Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole concernenti la competenza civile in materia di urto fra navi

0.747.313.24Multilateral International Treaty14 set 1955

Conchiusa a Bruxelles il 10 maggio 1952
Approvata dall’Assemblea federale il 17 marzo 19541
Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 28 maggio 1954
Entrata in vigore per la Svizzera il 14 settembre 1955

(Stato 20 giugno 2024)

Le Alte Parti contraenti,

riconosciuta l’utilità di stabilire di comune accordo alcune regole uniformi concernenti la competenza civile in materia di urto fra navi, hanno deciso di conchiudere una convenzione a tale scopo e hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
  1. L’azione per urto fra navi di mare o fra navi di mare e battelli della navigazione interna può essere proposta unicamente:
    1. sia davanti al tribunale del luogo in cui il convenuto abitualmente risiede o in cui trovasi una delle sedi della sua impresa;
    2. sia davanti al tribunale del luogo in cui è stato eseguito il sequestro della nave in causa, o di un’altra nave appartenente al medesimo convenuto nel caso in cui tale sequestro sia autorizzato, oppure davanti al tribunale del luogo in cui il sequestro sarebbe potuto essere eseguito e dove il convenuto ha prestato cauzione o altra garanzia;
    3. sia davanti al tribunale del luogo in cui l’urto è accaduto, qualora esso abbia avuto luogo in porti, rade o acque interne.
  2. L’attore sceglie fra questi tribunali quello davanti al quale proporre l’azione.
  3. L’attore non potrà, per i medesimi fatti, intentare alla stessa controparte una nuovo azione davanti a un’altra giurisdizione, se non desiste dall’azione già proposta.
Art. 2

Le disposizioni dell’articolo primo non pregiudicano il diritto delle Parti di proporre un’azione per urto davanti ad una giurisdizione scelta di comune accordo, oppure di sottoporre l’azione all’arbitrato.

Art. 3
  1. Le domande riconvenzionali, causate da uno stesso urto fra navi, possono essere proposte davanti al tribunale competente, secondo il disposto dell’articolo primo, a decidere l’azione principale.
  2. Se vi sono più attori, ognuno può proporre la propria azione davanti al tribunale già adito per un’azione diretta contro la stessa controparte e causata dallo stesso urto fra navi.
  3. Se all’urto concorsero più navi, le disposizioni della presente convenzione non impediscono al tribunale adito, in applicazione del disposto dell’articolo primo, di dichiararsi competente, secondo le regole di competenza della propria legge nazionale, a giudicare tutte le azione intentate a causa dell’unico evento.
Art. 4

La presente convenzione regge, anche se non vi è stato urto, le azioni di risarcimento dei danni, causati, sia per esecuzione od omissione di manovra, sia per inosservanza dei regolamenti, da una nave a un’altra nave oppure a cose o persone a bordo.

Art. 5

Le disposizioni della presente convenzione non modificano le regole giuridiche che vigono negli Stati contraenti circa gli urti fra navi da guerra oppure fra navi appartenenti allo Stato od adibite al suo servizio.

Art. 6

La presente convenzione non regge le azioni fondate su contratti di trasporto od altri contratti.

Art. 7

La presente convenzione non si applica ai casi contemplati dalle disposizioni della convenzione riveduta, del 17 ottobre 1868,2concernente la navigazione sul Reno.

Art. 8

Le disposizioni della presente convenzione sono applicate a tutti gli interessati quando tutte le navi in causa battono bandiera degli Stati delle Alte Parti contraenti.

S’intende tuttavia:

  1. che l’applicazione di dette disposizioni agli interessati, soggetti di uno Stato non contraente, potrà, da ogni Stato contraente, essere subordinata alla reciprocità;
  2. che é applicabile la legge nazionale e non la convenzione quando tutti gli interessati sono soggetti dello Stato stesso cui appartiene il tribunale adito.
Art. 9

Le Alte Parti contraenti s’impegnano a sottoporre ad arbitrato tutte le controversie fra Stati cagionate dall’interpretazione o dall’applicazione della presente convenzione, senza pregiudizio degli obblighi delle Alte Parti contraenti che hanno convenuto di sottoporre le loro controversie alla Corte Internazionale di Giustizia.

Art. 10

La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla nona Conferenza diplomatica di diritto marittimo. Il processo verbale di firma sarà steso per cura del Ministero degli affari esteri del Belgio.

Art. 11

La presente convenzione sarà ratificata e gl’istrumenti di ratificazione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri del Belgio, che ne notificherà il deposito a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

Art. 12

a. La presente convenzione entrerà in vigore, per i due primi Stati che l’avranno ratificata, sei mesi dopo la data del deposito dell’istrumento della seconda ratificazione.

b. La presente convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito del loro istrumento di ratificazione, per gli Stati firmatari che l’avranno ratificata dopo il deposito dell’istrumento della seconda ratificazione.

Art. 13

Ogni Stato non rappresentato alla nona Conferenza diplomatica di diritto marittimo può aderire alla presente convenzione.

Le adesioni saranno notificate al Ministro degli affari esteri del Belgio che comunicherà, in via diplomatica, le notificazioni ricevute, a tutti gli stati firmatari e aderenti.

La convenzione entrerà in vigore, per lo Stato che ad essa avrà aderito, sei mesi dopo la data del ricevimento della notificazione, ma non prima della data dell’entrata in vigore prevista nell’articolo 12, lettera a.

Art. 14

Ciascuna Alta Parte contraente, trascorsi tre anni dalla data in cui per essa sarà entrata in vigore la presente convenzione, potrà chiedere la riunione di una conferenza incaricata di statuire su tutte le proposte di revisione della convenzione.

Ciascuna Alta Parte contraente che desidera far uso di questa facoltà ne darà avviso al Governo belga il quale si incaricherà di convocare entro sei mesi la conferenza.

Art. 15

Ciascuna Alta Parte contraente, in ogni tempo dopo la data in cui per essa sarà entrata in vigore la presente convenzione, avrà il diritto di disdirla. La disdetta avrà tuttavia effetto soltanto un anno dopo che la relativa notificazione sarà pervenuta al Governo belga, il quale la comunicherà, in via diplomatica, alle altre Parti contraenti.

Art. 16

a.  Ciascuna Alta Parte contraente, all’atto della ratificazione, dell’adesione o successivamente in qualsiasi tempo, può notificare per iscritto al Governo belga che la presente convenzione è applicabile ai territori o a qualcuno dei territori di cui essa, Alta Parte contraente, assicura le relazioni internazionali. La convenzione sarà applicabile a detti territori sei mesi dopo la data in cui la notificazione sarà pervenuta al Ministero degli affari esteri del Belgio, ma non prima della data dell’entrata in vigore della presente convenzione per detta Alta Parte contraente.

b.  Ciascuna Alta Parte contraente che avrà firmato una dichiarazione conformemente alla lettera a di questo articolo potrà in ogni tempo notificare al Ministero degli affari esteri del Belgio che la convenzione cessa d’essere applicata al territorio di cui si tratta. Questa disdetta avrà effetto dopo il termine di un anno previsto nell’articolo 15.

c.  Il Ministero degli affari esteri del Belgio comunicherà, in via diplomatica, a tutti gli Stati firmatari e aderenti, le notificazioni ricevute a norma del presente articolo.

Fatto a Bruxelles, in un solo esemplare, il 10 maggio 1952, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno parimenti fede.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Algeria18 agosto1964 A18 febbraio1965
Antigua e Barbuda12 maggio1965 A12 novembre1965
Argentina19 aprile1961 A19 ottobre1961
Bahamas12 maggio1965 A12 novembre1965
Belgio10 aprile196110 ottobre1961
Belize21 settembre1965 A21 marzo1966
Benin23 aprile1958 A23 ottobre1958
Burkina Faso23 aprile1958 A23 ottobre1958
Cambogia*12 novembre1956 A12 maggio1957
Camerun23 aprile1958 A23 ottobre1958
Ciad23 aprile1958 A23 ottobre1958
Cina
Hong Konga6 giugno19971° luglio1997
Macaob18 ottobre199920 dicembre1999
Cipro17 marzo1994 A17 settembre1994
Comore23 aprile1958 A23 ottobre1958
Congo (Brazzaville)23 aprile1958 A23 ottobre1958
Congo (Kinshasa)17 luglio1967 A17 gennaio1968
Costa d’Avorio23 aprile1958 A23 ottobre1958
Costa Rica*13 luglio1955 A13 gennaio1956
Croazia30 luglio1992 S8 ottobre1991
Dominica12 maggio1965 A12 novembre1965
Egitto24 agosto195524 febbraio1956
Figi22 agosto1972 S10 ottobre1970
Francia25 maggio195725 novembre1957
Territori francesi d’oltremare23 aprile1958 A23 ottobre1958
Gabon23 aprile1958 A23 ottobre1958
Germania6 ottobre19726 aprile1973
Gibuti23 aprile1958 A23 ottobre1958
Grecia15 marzo196515 settembre1965
Grenada12 maggio1965 A12 novembre1965
Guinea23 aprile1958 A23 ottobre1958
Guyana29 marzo1963 A29 marzo1963
Irlanda17 ottobre1989 A17 aprile1990
Italia9 novembre19799 maggio1980
Kiribati21 settembre1965 A21 marzo1966
Lussemburgo18 febbraio1991 A18 agosto1991
Madagascar13 luglio1965 S26 giugno1960
Mali23 aprile1958 A23 ottobre1958
Marocco11 luglio1990 A11 gennaio1991
Mauritania23 aprile1958 A23 ottobre1958
Maurizio29 marzo1963 A29 settembre1963
Niger23 aprile1958 A23 ottobre1958
Nigeria7 novembre1963 A7 maggio1964
Paraguay22 novembre1967 A22 maggio1968
Polonia14 marzo1986 A14 settembre1986
Portogallo4 maggio19574 novembre1957
Regno Unito18 marzo195818 settembre1959
Anguilla12 maggio1965 A12 novembre1965
Bermuda30 maggio1963 A30 novembre1963
Gibilterra29 marzo1963 A29 settembre1963
Guernesey8 dicembre1966 A8 giugno1967
Isola di Man14 aprile199314 ottobre1993
Isole Caimane12 maggio1965 A12 novembre1965
Isole Falkland e dipendenze
(Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud)
17 ottobre1969 A17 aprile1970
Isole Turche e Caicos21 settembre1965 A21 marzo1966
Isole Vergini britanniche29 marzo1963 A29 settembre1963
Montserrat12 maggio1965 A12 novembre1965
Sant’Elena12 maggio1965 A12 novembre1965
Rep. Centrafricana23 aprile1958 A23 ottobre1958
Romania28 novembre1995 A28 maggio1996
Saint Kitts e Nevis12 maggio1965 A12 novembre1965
Saint Lucia21 marzo1990 S22 febbraio1979
Saint Vincent e Grenadine29 ottobre2001 S28 ottobre1979
Salomone, Isole17 settembre1981 S7 luglio1978
Santa Sede10 agosto195610 febbraio1957
Senegal23 aprile1958 A23 ottobre1958
Serbia14 marzo195514 settembre1955
Seychelles29 marzo1963 A29 settembre1963
Siria1° agosto1974 A1° febbraio1975
Slovenia13 ottobre1993 S25 giugno1991
Spagna8 dicembre195314 settembre1955
Svizzera28 maggio1954 A14 settembre1955
Togo23 aprile195823 ottobre1958
Tonga13 giugno1978 A13 dicembre1978
Tuvalu21 settembre1965 A21 marzo1966
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo in francese può essere consultato sul sito internet del Ministero degli affari esteri del Belgio:https://diplomatie.belgium.be/fr/traites/accords-dont-la-belgique-est-depositaire, o oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Dal 29 set. 1963 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una
dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.
In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
b Dal 23 set. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una
dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 18 ott. 1999, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

Footnotes

  1. N. 7 del DF del 17 mar. 1954 (RU 1954 663)

  2. RS 0.747.224.101