0.742.140.313.61Bilateral International Treaty22 apr 1853
0.742.140.313.61
CS 13 256; FF 1852 III 82 edidz. ted. 82 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiuso il 27 luglio 1852
Approvato dall’Assemblea federale il 14 agosto 18522
Ratificazioni scambiate il 22 aprile 1853
Entrato in vigore il 22 aprile 1853
(Stato 7 ottobre 1985)
Sulla continuazione della strada ferrata badese, diretta da Mannheim verso il confine svizzero, fino a Basilea e sul prolungamento della medesima di qui fino al lago di Costanza passando pel territorio svizzero, i commissari nominati dai Governi rispettivi, cioè:
(seguono i nomi dei commissari)
hanno di comune accordo conchiuso quanto segue:
La Confederazione Svizzera, sotto espressa riserva de’ suoi diritti di sovranità e di quelli de’ Cantoni di Basilea Città e di Sciaffusa, accorda al Granducato di Baden la costruzione della ferrovia pe’ Cantoni di Basilea Città e di Sciaffusa, in modo che la medesima venga a formare nel suo insieme una sola linea capitale non interrotta da Mannheim al lago di Costanza.
Il Governo granducale badese si obbliga ad intraprendere i lavori preliminari per l’esecuzione dell’opera subito dopo seguita l’approvazione di questo Trattato e a norma delle intelligenze già prese coi Cantoni di Basilea Città e Sciaffusa, e a far eseguire la costruzione stessa, salvo l’incidenza di impedimenti straordinari, da Haltingen fino a Basilea entro il termine di tre anni dall’approvazione di questo Trattato, e ciò a sue spese.
.3
Per quanto concerne la direzione della linea, la situazione delle stazioni e tutto il complesso dello stabilimento e della maniera della strada laddove tocca il suolo svizzero, come pure per quanto concerne le eventuali prestazioni dei Cantoni di Basilea Città e di Sciaffusa, il Governo del Granducato di Baden s’intenderà col Governo degli ora detti Cantoni cointeressati, sotto riserva dell’approvazione del Consiglio federale.4
In questa occasione non devono però essere esclusi i principi adottati dal Governo granducale sulla costruzione delle linee ferrate sul territorio badese.
I rispettivi Governi di Basilea Città e di Sciaffusa avranno il diritto di far sorvegliare l’andamento dell’opera di quella parte di strada che corre sul suolo svizzero, sia rispetto alla polizia necessaria alla sicurezza, sia rispetto al mantenimento delle massime e de’ piani convenuti.
La Direzione delle pubbliche costruzioni dei Granducato dì Baden prenderà le misure necessarie, affinché i lavori non rompano le comunicazioni là dove la linea interseca stradali cantonali o vicinali sul territorio svizzero, e assumerà le spese portate da simili misure come tutte le altre che si riferiscono alla costruzione della strada ferrata.
Le autorità tecniche svizzere, rispettivamente quelle di Basilea o di Sciaffusa5, prima che segua interruzione alcuna di strade maestre od altre, dovranno esaminare se le opere provvisorie per ovviare alle interruzionni offrano la sicurezza che si richiede alle comunicazioni.
Come la ferrovia abbia tocco il suo termine, il Governo del Granducato di Baden farà stendere in triplo un conto dettagliato di tutte le spese occorse per la costruzione delle linee che traversano il suolo svizzero o che vi metton capo (art. 38)6, unitamente ad un piano completo delle possessioni e di tutti gli accessori della strada; il qual conto e il qual piano saranno sottoposti al Consiglio federale che o li riconoscerà o farà quelle osservazioni che stimerà del caso.
Ciascuna delle Parti contraenti e i Governi de’ Cantoni interessati ne riceveranno una copia dopo che saranno stati riconosciuti da ambo le Parti.
Le osservazioni che potessero farsi dal Consiglio federale contro il suddetto conto saranno formulate al più tardi entro tre mesi.
Riguardo all’acquisizione de’ terreni richiesti alla costruzione della strada e sue dipendenze, avranno applicazione le disposizioni della legge federale sull’espropriazione per causa di pubblica utilità7, quali sono in vigore per le Strade ferrate svizzere8.
La Confederazione Svizzera, sotto espressa riserva de’ suoi diritti di sovranità e di quelli de’ Cantoni di Basilea Città e di Sciaffusa, lascia al Granducato di Baden l’uso pacifico e libero de’ tronchi di strada giacenti sul territorio svizzero. L’amministrazione badese della ferrovia avrà quindi diritto alla immediata protezione legale delle rispettive autorità svizzere contro ogni danno che venisse fatto alla strada e sue dipendenze, come pure contro ogni disturbo del suo esercizio o incaglio al personale impiegatovi.
Dal canto suo il Governo granducale si obbliga a fare a proprie spese eseguire l’esercizio continuo delle linee ferrate correnti su territorio svizzero come avviene sulle prossime linee del territorio badese.
L’amministrazione badese della ferrovia non avrà a pagare alcuna imposta al Governo federale svizzero, né per l’acquisizione, né pel possedimento de’ terreni necessari alla strada e sue dipendenze, né per l’uso della ferrovia; .9».
La Confederazione Svizzera rinunzia alla percezione di diritti di transito e di qualsiasi altra imposta su persone, roba ed altri oggetti trasportati colla strada ferrata dal Granducato di Baden pel Badese passando per la Svizzera: e così il Governo del Granducato di Baden, per quanto glielo permettono i suoi rapporti con una lega doganale e senza che glie ne consegua obbligo di indennità, rinuncia dal canto suo alla percezione di diritti di transito e di qualsiasi altra imposta su persone, roba ed altri oggetti trasportati colla strada ferrata dalla Svizzera per la Svizzera passando pel Badese.
Inoltre, l’amministrazione badese della ferrovia ha franca di dazio sul suolo svizzero l’introduzione dei materiale necessario alla costruzione della strada e al suo mantenimento ed uso, solo sotto riserva del necessario controllo dell’autorità daziaria.
Se però si volessero vendere nella Svizzera di simili oggetti, dovrà pagarsene il dazio d’entrata secondo la tariffa.
Gli oggetti che entrano nella Svizzera colla ferrovia badese, o che dalla Svizzera vanno a stazioni badesi, sul territorio svizzero non saranno sottoposti ad alcuna tassa di pontenaggio, pedaggio, deposito10, od altra qualunque superiore a quella cui sottostanno gli oggetti importati od esportati per un’altra ferrovia o strada nella Svizzera.
L’amministrazione badese della strada ferrata si obbliga a non caricare nè scaricare merci su territorio svizzero, senza che possano aver luogo le formalità daziarie richieste dalle leggi svizzere. Così l’amministrazione svizzera de’ dazi instituirà uffici di dazio principali alle stazioni di Basilea, Waldshut e Sciaffusa, e uffici secondari alle altre stazioni situate sul territorio svizzero.
Il Governo badese si obbliga ad esigere dalle sue autorità che i tronchi di strada sul territorio svizzero siano costruiti, mantenuti e tenuti in attività colla cura medesima che la linea sul territorio badese.
Qualora la Confederazione o i Cantoni di Basilea Città e di Sciaffusa ordinassero od approvassero l’esecuzione di opere pubbliche le quali traversassero la ferrovia progettata, il Governo del Granducato di Baden non potrà farvi opposizione. Dovranno però prendersi tutte le misure necessarie affinché per tali costruzioni nè sia incagliato l’uso della ferrovia, nè abbia a cagionarsi una spesa nell’economia del suo esercizio.
Però, i cantonieri che fossero necessari a’ nuovi passaggi saranno messi dal Governo granducale a sue spese.
Per tutti i crimini e delitti commessi entro i confini svizzeri sulla strada e sue dipendenze, come pure per que’ crimini e delitti che ne mettono in pericolo la sicurezza dell’esercizio, valgono le leggi e i regolamenti del rispettivo Cantone11, in quella guisa che hanno generalmente applicazione dappertutto sulla strada posta sul territorio svizzero, in quanto si riferiscono a misure inerenti a polizia di sicurezza. Pei crimini e delitti commessi sulla linea in quistione sono pure competenti le ordinarie autorità di polizia e i tribunali svizzeri.
La polizia della strada sul territorio svizzero è esercitata dagli impiegati dell’amministrazione della ferrovia. I rapporti fatti per proprio ufficio da questi avranno la medesima fede di quelli degli impiegati svizzeri di polizia.
Ai funzionari ed impiegati svizzeri nell’esercizio di loro ufficio è sempre aperto l’adito ai recinti e locali delle stazioni e alle case de’ sorveglianti.
Il Governo federale, come pure i Cantoni interessati, potranno, se lor pare conveniente, istituire funzionari coll’incarico di vegliare a’ loro interessi considerati giusta i trattati, senza che loro però si competa di disporre come che sia intorno all’esercizio della ferrovia.
In tal caso l’amministrazione badese della ferrovia assegnerà loro un proprio adatto locale alle stazioni di Basilea e di Sciaffusa.
Avvenendo che da parte di autorità svizzere si ordini l’arresto di un impiegato al servizio della ferrovia su territorio svizzero, a causa di crimine o delitto, le medesime autorità porteranno riguardo ai bisogni del servizio e avvertiranno indilatamente l’officio della ferrovia immediatamente preposto dell’arresto di che sopra è detto.
L’amministrazione badese della ferrovia, nella distribuzione de’ posti addetti al servizio della ferrovia in attività sul territorio svizzero prenderà in considerazione per simili impieghi anche attinenti svizzeri, e i sorveglianti e gli altri inferiori impiegati sul suolo svizzero li prenderà di preferenza tra svizzeri.
Tutti gli impiegati dell’amministrazione badese della ferrovia stanzianti in Svizzera si annunzieranno nella loro qualità alla rispettiva autorità cantonale.
Qualora il Governo svizzero esprimesse il desiderio dell’allontanamento di un impiegato sul territorio svizzero, il Governo granducale terrà di questo desiderio il miglior conto possibile; come parimenti il Governo svizzero si impegna a prendere in debita considerazione un simile desiderio del Governo badese per l’allontanamento di uno Svizzero che avesse a venire impiegato in ufficio di sorveglianza o daziario sul territorio badese.
1 prezzi di trasporto e le tasse di deposito (Lager, dechargement) non dovranno sulla parte della linea che tocca il territorio svizzero essere più elevate di quello siano generalmente su tutta la linea da Basilea a Waldshut e a Costanza, né punto importa il dove le persone e le merci entrano od escono sulla ferrovia badese.
Le tariffe e il prospetto delle corse saranno trasmessi al Consiglio federale e a Cantoni interessati colla maggior possibile prontezza, onde possano essere sentite e prese in considerazione le loro osservazioni al caso.
L’amministrazione badese della ferrovia non darà né nelle tariffe né altrimenti privilegio ad alcuno per trasporto di merci dalle o per alle stazioni svizzere, il qual privilegio non fosse accordato ad altri chicchesia in circostanze consimili; e ciò in quanto la medesima disposizione è osservata per tutte le altre linee svizzere uscenti a Basilea, Waldshut e Sciaffusa.
L’amministrazione badese della ferrovia, mediante comunicazione di periodici estratti dei suoi registri, darà notizia al Consiglio federale e ai Governi cantonali di Basilea Città e di Sciaffusa del movimento del trasporto di persone, merci ed altri oggetti sulle linee ferrate correnti su territorio svizzero.
Il Consiglio federale e rispettivamente i Governi cantonali interessati hanno il diritto di far precludere al pubblico l’entrata e l’uscita dei ricinti e delle stazioni situate su territorio svizzero ne’ casi che ciò si paia richiesto dalla polizia sanitaria o di sicurezza pel pubblico interesse, e ciò senza obbligo di indennizzazione.
Nella stessa supposizione anche il Governo granducale ha la facoltà di precludere esteriormente i suoi ricinti e stazioni sul suolo svizzero, limitandosi al transito immediato per territorio svizzero.
Al Governo del Granducato di Baden è data facoltà di costruire una strada per la comunicazione della città di Lörrach e della valle dei Wiesen con Weil passando per l’infra giacente suolo svizzero.
Della direzione da darsi a questa strada decideranno gli studi più particolarmente impresi sul terreno, avuto il maggior possibile riguardo ai bisogni del comune di Riehen per la comunicazione coll’opposta sponda del Wiesen. Il disegno dell’opera dovrà pur essere comunicato al Governo cantonale di Basilea Città per l’approvazione.
Il Governo granducale eseguisce l’opera sia della strada, sia del ponte sul Wiesen, anche in quanto viene ad essere sul suolo svizzero, a tutta sua spesa.
Quella parte di strada che viene a trovarsi sul territorio basilese, in una al ponte, resta immediatamente proprietà del cantonale Governo, che si obbliga perciò a permetterne l’uso gratuito agli abitanti del Badese.
Ai Governi badese e basilese è riservato di prendere le opportune intelligenze per la manutenzione della strada e del ponte suddetti.
Se poi il Governo del Granducato di Baden desiderasse di condurre un raggio di strada a Lörrach su territorio basilese, gli è ciò accordato di fare colla condizione che faccia una stazione a Riehen e il tutto a sue spese.12
.13
Tutte le disposizioni convenute nel presente Trattato intorno alla parte della ferrovia badese del Rheinthal passante sul territorio svizzero, ad eccezione degli art. 2 e 29, devono valere anche pel raggio ferrato previsto all’art. 35 e per la via di comunicazione contemplata dall’art. 34, fin dove possono avere applicazione.
Per lo stabilimento di vie ferrate onde opportunamente congiungere le stazioni badesi di Klein‑Basel (Piccola Basilea), Waldshut, Sciaffusa con altre stazioni limitrofe di linie svizzere, s’intenderanno a suo tempo per ogni possibile migliore i Governi badese e federale svizzero, e per prendere anche nella maggior possibile considerazione le offerte fatte da società private per simili imprese, qualora queste da parte della Svizzera non si assumessero dallo Stato.
Al Governo federale svizzero, come pure ai rispettivi Governi cantonali, è riservato il diritto di avocare a sè la proprietà e l’uso di uno o di tutti i tronchi di strada trovantisi sul loro territorio, previa dichiarazione fatta 5 anni innanzi, in nessun caso però prima che sian decorsi 25 anni14di esercizio.
Venendo essi a far uso di questo diritto, la parte riscattante pagherà al Governo granducale tutte le spese occorse alla costruzione di quelle linee giusta il già mentovato rendiconto, deduzion fatta soltanto di quella diminuzione di valore che affetta le parti soggette a logoramento o a naturale decomposizione: il qual pagamento seguirà in 5 rate annuali successive, di cui la prima avrà luogo un anno dopo la seguita dichiarazione.
L’indennità pel riscatto della linea badese che tocca il territorio basilese da Haltingen al confine e da questo presso Grenzacher‑Horn fino in vicinanza di Rheinfelden, sarà calcolata sul medesimo rendiconto e pagata nel modo predetto, colla deduzione però del valore che all’atto di questo negozio avrà il terreno della linea e il materiale che resterà in possesso del Governo granducale. L’indennità che dovrebbe essere pagata pel riscatto della linea passante pel territorio sciaffusano sarà fissata in ispeciale Convenzione15, giacché sembra ineffettuabile la congiunzione delle due linee sopra e sotto Sciaffusa su territorio esclusivamente badese.
Per la costruzione e l’uso della ferrovia sul territorio svizzero e per tutto che vi ha relazione, l’amministrazione della ferrovia è sottoposta alle autorità svizzere siano giudiziarie od altre, entro i limiti delle leggi e de’ regolamenti.
.16
In eventuali controversie tra le Parti contraenti per l’interpretazione o l’applicazione di questo Trattato, decide un tribunale di arbitri a comporre il quale ciascuna Parte nomina due arbitri i quali uniti eleggono un surarbitro.
Il presente Trattato sarà considerato come nullo e non avvenuto se non è ratificato dall’Assemblea federale svizzera entro quattro settimane.
Il presente Trattato sarà sottomesso all’approvazione del Consiglio federale svizzero e di S.A.R. il Reggente di Baden.
Lo scambio dell’atto di ratifica avrà luogo al più presto possibile e in ogni caso prima che siano decorse sei settimane contando dal giorno d’oggi. L’esecuzione del Trattato comincerà tostoché sarà seguita l’approvazione dell’Assemblea federale svizzera.
In fede di che, i plenipotenziari d’ambo le Parti hanno firmato di propria mano il Trattato in doppio esemplare identico e vi hanno apposto il loro sigillo.Berna, 27 luglio 1852.
| A. Bischoff | Baron de Berckheim |
|---|
agli art. 29, 37 e 40All’art. 29L’eguaglianza de prezzi di trasporto e delle tasse di scarico espressa nell’art. 29, varrà anche nel senso, che su tutta la linea da Basilea a Waldshut e a Costanza e viceversa, non potranno per certe parti della linea essere fissate tariffe più elevate, qualunque sia il luogo da dove partano i viaggiatori e le merci, sul territorio badese o sullo svizzero.All’art. 37In conformità di quest’articolo i due contraenti promoveranno ed appoggeranno per quanto sta nella loro competenza nominatamente anche una linea ferrata di comunicazione tra Baden e Waldshut.All’art. 40.17Berna, 11 agosto 1852.
| A. Bischoff | Baron de Berckheim |
|---|
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta. ↩
RU 3 377. Con il D17 d’approvazione il Consiglio federale era stato incaricato di cercare di ottenere alcune modificazioni al Tratt.; le modificazioni proposte non furono però accettate dal Granducato di Baden. ↩
Cpv. 2 abrogato dal n. II/17 dell’all. allo Scambio di note del 21 feb./7 ott. 1985 (RU 1985 1618). ↩
Per quanto concerne la direzione della linea sul territorio del Cantone di Sciaffusa e le prestazioni di questo Cantone vedi gli art. 2 e 3 del Tratt. del 30 dic. 1858 (RS 0.742.140.313.62 ). ↩
Rettificazione, secondo il testo originale, della traduzione italiana pubblicata nella RU. ↩
L’art. 7 cpv. 1 del Tratt. del 30 dic. 1858 (RS 0.742.140.313.62 ) prevede la stesura di un conto dettagliato anche per i tronchi sul territorio badese fra Oberlauchringen e Singen. ↩
Ora: le disposizioni della LF del 20 giu. 1930 sull’espropriazione (RS 711 ). ↩
Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS 742.31 ). ↩
Ultima frase abrogata dal n. II/17 dell’all. allo Scambio di note del 21 feb./7 ott. 1985 (RU 1985 1618). ↩
Rettificazione, secondo il testo originale, della traduzione italiana pubblicata nella RU. ↩
Ora: vale il Codice penale svizzero del 21 dic. 1937 (RS 311 ). ↩
Questa ferrovia è stata costruita in virtù della Conv. del 26 giu. 1860 fra il Cantone di Basilea Città e il Granducato di Baden concernente la costruzione di una ferrovia attraverso la Valle del Wiesen («Raccolta degli atti officiali relativi alle ferrovie svizzere», Vecchia serie, Tomo IV, pag. 315 edizioni tedesca e francese); tale Conv. è stata approvata dal Consiglio federale il 1° ott. 1860. ↩
Cpv. 2 abrogato dal n. II/17 dell’all. allo Scambio di note del 21 feb./7 ott. 1985 (RU 1985 1618). ↩
Per la ferrovia sul territorio del Cantone di Sciaffusa: «cinquant’anni», in virtù dell’art. 6 N. 1 del Tratt. del 30 dic. 1858 (RS 0.742.140.313.62 ). ↩
Vedi l’art. 6 N. 3 del Tratt. del 30 dic. 1858 (RS 0.742.140.313.62 ). ↩
Cpv. 2 abrogato dal n. II/17 dell’all. allo Scambio di note del 21 feb./7 ott. 1985 (RU 1985 1618). ↩
Abrogato dal n. II/17 dell’all. allo Scambio di note del 21 feb./7 ott. 1985 (RU 1985 1618). ↩
Accesso programmatico
Accesso API e MCP con filtri per tipo di fonte, regione, tribunale, area giuridica, articolo, citazione, lingua e data.
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.742.140.313.61",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/III/438_434_434",
"documentDate": "1852-07-27",
"inForceSince": "1853-04-22"
},
"content": {
"number": "0.742.140.313.61",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/III/438_434_434",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.742.140.313.61",
"hash": "9c6ea101a3947ccb3f8a4f5555c02c7234f6100d93f8cc2d310fb49b5593c40b",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.742.140.313.61",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:41.838Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/III/438_434_434/19851007/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-III-438_434_434-19851007-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/III/438_434_434",
"documentDate": "1852-07-27",
"inForceSince": "1853-04-22",
"manifestations": [
{
"title": "Vertrag vom 27. Juli 1852 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Grossherzogtum Baden betreffend die Weiterführung der badischen Eisenbahnen über schweizerisches Gebiet (mit nachträglicher Erkl.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/III/438_434_434/19851007/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-III-438_434_434-19851007-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/III/438_434_434/19851007/de/xml"
},
{
"title": "Traité du 27 juillet 1852 entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Bade relativement à la continuation du chemin de fer badois sur le territoire suisse (avec supplément explicatif)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/III/438_434_434/19851007/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-III-438_434_434-19851007-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/III/438_434_434/19851007/fr/xml"
},
{
"title": "Trattato del 27 luglio 1852 tra la Confederazione Svizzera e il Granducato di Baden per la continuazione delle strade ferrate badesi sul territorio svizzero (con Appendice esplicativa)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/III/438_434_434/19851007/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-III-438_434_434-19851007-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/III/438_434_434/19851007/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/III/438_434_434/19851007/it/xml"
}
}