Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente il finanziamento della sistemazione della linea dell’ArIberg (Buchs‑Salzburg)

0.742.140.316.32Bilateral International Treaty21 ott 1957

Conchiuso il 22 luglio 1957
Approvato dall’Assemblea federale il 2 ottobre 19572
Data dell’entrata in vigore: 21 ottobre 1957

La Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria,

considerato di quanto momento sia, per le comunicazioni ferroviarie tra la Svizzera e l’Austria e per il traffico di transito, la sistemazione della linea dell’Arlberg,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La Repubblica d’Austria s’impegna a porre le Ferrovie federali austriache nella condizione di eseguire, nel termine di quattro anni a contare dall’entrata in vigore del presente accordo, i lavori di sistemazione descritti nella convenzione del 22 luglio 19573tra le Ferrovie federali svizzere e le Ferrovie federali austriache concernente la sistemazione della linea dell’Arlberg (Buchs‑Salzburg), qui allegata, e menzionati nell’articolo 3, che segue.

Art. 2

La Confederazione Svizzera s’impegna a concedere alla Repubblica d’Austria, alle condizioni definite qui appresso, un mutuo di 55 (cinquantacinque) milioni di franchi svizzeri, al fine di permettere alla medesima di finanziare i lavori di sistemazione menzionati nell’articolo 3.

Art. 3

Il mutuo svizzero sarà adoperato, nei limiti del programma austriaco di sistemazione della linea dell’Arlberg (Buchs‑Salzburg), per i seguenti lavori:

Milioni
di scellini
Milioni
di franchi^4^
1.Rifacimento e sistemazione della soprastruttura del tratto Buchs‑Salzburg84,014,1
2.Ponte sulla Trisanna35,05,9
3.Rifacimento di altri ponti5,00,8
4.Opere di premunizione contro le valanghe e
protezione delle gallerie (in corso di esecuzione)
9,21,6
5.Miglioramento degli impianti di incrocio25,04,2
6.Impianti di telecomunicazioni e di sicurezza a ovest di Innsbruck (in costruzione)22,13,7
7.Rinnovamento del materiale mobile, compresa la messa in servizio di due nuovi treni di elettromotrici, allo scopo di accelerare il traffico in modo adeguato ai bisogni presenti sul tratto Vienna‑Arlberg‑Svizzera.60,010,1
8.Ampliamento del bacino imbrifero dello Spullersee e costruzione del bacino d’accumulamento del
Formarinsee
86,714,6
Totale327,055,0

La Repubblica d’Austria s’impegna a porre le Ferrovie federali austriache nella condizione di eseguire tale programma di lavori, stabilito sul fondamento dei prezzi odierni, qualunque ne possa essere l’aumento del costo.

Art. 4

Nei limiti del programma austriaco di sistemazione della linea dell’Arlberg (Buchs–Salzburg), la Repubblica d’Austria s’impegna a porre le Ferrovie federali austriache nella condizione di assegnare, nello spazio di 4 anni, 200 milioni suppletivi di scellini, singolarmente per il rifacimento della soprastruttura.

Art. 5

La Confederazione Svizzera trasferirà, in una sola volta, alla Repubblica d’Austria l’ammontare del mutuo, dopo l’entrata in vigore del presente accordo.

Il mutuo frutterà interessi a contare dal giorno del trasferimento. L’interesse annuo sarà del 41/8 per cento (quattro e sette ottavi per cento).

Gli interessi sono pagabili annualmente, secondo il piano d’ammortamento, qui allegato, la prima volta dopo un anno dal pagamento dell’ammontare del mutuo.

Art. 6

La Repubblica d’Austria s’impegna a estinguere il mutuo in dodici rate annuali, secondo il piano d’ammortamento, qui allegato. Il primo pagamento scadrà quattro anni dopo il trasferimento dell’ammontare del mutuo.

La Repubblica d’Austria si riserva la facoltà di estinguere innanzi tempo, intieramente o in parte, il suo debito verso la Confederazione Svizzera, con un preavviso di sei mesi.

Art. 7

L’ammontare del mutuo sarà trasferito nel servizio disciplinato dei pagamenti ossia nell’ambito dell’accordo di pagamento, in vigore tra la Svizzera e l’Austria5.

Gli ammortamenti e il servizio degli interessi saranno fatti ordinariamente fuori di qualunque servizio disciplinato di pagamento, in franchi svizzeri liberi.

Art. 8

La Repubblica d’Austria dà facoltà alla Confederazione Svizzera oppure alle Ferrovie federali svizzere di compensare gli interessi e gli ammortamenti del mutuo con gli averi risultanti dal traffico ferroviario che le Ferrovie federali austriache possedessero presso le Ferrovie federali svizzere.

Art. 9

I due Governi s’impegnano a prendere tutti i provvedimenti idonei ad accrescere il traffico ferroviario tra i due paesi e il traffico di transito per le stazioni di Buchs e di St.Margrethen. Questi valichi di confine non saranno in alcun caso sottoposti a un ordinamento meno favorevole di quello applicato in ciascuno dei due paesi agli altri valichi di frontiera. 1 due Governi si asterranno da ogni misura che ingenerasse disparità di trattamento rispetto alle formalità doganali. Essi si impegnano, inoltre, a prendere, nel loro traffico reciproco, tutte le disposizioni idonee affinché le formalità doganali, di polizia confinaria e amministrative siano eseguite nel più breve spazio di tempo e nelle condizioni più favorevoli.

Art. 10

La convenzione del 22 luglio 19576tra le Ferrovie federali svizzere e le Ferrovie federali austriache concernente la sistemazione della linea dell’Arlberg (Buchs–Salzburg), qui allegata, fa parte integrante del presente accordo.

Art. 11

Il presente accordo entra in vigore dopo lo scambio degli istrumenti di ratificazione.

Fatto a Vienna, in doppio esemplare, il 22 luglio 1957.

Per la
Confederazione Svizzera:
Per la
Repubblica d’Austria:
V. UmbrichtKamitz

Piano d’ammortamento

AnnoInteresse
(47/8%)
AmmortamentoRata annualeDebito residuo
Fr.Fr.Fr.Fr.
12 681 250.—2 681 250.—55 000 000.—
22 681 250.—2 681 250.—55 000 000.—
326 81 250.—2 681 250.—55 000 000.—
42 681 250.—3 479 750.—6 161 000.—51 520 250.—
52 511 612.203 649 387.806 161 000.—47 870 862.20
62 333 704.553 827 295.456 161 000.—44 043 566.75
72 147 123.904 013 876.106 161 000.—40 029 690.65
81 951 447.404 209 552.606 161 000.—35 820 138.05
91 746 231.754 414 768.256 161 000.—31 405 369.80
101 531 011.804 629 988.206 161 000.—26 775 381.60
111 305 299.854 855 700.156 161 000.—21 919 681.45
121 068 584.455 092 415.556 16 1000.—16 827 265.90
13820 329.205 340 670.806 161 000.—11 486 595.10
14559 971.505 601 028.506 161 000.—5 885 566.60
15286 921.355 885 566.606 172 487.95

Footnotes

  1. Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.

  2. RU 1957 929

  3. RS 0.742.140.316.321

  4. Calcolati secondo la parità di 100 scellini = 16,8185 franchi.

  5. RS 0.946.291.631

  6. RS 0.742.140.316.321

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