0.742.140.334.94Bilateral International Treaty31 dic 1909
0.742.140.334.94
CS 13 243; FF 1909 VI 280 ediz. ted. 1 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiusa il 18 giugno 1909
Approvata dall’Assemblea federale il 23 dicembre 19092
Ratificazioni scambiate il 31 dicembre 1909
Entrata in vigore il 31 dicembre 1909
Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica francese,
ugualmente desiderosi di risolvere, nel miglior interesse dei due paesi, le questioni concernenti il miglioramento delle linee d’accesso al Sempione,
hanno deciso di concludere a tale scopo una convenzione e hanno nominato a loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i pieni poteri rispettivi, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Il Governo francese assicurerà l’esecuzione della rettificazione Frasne–Vallorbe su territorio francese e autorizzerà la società PLM3ad assumere la costruzione e l’esercizio della parte posta su territorio svizzero.
I lavori d’esecuzione della linea Frasne–Vallorbe dovranno essere eseguiti secondo le condizioni del Trattato 14/15 ottobre 1902, sottoscritto dalla compagnia PLM e dalla antica società del Giura–Sempione, modificato dal successivo del 7/8 giugno 1909, intervenuto fra le Strade ferrate federali e la società PLM.
La stazione di Vallorbe sarà, per ciò che riguarda le dogane, stazione internazionale. Gli impianti destinati al servizio doganale dovranno essere previamente accettati dai due Governi interessati4.
Il termine fissato dall’art. 26 del Trattato sopra detto sarà prolungato al 31 dicembre 1910.
Lo studio d’una scorciatoia Bussigny–Vallorbe farà l’oggetto di nuove pratiche fra i due Stati allorquando le due amministrazioni ferrovarie interessate giudicheranno che lo sviluppo del traffico ne richiede l’esecuzione.
Le amministrazioni interessate faciliteranno la circolazione diretta di carrozze per viaggiatori tra Parigi e Ginevra, via Mouchard–Vallorbe e viceversa.
Qualora la società PLM istituisse, d’accordo colle Strade ferrate federali5, dei treni diretti speciali da Parigi a Ginevra e viceversa, tali treni saranno avviati per la scorciatoia Bussigny–Morges.
Le Strade ferrate federali6assicureranno, in modo soddisfacente, la continuazione dei treni della riva francese del Lemano e metteranno, nella misura del possibile, i treni da San Maurizio a Bouveret in corrispondenza con quelli della linea Losanna–Briga, e viceversa.
La linea della riva francese del Lemano riceverà la parte del traffico merci francoitaliano per la quale offre la via più corta, salvo la derogazione prevista all’art. 17.
Qualora il Governo francese risolvesse di stabilire il doppio binario sulla riva francese del Lemano, il Governo federale si assume l’obbligo di stabilire, a sua volta, il doppio binario sulla linea tra San Maurizio e il confine, restando inteso che il doppio binario su territorio svizzero sarà terminato nello stesso tempo che quello sul tronco Annemasse–St.Gingolphe–confine.
Quando l’accordo intervenuto fra l’amministrazione delle Strade ferrate federali7e i nuovi concessionari della linea Moutier–Granges per la ripartizione del traffico sarà definitivo, il Governo francese autorizzerà la società dell’Est a partecipare alla costituzione del capitale necessario alla esecuzione di detta linea, sotto riserva ch’essa sia terminata due anni dopo il compimento della linea del Lötschberg.
Quando la Confederazione o il Cantone di Ginevra farà uso della facoltà di riscatto per ciò che riguarda la stazione di Cornavin e il tronco Ginevra–La Plaine, il riscatto si eseguirà conforme alle condizioni degli atti di concessione o sopra basi stabilite all’amichevole fra le amministrazioni delle strade ferrate interessate8.
I treni della società PLM provenienti da Bellegarde continueranno come ora ad avere il loro punto terminale a Ginevra, e viceversa.
Le Strade ferrate federali9si intenderanno colla società PLM quanto alle condizioni tecniche e finanziarie concernenti il movimento dei treni sul tronco riscattato, ed il loro accesso alla stazione di Ginevra–Cornavin.
Le disposizioni della legislazione svizzera sulle tariffe delle Strade ferrate federali10, saranno applicate sulla linea Ginevra–Cornavin–La Plaine–confine11.
Tuttavia le tariffe della rete PLM (interne e comuni) saranno applicate su detta linea al traffico internazionale (viaggiatori e merci) da e per la Francia e oltre. Per l’applicazione di queste tariffe, i tratti percorsi in Francia saranno cumulati con quelli percorsi in Svizzera e non si dovranno pagare diritti di consegna al confine francosvizzero.
Quando il Governo francese procederà alla costruzione di una linea Lons–Le Saunier–Ginevra, per la Faucille, il Governo federale farà il necessario per assicurarne l’attuazione sul territorio svizzero.
A tale scopo il Governo federale si impegna a costruire, sulla base di un piano tecnico e finanziario da stabilirsi col Governo di Ginevra, il raccordo della stazione di Cornavin a quella di Eaux–Vives.
L’esecuzione di tale impegno non si imporrà tuttavia alla Svizzera se non in quanto l’attuazione del progetto della Faucille sia assicurata, il compimento del raccordo dovendo essere eseguito al momento in cui la linea della Faucille sarà aperta all’esercizio.
In nessun caso il Governo federale sarà tenuto a partecipare alle spese di costruzione della linea della Faucille; ma esso non si opporrà a che il Governo di Ginevra vi contribuisca finanziariamente. Dal canto suo, lo Stato francese non dovrà prender parte alle spese di costruzione del raccordo di cui si tratta, né del tronco della linea Lons–le Saunier–Ginevra situato su territorio svizzero.
L’esercizio della linea di raccordo da parte delle Strade ferrate federali12s’estenderà fino ad Annemasse.
Le Strade ferrate federali13assicureranno a condizioni soddisfacenti, su domanda della società PLM, la continuazione dei treni diretti o la circolazione delle carrozze dirette provenienti dalla Faucille a destinazione di Ginevra o dell’Alta Savoia, per il raccordo e viceversa.
Le due amministrazioni s’intenderanno quanto alle condizioni tecniche e finanziarie relative al movimento dei treni e delle carrozze e al loro accesso nelle stazioni di Ginevra–Cornavin e d’Annemasse.
Le disposizioni della legislazione svizzera concernenti le tariffe delle Strade ferrate federali14saranno applicate sui tronchi Meyrin–confine–Ginevra–Cornavin e Ginevra–Cornavin–Annemasse–confine.
Tuttavia le tariffe della rete PLM (interne e comuni) saranno applicabili su questi tronchi al traffico di transito e al traffico internazionale (viaggiatori e merci) da e per la Francia ed oltre. Per l’applicazione di queste tariffe, i tratti percorsi su territorio francese si cumuleranno con quelli percorsi su territorio svizzero, e non si dovranno pagare diritti di consegna al confine franco–svizzero.
Il traffico merci franco–italiano, nelle due direzioni, il cui itinerario corto si stabilirà per la Faucille e il Sempione, sarà ripartito per metà fra le linee della riva destra e della riva sinistra del Lemano.
Il traffico locale di Ginevra (Ginevra–Cornavin e stazioni di raccordo, non compreso Ginevra–Eaux–Vives) coll’Italia per il Sempione, nelle due direzioni, resta riservato alle Strade ferrate federali15. Non saranno considerate come traffico locale di Ginevra le merci da e per la Francia ed oltre, che abbiano fatto l’oggetto d’una rispedizione a Ginevra senza aver lasciato la stazione o i depositi sottoposti alla vigilanza della strada ferrata.
i viaggiatori e le merci da o per la Francia che transitano attraverso il Cantone di Ginevra saranno esentati dalle formalità e dalle tasse doganali nella stessa misura in cui tale esenzione è applicata ai viaggiatori e alle merci che transitano per i Cantoni di Basilea e di Sciaffusa sulla linea Karlsruhe–Costanza16.
L’amministrazione delle Strade ferrate federali17conserverà tanto sulla linea di La Plaine–Ginevra–Cornavin quanto su quella di Ginevra–Eaux Vives–Annemasse, il personale di nazionalità svizzera in servizio su detti tronchi.
Essa si accorderà colla società PLM per reintegrare sulla rete di questa società, nel termine massimo di due anni dopo la ripresa di ciascuna linea, il personale di nazionalità francese che non sarà più necessario nel nuovo stato di cose e per mantenere a questo personale i vantaggi di cui gode per ciò che riguarda i salari e il riposo.
In caso di riscatto della rete della società PLM, lo Stato francese sarà sostituito alla società in tutto quanto concerne l’esecuzione delle disposizioni che precedono.
La presente Convenzione sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Berna, non più tardi del 31 dicembre 1909.
Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratificazioni.
Fatto a Berna, in doppio originale, il 18 giugno 1909.
| A. Deucher Comtesse L. Forrer | d’Aunay |
|---|
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 26 11 ↩
Società Parigi–Lione–Mediterraneo. ↩
Vedi l’acc. del 19 lug. 1967 (Stazione di Vallorbe) –RS 0.631.252.934.952.7 ↩
Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS 742.31 ). ↩
Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS 742.31 ). ↩
Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS 742.31 ). ↩
Il riscatto è avvenuto. Vedi la LF del 10 lug. 1912 concernente lo sviluppo della rete delle Strade ferrate federali sul territorio ginevrino e la conv. fra la Confederazione Svizzera e il Cantone di Ginevra, annessavi (RS 742.32 ). ↩
Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS 742.31 ). ↩
Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS 742.31 ). ↩
Vedi gli art. 9 a 12 della LF del 4 ott. 1985 sul trasporto pubblico (RS 742.40 ). ↩
Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS 742.31 ). ↩
Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS 742.31 ). ↩
Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS 742.31 ). ↩
Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS 742.31 ). ↩
Vedi l’art. 12 del tratt. tra la Confederazione Svizzera e il Granducato di Baden (RS 0.742.140.313.61 ) e la conv. fra la Direzione generale delle ferrovie dello Stato badesi e la direzione del II° circondario delle Dogane svizzere del 3 dic. 1908/3 gen. 1909 (RS 0.631.252.913.65 ). ↩
Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS 742.31 ). ↩
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