0.742.140.242Bilateral International Treaty26 ago 1908
0.742.140.242
CS 13 202
Traduzione*1*
Firmato il 26 agosto 1908
Sono presenti:
(Seguono i nomi dei delegati)
La Legazione Svizzera a Roma chiese alla Direzione generale delle Ferrovie italiane dello Stato di sopprimere, per il traffico fra la Svizzera ed i villaggi di Gondo e del Sempione in transito per la stazione di Iselle, la restrizione contenuta nell’art. 8 del Verbale della conferenza dei 4 e 5 gennaio 19072circa la natura ed il trasporto delle merci ammesse, di modo che la concessione accordata possa essere applicata senz’altro alle merci di qualsiasi natura costituenti questo traffico. Da parte sua e per corretezza, la Direzione generale delle Ferrovie italiane dello Stato si è dichiarata disposta ad aderire a questa domanda, a condizione tuttavia che la nuova concessione non possa in nessun caso venire invocata per derogare, rispetto alle stazioni dei tronco Domodossola–Iselle, alle disposizioni dell’art. 14 della Convenzione per l’esercizio del tronco Domodossola–Iselle3, e non abbia nessuna conseguenza onerosa per la dogana, perché se così non fosse la concessione dovrebbe essere soppressa.
In conformità di quanto precede, ammettendo che le altre amministrazioni interessate sarebbero pure disposte ad accogliere favorevolmente la domanda in parola, la Direzione generale delle F. S. propose loro di esaminare nuovamente la questione in una conferenza, e di incaricare i delegati di fissare le regole d’applicazione, riservandone però l’approvazione superiore.
Essendo già stata ammessa dalle amministrazioni interessate l’estensione della concessione ai trasporti di bestiame vivo, senza che ne siano state stabilite fin qui le disposizioni speciali e quelle relative alla visita sanitaria, parve opportuno di sottomettere all’esame della conferenza anche quest’oggetto.
La conferenza venne incaricata da ultimo di studiare le modificazioni al testo delle «Istruzioni per lo scambio dei bagagli e delle merci a Domodossola»4risultanti dalle nuove disposizioni adottate dalla stazione di Iselle per questo traffico di transito in partenza ed a destinazione di Gondo e Sempione.
L’ordine del giorno della conferenza è quindi il seguente: I. Estensione ad altre merci della concessione stipulata nella Conferenza dei 4 e 5 gennaio 1907 per il traffico fra la Svizzera e le località svizzere del Sempione in transito per la stazione di Iselle. II. Misure speciali ferroviarie e di polizia sanitaria per il bestiame vivo, il cui trasporto costituisce una parte del traffico menzionato sotto I. III. Modificazioni delle «Istruzioni per lo scambio dei bagagli e delle merci a Domodossola», del 1° gennaio 19085, conformemente alle prescrizioni adottate per questo traffico.
I.
Esposti i loro diversi modi di vedere ed esaminate le merci, che, non essendo previste nella concessione, vengono ora dirette sopra Domodossola, i delegati si trovarono d’accordo su ciò che la concessione dei 4 e 5 gennaio 1907 sia applicabile in generale a tutte le merci in partenza dalla Svizzera a destinazione e per l’uso locale di Gondo e di Sempione, nonché alle merci spedite in direzione opposta, pur lasciando agli interessati la facoltà di scegliere il modo di trasporto ferroviario più vantaggioso e conforme alle disposizioni decretate dalle ferrovie.
Su dichiarazione del rappresentante del Ministero delle finanze si conviene tuttavia di escludere da questa concessione speciale, in conformità del Verbale dei 4 e 5 gennaio l9076, le merci la cui entrata in Italia è sottoposta a speciali permessi.
Ne consegue che le sottodesignate merci sono espressamente escluse dalla concessione. Anzi è vietato alle Strade ferrate federali7ed alle Ferrovie dello Stato di accettarle pel trasporto, ed alle dogane svizzere di rilasciare per esse i «passavants» necessari:
Se, contrariamente alle disposizioni che precedono, dovessero arrivare alla dogana della stazione di Iselle od alla dogana del villaggio di Iselle, dei trasporti delle merci anzi menzionate come esclusi, dovranno essere rifiutati: quelli giunti in stazione di Iselle verranno immagazzinati sotto la sorveglianza della dogana fino al momento della loro riesportazione o trasportati scortati fino alla frontiera; le spese di trasporto e le indennità agli agenti doganali sono a carico del proprietario.
L’art. 8 del Verbale dei 4 e 5 gennaio 19079è modificato in conformità di quanto precede.
Tutti gli altri articoli del detto verbale non soffrono alcun cambiamento, eccettuata l’ultima parte dell’art. 3, per la quale il Ministero italiano delle finanze propose la seguente modificazione già entrata in vigore:
…10
II.
La conferenza riconosce che gli animali delle razze equina, bovina, ovina e porcina saranno pure ammessi al trasporto dalla Svizzera ai villaggi di Gondo e Sempione e viceversa.
Le spedizioni di bestiame vivo potranno essere eseguite, per mezzo della stazione di Briga, da tutte le stazioni svizzere per Iselle di Trasquera, indicando, fra parentesi, la destinazione definitiva (Gondo o Sempione), così pure in partenza da Gondo e da Sempione a destinazione di tutte le stazioni svizzere per mezzo di Briga.
Le spedizioni dovranno essere accompagnate dai certificati prescritti dalla legge e dai regolamenti svizzeri, da una lettera di vettura internazionale e dagli altri documenti previsti per il trasporto delle merci nel Verbale della conferenza dei 4 e 5 gennaio 190711.
Per le spedizioni in partenza dalla Svizzera, la stazione mittente applicherà in affrancato le tasse fino ad Iselle transito, e la stazione di Briga applicherà la tassa da Iselle transito ad Iselle di Trasquera in base alla tariffa italiana. Inoltre, la stazione di Briga provvederà alla rispedizione secondo le istruzioni che le saranno impartite dalle Strade ferrate federali12, e quelle già in vigore per il trasporto delle merci.
Il bestiame vivo dovrà essere scortato sull’intiero percorso dal proprietario, o dal suo rappresentante, il quale resta incaricato inoltre di tutte le necessarie operazioni.
Circa la visita sanitaria risulta che, stante la riorganizzazione del servizio a Domodossola, sarà preferibile di eseguirla ad Iselle tanto per il bestiame propriamente detto, quanto per il bestiame minuto vivo, le carni fresche, i grassi, lo strutto di porco, le pelli e merci consimili.
La visita sanitaria avrà luogo d’ufficio il venerdì di ogni settimana, anche quando fosse festivo; lo speditore non dovrà pagare in questo caso che la tassa della visita fissata dalle disposizioni speciali in vigore; queste tasse vengono percepite di regola dalla dogana italiana.
Oltre questa visita d’ufficio, l’autorità di polizia sanitaria è disposta ad affettuarne un’altra, facoltativa, il lunedì ed il mercoledì d’ogni settimana, anche se questi giorni cadono in festa, sempre che, per i trasporti dalla Svizzera, la stazione di Briga ne provochi la visita telegrafando, a spese dello speditore, al capostazione di Domodossola ed a condizione che il telegramma arrivi a Domodossola almeno 3 ore prima della partenza dei prossimo treno utile per Iselle.
Per il bestiame vivo spedito da Gondo e da Sempione a destinazione della Svizzera, l’avviso dovrà essere trasmesso dal capostazione di Iselle, a spese dello speditore, la vigilia del giorno della spedizione.
Nel richiedere la visita sanitaria facoltativa, lo speditore dovrà versare, oltre le spese del telegramma, 5 lire di deposito per spese di trasferta del veterinario. In più delle indennità di trasferta, si dovranno applicare anche le tasse ordinarie per la visita sanitaria. Quando l’operazione abbia luogo in giorno festivo, si riscoteranno inoltre le indennità regolamentari per gli altri agenti della dogana italiana.
L’orario per la visita sanitaria ad Iselle nel giorno ufficiale (venerdì) verrà stabilito d’intesa fra le due amministrazioni ferroviarie ed i servizi interessati in concordanza coll’orario dei treni.
Ad ogni cambiamento d’orario le due amministrazioni fisseranno esse stesse i treni coi quali i trasporti di bestiame dovranno arrivare ad Iselle e partire da Iselle.
Le disposizioni dell’art. 3 (ultima parte) del Verbale dei 4 e 5 gennaio 190713si applicano pure ai trasporti di bestiame vivo, osservato tuttavia che il capostazione di Iselle non chiede alla dogana la bolletta d’accompagnamento finché non abbia avuto luogo la visita sanitaria.
La visita sanitaria del bestiame proveniente da Gondo e da Sempione a destinazione di Briga ed oltre si farà nello stesso tempo che la visita della dogana del villaggio di Iselle; quella delle bestie spedite in direzione opposta, alla stazione di Iselle.
III.
In seguito a discussione preliminare si constata che la nota N. 12 646/II, del 25 giugno 1908, della Direzione di Losanna, contenente delle informazioni che necessitavano un previo esame, non pervenne alle Ferrovie italiane dello Stato.
D’altra parte i rappresentanti delle Strade ferrate federali14, non essendo stati informati prima della conferenza che quest’oggetto figurerebbe nell’ordine del giorno, non sono in grado di discutere utilmente questa questione.
Trovandosi i signori delegati costretti a soprassedere a qualsiasi discussione, pregano i rappresentanti delle Strade ferrate federali15di trasmettere una copia dell’anzi menzionata lettera alla Divisione del traffico e del movimento di Milano.
Appena ratificato il presente Verbale, le Amministrazioni interessate fisseranno la data dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni contenutevi.
Letto, approvato e fatto in cinque copie a Domodossola, il 26 agosto 1908.Domodossola, 26 agosto 1908.(Seguono le firme)
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RS 0.742.140.241 ↩
RS 0.742.140.24 ↩
Non pubblicate. ↩
Non pubblicate. ↩
RS 0.742.140.241 ↩
Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS 742.31 ). ↩
La Svizzera è recessa dalla Conv. internazionale del 3 nov. 1881 sulle misure da prendersi contro la fillossera il 29 gen. 1954 (CS 14 188.RU 1954 207). ↩
RS 0.742.140.241 ↩
Testo inserito nel Proc. verb. menzionato. ↩
RS 0.742.140.241 ↩
Ora: «Ferrovie federali svizzere» conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS 742.31 ). ↩
RS 0.742.140.241 ↩
Ora: «Ferrovie federali svizzere» conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS 742.31 ). ↩
Ora: «Ferrovie federali svizzere» conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS 742.31 ). ↩
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