0.742.140.313.65Bilateral International Treaty20 dic 1873
0.742.140.313.65
CS 13 286; FF 1873 III 13 ediz. ted. 13 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiusa il 24 maggio 1873
Approvata dall’Assemblea federale il 17 luglio 18732
Ratificazioni scambiate il 1° agosto/20 dicembre 1873
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo granducale badese
per intendersi all’uopo di effettuare ulteriori congiunzioni tra le reti ferroviarie de due paesi presso Singen e presso Costanza, hanno delegato,
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i pieni poteri rispettivi e averli trovati in buona regola, hanno conchiuso con riserva di ratifica la seguente Convenzione:
I due Governi restano intesi che le Strade ferrate svizzere3e le badesi siano messe in immediata congiunzione mediante una ferrovia da Winterthur passando per Etzweilen e Ramsen a Singen, e mediante una ramificazione di questa ferrovia da Etzweilen sulla sponda sinistra del Reno a Costanza.
I punti confinari delle due linee a Ramsen ed a Costanza saranno fissati da commissari dei due Governi, su prevî progetti di tecnici delle due parti e saranno designati con segnali.
Nel resto ciascuno de due Governi adotterà e stabilirà sul suo teritorio i piani di costruzione.
La larghezza della via sarà in minimum di metri 1,435 (4 piedi 8½ pollici inglesi) tra le rotaie.
L’esercizio delle due ferrovie dovrà essere uniforme.
A quest’uopo il Governo badese trasferirà pure alla Società ferroviaria che ottenne dalle Autorità federali svizzere la concessione per la ferrovia Winterthur–Singen–Kreuzlingen la concessione del tronco Confine–Singen situato sul territorio badese, e sarà ammessa a profittare della stazione di Costanza la ferrovia Etzweilen–Costanza.
La concessione da accordarsi alla Società dal Granducato di Baden per la ferrovia Winterthur–Singen determinerà le condizioni ulteriori. In quanto alla partecipazione a servirsi della stazione di Costanza, si applicherà l’art. 14 del Trattato del 10 dicembre 18704sulla congiunzione della ferrovia Romanshorn–Costanza.
In generale si dà qui l’assicurazione che nella concessione della ferrovia Winterthur–Singen, sul territorio badese, non sarà imposto alla Società, in quantoché il Trattato attuale non disponga altrimenti, nessuna condizione più onerosa di quanto sia il caso rispetto alle concessioni accordate o ratificate dalle Autorità federali svizzere pel tronco situato sul territorio svizzero.
I due Governi si comunicheranno reciprocamente il testo delle date concessioni.
Riguardo alla parte della ferrovia posta su territorio badese, il Governo badese applicherà le disposizioni seguenti:
In questa esenzione non sono però comprese le contribuzioni da pagarsi agli stabilimenti di assicurazione contro incendi.
Gli impiegati della ferrovia sono, relativamente alle imposte, sottomessi alle leggi del luogo di loro domicilio.
D’accordo colle proposizioni che saranno fatte in proposito dalla Società, alle stazioni di Singen e di Costanza che serviranno di stazioni di congiunzione per la ferrovia Winterthur–Singen e Etzweilen–Costanza, la Amministrazione della ferrovia badese darà5gli indirizzi e l’estensione che si richiedono per assicurare le comunicazioni e il raccordamento in tempo utile dell’esercizio e per soddisfare ai bisogni delle due amministrazioni ferroviarie interessate.
Le spese dipendenti dalle modificazioni, ampliazioni e costruzioni necessarie saranno a carico dell’Amministrazione della ferrovia badese, sotto riserva di un fitto equo da corrispondersi dalla Società svizzera.
Per il congodimento della stazione e delle sue dipendenze, la Società svizzera pagherà all’amministrazione della ferrovia badese un fitto annuo calcolato secondo il capitale di stabilimento; essa le pagherà parimenti una somma annuale per la manutenzione, la sorveglianza e il servizio dei locali.
Nel fissare l’importo di questo fitto e di questa indennità annuale, si applicheranno le disposizioni dell’art. 14 del Trattato del 10 dicembre 18706concernente la congiunzione della strada ferrata Romanshorn–Costanza.
I locali e il servizio goduti da un’amministrazione ferroviaria per sé sola, sono a suo esclusivo carico.7
Le disposizioni da prendersi ulteriormente rimangono riservate ad una intesa fra le due amministrazioni delle ferrovie.
L’esercizio delle linee Winterthur–Singen ed Etzweilen–Costanza sarà organizzato in modo che in generale non vi sia né cambio di vettura pei viaggiatori, né scarico di mercanzie fra i punti sopra nominati.
Vi saranno almeno 3 treni di viaggiatori per giorno, tanto nella direzione da Singen e da Costanza che in quella da Winterthur.
Nella fissazione degli orari per le ferrovie di che si tratta, si farà sì che i treni coincidano il più possibilmente.
Le due amministrazioni dovranno comunicarsi reciprocamente nel più breve termine possibile i detti orari prima che vengano attivati.
Sulla linea ferrata Winterthur–Singen e Etzweilen–Costanza non saranno poste differenze né rispetto alle trasmissioni né rispetto alla spedizione delle persone, e i trasporti passanti dal territorio dell’uno Stato in quello dell’altro non saranno trattati comechesia più favorevolmente di quelli che non passano il confine.
Il Governo granducale si riserva il diritto di riscattare e di tenere in esercizio per proprio conto, facendo precedere un avviso di 5 anni il tronco della via ferrata Winterthur–Singen situato sul territorio badese; non farà però uso in caso alcuno di questo diritto innanziché non sia spirato il termine di 25 anni, contando dal momento della sua apertura all’esercizio.
Avvenendo che il Governo badese faccia uso di questo diritto, rimborserà alla Società le spese di stabilimento quali risultano dai conti, colla sola deduzione del minor valore delle parti soggette a deterioramento o ad infracidimento, e ciò in cinque rate annuali successive, delle quali la prima da pagarsi nell’anno che tien dietro all’avviso.
Dopo il riscatto, resta riservato ai due Governi di intendersi intorno alla stazione di congiunzione e l’accordo nell’esercizio.
A meno che i due Governi non si intendano per adottare un altro modo, la congiunzione dell’esercizio dovrà aver luogo al confine, e le due amministrazioni delle ferrovie vi stabiliranno, a spesa comune e ripartita per metà, una stazione di congiunzione.
Per la costruzione e l’esercizio della ferrovia, per la circolazione e per le tariffe, per ciò che si riferisce al territorio badese, la Società è sottoposta alle leggi dell’Impero e alle ordinanze dell’autorità imperiale vigenti per le ferrovie badesi.
…8
La Società è autorizzata a stabilire fili telegrafici pel servizio della linea, munendoli di apparecchio nei burò delle stazioni rispettive.
…9
Per le domande d’indennità od altre pretese dì diritto privato che potessero farsi alla Società relativamente alla costruzione o all’esercizio dei tronchi situati sul territorio badese, il domicilio della Società sarà a Costanza.
I Delegati svizzeri riservano per la presente Convenzione la ratifica dell’Assemblea federale, e i Delegati badesi l’approvazione dell’Assemblea degli Stati, in quanto sia necessaria.
La presente Convenzione sarà sottomessa alla ratificazione sia dall’una che dall’altra Parte e lo scambio degli atti di ratifica dovrà seguire per la fine del corrente anno al più tardi.
In fede di che, i delegati de’ due Governi hanno firmato la Convenzione scritta in due originali e vi hanno apposto i loro sigilli.Costanza, addì ventiquattro maggio mille ottocento settantatrè.
| Stämpfli Koller Ziegler | Muth Schmidt Hardeck |
|---|
Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta. ↩
RU XI 396 ↩
Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS 742.31 ). ↩
RS 0.742.140.313.66 ↩
Rettificazione, secondo il testo originale, della traduzione italiana pubblicato nella RU. ↩
RS 0.742.140.313.66 ↩
Questo capoverso mancava nella traduzione italiana pubblicato nella RU ed è stato qui introdotto per conformare il testo italiano e quello originale. ↩
Cpv. 2 abrogato dal n. 11/20 dell’all. allo Scambio di note del 21 feb./7 ott. 1985 (RU 1985 1618). ↩
Cpv. 4 abrogato dal n. 11/20 dell’all. allo Scambio di note del 21 feb./7 ott. 1985 (RU 1985 1618). ↩
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