Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole del sequestro conservativo delle navi di mare

0.747.323.1Multilateral International Treaty24 feb 1956

Conchiusa a Bruxelles il 10 maggio 1952
Approvata dall’Assemblea federale il 17 marzo 19541
Strumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 28 maggio 1954
Entrata in vigore per la Svizzera il 24 febbraio 1956

(Stato 25 giugno 2024)

Le Alte Parti contraenti,

riconosciuta l’utilità di stabilire di comune accordo alcune regole uniformi concernenti il sequestro conservativo delle navi di mare, hanno deciso di conchiudere una convenzione a tale scopo e hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Nella presente convenzione, le espressioni qui elencate sono usate con le comprensioni seguenti:

  1. «Credito marittimo» significa: allegazione di un diritto o di un credito fondati su una di queste cause:
    1. danni provocati da una nave per urto o altrimenti,
    2. perdite di vite umane o lesioni corporali provocate da una nave o provenienti dall’esercizio di una nave,
    3. assistenza e salvataggio,
    4. contratti relativi all’uso o alla locazione di una nave per noleggio o altrimenti,
    5. contratti relativi al trasporto di merci per nave in virtù di un noleggio, di una polizza di carico o d’altro,
    6. perdite o avarie delle merci e dei bagagli trasportati per nave,
    7. avaria comune,
    8. prestito navale,
    9. rimorchio,
    10. pilotaggio,
    11. forniture di prodotti o di materiali, in qualsiasi luogo fatte a una nave per il suo esercizio o la sua manutenzione,
    12. costruzione, riparazioni, attrezzatura di nave o spese di cantiere,
    13. salari del capitano, degli ufficiali, dell’equipaggio,
    14. esborsi del capitano, dei caricatori, dei noleggiatori o degli agenti per la nave o per conto del suo proprietario,
    15. proprietà contestata di una nave,
    16. comproprietà contestata di una nave, oppure possesso, esercizio o partecipazione agli utili d’esercizio, di una nave in comproprietà,
    17. ogni ipoteca navale e ogni pegno morto;
  2. «sequestro» significa: l’immobilizzazione – autorizzata dalla giurisdizione competente – di una nave per garanzia di un credito marittimo, esclusa però la detenzione di una nave per l’esecuzione di un titolo;
  3. «persona» significa sia le persone fisiche e giuridiche, sia le società di persone o di capitali, sia gli Stati, le amministrazioni e gli enti pubblici;
  4. «attore» significa la persona che allega a suo profitto l’esistenza di un credito marittimo.
Art. 2

La nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti, non può essere sequestrata nella giurisdizione di uno Stato contraente, se non in virtù di un credito marittimo, ma le disposizioni della presente convenzione non comportano estensione o restrizione alcuna dei diritti e poteri di sequestrare una nave o di detenerla o di impedirle comunque di salpare, che, nell’ambito della loro giurisdizione, competono agli Stati o alle autorità pubbliche o portuali in virtù delle loro leggi e regolamenti interni.

Art. 3
  1. Fermo restando il disposto del quarto capoverso qui appresso e dell’articolo 10, ogni attore può sequestrare, anche se pronte a salpare, sia la nave cui il credito si riferisce sia ogni altra nave appartenente a colui che era, al momento dell’insorgere del credito marittimo, proprietario della nave cui il credito si riferisce; ma nessuna nave, tranne quella cui il credito si riferisce, può essere sequestrata per i crediti previsti alle lettere o, p, q dell’articolo 1.
  2. Delle navi sono reputate appartenere allo stesso proprietario quando tutte le parti di proprietà appartengono alla stessa o alle stesse persone.
  3. Una nave può essere sequestrata e una cauzione o una garanzia pretesa, per lo stesso credito e dallo stesso attore, nella giurisdizione di uno o di più Stati contraenti, un’unica volta soltanto e, se in una di dette giurisdizioni una cauzione o una garanzia è prestata per ottenere la revoca del sequestro o per evitarlo, ogni ulteriore sequestro della stessa nave o di qualsiasi altra nave dello stesso proprietario, da parte dell’attore per lo stesso credito marittimo, sarà revocato e la nave sarà liberata dal tribunale o da qualsiasi altra competente autorità giudiziaria dello Stato in questione, salvo che l’attore provi esaurientemente al tribunale o all’altra competente autorità giudiziaria, che la garanzia o la cauzione erano state definitivamente liberate prima che l’ulteriore sequestro intervenisse oppure provi che c’è un’altra valida ragione per mantenere il sequestro.
  4. Quando il noleggiatore risponde solo, di un credito marittimo relativo ad una nave noleggiata con rimessa della gestione nautica, l’attore può sequestrare quella nave o altra appartenente al noleggiatore, osservando le disposizioni della presente convenzione; ma in virtù di quel eredito non può sequestrare alcun’altra nave appartenente al proprietario.

Il capoverso precedente è pure applicabile nei casi in cui una persona diversa dal proprietario è tenuta a un credito marittimo.

Art. 4

Una nave può essere sequestrata soltanto con l’autorizzazione di un tribunale o di un’altra autorità giudiziaria competente dello Stato contraente nel quale il sequestro è effettuato.

Art. 5

Il tribunale o altra competente autorità giudiziario, nella cui giurisdizione la nave è stata sequestrata, se una cauzione o una garanzia sufficiente è prestata, revoca il sequestro, tranne quando si fonda sui crediti marittimi elencati nell’articolo 1, lettere o e p; in questo caso il giudice può o permettere al possessore, che presta garanzie sufficienti, d’esercire la nave o regolare la gestione della nave durante il sequestro.

Se le parti non si accordano sull’entità della cauzione o della garanzia, il tribunale o la competente autorità giudiziaria ne determinerà la natura e l’importo.

La domanda di revoca del sequestro, fondata su una tale garanzia,non significa ammissione di responsabilità né rinuncia al beneficio della limitazione legale di responsabilità del proprietario di nave.

Art. 6

Ogni contestazione circa la responsabilità dell’attore, per danni derivati dal sequestro della nave o per spese di cauzione o di garanzia prestate per liberare la nave o impedirne il sequestro, è regolata dalla legge dello Stato contraente nella cui giuris-dizione il sequestro è stato effettuato o chiesto.

La procedura del sequestro, l’ottenimento dell’autorizzazione, di cui all’articolo 4, e ogni altra questione procedurale originata dal sequestro, sono regolati dalla legge dello Stato contraente nella cui giurisdizione il sequestro è stato effettuato o chiesto.

Art. 7
  1. I tribunali dello Stato nel quale il sequestro è effettuato sono competenti per statuire sul merito della questione: – sia se tali tribunali derivano la loro competenza dalla legge interna dello Stato nel quale il sequestro è effettuato; – sia nei casi seguenti singolarmente determinati:
    1. se l’attore ha la sua residenza abituale o la sua sede principale nello Stato nel quale il sequestro è effettuato;
    2. se il credito marittimo stesso sorge nello Stato contraente dal quale dipende il luogo di sequestro;
    3. se il credito marittimo sorge nel corso di un viaggio durante il quale il sequestro è effettuato;
    4. se il credito marittimo deriva da un urto o da circostanze, di cui all’articolo 13 della convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi, conchiusa a Bruxelles il 23 settembre 19102;
    5. se il credito marittimo deriva da assistenza o da salvataggio;
    6. se il credito marittimo è garantito da ipoteca navale o di pegno morto sulla nave sequestrata.
  2. Se il tribunale, nella cui giurisdizione la nave è sequestrata, non è competente per statuire sul merito, la cauzione o la garanzia necessaria, secondo l’articolo 5, per la revoca del sequestro, dovrà pure garantire l’esecuzione di tutte quelle condanne che il tribunale competente nel merito potrà ulteriormente pronunciare; il tribunale o ogni altra autorità giudiziaria del luogo di sequestro assegna un termine entro il quale l’attore deve intentare l’azione davanti al tribunale competente.
  3. Se le parti hanno convenuto clausole attributive della competenza ad altra giuris-dizione o clausole di arbitrato, il tribunale può assegnare al sequestrante un termine per proporre l’azione.
  4. Nei casi previsti dai due capoversi precedenti, se l’azione non è intentata nel termine impartito, il convenuto può domandare la revoca del sequestro o la liberazione della cauzione prestata.
  5. Il presente articolo non è applicabile ai casi contemplati dalle disposizioni della convenzione riveduta del 17 ottobre 18683concernente la navigazione sul Reno.
Art. 8
  1. Le disposizioni della presente convenzione sono applicabili in ogni Stato contraente ad ogni nave che batte bandiera di uno degli Stati contraenti.
  2. La nave che batte bandiera di uno Stato non contraente può essere sequestrata in uno degli Stati contraenti per uno dei crediti elencati nell’articolo 1 o per qualsiasi altro credito che, secondo la legge di quello Stato, fonda il sequestro.
  3. Tuttavia ogni Stato contraente può ricusare in tutto o in parte i vantaggi della presente convenzione ad ogni Stato non contraente e a ogni persona che non aveva, il giorno del sequestro, la sua residenza abituale o la sua principale sede in uno Stato contraente.
  4. Le disposizioni della presente convenzione non modificano né influenzano la legge interna degli Stati contraenti, per quanto concerne il sequestro di una nave, nella giurisdizione dello Stato di cui essa batte bandiera, da parte di una persona che ha la sua residenza abituale o la sua sede principale in quello Stato.
  5. Ogni terzo, diverso dall’attore originario, che per surrogazione, cessione o altro allega un credito marittimo è reputato, quanto all’applicazione della presente convenzione, avere la stessa residenza abituale o la stessa sede principale del creditore originario.
Art. 9

Le disposizioni della presente convenzione non creano diritti ad azioni, che, indipendentemente dalle norme della presente convenzione, non esisterebbero secondo la legge che il tribunale adito deve applicare.

La presente convenzione non consente agli attori alcuna misura cautelare diversa da quella che detta legge e, ove sia applicabile, la convenzione internazionale sui privilegi e le ipoteche navali4, accordano.

Art. 10

Le Alte Parti contraenti possono, all’atto della firma, del deposito degli istrumenti di ratificazione o della loro adesione alla convenzione, riservarsi:

  1. il diritto di non applicare le disposizioni della presente convenzione al sequestro di una nave fondato sui crediti marittimi, di cui alla lettera o e q dell’articolo 1, e di applicarvi invece la loro legge interna;
  2. il diritto di non applicare il disposto del primo capoverso dell’articolo 3 al sequestro sul loro territorio fondato sui crediti marittimi di cui al capoverso q dell’articolo l.
Art. 11

Le Alte Parti contraenti s’impegnano a sottoporre ad arbitrato tutte le controversie fra Stati cagionate dall’interpretazione o dall’applicazione della presente convenzione, senza pregiudizio degli obblighi delle Alte Parti contraenti che hanno convenuto di sottoporre le loro controversie alla Corte Internazionale di Giustizia.

Art. 12

La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla nona Conferenza diplomatica di diritto marittimo. Il processo verbale di firma sarà steso per cura del Ministero degli affari esteri del Belgio.

Art. 13

La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri del Belgio, che ne notificherà il deposito a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

Art. 14

a.  La presente convenzione entrerà in vigore, per i due primi Stati che l’avranno ratificata, sei mesi dopo la data del deposito dell’istrumento della seconda ratificazione.

b.  La presente convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito del loro istrumento di ratificazione, per gli Stati firmatari che l’avranno ratificata dopo il deposito dell’istrumento della seconda ratificazione.

Art. 15

Ogni Stato non rappresentato alla nona Conferenza diplomatica di diritto marittimo può aderire alla presente convenzione.

Le adesioni saranno notificate al Ministero degli affari esteri del Belgio che comunicherà, in via diplomatica, le notificazioni ricevute, a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

La convenzione entrerà in vigore, per lo Stato che ad essa avrà aderito, sei mesi dopo la data del ricevimento della notificazione, ma non prima della data dell’entrata in vigore prevista nell’articolo 14, lettera a.

Art. 16

Ciascuna Alta Parte contraente, trascorsi tre anni dalla data in cui per essa sarà entrata in vigore la presente convenzione, potrà chiedere la riunione di una conferenza incaricata di statuire su tutte le proposte di revisione della convenzione.

Ciascuna Alta Parte contraente che desidera far uso di questa facoltà ne darà avviso al Governo belga il quale si incaricherà di convocare entro sei mesi la conferenza.

Art. 17

Ciascuna Alta Parte contraente, in ogni tempo dopo la data in cui per essa sarà entrata in vigore la presente convenzione, avrà il diritto di disdirla. La disdetta avrà tuttavia effetto soltanto un anno dopo che la relativa notificazione sarà pervenuta al Governo belga, il quale la comunicherà in via diplomatica, alle altre Parti contraenti.

Art. 18

a.  Ciascuna Alta Parte contraente, all’atto della ratificazione dell’adesione o successivamente in qualsiasi tempo, può notificare per iscritto al Governo belga che la presente convenzione è applicabile ai territori o a qualcuno dei territori di cui essa, Alta Parte contraente, assicura le relazioni internazionali. La convenzione sarà applicabile a detti territori sei mesi dopo la data in cui la notificazione sarà pervenuta al Ministero degli affari esteri del Belgio, ma non prima della data dell’entrata in vigore della presente convenzione per detta Alta Parte contraente.

b.  Ciascuna Alta Parte contraente che avrà firmato una dichiarazione conformemente alla lettera a di questo articolo potrà in ogni tempo notificare al Ministero degli affari esteri del Belgio che la convenzione cessa d’essere applicata al territorio di cui si tratta. Questa disdetta avrà effetto dopo il termine di un anno previsto nell’articolo 17.

c.  Il Ministero degli affari esteri del Belgio comunicherà in via diplomatica, a tutti gli Stati firmatari e aderenti, le notificazioni ricevute a norma del presente articolo.

Fatto a Bruxelles, in un solo esemplare, il 10 maggio 1952, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno parimente fede.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Algeria18 agosto1964 A18 febbraio1965
Antigua e Barbuda12 maggio1965 A12 novembre1965
Bahamas12 maggio1965 A12 novembre1965
Belgio10 aprile196110 ottobre1961
Belize21 settembre1965 A21 marzo1966
Benin23 aprile1958 A23 ottobre1958
Burkina Faso23 aprile1958 A23 ottobre1958
Cambogia*12 novembre1956 A12 maggio1957
Camerun23 aprile1958 A23 ottobre1958
Ciad23 aprile1958 A23 ottobre1958
Cina
Hong Kong*a10 giugno19971° luglio1997
Macao*b10 giugno19971° luglio1997
Comore23 aprile1958 A23 ottobre1958
Congo (Brazzaville)23 aprile1958 A23 ottobre1958
Congo (Kinshasa)17 luglio1967 A17 gennaio1968
Costa Rica*13 luglio1955 A24 febbraio1956
Côte d’Ivoire17 marzo1989 S7 agosto1960
Croazia30 luglio1992 S8 ottobre1991
Cuba*21 novembre1983 A21 maggio1984
Danimarca*2 maggio19892 novembre1989
Dominica12 maggio1965 A12 novembre1965
Egitto*24 agosto195524 febbraio1956
Figi*22 agosto1972 S10 ottobre1970
Finlandia21 dicembre199521 giugno1996
Francia25 maggio195725 novembre1957
Territori francesi d’oltremare23 aprile1958 A23 ottobre1958
Gabon23 aprile1958 A23 ottobre1958
Germania*6 ottobre19726 aprile1973
Gibuti23 aprile1958 A23 ottobre1958
Grecia27 febbraio196727 agosto1967
Grenada12 maggio1965 A12 novembre1965
Guinea12 dicembre1994 A12 giugno1995
Guyana29 marzo1963 A29 settembre1963
Haiti4 novembre1954 A24 febbraio1956
Irlanda*17 ottobre1989 A17 aprile1990
Italia*9 novembre19799 maggio1980
Kiribati21 settembre1965 A21 marzo1966
Lettonia17 maggio1993 A17 novembre1993
Lituania29 aprile2002 A29 ottobre2002
Lussemburgo18 febbraio1991 A18 agosto1991
Madagascar13 luglio1965 S26 giugno1960
Mali23 aprile1958 A23 ottobre1958
Marocco11 luglio1990 A11 gennaio1991
Mauritania23 aprile1958 A23 ottobre1958
Maurizio29 marzo1963 A29 settembre1963
Namibia14 marzo2002 A14 settembre2002
Niger23 aprile1958 A23 ottobre1958
Nigeria*7 novembre1963 A7 maggio1964
Norvegia*1° novembre19941° maggio1995
Paesi Bassi*20 gennaio198320 luglio1983
Aruba20 gennaio198320 luglio1983
Curaçao20 gennaio198320 luglio1983
Parte caraibica
(Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)
20 gennaio198320 luglio1983
Sint Maarten20 gennaio198320 luglio1983
Paraguay22 novembre1967 A22 maggio1968
Polonia16 luglio1976 A16 gennaio1977
Portogallo*4 maggio19574 novembre1957
Regno Unito*18 marzo195918 settembre1959
Anguilla*12 maggio1965 A12 novembre1965
Bermuda*30 maggio1963 A30 novembre1963
Gibilterra*29 marzo1963 A29 settembre1963
Guernesey*8 dicembre1966 A8 giugno1967
Isola di Man*14 aprile199314 ottobre1993
Isole Caimane*12 maggio1965 A12 novembre1965
Isole Falkland e dipendenze
(Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud)*
17 ottobre1969 A17 aprile1970
Isole Turche e Caicos*21 settembre1965 A21 marzo1966
Isole Vergini britanniche*29 maggio1963 A29 novembre1963
Montserrat*12 maggio1965 A12 novembre1965
Sant’Elena*12 maggio1965 A12 novembre1965
Rep. Centrafricana23 aprile1958 A23 ottobre1958
Romania28 novembre1995 A28 maggio1996
Russia*29 aprile1999 A29 ottobre1999
Saint Kitts e Nevis12 maggio1965 A12 novembre1965
Saint Lucia21 marzo1990 S22 febbraio1979
Saint Vincent e Grenadine*29 ottobre2001 S28 ottobre1979
Salomone, Isole*17 settembre1981 S7 luglio1978
San Marino6 maggio2021 A6 novembre2021
Santa Sede10 agosto195610 febbraio1957
Senegal23 aprile1958 A23 ottobre1958
Serbia*25 luglio196725 gennaio1968
Seychelles29 marzo1963 A29 settembre1963
Siria3 febbraio1972 A3 agosto1972
Slovenia13 ottobre1993 S25 giugno1991
Svezia30 aprile1993 A30 ottobre1993
Svizzera28 maggio1954 A24 febbraio1956
Togo23 aprile1958 A23 ottobre1958
Tonga*13 giugno1978 A13 dicembre1978
Tuvalu21 settembre1965 A21 marzo1966
Ucraina*16 novembre2011 A16 maggio2012
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo in francese può essere consultato sul sito internet del Ministero degli affari esteri del Belgio: https://diplomatie.belgium.be/fr/traites/accords-dont-la-belgique-est-depositaire, o oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Dal 29 set. 1963 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.
In virtù della dichiarazione cinese del 10 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
b Dal 23 set. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una
dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao
dal 20 dic. 1999.

Footnotes

  1. N. 8 del DF del 17 mar. 1954 (RU 1954 663).

  2. RS 0.747.363.1

  3. RS 0.747.224.101

  4. RS 0.747.322.2

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