Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi

0.747.363.1Multilateral International Treaty15 ago 1954

Conchiusa a Bruxelles il 23 settembre 1910
Approvata dall’Assemblea federale il 17 marzo 19541
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 28 maggio 1954
Entrata in vigore per la Svizzera il 15 agosto 1954

(Stato 4 luglio 2024)

Art. 1

In caso di urto avvenuto tra navi di mare, oppure tra navi di mare e battelli di navigazione interna, le indennità dovute in ragione dei danni cagionati alle navi, alle cose o persone trovantisi a bordo, sono regolate in conformità delle disposizioni seguenti, senza che si debba tener conto delle acque ove l’urto è avvenuto.

Art. 2

Se l’urto è fortuito, se è dovuto a un caso di forza maggiore o se vi è dubbio sulle cause di esso, i danni sono sopportati da coloro che li hanno subiti.

Questa disposizione rimane applicabile nel caso in cui le navi, oppure una di esse, si trovino all’ancoraggio al momento dell’urto.

Art. 3

Se l’urto è dovuto a colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni incombe a colui che l’ha commessa.

Art. 4

Se vi è colpa comune, la responsabilità di ciascuna delle navi è proporzionata alla gravità della colpa rispettivamente commessa; tuttavia, se, attese le circostanze, non si può stabilire la proporzione, oppure se le colpe appaiono equivalenti, la responsabilità è divisa in parti uguali.

I danni cagionati alle navi o ai loro carichi o agli effetti o ad altri beni degli equipaggi dei passeggeri, o d’altre persone che si trovino a bordo, sono sopportati dalle navi in colpa, nella proporzione suddetta, senza solidarietà rispetto ai terzi.

Le navi in colpa sono tenute solidalmente rispetto ai terzi, per i danni cagionati da morte o da ferite, salvo ricorso per parte della nave che ha pagato una quota superiore a quelle che, in conformità del primo capoverso del presente articolo, deve definitivamente sopportare.

Alle legislazioni nazionali compete il determinare, per quanto concerne detto ricorso, la portata e gli effetti delle disposizioni contrattuali o legali che limitino la responsabilità dei proprietari delle navi rispetto alle persone che si trovino a bordo.

Art. 5

La responsabilità stabilita dagli articoli precedenti sussiste nel caso in cui l’urto sia avvenuto per colpa di un pilota, anche se il pilota sia obbligatorio.

Art. 6

L’azione per risarcimento dei danni sofferti a causa di un urto non è subordinata a protesto né ad altra formalità speciale.

Non vi ha presunzione legale di colpa quanto alla responsabilità dell’urto.

Art. 7

Le azioni per risarcimento di danni si prescrivono in due anni dalla data dell’accidente.

Il termine per intentare le azioni in ricorso ammesse dal comma 3 dell’articolo 4 è di un anno. Questa prescrizione non decorre se non dal giorno del pagamento.

Le cause di sospensione e di interruzione di queste prescrizioni sono determinate dalla legge del Tribunale investito dell’azione.

Le Alte Parti contraenti si riservano il diritto di ammettere nelle loro legislazioni, come propagante i termini qui sopra fissati, il fatto che la nave convenuta non ha potuto essere sequestrata nelle acque territoriali dello Stato nel quale l’attore ha il suo domicilio o il suo principale stabilimento.

Art. 8

Seguito un urto fra navi, il capitano di ciascuna di esse è tenuto, in quanto lo possa fare senza serio pericolo per la sua nave, il suo equipaggio e i suoi passeggeri, a prestare assistenza all’altro bastimento, al suo equipaggio e ai suoi passeggeri.

È ugualmente tenuto, nei limiti del possibile, a far conoscere all’altra nave il nome del proprio bastimento e il porto dove è iscritto, come pure i luoghi donde viene e dove va.

Il proprietario della nave non è responsabile in caso della sola contravvenzione alle disposizioni precedenti.

Art. 9

Le Alte Parti contraenti, la cui legislazione non reprima le infrazioni all’articolo precedente si impegnano a prendere o a proporre ai loro rispettivi corpi legislativi le misure necessarie perchè dette infrazioni siano represse.

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, appena ciò potrà farsi, le legge e i regolamenti che già fossero stati o che venissero emanati nei rispettivi Stati, in esecuzione della disposizione che precede.

Art. 10

Con riserva di convenzioni ulteriori le disposizioni presenti lasciano intatte le regole sulla limitazione di responsabilità dei proprietari di navi, quali sono stabilite in ciascun paese, e così pure le obbligazioni risultanti dal contratto di trasporto o da qualunque altro contratto.

Art. 11

La presente Convenzione non è applicabile alle navi da guerra o alle navi di Stato esclusivamente adibite a un servizio pubblico.

Art. 12

Le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate rispetto a tutti gl’interessati quando tutte le navi in causa appartengano agli Stati delle Alte Parti contraenti e negli altri casi previsti dalle leggi nazionali.

Resta inteso tuttavia:

  1. che, rispetto agl’interessati appartenenti a uno Stato non contraente, l’applicazione delle dette disposizioni potrà essere subordinata da ciascuno degli Stati contraenti alla condizione della reciprocità;
  2. che allorché tutti gli interessati appartengano al medesimo Stato del Tribunale adito, sarà applicabile la legge nazionale e non la Convenzione.
Art. 13

La presente Convenzione si estende al risarcimento dei danni che, o per esecuzione o omissione di una manovra, o per inosservanza dei regolamenti, una nave ha cagionato, sia a un’altra nave, sia alle cose o persone trovantisi a bordo, anche quando non vi sia stato urto.

Art. 14

Ognuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di provocare la riunione di una nuova conferenza, scorsi che siano tre anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di studiare i miglioramenti che vi si potrebbero apportare, e specialmente di estenderne, se possibile, la sfera di applicazione.

Quella fra le Potenze che volesse far uso di questa facoltà dovrà notificare la sua intenzione alle altre Potenze, pel tramite del Governo belga, il quale s’incaricherà di convocare la conferenza entro sei mesi.

Art. 15

Gli Stati che non hanno sottoscritto la presente Convenzione sono ammessi ad aderirvi su loro domanda.

Questa adesione sarà notificata per via diplomatica al Governo belga e, da questo, a ciascuna dei Governi delle altre Parti contraenti, produrrà i suoi effetti un mese dopo l’invio della notificazione fatta dal Governo belga.

Art. 16

La presente Convenzione sarà ratificata.

Scorso un anno, al più tardi, dal giorno della firma della Convenzione, il Governo belga si metterà in relazione coi Governi delle Alte Parti contraenti che si saranno dichiarati pronti a ratificarla, allo scopo di fare decidere se sia il caso di metterla in vigore.

Le ratificazioni saranno in tal caso depositate immediatamente a Bruxelles, e la Convenzione produrrà i suoi effetti un mese dopo tale deposito.

Il Protocollo resterà aperto per la durata di un altro anno in favore degli Stati rappresentati alla conferenza di Bruxelles.

Trascorso questo termine, essi non potranno che aderirvi, giusta le disposizioni dell’articolo 15.

Art. 17

Nel caso in cui alcuna delle Alte Parti contraenti disdicesse la presente Convenzione, la disdetta non produrrà i suoi effetti se non un anno dopo il giorno in cui fosse stata notificata al Governo belga e la Convenzione rimarrà in vigore fra le altre Parti contraenti.

Articolo addizionale

In derogazione del precedente articolo 16, rimane inteso che la disposizione dell’articolo 5 che fissa la responsabilità nel caso in cui l’urto sia stato cagionato per colpa di un pilota obbligatorio, non entrerà di pieno diritto in vigore se non quando le Alte Parti contraenti si saranno messe d’accordo sulla limitazione della responsabilità dei proprietari di navi.

In fede di che i Plenipotenziari delle rispettive Alte Parti contraenti hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Bruxelles, in un solo esemplare, il 23 settembre 1910.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Angolaa20 luglio1914 A30 agosto1914
Antigua e Barbudab1° febbraio1913 A3 marzo1913
Argentina28 febbraio1922 A15 aprile1922
Australiab9 settembre1930 A24 ottobre1930
Norfolk, Isolab1° febbraio1913 A3 marzo1913
Austria1° febbraio19131° marzo1913
Bahamab1° febbraio1913 A3 marzo1913
Barbadosb1° febbraio1913 A3 marzo1913
Belgio1° febbraio19131° marzo1913
Belizeb1° febbraio1913 A3 marzo1913
Brasile31 dicembre191331 gennaio1914
Canadab25 settembre1914 A28 ottobre1914
Capo Verdea20 luglio1914 A30 agosto1914
Cina28 settembre1994 A18 novembre1994
Hong Kongc10 giugno199731 luglio1997
Macaod8 ottobre199920 dicembre1999
Ciprob1° febbraio1913 A3 marzo1913
Congo (Kinshasa)17 luglio1967 A17 agosto1967
Croazia30 luglio1992 S8 ottobre1991
Danimarca18 giugno191318 luglio1913
Dominicab1° febbraio1913 A3 marzo1913
Dominicana, Repubblica23 luglio1958 A25 settembre1958
Egitto29 novembre1943 A29 dicembre1943
Estonia15 maggio1929 A20 febbraio1930
Figi22 agosto1972 S10 ottobre1970
Finlandia17 luglio1923 A28 agosto1923
Francia1° febbraio19131° marzo1913
Gambiab1° febbraio1913 A3 marzo1913
Germania1° febbraio19131° marzo1913
Ghanab1° febbraio1913 A3 marzo1913
Giamaicab1° febbraio1913 A3 marzo1913
Giappone12 gennaio191412 febbraio1914
Grecia29 settembre191329 ottobre1913
Grenadab1° febbraio1913 A3 marzo1913
Guinea-Bissaua20 luglio1914 A30 agosto1914
Guyanab1° febbraio1913 A3 marzo1913
Haiti18 agosto1951 A1° novembre1951
Indiab1° febbraio1913 A1° marzo1913
Iran26 aprile1966 A26 maggio1966
Irlanda1° febbraio19131° marzo1913
Italia2 giugno19132 luglio1913
Kenyab1° febbraio1913 A3 marzo1913
Kiribatib1° febbraio1913 A3 marzo1913
Lettonia2 agosto1932 A16 settembre1932
Libiae9 novembre1934 A5 gennaio1935
Lussemburgo18 febbraio1991 A22 maggio1991
Madagascar13 luglio1965 S26 giugno1960
Malaysiab3 febbraio19133 marzo1913
Maltab1° febbraio1913 A3 marzo1913
Mauriziob1° febbraio1913 A3 marzo1913
Messico1° febbraio19131° marzo1913
Mozambicoa20 luglio1914 A30 agosto1914
Nicaragua18 luglio191318 agosto1913
Nigeriab1° febbraio1913 A3 marzo1913
Norvegia12 novembre191312 dicembre1913
Nuova Zelandab19 maggio1913 A26 giugno1913
Paesi Bassi1° febbraio19131° marzo1913
Papua Nuova Guinea14 marzo1980 S16 settembre1975
Paraguay22 novembre1967 A22 dicembre1967
Polonia2 giugno1922 A15 luglio1922
Portogallo25 luglio191325 agosto1913
Regno Unito1° febbraio19131° marzo1913
Anguilla1° febbraio1913 A3 marzo1913
Bermuda1° febbraio1913 A3 marzo1913
Cayman, Isole1° febbraio1913 A3 marzo1913
Gibilterra1° febbraio1913 A3 marzo1913
Falkland, Isole, con dipendenze
(Georgia del Sud e Sandwich
Australi, Isole)
1° febbraio1913 A3 marzo1913
Guernesey1° febbraio1913 A1° marzo1913
Jersey1° febbraio1913 A1° marzo1913
Man, Isola di1° febbraio1913 A1° marzo1913
Montserrat1° febbraio1913 A3 marzo1913
Sant’Elena1° febbraio1913 A3 marzo1913
Turks e Caicos, Isole1° febbraio1913 A3 marzo1913
Vergini Britanniche, Isole1° febbraio1913 A3 marzo1913
Romania1° febbraio19131° marzo1913
Russia10 luglio1936 A27 agosto1936
Saint Kitts e Nevisb1° febbraio1913 A3 marzo1913
Saint Vincent e Grenadine21 settembre2001 S28 ottobre1979
Salomone, Isole17 settembre1981 S7 luglio1978
San Marino6 maggio2021 A1° luglio2021
Santa Lucia21 marzo1990 S22 febbraio1979
Seicelleb1° febbraio1913 A3 marzo1913
Serbia31 dicembre1931 A12 febbraio1932
Sierra Leoneb1° febbraio1913 A3 marzo1913
Singapore18 giugno1974 S9 agosto1965
Slovenia13 ottobre1993 S25 giugno1991
Somaliab1° febbraio1913 A3 marzo1913
Spagna17 novembre1923 A30 dicembre1923
Sri Lankab1° febbraio1913 A3 marzo1913
Svezia12 novembre191312 dicembre1913
Svizzera28 maggio1954 A15 agosto1954
São Tomé e Príncipea20 luglio1914 A30 agosto1914
Timor Esta20 luglio1914 A30 agosto1914
Tonga13 giugno1978 A13 luglio1978
Trinidad e Tobagob1° febbraio1913 A3 marzo1913
Turchia4 luglio1955 A16 settembre1955
Tuvalub1° febbraio1913 A3 marzo1913
Ungheria1° febbraio19131° marzo1913
Uruguay21 luglio1915 A24 agosto1915
a Adesione ad opera del Portogallo.
b Adesione ad opera della Gran Bretagna.
c Dal 3 mar. 1913 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 giu. 1997 la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong.
d Dal 30 ago. 1914 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 dic. 1999 la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao.
e Adesione ad opera dell’Italia.

Footnotes

  1. N. 3 del DF del 17 mar. 1954 (RU 1954 663).

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