Convenzione sul regime internazionale dei porti marittimi

0.747.305.21Multilateral International Treaty21 gen 1927

Conchiusa a Ginevra il 9 dicembre 1923
Approvata dall’Assemblea federale il 28 settembre 19262
Ratificazione depositata dalla Svizzera il 23 ottobre 1926
Entrata in vigore per la Svizzera il 21 gennaio 1927

(Stato 15  marzo 2005)

La Germania, il Belgio, il Brasile, l’Impero britannico (comprese la Nuova Zelanda e l’India), la Bulgaria, il Cile, la Danimarca, la Spagna, l’Estonia, la Grecia, l’Ungheria, l’Italia, il Giappone, la Lituania, la Norvegia, i Paesi Bassi,
il Salvador, il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, il Siam, la Svezia, la Svizzera,
la Cecoslovacchia e l’Uruguay,

desiderosi di assicurare nella più larga misura possibile la libertà delle comunicazioni prevista all’art. 23, lett. e, del Patto3garantendo nei porti marittimi posti sotto la loro sovranità od autorità, e per i bisogni del commercio internazionale, la parità di trattamento fra le navi di tutti gli Stati contraenti, le loro merci ed i loro passeggeri;

considerando che il miglior mezzo per giungere ad un risultato in questa materia è una convenzione generale alla quale possa aderire successivamente il maggior numero possibile di Stati;

considerando che la Conferenza radunatasi a Genova il 10 aprile 1922 ha domandato, in una risoluzione trasmessa agli organi competenti della Società delle Nazioni, con l’approvazione del Consiglio e della Assemblea della Società, che siano stipulate e messe in vigore il più presto possibile le convenzioni internazionali relative al regime delle comunicazioni, previste nei trattati di pace, e che l’art. 379 del Trattato di Versailles4e gli articoli corrispondenti degli altri Trattati hanno previsto l’elaborazione di una Convenzione generale sul regime internazionale dei porti;

avendo accolto l’invito della Società delle Nazioni a partecipare a una conferenza riunitasi a Ginevra il 15 novembre 1923;

nell’intento di mettere in vigore le disposizioni dello Statuto relativo al regime internazionale dei porti marittimi, ivi adottato, e di stipulare a questo scopo una convenzione generale, le alte Parti contraenti hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Gli Stati contraenti dichiarano di accettare lo Statuto qui allegato, relativo al regime internazionale dei porti marittimi, adottato dalla seconda Conferenza generale delle comunicazioni e del transito, riunitasi a Ginevra il 15 novembre 1923.

Questo Statuto sarà considerato come facente parte integrante della presente Convenzione.

Per conseguenza essi dichiarano di accettare gli obblighi risultanti da esso Statuto, in conformità dei termini e secondo le condizioni ivi stabiliti.

Art. 2

La presente Convenzione lascia intatti i diritti e gli obblighi che risultano dalle disposizioni del Trattato di Pace, firmato a Versailles il 28 giugno 1919, o dalle disposizioni degli altri Trattati analoghi, per ciò che concerne le Potenze firmatarie o beneficiarie di detti Trattati.

Art. 3

Questa Convenzione, per la quale fanno parimente stato i testi francese e inglese, porterà la data di questo giorno e fino al 31 ottobre 1924 sarà aperta alla firma di tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza di Ginevra, di ogni Membro della Società delle Nazioni e di ogni Stato al quale il Consiglio della Società delle Nazioni avrà a tal uopo comunicato un esemplare della presente Convenzione.

Art. 4

La presente Convenzione dovrà essere ratificata. Gli istrumenti di ratificazione dovranno essere trasmessi al Segretario generale della Società delle Nazioni, il quale ne notificherà il deposito a tutti gli Stati firmatari o aderenti.

Art. 5

A contare dal primo novembre 1924 ogni Stato rappresentato alla Conferenza di cui all’articolo primo, ogni Membro della Società delle Nazioni e ogni Stato al quale il Consiglio della Società delle Nazioni avrà a tal uopo comunicato un esemplare, potrà aderire alla presente Convenzione.

Detta adesione si effettuerà per mezzo di un istrumento comunicato al Segretario generale della Società delle Nazioni5, affinché sia depositato negli archivi del Segretariato. Il Segretariato generale notificherà immediatamente l’avvenuto deposito a tutti gli Stati firmatari o aderenti.

Art. 6

La presente Convenzione non entrerà in vigore se non dopo esser stata ratificata in nome di cinque Stati. La data dell’entrata in vigore rimane stabilita al novantesimo giorno da che il Segretario generale della Società delle Nazioni avrà ricevuto la quinta notificazione. Ulteriormente, per quanto concerne ciascuna delle Parti, la presente Convenzione avrà effetto novanta giorni dopo il ricevimento della ratificazione o della notificazione dell’adesione.

In conformità delle disposizioni dell’art. 18 del Patto della Società delle Nazioni, il Segretario generale registrerà la presente Convenzione il giorno dell’entrata in vigore di quest’ultima.

Art. 7

Un apposito catalogo, tenuto dal Segretario generale della Società delle Nazioni6, indicherà, tenuto conto dell’art. 9, quali Parti abbiano firmato o ratificato la presente Convenzione, quali vi abbiano aderito o l’abbiano disdetta. Detto catalogo rimarrà ognora aperto ai Membri della Società e sarà pubblicato il più spesso possibile, giusta le indicazioni del Consiglio.

Art. 8

Riservate le disposizioni dell’art. 2, la presente Convenzione potrà essere disdetta da una qualsiasi delle Parti, spirato che sia un termine di cinque anni a contare dalla data della sua entrata in vigore per la rispettiva Parte. La disdetta sarà data con una notificazione scritta indirizzata al Segretario generale della Società delle Nazioni7. Quest’ultimo provvederà quindi a trasmettere una copia della notificazione alle altre Parti, informandole della data in cui l’ha ricevuta.

La disdetta avrà effetto un anno dopo che essa sarà pervenuta al Segretario generale e non sarà operante che per ciò che concerne lo Stato che l’avrà data.

Art. 9

Ogni Stato firmatario della presente Convenzione, o che vi aderisca, ha facoltà di dichiarare, sia al momento della firma, sia al momento della sua ratificazione o della sua adesione, che la sua accettazione della presente Convenzione, non impegna sia il complesso, sia taluno dei suoi protettorati, colonie, possedimenti o territori d’oltremare esclusi da questa dichiarazione.

La disdetta potrà pure essere data separatamente per ogni singolo protettorato, colonia, possedimento o territorio d’oltremare; ad essa si applicheranno le disposizioni dell’art. 8.

Art. 10

La revisione della presente Convenzione potrà in ogni tempo essere domandato da un terzo degli Stati contraenti.

In fede di che, i sunnominati plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra, addì nove dicembre millenovecentoventitrè in un unico esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Segretariato della Società delle Nazioni8.

Statuto

Art. 1

Sono considerati porti marittimi, a’ sensi del presente Statuto, i porti che normalmente sono frequentati da navi d’alto mare e servono al commercio estero.9

Art. 2

A condizione di reciprocità e salva la disposizione prevista all’art. 8, cpv. 1, ogni Stato contraente s’impegna ad assicurare alle navi di qualsiasi altro Stato contraente un trattamento eguale a quello riservato alle sue proprie navi o alle navi di qualunque altro Stato, nei porti marittimi posti sotto la sua sovranità o autorità, per ciò che concerne la libertà d’accesso al porto, l’uso di quest’ultimo ed il godimento completo di quelle comodità ch’esso offre alla navigazione ed alle operazioni commerciali per le navi, le loro merci ed i loro passeggeri.

La parità di trattamento così stabilita andrà estesa ad ogni genere di facilitazioni, quali sarebbero: l’assegnazione di posti sulla banchina, le facilitazioni di caricamento e di scaricamento, come pure quelle relative ai diritti e alle tasse d’ogni genere riscosse in nome o per conto del Governo, delle pubbliche autorità, dei concessionari o di qualsiasi sorta di stabilimenti.

Art. 3

Le disposizioni dell’articolo precedente non limitano menomamente la libertà delle autorità competenti di un porto marittimo nell’applicazione di quei provvedimenti ch’esse reputano convenienti per la buona amministrazione del porto, purché tali provvedimenti siano conformi alla massima della parità di trattamento definita nel succitato articolo.

Art. 4

Tutti i dazi e le tasse per l’uso dei porti marittimi dovranno essere debitamente pubblicati, prima d’essere messi in vigore.

Ciò vale altresì per i regolamenti di polizia e di esercizio.

In ogni porto marittimo, l’amministrazione portuaria terrà a disposizione degli interessati un prospetto dei diritti e delle tasse come pure una raccolta dei regolamenti di polizia e di esercizio.

Art. 5

Nel determinare e applicare i dazi o le tasse affini, i dazi locali o le tasse di consumo, come pure le spese accessorie riscosse all’importazione o all’esportazione di merci per i porti marittimi posti sotto l’autorità o la sovranità degli Stati contraenti, si prescinderà completamente dalla bandiera della nave, così che non sarà fatta alcuna distinzione, a detrimento della bandiera di uno Stato contraente qualsiasi, tra quest’ultimo e la bandiera dello Stato sotto la cui sovranità o autorità è posto il porto, o quella di qualsivoglia altro Stato.

Art. 6

Allo scopo di non rendere inefficace nella pratica la massima della parità di trattamento nei porti marittimi, stabilita nell’art. 2, con la adozione di altri provvedimenti che implichino distinzioni a detrimento di uno Stato contraente che faccia uso di detti porti, ogni Stato contraente s’impegna ad applicare le disposizioni degli art. 4, 20, 21 et 22 dello Statuto allegato alla Convenzione sul regime delle strade ferrate, firmata a Ginevra il 9 dicembre 192310in quanto questi articoli s’applichino a trasporti in provenienza o a destinazione di un porto marittimo, indipendentemente dal fatto che questo Stato contraente sia o no parte nella detta Convenzione sul regime internazionale delle strade ferrate. Detti articoli devono essere interpretati in conformità delle disposizioni del Protocollo di firma della citata Convenzione11.

Art. 7

Salvo motivi eccezionali, fondati soprattutto su considerazioni geografiche, economiche o tecniche speciali che giustifichino una derogazione, i dazi riscossi in un dato porto marittimo posto sotto la sovranità o l’autorità di uno Stato contraente non potranno essere superiori a quelli riscossi alle altre frontiere doganali del medesimo Stato su di una merce della stessa natura, della stessa provenienza o della stessa destinazione.

Qualora, per i motivi eccezionali suddetti, uno Stato contraente concedesse particolari facilitazioni doganali ad altre vie di importazione o di esportazione, esso non ne farà un mezzo di discriminazione irragionevole a detrimento dell’importazione o dell’esportazione effettuate per la via dei porti marittimi posti sotto la sua autorità o sovranità.

Art. 8

Ciascuno degli Stati contraenti si riserva la facoltà di sospendere, previa notificazione per la via diplomatica, il beneficio della parità di trattamento ad ogni nave di uno Stato che non applicasse in modo effettivo, in un porto posto sotto la sua autorità o sovranità, le disposizioni del presente Statuto alle navi del suddetto Stato, alle loro mercanzie ed ai loro passeggeri.

In caso d’applicazione del provvedimento previsto al capoverso precedente, lo Stato che l’avesse preso e quello che ne fosse l’oggetto avranno il diritto di ricorrere alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale12mediante richiesta indirizzata al Cancelliere della Corte. Questa statuirà per procedura sommaria.

Tuttavia ogni Stato contraente avrà facoltà di dichiarare, al momento di firmare o di ratificare la presente Convenzione, ch’esso rinuncia a prendere i provvedimenti di cui al primo capoverso del presente articolo, di fronte a tutti quegli Stati che facessero un’identica dichiarazione.

Art. 9

Il presente Statuto non concerne in nessun modo il cabotaggio marittimo.

Art. 10

Ogni Stato contraente si riserva il diritto di organizzare come meglio crede il servizio di rimorchio ne’ suoi porti marittimi, a condizione che siano osservate le disposizioni degli art. 2 e 4.

Art. 11

Ogni Stato si riserva il diritto di organizzare o di disciplinare come meglio crede il servizio di pilotaggio.

Nei casi in cui il pilotaggio fosse obbligatorio, le tariffe ed i servizi resi saranno sottoposti alle disposizioni degli art. 2 e 4, pur avendo ogni Stato contraente facoltà di esentare da tale obbligo i suoi sudditi che soddisfacessero a determinate condizioni tecniche.

Art. 12

Ogni Stato contraente avrà facoltà di dichiarare, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione, ch’esso si riserva il diritto di limitare, giusta la propria legislazione e conformandosi, per quanto è possibile, ai principi di questo Statuto, il trasporto degli emigranti alle navi alle quali avrà concesso delle patenti, come a quelle che soddisfino alle condizioni previste nella sua legislazione.

Le navi autorizzate a fare il trasporto degli emigranti godranno in tutti i porti dei vantaggi previsti in questo Statuto.

Art. 13

Il presente Statuto si applica a tutte le navi, appartengano esse a privati, a collettività pubbliche o allo Stato.

Esso non concerne però in nessun modo le navi da guerra né le navi di polizia o di controllo né, in generale, le navi che a un titolo qualsiasi rappresentino la pubblica autorità e neppure tutte le altre navi, o in quanto servano esclusivamente ai fini delle forze navali, militari o aeree di uno Stato.

Art. 14

Il presente Statuto non è in alcun modo applicabile alle navi da pesca né ai prodotti della loro pesca.

Art. 15

Quando, per mezzo di un trattato, di una convenzione o di un accordo, uno Stato contraente avrà accordato certi diritti a un altro Stato, in una zona definitiva di uno dei suoi porti marittimi, per facilitare il transito delle mercanzie e dei passeggeri di detto Stato, nessun altro Stato contraente potrà prevalersi delle disposizioni del presente Statuto per rivendicare diritti analoghi.

Ogni Stato contraente che goda di tali diritti in un porto marittimo di uno Stato, contraente o no, dovrà tenersi alle disposizioni di questo Statuto per ciò che concerne il trattamento delle navi che fanno commercio con esso, nonché delle loro merci e dei loro passeggeri.

Ogni Stato contraente che accorda tali diritti ad uno Stato non contraente è tenuto a prevedere nel relativo accordo l’obbligo, per lo Stato che godrà di detti diritti, di tenersi alle disposizioni del presente Statuto per ciò che concerne il trattamento delle navi che fanno commercio con lui, delle loro mercanzie e dei loro passeggeri.

Art. 16

A titolo eccezionale per un tempo limitato allo stretto necessario, sarà lecito derogare alle disposizioni degli art. da 2 a 7 inclusivi, mediante provvedimenti particolari o generali che ciascuno degli Stati contraenti fosse obbligato a prendere in caso d’avvenimenti gravi che toccassero la sicurezza dello Stato o gli interessi vitali del paese, restando tuttavia inteso che i principi del presente Statuto dovranno venir osservati sempre entro i limiti del possibile.

Art. 17

Nessuno degli Stati contraenti sarà tenuto dal presente Statuto a permettere il transito dei viaggiatori a cui fosse vietato l’ingresso ne’ suoi territori, o delle merci di cui fosse proibita l’importazione, sia per ragioni di salute o di sicurezza pubbliche, sia per precauzione contro le malattie degli animali o dei vegetali. Per ciò che concerne i trasporti che non siano semplici trasporti in transito, nessuno Stato contraente sarà tenuto dal presente Statuto a permettere il trasporto dei viaggiatori a cui fosse vietato l’ingresso ne’ suoi territori o delle merci la cui importazione ed esportazione fosse vietata in virtù delle leggi nazionali.

Ogni Stato contraente avrà il diritto di prendere le misure di precauzione necessarie relative al trasporto di merci pericolose o simili, come pure le misure di polizia generale, compresa la polizia degli emigranti che entrano ed escono da’ suoi territori, restando inteso che tali misure non dovranno avere per effetto di stabilire distinzioni contrarie ai principi del presente Statuto.

Il presente Statuto non potrà inoltre toccare menomamente quei provvedimenti che uno Stato contraente qualsiasi è o potrà essere indotto a prendere per conformarsi a convenzioni internazionali generali di cui faccia parte o che potessero venir concluse ulteriormente, specie quelle stipulate sotto gli auspici della Società delle Nazioni, relativamente alla tratta delle donne e dei fanciulli, al transito, all’esportazione o all’importazione di una categoria particolare di merci, quali sarebbero l’oppio o altre droghe nocive, le armi o il prodotto di pesche, ovvero ad altre convenzioni intese a prevenire le infrazioni ai diritti della proprietà industriale, letteraria o artistica, o che riguardassero i marchi falsi, le false indicazioni d’origine o altri metodi del commercio sleale.

Art. 18

Il presente Statuto non stabilisce i diritti e i doveri dei belligeranti o dei neutri in tempo di guerra.13Cionondimeno esso sussisterà in tempo di guerra nella misura compatibile con questi diritti e con questi doveri.

Art. 19

Gli Stati contraenti si impegnano a portare a quelle, tra le Convenzioni vigenti alla data del 9 dicembre 1923, che contravvenissero alle disposizioni del presente Statuto, non appena le circostanze lo permettano o almeno al momento della scadenza di dette Convenzioni, tutte quelle modificazioni atte a metterle in armonia con lo Statuto, che fossero permesse dalle condizioni geografiche, economiche o tecniche dei paesi o delle regioni che formano l’oggetto di tali Convenzioni.

Lo stesso dicasi delle concessioni accordate prima del 9 dicembre 1923 per l’esercizio totale o parziale dei porti marittimi.

Art. 20

Il presente Statuto non implica menomamente l’abolizione di facilitazioni maggiori tuttora accordate per l’uso dei porti marittimi in condizioni compatibili con i principi di esso Statuto e non implica nemmeno il divieto di accordarne di simili in avvenire.

Art. 21

Senza pregiudizio della clausola prevista all’art. 8, cpv. 2, le contestazioni che dovessero nascere fra Stati contraenti circa l’applicazione o l’interpretazione del presente Statuto, saranno regolate nel modo seguente:

Se la vertenza non si può comporre sia direttamente fra le Parti sia con altri modi di composizione amichevole, i contendenti, prima di ricorrere ad una procedura arbitrale o ad una liquidazione giudiziaria, potranno sottoporre la loro vertenza, per parere consultivo, all’organo che fosse stato istituito dalla Società delle Nazioni in qualità di organo consulente e tecnico dei membri della Società, per ciò che concerne le comunicazioni ed il transito. Se il caso fosse urgente, un parere provvisorio potrà raccomandare tutte le misure provvisionali destinate particolarmente a ridare al traffico internazionale quelle agevolezze di cui godeva prima dell’atto o del fatto che ha cagionato la vertenza.

Qualora la vertenza non potesse venir composta mediante una delle procedure indicate nel capoverso precedente, gli Stati contraenti la sottoporranno ad un arbitrato, salvo ch’essi non abbiano risolto o non risolvano, in virtù di un accordo fra le Parti, di sottoporla alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale14.

Art. 22

Qualora la vertenza dovesse essere sottoposta alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale15, si statuirà nelle condizioni fissate all’art. 27 dello Statuto della Corte16.

In caso d’arbitrato, e salvo che le Parti non decidano altrimenti, ogni Parte designerà un arbitro e il terzo membro del Tribunale arbitrale sarà scelto dagli arbitri o, se questi ultimi non dovessero giungere ad un accordo, verrà nominato dal Consiglio della Società delle Nazioni, che lo sceglierà dalla lista degli assessori per gli affari di comunicazioni e di transito menzionati all’art. 27 dello Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale17; in quest’ultimo caso, il terzo membro verrà designato giusta le disposizioni dell’art. 4, penultimo capoverso, e dell’art. 5, cpv. 1, del Patto della Società18.

Il Tribunale arbitrale giudicherà sulla base di un compromesso stabilito di comune accordo dalle Parti. Qualora queste non riuscissero ad accordarsi, il Tribunale arbitrale stabilirà all’unanimità il compromesso, previo esame delle pretese formulate dalle Parti. Quando non fosse dato di ottenere l’unanimità, la cosa sarà affidata al Consiglio della Società delle Nazioni il quale deciderà secondo le condizioni previste al capoverso precedente. Il Tribunale arbitrale fisserà la procedura nei casi in cui ciò non fosse stato fatto nel compromesso.

Durante la procedura d’arbitrato, e salve disposizioni contrarie del compromesso, le Parti si impegnano a portare davanti alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale19ogni questione di diritto internazionale o qualsiasi questione di interpretazione giuridica dello Statuto, che, a domanda di una parte, il Tribunale arbitrale ritenesse di dover risolvere prima di passare alla composizione della vertenza.

Art. 23

Resta inteso che il presente Statuto non dev’essere interpretato nel senso che abbia comecchessia da regolare i diritti e gli obblighi reciproci dei territori facenti parte o posti sotto la protezione di un medesimo Stato sovrano, essendo indifferente che detti territori, considerati individualmente, siano o no Stati contraenti.

Art. 24

Nessuna delle disposizioni contenute negli articoli precedenti potrà essere interpretata nel senso che tocchi comecchessia i diritti e gli obblighi d’uno Stato contraente nella sua qualità di Membro della Società delle Nazioni.

Protocollo di firma

Al momento di firmare la Convenzione sul regime internazionale dei porti marittimi, conclusa in data d’oggi, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

  1. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto s’applicano ai porti di rifugio particolarmente costruiti a questo scopo.
  2. Resta inteso che la riserva fatta dalla delegazione inglese circa le disposizioni della sezione 24 del «Pilotage Act» del 1913 è accettata.
  3. Resta inteso che gli obblighi previsti dalla legislazione francese per ciò che concerne i sensali marittimi non sono contrari ai principi ed allo spirito dello Statuto sul regime internazionale dei porti marittimi.
  4. Resta inteso che la condizione di reciprocità prevista all’art. 2 dello Statuto sul regime internazionale dei porti marittimi non dovrà avere per effetto di privare dei vantaggi di detto Statuto gli Stati contraenti sprovvisti di porti marittimi e che non godessero, in una zone di un porto marittimo di un altro Stato, dei diritti previsti all’art. 15 di questo Statuto.
  5. Qualora uno Stato o un territorio al quale non s’applica la presente Convenzione, dovesse avere la stessa bandiera o la stessa nazionalità di uno Stato contraente, questo Stato o questo territorio non potrà prevalersi di nessun diritto garantito dallo Statuto sul regime internazionale dei porti marittimi alla bandiera o ai nazionali degli Stati contraenti. Il presente Protocollo avrà forza, valore e durata identici a quelli dello Statuto concluso in data d’oggi, del quale deve essere considerato come parte integrale.

In fede di che, i plenipotenziari sunnominati hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Ginevra, il nove dicembre millenovecentoventitrè in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Segretariato della Società delle Nazioni; ne sarà rimessa copia conforme a tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza.

(Seguono le firme)

Campo d’applicazione della convenzione il 25 giugno 2004

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Antigua e Barbuda27 febbraio1989 S1° novembre1981
Australia29 giugno1925 A26 luglio1926
Austria20 gennaio1927 A20 aprile1927
Belgio*16 maggio192714 agosto1927
Burkina Faso18 luglio1966 A16 ottobre1966
Cina
Hong Konga6 giugno19971° luglio1997
Cipro9 novembre1964 S16 agosto1960
Croazia3 agosto1992 S8 ottobre1991
Côte d’Ivoire22 giugno1966 A20 settembre1966
Danimarca27 aprile192626 luglio1926
Estonia*4 novembre19312 febbraio1932
Figi15 marzo1972 S10 ottobre1970
Francia*2 agosto193231 ottobre1932
Germania*1° maggio192830 luglio1928
Giappone*30 settembre192629 dicembre1926
Grecia*24 gennaio192724 aprile1927
India1° aprile192526 luglio1926
Iraq*1° maggio1929 A30 luglio1929
Isole Marshall2 febbraio1994 A3 maggio1994
Italia*16 ottobre193314 gennaio1934
Madagascar*4 ottobre1967 A2 gennaio1968
Malaysia31 agosto1966 A29 novembre1966
Malta18 aprile1966 S21 settembre1964
Marocco19 ottobre1972 A17 gennaio1973
Maurizio18 luglio1969 S12 marzo1968
Messico5 marzo1934 A3 giugno1934
Monaco20 febbraio1976 A20 maggio1976
Nigeria3 novembre1967 A1° febbraio1968
Norvegia21 giugno192819 settembre1928
Nuova Zelanda1° aprile192526 luglio1926
Samoa occidentale1° aprile192526 luglio1926
Paesi Bassi22 febbraio192822 maggio1928
Curaçao*22 febbraio192822 maggio1928
Indie olandesi*22 febbraio192822 maggio1928
Suriname*22 febbraio192822 maggio1928
Regno Unito29 agosto192426 luglio1926
Bahamas22 settembre1925 A26 luglio1926
Barbados22 settembre1925 A26 luglio1926
Bermuda22 settembre1925 A26 luglio1926
Brunei22 settembre1925 A26 luglio1926
Ceylon22 settembre1925 A26 luglio1926
Costa d’Oro22 settembre1925 A26 luglio1926
Dominica7 novembre1925 A26 luglio1926
Gambia22 settembre1925 A26 luglio1926
Giamaica22 settembre1925 A26 luglio1926
Gibilterra22 settembre1925 A26 luglio1926
Grenada7 novembre1925 A26 luglio1926
Guiana britannica22 settembre1925 A26 luglio1926
Honduras britannico22 settembre1925 A26 luglio1926
Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud)22 settembre1925 A26 luglio1926
Isole Gilbert e Ellice
(Tuvalu)
22 settembre1925 A26 luglio1926
Isole Sotto Vento7 novembre1925 A26 luglio1926
Kenya22 settembre1925 A26 luglio1926
Palestina7 novembre1925 A26 luglio1926
Rodesia del Sud23 aprile1925 A26 luglio1926
Sant’Elena7 novembre1925 A26 luglio1926
Santa-Lucia7 novembre1925 A26 luglio1926
Seicelle7 novembre1925 A26 luglio1926
Sierra Leone7 novembre1925 A26 luglio1926
Somalia7 novembre1925 A26 luglio1926
Tanganica7 novembre1925 A26 luglio1926
Terranova22 settembre1925 A26 luglio1926
Transgiordania7 novembre1925 A26 luglio1926
Zanzibar7 novembre1925 A26 luglio1926
Repubblica Ceca9 febbraio1996 S1° gennaio1993
Saint Vincent e Grenadine5 settembre2001 S27 ottobre1979
Serbia e Montenegro*20 novembre193118 febbraio1932
Slovacchia28 maggio1993 S1° gennaio1993
Svezia15 settembre192714 dicembre1927
Svizzera23 ottobre192621 gennaio1927
Trinidad e Tobago14 giugno1966 A12 settembre1966
Ungheria*21 marzo192919 giugno1929
Vanuatu8 maggio1991 A6 agosto1991
Zimbabwe1° dicembre1998 S18 aprile1980
*Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso.
aDal 29 ago. 1924 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

Riserve e dichiarazioni

Belgio

«La ratificazione del Belgio non si estende né al Congo belga né al territorio del Ruanda Urundi sotto mandato belga, senza pregiudizio del diritto di ratificare ulteriormente in nome dell’uno o dell’altro di questi due territori, o di entrambi.

Per quanto concernente l’art. 12 dello Statuto sul regime internazionale dei porti marittimi, il Governo belga dichiara che il Belgio possiede una legislazione sul trasporto degli emigranti e che questa legislazione, senza fare distinzione tra bandiere e di conseguenza senza contravvenire al principio della parità di trattamento delle bandiere, impone obblighi speciali ad ogni nave che trasporti degli emigranti».

Francia

1.  La Francia avrà la facoltà di sospendere, conformemente all’art. 8 dello Statuto, il beneficio della parità di trattamento alla marina mercantile di uno Stato che, in virtù della disposizione dell’art. 12 cpv. 1, violasse la parità di trattamento a profitto della sua marina.

2.  La ratificazione non impegnerà, come è previsto all’art. 9 della Convenzione, l’insieme dei protettorati, colonie, possedimenti o territori d’oltre mare soggetti alla sovranità della Repubblica Francese.

Germania

«In virtù dell’art. 12 dello Statuto sul regime internazionale dei porti marittimi, il Governo germanico dichiara di riservarsi il diritto di limitare, giusta la propria legislazione, il trasporto degli emigranti alle navi alle quali avrà concesso delle patenti come a quelle che soddisfano alle condizioni previste nella sua legislazione.

Per l’esercizio di questo diritto il Governo germanico si conformerà per quanto possibile, come finora, ai principi dello Statuto».

Giappone

La stessa riserva della Grecia.

Grecia

Con riserva del diritto concernente l’emigrazione, di cui all’articolo 12 dello Statuto.

Iraq

La stessa riserva della Grecia.

Italia

1.  La stessa riserva della Grecia.

2.  Detta ratificazione non s’estende né alle colonie né ai possedimenti italiani.

3.  La ratificazione non potrebbe essere interpretata come implicante l’ammissione o il riconoscimento d’una dichiarazione o d’una riserva che tenda a limitare, in qualsiasi modo, il diritto che l’art. 12 dello Statuto conferisce alle Alte Parti contraenti.

Madagascar

Il Governo della Repubblica malgascia avrà la facoltà di sospendere, giusta l’articolo 8 dello Statuto, il beneficio d’uguaglianza di trattamento per la marina mercantile d’uno Stato il quale, avvalendosi delle disposizioni di cui all’articolo 12 paragrafo 1, violi egli stesso l’uguaglianza di trattamento a favore della propria marina.

Paesi Bassi

«Il Governo dei Paesi Bassi si riserva il diritto previsto all’art. 12 cpv. 1 dello Statuto annesso alla Convenzione, restando inteso che non sarà fatta disparità di trattamento a svantaggio della bandiera di uno Stato contraente che, per il trasporto degli emigranti, non faccia alcuna differenza a svantaggio della bandiera olandese».

Regno Unito

«Negli strumenti di ratificazione è dichiarato che questa non si estende al Dominio del Canada, al Commonwealth dell’Austria, al Dominio della Nuova Zelanda, all’Unione sudafricana, allo Stato libero d’Irlanda (né a qualsiasi territorio sotto la loro autorità) né all’India, e che, in virtù della facoltà prevista all’art. 9 della Convenzione, questa ratificazione non si estende nemmeno ad alcuna delle colonie, possedimenti o protettorati, né ai territori sotto mandato di Sua Maestà britannica, senza pregiudizio del diritto di ratificare o di aderire ulteriormente in nome di uno qualsiasi o di tutti questi domini, colonie, possedimenti, protettorati o territori».

Serbia e Montenegro

La stessa riserva della Grecia.

Ungheria

La stessa riserva della Grecia.

Footnotes

  1. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. RU 44 777

  3. L’art. 23, lett. e, del Patto della Società delle Navigazioni aveva il seguente tenore: «In conformità e nei limiti delle Convenzioni internazionali vigenti e che saranno conchiuse in seguito, i Membri della Società: ... e) prenderanno provvedimenti per assicurare e mantenere la libertà di comunicazioni e di transito, e un equo trattamento al commercio di tutti i Membri della Società; saranno tenute presenti, a questo riguardo, le speciali necessità delle regioni devastate dalla guerra 1914–1918».

  4. L’art. 379 del Trattato di Versaglia ha il seguente tenore: «Senza pregiudizio degli obblighi particolari che le saranno imposti dal presente Trattato a profitto delle Potenze alleate ed associate, la Germania si impegna ad aderire ad ogni Convenzione generale concernente il regime internazionale del transito, delle vie di navigazione, dei porti e delle ferrovie, che potesse essere conchiusa con l’approvazione della Società delle Nazioni fra le Potenze alleate ed associate, nel termine di cinque anni dalla messa in vigore del presente Trattato.»

  5. Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite. (FF 1946, II 1222, 1227 e sgg. ediz. ted. 1946 II 1187 e sgg. ediz. franc.)

  6. Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite. (FF 1946, II 1222, 1227 e sgg. ediz. ted. 1946 II 1187 e sgg. ediz. franc.)

  7. Vedi la nota all’art. 5.

  8. Vedi la nota all’art. 5.

  9. Vedere anche n. 1 del Protocollo di firma, qui appresso.

  10. RS 0.742.101.1

  11. RS 0.742.101

  12. La Corte Permanente di Giustizia Internazionale è stata sciolta con Risoluzione 18 aprile 1946 dell’Assemblea della Società delle Nazioni (FF 1946, II, 1227 ediz. ted. 1946, II, 1186 edizione francese) e sostituita dalla Corte Internazionale di Giustizia (RS 0.120 ).

  13. Per questi diritti e doveri, vedereRS 0.515.01 /22

  14. Vedi la nota all’art. 8.

  15. Vedi la nota all’art. 8.

  16. A questo articolo corrispondono gli art. 26 e 27 dello Statuto della nuova Corte Internazionale di Giustizia del 26 giugno 1945 (RS 0.193.501 ).

  17. A questo articolo corrispondono gli art. 26 e 27 dello Statuto della nuova Corte Internazionale di Giustizia del 26 giugno 1945 (RS 0.193.501 ).

  18. L’art. 4, penultimo capoverso, e l’art. 5, cpv. 1, del Patto della Società delle Nazioni avevano il seguente tenore: Art. 4, penultimo capoverso: «Ogni Membro della Società che non sia rappresentato nel Consiglio sarà invitato a mandare un rappresentante che partecipi alle adunanze, durante la trattazione degli affari che specialmente lo riguardano.» Art. 5, cpv. 1: «Eccettuati i casi in cui sia espressamente disposto in modo diverso nel presente Patto, o dalle clausole di questo Trattato (ossia del Trattato di Versaglia), le deliberazioni dell’Assemblea o del Consiglio richiederanno l’approvazione di tutti i Membri della Società rappresentati nell’adunanza.»

  19. Vedi la nota all’art. 8.

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