Protocollo aggiuntivo alla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno firmata a Mannheim il 17 ottobre 1868

0.747.224.101.1Multilateral International Treaty27 feb 1975

Conchiuso in Strasburgo il 25 ottobre 1972
Approvato dall’Assemblea federale il 3 ottobre 19732
Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 24 aprile 1974
Entrato in vigore per la Svizzera il 27 febbraio 1975

(Stato 27  febbraio 1975)

La Repubblica federale di Germania,
Il Regno del Belgio,
La Repubblica francese,
Il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord,
Il Regno dei Paesi Bassi,
La Confederazione Svizzera,

Considerato: – che sono sorte alcune difficoltà quanto all’applicazione e all’interpretazione di taluni articoli della Convenzione riveduta per la navigazione del Reno del 17 ottobre 18683nel tenore del 20 novembre 19634(dappresso: «Convenzione»); – che il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la navigazione del Reno del 17 ottobre 1868, firmato a Mannheim il 18 settembre 18955non è più interamente adeguato all’evoluzione del sistema di repressione nei diversi Stati contraenti ed esige pertanto un aggiornamento alle nuove condizioni, segnatamente riguardo alla facoltà di far reprimere, dalle autorità amministrative. Le infrazioni ai regolamenti di polizia per la navigazione, emanati di comune intesa;

hanno convenuto quanto segue:

Art. I
  1. Ciascuno Stato contraente garantisce la repressione delle infrazioni di cui all’articolo 32 della Convenzione:
    1. sia mediante la procedura secondo gli articoli 32 a 40 della Convenzione;
    2. sia mediante una speciale procedura giudiziale o una procedura amministrativa adeguata.
  2. Lo Stato contraente che si avvale delle possibilità di cui al paragrafo 1. b) deve prevedere:
    1. che la competenza territoriale spetti al tribunale o all’autorità nella cui circoscrizione è stata commessa l’infrazione;
    2. che le multe stabilite con decisione non eccedano i limiti fissati nell’articolo 32 della Convenzione;
    3. che le decisioni divengano esecutorie soltanto dopo un termine di almeno una settimana dopo la notificazione all’interessato;
    4. che all’interessato sia data la possibilità, avvalendosi di un rimedio giuridico entro detto termine, di provocare l’udienza e il giudizio del tribunale della navigazione sul Reno, nella cui circoscrizione è stata commessa l’infrazione.
  3. Le disposizioni degli articoli 36 capoversi 1 e 3, 39 e 40 capoverso 2 come anche la garanzia della notificazione al domicilio, prevista nell’articolo 40 capoverso 3, s’applicano parimenti alle procedure di cui al paragrafo 1. b).
  4. Al ricorso contro le decisioni prese nelle procedure secondo il paragrafo 1. b), interposto in virtù dell’articolo 37 della Convenzione innanzi il tribunale superiore di uno Stato contraente, può essere sostituito un altro adeguato rimedio giuridico presso un’altra istanza giudiziale superiore dello stesso Stato, indipendentemente dalla possibilità di appello alla Commissione Centrale.
  5. Le decisioni esecutorie prese nelle procedure indicate nel paragrafo 1. b), sono parificate alle sentenze e altre decisioni dei tribunali della navigazione sul Reno. Esse vengono eseguite negli altri Stati contraenti dalle autorità e dai servizi incaricati dell’attuazione delle decisioni dei tribunali della navigazione sul Reno.
Art. II

Gli Stati contraenti si comunicano, attraverso il Segretario generale della Commissione Centrale per la navigazione del Reno, le disposizioni legali o amministrative prese in applicazione del presente Protocollo.

Art. III

Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17 ottobre 1868, firmato a Mannheim il 18 settembre 18956, è abrogato dal giorno dell’entrata in vigore del presente Protocollo aggiuntivo.

Art. IV

Il presente Protocollo aggiuntivo è sottoposto a ratificazione.

Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso la Segreteria generale della Commissione Centrale per essere conservati negli archivi.

Un processo verbale del deposito degli strumenti di ratificazione è compilato a cura del Segretario generale, che trasmetterà a ciascuno degli Stati firmatari una copia, certificata conforme, degli strumenti di ratificazione e del processo verbale di deposito.

Art. V

Il presente Protocollo aggiuntivo entrerà in vigore il giorno dopo il deposito del sesto strumento di ratificazione presso la Segreteria della Commissione centrale, che ne informerà gli altri Stati firmatari.

Art. VI

Il presente Protocollo aggiuntivo è redatto in un solo esemplare nelle lingue tedesca, francese e olandese, il testo francese facente fede in caso di divergenza; esso permarrà depositato negli archivi della Commissione Centrale.

A ciascuno degli Stati contraenti il segretario generale trasmetterà una copia certificata conforme.

In fede di che, i sottoscritti, dopo aver depositato i loro pieni poteri, hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo.Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 1972.(Si omettono le firme)

Stati partecipantiRatificazioneEntrata in vigore
Belgio21 feb.197527 feb.1975
Francia30 gen.197527 feb.1975
Germania26 feb.197527 feb.1975
Gran Bretagna25 mar.197427 feb.1975
Paesi Bassi7 giu.197327 feb.1975
Svizzera24 apr.197427 feb.1975

Footnotes

  1. Il testo originale è pubblicato nella RU 1975, ediz. franc., a pag. 630

  2. RU 1975 628

  3. RS 0.747.224.101

  4. RS 0.747.224.10

  5. RU 1967 1651

  6. RU 1967 1651

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