0.742.140.22•Convenzione tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica italiana per il rinnovo della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione dal confine di Stato a Iselle e l’esercizio del tratto da Iselle a Domodossola
0.742.140.22Bilateral International Treaty1 apr 2008
(Rinnovo della concessione del Sempione)
Conclusa il 28 marzo 2006
Approvata dall’Assemblea federale il 14 dicembre 20061
Ratifica depositata dalla Svizzera il 2 febbraio 2007
Entrata in vigore il 1° aprile 2008
(Stato 16 gennaio 2017)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica italiana,
consapevoli di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti ferroviari fra i due Stati sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori;
desiderosi di sviluppare una politica dei trasporti coordinata allo scopo di incoraggiare l’uso di sistemi di trasporto più rispettosi dell’ambiente nella regione alpina;
decisi a rinnovare e migliorare i rapporti che hanno contribuito allo sviluppo della cooperazione e degli scambi tra i due Stati, in particolare attraverso la costruzione e l’esercizio della ferrovia attraverso il Sempione;
consapevoli della necessità di adeguare i previgenti accordi alla attuale normativa nazionale e comunitaria,
hanno concordato quanto segue:
Il concessionario è obbligato a:
1. accesso e ripartizione della capacità di infrastruttura,
2. rilascio del certificato di sicurezza e controllo del rispetto delle prescrizioni tecniche applicabili al trasporto ferroviario,
3. accordi amministrativi, tecnici e finanziari con le imprese di trasporto ferroviario che accedono all’infrastruttura,
4. applicazione e riscossione dei canoni di utilizzo dell’infrastruttura.
Entro due anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione i due Governi regoleranno nei dettagli i servizi di seguito indicati, provvedendo, sulla base dei principi posti dal Trattato del 25 novembre 18953, ad innovare per quanto necessario le Convenzioni già in vigore:
Le disposizioni contenute nel presente accordo non pregiudicano gli obblighi internazionali delle parti contraenti, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica italiana, gli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione Europea.
La presente convenzione abroga:
In fede di che , i sottoscritti rappresentanti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Torino, il 28 marzo 2006, in due originali in lingua italiana.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica italiana: |
|---|---|
| Moritz Leuenberger | Pietro Lunardi |
Entrato in vigore il 16 gennaio 2017
| Ambasciata di Svizzera Roma | Roma, 13 gennaio 2017 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica italiana Roma |
|---|---|
| L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ha l’onore di riferirsi alla sua Nota Verbale del 19 luglio 2016 del seguente tenore:«Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, DGUE, presenta i suoi complimenti alla Ambasciata della Confederazione Svizzera e ha l’onore di fare riferimento alla Convenzione del 28 marzo 200613tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica italiana per il rinnovo della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione dal confine di Stato di Iselle e l’esercizio del tratto da Iselle a Domodossola. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale propone, nel dare attuazione alla Convenzione in parola, di interpretarne le norme alla luce della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico. | |
| In particolare, alla luce del 4° considerato e dell’articolo 12 della Convenzione, concernenti il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione europea, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale propone di interpretare l’articolo 5, comma 5, della Convenzione nel senso che la licenza rilasciata dalla Confederazione Svizzera costituisca titolo di accesso all’infrastruttura nella tratta tra Iselle e Domodossola e che, analogamente, la licenza rilasciata dal Governo italiano o da altri Stati membri dell’Unione europea costituisca titolo di accesso all’infrastruttura tra Iselle e Briga.Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale propone che la presente Nota e la Nota di accettazione da parte della Ambasciata della Confederazione Svizzera sanciscano l’intesa delle parti sul sopracitato dispositivo interpretativo, che sarà unito alla Convenzione in parola.Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si avvale dell’occasione per rinnovare alla Ambasciata della Confederazione Svizzera l’espressione della sua più alta considerazione.»L’Ambasciata di Svizzera ha l’onore di rispondere al Ministero che il Consiglio federale svizzero concorda su quanto precede. L’intesa tra i due Governi entrerà in vigore alla data di ricezione della presente Nota.L’Ambasciata di Svizzera si avvale dell’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale i sensi della sua più alta considerazione. |
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