0.747.354.11Multilateral International Treaty28 nov 1954
0.747.354.11
Traduzione*1*
Conchiusa a Bruxelles il 25 agosto 1924
Approvata dall’Assemblea federale il 17 marzo 19542
Strumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 28 maggio 1954
Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 1954
(Stato 16 marzo 2012)
Nella presente Convenzione le seguenti espressioni hanno i significati qui a esse rispettivamente attributi, e cioè:
Salvo quanto è stabilito dall’articolo 6, il vettore, in base a qualsiasi contratto di trasporto di merci per mare, sarà soggetto agli obblighi e alle responsabilità e godrà dei diritti e delle immunità qui sotto indicate, relativamente alla caricazione, rimaneggiamento, stivaggio, trasporto, custodia, cura e scaricazione delle merci.
§ 1
Il vettore, prima dell’inizio del viaggio e al principio dello stesso, sarà obbligato a esercitare la dovuta diligenza per:
§ 2
Subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 4 il vettore dovrà appropriatamente e accuratamente caricare, rimaneggiare, stivare, trasportare, conservare, curare e scaricare le merci trasportate.
§ 3
Il vettore, o il capitano o l’agente del vettore, dopo aver preso in consegna le merci, dovrà, a richiesta del caricatore, emettere a favore del caricatore una polizza di carico dalla quale risultino, fra le altre cose:
Tuttavia nessun vettore, capitano o agente del vettore sarà in obbligo di dichiarare o di menzionare nella polizza di carico marche, numero, quantità o peso, che egli abbia ragionevole motivo di sospettare non rappresentino in modo esatto le merci effettivamente da lui ricevute o che egli abbia avuto ragionevoli mezzi di verificare.
§ 4
Questa polizza di carico costituirà presunzione, salvo prova contraria, che il vettore ha ricevuto le merci in essa polizza descritte in conformità del paragrafo 3 a, b e c. Nondimeno, la prova contraria non è ammessa qualora la polizza di carico sia stata trasferita a un terzo titolare di buona fede.3
§ 5
Il caricatore sarà considerato come garante verso il vettore dell’esattezza, al tempo della caricazione, delle marche, numero, quantità, e peso come da esso dichiarati e il caricatore dovrà tenere indenne il vettore da ogni perdita, danni e spese sorgenti o risultanti da inesattezze in ordine a tali specificazioni. Il diritto del vettore a tale indennità non limiterà in alcun modo la sua responsabilità e il suo obbligo in virtù del contratto di trasporto verso qualsiasi altra persona che non sia il caricatore.
§ 6
Eccetto il caso in cui venga dato avviso per iscritto delle perdite o dei danni e della generica natura di tali perdite e danni al vettore o al suo agente al porto di scaricazione prima o all’atto della rimozione delle merci e del loro trasferimento nel possesso della persona che abbia diritto alla riconsegna di esse, in forza del contratto di trasporto, questa rimozione costituirà una presunzione, salvo prova contraria, della riconsegna, da parte del vettore, delle merci, in conformità delle enunciazioni della polizza di carico.
Se le perdite o i danni non sono apparenti l’avviso dev’essere dato nei tre giorni dalla riconsegna.
Le riserve scritte non sono necessarie se la condizione delle merci sia stata, al tempo del loro ricevimento, oggetto di una constatazione in contraddittorio.
Con riserva delle disposizioni del paragrafo 6bis, il vettore e la nave sono comunque esonerati da qualsiasi responsabilità relativa alle merci, a meno che un’azione sia promossa entro un anno dalla consegna o dalla data in cui avrebbero dovuto essere state consegnate. Questo termine può nondimeno essere prolungato mediante accordo conchiuso tra le Parti, posteriormente all’evento che ha dato origine all’azione.4
Nel caso di ogni effettiva o presunta perdita o danno, il vettore e il ricevitore consentiranno reciprocamente ogni ragionevole facilitazione per ispezionare e verificare il numero dei colli.
§ 6 bis5
Le azioni di regresso possono essere esercitate anche dopo la scadenza del termine previsto nel paragrafo precedente, e esse sono promosse entro il termine stabilito dalla legge del tribunale adito. Nondimeno, questo terminenon può essere inferiore a tre mesi a contare dalla data in cui la persona che promuove l’azione di regresso ha soddisfatto la pretesa o ha ricevuto il reclamo.
§ 7
Dopo che le merci sono state caricate la polizza di carico da emettersi dal vettore, dal capitano o dall’agente del vettore, a favore del caricatore sarà, se il caricatore lo richieda, una polizza di caricoper merce imbarcata, purché, qualora il caricatore abbia previamente ottenuto qualche documento costituente titolo a tali merci, restituisca lo stesso contro la emissione della polizza di carico per merce imbarcata. Il vettore, il capitano o l’agente avrà pure la facoltà di annotare, nel porto di caricazione, sul documento rilasciato precedentemente, il nome o i nomi della nave o delle navi sulle quali le merci sono state imbarcate e la data o le date della caricazione, e qualora questo documento rechi una tale annotazione, lo stesso dovrà, agli effetti di questo articolo, essere considerato come costituente una polizza permerce imbar c a ta.
§ 8
Qualsiasi clausola, pattuizione o accordo in un contratto di trasporto, che esonerino il vettore o la nave da responsabilità per perdita o danno relativi alle merci, derivanti da negligenza, colpa o mancanza dei doveri e degli obblighi prescritti in questo articolo o che diminuiscano detta responsabilità in modo diverso da quello stabilito in queste regole saranno nulli, e di niun effetto. Una clausola di cessione del beneficio dell’assicurazione al vettore o qualsiasi clausola equipollente, verrà considerata come esonerante il vettore dalla sua responsabilità.
§ 1
Né il vettore né la nave saranno responsabili delle perdite o dei danni sorgenti o risultanti da innavigabilità, salvochè cagionata da mancanza di ragionevole diligenza da parte del vettore per rendere la nave navigabile e per assicurarsi che essa sia convenientemente fornita di uomini, di attrezzi e di provviste, e che siano appropriate e messe in buono stato le stive, le camere fredde e i frigoriferi e qualsiasi altra parte della nave in cui le merci sono caricate, per modo che le stesse siano atte al loro ricevimento, al loro trasporto e alla loro conservazione, il tutto in conformità delle disposizioni dell’articolo 3, parte I. Ogni qualvolta una perdita o un danno sarà prodotto da innavigabilità, l’onere della prova per ciò che riflette l’esercizio della ragionevole diligenza, sarà a carico del vettore, o di qualsiasi altra persona che si prevalga dell’esonerazione prevista dal presente articolo.
§ 2
Né il vettore né la nave saranno responsabili per perdita o danno risultante o proveniente da:
§ 3
Il caricatore non sarà responsabile delle perdite o danni sofferti dal vettore o dalla nave che provengano o risultino da qualsiasi causa senza che vi sia atto, colpa o negligenza del caricatore, dei suoi agenti o dei suoi dipendenti.
§ 4
Qualsiasi deviazione per salvare o per tentar di salvare vite umane o beni in mare o qualsiasi ragionevole deviazione non sarà considerata come infrazione o violazione della presente Convenzione o del contratto di trasporto, e il vettore non sarà responsabile di alcuna perdita o danno che ne derivi.
§ 5 6
a)7 A meno che la natura e il valore delle merci siano stati dichiarati dal caricatore innanzi l’imbarco e che questa dichiarazione sia stata inserita nella polizza di carico, il vettore e la nave non sono in nessun caso responsabili delle perdite o dei danni recati alle merci o concernenti queste ultime per una somma superiore a 666,67 unità di conto per collo o unità o 2 unità di conto per chilogrammo di peso lordo delle merci perse o avariate, tenuto conto che è applicabile il limite più elevato.»b) L’ammontare totale dovuto è calcolato in riferimento al valore delle merci nel luogo e giorno in cui sono state scaricate conformemente al contratto, oppure nel giorno e nel luogo in cui avrebbero dovute essere scaricate. Il valore della merce è determinato secondo il corso in borsa oppure, mancando quest’ultimo, secondo il prezzo corrente sul mercato o, mancando l’uno e l’altro, secondo il valore abituale di merci di natura e qualità simili. c) Se per raggruppare merci sono utilizzati un contenitore, una paletta o un dispositivo analogo, qualsiasi collo o unità, indicato nella polizza di carico come incluso nel dispositivo, è considerato un collo o unità conformemente al presente paragrafo. Fuori dei casi precedentemente previsti, questo dispositivo è considerato collo o unità. d)8 L’unità di conto menzionata nel presente articolo è il Diritto Speciale di Prelievo quale definito dal Fondo Monetario Internazionale. La somma menzionata nel comma (a) sarà convertita nella moneta nazionale alla data determinata dalla legge della giurisdizione adita. Il valore del Diritto Speciale di Prelievo di una moneta nazionale di uno Stato membro del Fondo Monetario Internazionale è calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo Monetario Internazionale, alla data di cui si tratta, per le sue proprie operazioni e transazioni. Il valore del Diritto Speciale di Prelievo di una moneta nazionale di uno Stato non membro del Fondo Monetario Internazionale è calcolato nel modo determinato da questo Stato. Tuttavia, uno Stato non membro del Fondo Monetario Internazionale e la cui legislazione non consente di applicare le disposizioni di cui sopra può, all’atto della ratifica del Protocollo del 1979 o dell’adesione al medesimo, ovvero in qualsiasi momento successivo, dichiarare che i limiti della responsabilità previsti nella presente Convenzione e applicabili sul suo territorio sono fissati nel modo seguente: (i) per quanto concerne la somma di 666,67 unità di conto menzionata nel comma (a) del paragrafo 5 del presente articolo, 10 000 unità monetarie; (ii) per quanto concerne la somma di 2 unità di conto menzionata nel comma (a) del paragrafo 5 del presente articolo, 30 unità monetarie. L’unità monetaria menzionata nella frase precedente corrisponde a 65,5 milligrammi d’oro, con titolo di 900 millesimi di fino. La conversione in moneta nazionale delle somme menzionate in detta frase avverrà conformemente alla legislazione dello Stato in causa. Il calcolo e la conversione menzionati nelle frasi precedenti saranno eseguiti in modo da esprimere, in moneta nazionale dello Stato, per quanto possibile, lo stesso valore reale di quello espresso in unità di conto per le somme menzionate nel comma (a) del paragrafo 5 del presente articolo. Gli Stati comunicheranno al depositario il loro metodo di calcolo o, secondo i casi, i risultati della conversione all’atto del deposito dello strumento di ratifica o di adesione e ogni qual volta si verifichi un cambiamento nel loro metodo di calcolo o nel valore della loro moneta nazionale rispetto all’unità di conto o all’unità monetaria. e) Né il vettore né la nave hanno il diritto di fruire della limitazione di responsabilità istituita nel presente paragrafo, se è provato che il danno risulta da un atto o da un’omissione del vettore, cagionato sia con l’intenzione di provocare un danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che ne sarebbe probabilmente risultato un danno. f) La dichiarazione menzionata nell’alinea a) del presente paragrafo, inserita nella polizza di carico, costituisce una presunzione salvo prova contraria, ma non vincola il vettore che può contestarla. g) Mediante convenzione tra il vettore, capitano o agente del vettore e il caricatore, possono essere stabilite somme massime diverse da quelle indicate nell’alinea a) del presente paragrafo, purché questo ammontare massimo non sia inferiore alla somma massima corrispondente menzionata nel presente alinea. h) Né il vettore, né la nave non sono in nessun caso responsabili per perdita o danno arrecato alle merci o in rapporto con esse se nella polizza di carico il caricatore ha fatto scientemente una dichiarazione falsa riguardo alla natura o al valore delle stesse».
§ 6
Le merci di natura infiammabile, esplosiva o pericolosa, alla caricazione delle quali il vettore, il capitano o l’agente del vettore non avrebbe consentito, conoscendo la loro natura o il loro carattere, potranno in ogni momento prima della scaricazione essere sbarcate in qualsiasi luogo o distrutte o rese innocue dal vettore senza indennità e il caricatore di queste merci sarà responsabili di qualsiasi danno o spesa derivanti o risultanti direttamente o indirettamente dalla loro caricazione. Se alcuna di queste merci imbarcate con la conoscenza e col consenso del vettore diventasse pericolosa per la nave o il carico potrà allo stesso modo essere scaricata, distrutta o resa innocua dal vettore senza responsabilità da parte dello stesso, eccetto il caso di eventuali avarie comuni.
Nulla di quanto è stabilito nella presente Convenzione impedirà a un vettore o a un caricatore di consentire qualsiasi convenzione, stipulazione, condizione, riserva o esenzione riguardo agli obblighi e alle responsabilità del vettore o della nave per perdite o danni sopravvenienti alle merci o riguardanti la loro custodia, cura e conservazione, prima della caricazione sulla nave e dopo la scaricazione dalla nave sulla quale le merci sono trasportate per mare.
Le disposizioni della presente Convenzione non modificano né i diritti né gli obblighi del vettore, quali risultano da qualsiasi legge attualmente in vigore, relativa alla limitazione della responsabilità dei proprietari di navi di mare.
La presente Convenzione non pregiudica le disposizioni delle Convenzioni internazionali o delle leggi nazionali disciplinanti la responsabilità per danni nucleari.
Le disposizioni della presente Convenzione s’applicano a qualsiasi polizza di carico concernente un trasporto di merce fra porti di due Stati diversi, allorché:
indipendentemente dalla nazionalità della nave, del vettore, del caricatore, del destinatario o di qualsiasi altra persona interessata.
Ciascuno Stato contraente applica le disposizioni della presente Convenzione alle polizze di carico suindicate.
Il presente articolo non infirma il diritto di uno Stato contraente d’applicare le disposizioni della presente Convenzione alle polizze di carico cui non si applicano gli alinea precedenti.
Le Alte Parti contraenti, all’atto della sottoscrizione del deposito delle ratifiche o della loro adesione, possono dichiarare che l’accettazione da esse data alla presente convenzione non sarà applicabile sia a qualcuno, sia a tutti i domini autonomi, colonie, possedimenti, protettorati o territori d’oltremare che trovinsi sotto la loro sovranità o autorità.E pertanto esse possono ulteriormente aderire separatamente, in nome dell’uno o dell’altro di tali domini autonomi, colonie, possedimenti, protettorati o territori di oltremare, così esclusi nella loro dichiarazione primitiva. Esse possono altresì, conformandosi a queste disposizioni, denunciare la presente Convenzione separatamente per l’uno o più domini autonomi, colonie, possedimenti, protettorati o territori d’oltre mare, che trovansi sotto la loro sovranità o autorità.
Nei riguardi degli Stati che avranno partecipato al primo deposito di ratifiche, la presente Convenzione entrerà in esecuzione un anno dopo la data del processo verbale del deposito. Quanto agli Stati che la ratificheranno successivamente o che vi aderiranno, come pure nei casi in cui la messa in vigore avrà luogo successivamente e secondo l’articolo 13, secondo capoverso, la stessa produrrà effetto sei mesi dopo che le ratifiche prevedute all’articolo 11, secondo capoverso, all’articolo 12, secondo capoverso, e all’articolo 13 saranno state ricevute dal Governo belga.
Fatto a Bruxelles, in un solo esemplare, il 25 agosto 1924.
(Seguono le firme)
Al momento di procedere alla firma della Convenzione internazionale su l’unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, i plenipotenziari sottoscritti hanno adottato il presente protocollo, che avrà la stessa forza e lo stesso valore che se le disposizioni fossero inserite nel testo della Convenzione alla quale si riferisce.Le Alte Parti contraenti potranno applicare la presente Convenzione sia dando a essa forza di legge, sia introducendo in modo appropriato nella loro legislazione le regole adottate dalla Convenzione9.Esse si riservano espressamente il diritto:
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | 13 aprile | 1964 A | 13 ottobre | 1964 | |
| Antigua e Barbudaa | 2 dicembre | 1930 | 2 giugno | 1931 | |
| Argentina | 19 aprile | 1961 A | 19 ottobre | 1961 | |
| Ausralia | |||||
| Norfolk, Isola* | 4 luglio | 1955 A | 4 gennaio | 1956 | |
| Autorità palestinesea | 2 dicembre | 1930 | 2 giugno | 1931 | |
| Bahamaa | 2 dicembre | 1930 | 2 giugno | 1931 | |
| Barbadosa | 2 dicembre | 1930 | 2 giugno | 1931 | |
| Belgio* | 2 giugno | 1930 | 2 giugno | 1931 | |
| Belizea | 2 dicembre | 1930 | 2 giugno | 1931 | |
| Bolivia | 28 maggio | 1982 A | 28 novembre | 1982 | |
| Cameruna | 2 dicembre | 1930 | 2 giugno | 1931 | |
| Cina | |||||
| Hong Kong | 20 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 | |
| Macao | 13 dicembre | 1999 | 20 dicembre | 1999 | |
| Ciproa | 2 dicembre | 1930 | 2 giugno | 1931 | |
| Congo (Kinshasa) | 17 luglio | 1967 A | 17 gennaio | 1968 | |
| Croazia | 30 luglio | 1992 S | 8 ottobre | 1991 | |
| Cuba* | 25 luglio | 1977 A | 25 gennaio | 1978 | |
| Costa d’Avorio* | 15 dicembre | 1961 A | 15 giugno | 1962 | |
| Dominicaa | 2 dicembre | 1930 | 2 giugno | 1931 | |
| Ecuador | 23 marzo | 1977 A | 23 settembre | 1977 | |
| Figi | 22 agosto | 1972 S | 10 ottobre | 1970 | |
| Francia* | 4 gennaio | 1937 | 4 luglio | 1937 | |
| Gambiaa | 2 dicembre | 1930 | 2 giugno | 1931 | |
| Germania* | 1° luglio | 1939 | 1° gennaio | 1940 | |
| Ghanaa | 2 dicembre | 1930 | 2 giugno | 1931 | |
| Giamaicaa | 2 dicembre | 1930 | 2 giugno | 1931 | |
| Grenadaa | 2 dicembre | 1930 | 2 giugno | 1931 | |
| Guinea-Bissaub | 2 febbraio | 1952 | 2 agosto | 1952 | |
| Guyanaa | 2 dicembre | 1930 | 2 giugno | 1931 | |
| Iran | 26 aprile | 1966 A | 26 ottobre | 1966 | |
| Irlanda* | 30 gennaio | 1962 A | 30 luglio | 1962 | |
| Israele | 5 settembre | 1959 A | 5 marzo | 1960 | |
| Kenyaa | 2 dicembre | 1930 | 2 giugno | 1931 | |
| Kiribatia | 2 dicembre | 1930 | 2 giugno | 1931 | |
| Kuwait* | 25 luglio | 1969 A | 25 gennaio | 1970 | |
| Lettonia | 4 aprile | 2002 A | 4 ottobre | 2002 | |
| Lituania | 2 dicembre | 2003 A | 2 giugno | 2004 | |
| Lussemburgo | 18 febbraio | 1991 A | 18 maggio | 1991 | |
| Madagascar | 13 luglio | 1965 A | 13 gennaio | 1966 | |
| Malaysiaa | 2 dicembre | 1930 | 2 giugno | 1931 | |
| Maurizio | 24 agosto | 1970 S | 12 marzo | 1968 | |
| Messico | 20 maggio | 1994 A | 20 agosto | 1994 | |
| Monaco | 15 maggio | 1931 A | 15 novembre | 1931 | |
| Mozambicob | 2 febbraio | 1952 | 2 agosto | 1952 | |
| Nauruc | 4 luglio | 1955 | 4 gennaio | 1956 | |
| Nigeriaa | 2 dicembre | 1930 | 2 giugno | 1931 | |
| Papua Nuova Guineac | 4 luglio | 1955 | 4 gennaio | 1956 | |
| Perù | 29 ottobre | 1964 A | 29 aprile | 1965 | |
| Polonia | 26 ottobre | 1936 | 26 aprile | 1937 | |
| Portogallo | 24 dicembre | 1931 A | 24 giugno | 1932 | |
| Territori portoghesi d’oltremare | 2 febbraio | 1952 A | 2 agosto | 1952 | |
| Regno Unito | |||||
| Anguilla | 2 dicembre | 1930 | 2 giugno | 1931 | |
| Ascension | 3 novembre | 1931 | 3 maggio | 1932 | |
| Sant’Elena | 3 novembre | 1931 | 3 maggio | 1932 | |
| Russia | 29 aprile | 1999 A | 29 luglio | 1999 | |
| Saint Kitts e Nevisa | 2 dicembre | 1930 | 2 giugno | 1931 | |
| Salomone, Isole | 17 settembre | 1981 S | 7 luglio | 1978 | |
| Santa Luciaa | 2 dicembre | 1930 | 2 giugno | 1931 | |
| Seicellea | 2 dicembre | 1930 | 2 giugno | 1931 | |
| Senegal | 14 febbraio | 1978 A | 14 agosto | 1978 | |
| Serbia | 17 aprile | 1959 | 17 ottobre | 1959 | |
| Sierra Leonea | 2 dicembre | 1930 | 2 giugno | 1931 | |
| Singapore | 18 giugno | 1974 S | 9 agosto | 1965 | |
| Siria | 1° agosto | 1974 A | 1° febbraio | 1975 | |
| Slovenia | 15 maggio | 1996 S | 25 giugno | 1991 | |
| Somaliaa | 2 dicembre | 1930 | 2 giugno | 1931 | |
| Spagna | 2 giugno | 1930 | 2 giugno | 1931 | |
| Sri Lankaa | 2 dicembre | 1930 | 2 giugno | 1931 | |
| Stati Uniti* | 29 giugno | 1937 | 29 dicembre | 1937 | |
| Svizzera* | 28 maggio | 1954 A | 28 novembre | 1954 | |
| São Tomé e Príncipeb | 2 febbraio | 1952 | 2 agosto | 1952 | |
| Timor Estb | 2 febbraio | 1952 | 2 agosto | 1952 | |
| Tonga | 13 giugno | 1978 S | 4 giugno | 1970 | |
| Trinidad e Tobagoa | 2 dicembre | 1930 | 2 giugno | 1931 | |
| Turchia | 4 luglio | 1955 A | 4 gennaio | 1956 | |
| Tuvalua | 2 dicembre | 1931 | 2 giugno | 1931 | |
| Ungheria | 2 giugno | 1930 | 2 giugno | 1931 | |
| * | Riserve e dichiarazioni. | ||||
| Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Governo belga: http://diplomatie.belgium.be/fr/traites/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | |||||
| a | Adesione o ratifica ad opera della Gran Bretagna. | ||||
| b | Adesione o ratifica ad opera del Portogallo. | ||||
| c | Adesione o ratifica ad opera dell’Australia. | ||||
| Svizzera Con riserva delle disposizioni del capoverso 2 del protocollo di firma. |
RU 1954 672; FF 1953 II 781 ediz. franc., 1953 III 749 ediz. ted. Dal testo originale francese. ↩
N. 2 del DF del 17 mar. 1954 (RU 1954 663). ↩
Per. introdotto dall’art. 1 par. 1 del Prot. del 23 feb. 1968, approvato dall’AF il 24 set. 1975, in vigore dal 23 giu. 1977 (RU 1977 10771074;FF 1975 I 917). ↩
Nuovo testo dell’alinea giusta l’art. 1 par. 2 del Prot. del 23 feb. 1968, approvato dall’AF il 24 set. 1975, in vigore dal 23 giu. 1977 (RU 1977 10771074;FF 1975 I 917). ↩
Introdotto dall’art. 1 par. 3 del Prot. del 23 feb. 1968, approvato dall’AF il 24 set. 1975, in vigore dal 23 giu. 1977 (RU 1977 10771074;FF 1975 I 917). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 2 del Prot. del 23 feb. 1968, approvato dall’AF il 24 set. 1975, in vigore dal 23 giu. 1977 (RU 1977 10771074;FF 1975 I 917). ↩
Nuovo testo giusta l’art. II 1 del Prot. del 21 dic. 1979, in vigore dal 20 apr. 1988 (RU 1988 927). ↩
Nuovo testo giusta l’art. II 2 del Prot. del 21 dic. 1979, in vigore dal 20 apr. 1988 (RU 1988 927). ↩
La Confederazione Svizzera si riserva d’introdurre nella sua legislazione nazionale le regole adottate dalla presente Conv. in forma adeguata alla legislazione stessa. ↩
Accesso programmatico
Accesso API e MCP con filtri per tipo di fonte, regione, tribunale, area giuridica, articolo, citazione, lingua e data.
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.747.354.11",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1954/758_776_672",
"documentDate": "1924-08-25",
"inForceSince": "1954-11-28"
},
"content": {
"number": "0.747.354.11",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1954/758_776_672",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.747.354.11",
"hash": "089d2287be95a437e1e20ede708ea3dedf5dc90a7675a1be0e46919cfe4ef7e2",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.747.354.11",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:44.303Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1954/758_776_672/20120316/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1954-758_776_672-20120316-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1954/758_776_672",
"documentDate": "1924-08-25",
"inForceSince": "1954-11-28",
"manifestations": [
{
"title": "Internationales Übereinkommen vom 25. August 1924 zur einheitlichen Feststellung einzelner Regeln über die Konnossemente (mit Schlussprotokoll)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1954/758_776_672/20120316/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1954-758_776_672-20120316-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1954/758_776_672/20120316/de/xml"
},
{
"title": "Convention internationale du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement (avec protocole de signature)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1954/758_776_672/20120316/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1954-758_776_672-20120316-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1954/758_776_672/20120316/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 su l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico (con Protocollo di firma)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1954/758_776_672/20120316/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1954-758_776_672-20120316-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1954/758_776_672/20120316/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1954/758_776_672/20120316/it/xml"
}
}