materia di assistenza e di salvataggio marittimi

0.747.363.2Multilateral International Treaty15 ago 1954

Conchiusa a Bruxelles il 23 settembre 1910
Approvata dall’Assemblea federale il 17 marzo 19541
Strumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 28 maggio 1954
Entrata in vigore per la Svizzera il 15 agosto 1954

(Stato 8 luglio 2024)

Art. 1

L’assistenza e il salvataggio delle navi di mare in pericolo, delle cose che si trovano a bordo, del nolo e dei prezzi di viaggio, come pure i servizi dello stesso genere resi fra navi di mare e battelli di navigazione interna, sono sottoposti alle disposizioni seguenti, senza che si debba distinguere fra queste due specie di servizi, e senza che si abbia a tener conto delle acque dove essi sono stati resi.

Art. 2

Qualunque fatto d’assistenza o di salvataggio che abbia avuto un risultato utile dà luogo a un equo compenso.

Non è dovuto alcun compenso se il soccorso prestato rimanga senza utile risultato.

In nessun caso la somma da pagarsi può superare il valore delle cose salvate.

Art. 3

Le persone che hanno preso parte alle operazioni di soccorso nonostante la proibizione espressa e ragionevole della nave soccorsa non hanno diritto ad alcun compenso.

Art. 4

Il rimorchiatore non ha diritto a compenso per l’assistenza o il salvataggio della nave da esso rimorchiata, o del suo carico, se non quando abbia reso servizi eccezionali, che non possano essere considerati come l’adempimento del contratto di rimorchio.

Art. 5

È dovuto un compenso anche nel caso in cui l’assistenza o il salvataggio abbiano avuto luogo fra navi appartenenti al medesimo proprietario.

Art. 6

L’ammontare del compenso è fissato per accordo tra le parti, e, in mancanza, dall’Autorità giudiziaria.

Lo stesso vale per la proporzione in cui questo compenso deve essere ripartito fra i salvatori.

La ripartizione fra il proprietario, il capitano e le altre persone al servizio di ciascuna delle navi salvatrici sarà regolata dalla legge nazionale della nave.

Art. 7

Ogni Convenzione di assistenza e di salvataggio stipulata al momento e sotto l’influenza del pericolo può, a richiesta di una delle parti, essere annullata o modificata dall’autorità giudiziaria, se questa ritenga che le condizioni convenute non sono eque.

In tutti i casi, allorché sia provato che il consenso di una delle parti fu viziato da dolo o reticenza, oppure allorché il compenso sia, in modo eccessivo in un senso o nell’altro, sproporzionato al servizio reso, la Convenzione può essere annullata o modificata dall’Autorità giudiziaria a richiesta della parte interessata.

Art. 8

Il compenso è fissato dall’Autorità giudiziaria secondo le circostanze, prendendo per base:

  1. in primo luogo il successo ottenuto, gli sforzi e il merito di coloro che hanno prestato soccorso, il pericolo corso dalla nave assistita, dai suoi passeggeri e dal suo equipaggio, dal suo carico, dai salvatori e dalla nave salvatrice, il tempo impiegato, le spese e i danni sofferti, e i rischi di responsabilità, e altri, corsi dai salvatori, il valore del materiale da essi esposto, tenendo conto, se occorra, dell’adattamento speciale della nave soccorritrice;
  2. in secondo luogo il valore delle cose salvate.

Si applicano le medesime disposizioni alla ripartizione prevista dall’articolo 6, comma 2.

L’Autorità giudiziaria può ridurre o sopprimere il compenso, quando risulti che i salvatori hanno reso, per loro colpa, necessario il salvataggio o l’assistenza, oppure che si sono resi colpevoli di furti, ricettazioni o altri atti fraudolenti.

Art. 9

Nessun compenso è dovuto dalle persone salvate, restando tuttavia ferme le prescrizioni delle leggi nazionali a tale riguardo.

I salvatori di vite umane che sono intervenuti in occasione dell’accidente che ha dato luogo al salvataggio o all’assistenza hanno diritto a un’equa parte del compenso concesso ai salvatori della nave, del carico e dei loro accessori.

Art. 10

L’azione per pagamento del compenso si prescrive in due anni a cominciare dal giorno in cui le operazioni di assistenza o di salvataggio sono terminate.

Le cause di sospensione o d’interruzione di questa prescrizione sono determinate dalla legge del Tribunale adito.

Le Alte Parti contraenti si riservano il diritto di ammettere, nelle leggi rispettive, come prorogante il termine qui sopra fissato, il fatto che la nave assistita o salvata non si poté sequestrare nelle acque territoriali dello Stato in cui l’attore ha il suo domicilio o il suo principale stabilimento.

Art. 11

Ogni capitano è tenuto, in quanto lo possa senza serio pericolo per la sua nave, il suo equipaggio e i suoi passeggeri, a prestare assistenza a qualunque persona, anche nemica, trovata in mare, in pericolo di vita.

Il proprietario della nave non è responsabile per le contravvenzioni alla disposizione che precede.

Art. 12

Le Alte Parti contraenti la cui legislazione non reprima l’infrazione all’articolo che precede, s’impegnano a prendere o a proporre ai rispettivi corpi legislativi le misure necessarie perché tale infrazione sia repressa.

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, appena ciò potrà farsi, le leggi o i regolamenti che già fossero stati o venissero promulgati nei loro Stati in esecuzione della disposizione che precede.

Art. 13

La presente Convenzione non porta deroga alle disposizioni della legislazioni nazionali o dei trattati internazionali rispetto all’organizzazione di servizi d’assistenza o di salvataggio per parte delle autorità pubbliche, oppure sotto il loro controllo, e specialmente rispetto al salvataggio degli attrezzi da pesca.

Art. 14

La presente Convenzione non s’applica alle navi da guerra, ne alle navi dello Stato esclusivamente adibite a un pubblico servizio.

Art. 15

Le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate relativamente a tutti gl’interessati allorquando, sia la nave soccorritrice o salvatrice, sia la nave assistita o salvata, appartenga a uno Stato di una delle Alte Parti contraenti, come pure negli altri casi previsti dalle leggi nazionali.

È tuttavia stabilito:

  1. che, rispetto agl’interessati appartenenti a uno Stato non contraente, l’applicazione delle dette disposizioni potrà essere subordinata da ciascuno degli Stati contraenti alla condizione della reciprocità;
  2. che allorquando tutti gl’interessati appartengano al medesimo Stato cui appartiene il Tribunale adito, si applicherà la legge nazionale e non la Convenzione;
  3. che, senza pregiudizio di più ampie disposizioni delle leggi nazionali, l’articolo 11 è applicabile soltanto fra navi appartenenti agli Stati delle Alte Parti contraenti.
Art. 16

Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà la facoltà di provocare la riunione di una nuova conferenza, trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di studiare i miglioramenti che vi si potrebbero apportare, e, specialmente di estenderne, se possibile, la sfera d’applicazione.

Quella fra le potenze che faccia uso di questa facoltà dovrà notificare la sua intenzione alle altre potenze per tramite del Governo belga, il quale s’incaricherà di convocare la conferenza entro sei mesi.

Art. 17

Gli Stati che non hanno sottoscritto la presente Convenzione sono ammessi ad aderirvi su loro domanda. Questa adesione sarà notificata per via diplomatica al Governo belga e, da questo, o ciascuno dei Governi delle Alte Parti contraenti; produrrà i suoi effetti scorso che sia un mese dopo l’invio della notificazione fatta dal Governo belga.

Art. 18

La presente Convenzione sarà ratificata.

Scorso un anno, al più tardi, a principiare dal giorno della firma della Convenzione, il Governo belga si metterà in relazione coi Governi delle Alte Parti contraenti che si saranno dichiarati pronti a ratificarla, allo scopo di far decidere se sia il caso di metterla in vigore.

Le ratificazioni saranno, in tal caso, depositate immediatamente a Bruxelles, e la Convenzione produrrà i suoi effetti un mese dopo questo deposito.

Il Protocollo resterà aperto per la durata di un altro anno in favore degli Stati rappresentati alla conferenza di Bruxelles.

Trascorso questo termine, essi non potranno che aderirvi in conformità delle disposizioni dell’articolo 17.

Art. 19

Nel caso in cui alcuna delle Alte Parti contraenti disdicesse la presente Convenzione, la disdetta non produrrà i suoi effetti che un anno dopo il giorno in cui essa sia stata notificata al Governo belga, e la Convenzione rimarrà in vigore fra le altre Parti contraenti.

In fede di che i Plenipotenziari delle Alte Parti contraenti rispettive hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Bruxelles, in un solo esemplare, il 23 settembre 1910.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Algeria13 aprile1964 A20 luglio1964
Angolaa30 luglio1914 A30 agosto1914
Antigua e Barbudab1° febbraio1913 A3 marzo1913
Argentina28 febbraio1922 A15 aprile1922
Australiab9 settembre1930 A24 ottobre1930
Norfolk, Isola dib1° febbraio1913 A3 marzo1913
Austria1° febbraio19131° marzo1913
Bahamasb1° febbraio1913 A3 marzo1913
Barbadosb1° febbraio1913 A3 marzo1913
Belgio1° febbraio19131° marzo1913
Belizeb1° febbraio1913 A3 marzo1913
Brasile31 dicembre191331 gennaio1914
Capo Verdea30 luglio1914 A30 agosto1914
Cina
Hong Kongc6 giugno19971° luglio1997
Macaod8 ottobre199920 dicembre1999
Ciprob1° febbraio1913 A3 marzo1913
Congo (Kinshasa)17 luglio1967 A17 agosto1967
Dominicab1° febbraio1913 A3 marzo1913
Dominicana, Repubblica23 luglio1958 A25 settembre1958
Egitto19 novembre1943 A1° gennaio1944
Eritreae9 novembre1934 A5 gennaio1935
Estonia15 maggio1929 A20 febbraio1930
Figi, Isole22 agosto1972 S10 ottobre1970
Finlandia17 luglio1923 A28 agosto1923
Francia1° febbraio19131° marzo1913
Gambiab1° febbraio1913 A3 marzo1913
Ghanab1° febbraio1913 A3 marzo1913
Giamaicab1° febbraio1913 A3 marzo1913
Giappone12 gennaio191412 febbraio1914
Grecia15 ottobre191315 novembre1913
Grenadab1° febbraio1913 A3 marzo1913
Guinea-Bissaua30 luglio1914 A30 agosto1914
Guyanab1° febbraio1913 A3 marzo1913
Haiti18 agosto1951 A1° novembre1951
Indiab1° febbraio1913 A3 marzo1913
Irlandab1° febbraio19131° marzo1913
Italia2 giugno19132 luglio1913
Kenyab1° febbraio1913 A3 marzo1913
Kiribatib1° febbraio1913 A3 marzo1913
Lettonia2 agosto1932 A16 settembre1932
Lussemburgo18 febbraio1991 A22 maggio1991
Madagascar13 luglio1965 S26 giugno1960
Malaysiab1° febbraio1913 A3 marzo1913
Maltab1° febbraio1913 A3 marzo1913
Mauriziob1° febbraio1913 A3 marzo1913
Messico1° febbraio19131° marzo1913
Mozambicoa30 luglio1914 A30 agosto1914
Nigeriab1° febbraio1913 A3 marzo1913
Oman21 agosto1975 A1° ottobre1975
Papua Nuova Guinea14 ottobre1980 S16 settembre1975
Paraguay22 novembre1967 A22 dicembre1967
Polonia15 ottobre1921 A17 novembre1921
Portogallo25 luglio191325 agosto1913
Regno Unito
Anguilla1° febbraio19133 marzo1913
Bermuda1° febbraio1913 A3 marzo1913
Cayman, Isole1° febbraio1913 A3 marzo1913
Gibilterra1° febbraio1913 A3 marzo1913
Sant’Elena1° febbraio1913 A3 marzo1913
Turks e Caicos, Isole1° febbraio1913 A3 marzo1913
Romania1° febbraio19131° marzo1913
Russia10 luglio1936 A27 agosto1936
Saint Kitts e Nevisb1° febbraio1913 A3 marzo1913
Saint Vincent e Grenadine21 settembre2001 S28 ottobre1979
Salomone, Isole17 settembre1981 S7 luglio1978
Santa Lucia21 marzo1990 S22 febbraio1979
São Tomé e Príncipea30 luglio1914 A30 agosto1914
Seicelleb1° febbraio1913 A3 marzo1913
Serbia31 dicembre1931 A12 febbraio1932
Sierra Leoneb1° febbraio1913 A3 marzo1913
Singapore18 giugno1974 S9 agosto1965
Siria1° agosto1974 A1° settembre1974
Slovenia16 novembre1991 S25 giugno1991
Somaliabc9 novembre1934 A5 gennaio1935
Sri Lankab1° febbraio1913 A3 marzo1913
Stati Uniti1° febbraio19131° marzo1913
Svizzera28 maggio1954 A15 agosto1954
Timor-Lestea30 luglio1914 A30 agosto1914
Tonga13 giugno1978 A30 luglio1978
Trinidad e Tobagob3 febbraio1913 A3 marzo1913
Turchia4 luglio1955 A16 settembre1955
Tuvalub1° febbraio1913 A3 marzo1913
Ungheria1° febbraio19131° marzo1913
Uruguay21 luglio1915 A24 agosto1915
a Adesione o ratifica ad opera del Portogallo.
b Adesione o ratifica ad opera del Gran Bretagna.
c Adesione o ratifica ad opera dell’Italia.
d Dal 3 mar. 1913 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. La Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong.
e Dal 30 ago. 1914 al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una
dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 5 ott. 1999 la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao.

Footnotes

  1. N. 4 del DF del 17 marzo 1954 (RU 1954 663).

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