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0.747.224.053.3•Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente il finanziamento dei lavori di sistemazione del Reno tra Strasburgo/Kehl e Lauterburg/Neuburgweier
0.747.224.053.3Bilateral International Treaty15 mar 1971
Conchiusa il 22 luglio 1960
Approvata dall’Assemblea federale il 9 ottobre 19702
Entrata in vigore il 15 marzo 1971
(Stato 15 marzo 1971)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica francese,
Considerato che la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania intendono procedere all’attuazione comune della sistemazione del Reno tra Strasburgo/Kehl e Lauterburg/Neuburgweier e che tali lavori permetteranno segnatamente di garantire in detto settore condizioni di navigazione, quanto alla profondità del fondale, per lo meno equivalenti a quelle che saranno conseguite a lavori ultimati tra Lauterburg/Neuburgweier e St. Goar;
considerato i vantaggi economici risultanti da sistemazione siffatta per le due Parti contraenti;
visto la Convenzione del 4 luglio 1969 tra la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania concernente detta sistemazione;
visto la risoluzione della Commissione centrale per la navigazione del Reno del 24 aprile 1969 in cui si costata che detta attuazione è urgente e nell’interesse di uno snellimento delle condizioni di navigazione,
hanno convenuto quanto segue:
I rappresentanti competenti dell’Ufficio federale dell’economia idraulica3e del «Ministère français de l’Equipement et du Logement» faranno, ogni primavera, un viaggio d’ispezione in comune al fine di esaminare lo stato dei lavori e le previsioni d’attuazione; ne redigeranno processo verbale.
La presente convenzione non stabilisce alcun precedente quanto a una futura partecipazione della Confederazione svizzera in favore d’una successiva sistemazione del Reno.
Gli obblighi del Governo della Repubblica francese per il pagamento degli interessi e la restituzione del mutuo cadono ove le Parti contraenti accertino, al più tardi nel 1990, mediante uno scambio di identiche dichiarazioni, che nel tratto renano fra Strasburgo/Kehl e Lauterburg/Neuburgweier la larghezza del canale navigabile corrisponda per lo meno alle condizioni presenti e che il fondale disponibile sia almeno uguale a m 2,10 sotto il livello di magra equivalente.
La presente Convenzione entrerà in vigore a una data stabilita di comune intesa dalle due Parti contraenti, dopo esecuzione delle procedure costituzionali previste in ognuno dei due Stati.
Fatto a Parigi, in due esemplari originali, il 22 luglio 1969.
(Si omettono le firme)
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