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0.747.355.1•Convenzione internazionale concernente l’unificazione di alcune regole in materia di trasporto di passeggeri per mare
0.747.355.1Multilateral International Treaty21 apr 1966
Conchiusa a Bruxelles il 29 aprile 1961
Approvata dall’Assemblea federale il 1odicembre 19652
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 21 gennaio 1966
Entrata in vigore per la Svizzera il 21 aprile 1966
(Stato 27 ottobre 2008)
Le Alte Parti Contraenti,
avendo riconosciuto l’utilità di stabilire di comune accordo alcune regole uniformi concernenti il trasporto di passeggeri per mare;
hanno deciso di conchiudere una convenzione a questo scopo e, di conseguenza, hanno convenuto quanto segue:
Nella presente Convenzione i termini seguenti significano: a. «vettore» comprende una delle persone seguenti, che fanno parte di un contratto di trasporto: il proprietario della nave, il noleggiatore o l’armatore; b «contratto di trasporto» significa un contratto concluso da parte di un vetturale o da chi ne fa le veci, per il trasporto di passeggeri, escluso il contratto di noleggio; c. «passeggero» significa una persona trasportata su una nave in virtù di un contratto di trasporto; d. «nave» significa una nave di mare; e. «trasporto» comprende il tempo di imbarco, il tempo durante il quale il passeggero è a bordo della nave, e quello di sbarco, ma non compreso il periodo durante il quale il passeggero si trova in una stazione marittima, oppure su una banchina o su altra istallazione portuale. Inoltre, il trasporto comprende il traghetto dalla banchina alla nave, o viceversa, se il prezzo di questo è compreso in quello del biglietto, oppure se il mezzo adibito a questo trasporto è stato messo a disposizione da parte del vetturale; f. «trasporto internazionale» significa ogni trasporto il cui luogo di partenza e quello di destinazione sono situati sia nel medesimo Stato, se vi è un porto di scalo intermedio in un altro Stato, sia in Stati differenti; g. «Stato Contraente» significa uno Stato per cui ha preso effetto la ratificazione o adesione alla Convenzione o per cui non ha ancora preso effetto la disdetta.
Le disposizioni della presente Convenzione s’applicano a tutti i trasporti internazionali, siano essi effettuati da navi che battono bandiera di uno Stato Contraente, o siano, in seguito al contratto di trasporto, svolti in luoghi che si trovano in Stati Contraenti.
Se il vettore stabilisce che la morte o le lesioni corporali del passeggero sono dovute, completamente o parzialmente, alla colpa o negligenza di quest’ultimo, il tribunale può, conformemente alle disposizioni della legge, annullare o attenuare la responsabilità del vettore.
Il vettore non beneficia della limitazione di responsabilità prevista all’articolo 6, se è provato che il danno sia risultato da atto od omissione del vetturale, fatti sia intenzionalmente per recare danno, sia temerariamente e con la consapevolezza di provocare un probabile danno.
Le disposizioni della presente Convenzione non modificano i diritti e gli obblighi del vettore, come risultano dalle disposizioni delle convenzioni internazionali sulla limitazione della responsabilità dei proprietari di navi di mare3o di tutte le leggi interne che regolano questa limitazione.
Ogni contratto, concluso innanzi al fatto causa del danno, che mira a esonerare il vettore dalla sua responsabilità verso il passeggero o i suoi eredi, stabilire un limite inferiore a quello fissato nella presente Convenzione, scagionare il vettore, o che prevede la composizione dei litigi in arbitrato o presso un determinato tribunale, è da ritenersi nullo; tale annullamento però non pregiudica il contratto di trasporto che rimane sottoposto alle disposizioni della presente Convenzione.
La Convenzione s’applica ai trasporti commerciali effettuati dallo Stato o da altre persone giuridiche alle condizioni previste nell’articolo 1.
La presente Convenzione pregiudica le disposizioni di convenzioni internazionali o di leggi interne che concernono la responsabilità per danni causati da forze nucleari.
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati all’Undicesima sessione della Conferenza diplomatica di Diritto Marittimo.
La presente Convenzione è ratificata e gli strumenti di ratificazione sono depositati presso il Governo belga.
Tutti gli Stati non presenti all’undicesima sessione della Conferenza diplomatica di Diritto Marittimo possono aderire alla presente Convenzione.
Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Governo belga.
La Convenzione entrerà in vigore, per lo Stato aderente, tre mesi dopo la data del deposito dello strumento d’adesione, ma non prima della data d’entrata in vigore fissata nell’articolo 17, capoverso 1.
Ogni alta Parte Contraente ha il diritto di disdire la presente Convenzione in ogni momento dopo la rispettiva entrata in vigore per ogni Parte. Tuttavia, la disdetta non prenderà effetto che dopo un anno a contare della data in cui è stata ricevuta la notificazione dal Governo belga.
La Convenzione è applicata a detti territori dopo tre mesi da quando sia stata ricevuta tale notificazione dal Governo belga.
L’organizzazione delle Nazioni Unite può valersi di questa disposizione qualora fosse responsabile dell’amministrazione di un Paese o assicuri le relazioni internazionali di quest’ultimo. 2. L’Organizzazione delle Nazioni Unite o ogni altra alta Parte Contraente che ha sottoscritto una dichiarazione conformemente al capoverso l del presente articolo, potrà in ogni momento avvisare il Governo belga che la Convenzione cessa d’applicarsi ai paesi in questione.
Questa disdetta prende effetto un anno dopo la data in cui il Governo belga ha ricevuto la notificazione.
Il Governo belga notificherà agli Stati rappresentati all’undicesima sessione della Conferenza diplomatica di Diritto Marittimo come anche agli Stati che aderiranno alla presente Convenzione:
Ogni alta Parte Contraente potrà, scaduto che sia un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi riguardi, domandare la riunione di una Conferenza incaricata di discutere sulle proposte di revisione della presente Convenzione.
Ogni alta Parte Contraente che desideri servirsi di questa facoltà avviserà il Governo belga che, qualora un terzo delle alte Parti Contraenti sia d’accordo, si incaricherà di convocare la Conferenza entro sei mesi.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1961, in lingua francese ed inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo belga il quale invierà delle copie certificate conformi.
Ogni alta Parte Contraente potrà, al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione alla presente Convenzione, formulare le seguenti riserve;1. di non applicare la Convenzione ai trasporti che, conformemente alla propria legge interna, non sono considerati trasporti internazionali; 2. di non applicare la Convenzione quando i passeggeri ed il vetturale sono tutti cittadini di questa Parte Contraente; 3. di dare effetto a questa Convenzione, sia conferendole forza di legge, sia includendola, sotto forma adeguata, nella legislazione interna.
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Algeria | 2 luglio | 1973 A | 2 ottobre | 1973 |
| Congo (Kinshasa) | 17 luglio | 1967 A | 17 ottobre | 1967 |
| Cuba* | 7 gennaio | 1963 A | 4 giugno | 1965 |
| Emirati Arabi Uniti | 15 maggio | 1964 | 4 giugno | 1965 |
| Haiti | 19 aprile | 1989 A | 19 luglio | 1989 |
| Iran | 26 aprile | 1966 A | 26 luglio | 1966 |
| Madagascar | 13 luglio | 1965 A | 13 ottobre | 1965 |
| Marocco* | 15 luglio | 1965 | 15 ottobre | 1965 |
| Perù | 29 ottobre | 1964 A | 4 giugno | 1965 |
| Svizzera | 21 gennaio | 1966 | 21 aprile | 1966 |
| Tunisia | 18 luglio | 1974 A | 18 ottobre | 1974 |
| * Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso. |
Cuba ha aderito alla convenzione con le seguenti riserve sul protocollo:
Sono e rimangono esclusi dal campo d’applicazione di detta convenzione:
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