Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole concernenti la competenza penale in materia di urto fra navi e altri avvenimenti di navigazione

0.747.313.34Multilateral International Treaty20 nov 1955

Conchiusa a Bruxelles il 10 maggio 1952
Approvata dall’Assemblea federale il 17 marzo 19541
Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 28 maggio 1954
Entrata in vigore per la Svizzera il 20 novembre 1955

(Stato 20 giugno 2024)

Le Alte Parti contraenti,

riconosciuta l’utilità di stabilire di comune accordo alcune regole uniformi sulla competenza penale in materia di urto fra navi e di altri avvenimenti di navigazione, hanno risolto di conchiudere una convenzione a tale scopo e hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Per urto fra navi o per qualsiasi altro avvenimento di navigazione concernente una nave di mare, il quale implichi la responsabilità penale o disciplinare del capitano o di qualunque altra persona addetta al servizio della nave, nessun perseguimento può essere intentato se non davanti alle autorità giudiziarie o amministrative dello Stato di cui la nave batteva bandiera al momento dell’urto o dell’avvenimento di navigazione.

Art. 2

Per il caso previsto dall’articolo primo, non può essere ordinato sequestro o ritenzione, nemmeno per misure d’istruzione, se non dalle autorità dello Stato di cui la nave batteva bandiera.

Art. 3

Nessuna disposizione della presente convenzione impedisce che uno Stato, in caso di un urto fra navi o di altro avvenimento di navigazione, riconosca alle sue autorità la competenza di prendere provvedimenti circa i certificati di idoneità e le licenze da esso rilasciati o persegua i suoi cittadini per le infrazioni commesse quando trovavansi a bordo di una nave che batteva bandiera d’un altro Stato.

Art. 4

La presente convenzione non è applicabile agli urti fra navi o ad altri avvenimenti di navigazione che accadono nei porti, nelle rade o nelle acque interne.

Le Alte Parti contraenti possono inoltre, al momento della firma, del deposito delle ratificazioni o della loro adesione, riservarsi il diritto di perseguire le infrazioni commesse nelle loro acque territoriali.

Art. 5

Le Alte Parti contraenti s’impegnano a sottoporre ad arbitrato tutte le controversie fra Stati cagionate dall’interpretazione o dall’applicazione della presente convenzione, senza pregiudizio degli obblighi delle Alte Parti contraenti che hanno convenuto di sottoporre le loro controversie alla Corte Internazionale di Giustizia.

Art. 6

La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla nona Conferenza diplomatica di diritto marittimo. Il processo verbale di firma sarà steso per cura del Ministero degli affari esteri del Belgio.

Art. 7

La presente convenzione sarà ratificata e gl’istrumenti di ratificazione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri del Belgio, che ne notificherà il deposito a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

Art. 8

a.  La presente convenzione entrerà in vigore, per i due primi Stati che l’avranno ratificata, sei mesi dopo la data del deposito dell’istrumento della seconda ratificazione.

b.  La presente convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito del loro istrumento di ratificazione, per gli Stati firmatari che l’avranno ratificata dopo il deposito dell’istrumento della seconda ratificazione.

Art. 9

Ogni Stato non rappresentato alla nona Conferenza diplomatica di diritto marittimo può aderire alla presente convenzione.

Le adesioni saranno notificate al Ministero degli affari esteri del Belgio che comunicherà, in via diplomatica, le notificazioni ricevute, a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

La convenzione entrerà in vigore, per lo Stato che ad essa avrà aderito, sei mesi dopo la data del ricevimento della notificazione, ma non prima della data dell’entrata in vigore prevista nell’articolo 8, lettera a.

Art. 10

Ciascuna Alta Parte contraente, trascorsi tre anni dalla data in cui per essa sarà entrata in vigore la presente convenzione, potrà chiedere la riunione di una conferenza incaricata di statuire su tutte le proposte di revisione della convenzione.

Ciascuna Alta Parte contraente che desidera far uso di questa facoltà ne darà avviso al Governo belga il quale si incaricherà di convocare entro sei mesi la conferenza.

Art. 11

Ciascuna Alta Parte contraente, in ogni tempo dopo la data in cui per essa sarà entrata in vigore la presente convenzione, avrà il diritto di disdirla. La disdetta avrà tuttavia effetto soltanto un anno dopo che la relativa notificazione sarà pervenuta al Governo belga, il quale la comunicherà, in via diplomatica, alle altre Parti contraenti.

Art. 12

a.  Ciascuna Alta Parte contraente, all’atto della ratificazione, dell’adesione o successivamente in qualsiasi tempo, può notificare per iscritto al Governo belga che la presente convenzione è applicabile ai territori o a qualcuno dei territori di cui essa, Alta Parte contraente, assicura le relazioni internazionali. La convenzione sarà applicabile a detti territori sei mesi dopo la data in cui la notificazione sarà pervenuta al Ministero degli affari esteri del Belgio, ma non prima della data dell’entrata in vigore della presente convenzione per detta Alta Parte contraente.

b.  Ciascuna Alta Parte contraente che avrà firmato una dichiarazione conformemente alla lettera a di questo articolo potrà in ogni tempo notificare al Ministero degli affari esteri del Belgio che la convenzione cessa d’essere applicata al territorio di cui si tratta. Questa disdetta avrà effetto dopo il termine di un anno previsto nell’articolo 11.

c.  Il Ministero degli affari esteri del Belgio comunicherà, in via diplomatica, a tutti gli Stati firmatari e aderenti, le notificazioni ricevute a norma del presente articolo.

Fatto a Bruxelles, in un solo esemplare, il 10 maggio 1952, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno parimente fede.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Antigua e Barbuda12 maggio1965 A12 novembre1968
Argentina*19 aprile1961 A19 ottobre1961
Bahamas12 maggio1965 A12 novembre1965
Belgio*10 aprile196110 ottobre1961
Belize21 settembre1965 A21 marzo1966
Benin23 aprile1958 A23 ottobre1958
Burkina Faso23 aprile1958 A23 ottobre1958
Cambogia*12 novembre1956 A12 maggio1957
Camerun23 aprile1958 A23 ottobre1958
Ciad23 aprile1958 A23 ottobre1958
Cina
Hong Konga10 giugno19971° luglio1997
Macao*b6 dicembre199920 dicembre1999
Cipro17 marzo199417 settembre1994
Comore23 aprile1958 A23 ottobre1958
Congo (Brazzaville)23 aprile1958 A23 ottobre1958
Congo (Kinshasa)17 luglio1967 A17 gennaio1968
Costa d’Avorio23 aprile1958 A23 ottobre1958
Costa Rica*13 luglio1955 A13 gennaio1956
Croazia30 luglio1992 S8 ottobre1991
Dominica12 maggio1965 A12 novembre1965
Egitto*24 agosto195524 febbraio1956
Figi*22 agosto1972 S10 ottobre1970
Francia*20 maggio195520 novembre1955
Territori francesi
d’oltremare, Togo, Camerun
23 aprile1958 A23 ottobre1958
Gabon23 aprile1958 A23 ottobre1958
Germania*6 ottobre19726 aprile1973
Gibuti23 aprile1958 A23 ottobre1958
Grecia15 marzo196515 settembre1965
Grenada12 maggio1965 A12 novembre1965
Guinea23 aprile1958 A23 ottobre1958
Guyana29 marzo1963 A29 settembre1963
Haiti17 settembre1954 A20 novembre1955
Italia*9 novembre19799 maggio1980
Kiribati21 settembre1965 A21 marzo1966
Libano19 luglio197519 gennaio1976
Lussemburgo18 febbraio1991 A18 agosto1991
Madagascar13 luglio1965 S26 giugno1960
Mali23 aprile1958 A23 ottobre1958
Marocco11 luglio1990 A11 gennaio1991
Mauritania23 aprile1958 A23 ottobre1958
Maurizio29 marzo1963 A29 settembre1963
Myanmar8 luglio1953 A20 novembre1955
Niger23 aprile1958 A23 ottobre1958
Nigeria*7 novembre1963 A7 maggio1964
Paesi Bassi*25 giugno197125 dicembre1971
Aruba23 dicembre19851° gennaio1986
Curaçao25 giugno197125 dicembre1971
Parte caraibica (Bonaire,
Sint Eustatius e Saba)
25 giugno197125 dicembre1971
Sint Maarten25 giugno197125 dicembre1971
Paraguay22 novembre1967 A22 maggio1968
Portogallo*4 maggio19574 novembre1957
Regno Unito*18 marzo195918 settembre1959
Anguilla*12 maggio1965 A12 novembre1965
Antigua e Barbuda*12 maggio1965 A12 novembre1965
Bermuda*30 maggio1963 A30 novembre1963
Gibilterra*29 marzo1963 A29 settembre1963
Guernesey*8 dicembre1966 A8 giugno1967
Isola di Man*14 aprile199314 ottobre1993
Isole Caimane*12 maggio1965 A12 novembre1965
Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud)*17 ottobre1969 A17 aprile1970
Isole Turche e Caicos*21 settembre1965 A21 marzo1966
Isole Vergini britanniche*29 maggio1963 A29 novembre1963
Montserrat*12 maggio1965 A12 novembre1965
Sant'Elena*12 maggio1965 A12 novembre1965
Rep. Centrafricana23 aprile1958 A23 ottobre1958
Romania28 novembre1995 A28 maggio1996
Saint Kitts e Nevis12 maggio1965 A12 novembre1965
Saint Lucia21 marzo1990 S22 febbraio1979
Saint Vincent e Grenadine*29 ottobre2001 S28 ottobre1979
Salomone, Isole*17 settembre1981 S7 luglio1978
Santa Sede10 agosto195610 febbraio1957
Senegal23 aprile1958 A23 ottobre1958
Serbia*21 aprile195621 ottobre1956
Seychelles29 marzo1963 A29 settembre1963
Siria10 luglio1972 A10 gennaio1973
Slovenia13 ottobre1993 S25 giugno1991
Spagna*8 dicembre195320 novembre1955
Suriname25 giugno197125 dicembre1971
Svizzera28 maggio1954 A20 novembre1955
Togo23 aprile1958 A23 ottobre1958
Tonga*13 giugno1978 A13 dicembre1978
Tuvalu21 settembre1965 A21 marzo1966
Vietnam*26 novembre1955 A26 maggio1956
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo in francese può essere consultato sul sito internet del Ministero degli affari esteri del Belgio: https://diplomatie.belgium.be/fr/traites/accords-dont-la-belgique-est-depositaire, o oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Dal 29 set. 1963 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.
In virtù della dichiarazione cinese del 10 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
b Dal 23 set. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una
dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao
dal 20 dic. 1999.

Footnotes

  1. N. 6 del DF del 17 mar. 1954 (RU 1954 663).