Convenzione internazionale concernente gli zoccoli continentali

0.747.305.13Multilateral International Treaty17 giu 1966

Conchiusa a Ginevra il 29 aprile 1958
Approvato dall’Assemblea federale il 14 dicembre 19652
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 18 maggio 1966
Entrata in vigore per la Svizzera il 17 giugno 1966

(Stato 23  settembre 2016)

Gli Stati partecipanti alla presente convenzione

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Nei seguenti articoli l’espressione «zoccolo continentale» indica: a) i fondi ed i sottofondi delle zone costiere fuori dai mari territoriali fino ad una profondità di 200 m o oltre qualora fosse ancora possibile lo sfruttamento delle loro risorse naturali; b) i fondi ed i sottofondi marini dei litorali insulari.

Art. 2
  1. L’esplorazione dello zoccolo continentale e lo sfruttamento delle sue risorse naturali sottostanno alla sovranità dello Stato costiero.
  2. Detta sovranità è intesa nel senso che qualora lo Stato costiero non esplori lo zoccolo continentale ne sfrutti le sue risorse naturali, nessuno potrà svolgere queste attività o vantarne dei diritti senza l’esplicito permesso di detto Stato.
  3. I diritti dello Stato costiero circa lo zoccolo continentale non dipendono dalla sua occupazione, effettiva o fittizia, e tantomeno da una dichiarazione espressa.
  4. Per risorse naturali secondo la presente convenzione s’intendono le risorse minerali e le altre inanimate del fondo e del sottofondo marino come anche gli organismi viventi sedentariamente, che, nello stadio in cui possono essere pescati stanno immobili sul fondo o nel sottofondo marino oppure si spostano mantenendo il contatto fisico con questi ultimi.
Art. 3

I diritti dello Stato costiero sullo zoccolo continentale non toccano gli ordinamenti concernenti le acque considerate alto mare e lo spazio aereo sovrastanti.

Art. 4

Lo Stato costiero non può impedire la posa e la manutenzione di condotte e cavi sottomarini, ma gli è riservato il diritto di adottare i provvedimenti per salvaguardare l’esplorazione dello zoccolo continentale e lo sfruttamento delle sue risorse naturali.

Art. 5
  1. L’esplorazione dello zoccolo continentale e lo sfruttamento delle sue risorse naturali non devono ne intralciare ingiustamente la navigazione, la pesca e la conservazione delle risorse biologiche marine, ne compromettere le ricerche oceanografiche e scientifiche svolte per pubblicarne i risultati.
  2. Con riserva dei numeri 1 e 6, lo Stato costiero ha il diritto di costruire, mantenere o far funzionare sullo zoccolo continentale gli impianti e gli altri dispositivi necessari all’esplorazione e allo sfruttamento delle risorse naturali, come anche di determinare attorno a questi impianti o dispositivi, delle zone di sicurezza in cui si possono prendere dei provvedimenti protettivi.
  3. Le zone di sicurezza di cui al numero 2 possono estendersi, attorno alle istallazioni o dispositivi impiantati, fino a 500 metri misurati dal perimetro esterno dell’istallazione.
  4. Queste istallazioni o dispositivi sottostanno alla giurisdizione dello Stato costiero, ma non sono considerate isole. Il mare che le circonda non è territoriale e la loro esistenza non influisce sulla delimitazione del mare territoriale dello Stato costiero.
  5. La sistemazione di queste istallazioni o dispositivi deve essere debitamente annunciata e deve essere garantita la manutenzione degli impianti di segnalazione permanente. Le istallazioni abbandonate o non più efficienti devono essere levate.
  6. Le istallazioni o i dispositivi come anche le zone di sicurezza circostanti non devono ostacolare l’uso delle vie marittime regolari indispensabili alla navigazione internazionale.
  7. Lo Stato costiero deve prendere, entro le zone di sicurezza, tutti i provvedimenti adatti a proteggere le risorse biologiche marine dagli agenti nocivi.
  8. Per svolgere sul posto qualsiasi ricerca concernente lo zoccolo continentale occorre il permesso dello Stato costiero. Quest’ultimo non nega il consenso quando la domanda è presentata da un ente qualificato e concerne ricerche prettamente scientifiche sulle caratteristiche fisiche o biologiche dello zoccolo continentale, sempre alla condizione che lo Stato costiero possa, se ne è suo desiderio, partecipare a dette ricerche o inviare usi rappresentante, e che, in ogni caso, ne siano pubblicati i risultati.
Art. 6
  1. Lo zoccolo continentale confinante con i territori di uno o più Stati costieri dirimpettai è delimitato mediante accordo tra questi Stati. Nell’impossibilità d’accordarsi e se circostanze speciali non giustificano un’altra delimitazione, quest’ultima è stabilita dalla mediana tra i punti più vicini delle linee di base dalle quali è misurata larghezza del mare territoriale di ognuno di questi Stati.
  2. Lo zoccolo continentale di due Stati limitrofi è delimitato mediante accordo. Nell’impossibilità di accordarsi e se circostanze speciali non giustificano un’altra delimitazione, quest’ultima è stabilita mediante il principio della mediana come indicato al numero 1.
  3. La linea di delimitazione dello zoccolo continentale deve essere stabilita, conformemente ai principi di cui nei numeri 1 e 2, secondo le carte e le caratteristiche geografiche esistenti alla data indicata e facendo menzione di punti di riferimento a terra permanenti e fissi.
Art. 7

Le disposizioni della presente convenzione non menomano il diritto dello Stato costiero di sfruttare il sottofondo marino per il tramite di gallerie, indipendentemente dalla profondità dell’acqua.

Art. 8

La presente convenzione è aperta, fino al 31 ottobre 1958, alla firma di tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o d’una sua istituzione speciale, come anche ad ogni altro Stato su invito dell’Assemblea generale.

Art. 9

La presente convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite (dappresso Segretario generale).

Art. 10

La presente convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati menzionati nell’articolo 8. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Art. 11
  1. La presente convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data in cui è stato depositato presso il Segretario generale il ventiduesimo istrumento di ratificazione o d’adesione.
  2. Per gli Stati che ratificheranno la presente convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventiduesimo istrumento, essa entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione o d’adesione di detti Stati.
Art. 12
  1. All’atto della firma, ratificazione o adesione, ogni Stato può fare delle riserve su singoli articoli della convenzione, che non siano quelli da 1 a 3.
  2. Ogni Stato che giusta il numero precedente abbia significato una riserva, potrà ritirarla in ogni momento mediante comunicazione al Segretario generale.
Art. 13
  1. Decorso un quinquennio a contare dalla data d’entrata in vigore della presente convenzione, essa può essere riveduta su domanda notificata da una Parte contraente al Segretario generale.
  2. L’Assemblea generale dell’ONU decide circa i provvedimenti da prendere in caso d’una domanda di revisione.
Art. 14

Il Segretario generale delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati membri dell’ONU e agli altri Stati di cui all’articolo 8:

  1. le firme ed i depositi degli strumenti, secondo gli articoli 8, 9 e 10;
  2. la data d’entrata in vigore della presente convenzione, secondo l’articolo 11;
  3. le domande di revisione, secondo l’articolo 13;
  4. le riserve fatte, secondo l’articolo 12.
Art. 15

L’originale della presente convenzione, i cui testi inglese. cinese, spagnolo francese e russo, fanno parimente fede, è depositato presso il Segretario generale, che ne invierà copia certificata conforme a tutti gli Stati di cui all’articolo 8.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati da; rispettivi Governi, hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Ginevra, il ventinove aprile millenovecentocinquantotto.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Albania7 dicembre1964 A6 gennaio1964
Australia14 maggio196310 giugno1964
Belarus27 febbraio196110 giugno1964
Bosnia e Erzegovina12 gennaio1994 S6 marzo1992
Bulgaria31 agosto1962 A10 giugno1964
Cambogia18 marzo1960 A10 giugno1964
Canada***6 febbraio19708 marzo1970
Ceca, Repubblica22 febbraio1993 S1° gennaio1993
Cipro11 aprile1974 A11 maggio1974
Colombia8 gennaio196210 giugno1964
Costa Rica16 febbraio197217 marzo1972
Croazia3 agosto1992 S8 ottobre1991
Danimarca12 giugno196310 giugno1964
Dominicana, Repubblica11 agosto196410 settembre1964
Figi**25 marzo197110 ottobre1970
Finlandia16 febbraio196518 marzo1965
Francia* **14 giugno1965 A14 luglio1965
Giamaica8 ottobre1965 A7 novembre1965
Grecia*6 novembre1972 A6 dicembre1972
Guatemala27 novembre196110 giugno1964
Haiti29 marzo196010 giugno1964
Israele6 settembre196110 giugno1964
Kenya20 giugno1969 A20 luglio1969
Lesotho23 ottobre19734 ottobre1966
Lettonia2 dicembre1992 A1° gennaio1993
Madagascar31 luglio1962 A10 giugno1964
Malawi3 novembre1965 A3 dicembre1965
Malaysia21 dicembre1960 A10 giugno1964
Malta19 maggio196621 settembre1964
Maurizio5 ottobre197012 marzo1968
Messico2 agosto1966 A1° settembre1966
Montenegro* **23 ottobre2006 S3 giugno2006
Nigeria28 aprile1971 A28 maggio1971
Norvegia**9 settembre1971 A9 ottobre1971
Nuova Zelanda18 gennaio196517 febbraio1965
Paesi Bassi**a18 febbraio196620 marzo1966
Curaçao18 febbraio196620 marzo1966
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba18 febbraio196620 marzo1966
Sint Maarten18 febbraio196620 marzo1966
Polonia29 giugno196210 giugno1964
Portogallo8 gennaio196310 giugno1964
Regno Unito**b11 maggio196410 giugno1964
Romania12 dicembre1961 A10 giugno1964
Russia22 novembre196010 giugno1964
Salomone, Isole3 settembre19817 luglio1978
Serbia* **12 marzo2001 S27 aprile1992
Sierra Leone25 novembre1966 A25 dicembre1966
Slovacchia28 maggio1993 S1° gennaio1993
Spagna* **25 febbraio1971 A27 marzo1971
Stati Uniti**12 aprile196110 giugno1964
Sudafrica9 aprile1963 A10 giugno1964
Svezia1° giugno1966 A1° luglio1966
Svizzera18 maggio196617 giugno1966
Swaziland16 ottobre1970 A15 novembre1970
Taiwan (Taipei cinese)*12 ottobre197011 novembre1970
Thailandia**2 luglio19681° agosto1968
Tonga**29 giugno19714 giugno1970
Trinidad e Tobago11 luglio1968 A10 agosto1968
Ucraina12 gennaio196110 giugno1964
Uganda14 settembre1964 A14 ottobre1964
Venezuela*15 agosto196110 giugno1964
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi originali si possono consultare sotto: www.untreaty.un.org/ od ottenere presso il DDIP/DFAE,
Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.
a Applicabile al Regno in Europa.
b Fino al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. La Conv. non è più applicabile alla RAS Hong Kong.

Footnotes

  1. RU 1966 1020; FF 1965 II 43 Dal testo originale francese.

  2. Art. 1 cpv. 1 lett. d del DF del 14 dic. 1965 (RU 1966 991).

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