Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969

0.747.305.412Multilateral International Treaty18 lug 1982

Conchiusa a Londra il 23 giugno 1969
Approvata dall’Assemblea federale il 30 novembre 19761
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 21 giugno 1977
Entrata in vigore per la Svizzera il 18 luglio 1982

(Stato 21 marzo 2023)

I Governi contraenti,

Desiderosi di fissare principi e norme uniformi per la determinazione della stazza delle navi che effettuano viaggi internazionali;

Considerato che il miglior mezzo per raggiungere tale obiettivo è di stipulare una Convenzione;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obbligo generale derivante dalla Convenzione

I Governi contraenti si impegnano ad applicare le disposizioni di cui alla presente Convenzione e di cui agli allegati che sono parte integrante della stessa. Ogni riferimento alla presente Convenzione costituisce riferimento anche agli allegati.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente convenzione, salvo diversamente espresso:

  1. per «norme» si intendono le norme che figurano in allegato alla presente convenzione;
  2. per «amministrazione» si intende il Governo dello Stato di cui la nave batte bandiera;
  3. per «viaggio internazionale» si intende un viaggio via mare tra un Paese nei confronti del quale la presente Convenzione si applica e un porto sito fuori da tale Paese, o inversamente. Al riguardo, ogni territorio i cui rapporti internazionali siano assicurati da uno dei Governi contraenti, o la cui amministrazione sia curata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, va considerato come Paese a se stante;
  4. per «stazza lorda» si intendono le dimensioni, fuori tutto, di una nave, determinate in base alle disposizioni della presente Convenzione;
  5. per «stazza netta» si intende la capienza utile di una nave, determinata in base alle disposizioni della presente Convenzione;
  6. per «nuova nave» si intende una nave la cui chiglia risulti montata, od i cui lavori di costruzione siano ad uno stadio di avanzamento equipollente, alla data o successivamente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione;
  7. per «esistente nave» si intende una navenon nuova;
  8. per «lunghezza» si intende una lunghezza pari al 96 % della lunghezza complessiva al galleggiamento, ad una distanza dalla parte superiore della chiglia pari all’85 % del puntale minimo dello scafo, o pari alla distanza intercorrente fra la parte anteriore della prua e l’asse del timone al galleggiamento, là ove questo valore risulti superiore. Nelle navi costruite per navigare con chiglia inclinata, il galleggiamento in base al quale è calcolata la lunghezza deve corrispondere al galleggiamento a carico previsto;
  9. per «Organizzazione» si intende l’Organizzazione intergovernativa di consultazione per la navigazione marittima.2
Art. 3 Campo d’applicazione

1)  La presente Convenzione si applica alle seguenti navi effettuanti viaggi internazionali:

  1. navi immatricolate in Paesi il cui Governo figura tra i Governi contraenti;
  2. navi immatricolate in territori cui la presente Convenzione è estesa in virtù dell’art. 20;
  3. navi non immatricolate battenti bandiera di un Paese il cui Governo figura tra i Governi contraenti.

2)  La presente convenzione si applica:

  1. alle nuove navi;
  2. alle esistenti navi che subiscano trasformazioni o modifiche ritenute dal l’amministrazione tali da alterare notevolmente la loro stazza lorda;
  3. alle esistenti navi, su richiesta del proprietario;
  4. a tutte le esistenti navi, allo scadere di dodici anni dall’entrata in vigore della Convenzione. Dette navi ad eccezione di quelle di cui ai capoversi b) e c) del presente paragrafo, continueranno tuttavia a mantenere la loro stazza primitiva ai fini dell’applicazione delle relative disposizioni di altre convenzioni internazionali operanti.

3)  Per le esistenti navi, nei cui confronti la presente Convenzione trova applicazione in virtù delle disposizioni contemplate al capoverso c), paragrafo 2 del presente articolo, la stazza non potrà essere determinata in base alle disposizioni che l’amministrazione applicava alle navi effettuanti viaggi internazionali prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 4 Eccezioni

1)  La presente Convenzione non si applica:

  1. a navi da guerra;
  2. a navi di lunghezza inferiore ai 24 metri (79 piedi).

2)  Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione si applica a navi esclusivamente adibite alla navigazione:

  1. sui Grandi Laghi dell’America del Nord e sul Saint‑Laurent, ad ovest di una lossodromia tracciata fra il Cap des Rosiers e la punta occidentale dell’isola di Anticosti e prolungata, a nord dell’isola di Anticosti, dal 63° meridiano ovest;
  2. sul mar Caspio;
  3. sul Rio della Plata, sul Paranà e sull’Uruguay, ad ovest di una lossodromia tracciata fra la Punta Rasa (Cabo San Antonio), Argentina, e la Punta del Este, Uruguay.
Art. 5 Cause di forza maggiore

1)  Alle navi che, in partenza per un qualsiasi viaggio, non risultino soggette alle disposizioni della presente Convenzione, non sarà fatto obbligo di ottemperativi in considerazione di una qualsiasi deviazione dalla rotta prevista, se la deviazione è da ascriversi a cattive condizioni atmosferiche o ad altra causa di forza maggiore.

2)  Nell’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, i Governi contraenti dovranno tener conto di qualsiasi deviazione di rotta o ritardo subito da una nave in considerazione di cattive condizioni atmosferiche o di qualsiasi altra causa di forza maggiore.

Art. 6 Determinazione della stazza

La determinazione della stazza lorda e netta di una nave sarà compito dell’amministrazione, che potrà tuttavia demandare tale incombenza a persone o organismi da essa abilitati.

In ogni caso, l’amministrazione interessata si porterà interamente garante della stazza lorda e netta così determinata.

Art. 7 Rilascio del certificato

1)  Un certificato internazionale di stazzatura (1969) sarà rilasciato alle navi cui la stazza lorda e netta sia stata determinata conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

2)  Tale certificato sarà rilasciato dall’amministrazione, o da persona o organismo debitamente abilitato. In ogni caso, l’amministrazione si assumerà l’intera responsabilità di detto certificato.

Art. 8 Rilascio di un certificato da parte di un altro Governo

1)  Un Governo contraente potrà, su richiesta di un altro Governo contraente, provvedere a determinare la stazza lorda e netta di una nave, e rilasciare o autorizzare il rilascio alla stessa di un certificato internazionale di stazzatura (1969), conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

2)  Al Governo richiedente dovrà esser quanto prima rimessa copia del certificato e dei calcoli effettuati per la determinazione della stazza.

3)  Il certificato così rilasciato comporterà una dichiarazione che ne attesti il rilascio su richiesta del Governo dello Stato di cui la nave batte o si accinge a battere bandiera; tale certificato avrà lo stesso valore di un certificato rilasciato in applicazione dell’art. 7, e sarà riconosciuto negli stessi termini.

4)  Non potrà esser rilasciato alcun certificato internazionale di stazzatura (1969) ad una nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo non figuri tra i Governi contraenti.

Art. 9 Forma del certificato

1)  Il certificato sarà redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato che lo rilascia. Qualora la lingua usata non sia né l’inglese, né il francese, il testo dovrà comprendere una traduzione in una di queste due lingue.

2)  Tale certificato dovrà esser conforme al modello di cui all’allegato II.

Art. 10 Abrogazione del certificato

1)  Fatte salve le eccezioni contemplate dalle Norme, il certificato internazionale di stazzatura (1969) sarà invalidato e abrogato dall’amministrazione, qualora la sistemazione, la costruzione, la capienza della nave, lo sfruttamento degli spazi, il numero complessivo dei passeggeri che è abilitata a trasportare secondo le indicazioni del certificato di portata (passeggeri), il bordo libero regolamentare o il pescaggio autorizzato abbiano subito modifiche tali da implicare un aumento della stazza lorda o netta.

2)  Il certificato rilasciato ad una nave da un’amministrazione perderà la sua validità qualora la nave issi la bandiera di un altro Stato, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

3)  Qualora una nave issi la bandiera di un altro Stato il cui Governo figura tra i Governi contraenti, il suo certificato internazionale di stazzatura (1969) perdurerà valido fino a non oltre tre mesi, o fino alla data in cui la nuova amministrazione non rilascerà un altro certificato in sostituzione del primo, ove tale data sia a più breve scadenza. Il Governo dello Stato di cui precedentemente la nave batteva bandiera sarà tenuto ad inoltrare quanto prima all’amministrazione, a seguito dell’avvenuto cambiamento di nazionalità, copia del certificato di cui la nave era munita all’epoca del cambiamento, come pure copia dei calcoli delle rispettive stazze.

Art. 11 Riconoscimento del certificato

Il certificato rilasciato sotto la responsabilità di un Governo contraente, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sarà riconosciuto dagli altri Governi contraenti e considerato altrettanto valido dei certificati da essi rilasciati, subordinatamente agli obiettivi della presente Convenzione.

Art. 12 Ispezione

1)  Qualsiasi nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo figura tra i Governi contraenti potrà esser oggetto di ispezione nei porti dipendenti da altri Governi contraenti da parte di ufficiali a ciò abilitati dai Governi suddetti. Tale ispezione dovrà unicamente tendere a verificare:

  1. che la nave sia munita di un regolare certificato internazionale di stazzatura (1969) ancor valido;
  2. che le principali caratteristiche della nave corrispondano ai dati indicati sul certificato.

2)  Tale ispezione non dovrà in alcun modo causare ritardi alla nave.

3)  Ove l’ispezione riveli che le principali caratteristiche della nave contrastano con i dati indicati sul certificato internazionale di stazzatura (1969), tanto da implicare un aumento della stazza lorda o netta, il Governo dello Stato di cui la nave batte bandiera dovrà esserne immediatamente informato.

Art. 13 Benefici derivanti dalla Convenzione

I benefici derivanti dalla presente Convenzione non potranno esser invocati da una nave che non sia titolare di un certificato ancor valido, rilasciato in applicazione della presente Convenzione.

Art. 14 Trattati, Convenzioni e accordi anteriori

1)  Qualsiasi altro trattato, convenzione o accordo vigente in materia di stazzatura tra i vari Governi, parti contraenti della presente Convenzione, manterrà immutata la sua validità per la durata ad esso conferita nei riguardi di:

  1. navi cui la presente Convenzione non si applica;
  2. navi cui la presente Convenzione si applica, subordinatamente ai punti da questa non espressamente regolati.

2)  Tuttavia, nella misura in cui tale trattato, convenzione o accordo sarà in conflitto con le disposizioni della presente Convenzione, le disposizioni di quest’ultima prevarranno.

Art. 15 Comunicazione di dati

I Governi contraenti si impegnano a trasmettere all’Organizzazione e a depositare presso di essa:

  1. un numero sufficiente di copie dei certificati da essi rilasciati in applicazione della presente Convenzione, affinché siano trasmesse agli altri Governi contraenti;
  2. il testo di leggi, ordinanze, decreti, regolamenti ed altri strumenti entrati in vigore e concernenti problemi attinenti al campo di applicazione della presente Convenzione;
  3. l’elenco degli organismi non governativi abilitati ad agire in loro nome in materia di stazzatura, affinché ne sia data comunicazione agli altri Governi contraenti.
Art. 16 Firma, ratifica e adesione

1)  La presente Convenzione resterà aperta alla firma per sei mesi a partire dal 23 giugno 1969, e resterà in seguito aperta alle adesioni. I Governi dei Paesi aderenti all’Organizzazione delle Nazioni Unite, ad una delle sue istituzioni specializzate, o all’Agenzia internazionale per l’energia atomica, o firmatari dello statuto della Corte internazionale di giustizia3, potranno divenire parti contraenti della presente Convenzione attraverso:

  1. firma senza riserva di ratifica;
  2. firma con riserva di ratifica, seguita da ratifica; ovvero
  3. adesione.

2)  La ratifica o l’adesione avrà luogo attraverso il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso l’Organizzazione, la quale sarà tenuta ad informare tutti i Governi firmatari della presente Convenzione, o aderenti alla stessa, di ogni nuova ratifica o adesione, nonché della data di deposito del relativo strumento. L’Organizzazione avrà inoltre cura di informare tutti i Governi aventi già sottoscritto la presente Convenzione, di ogni nuova firma appostavi nei sei mesi successivi al 23 giugno 1969.

Art. 17 Entrata in vigore

1)  La presente Convenzione entrerà in vigore 24 mesi dopo che almeno 25 Governi di Paesi la cui flotta mercantile rappresenta il 65% del tonnellaggio lordo della flotta mercantile mondiale avranno sottoscritto la Convenzione senza riserve di ratifica, o avranno provveduto a depositare uno strumento di ratifica o di adesione, conformemente all’articolo 16. L’Organizzazione avrà cura di informare tutti i governi firmatari o aderenti alla presente Convenzione della data della sua entrata in vigore.

2)  Per i Governi che depositeranno uno strumento di ratifica della presente Convenzione, o di adesione alla stessa, nel termine di 24 mesi previsto al paragrafo 1 del presente articolo, la ratifica o l’adesione diverrà operante a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione, o tre mesi dopo l’avvenuto deposito dello strumento di ratifica o di adesione, ove quest’ultima data sia posteriore.

3)  Per i Governi che depositeranno uno strumento di ratifica della presente Convenzione, o di adesione alla stessa, successivamente alla sua entrata in vigore, la Convenzione diverrà operante tre mesi dopo la data di deposito del relativo strumento.

4)  Gli strumenti di ratifica o di adesione depositati dopo la data in cui siano state prese tutte le misure necessarie perché un emendamento della presente Convenzione diventi operante, o dopo la data in cui, in virtù dell’articolo 18, paragrafo 2, capoverso b), si sia provveduto a raccogliere le necessarie adesioni per un emendamento all’unanimità della stessa, saranno considerati come riferentesi al testo emendato della Convenzione.

Art. 18 Emendamenti

1)  La presente Convenzione potrà esser emendata su proposta di un Governo contraente, secondo una delle procedure qui di seguito enunciate.

2)  Emendamento per approvazione unanime:

  1. Su richiesta di un Governo contraente, il testo dell’emendamento proposto sarà trasmesso dall’Organizzazione a tutti i Governi contraenti, affinché lo esaminino in vista della sua unanime approvazione.
  2. L’emendamento così adottato entrerà in vigore dodici mesi dopo la data della sua approvazione da parte di tutti i Governi contraenti, salvo che una data più ravvicinata non sia da questi convenuta. Il Governo contraente che non abbia provveduto a notificare all’Organizzazione il suo assenso o il suo dissenso nei riguardi dell’emendamento proposto entro 24 mesi dalla data in cui l’Organizzazione gliene avrà dato comunicazione, sarà considerato come avente approvato il detto emendamento.

3)  Emendamento previo esame in seno all’Organizzazione:

  1. Su richiesta di un Governo contraente, l’Organizzazione potrà esaminare qualsiasi emendamento alla presente Convenzione presentato da quel Governo. Se adottato alla maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti del Comitato per la sicurezza marittima in seno all’organizzazione, l’emendamento sarà reso noto a tutti i membri dell’Organizzazione nonché a tutti i Governi contraenti almeno sei mesi prima che venga sottoposto all’esame dell’Assemblea dell’Organizzazione.
  2. Se adottato alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti dell’Assemblea, l’emendamento sarà trasmesso dall’Organizzazione a tutti i Governi contraenti perché lo approvino.
  3. Dodici mesi dopo la sua approvazione da parte dei due terzi dei Governi contraenti, l’emendamento diverrà operante per tutti i Governi contraenti, salvo che per quelli che si saranno dichiarati contrari prima della sua entrata in vigore.
  4. Nell’adottare un emendamento, l’Assemblea potrà, alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, e dei due terzi dei Governi rappresentati nel Comitato per la sicurezza marittima, presenti e votanti in seno ad essa, proporre che si sancisca che tale emendamento riveste una particolare importanza, per cui qualsiasi Governo contraente che in virtù del capoverso c) si dichiari contrario, e non approvi tale emendamento entro il termine di dodici mesi dalla sua entrata in vigore, cessa di essere parte contraente della presente Convenzione, allo scadere del suddetto termine. Tale decisione dovrà preliminarmente raccogliere i voti favorevoli dei due terzi dei Governi contraenti.
  5. Nessuna delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo osta a che il Governo contraente che sia ricorso per un emendamento alla procedura fissata da questo paragrafo opti in qualsiasi momento per una altra procedura che gli sembri più consona, in applicazione del paragrafo 2 o 4 del presente articolo.

4)  Emendamento previa conferenza:

  1. Su richiesta formulata da un Governo contraente, ed appoggiata da un terzo almeno dei Governi contraenti, l’Organizzazione potrà convocare una conferenza dei governi, onde esaminare gli emendamenti proposti alla presente Convenzione.
  2. Ogni emendamento adottato dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti dovrà esser trasmesso dall’Organizzazione a tutti i Governi contraenti per l’approvazione.
  3. Dodici mesi dopo la sua approvazione da parte dei due terzi dei Governi contraenti, l’emendamento diverrà operante per tutti i Governi contraenti, salvo che per quelli che si saranno dichiarati contrari prima della sua entrata in vigore.
  4. Nell’adottare un emendamento, la conferenza indetta in virtù del capoverso a) di cui sopra potrà sancire, alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti, che questo riveste una particolare importanza per cui qualsiasi Governo contraente che, in virtù del capoverso c), si dichiari contrario e non approvi l’emendamento entro il termine di dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, cessa di essere parte contraente della presente Convenzione allo scadere del suddetto termine.

5)  L’Organizzazione dovrà informare i Governi contraenti di ogni emendamento che divenga operante in virtù del presente articolo, come pure della data della sua entrata in vigore.

6)  Qualsiasi ratifica o dichiarazione fatta in virtù del presente articolo comporterà il deposito del relativo strumento presso l’Organizzazione, la quale ne informerà tutti i Governi contraenti.

Art. 19 Denuncia

1)  Qualsiasi Governo contraente potrà sempre denunciare la presente Convenzione allo scadere di cinque anni dalla data in cui essa diviene operante nei suoi confronti.

2)  La denuncia dovrà effettuarsi con il deposito di uno strumento presso l’Organizzazione, la quale dovrà renderla nota e comunicarne la data di arrivo a tutti gli altri Governi contraenti.

3)  La denuncia sortirà effetto a un anno dalla data in cui sarà stata notificata all’Organizzazione, o al termine di qualsiasi altro periodo più lungo specificato nello strumento di denuncia.

Art. 20 Territori
    1. Le Nazioni Unite, se responsabili dell’amministrazione di un territorio, o qualsiasi Governo contraente incaricato di assicurare le relazioni internazionali di un territorio, dovranno consultare quanto prima le autorità del territorio suddetto o prendere le misure del caso, onde cercare di estendere ad esso l’applicazione della presente Convenzione, e potranno, in qualsiasi momento, notificare per iscritto all’Organizzazione che la presente Convenzione è da ritenersi estesa a quel territorio.
    2. L’applicazione della presente Convenzione si estenderà al territorio oggetto della notifica a partire dal giorno di arrivo della stessa, o di altra data in essa specificata.
    1. Le Nazioni Unite, o qualsiasi Governo contraente, che abbiano effettuato la notifica di cui al paragrafo 1, capoverso a) del presente articolo allo scadere di 5 anni dalla data di estensione della Convenzione al territorio, potranno notificare per iscritto all’Organizzazione che la presente Convenzione cessa di applicarsi al territorio oggetto della notifica.
    2. La Convenzione cesserà di applicarsi al territorio oggetto della notifica è un anno dopo la data di arrivo della stessa all’Organizzazione, o allo scadere di qualsiasi altro periodo più lungo in essa specificato.

3)  L’Organizzazione dovrà informare tutti i Governi contraenti dell’estensione della Convenzione a uno o più territori in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, e della cessazione di tale estensione in virtù del paragrafo 2, specificando, in ciascun caso, a partire da quale data la presente Convenzione sarà o cesserà di essere applicata.

Art. 21 Deposito e registrazione

1)  La presente Convenzione sarà depositata presso l’Organizzazione, il cui Segretario Generale provvederà ad inoltrarne copia autenticata a tutti i Governi firmatari e a tutti i Governi aderenti.

2)  All’entrata in vigore della presente Convenzione, il suo testo sarà trasmesso dal Segretario Generale dell’Organizzazione al Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite affinché lo registri e lo pubblichi in conformità dell’art. 102 della Carta delle Nazioni Unite4.

Art. 22 Lingue

La presente Convenzione è stipulata in unico esemplare in lingua francese e inglese, ed i due testi che la compongono fanno egualmente fede. Altrettanto dicasi per le traduzioni ufficiali in lingua russa e spagnola, che saranno depositate unitamente all’originale, recante in calce le rispettive firme.

Allegato I

Norme per il calcolo della stazza lorda e della stazza netta delle navi

Norma 1Generalità

1)  La stazza di una nave consta della stazza lorda e della stazza netta.

2)  La stazza lorda e la stazza netta saranno calcolate in base alle disposizioni delle presenti norme.

3)  Sarà compito dell’amministrazione determinare la stazza lorda e la stazza netta dei nuovi tipi di mezzi navali le cui caratteristiche di costruzione sono tali per cui l’applicazione delle presenti norme sarebbe difficoltosa o darebbe adito a risultati errati. In tal caso, quest’ultima dovrà specificare all’Organizzazione il metodo seguito, che verrà diffuso a titolo indicativo a tutti Governi contraenti.

Norma 2Definizione delle espressioni usate negli allegati

Le seguenti nuove definizioni sono aggiunte dopo la definizione 8:

1)Ponte superiore

Per ponte superiore, si intende l’intero ponte più elevato, esposto alle intemperie ed al mare, le cui aperture, situate nelle parti esposte alle intemperie, sono tutte dotate di dispositivi permanenti di chiusura stagna alle intemperie, e sotto al quale tutte le aperture praticate nelle murate della nave sono munite di dispositivi permanenti di chiusura stagna alle intemperie. Ove il ponte superiore presenti degli stacchi, esso sarà delimitato dalla linea della parte inferiore del ponte esposto alle intemperie e dal suo prolungamento, parallelamente alla parte superiore del ponte.

2)Puntale dello scafo

  1. Per puntale dello scafo si intende la distanza calcolata in verticale tra la parte superiore della chiglia e il piano inferiore del ponte superiore, al punto di intersezione tra il ponte e la murata della nave. Nelle navi in legno o di costruzione mista, tale distanza sarà calcolata partendo dallo spigolo inferiore della battura di chiglia. Ove le forme della parte inferiore dell’ordinata maestra siano cave, o esistano spessi garbi, tale distanza sarà calcolata partendo dal punto in cui il prolungamento in direzione dell’asse della linea della parte piatta del fondo interseca i lati della chiglia.
  2. Nelle navi con trincarino arrotondato, il puntale dello scafo sarà calcolato fino all’intersezione delle linee, fuori ossatura, del ponte e del fasciame, prolungate come se il trincarino avesse una forma angolare.
  3. Ove il ponte superiore presenti degli stacchi, e la sua sovrastruttura si trovi al di sopra del punto adottato per determinare il puntale di chiglia, quest’ultimo sarà calcolato fino in corrispondenza di una linea di riferimento, prolungante la linea della parte inferiore del ponte parallelamente alla sua sovrastruttura.

3)Larghezza

Per larghezza di una nave, si intende la larghezza massima al centro della nave, calcolata fuori ossatura per le navi a scafo metallico, e fuori fasciame per le navi a scafo non metallico.

4)Spazi chiusi

Per spazi chiusi si intendono tutti gli spazi delimitati dallo scafo della nave, da paratie fisse o mobili, da ponti o strutture di riparo, che non siano teloni fissi o amovibili. Nessuna discontinuità del ponte, e nessuna apertura praticata nello scafo della nave, in un ponte, in una struttura di riparo o nelle pareti divisorie delimitanti uno spazio, né l’assenza di pareti divisorie, ostano a considerare uno spazio come spazio chiuso.

5)Spazi esclusi

Indipendentemente dalle disposizioni del paragrafo 4 della presente norma, gli spazi contemplati ai capoversi a) – e) del presente paragrafo sono da definirsi spazi esclusi, e non rientrano nel volume degli spazi chiusi. Nondimeno, gli spazi così definiti che rispondono ad almeno uno dei tre seguenti requisiti debbono considerarsi spazi chiusi: – spazi dotati di dormienti o di altri dispositivi che consentano di stivare un carico o delle provviste; – spazi muniti di dispositivi di chiusura delle aperture; – costruzione che consenta una qualsiasi forma di chiusura. a) i) Gli spazi situati all’interno di una costruzione davanti ad un’apertura di estremità da ponte a ponte, fatta eccezione per una fascia che non superi di oltre 25 mm (un pollice) l’altezza dei bagli contigui del ponte, e la cui larghezza sia pari o superiore al 90% della larghezza del ponte al traverso dell’apertura. Tale disposizione sarà attuata in modo da escludere dagli spazi chiusi unicamente lo spazio compreso tra l’apertura vera e propria e una linea parallela alla linea o al frontone dell’apertura, tracciata ad una distanza da questa pari a metà della larghezza del ponte per il traverso dell’apertura (appendice 1, fig. 1). ii) Se, in base ad una qualsivoglia disposizione, fatta eccezione per la convergenza del fasciame esterno, la larghezza dello spazio considerato corrisponde a meno del 90% della larghezza del ponte, dal volume degli spazi chiusi verrà unicamente escluso lo spazio compreso tra il piano dell’apertura ed una linea parallela che passi per il punto in cui la larghezza dello spazio è pari o inferiore al 90% della larghezza del ponte (appendice 1, figg. 2, 3, 4). iii) Ove un intervallo completamente aperto, fatta eccezione per pavesi o parapetti, separi due qualsiasi spazi di cui almeno uno può considerarsi escluso in virtù dei capoversi a) i) e/o ii), tale esclusione verrà meno se la distanza che separa questi due spazi è inferiore alla minor semi-larghezza del ponte, verticalmente a tale distanza (appendice 1, figg. 5 e 6). b) Gli spazi situati sotto i ponti o le strutture di riparo, esposti al mare ed alle intemperie, e, sui lati esposti, unicamente collegati col corpo della nave dai sostegni necessari alla loro solidità. Un parapetto, un pavese e un cornicione potranno esser installati, come pure dei sostegni sul fasciame della nave, purché l’apertura tra la parte superiore del parapetto o del pavese ed il cornicione abbia un’altezza minima di 0,75 m (2,5 piedi), ovvero corrisponda a un terzo dell’altezza dello spazio considerato, ove questo valore sia superiore (appendice 1, fig. 7). c) Gli spazi che, in una costruzione che va da un bordo all’altro, si trovino direttamente di fronte ad aperture laterali opposte la cui altezza corrisponda almeno a 0,75 m (2,5 piedi), ovvero a un terzo dell’altezza della costruzione, ove questo valore sia superiore. Se vi è apertura solo su di un lato, lo spazio, da escludere dal volume degli spazi chiusi sarà limitato allo spazio interno compreso fra l’apertura e, al massimo, una semilarghezza di ponte, verticalmente all’apertura (appendice 1, fig. 8). d) Gli spazi situati direttamente al di sotto di una apertura non coperta praticata nel ponte, purché tale apertura sia esposta alle intemperie e lo spazio non compreso negli spazi chiusi riguardi solo la superficie dell’apertura di ponte (appendice 1, fig. 9). e) Le nicchie formate dai tramezzi delimitanti una costruzione, esposte alle intemperie e la cui apertura si estenda da ponte a ponte, senza possibilità di chiusura, purché la larghezza interna delle nicchie sia superiore alla larghezza dell’imboccatura, e la sua profondità all’interno della costruzione non sia superiore a due volte la larghezza dell’imbocco (appendice 1, fig. 10).

6)Passeggeri

Per passeggeri si intendono tutti coloro che non siano:

  1. il capitano od i membri dell’equipaggio o altri impiegati o addetti ai servizi di bordo, nonché
  2. bambini di età inferiore ad 1 anno.

7)Spazi adibiti al carico

Per spazi adibiti al carico, rientranti nel calcolo della stazza netta, si intendono quegli spazi chiusi destinati al trasporto di merci da scaricare dalla nave, calcolati nel determinare la stazza lorda. Gli spazi adibiti al carico dovranno essere contrassegnati dalle lettere SC (stiva adibita al carico), alte non meno di 100 mm, (4 pollici) e scritte con caratteri indelebili e poste in bella vista.

8)Stagno alle intemperie

Un dispositivo è «stagno alle intemperie» se non lascia penetrare acqua con qualsiasi condizione di tempo riscontrabile in mare.

9)Audit

Per audit si intende un processo sistematico, indipendente e adeguatamente documentato volto a ottenere elementi di prova dell’audit e ad analizzarli in modo obiettivo per stabilire in quale misura i criteri dell’audit sono soddisfatti.

10)Programma di audit

Per Programma di audit si intende il Programma di audit degli Stati membri dell’IMO stabilito dall’Organizzazione e che tiene conto delle direttive elaborate dall’Organizzazione5.

11)Codice d’applicazione

Per Codice d’applicazione si intende il Codice d’applicazione degli strumenti dell’IMO (Codice III) adottato dall’Organizzazione mediante la risoluzione A.1070(28).

12)Norma di audit

Con norma di audit si intende il Codice d’applicazione.

Norma 3Stazza lorda

La stazza lorda (GT) di una nave sarà calcolata in base alla seguente formula: GT = K1V

in cui

V = volume complessivo di tutti gli spazi chiusi della nave espresso in metri cubi; K1 = 0,2 + 0,02 log10V (K1potrà anche esser ottenuto per mezzo della tabella riportata nell’appendice 2).

Norma 4Stazza netta

1)  La stazza netta (NT) di una nave sarà calcolata in base alla seguente formula:

in cui:

a)  il fattorenon dovrà essere superiore a 1;

b)  il termine K2Vcnon dovrà essere inferiore a 0,25 GT;

c)  NT non dovrà essere inferiore a 0,30 GT,

ed in cui: Vc = volume complessivo degli spazi adibiti al carico, espresso in metri cubi; K2 = 0,2 + 0,02 log10 Vc (K2 potrà anche essere ottenuto per mezzo della tabella riportata nell’appendice 2);

K3= 1,25,

D = puntale dello scafo al centro della nave, espresso in metri, così come definito dalla norma 2‑2; d = pescaggio, fuori ossatura, calcolato al centro della nave, espresso in metri, così come definito dalla presente norma, paragrafo 2; N1 = numero di passeggeri in cabine con non oltre 8 cuccette; N2 = numero di passeggeri, a prescindere da quelli di cabine con non oltre 8 cuccette; N1+ N2 = numero complessivo dei passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare, conformemente alle indicazioni del certificato rilasciato alle navi passeggeri; ove N1+ N2sia inferiore a 13, N1e N2saranno considerati eguali a zero; GT = stazza lorda della nave calcolata in base alle disposizioni della norma 3.

2)  Per pescaggio fuori ossatura (d), di cui si parla al paragrafo 1 della presente norma, si intende uno dei seguenti pescaggi:

  1. per le navi cui si applica la vigente Convenzione internazionale sulle linee di carico6, pescaggio corrispondente alla linea di carico estiva (da non confondere con le linee di carico per il trasporto di legname in coperta), fissato conformemente alla Convenzione suddetta;
  2. per le navi passeggeri, il pescaggio corrispondente alla massima linea di carico per compartimenti, fissata in base alla vigente Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, o, eventualmente, in base a qualsiasi altro accordo internazionale;
  3. per le navi non contemplate dalla Convenzione internazionale sulle linee di carico, per le quali è tuttavia fissato un bordo libero in base a regolamenti nazionali, il pescaggio corrispondente alla linea di carico estiva così fissata;
  4. per le navi per le quali non è stato fissato un bordo libero, ma aventi un pescaggio limitato, in conformità dei regolamenti nazionali, il pescaggio massimo autorizzato;
  5. per le altre navi, il 75% del puntale dello scafo al centro della nave, così come definito dalla norma 2‑2.

Norma 5Modifica della stazza netta

1)  Qualora le caratteristiche di una nave, quali V, Vc, d, N1, N2, definite in base alle norme 3 e 4 siano modificate con conseguente aumento della stazza netta determinata in base alla norma 4, la stazza netta della nave corrispondente alle nuove caratteristiche dovrà essere prontamente calcolata e applicata.

2)  Alle navi che dispongano di più bordi liberi conformemente alla norma 4, paragrafo 2, capoversi a) e b) dovrà esser riconosciuta un’unica stazza netta, che verrà determinata conformemente alle disposizioni della norma 4 e corrisponderà al bordo libero attribuito a seconda del tipo d’impiego della nave.

3)  Qualora vengano modificate le caratteristiche di una nave, quali V, Vc, d, N1, N2, definite in base alle norme 3 e 4, o venga modificato il suo bordo libero, di cui al paragrafo 2 della presente norma, e qualora tali modifiche determinino una riduzione della stazza netta, calcolata in base alle disposizioni contemplate dalla norma 4, un nuovo certificato di stazzatura (1969) indicante la nuova stazza della nave non potrà esser rilasciato prima dello scadere di dodici mesi dalla data di rilascio del certificato ancor valido. Questa disposizione non si applica tuttavia:

  1. alle navi che cambino bandiera;
  2. alle navi che subiscano trasformazioni o modifiche ritenute importanti dall’amministrazione, quali la soppressione di una sovrastruttura con conseguente modifica del bordo libero attribuito;
  3. alle navi passeggeri destinate al trasporto di un gran numero di passeggeri non provvisti di cuccette, per viaggi di particolare natura, quali dei pellegrinaggi.

Norma 6Calcolo dei volumi

1)  Tutti i volumi rientranti nel computo della stazza lorda e della stazza netta dovranno esser misurati, indipendentemente dagli impianti di isolamento o altri sistemi, fino alla parte interna del fasciame o delle lamiere di rivestimento struttura, trattandosi di navi costruite in metallo, e fino alla parte esterna del fasciarne o alla parte interna delle superfici di rivestimento struttura, trattandosi di navi costruite con altro materiale.

2)  Il volume delle appendici dovrà esser incluso nel volume globale.

3)  Il volume degli spazi esposti al mare potrà esser escluso dal volume globale.

Norma 7Misurazioni e calcoli

1)  Tutte le misure utilizzate per calcolare i volumi dovranno presentare uno scarto massimo di 1 cm o di1/20di piede.

2)  I volumi saranno calcolati ricorrendo ai metodi comunemente usati per lo spazio considerato e con uno scarto giudicato soddisfacente dall’amministrazione.

3)  I calcoli dovranno essere adeguatamente dettagliati per poter essere facilmente controllati.

Appendice 1

Figure cui è menzione nella norma 2 paragrafo 5)

Nelle figure qui di seguito:

O = spazio escluso

C = spazio chiuso

I = spazio da considerarsi come spazio chiuso.

Le parti tratteggiate raffigurano gli spazi chiusi.

B = larghezza del ponte per il traverso dell’apertura.

Nelle navi con trincarino arrotondato, la larghezza sarà misurata come da fig. 11.

Norma 2 (5) (a) (i)

Fig. 1

Norma 2 (5) (a) (ii)

Fig. 2

Norma 2 (5) (a) (ii)

Fig. 3

Norma 2 (5) (a) (ii)

Fig. 4

Norma 2 (5) (a) (iii)

Fig. 5

Norma 2 (5) (a) (iii)

Fig. 6

Norma 2 (5) (b)

h =, almeno o 0,75 m (2,5 piedi) a seconda del valore maggiore

Fig. 7

Norma 2 (5) (c)

h = almenoo 0,75 m (2,5 piedi) a seconda del valore maggiore

Aperture laterali opposte Apertura su un solo lato

Fig. 8

Norma 2 (5) (d)

Fig. 9

Norma 2 (5) (e)

Fig. 10

Raggio Nave con trincarini arrotondati Raggio

Fig. 11

Appendice 2

Coefficienti K1 e K2 di cui alle norme 3 e 4 1)

V o Vc= volume in metri cubi

V o VcK1o K2V o VcK1o K2V o VcK1o K2V o VcK1o K2
100.220045,0000.2931330,0000.3104670,0000.3165
200.226050,0000.2940340,0000.3106680,0000.3166
300.229555,0000.2948350,0000.3109690,0000.3168
400.232060,0000.2956360,0000.3111700,0000.3169
500.234065,0000.2963370,0000.3114710,0000.3170
600.235670,0000.2969380,0000.3116720,0000.3171
700.236975,0000.2975390,0000.3118730,0000.3173
800.238180,0000.2981400,0000.3120740,0000.3174
900.239185,0000.2986410,0000.3123750,0000.3175
1000.240090,0000.2991420,0000.3125760,0000.3176
2000.246095,0000.2996430,0000.3127770,0000.3177
3000.2495100,0000.3000440,0000.3129780,0000.3178
4000.2520110,0000.3008450,0000.3131790,0000.3180
5000.2540120,0000.3016460,0000.3133800,0000.3181
6000.2556130,0000.3023470,0000.3134810,0000.3182
7000.2569140,0000.3029480,0000.3136820,0000.3183
8000.2581150,0000.3035490,0000.3138830,0000.3184
9000.2591160,0000.3041500,0000.3140840,0000.3185
1,0000.2600170,0000.3046510,0000.3142850,0000.3186
2,0000.2660180,0000.3051520,0000.3143860,0000.3187
3,0000.2695190,0000.3056530,0000.3145870,0000.3188
4,0000.2720200,0000.3060540,0000.3146880,0000.3189
5,0000.2740210,0000.3064550,0000.3148890,0000.3190
6,0000.2756220,0000.3068560,0000.3150900,0000.3191
7,0000.2769230,0000.3072570,0000.3151910,0000.3192
8,0000.2781240,0000.3076580,0000.3153920,0000.3193
9,0000.2791250,0000.3080590,0000.3154930,0000.3194
10,0000.2800260,0000.3083600,0000.3156940,0000.3195
15,0000.2835270,0000.3086610,0000.3157950,0000.3196
20,0000.2860280,0000.3089620,0000.3158960,0000.3196
25,0000.2880290,0000.3092630,0000.3160970,0000.3197
30,0000.2895300,0000.3095640,0000.3161980,0000.3198
35,0000.2909310,0000.3098650,0000.3163990,0000.3199
40,0000.2920320,0000.3101660,0000.31641,000,0000.3200

I coefficienti K1e K2, per i valori intermedi di V o Vc, sono ottenuti per interpolazione lineare.

Allegato II
Certificato internazionale di stazzatura delle navi (1969)
(Timbro ufficiale)
Rilasciato conformemente alle disposizioni della Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969 a nome del Governo di
(nome ufficiale del Paese per esteso)
nei cui confronti la Convenzione è entrata in vigore il 19
da
(titolo ufficiale per esteso della persona o dell’organismo competente in base alle disposizioni della Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969)
Nome della naveNumero o lettere segnaletichePorto di immatricolazioneData*
* Data in cui la chiglia della nave è stata montata, o in cui i lavori di costruzioni della nave erano a uno stadio di avanzamento equipollente (art. 2-6), o data in cui la nave ha subito importanti trasformazioni o modifiche (art. 3, 2) b), a seconda del caso.
DIMENSIONI PRINCIPALI
Lunghezza
(art. 2-8)
Larghezza
(norma 2-3)
Puntale dello scafo dal centro della nave al ponte superiore (norma 2-2)
STAZZA DELLA NAVE
STAZZA LORDA
STAZZA NETTA
Si certifica che la stazza della nave è stata calcolata conformemente alle disposizioni della Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969.
Rilasciato a il 19
(luogo di rilascio del certificato) (data di rilascio)
(firma del funzionario che ha rilasciato il certificato)
e/o
(timbro dell’autorità che ha rilasciato il certificato)
Qualora il certificato sia firmato, aggiungere la seguente frase:
Il sottoscritto certifica di essere stato debitamente abilitato dal Governo suddetto a rilasciare il presente certificato.
(firma)
SPAZI INCLUSI NELLA STAZZA
STAZZA LORDASTAZZA NETTA
Designazione dello spazioUbicazioneLunghezzaDesignazione dello spazioUbicazioneLunghezza
Sottoponte
NUMERO DI PASSEGGERI
(norma 4-1)
Numero di passeggeri in cabine con al massimo 8 cuccette
Numero di passeggeri, a prescindere da quelli in cabine con al massimo 8 cuccette
SPAZI ESCLUSI
(norma 2-5)
PESCAGGIO FUORI OSSATURA
(norma 4-2)
Contrassegnare con un asterisco (*) gli spazi sopra citati comprendenti spazi chiusi e spazi esclusi.
Data e luogo della prima stazzatura
Data e luogo dell’ultima ristazzatura
OSSERVAZIONI:
Allegato III

Verifica del rispetto delle disposizioni della Convenzione

Norma 8Applicazione

I Governi contraenti applicano le disposizioni del Codice d’applicazione nell’adempiere gli obblighi e le responsabilità loro incombenti in virtù della presente Convenzione.

Norma 9Verifica della conformità

1)  Ogni Governo contraente è sottoposto ad audit periodici svolti dall’Organizzazione conformemente alla norma di audit al fine di accertare il rispetto e l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

2)  Il Segretario Generale dell’Organizzazione è responsabile dell’amministrazione del Programma di audit conformemente alle direttive elaborate dall’Organizzazione7.

3)  Ogni Governo contraente è responsabile di agevolare lo svolgimento dell’audit e l’attuazione di un programma di misure destinato a dare seguito alle conclusioni, sulla base delle direttive adottate dall’Organizzazione.

4)  L’audit di ogni Governo contraente deve:

  1. rispettare uno scadenzario globale stabilito dal Segretario Generale dell’Organizzazione che tenga conto delle direttive elaborate dall’Organizzazione; e
  2. essere svolto a intervalli regolari, tenendo conto delle direttive elaborate dall’Organizzazione.
Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Albania3 aprile2003 A3 luglio2003
Algeria4 ottobre1976 A18 luglio1982
Angola4 ottobre2001 A4 gennaio2002
Antigua e Barbuda3 marzo1987 A3 giugno1987
Arabia Saudita20 gennaio1975 A18 luglio1982
Argentina24 gennaio197918 luglio1982
Australia21 maggio1982 A21 agosto1982
Austria7 ottobre1975 A18 luglio1982
Azerbaigian1° luglio1997 A1° ottobre1997
Bahamas22 luglio1976 A18 luglio1982
Bahrein21 ottobre1985 A21 gennaio1986
Bangladesh6 novembre1981 A18 luglio1982
Barbados1° settembre1982 A1° dicembre1982
Belgio2 giugno197518 luglio1982
Belize9 aprile1991 A9 luglio1991
Benin1° novembre1985 A1° febbraio1986
Bielorussia4 ottobre2019 A4 gennaio2020
Bolivia4 giugno1999 A4 settembre1999
Bosnia ed Erzegovina8 maggio2018 A8 agosto2018
Brasile30 novembre197018 luglio1982
Brunei23 ottobre1986 A23 gennaio1987
Bulgaria*14 ottobre198214 gennaio1983
Cambogia28 novembre1994 A28 febbraio1995
Canada18 luglio199418 ottobre1994
Capo Verde4 luglio2003 A4 luglio2003
Ceca, Repubblica19 ottobre1993 S1° gennaio1993
Cile*22 novembre1982 A22 febbraio1983
Cina*8 aprile1980 A17 luglio1982
Hong Konga5 giugno19971° luglio1997
Macaob13 dicembre199920 dicembre1999
Cipro9 maggio1986 A9 agosto1986
Colombia16 giugno1976 A18 luglio1982
Comore22 novembre2000 A22 febbraio2001
Congo (Brazzaville)7 agosto2002 A7 novembre2002
Corea (Nord)18 ottobre1989 A18 gennaio1990
Corea (Sud)18 gennaio198018 luglio1982
Costa Rica27 maggio2009 A27 agosto2009
Côte d’Ivoire5 ottobre1987 A5 gennaio1988
Croazia27 luglio1992 S8 ottobre1991
Cuba*9 novembre1982 A9 febbraio1983
Danimarca*22 giugno198222 settembre1982
Dominica21 giugno2000 A21 settembre2000
Ecuador21 settembre1995 A21 dicembre1995
El Salvador25 aprile1997 A25 luglio1997
Emirati Arabi Uniti15 dicembre1983 A15 marzo1984
Eritrea22 aprile1996 A22 luglio1996
Estonia16 dicembre1991 A16 marzo1992
Etiopia18 luglio1985 A18 ottobre1985
Figi29 novembre1972 A18 luglio1982
Filippine6 settembre197818 luglio1982
Finlandia6 febbraio197318 luglio1982
Francia*31 ottobre198018 luglio1982
Gabon12 aprile2005 A12 luglio2005
Gambia1° novembre1991 A1° febbraio1992
Georgia19 aprile1994 A19 luglio1994
Germania*7 maggio197518 luglio1982
Ghana13 dicembre197318 luglio1982
Giamaica8 settembre2000 A8 dicembre2000
Giappone17 luglio198018 luglio1982
Gibuti12 ottobre2015 A12 gennaio2016
Giordania3 ottobre1995 A3 gennaio1996
Grecia19 agosto198319 novembre1983
Grenada28 giugno2004 A28 settembre2004
Guatemala20 febbraio2008 A20 maggio2008
Guinea19 gennaio1981 A18 luglio1982
Guinea-Bissau12 maggio2022 A12 agosto2022
Guinea equatoriale24 aprile1996 A24 luglio1996
Guyana10 dicembre1997 A10 marzo1998
Haiti6 aprile1989 A6 luglio1989
Honduras2 dicembre1998 A2 marzo1999
India26 maggio1977 A18 luglio1982
Indonesia14 marzo198914 giugno1989
Iran28 dicembre1973 A18 luglio1982
Iraq29 agosto1972 A18 luglio1982
Irlanda11 aprile198511 luglio1985
Islanda17 giugno197018 luglio1982
Isole Cook21 dicembre2001 A21 marzo2002
Isole Marshall25 aprile1989 A25 luglio1989
Israele**13 febbraio197518 luglio1982
Italia10 settembre197418 luglio1982
Kazakstan7 marzo1994 A7 giugno1994
Kenya15 dicembre1992 A15 marzo1993
Kiribati5 febbraio2007 A5 maggio2007
Kuwait2 marzo19832 giugno1983
Lettonia11 maggio1998 A11 agosto1998
Libano16 dicembre1994 A16 marzo1995
Liberia25 settembre197218 luglio1982
Libia28 aprile2005 A28 luglio2005
Lituania4 dicembre1991 A4 marzo1992
Lussemburgo14 febbraio1991 A14 maggio1991
Madagascar27 luglio201727 ottobre2017
Malaysia24 aprile1984 A24 luglio1984
Maldive2 giugno1983 A2 settembre1983
Malta20 marzo1989 A20 giugno1989
Marocco28 giugno1990 A28 settembre1990
Mauritania24 novembre1997 A24 febbraio1998
Maurizio11 ottobre1988 A11 gennaio1989
Messico14 luglio197218 luglio1982
Moldova11 ottobre2005 A11 gennaio2006
Monaco19 gennaio1971 A18 luglio1982
Mongolia26 giugno2002 A26 settembre2002
Montenegro3 giugno2006 S3 giugno2006
Mozambico30 ottobre1991 A30 gennaio1992
Myanmar4 maggio1988 A4 agosto1988
Namibia27 novembre2000 A27 febbraio2001
Nauru18 giugno2018 A18 settembre2018
Nicaragua2 febbraio1994 A2 maggio1994
Nigeria13 novembre1984 A13 febbraio1985
Niue18 maggio2012 A18 agosto2012
Norvegia26 agosto197118 luglio1982
Nuova Zelanda*6 gennaio1978 A18 luglio1982
Oman24 settembre1990 A24 dicembre1990
Paesi Bassi16 giugno198118 luglio1982
Arubac16 giugno198118 luglio1982
Curaçao16 giugno198118 luglio1982
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
16 giugno198118 luglio1982
Sint Maarten16 giugno198118 luglio1982
Pakistan17 ottobre199417 gennaio1995
Palau29 settembre2011 A29 dicembre2011
Panama9 marzo1978 A18 luglio1982
Papua Nuova Guinea25 ottobre1993 A25 gennaio1994
Perù16 luglio1982 A16 ottobre1982
Polonia27 luglio197618 luglio1982
Portogallo1° giugno19871° settembre1987
Qatar3 febbraio1986 A3 maggio1986
Regno Unito*8 gennaio197118 luglio1982
Bermuda11 novembre19826 dicembre1982
Gibilterra7 dicembre19881° dicembre1988
Guernesey30 dicembre19881° gennaio1989
Isola di Man11 ottobre198419 ottobre1984
Isole Caimane9 maggio198823 giugno1988
Isole Falkland16 giugno199516 giugno1995
Jersey24 ottobre200524 ottobre2005
Vergini Britanniche, Isole15 settembre200915 settembre2009
Romania*21 maggio1976 A18 luglio1982
Russia*20 novembre196918 luglio1982
Saint Kitts e Nevis11 giugno2004 A11 settembre2004
Saint Lucia20 maggio2004 A20 agosto2004
Saint Vincent e Grenadine28 ottobre1983 A28 gennaio1984
Salomone, Isole30 giugno2004 A30 settembre2004
Samoa18 maggio2004 A18 agosto2004
San Marino19 aprile2021 A19 luglio2021
São Tomé e Príncipe29 ottobre1998 A29 gennaio1999
Seicelle17 luglio2017 A17 ottobre2017
Senegal16 gennaio1997 A16 aprile1997
Serbia29 aprile197118 luglio1982
Sierra Leone26 luglio2001 A26 ottobre2001
Singapore6 giugno1985 A6 settembre1985
Siria*6 febbraio1975 A18 luglio1982
Slovacchia30 gennaio1995 S1° gennaio1993
Slovenia12 novembre1992 S25 giugno1991
Spagna6 novembre197218 luglio1982
Sri Lanka11 marzo1992 A11 giugno1992
Stati Uniti*10 novembre198210 febbraio1983
Sudafrica24 novembre1982 A24 febbraio1983
Sudan21 maggio2002 A21 agosto2002
Svezia11 maggio197918 luglio1982
Svizzera21 giugno197718 luglio1982
Tanzania28 marzo2001 A28 giugno2001
Thailandia11 giugno1996 A11 settembre1996
Togo19 luglio1989 A19 ottobre1989
Tonga12 aprile1977 A18 luglio1982
Trinidad e Tobago15 febbraio1979 A18 luglio1982
Tunisia13 gennaio1999 A13 aprile1999
Turchia16 maggio1980 A18 luglio1982
Turkmenistan4 febbraio2009 A4 maggio2009
Tuvalu22 agosto1985 A22 novembre1985
Ucraina25 ottobre1993 A25 gennaio1994
Ungheria*23 maggio1975 A18 luglio1982
Uruguay3 febbraio1989 A3 maggio1989
Vanuatu13 gennaio1989 A13 aprile1989
Venezuela6 luglio19836 ottobre1983
Vietnam18 dicembre1990 A18 marzo1991
Yemen6 marzo1979 A18 luglio1982
* Riserve e dichiarazioni ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi inglesi possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione internazionale per la navigazione marittima (IMO): www.imo.org/Conventions oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Dal 18 lug. 1982 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 5 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
b Dal 19 nov. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.
c Il 1° gennaio 1986 l’isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha ottenuto l’autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno.

Footnotes

  1. Art. 1 del DF del 30 nov. 1976 (RU 1978 167).

  2. Attualmente: «Organizzazione marittima internazionale».

  3. RS 0.193.501

  4. RS 0.120

  5. Si rinvia al documento quadro e alle procedure per il Programma di audit degli Stati membri dell’IMO, adottati dall’Organizzazione mediante la risoluzione A.1067(28).

  6. RS 0.747.305.411

  7. Si rinvia al documento quadro e alle procedure per il Programma di audit degli Stati membri dell’IMO, adottati dall’Organizzazione mediante la risoluzione A.1067(28).