Convenzione istitutiva dell’Organizzazione marittima internazionale

0.747.305.91Multilateral International Treaty17 mar 1958

Conchiusa a Ginevra il 6 marzo 1948
Approvata dall’Assemblea federale il 6 giugno 19551
Entrata in vigore il 17 marzo 1958

(Stato 17 settembre 2024)

Gli stati che partecipano alla presente convenzione decidono di istituire l’Organizzazione marittima internazionale (chiamata qui di seguito «l’Organizzazione»).

Parte I: Scopi dell’Organizzazione

Art. 1

Gli scopi dell’Organizzazione sono:

  1. 2 l’istituzione di un sistema di collaborazione tra i governi nel campo della regolamentazione e degli usi governativi su le questioni tecniche di ogni genere relative alla navigazione commerciale internazionale e il promovimento e l’agevolazione della generalizzazione di norme il più possibile elevate per quanto concerne la sicurezza marittima, l’efficacia della navigazione, la prevenzione dell’inquinamento marino da navi e la lotta contro questo inquinamento, come anche l’esame delle questioni amministrative e giuridiche vincolate alle finalità di cui al presente articolo;
  2. il promovimento della rinuncia alle misure discriminanti e alle limitazioni non indispensabili, applicate dai Governi alla navigazione commerciale mondiale, allo scopo di mettere a disposizione del commercio mondiale, senza restrizione, i mezzi della navigazione marittima; l’aiuto e l’incoraggiamento da parte di un Governo intesi a sviluppare la marina mercantile nazionale e a salvaguardare la sicurezza non costituiscono per sé una discriminazione, eccetto che siano fondati su misure le quali mirino a limitare le libertà dei navigli di qualunque bandiera di partecipare al commercio internazionale;
  3. l’esame, giusta la Parte II, delle questioni concernenti le pratiche ristrettive sleali d’imprese di navigazione marittima;
  4. 3 l’esame di tutti i problemi concernenti la navigazione marittima e i suoi effetti sull’ambiente marino, che a essa potranno essere affidati da qualsiasi organo o da qualsiasi istituzione specializzata delle Nazioni Unite;
  5. lo scambio intergovernativo di informazioni sulle questioni studiate dall’Organizzazione.

Parte II: Funzioni

Art. 2

Per raggiungere gli scopi indicati nella Parte I, all’Organizzazione sono affidate le funzioni seguenti:

  1. con riserva delle disposizioni dell’articolo 3, esaminare le questioni indicate nelle lettere a), b) e c) dell’articolo 1, che le fossero sottoposte da qualunque membro, organo, istituzione specializzata delle Nazioni Unite o da qualunque altra organizzazione intergovernativa, come pure tutti i problemi che le saranno sottoposti a norma della lettera d) dell’articolo 1 e fare raccomandazioni a tale riguardo;
  2. elaborare disegni di convenzioni, accordi e altri documenti appropriati, raccomandarli ai governi e alle organizzazioni intergovernative e convocare le conferenze che reputasse necessarie;
  3. istituire un sistema di consultazioni fra i membri e di scambio di informazione fra i governi;
  4. svolgere le funzioni risultanti dalle lettere a), b) e c) del presente articolo, segnatamente quelle che le sono affidate da o in virtù di strumenti internazionali concernenti problemi marittimi e gli effetti della navigazione marittima sull’ambiente marino;
  5. agevolare secondo il bisogno e in conformità delle disposizioni della Parte X, la cooperazione tecnica nel quadro delle attribuzioni dell’organizzazione:
Art. 3

L’Organizzazione raccomanda di risolvere le questioni, applicando, ove sia possibile, i metodi commerciali usuali in materia di trasporti marittimi internazionali. Se essa fosse d’avviso che una questione concernente le pratiche ristrettive sleali delle imprese di navigazione marittima non possa essere risolta con i metodi commerciali usuali in materia di trasporti marittimi internazionali oppure se la questione non sia potuta essere risolta mediante tali metodi, l’Organizzazione la esamina, su proposta di uno dei membri interessati, a condizione che essa sia già stata oggetto di negoziati diretti.

Parte III: Membri

Art. 4

Tutti gli Stati possono diventare membri dell’Organizzazione alle condizioni previste nella Parte III.

Art. 5

I Membri delle Nazioni Unite possono diventare membri dell’Organizzazione aderendo alla Convenzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 764.

Art. 6

Gli Stati non membri delle Nazioni Unite che sono stati invitati a mandare rappresentanti alla Conferenza marittima delle Nazioni Unite, convocata a Ginevra il 19 febbraio 1948, possono diventare membri aderendo alla Convenzione conformemente all’articolo 76.

Art. 7

Ogni Stato che non possiede i requisiti previsti negli articoli 5 e 6 può domandare, per il tramite del Segretario generale dell’Organizzazione, di diventare membro; esso sarà accolto come membro quando avrà aderito alla Convenzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 76, purché la domanda d’ammissione sia stata accettata, mediante raccomandazione del Consiglio, dai due terzi dei membri dell’Organizzazione, esclusi i membri associati.

Art. 8

Ogni territorio o gruppo di territori cui, in virtù dell’articolo 775, la Convenzione è stata dichiarata applicabile dal Membro che ne assicura le relazioni internazionali oppure dalle Nazioni Unite, può divenire membro associato dell’Organizzazione mediante notificazione scritta fatta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite dal membro responsabile oppure, dato il caso, dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 9

Un membro associato ha i diritti e gli obblighi riconosciuti a qualsiasi membro dalla Convenzione. Esso, Tuttavia, non può partecipare alle votazioni del Consiglio né essere membro di quest’organo. Con questa riserva, la parola «membro», nella presente Convenzione, è considerata salvo indicazione contraria del contesto, designare anche i membri associati.

Art. 10

Nessuno Stato o territorio può divenire o rimanere membro dell’Organizzazione contrariamente a una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Parte IV: Organi

Art. 11

L’Organizzazione comprende un’Assemblea, un Consiglio, un Comitato per la sicu-rezza marittima, un Comitato giuridico, un Comitato per la protezione dell’ambiente marino, un Comitato per la cooperazione tecnica, un Comitato per la semplificazione delle formalità e gli organi ausiliari che l’Organizzazione ritenesse necessario istituire, come anche un Segretariato.

Parte V: L’Assemblea

Art. 12

L’Assemblea è composta di tutti i membri.

Art. 13

L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni due anni. Dovrà essere convocata una sessione straordinaria, dopo un preavviso di sessanta giorni, ogni volta che un terzo dei membri ne notifichi la domanda al Segretario generale oppure ogni volta che il Consiglio lo reputi necessario, parimenti dopo un preavviso di sessanta giorni.

Art. 14

Per deliberare validamente, l’Assemblea deve riunire la maggioranza dei membri che non siano membri associati.

Art. 15

Le funzioni dell’Assemblea sono le seguenti:

  1. eleggere, in ogni sessione ordinaria, fra i membri, che non siano membri associati, un Presidente e due Vicepresidenti che restano in carica fino alla sessione ordinaria successiva;
  2. stabilire il regolamento interno, salvo disposizione contraria della Convenzione;
  3. istituire, se lo reputi necessario, tutti gli organi temporanei oppure, su raccomandazione del Consiglio, permanenti;
  4. eleggere i Membri che saranno rappresentati nel Consiglio, conformemente all’articolo 17;
  5. ricevere e esaminare i rapporti del Consiglio e pronunciarsi su tutte le questioni che quello le sottoponesse;
  6. approvare il programma di lavoro dell’Organizzazione;
  7. votare il bilancio di previsione e stabilire l’ordinamento finanziario dell’Organizzazione, conformemente alla Parte XIII6;
  8. esaminare le spese e approvare i conti dell’Organizzazione;
  9. adempiere le funzioni affidate all’Organizzazione, con la riserva che l’Assemblea trasmetterà al Consiglio le questioni indicati nelle lettere a) e b) dell’articolo 2 affinché faccia raccomandazioni o proponga strumenti appropriati, come pure con la riserva che tutti gli strumenti o raccomandazione sottoposti dal Consiglio all’Assemblea e che questa non avrà accettato saranno trasmessi al consiglio per riesame, con le eventuali osservazioni dell’Assemblea;
  10. raccomandare ai Membri l’introduzione di norme e di direttive relative alla sicurezza marittima, alla prevenzione dell’inquinamento marittimo da navi, alla lotta contro questo inquinamento e ad altre questioni concernenti gli effetti della navigazione marittima sull’ambiente marino, assegnate all’Organizzazione da o in virtù di strumenti internazionali, oppure l’adozione d’emendamenti a questo norme e direttive sottopostele;
  11. adottare qualsiasi provvedimento che giudicasse appropriato per promuovere la cooperazione tecnica conformemente alle disposizioni della lettera e) dell’articolo 2, tenendo conto dei bisogni propri ai Paesi in via di sviluppo;
  12. 7 decidere di adunare una conferenza internazionale o di seguire qualsiasi altra procedura adeguata all’adozione di convenzioni internazionali o di emendamenti a convenzioni internazionali elaborate dal Comitato per la sicurezza marittima, dal Comitato giuridico, dal Comitato per la protezione dell’ambiente marino, dal Comitato per la cooperazione tecnica, dal Comitato per la semplificazione delle formalità o da altri organi dell’Organizzazione;
  13. rinviare al consiglio, per esame o decisione, qualsiasi affare di competenza dell’Organizzazione, restando però inteso che non deve essere delegata la facoltà di presentare raccomandazioni, prevista nella lettera j) del presente articolo.

Parte VI: Il consiglio

Art. 16

Il Consiglio è composto di quaranta Membri eletti dall’Assemblea.

Art. 17

L’Assemblea, eleggendo i Membri del Consiglio, osserva i principi seguenti:

  1. dieci appartengono agli Stati che sono i più interessati a fornire servizi internazionali di navigazione marittima;
  2. dieci appartengono ad altri Stati che sono i più interessati nel commercio internazionale marittimo;
  3. venti appartengono agli Stati che non sono stati scelti in virtù delle lettere a) o b) suindicate, che hanno interesse particolare nel trasporto marittimo o nella navigazione e la cui elezione garantisce la rappresentanza nel Consiglio di tutte le grandi regioni geografiche del mondo.
Art. 18

I membri rappresentanti nel Consiglio, in virtù dell’articolo 16, rimangono in carica fino alla chiusura della successiva sessione ordinaria dell’Assemblea. I membri uscenti possono essere rieletti.

Art. 19

a)  Il consiglio nomina il suo presidente e adotta il regolamento interno, salvo disposizioni contrarie della presente convenzione.

b)  Ventisei Membri del Consiglio costituiscono il quorum.8

c)  Il consiglio si aduna, dopo preavviso di un mese, su convocazione del suo presidente o a domanda di almeno quattro dei suoi Membri, ogni qualvolta sia necessario per la buona esecuzione della sua missione. Esso si aduna in qualsiasi luogo che giudica appropriato.

Art. 20

Il Consiglio, ove esamini una questione che interessa particolarmente un membro dell’Organizzazione, invita quest’ultimo a partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni.

Art. 21

a)   Il Consiglio esamina il progetto di programma di lavoro e le previsioni di bilancio approntato dal Segretario generale alla luce delle proposte del Comitato per la sicurezza marittima, del Comitato giuridico, del Comitato per la protezione dell’ambiente marino, del Comitato per la cooperazione tecnica, del Comitato per la semplificazione delle formalità e di altri organi dell’Organizzazione e ne tiene conto per allestire e sottoporre all’Assemblea il programma di lavoro e il bilancio preventivo dell’Organizzazione, considerando l’interesse generale e le priorità dell’Organizzazione.

b)   Il Consiglio riceve i rapporti, le proposte e le raccomandazioni del Comitato per la sicurezza marittima, del Comitato giuridico, del Comitato per la protezione dell’ambiente marino, del Comitato per la cooperazione tecnica e del Comitato per la semplificazione delle formalità, come anche di altri organi dell’Organizzazione. Li trasmette all’Assemblea e, se essa non è in sessione, ai Membri per informazione, aggiungendo osservazioni e raccomandazioni.

c)   Il Consiglio esamina le questioni risultanti dagli articoli 28, 33, 38, 43 e 48 soltanto dopo aver consultato il Comitato per la sicurezza marittima, il Comitato giuridico, il Comitato per la protezione dell’ambiente marino, il Comitato per la cooperazione tecnica o il Comitato per la semplificazione delle formalità, secondo i casi.

Art. 22

Il consiglio nomina, con l’approvazione dell’Assemblea, il Segretario generale. Il Consiglio prende tutte le disposizioni utili per l’assunzione del personale necessario. Esso stabilisce le condizioni d’impiego del Segretario generale e del personale, uniformandosi per quanto possibile alle disposizioni prese dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle sue istituzioni specializzate.

Art. 23

Il Consiglio dovrà redigere un rapporto all’Assemblea, in occasione di ogni Sessione Ordinaria, circa il lavoro svolto dall’Organizzazione a partire dalla precedente Sessione Ordinaria dell’Assemblea.

Art. 24

Il consiglio sottoporrà all’Assemblea i rendiconti finanziari dell’Organizzazione, insieme ai commenti e alle raccomandazioni del Consiglio stesso.

Art. 25

a)   Il Consiglio può conchiudere accordi o prendere disposizioni concernenti i rapporti con le altre organizzazioni, conformemente alle disposizioni della Parte XVI9. Questi accordi e queste disposizioni soggiacciono all’approvazione dell’Assemblea.

b)   Tenuto conto delle disposizioni della Parte XVI e dei rapporti intrattenuti con altri organismi dai rispettivi comitati in virtù degli articoli 28, 33, 38, 43 e 48, il Consiglio assicura, tra le sessioni dell’Assemblea, le relazioni con le altre organizzazioni.10

Art. 26

Nell’intervallo tra le sessione dell’Assemblea, il Consiglio svolgerà tutte le funzioni dell’Organizzazione, salvo la funzione de fare raccomandazioni ai sensi dell’articolo 15j ). In particolare, il Consiglio coordinerà le attività degli organi dell’Organizzazione e potrà apportare al programma di lavoro quegli adeguamenti che siano strettamente necessari per assicurare l’efficace funzionalmente dell’Organizzazione.

Parte VII: Comitato di sicurezza marittima

Art. 27

Il Comitato di sicurezza marittima si compone di tutti i membri.

Art. 28

a)  Il Comitato per la Sicurezza Marittima esaminerà ogni questione che ricade nella sfera di competenza dell’Organizzazione riguardante gli aiuti alla navigazione marittima, la costruzione e l’equipaggiamento delle navi, le questioni relative all’equipaggio dal punto di vista della sicurezza, le norme per la prevenzione di collisioni, il modo di maneggiare merci pericolose, le procedure e i requisiti sicurezza marittima, l’informazione idrografica, i giornali di bordo e i documenti relativi alla navigazione marittima, le inchieste sugli incidenti in mare, il salvataggio di beni e persone e ogni altra questione direttamente connessa alla sicurezza marittima.

b)  Il Comitato per la Sicurezza Marittima dovrà provvedere a tutti quei meccanismi che gli permettono di svolgere le funzioni ad esso assegnate dalla Convenzione, dall’Assemblea o dal Consiglio, o qualsiasi compito che ricada nell’ambito di quanto previsto al presente articolo, che possa essergli attribuito da o ai sensi di qualsiasi altro strumento internazionale che l’Organizzazione avrà accettato.

c)  Fatte salve le disposizioni dell’articolo 25, il Comitato per la Sicurezza Marittima su richiesta dell’Assemblea e11del Consiglio o qualora esso stesso reputi tale azione utile all’interesse del proprio lavoro, aumenterà con altri organismi quelle strette relazioni che possano promuovere gli scopi dell’Organizzazione.

Art. 29

Il Comitato per la Sicurezza Marittima sottoporrà al Consiglio:

  1. proposte di regolamenti di sicurezza o di emendamenti ai regolamenti di sicurezza da esso stesso elaborati;
  2. raccomandazioni e direttive che esso stesso ha elaborato;
  3. un Rapporto sul lavoro del Comitato a partire dalla precedente sessione del Consiglio.
Art. 30

Il Comitato di sicurezza marittima si riunisce almeno una volta l’anno. Esso nomina l’Ufficio una volta l’anno e adotta il suo regolamento interno.

Art. 31

Nonostante qualsiasi disposizione contrastante alla presente Convenzione, ma subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 27, il Comitato per la Sicurezza Marittima, allorché eserciterà le funzioni ad esso conferite da o ai sensi di qualsiasi convenzione internazionale o altro strumento, dovrà confermarsi alle pertinenti disposizioni della Convenzione o dello strumento in questione, in particolare per quanto concerne le norme di procedura da seguire.

Parte VIII: Comitato giuridico

Art. 32

Il Comitato Giuridico sarà composto da tutti i Membri.

Art. 33

a)  Il Comitato Giuridico esaminerà ogni questione giuridica che ricada nell’ambito della competenza dell’Organizzazione.

b)  Il Comitato Giuridico compirà tutti quei passi necessari all’espletamento dei compiti assegnatogli dalla presente Convenzione o dell’Assemblea o dal Consiglio, o qualsiasi compito, che ricada nell’ambito delle materie trattate al presente articolo, che possa esserle assegnato da o ai sensi di un qualsiasi altro strumento internazionale che l’Organizzazione avrà accettato.

c)  Tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 25, il Comitato Giuridico, su richiesta dell’Assemblea e12del Consiglio o qualora esso stesso reputi tale azione utile nell’interesse del proprio lavoro, manterrà con altri organismi quelle strette relazioni che possano promuovere gli scopi dell’Organizzazione.

Art. 34

Il Comitato Giuridico sottoporrà al Consiglio:

  1. le bozze di convenzioni internazionali e degli emendamenti a versioni internazionali che siano state esso elaborate;
  2. un rapporto circa il lavoro svolto dal Comitato a partire dalla precedente sessione del Consiglio.
Art. 35

Il Comitato Giuridico si riunirà almeno una volta all’anno. Eleggerà i propri funzionari una volta all’anno e adotterà le proprie Norme di Procedura.

Art. 36

Nonostante qualsiasi disposizione contrastante alla presente Convenzione ma subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 32, il Comitato Giuridico, allorché eserciterà le funzioni ad esso conferite da o ai sensi di qualsiasi convenzione internazionale o altro strumento, dovrà conformarsi alle pertinenti disposizioni della Convenzione o dello strumento in questione, in particolare per quanto concerne le norme di procedura da seguire.

Parte IX: Comitato per la Protezione dell’ambiente marino

Art. 37

Il Comitato per la Protezione dell’ambiente Marino è composto di tutti i Membri.

Art. 38

Il Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino esaminerà ogni questione che ricada nell’ambito della competenza dell’Organizzazione relativa alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento marino da parte di navi, in particolare esso:

  1. dovrà svolgere quelle funzioni che sono o possono essere attribuite all’Organizzazione da o ai sensi si convenzioni internazionali per la prevenzione e il controllo dell’inquinamento marino da parte di navi, particolarmente in materia di adozione o emendamento di regolamenti o altre disposizioni, ai sensi di tali convenzioni;
  2. esaminerà le misure appropriate per facilitare l’attuazione delle convenzioni di cui al paragrafo a) che precede;
  3. si adopererà per accogliere informazioni scientifiche, tecniche e ogni altra informazione pratica circa la prevenzione e il controllo dell’inquinamento marino da parte di navi da diramare agli Stati, in particolare ai Paesi in via di sviluppo e, ove ciò sia opportuno, esse farà raccomandazioni ed elaborerà direttive;
  4. promuoverà la cooperazione con le organizzazioni regionali competenti in materia di prevenzione e controllo dell’inquinamento marino da parte di navi, tenendo presenti le disposizioni di cui all’articolo 25;
  5. esaminerà e intraprenderà le opportune azioni relativamente a ogni altra questione che rientri nell’ambito delle competenze dell’Organizzazione e che possa contribuire alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento marino da parte di navi, ivi inclusa la cooperazione su questioni dell’ambiente con altre organizzazione internazionali, tenendo presenti le disposizioni di cui all’articolo 25.
Art. 39

Il comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino sottoporrà al Consiglio:

  1. proposte su regolamenti concernenti la prevenzione e il controllo dell’inquinamento marino da parte di navi ed emendamenti a quei regolamenti che sono stati elaborati dal Comitato stesso;
  2. raccomandazioni e direttive che il Comitato ha elaborato;
  3. un rapporto sul lavoro svolto dal Comitato a partire dalla precedente sessione del Consiglio.
Art. 40

Il Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino si riunirà almeno una volta all’anno. Esso eleggerà il proprio ufficio presidenziale una volta all’anno e adotterà le proprie norme di procedura.

Art. 41

Nonostante qualsiasi disposizione contrastante alla presente Convenzione, ma subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 37, il Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino, allorché eserciterà le funzioni ad esso conferite da o ai sensi si qualsiasi convenzione internazionale o altro strumento, dovrà conformarsi alle pertinenti disposizioni della convenzione o dello strumento in questione, in particolare per quanto concerne le norme di procedura da seguire.

Parte X: Comitato per la cooperazione tecnica

Art. 42

Il Comitato per la cooperazione tecnica è composto di tutti i Membri.

Art. 43

a)  Il Comitato per la cooperazione tecnica esamina, secondo l’opportunità, tutte le questioni di competenza dell’Organizzazione per quanto concerne l’esecuzione dei progetti di cooperazione tecnica finanziati dal programma pertinente delle Nazioni Unite, di cui l’Organizzazione è l’agente d’esecuzione o di cooperazione, oppure da fondi a destinazione speciale, volontariamente messi a disposizione dell’Organizzazione, e qualsiasi altra questione vincolata alle attività dell’Organizzazione nel settore della cooperazione tecnica.

b)  Il Comitato per la cooperazione tecnica controlla i lavori della Segretaria nel settore della cooperazione tecnica.

c)  Il Comitato per la cooperazione tecnica svolge le funzioni assegnategli, nella presente Convenzione dall’Assemblea o dal Consiglio, oppure le missioni che possono essergli affidate nel quadro del presente articolo, da o in virtù di qualsiasi altro strumento internazionale, e che possono essere accettate dall’Organizzazione.

d)  Tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 25, il comitato per la cooperazione tecnica, a domanda dell’Assemblea e del Consiglio, oppure, se lo giudica utile nell’interesse dei propri lavori, mantiene con altri organismi stretti rapporti intesi a promuovere le finalità dell’Organizzazione.

Art. 44

Il Comitato per la cooperazione tecnica sottopone al Consiglio:

  1. le raccomandazioni che ha elaborate;
  2. il rapporto sui lavori dopo l’ultima sessione del Consiglio.
Art. 45

Il Comitato per la cooperazione tecnica si aduna almeno una volta all’anno. Elegge il suo ufficio annualmente e adotta il suo regolamento interno.

Art. 46

Nonostante qualsiasi disposizione contraria alla presente Convenzione, ma con riserva delle disposizioni dell’articolo 42, il Comitato per la cooperazione tecnica, quando esercita le funzioni assegnategli da o in virtù di una convenzione internazionale o di qualsiasi altro strumento, si conforma alle pertinenti disposizioni della convenzione o di questo strumento, in particolare per le norme procedurali.

Parte XI: Comitato per la semplificazione delle formalità

Art. 47

Il Comitato per la semplificazione delle formalità è composto da tutti i membri.

Art. 48

Il Comitato per la semplificazione delle formalità esamina tutte le questioni che rientrano nella competenza dell’Organizzazione nel campo della semplificazione delle formalità legate al traffico marittimo internazionale, in particolare:

  1. svolge le funzioni conferite o suscettibili di essere conferite all’Organizzazione ai sensi o in virtù delle convenzioni internazionali volte ad agevolare il traffico marittimo internazionale, in particolare per quanto riguarda l’adozione e la modifica di misure o di altre disposizioni, conformemente alle disposizioni di dette convenzioni;
  2. tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 25, il Comitato per la semplificazione delle formalità, su richiesta dell’Assemblea e del Consiglio o qualora esso stesso reputi utile tale azione nell’interesse del proprio lavoro, mantiene con altri organismi relazioni strette atte a promuovere gli scopi dell’Organizzazione.
Art. 49

Il Comitato per la semplificazione delle formalità sottopone al Consiglio:

  1. le raccomandazioni e le direttive che ha elaborato;
  2. il rapporto circa il lavoro che ha svolto a partire dalla precedente sessione del Consiglio.
Art. 50

Il Comitato per la semplificazione delle formalità si riunisce almeno una volta all’anno. Esso nomina l’Ufficio una volta l’anno e adotta il suo regolamento interno.

Art. 51

Nonostante qualsiasi disposizione contraria alla presente Convenzione ma subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 47, il Comitato per la semplificazione delle formalità, allorché esercita le funzioni a esso conferite da o ai sensi di una convenzione internazionale o un qualsiasi altro strumento, dovrà conformarsi alle pertinenti disposizioni della Convenzione o dello strumento in questione, in particolare per quanto concerne le norme di procedura da seguire.

Parte XII: Il segretariato

Art. 52

Il Segretariato comprenderà il Segretario Generale e tutto quel personale che possa necessitare all’Organizzazione. Il Segretario Generale sarà il principale funzionario amministrativo dell’Organizzazione e, subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 22, nominerà il suddetto personale.

Art. 53

Il Segretariato conserverà tutte quelle raccolte di documenti che siano necessarie per l’efficiente svolgimento delle funzioni dell’Organizzazione e preparerà, raccoglierà e farà circolare gli scritti, documenti, ordini del giorno, verbali e informazioni che siano necessari al lavoro dell’Organizzazione.

Art. 54

Il Segretario generale allestisce e sottopone al consiglio i conti annuali come pure il bilancio di previsione biennale indicando separatamente le previsioni corrispondenti a ciascun anno.

Art. 55

Il Segretario generale é incaricato di tenere informati i membri sull’attività dell’Organizzazione. Ogni membro può accreditare uno o più rappresentanti i quali si terranno in rapporto con il segretario generale.

Art. 56

Il Segretario generale e il personale, nell’esercizio delle loro funzioni, non devono domandare né ricevere istruzioni da alcun Governo o da autorità estranea all’Organizzazione. Essi devono astenersi da qualunque atto incompatibile con la loro condizione di funzionari internazionali e sono responsabili soltanto verso l’Organizzazione. Ogni membro dell’Organizzazione si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzione del Segretario generale e del personale e riunisca a esercitare qualsiasi influenza sulle loro funzioni.

Art. 57

Il Segretario Generale assumerà qualsiasi altra funzione che potrà essergli assegnata dalla Convenzione, dall’Assemblea o dal Consiglio.

Parte XIII: Finanze

Art. 58

Ogni Membro si assumerà gli oneri relativi alla remunerazione, spese di viaggio e altre spese della propria delegazione in occasione delle riunioni indette dall’Organizzazione.

Art. 59

Il Consiglio esamina i conti e le previsioni del bilancio allestiti dal Segretario generale e li sottopone all’Assemblea con le sue osservazioni e raccomandazioni.

Art. 60

a.  Con riserva di qualunque accordo che potesse essere conchiuso fra l’Organizzazione e l’Organizzazione delle Nazioni Unite, l’Assemblea esamina e approva il bilancio di previsione.

b.  L’Assemblea ripartisce l’importo delle spese fra i membri conformemente a una graduatoria da esse stabilita, tenuto conto delle proposte del Consiglio.

Art. 61

Qualsiasi Membro che non adempie i suoi obblighi finanziari nei confronti dell’Organizzazione entro il termine di un anno dalla data di scadenza non ha diritto di voto né all’Assemblea, né al Consiglio, né al Comitato per la sicurezza marittima, né al Comitato giuridico, né al Comitato per la protezione dell’ambiente marino, né al Comitato per la cooperazione tecnica, né al Comitato per la semplificazione delle formalità; l’Assemblea, se lo auspica, può tuttavia derogare a queste disposizioni.

Parte XIV: Voto

Art. 62

Se la Convenzione o un accordo internazionale conferente attribuzioni all’Assemblea, al Consiglio, al Comitato per la sicurezza marittima, al Comitato giuridico, al Comitato per la protezione dell’ambiente marino, al Comitato per la cooperazione tecnica o al Comitato per la semplificazione delle formalità non dispone altrimenti, il voto in questi organi è retto dalle disposizioni seguenti:

  1. ogni Membro dispone di un voto;
  2. le decisioni sono prese alla maggioranza dei Membri presenti e votanti e, quando è richiesta una maggioranza dei due terzi, a una maggioranza dei due terzi dei Membri presenti;
  3. per la presente Convenzione, l’espressione «Membri presenti e votanti» significa Membri presenti ed esprimenti un voto affermativo o negativo. I Membri che si astengono sono considerati «Membri non votanti».

Parte XV: Sede dell’Organizzazione

Art. 63

a.  L’Organizzazione ha la sede a Londra.

b.  Qualora fosse necessario, l’Assemblea può, alla maggioranza dei due terzi, stabilire in un altro luogo la sede dell’Organizzazione.

c.  Ove il Consiglio lo reputi necessario, l’Assemblea può riunirsi in qualsiasi altro luogo.

Parte XVI: Rapporti con le Nazioni Unite e le altre Organizzazioni

Art. 64

Conformemente all’articolo 57 della Carta13, l’Organizzazione è collegata all’Organizzazione delle Nazioni Unite come istituzione specializzata nel settore della navigazione marittima e dei suoi effetti sull’ambiente marino. Le relazioni sono istituite mediante un accordo concluso con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, in virtù dell’articolo 63 della Carta e secondo le disposizioni dell’articolo 25 della Convenzione.

Art. 65

Se si presentassero problemi di comune interesse fra l’Organizzazione e un’istituzione delle Nazioni Unite, l’Organizzazione collaborerà con quest’ultima; essa esaminerà questi problemi e prenderà provvedimenti di concerto con detta istituzione.

Art. 66

Per tutti i problemi di sua competenza, l’Organizzazione può collaborare con altre organizzazioni intergovernative che, senz’essere istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, hanno interessi e attività affini agli scopi che essa persegue.

Art. 67

L’Organizzazione può, per quanto concerne le questioni di sua competenza, prendere tutte le disposizioni adatte per accordarsi e collaborare con organizzazioni internazionali non intergovernative.

Art. 68

Riservata l’approvazione, con due terzi dei voti, dell’Assemblea, l’Organizzazione può rilevare da qualsiasi altra organizzazione internazionale, intergovernativa o no, le attribuzioni, i mezzi e gli obblighi di sua competenza che le fossero trasferiti in virtù di accordi internazionali o di intese accettabili per le due parti, conchiusi dalle autorità competenti delle organizzazioni interessate. L’Organizzazione potrà parimente assumere tutte le funzioni amministrative di sua competenza, che sono state affidate a un Governo in virtù di un istrumento internazionale.

Parte XVII: Capacità giuridica, privilegi e immunità

Art. 69

La capacità giuridica, come pure i privilegi e le immunità riconosciuti all’Organizzazione oppure ad essa concessi in ragione della sua esistenza, sono definiti nella Convenzione generale su i privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947, e sono retti da quella. Rimangono riservate le modificazioni che potessero essere apportate dal testo finale (o riveduto) dell’Allegato approvato dall’Organizzazione, conformemente ai capi 36 e 38 di detta Convenzione generale.

Art. 70

Ogni membro si impegna ad applicare le disposizioni dell’Allegato II della presente Convenzione, fin tanto che non abbia aderito a detta Convenzione generale per quanto concerne l’Organizzazione.

Parte XVIII: Emendamenti

Art. 71

I testi dei progetti d’emendamenti alla Convenzione sono comunicati ai Membri dalla Segreteria generale sei mesi almeno primo che siano sottoposti all’esame dell’Assemblea. Gli emendamenti sono adottati dall’Assemblea alla maggioranza di due terzi dei voti. Dodici mesi dopo la sua approvazione da parte dei due terzi dei Membri dell’Organizzazione, esclusi i Membri associati, ogni emendamento entra in vigore per tutti i Membri. Se, entro un termine di 60 giorni dall’inizio di questo periodo di dodici mesi, un Membro comunica il ritiro dall’Organizzazione a cagione di un emendamento, il ritiro ha effetto, nonostante le disposizioni dell’articolo 58, alla data in cui entra in vigore l’emendamento.

Art. 72

Ogni emendamento, approvato conformemente alle disposizioni dell’articolo 7114, è depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che immediatamente ne comunicherà il testo a tutti i membri.

Art. 73

Le dichiarazioni o accettazioni previste nell’articolo 71 sono notificate mediante comunicazione d’un documento ufficiale al Segretario generale, affinché siano depositate presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica ai membri il ricevimento di detto documento, come pure la data alla quale entra in vigore l’emendamento.

Parte XIX: Interpretazione

Art. 74

Ogni questione o disputa riguardante l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione verrà demandata all’Assemblea per la sua soluzione, o verrà risolta in qualsiasi altro modo sul quale si accorderanno le Parti in disputa. Nulla nel presente articolo preclude a qualsiasi organo dell’Organizzazione la possibilità di risolvere una qualsiasi questione o disputa che possa sorgere nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 75

Qualsiasi questione giuridica che non possa essere regolata con i rimedi indicati nell’articolo 7415può essere deferita dall’Organizzazione alla Corte Internazionale di Giustizia per parere consultivo conformemente all’articolo 96 della Carta delle Nazioni Unite16.

Parte XX: Disposizioni varie

Art. 76 Firma e accettazione

Con riserva delle disposizioni della Parte III, la presente Convenzione rimarrà aperta alla firma o all’accettazione e gli Stati potranno divenir parte della Convenzione mediante

  1. la firma, senza riserva d’accettazione;
  2. la firma, con riserva d’accettazione e consecutiva accettazione; oppure
  3. l’accettazione.

L’accettazione è effettiva con il deposito di un documento ufficiale presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 77 Territori

a.  I membri possono dichiarare in qualunque momento che la loro partecipazione alla Convenzione include quella di tutti, d’un gruppo o d’uno solo dei territori dei quali assicurano le relazioni internazionali.

b.  La presente Convenzione si applica ai territori di cui i membri assicurano le relazioni internazionali soltanto se a tale scopo è stata fatta una dichiarazione in loro nome conformemente alla lettera a del presente articolo.

c.  Qualunque dichiarazione fatta conformemente alla lettera a del presente articolo è comunicata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne manda copia a tutti gli Stati invitati alla Conferenza marittima delle Nazioni Unite, come pure a tutti gli altri Stati che fossero divenuti membri.

d.  Nel caso in cui, in virtù di un accordo di amministrazione fiduciaria, l’Organizzazione delle Nazioni Unite è l’Autorità incaricata dell’amministrazione di certi territori, l’Organizzazione delle Nazioni Unite può accettare la Convenzione in nome di uno, di alcuni o di tutti i territori sotto la sua amministrazione fiduciaria, conformemente alla procedura indicata nell’articolo 7617.

Art. 78 Recesso

a.  I membri possono recedere dall’Organizzazione mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite. Questi ne informa immediatamente gli altri membri e il Segretario generale dell’Organizzazione. La notificazione del recesso può essere fatta in qualunque momento dopo un periodo di dodici mesi a contare dalla data dell’entrata in vigore della Convenzione. Il recesso ha effetto dodici mesi dopo il ricevimento della notificazione scritta da parte del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

b.  L’applicazione della Convenzione ai territori o gruppi di territori indicati nell’articolo 7718può cessare in qualunque momento mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite da parte del membro incaricato delle loro relazioni esterne oppure delle Nazioni Unite se si tratta di territorio del quale esse hanno l’amministrazione fiduciaria. Il Segretario generale delle Nazioni Unite ne dà immediatamente avviso a tutti i membri e al Segretario generale dell’Organizzazione. La notificazione ha effetto dodici mesi dopo la data nella quale essa è giunta al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Parte XXI: Entrata in vigore

Art. 79

La presente Convenzione entra in vigore allorché vi avranno aderito conformemente all’articolo 7619ventun nazioni, sette delle quali devono possedere un tonnellaggio complessivo pari, almeno, a un milione di tonnellate di stazza lorda.

Art. 80

Tutti gli stati invitati alla Conferenza marittima delle Nazioni Unite e tutti gli altri stati che ne saranno divenuti membri saranno informati, dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, della data in cui ciascun Stato diverrà parte della Convenzione, come pure della data in cui la Convenzione entrerà in vigore.

Art. 81

La presente Convenzione, i cui testi inglese, francese e spagnolo fanno parimente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascun Stato invitato alla Conferenza marittima delle Nazioni Unite come pure a qualsiasi altro Stato che fosse divenuto membro.

Art. 82

L’Organizzazione delle Nazioni Unite è autorizzata a registrare la Convenzione non appena essa sarà entrata in vigore.

In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato la Convenzione.Fatto a Ginevra, il 6 marzo 1948.(Seguono le firme)

Allegato I
Allegato II

(indicato nell’art. 7020)

Capacità giuridica, privilegi e immunità

Fin tanto che non avranno aderito alla Convenzione generale sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, per quanto concerne l’Organizzazione, i membri applicheranno all’Organizzazione o rispetto a questa le disposizioni concernenti la capacità giuridica, i privilegi e le immunità, seguenti.

Capo I

L’Organizzazione gode, sul territorio di ciascun membro, della capacità giuridica necessaria al raggiungimento dei suoi scopi e all’esercizio delle sue funzioni.

Capo II

  1. L’Organizzazione gode, sul territorio di ciascun membro, dei privilegi e delle immunità necessari al raggiungimento dei suoi scopi e all’esercizio delle sue funzioni.
  2. I rappresentanti dei membri, compresi i supplenti, i consiglieri, i funzionari e gl’impiegati dell’Organizzazione fruiscono parimente dei privilegi e delle immunità necessari al libero esercizio delle funzioni che assumono nell’Organizzazione.

Capo III

Nell’applicare le disposizioni dei Capi primo e secondo del presente Allegato, i membri si uniformeranno, per quanto sia possibile, alle clausole normali della Convenzione generale su i privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate.

Stati partecipantiRatifica
Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Albania24 maggio199324 maggio1993
Algeria31 ottobre196331 ottobre1963
Angola6 giugno19776 giugno1977
Antigua e Barbuda13 gennaio198613 gennaio1986
Arabia Saudita25 febbraio196925 febbraio1969
Argentina18 giugno195317 marzo1958
Armenia19 gennaio201819 gennaio2018
Australia13 febbraio195217 marzo1958
Austria2 aprile19752 aprile1975
Azerbaigian15 maggio199515 maggio1995
Bahamas22 luglio197622 luglio1976
Bahrein22 settembre197622 settembre1976
Bangladesh27 maggio197627 maggio1976
Barbados7 gennaio19707 gennaio1970
Belgio9 agosto195117 marzo1958
Belize13 settembre199013 settembre1990
Benin19 marzo198019 marzo1980
Belarus29 novembre201629 novembre2016
Bolivia6 luglio19876 luglio1987
Bosnia e Erzegovina16 luglio199316 luglio1993
Botswana22 ottobre202122 ottobre2021
Brasile4 marzo19634 marzo1963
Brunei31 dicembre198431 dicembre1984
Bulgaria5 aprile19605 aprile1960
Cambogia*3 gennaio19613 gennaio1961
Camerun1° maggio19611° maggio1961
Canada15 ottobre194817 marzo1958
Capo Verde24 agosto197624 agosto1976
Ceca, Repubblica18 giugno199318 giugno1993
Cile17 febbraio197217 febbraio1972
Cina1° marzo19731° marzo1973
Hong Konga1° luglio19971° luglio1997
Macaob19 dicembre199919 dicembre1999
Cipro21 novembre197321 novembre1973
Colombia19 novembre197419 novembre1974
Comore3 agosto20013 agosto2001
Congo (Brazzaville)5 settembre19755 settembre1975
Congo (Kinshasa)16 agosto197316 agosto1973
Corea (Nord)16 aprile198616 aprile1986
Corea (Sud)10 aprile196210 aprile1962
Costa Rica4 marzo19814 marzo1981
Côte d’Ivoire4 novembre19604 novembre1960
Croazia8 luglio19928 luglio1992
Cuba*6 maggio19666 maggio1966
Danimarca*3 giugno19593 giugno1959
Faeröer, Isole18 dicembre200218 dicembre2002
Dominica18 dicembre197918 dicembre1979
Dominicana, Repubblica25 agosto195317 marzo1958
Ecuador*12 luglio195617 marzo1958
Egitto17 marzo195817 marzo1958
El Salvador12 febbraio198112 febbraio1981
Emirati Arabi Uniti4 marzo19804 marzo1980
Eritrea31 agosto199331 agosto1993
Estonia31 gennaio199231 gennaio1992
Etiopia3 luglio19753 luglio1975
Figi14 marzo198314 marzo1983
Filippine9 novembre19649 novembre1964
Finlandia*21 aprile195921 aprile1959
Francia9 aprile195217 marzo1958
Gabon1° aprile19761° aprile1976
Gambia11 gennaio197911 gennaio1979
Georgia22 giugno199322 giugno1993
Germania7 gennaio1959 F7 gennaio1959
Ghana6 luglio19596 luglio1959
Giamaica11 maggio197611 maggio1976
Giappone17 marzo195817 marzo1958
Gibuti20 febbraio197920 febbraio1979
Giordania9 novembre19739 novembre1973
Grecia*31 dicembre195831 dicembre1958
Grenada3 dicembre19993 dicembre1998
Guatemala16 marzo198316 marzo1983
Guinea3 dicembre19753 dicembre1975
Guinea equatoriale6 settembre19726 settembre1972
Guinea-Bissau6 dicembre19776 dicembre1977
Guyana13 maggio198013 maggio1980
Haiti23 giugno195317 marzo1958
Honduras23 agosto195417 marzo1958
India*6 gennaio19596 gennaio1959
Indonesia*18 gennaio196118 gennaio1961
Iran2 gennaio195817 marzo1958
Iraq*28 agosto197328 agosto1973
Irlanda26 febbraio195117 marzo1958
Islanda*8 novembre19608 novembre1960
Isole Marshall26 marzo199826 marzo1998
Israele24 aprile195217 marzo1958
Italia28 gennaio195717 marzo1958
Kazakstan11 marzo199411 marzo1994
Kenya22 agosto197322 agosto1973
Kiribati28 ottobre200328 ottobre2003
Kirghizistan27 febbraio202427 febbraio2024
Kuwait5 luglio19605 luglio1960
Lettonia1° marzo19931° marzo1993
Libano3 maggio19663 maggio1966
Liberia6 gennaio19596 gennaio1959
Libia16 febbraio197016 febbraio1970
Lituania7 dicembre19957 dicembre1995
Lussemburgo14 febbraio199114 febbraio1991
Macedonia del Nord13 ottobre199313 ottobre1993
Madagascar8 marzo19618 marzo1961
Malawi19 gennaio198919 gennaio1989
Malaysia*17 giugno197117 giugno1971
Maldive31 maggio196731 maggio1967
Malta22 giugno1966 F22 giugno1966
Marocco*30 luglio196230 luglio1962
Mauritania8 maggio19618 maggio1961
Maurizio18 maggio197818 maggio1978
Messico*21 settembre195417 marzo1958
Moldova12 dicembre200112 dicembre2001
Monaco22 dicembre198922 dicembre1989
Mongolia11 dicembre199611 dicembre1996
Montenegro10 ottobre200610 ottobre2006
Mozambico17 gennaio197917 gennaio1979
Myanmar6 luglio195117 marzo1958
Namibia27 ottobre199427 ottobre1994
Nauru14 maggio201814 maggio2018
Nepal31 gennaio197931 gennaio1979
Nicaragua17 marzo198217 marzo1982
Nigeria15 marzo196215 marzo1962
Norvegia*29 dicembre195829 dicembre1958
Nuova Zelanda9 novembre19609 novembre1960
Cook, Isole18 luglio200818 luglio2008
Oman30 gennaio197430 gennaio1974
Paesi Bassi31 marzo194917 marzo1958
Arubac1° gennaio19861° gennaio1986
Curaçao3 ottobre194917 marzo1958
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
3 ottobre194917 marzo1958
Sint Maarten3 ottobre194917 marzo1958
Pakistan21 novembre195821 novembre1958
Palau8 settembre20118 settembre2011
Panama31 dicembre195831 dicembre1958
Papua Nuova Guinea6 maggio19766 maggio1976
Paraguay15 marzo199315 marzo1993
Perù15 aprile196815 aprile1968
Polonia*16 marzo196016 marzo1960
Portogallo17 marzo197617 marzo1976
Qatar19 maggio197719 maggio1977
Regno Unito14 febbraio199417 marzo1958
Romania28 aprile196528 aprile1965
Russia24 dicembre195824 dicembre1958
Saint Kitts e Nevis8 ottobre20018 ottobre2001
Saint Lucia10 aprile198010 aprile1980
Saint Vincent e Grenadine29 aprile198129 aprile1981
Salomone, Isole27 giugno198827 giugno1988
Samoa25 ottobre199625 ottobre1996
San Marino12 marzo200212 marzo2002
São Tomé e Príncipe9 luglio19909 luglio1990
Seicelle13 giugno197813 giugno1978
Senegal7 novembre19607 novembre1960
Serbia11 dicembre200011 dicembre2000
Sierra Leone14 marzo197314 marzo1973
Singapore17 gennaio196617 gennaio1966
Siria28 gennaio196328 gennaio1963
Slovacchia24 marzo199324 marzo1993
Slovenia10 febbraio199310 febbraio1993
Somalia4 aprile19784 aprile1978
Spagna*23 gennaio196223 gennaio1962
Sri Lanka*6 aprile19726 aprile1972
Stati Uniti*17 agosto195017 marzo1958
Sudafrica28 febbraio199528 febbraio1995
Sudan5 luglio19745 luglio1974
Suriname14 ottobre197614 ottobre1976
Svezia*27 aprile195927 aprile1959
Svizzera*20 luglio195517 marzo1958
Tanzania8 gennaio19748 gennaio1974
Thailandia20 settembre197320 settembre1973
Timor-Leste10 maggio200510 maggio2005
Togo20 giugno198320 giugno1983
Tonga23 febbraio200023 febbraio2000
Trinidad e Tobago27 aprile196527 aprile1965
Tunisia23 maggio196323 maggio1963
Turchia*25 marzo195825 marzo1958
Turkmenistan26 agosto199326 agosto1993
Tuvalu19 maggio200419 maggio2004
Ucraina28 marzo199428 marzo1994
Uganda30 giugno200930 giugno2009
Ungheria10 giugno197010 giugno1970
Uruguay10 maggio1968 F10 maggio1968
Vanuatu21 ottobre198621 ottobre1986
Venezuela27 ottobre197527 ottobre1975
Vietnam*12 giugno198412 giugno1984
Yemen14 marzo197914 marzo1979
Zambia2 ottobre20142 ottobre2014
Zimbabwe16 agosto200516 agosto2005
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Dal 7 giu. 1967 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 19 dic. 1984, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. b Dal 2 feb. 1990 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 apr. 1987, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999. c Il 1° gen. 1986 l'isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha ottenuto l'autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno.
Svizzera In occasione del deposito del proprio istrumento di ratificazione per la convenzione concernente l’istituzione d’una organizzazione marittima (IMCO), la Svizzera fa la riserva generale che la propria collaborazione col IMCO, segnatamente in quanto concerne i rapporti fra questa organizzazione con quella delle Nazioni Unite, non può superare quei limiti determinati dal suo atteggiamento di Stato perpetuamente neutrale. Nel senso di tale riserva generale è fatta una riserva speciale sia per quanto concerne il testo dell’articolo VI, dell’accordo, attualmente in fase di disegno fra l’IMCO e l’UNO, sia per qualsiasi altra clausola analoga che dovesse sostituire o completare questa disposizione, nell’accordo menzionato o in qualsiasi altro trattato.

Footnotes

  1. RU 1958 1029

  2. Nuovo testo giusta la ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall’AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670;FF 1980 II 681).

  3. Nuovo testa giusta la ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall’AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670;FF 1980 II 681).

  4. Nuovo riferimento giusta gli emendamenti adottati dell’Assemblea generale dell’OMCI il 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU 2025 438). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

  5. Nuovo riferimento giusta gli emendamenti adottati dell’Assemblea generale dell’OMCI il 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU 2025 438).

  6. Nuovo riferimento giusta gli emendamenti adottati dell’Assemblea generale dell’OMCI il 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU 2025 438).

  7. Nuovo testo giusta gli emendamenti adottati dell’Assemblea generale dell’OMCI del 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU 2025 438).

  8. Nuovo testo giusta gli em. dell’Assemblea generale dell’Organizzazione I del 4 nov. 1993, in vigore dal 7 nov. 2002 (RU 2004 3291).

  9. Nuovo riferimento giusta gli emendamenti adottati dell’Assemblea generale dell’OMCI il 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU 2025 438). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

  10. Nuovo testo giusta gli emendamenti adottati dell’Assemblea generale dell’OMCI del 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU 2025 438).

  11. Espr. introdotta dalla ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall’AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670;FF 1980 II 681).

  12. Espr. introdotta dalla ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall’AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670;FF 1980 II 681).

  13. RS 0.120

  14. Nuovo riferimento giusta gli emendamenti adottati dell’Assemblea generale dell’OMCI il 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU 2025 438). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

  15. Nuovo riferimento giusta gli emendamenti adottati dell’Assemblea generale dell’OMCI il 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU 2025 438).

  16. RS 0.120

  17. Nuovo riferimento giusta gli emendamenti adottati dell’Assemblea generale dell’OMCI il 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU 2025 438).

  18. Nuovo riferimento giusta gli emendamenti adottati dell’Assemblea generale dell’OMCI il 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU 2025 438).

  19. Nuovo riferimento giusta gli emendamenti adottati dell’Assemblea generale dell’OMCI il 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU 2025 438).

  20. Nuovo riferimento giusta gli emendamenti adottati dell’Assemblea generale dell’OMCI il 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU 2025 438).

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