Convenzione internazionale del 1978 sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi

0.747.341.2Multilateral International Treaty15 mar 1988

Conclusa a Londra il 7 luglio 1978
Approvata dall’Assemblea federale il 9 marzo 19871
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 15 dicembre 1987
Entrata in vigore per la Svizzera il 15 marzo 1988

(Stato 1° gennaio 2026)

I Contraenti di questa Convenzione,

desiderando promuovere la sicurezza della vita e della proprietà in mare e la protezione dell’ambiente marino stabilendo di comune accordo degli standard internazionali di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi;

considerando che questo intento può essere raggiunto con la stipulazione di una Convenzione Internazionale sugli Standard di Addestramento, Abilitazione e Tenuta della Guardia per i Marittimi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I Obbligazioni generali ai sensi della Convenzione
  1. I Contraenti si impegnano a mettere in atto le disposizioni della Convenzione e del relativo Allegato che costituirà parte integrante della Convenzione. Ogni riferimento alla Convenzione costituisce allo stesso tempo un riferimento all’Allegato.
  2. I Contraenti si impegnano a promulgare tutte le leggi, i decreti, le ordinanze e le regolamentazioni e ad intraprendere tutti gli altri passi che possano essere necessari per dare pieno e completo vigore alla Convenzione in modo da assicurare che, dal punto di vista della sicurezza della vita e della proprietà in mare e della protezione dell’ambiente marino, i marittimi imbarcati siano qualificati e siano idonei per i loro compiti.
Art. II Definizioni

Ai fini della Convenzione, salvo altrimenti espressamente stabilito:

  1. per «Contraente» si intende lo Stato in cui la Convenzione è entrata in vigore;
  2. per «Amministrazione» si intende il Governo del Contraente di cui la nave è autorizzata a battere bandiera;
  3. per «Certificato» si intende un documento valido, qualunque sia il nome con cui è conosciuto, emesso da o con l’autorizzazione dell’Amministrazione o riconosciuto dall’Amministrazione che autorizza il possessore a prestare servizio come indicato in questo documento o come autorizzato dai regolamenti nazionali;
  4. per «Abilitato» si intende chi detiene un certificato regolarmente rilasciato;
  5. per «Organizzazione» si intende l’Inter‑Governmental Maritime Consultative Organization2(IMCO);
  6. per «Segretario Generale» si intende il Segretario generale dell’Organizzazione;
  7. per «Nave atta a tenere il mare» si intende una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente in acque interne od in acque entro o strettamente adiacenti ad acque chiuse o ad aree dove si applicano i regolamenti portuali;
  8. per «Peschereccio» si intende una nave impiegata per prendere pesce, balene, foche, trichechi o altre risorse viventi del mare;
  9. per «Regolamento Radio» si intende il Regolamento Radio allegato, o considerato come se fosse allegato, alla più recente Convenzione Internazionale sulle Telecomunicazioni che sia in vigore in qualsiasi momento.
Art. III Applicazione

La Convenzione si applicherà ai marittimi che prestano servizio su navi atte a tenere il mare che siano autorizzate a battere la bandiera del Contraente, eccezione fatta per quelli imbarcati su:

  1. navi da guerra, ausiliarie della Marina Militare ed altre navi di proprietà o gestite da uno Stato od adibite solo a servizi governativi non commerciali; tuttavia ogni Contraente dovrà garantire, mediante l’adozione di adeguate misure che non danneggino le operazioni e le possibilità operative di tali navi possedute o gestite dallo stesso, che il personale in servizio su tali navi risponda ai requisiti della Convenzione per quanto sia ragionevole e fattibile;
  2. pescherecci;
  3. panfili da diporto non adibiti al commercio; o
  4. barche di legno di costruzione primitiva.
Art. IV Comunicazione di informazioni
  1. I Contraenti dovranno comunicare non appena possibile al Segretario Generale:
    1. il testo delle leggi, decreti, ordinanze e regolamentazioni e gli strumenti promulgati sui vari argomenti che rientrano nell’ambito della Convenzione;
    2. i particolari completi, se del caso, dei programmi e della durata dei corsi di studio, assieme al loro esame nazionale ed altri requisiti per ogni certificato rilasciato in conformità con la Convenzione;
    3. un adeguato numero di modelli di certificati rilasciati in conformità con la Convenzione.
  2. Il Segretario Generale dovrà informare tutti i Contraenti del ricevimento di ogni comunicazione di cui al paragrafo 1 lettera a) e, inter alia, per gli scopi degli Articoli IX e X, dovrà, su richiesta, fornire loro tutte le informazioni a lui comunicate di cui ai paragrafi 1 lettera b) e c).
Art. V Altri Trattati ed Interpretazioni
  1. Tutti i precedenti trattati, convenzioni e accordi relativi agli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi in vigore tra i Contraenti, continueranno ad avere piena e completa validità per le loro durate per quanto riguarda:
    1. i marittimi a cui non si riferisce questa Convenzione;
    2. i marittimi a cui si riferisce questa Convenzione per quanto riguarda gli argomenti per cui essa non sia stata espressamente stipulata.
  2. Tuttavia nella misura in cui tali trattati, convenzioni o accordi contrastino con le disposizioni della Convenzione, i Contraenti dovranno rivedere gli impegni sottoscritti in tali trattati, convenzioni o accordi con lo scopo di assicurare che non ci sia conflitto tra questi impegni ed i loro obblighi nei confronti della Convenzione.
  3. Tutto quanto non sia stato espressamente stipulato nella Convenzione resta soggetto alla legislazione dei Contraenti.
  4. Nulla nella Convenzione dovrà pregiudicare la codificazione e lo sviluppo del diritto marittimo della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto marittimo convocata in ottemperanza alla risoluzione 2750 C (XXV) dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite né le attuali o future rivendicazioni e pareri legali di qualsiasi Stato relativi al diritto marittimo ed alla natura e competenza della giurisdizione costiera e di bandiera dello Stato.
Art. VI Certificati
  1. I Certificati per i comandanti, ufficiali e comuni dovranno essere rilasciati a quei candidati che, con soddisfazione dell’Amministrazione, abbiano i requisiti di servizio, età, idoneità fisica, addestramento, qualificazione ed esami in conformità con le relative disposizioni dell’Allegato alla Convenzione.
  2. I Certificati per i comandanti e gli ufficiali, rilasciati in conformità con questo Articolo, dovranno essere convalidati dall’Amministrazione che li ha rilasciati nella forma prescritta dalla Regola I/2 dell’Allegato. Se la lingua usata non è quella inglese, la convalida dovrà includere una traduzione in questa lingua.
Art. VII Disposizioni transitorie
  1. Un certificato di idoneità o di servizio in una funzione per cui la Convenzione prescrive un certificato e che prima dell’entrata in vigore della Convenzione per un Contraente è rilasciato in conformità con le leggi di quel Contraente o del Regolamento Radio, sarà riconosciuto come valido per il servizio dopo l’entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente.
  2. Dopo l’entrata in vigore della Convenzione per un Contraente, la sua Amministrazione potrà continuare a rilasciare certificati di idoneità conformi alle sue precedenti regolamentazioni per un periodo non superiore a 5 anni. Tali certificati saranno riconosciuti come validi ai fini della Convenzione. Durante questo periodo transitorio tali certificati saranno rilasciati solo ai marittimi che abbiano iniziato il loro servizio in mare prima dell’entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente nell’ambito della specifica sezione della nave a cui quei certificati si riferiscono. L’Amministrazione garantirà che tutti gli altri candidati per l’abilitazione saranno esaminati ed abilitati in conformità con la Convenzione.
  3. Un Contraente potrà, entro due anni dall’entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente, rilasciare un certificato di servizio ai marittimi che non posseggano né un appropriato certificato di cui alla Convenzione né un certificato di idoneità rilasciato secondo le sue leggi prima dell’entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente, ma che abbiano:
    1. prestato servizio in mare nella funzione per cui essi chiedono un certificato di servizio per un periodo non inferiore a 3 anni entro eli ultimi 7 anni precedenti l’entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente;
    2. fornito la prova che essi hanno assolto quel servizio i n modo soddisfacente;
    3. soddisfatto l’Amministrazione per quanto riguarda l’idoneità fisica, vista ed udito compresi, tenendo conto della loro età al momento della domanda.

Ai fini della Convenzione, un certificato di servizio rilasciato in ottemperanza a questo paragrafo sarà ritenuto equivalente ad un certificato rilasciato ai sensi della Convenzione.

Art. VIII Dispensa
  1. In caso di necessità straordinarie, le Amministrazioni, se a loro giudizio questo non provoca pregiudizio alle persone, alla proprietà o all’ambiente, potranno rilasciare una dispensa che permetta ad un determinato marittimo di prestare servizio su una determinata nave per un periodo stabilito che non superi i 6 mesi in una funzione che non sia, però, quella di ufficiale radiotelegrafista o di operatore radiotelefonista, se non con l’eccezione di quanto stabilito dal relativo Regolamento Radio, per cui egli non possiede un adeguato certificato, purché la persona a cui è rilasciata la dispensa sia sufficientemente qualificata per occupare il posto vacante in modo sicuro, con soddisfazione dell’Amministrazione. Tuttavia le dispense non potranno essere concesse ad un comandante od al direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.
  2. Qualsiasi dispensa concessa per un posto dovrà essere rilasciata solo ad una persona debitamente abilitata ad occupare il posto immediatamente sottostante. Nei casi in cui la Convenzione non prescriva l’abilitazione per il posto sottostante, la dispensa potrà essere rilasciata ad una persona la cui qualificazione e pratica siano, a giudizio dell’Amministrazione, di completa equivalenza ai requisiti per il posto da occupare a patto che, se tale persona non possiede un appropriato certificato, gli sia prescritto di superare una prova accettata dall’Amministrazione quale dimostrazione che tale dispensa potrà essere rilasciata senza correre rischi. Inoltre, le Amministrazioni si assicureranno che, non appena possibile, il posto in questione sia occupato dal possessore di un appropriato certificato.
  3. I Contraenti dovranno inviare, al più presto, dopo il 1° gennaio di ogni anno, un rapporto al Segretario Generale dando comunicazione del numero totale di dispense, per quanto riguarda ogni funzione per cui è richiesto un certificato, che sono state rilasciate durante l’anno a navi atte alla navigazione e unitamente ad informazioni quanto al numero di tali navi rispettivamente superiori ed inferiori a 1600 tonnellate di stazza lorda.
Art. IX Equivalenti
  1. La Convenzione non impedirà ad una Amministrazione di conservare o adottare altre disposizioni sull’istruzione e sull’addestramento, ivi comprese quelle che interessano il servizio in navigazione e l’organizzazione a bordo, appositamente adattate allo sviluppo della tecnica ed a particolari tipi di navi e di commerci, purché il livello di servizio in navigazione, di conoscenza e di efficienza in relazione alla gestione della nave e del carico, dal punto di vista tecnico e della navigazione, assicuri un grado di sicurezza in mare ed abbia un’azione preventiva nei confronti dell’inquinamento almeno equivalente alle richieste della Convenzione.
  2. I particolari di tali disposizioni dovranno essere riferiti non appena possibile al Segretario Generale che comunicherà tali dettagli a tutti i Contraenti.
Art. X Ispezione
  1. Le navi, salvo quelle escluse come da Articolo III, saranno soggette, mentre sono nei porti di un Contraente, ad ispezione da parte di funzionari, debitamente autorizzati da quel Contraente, per verificare che tutti i marittimi che prestano servizio a bordo e per i quali la Convenzione richiede il possesso di un certificato, abbiano tale certificato od un’appropriata dispensa. Tali certificati dovranno essere accettati, a meno che non vi siano fondati motivi per ritenere che un certificato sia stato ottenuto in modo fraudolento o che il possessore del certificato non sia la persona a cui il certificato sia stato rilasciato in origine.
  2. Nel caso in cui si riscontri qualsiasi carenza ai sensi del paragrafo 1 od ai sensi delle procedure specificate nella Regola I/4 – «Procedure di controllo», il funzionario che effettuerà l’ispezione ne dovrà informare all’istante, per iscritto, il comandante della nave ed il Console o, in sua assenza, la più vicina rappresentanza diplomatica o l’autorità marittima dello Stato di cui la nave è autorizzata a battere bandiera affinché possano essere intraprese le azioni del caso. In tale notifica dovranno essere specificati i particolari delle carenze riscontrate ed i motivi per cui il Contraente determina che queste carenze possano essere un pericolo per le persone, la proprietà e l’ambiente.
  3. Nell’esercizio dell’ispezione di cui al paragrafo 1 se, prendendo in considerazione la dimensione ed il tipo di nave e la lunghezza e la natura del viaggio, le carenze a cui si fa riferimento nel paragrafo 3 della Regola I/4 non sono eliminate e si è determinato che questo fatto possa mettere in pericolo le persone, la proprietà o l’ambiente, il Contraente che effettua l’ispezione prenderà i provvedimenti necessari per garantire che la nave non salpi a meno che, e fino a quando, queste richieste non siano soddisfatte in misura tale che il pericolo sia stato eliminato. Le misure relative ai provvedimenti presi saranno prontamente riferite al Segretario Generale.
  4. Nell’effettuare l’ispezione di cui al presente Articolo, ogni possibile sforzo dovrà essere compiuto per evitare che una nave sia indebitamente bloccata o che ne sia ritardata la partenza. Qualora una nave sia indebitamente bloccata o ne sia ritardata la partenza, avrà diritto ad un risarcimento per qualsiasi perdita o danno da ciò derivanti.
  5. Questo Articolo verrà applicato nella misura in cui sarà necessario a garantire che nessun trattamento di favore sia concesso a navi autorizzate a battere bandiera di un non‑Contraente rispetto a quanto è concesso a navi autorizzate a battere bandiera di un Contraente.
Art. XI Promozione della cooperazione tecnica
  1. I Contraenti della Convenzione favoriranno, con la consultazione e con l’assistenza dell’Organizzazione, l’aiuto a quei Contraenti che richiederanno l’assistenza tecnica per:
    1. addestramento del personale amministrativo e tecnico;
    2. creazione di istituzioni per l’addestramento dei marittimi;
    3. fornitura di attrezzature e mezzi per le istituzioni di addestramento;
    4. sviluppo di adeguati programmi di addestramento ivi compreso l’addestramento pratico su navi in navigazione; e
    5. agevolazioni per altre misure ed accordi atti a migliorare la qualificazione dei marittimi;

preferibilmente su base nazionale, sub‑regionale o regionale per assecondare i propositi e gli intendimenti della Convenzione, tenendo in considerazione i bisogni particolari dei Paesi in sviluppo a questo riguardo. 2. Dal canto suo, l’Organizzazione perseguirà detti sforzi, nel modo appropriato, in consultazione od associazione con altre organizzazioni internazionali, in modo particolare con l’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Art. XII Emendamenti
  1. Nella Convenzione potrà essere introdotto un emendamento mediante le seguenti procedure:
    1. emendamenti dopo esame all’interno dell’Organizzazione:
    2. qualunque emendamento proposto da un Contraente dovrà essere sottoposto al Segretario Generale che lo comunicherà quindi a tutti i membri dell’Organizzazione, a tutti i Contraenti ed al Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro almeno 6 mesi prima che venga preso in esame,
    ii) qualunque emendamento così proposto e fatto circolare sarà portato all’esame del Comitato per la Sicurezza Marittima dell’Organizzazione, iii) i Contraenti, membri e non membri dell’Organizzazione, avranno il diritto di partecipare ai dibattiti del Comitato per la Sicurezza Marittima per l’esame e l’adozione degli emendamenti, iv) gli emendamenti dovranno avere il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Contraenti presenti e votanti nel Comitato per la Sicurezza Marittima allargato come stabilito nel sottoparagrafo a) iii) (qui di seguito chiamato «Comitato per la Sicurezza Marittima allargato»), a patto che almeno un terzo dei Contraenti sia presente al momento del voto, v) gli emendamenti così adottati saranno comunicati a cura del Segretario Generale a tutti i Contraenti per l’accettazione, vi) un emendamento ad un Articolo sarà ritenuto accettato alla data in cui è accettato dai due terzi dei Contraenti, vii) un emendamento all’Allegato sarà ritenuto accettato: 1. allo scadere di due anni dalla data in cui è stato comunicato ai Contraenti per l’accettazione, o 2. allo scadere di un periodo diverso, che non potrà essere inferiore ad 1 anno, se è stato stabilito in tal senso al momento del voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Contraenti presenti e votanti nel Comitato per la Sicurezza Marittima allargato, tuttavia gli emendamenti saranno ritenuti non accettati se nel periodo prescritto più di un terzo dei Contraenti o Contraenti la cui flotta mercantile congiunta costituisca non meno del 50 % del tonnellaggio lordo della Marina Mercantile mondiale di navi da 100 o più tonnellate di stazza lorda, notificheranno al Segretario Generale che essi si oppongono all’emendamento, viii) un emendamento ad un Articolo entrerà in vigore, per quanto riguarda quei Contraenti che lo hanno accettato, sei mesi dopo la data in cui è giudicato che è stato accettato, o, per quanto riguarda ogni Contraente che lo accetti dopo quella data, 6 mesi dopo la data di accettazione da parte di quel Contraente, ix) un emendamento all’Allegato entrerà in vigore per tutti i Contraenti, eccezione fatta per quelli che lo hanno respinto come da sottoparagrafo a) vii) e che non hanno ritirato tale opposizione, 6 mesi dopo la data in cui è ritenuto che sia stato accettato. Prima della data fissata per l’entrata in vigore, qualsiasi Contraente potrà dare comunicazione al Segretario Generale che egli si asterrà dal mettere in esecuzione quell’emendamento per un periodo non superiore a 1 anno dalla data della sua entrata in vigore o per il periodo più lungo che potrà essere fissato dalla maggioranza dei due terzi dei Contraenti presenti votanti nel comitato per la Sicurezza Marittima allargato al momento dell’adozione dell’emendamento; o b) emendamento mediante una conferenza: i) su richiesta di un Contraente sulla quale siano d’accordo almeno un terzo dei Contraenti, l’Organizzazione convocherà, in collaborazione o dopo consultazione con il Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, una conferenza dei Contraenti per esaminare gli emendamenti alla Convenzione, ii) ogni emendamento adottato da tale conferenza dalla maggioranza dei due terzi dei Contraenti presenti e votanti dovrà essere comunicato, a cura del Segretario Generale, a tutti i Contraenti per l’accettazione, iii) salvo che la Conferenza decida altrimenti, l’emendamento sarà ritenuto approvato ed entrerà in vigore in conformità con le procedure specificate nei sottoparagrafi a) vi) e a) viii) o sottoparagrafi a) vii) e a) ix) rispettivamente, a condizione che ogni riferimento al Comitato per la Sicurezza Marittima allargato significhi riferimento alla conferenza.
  2. Qualsiasi dichiarazione di accettazione o di obiezione ad un emendamento, o qualsiasi comunicazione data come da paragrafo 1) lettera a) ix), dovrà essere presentata per iscritto al Segretario Generale che informerà tutti i Contraenti di tale presentazione e della data del suo ricevimento.
  3. Il Segretario Generale informerà tutti i Contraenti di ogni emendamento che entrerà in vigore unitamente alla data di cui ognuno di tali emendamenti entrerà in vigore.
Art. XIII Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
  1. La Convenzione resterà aperta per la firma nella Sede dell’Organizzazione del 1° dicembre 1978 fino al 30 novembre 1979 ed in seguito resterà aperta per l’adesione. Qualunque Stato può diventare un Contraente mediante:
    1. firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione; o
    2. firma soggetta a ratifica, accettazione od approvazione, seguita da ratifica, accettazione od approvazione;
    3. adesione.
  2. La ratifica, l’accettazione, l’approvazione saranno effettuate mediante il deposito di uno strumento a quell’effetto presso il Segretario Generale.
  3. Il Segretario Generale informerà tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, o che hanno aderito ad essa, ed il Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro di ogni firma o del deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data del suo deposito.
Art. XIV Entrata in vigore
  1. La Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data in cui non meno di 25 Stati, la cui flotta mercantile congiunta costituisca non meno del 50 % del tonnellaggio lordo della Marina Mercantile mondiale di navi aventi una stazza lorda di 100 o più tonnellate, l’abbiano firmata senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione o che abbiano depositato gli strumenti necessari di ratifica, accettazione, approvazione od adesione in conformità con l’Articolo XIII.
  2. Il Segretario Generale informerà tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, o che vi hanno aderito, della data in cui entrerà in vigore.
  3. Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione, depositato durante i dodici mesi a cui si fa menzione nel paragrafo 1, sarà valido o dall’entrata in vigore della Convenzione o 3 mesi dopo il deposito di tali strumenti, se tale data sarà più recente.
  4. Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione, depositato dopo la data in cui la Convenzione entrerà in vigore, avrà vigore tre mesi dopo la data di deposito.
  5. Dopo la data in cui un emendamento sarà ritenuto accettato come da Articolo XII, qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione depositato si riferirà alla Convenzione emendata.
Art. XV Denuncia
  1. La Convenzione potrà essere denunciata da ogni Contraente in qualsiasi momento dopo 5 anni dalla data in cui la Convenzione sarà entrata in vigore per quel Contraente.
  2. La denuncia dovrà essere effettuata mediante notifica per iscritto al Segretario Generale che informerà tutti gli altri Contraenti ed il Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro di ognuna di tali notifiche ricevute e della data della sua ricevuta come pure della data in cui tale denuncia entrerà in vigore.
  3. Una denuncia entrerà in vigore 12 mesi dopo il ricevimento della notifica della denuncia da parte del Segretario Generale o dopo qualsiasi periodo più lungo che potrà essere indicato nella notifica.
Art. XVI Deposito e registrazione
  1. La Convenzione sarà depositata presso il Segretario Generale che ne trasmetterà copie conformi autenticate a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi hanno aderito.
  2. Non appena la Convenzione entrerà in vigore, il Segretario Generale ne trasmetterà il testo al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, come da Articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite3.
Art. XVII Lingue

La Convenzione è redatta in un unico esemplare nelle lingue cinese, inglese, francese, russo e spagnolo, ogni testo essendo parimenti autentico. Saranno approntate traduzioni ufficiali in lingua araba e tedesca e saranno depositate con l’originale firmato.

In fede di che i sottoscritti, essendone debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma alla Convenzione.Redatto a Londra questo settimo giorno del mese di luglio dell’anno millenovecento settantotto.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Albania20 marzo2002 A20 giugno2002
Algeria28 ottobre1988 A28 gennaio1989
Angola3 ottobre1991 A3 gennaio1992
Antigua e Barbuda5 febbraio1997 A5 maggio1997
Arabia Saudita29 novembre1990 A1° marzo1991
Argentina6 ottobre1982 A28 aprile1984
Australia*7 novembre198328 aprile1984
Austria29 gennaio1997 A29 aprile1997
Azerbaigian1° luglio1997 A1° ottobre1997
Bahamas7 giugno1983 A28 aprile1984
Bahrein13 giugno1996 A13 settembre1996
Bangladesh6 novembre1981 A28 aprile1984
Barbados6 maggio1994 A6 agosto1994
Belgio14 settembre198228 aprile1984
Belize24 gennaio1997 A24 aprile1997
Benin1° novembre1985 A1° febbraio1986
Bolivia11 aprile1988 A11 luglio1988
Brasile17 gennaio1984 A28 aprile1984
Brunei23 ottobre1986 A23 gennaio1987
Bulgaria31 marzo1982 A28 aprile1984
Cambogia8 giugno2001 A8 settembre2001
Camerun6 giugno1989 A6 settembre1989
Canada*6 novembre1987 A6 febbraio1988
Capo Verde18 settembre1989 A18 dicembre1989
Ceca, Repubblica19 ottobre1993 S1° gennaio1993
Cile*9 giugno1987 A9 settembre1987
Cina*8 giugno198128 aprile1984
Hong Konga5 giugno19971° luglio1997
Macao18 maggio200518 maggio2005
Cipro28 marzo1985 A28 giugno1985
Colombia27 luglio1981 A28 aprile1984
Comore22 novembre2000 A22 febbraio2001
Congo (Brazzaville)7 agosto2002 A7 novembre2002
Congo (Kinshasa)4 aprile1995 A4 luglio1995
Cook, Isole17 febbraio2010 A17 maggio2010
Corea (Nord)1° maggio1985 A1° agosto1985
Corea (Sud)4 aprile1985 A4 luglio1985
Costa d’Avorio5 ottobre1987 A5 gennaio1988
Costa Rica6 giugno2018 A6 settembre2018
Croazia27 luglio1992 S8 ottobre1991
Cuba5 dicembre1989 A5 marzo1990
Danimarca*b20 gennaio198128 aprile1984
Faeröer, Isole20 gennaio198128 aprile1984
Dominica21 giugno2000 A21 settembre2000
Dominicana, Repubblica9 giugno2016 A9 settembre2016
Ecuador17 maggio1988 A17 agosto1988
Egitto22 settembre1980 A28 aprile1984
El Salvador29 novembre2012 A1° marzo2013
Emirati Arabi Uniti15 dicembre1983 A28 aprile1984
Eritrea22 aprile1996 A22 luglio1996
Estonia29 agosto1995 A29 novembre1995
Etiopia18 luglio1985 A18 ottobre1985
Figi27 marzo1991 A27 giugno1991
Filippine22 febbraio1984 A22 maggio1984
Finlandia27 gennaio198428 aprile1984
Francia11 luglio198028 aprile1984
Gabon21 gennaio1982 A28 aprile1984
Gambia1° novembre1991 A1° febbraio1992
Georgia19 aprile1994 A19 luglio1994
Germania28 maggio198228 aprile1984
Ghana26 gennaio1989 A26 aprile1989
Giamaica19 febbraio1987 A19 maggio1987
Giappone27 maggio1982 A28 aprile1984
Gibuti12 ottobre2015 A12 gennaio2016
Giordania17 maggio2000 A17 agosto2000
Grecia22 marzo198328 aprile1984
Grenada28 giugno2004 A28 settembre2004
Guatemala17 settembre2002 A17 dicembre2002
Guinea5 agosto1994 A5 novembre1994
Guinea equatoriale24 aprile1996 A24 luglio1996
Guinea-Bissau24 ottobre2016 A24 gennaio2017
Guyana26 novembre1997 A26 febbraio1998
Haiti6 aprile1989 A6 luglio1989
Honduras24 settembre1985 A24 dicembre1985
India16 novembre1984 A16 febbraio1985
Indonesia27 gennaio1987 A27 aprile1987
Iran1° agosto1996 A1° novembre1996
Iraq10 dicembre2001 A10 marzo2002
Irlanda11 settembre198411 dicembre1984
Islanda21 marzo1995 A21 giugno1995
Israele16 gennaio1986 A16 aprile1986
Italia26 agosto1987 A26 novembre1987
Kazakstan7 marzo1994 A7 giugno1994
Kenya15 dicembre1992 A15 marzo1993
Kiribati5 agosto1987 A5 novembre1987
Kuwait22 maggio1998 A22 agosto1998
Lettonia20 maggio1992 A20 agosto1992
Libano5 dicembre1994 A5 marzo1995
Liberia28 ottobre198028 aprile1984
Libia10 agosto1983 A28 aprile1984
Lituania4 dicembre1991 A4 marzo1992
Lussemburgo14 febbraio1991 A14 maggio1991
Madagascar7 marzo1996 A7 giugno1996
Malawi9 marzo1993 A9 giugno1993
Malaysia30 gennaio1992 A30 aprile1992
Maldive22 gennaio1987 A22 aprile1987
Malta21 giugno1991 A21 settembre1991
Marocco22 luglio1997 A22 ottobre1997
Marshall, Isole25 aprile1989 A25 luglio1989
Mauritania17 novembre1995 A17 febbraio1996
Maurizio4 luglio1991 A4 ottobre1991
Messico2 febbraio1982 A28 aprile1984
Micronesia14 luglio1998 A14 ottobre1998
Moldova11 ottobre2005 A11 gennaio2006
Mongolia26 giugno2002 A26 settembre2002
Montenegro3 giugno2006 S3 giugno2006
Mozambico15 novembre1985 A15 febbraio1986
Myanmar4 maggio1988 A4 agosto1988
Namibia24 gennaio2005 A24 aprile2005
Nauru18 giugno2018 A18 settembre2018
Nicaragua9 marzo2009 A9 giugno2009
Nigeria13 novembre1984 A13 febbraio1985
Niue18 maggio2012 A18 agosto2012
Norvegia18 gennaio198228 aprile1984
Nuova Zelandac30 luglio1986 A30 ottobre1986
Oman24 settembre1990 A24 dicembre1990
Paesi Bassi*
Aruba24 dicembre19851° gennaio1986
Curaçao26 luglio198526 ottobre1985
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
26 luglio198526 ottobre1985
Sint Maarten26 luglio198526 ottobre1985
Pakistan10 aprile1985 A10 luglio1985
Palau29 settembre2011 A29 dicembre2011
Panama29 giugno1992 A29 settembre1992
Papua Nuova Guinea28 ottobre1991 A28 gennaio1992
Perù16 luglio1982 A28 aprile1984
Polonia27 aprile198328 aprile1984
Portogallo30 ottobre1985 A30 gennaio1986
Qatar29 maggio2002 A29 agosto2002
Regno Unito28 novembre198028 aprile1984
Bermuda30 dicembre19881° gennaio1989
Cayiman, Isole5 aprile19911° aprile1991
Gibilterra27 settembre199527 settembre1995
Man, Isola di9 aprile19851° luglio1985
Vergini Britanniche, Isole19 giugno200619 giugno2006
Romania11 gennaio1993 A11 aprile1993
Russia9 ottobre1979 F28 aprile1984
Saint Kitts e Nevis11 giugno2004 A11 giugno2004
Saint Lucia20 maggio2004 A20 agosto2004
Saint Vincent e Grenadine28 giugno1995 A28 settembre1995
Salomone, Isole1° giugno1994 A1° settembre1994
Samoa24 maggio1993 A24 agosto1993
San Marino19 aprile2021 A19 luglio2021
São Tomé e Príncipe29 ottobre1998 A29 gennaio1999
Seicelle22 agosto1988 A22 novembre1988
Senegal16 gennaio1997 A16 aprile1997
Serbia27 aprile1992 S5 febbraio1985
Sierra Leone13 agosto1993 A13 novembre1993
Singapore1° maggio1988 A1° agosto1988
Siria20 luglio2001 A20 ottobre2001
Slovacchia30 gennaio1995 S1° gennaio1993
Slovenia12 novembre1992 S25 giugno1991
Spagna21 ottobre1980 A28 aprile1984
Sri Lanka22 gennaio1987 A22 aprile1987
Stati Uniti1° luglio1991 A1° ottobre1991
Sudafrica27 luglio1983 A28 aprile1984
Sudan26 febbraio1997 A26 maggio1997
Suriname10 dicembre2013 A10 marzo2014
Svezia8 gennaio198128 aprile1984
Svizzera15 dicembre198715 marzo1988
Tanzania27 ottobre1982 A28 aprile1984
Thailandia19 giugno1997 A19 settembre1997
Timor Est12 ottobre2022 A12 gennaio2023
Togo19 luglio1989 A19 ottobre1989
Tonga7 febbraio1995 A7 maggio1995
Trinidad e Tobago3 febbraio1989 A3 maggio1989
Tunisia8 febbraio1995 A8 maggio1995
Turchia28 luglio1992 A28 ottobre1992
Turkmenistan4 febbraio2009 A4 maggio2009
Tuvalu22 agosto1985 A22 novembre1985
Ucraina7 gennaio1997 A7 aprile1997
Uganda3 aprile2019 A3 luglio2019
Ungheria15 ottobre1985 A15 gennaio1986
Uruguay3 agosto1993 A3 novembre1993
Vanuatu22 aprile1991 A22 luglio1991
Venezuela13 ottobre1987 A13 gennaio1988
Vietnam18 dicembre1990 A18 marzo1991
Yemen14 febbraio2005 A14 maggio2005
* Riserve e dicharazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO):www.imo.org> Publications > Catalogue & Code Listings, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Dal 3 nov. 1984 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale della Cina. In virtù della dichiarazione cinese del
5 giu. 1997 la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong.
b La Conv. non vale per Groenlandia.
c La Conv. non vale per Tokelau.

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 9 mar. 1987 (RU 1988 1240).

  2. Dopo il 22 mag. 1982, l’Organizzazione porta il nome d’«Organizzazione Marittima Internazionale».

  3. RS 0.120

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