Protocollo facoltativo concernente la composizione obbligatoria delle controversie

0.747.305.14Multilateral International Treaty17 giu 1966

Conchiusa a Ginevra il 29 aprile 1958
Approvato dall’Assemblea federale il 14 dicembre 19651
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 18 maggio 1966
Entrato in vigore per la Svizzera il 17 giugno 1966

(Stato 28 novembre 2024)

Gli Stati partecipanti al presente protocollo come anche a qualsiasi delle
convenzioni sul diritto marittimo adottate dalla Conferenza delle Nazioni Unite,
tenutasi a Ginevra dal 24 febbraio al 27 aprile 1958,

desiderosi di adire la Corte internazionale di giustizia per comporre tutte le controversie circa l’interpretazione o l’applicazione delle convenzioni del 29 aprile 19582sul diritto marittimo, nei casi in cui dette convenzioni non prevedano un’altra procedura oppure le Parti non si sono accordate su di essa entro un termine ragionevole,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Le controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione delle convenzioni sul diritto marittimo competono obbligatoriamente alla Corte internazionale di giustizia (di seguito «Corte») che può essere adita, a richiesta, da qualsiasi Parte interessata che abbia aderito al presente protocollo.

Art. II

La competenza concerne, segnatamente, le singole disposizioni delle sopraccitate convenzioni, eccettuati gli articoli da 4 a 8 della convenzione concernente la pesca e la conservazione delle risorse biologiche nell’alto mare3, ai quali si applicano gli articoli da 9 a 12 della stessa convenzione.

Art. III

Le parti possono convenire, entro due mesi da quando una Parte ha notificato all’altra l’esistenza, secondo lei, d’una controversia, di adire un tribunale arbitrale invece che la Corte. Disatteso il termine, ciascuna Parte che abbia aderito al presente protocollo, può su domanda, adire la Corte.

Art. IV
  1. Le Parti che hanno aderito al presente protocollo possono inoltre convenire, pure entro due mesi, di adottare una procedura di conciliazione prima di adire la Corte.
  2. La commissione di conciliazione dovrà pronunciare le raccomandazioni entro cinque mesi a contare dalla data in cui essa fu composta. Qualora le Parti in causa non dovessero accettarle entro due mesi da quando furono pronunciate, ciascuna Parte potrà, su domanda, adire la Corte.
Art. V

Il presente protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che aderiscono a qualsiasi delle convenzioni sul diritto marittimo, adottate dalla conferenza delle Nazioni Unite sul diritto marittimo, e sarà ratificato conformemente alle disposizioni costituzionali degli Stati firmatari.

Art. VI

Il Segretario generale delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati che hanno aderito a qualsiasi delle Convenzioni sul diritto marittimo, le firme e il deposito degli strumenti di ratificazione conformemente all’articolo V.

Art. VII

L’originale del presente protocollo, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo, fanno parimente fede, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne invierà copia certificata conforme a tutti gli Stati di cui all’articolo V.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Ginevra, il ventinove aprile millenovecentocinquantotto.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di successione (S)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Australia14 maggio1963 F13 giugno1963
Belgio6 gennaio1972 F5 febbraio1972
Bosnia e Erzegovina12 gennaio1994 S6 marzo1992
Cina29 aprile1958 F11 novembre1970
Costa Rica29 aprile1958 F17 marzo1972
Danimarca26 settembre196826 settembre1968
Dominicana, Repubblica29 aprile1958 F10 settembre1964
Finlandia16 febbraio196518 marzo1965
Francia30 ottobre1958 F14 luglio1965
Germania*26 luglio197325 agosto1973
Haiti29 marzo196030 settembre1962
Madagascar10 agosto1962 F30 settembre1962
Malawi17 dicembre1965 F17 dicembre1965
Malaysia1° maggio1961 F30 settembre1962
Malta19 maggio196621 settembre1964
Maurizio5 ottobre197012 marzo1968
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Nepal29 aprile1958 F27 gennaio1963
Nuova Zelanda29 ottobre1958 F17 febbraio1965
Paesi Bassi18 febbraio196620 marzo1966
Curaçao18 febbraio196620 marzo1966
Parte caraibica (Bonaire,
Sint Eustatius e Saba)
18 febbraio196620 marzo1966
Sint Maarten18 febbraio196620 marzo1966
Portogallo8 gennaio19637 febbraio1963
Regno Unito*a9 settembre1958 F30 settembre1962
Salomone, Isole3 settembre1981 S7 luglio1978
Serbia12 aprile2001 S27 aprile1992
Sierra Leone14 febbraio1963 F14 febbraio1963
Svezia28 giugno19661° luglio1966
Svizzera18 maggio196617 giugno1966
Uganda15 settembre1964 F14 ottobre1964
Ungheria8 dicembre1989 F8 dicembre1989
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU):http://treaties.un.orgoppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Fino al 30 giu. 1997, il Prot. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. La Conv. non è più applicabile alla RAS Hong Kong. La Repubblica Popolare Cinese non è stato partecipante di questo Prot.

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 lett. e del DF del 14 dic. 1965 (RU 1966 991).

  2. RS 0.747.305.11 , 0.747.305.12 , 0.747.305.13 , 0.923.05

  3. RS 0.923.05

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