0.742.101.1Multilateral International Treaty21 gen 1927
0.742.101.1
CS 13 17; FF 1926 I 175 ediz. ted. 237 ediz. franc.
Traduzione
Conchiuso a Ginevra il 9 dicembre 1923
Approvato dall’Assemblea federale il 28 settembre 19261
Ratificazione depositata dalla Svizzera il 23 ottobre 1926
Entrato in vigore per la Svizzera il 21 gennaio 1927
(Stato 21 gennaio 1927)
Nell’intento di stabilire fra le loro reti le comunicazioni più confacenti ai bisogni dei traffico internazionale, gli Stati contraenti si impegnano:
nei casi in cui le dette reti si trovano già a contatto, ad attuare la continuità del servizio fra le linee esistenti ogni qualvolta ciò sarà richiesto dai bisogni dei traffico internazionale;
nei casi in cui, per soddisfare alle necessità di detto traffico, non bastassero i collegamenti già esistenti, a comunicarsi senz’indugio e ad esaminare amichevolmente i progetti di rinforzo delle linee esistenti, di costruzione di nuove linee, il cui collegamento con le reti di uno o di più Stati contraenti, o il cui prolungamento sul territorio d’uno o più Stati contraenti potessero soddisfare a detti bisogni.
Le disposizioni che precedono non implicano tuttavia nessun obbligo per quanto concerne le linee create a favore di singole regioni o a scopo di difesa nazionale.
In considerazione dell’interesse che presenta per gli utenti delle strade ferrate in generale e per i viaggiatori in particolare, la riunione in un medesimo luogo delle diverse operazioni all’entrata e all’uscita, gli Stati che non ritenessero di esserne impediti da considerazioni di altro ordine, procureranno di attuare codesta riunione, sia mediante la creazione di stazioni di confine comuni, o almeno di stazioni comuni per ogni direzione, sia con altri provvedimenti adatti allo scopo.
Lo Stato, sul cui territorio verrà a trovarsi la stazione di confine comune accorderà all’altro tutte le facilitazioni possibili per l’istituzione ed il funzionamento degli uffici necessari ai servizi indispensabili all’esecuzione del traffico internazionale.
Sempre allo scopo di facilitare il traffico internazionale, lo Stato sul cui territorio sono situate le linee di raccordo o le stazioni di confine accorderà, salvi rimanendo i suoi diritti di sovranità o di autorità appoggio ed assistenza nell’esercizio delle loro funzioni ai funzionari di Stato ed agli impiegati ferroviari dell’altro Stato.
Gli Stati contraenti, riconoscendo la necessità di lasciare all’esercizio delle strade ferrate l’elasticità necessaria che permetta loro di soddisfare ai complessi bisogni del traffico, intendono mantenere intatta la libertà di detto esercizio, pur riservandosi di vigilare acché essa si esplichi senza abusi rispetto al traffico internazionale.
Essi si impegnano ad accordare al traffico internazionale ragionevoli facilitazioni, vietandosi ogni distinzione che avesse un carattere di malevolenza in confronto degli altri Stati contraenti, dei loro sudditi, o delle loro navi.2
Il beneficio delle disposizioni del presente articolo non è limitato ai trasporti retti da un contratto unico: esso s’applica parimente ai trasporti contemplati agli art. 21 e 22 del presente Statuto, alle condizioni ivi specificate.
Per quanto concerne le facilitazioni da assicurare al traffico internazionale dei viaggiatori e dei bagagli, i servizi saranno organizzati in base a orari tanto più favorevoli e in condizioni di rapidità e di comodità tanto più accurate quanto più importanti saranno le correnti di traffico corrispondenti a questi servizi.
Gli Stati favoriranno l’attivazione di treni diretti o, in mancanza di essi, la messa in servizio di carrozze dirette per le grandi relazioni del traffico internazionale, come pure tutti quei provvedimenti che hanno per effetto di rendere particolarmente rapidi e comodi i viaggi sulle dette relazioni.
Per ciò che concerne le facilitazioni da assicurare al traffico internazionale delle merci, i servizi saranno organizzati in modo tale da conseguire condizioni di rapidità e di regolarità tanto più soddisfacenti quanto più importanti sono le correnti di trasporto a cui essi servizi corrispondono.
Gli Stati favoriranno tutti quei provvedimenti di natura tecnica che valgano ad assicurare dei servizi di un’efficacia eccezionale su quelle vie di comunicazione, alle quali corrispondono correnti del traffico internazionale rivestenti un’importanza eccezionale.
Qualora il traffico internazionale dovesse temporaneamente venir sospeso o limitato su di un dato itinerario, le amministrazioni esercenti, in quanto spetti a loro di rimediarvi, si sforzeranno di ristabilire al più presto un servizio normale, e nel frattempo di avviare il traffico su di un altro itinerario, col concorso, se necessario, delle amministrazioni di altri Stati le quali fossero in grado di fornire il soccorso delle loro linee.
Gli Stati contraenti regolano le formalità di dogana e di polizia in modo da intralciare e ritardare il meno possibile il traffico internazionale. Gli stessi obblighi valgono per quanto riguarda le formalità inerenti ai passaporti, là dove sono ancora richieste.
Gli Stati contraenti favoriranno specialmente i provvedimenti atti a ridurre le operazioni da compiersi nelle stazioni di confine, segnatamente gli accordi relativi alla chiusura dei carri da sdaziarsi e alla chiusura doganale dei colli, come pure tutte le organizzazioni permettenti di trasferire nell’interno del paese il compimento delle formalità doganali.
Gli Stati contraenti, nella misura ragionevolmente consentita dalle circostanze, inciteranno le amministrazioni ferroviarie poste sotto la loro sovranità o autorità, e che dispongano di una rete ininterrotta del medesimo scartamento, a stipulare tra loro delle convenzioni aventi per iscopo di permettere e facilitare lo scambio e l’utilizzazione reciproca del materiale rotabile.
Dette convenzioni potranno altresì prevedere un’assistenza per la fornitura di carri vuoti allorché questo contributo fosse necessario per soddisfare ai bisogni del traffico internazionale.
Non vanno compresi fra i provvedimenti contemplati più sopra quelli che richiederebbero modificazioni delle caratteristiche essenziali di una data rete di strade ferrate o di un dato materiale rotabile.
Tuttavia nei casi in cui cotali modificazioni dovessero apparire particolarmente desiderabili in ragione dell’intensità del traffico e dello sforzo d’adattamento relativamente piccolo, gli Stati contraenti interessati convengono di comunicarsi senza ritardo le proposte relative a cotali modificazioni e di esaminarle all’amichevole.
Allo scopo di facilitare il reciproco impiego del materiale rotabile, gli Stati contraenti favoriranno la conclusione di Convenzioni relative alla unità tecnica delle strade ferrate3, specialmente per ciò che riguarda la costruzione e le condizioni di manutenzione del materiale rotabile, come pure il carico dei carri, nel modo che torni più confacente al buon funzionamento del traffico internazionale.
Allo scopo di conferire al traffico internazionale le facilità e la sicurezza desiderabili, dette Convenzioni potranno, specialmente per quanto si riferisce a gruppi di territori contigui, proporsi il ragguagliamento delle condizioni di costruzione e degli impianti tecnici delle strade ferrate.
Speciali Convenzioni potranno prevedere un’assistenza in fatto di materiale di trazione, nei casi in cui il traffico internazionale lo giustificasse, un’assistenza in fatto di combustibile e di energia elettrica.
Speciali Convenzioni potranno stabilire che il materiale rotabile di un’amministrazione, incluso il materiale di trazione, come pure tutti gli oggetti mobili di qualsiasi natura ad essa appartenenti e compresi in questo materiale, non potranno esser oggetto di sequestro, fuori del territorio dello Stato da cui dipende l’amministrazione proprietaria, se non in virtù d’una sentenza emanante dall’autorità giudiziaria di questo Stato.
L’impiego e la circolazione, nel traffico internazionale, di carri di privati o di organismi che non siano le amministrazioni ferroviarie, saranno oggetto di particolari convenzioni.
Nell’interesse dei traffico internazionale gli Stati contraenti cercheranno di facilitare, in tutta la misura ragionevolmente permessa dalle circostanze, la stipulazione di accordi intesi a permettere l’uso di un contratto unico, che comprenda la totalità del trasporto: questi accordi procureranno di conseguire la massima uniformità raggiungibile nelle condizioni riguardanti l’esecuzione del contratto diretto da parte di ciascuna delle amministrazioni partecipanti al trasporto.
In mancanza di un contratto di trasporto unico, saranno concesse delle facilitazioni ragionevoli per l’esecuzione, in base a contratti successivi, dei trasporti che comprendono le strade ferrate di due o più Stati contraenti.
Le principali disposizioni da prevedere nelle Convenzioni speciali relative al contratto unico di trasporto di viaggiatori e di bagagli sono le seguenti:
Le principali disposizioni da prevedersi nelle Convenzioni particolari relative al contratto unico per il trasporto delle mercanzie sono le seguenti:
Le tariffe vigenti in conformità della legge nazionale e debitamente pubblicate prima di essere messe in vigore, determinano:
per ciò che riguarda i viaggiatori ed i bagagli: i prezzi di trasporto comprese, se occorra, le spese accessorie, nonché le condizioni in cui sono applicati;
per ciò che concerne le merci, i prezzi di trasporto, comprese le spese accessorie, quindi la classificazione delle merci alle quali sono applicati questi prezzi, e le condizioni alle quali è subordinata tale applicazione.
La strada ferrata non può ricusare a un dato trasporto la relativa tariffa quando siano adempiute le condizioni inerenti ad essa.
Nel traffico internazionale non potrà essere riscossa per un dato trasporto alcuna altra somma oltre a quella stabilita nel prezzo di tariffa, salvo che si tratti dell’equa retribuzione di prestazioni non comprese tra quelle per cui è già stato previsto nelle tariffe un dato prezzo.
Gli Stati contraenti, riconoscendo la necessità di lasciare alle tariffe in generale l’elasticità necessaria perché possano adattarsi il più esattamente possibile ai complessi bisogni del commercio e della concorrenza commerciale, intendono mantenere intatta la libertà della loro tassazione, giusta i principi ammessi dalla loro propria legislazione, pur vegliando a che questa libertà non si eserciti abusivamente per rispetto al traffico internazionale.
Essi si impegnano ad applicare al traffico internazionale delle tariffe ragionevoli, tanto per le loro aliquote, quanto per le loro condizioni di applicazione, vietandosi ogni distinzione che rivesta un carattere di malevolenza verso gli altri Stati contraenti, i loro sudditi o le loro navi.4
Queste disposizioni non costituiscono un ostacolo a che si stabiliscano fra le strade ferrate e la navigazione delle tariffe comuni, che rispettino i principî fissati dai capoversi precedenti.
Il beneficio delle disposizioni dell’art. 20 non va limitato ai trasporti retti da un contratto unico. Esso va parimente esteso ai trasporti che importano una serie di percorsi per strada ferrata, per mare o per qualsivoglia altra via, attraverso il territorio di più Stati contraenti e retti da contratti distinti, purché siano adempiute le condizioni seguenti:
ogni contratto successivo dovrà menzionare la provenienza iniziale e la destinazione finale dei trasporto: la merce deve, per tutta quanta la durata del tragitto totale, rimanere sotto la vigilanza dei trasportatori ed essere trasmessa da ciascuno d’essi al seguente senza intermediari e senza ritardo, salvo il tempo necessario per il compimento delle operazioni di trasmissione, delle formalità amministrative, di dogana, di dazio comunale, di polizia, ecc.
Le disposizioni dell’art. 20 sono ancora applicabili, tanto nel traffico nazionale quanto in quello internazionale, alle merci soggiornanti in un porto, indipendentemente dalla bandiera sotto la quale esse sono state importate o saranno esportate.
Gli Stati contraenti si sforzeranno di promuovere la fissazione di tariffe internazionali, tenendo conto di tutti quei bisogni del traffico internazionale ai quali si può ragionevolmente soddisfare. Essi faciliteranno l’adozione di tutti quei provvedimenti che avranno per effetto, anche prescindendo dalle tariffe internazionali, di rendere possibile il calcolo rapido delle spese di trasporto per le più importanti correnti del traffico.
Gli Stati contraenti si sforzeranno d’ottenere l’unificazione del modo di presentazione delle tariffe tanto internazionali che nazionali, specialmente per quanto riguarda i gruppi di territori contigui, allo scopo di rendere più agevole l’applicazione di dette tariffe al traffico internazionale.
Gli accordi d’ordine finanziario fra le amministrazioni di strade ferrate, dovranno potersi prestare ad un funzionamento abbastanza efficace da non produrre alcun intralcio nell’esecuzione dei traffico internazionale ed, in particolare, nell’applicazione del contratto unico di trasporto.
Per quanto concerne gli introiti delle strade ferrate, le disposizioni da prevedere in detti accordi sono precipuamente le seguenti:
Per quanto concerne le somme che la strada ferrata avrà pagate a’ suoi utenti, le disposizioni da prevedere negli accordi fra amministrazioni di strade ferrate sono precipuamente le seguenti:
Qualora dovessero sorgere delle difficoltà risultanti dalla situazione dei cambi e tali da costituire un serio ostacolo allo svolgimento del traffico internazionale, saranno presi speciali provvedimenti per ridurre al minimo simili inconvenienti.
Ogni amministrazione di strade ferrate esposta al rischio di subire, nel rendimento dei conti, delle perdite notevoli causate dalle variazioni dei cambi, potrà premunirsi contro tale eventualità, riscotendo un premio che verrà fissato a un saggio ragionevole, in relazione col rischio ch’essa corre. Gli accordi conclusi fra amministrazioni di strade ferrate, potranno prevedere dei saggi di cambio fissi, periodicamente rivedibili.
Saranno presi dei provvedimenti per impedire, nella misura del possibile, tutte le speculazioni abusive che potessero essere fatte da mediatori nelle operazioni risultanti dalla situazione dei cambi.
A titolo eccezionale, e per un tempo limitato allo stretto necessario, sarà lecito derogare alle disposizioni del presente Statuto, mediante i provvedimenti particolari o generali che ciascuno degli Stati contraenti fosse obbligato a prendere in caso di avvenimenti gravi che toccassero la sicurezza dello Stato o gli interessi vitali dei paese, rimanendo tuttavia inteso che i principi stabiliti in questo Statuto dovranno essere osservati sempre entro i limiti del possibile.
Nessuno degli Stati contraenti sarà tenuto dal presente Statuto ad assicurare il transito dei viaggiatori a cui fosse vietato l’ingresso nei suoi territori, o delle merci di cui fosse proibita l’importazione, sia per ragioni di salute o di sicurezza pubbliche, sia per precauzione contro le malattie degli animali o dei vegetali. Per ciò che concerne i trasporti che non siano semplici trasporti in transito, nessuno Stato contraente potrà essere tenuto dal presente Statuto ad assicurare il trasporto dei viaggiatori a cui fosse vietato l’ingresso sui suoi territori o delle merci la cui importazione od esportazione fosse vietata in virtù delle leggi nazionali.
Ogni Stato contraente avrà il diritto di prendere, da una parte, le misure di precauzione necessarie relative al trasporto di mercanzie pericolose o simili, rimanendo inteso che dette misure non debbano aver per effetto di creare distinzioni contrarie ai principi del presente Statuto, dall’altra parte le misure di polizia generali, compresa la polizia degli emigranti.
Il presente Statuto non potrà inoltre toccare menomamente quei provvedimenti che uno Stato contraente qualsiasi è o potrà essere indotto a prendere per conformarsi a Convenzioni internazionali generali alle quali abbia già aderito o che potessero venir concluse ulteriormente, specie quelle stipulate sotto gli auspici della Società delle Nazioni, relativamente al transito, all’esportazione o all’importazione di una categoria particolare di merci, come sarebbero l’oppio o altre droghe nocive, e le armi o il prodotto di pesche, oppure Convenzioni generali che avessero per oggetto di prevenire le infrazioni ai diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica, o che si riferissero ai marchi falsi, alle false indicazioni d’origine o ad altri metodi del cominercio sleale.
Il presente Statuto, per il fatto delle presenti stipulazioni non impone a nessuno degli Stati contraenti un nuovo obbligo di facilitare il trasporto dei sudditi di uno Stato non contraente o dei loro bagagli, né di merci, vetture o carri il cui Stato di provenienza o di destinazione non sia tra i contraenti.
Il presente Statuto non stabilisce i diritti e i doveri dei belligeranti o dei neutri in tempo di guerra. Cionondimeno esso sussisterà in tempo di guerra nella misura compatibile con questi diritti e con questi doveri.
Il presente Statuto non implica menomamente l’abolizione di agevolezze maggiori di quelle risultanti dalle sue disposizioni e che fossero state accordate, in condizioni compatibili con i suoi principi, al traffico internazionale per strada ferrata. Esso non implica nemmeno il divieto di accordarne di simili in avvenire.
In conformità dell’art. 23, lett. e, del Patto della Società delle Nazioni5, ogni Stato contraente che potrà validamente invocare contro l’applicazione di una disposizione qualsiasi del presente Statuto, su tutto il suo territorio o su parte di esso, una grave situazione economica risultante dalle devastazioni commesse sul suo suolo durante la guerra del 1914–1918, sarà temporaneamente dispensato dagli obblighi risultanti da detta disposizione, rimanendo inteso che i principî del presente Statuto dovranno essere osservati nella maggior misura possibile.
Qualora l’interpretazione o l’applicazione del presente Statuto dovessero far nascere fra due o più Stati contraenti una contestazione che non si potesse comporre, sia direttamente fra le Parti, sia con altri modi di composizione amichevole, i contendenti, prima di ricorrere a una procedura arbitrale o a una liquidazione giudiziaria, potranno sottoporre la loro vertenza, per parere consultivo, all’organo che fosse stato istituito dalla Società delle Nazioni in qualità di organo consulente e tecnico dei Membri della Società per ciò che concerne le comunicazioni ed il transito. Se il caso fosse urgente, un parere provvisorio potrà raccomandare tutte le misure provvisionali destinate particolarmente a ridare al traffico internazionale quelle agevolezze di cui godeva prima dell’atto o del fatto che ha cagionato la vertenza.
Qualora la vertenza non potesse venir composta per mezzo di una delle procedure indicate nel capoverso precedente, gli Stati contraenti la sottoporranno ad un arbitrato, salvo che non abbiano risolto o non risolvano, in virtù di un accordo tra le Parti, di sottoporla alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale6.
Qualora la vertenza dovesse esser sottoposta alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale7, si statuirà nelle condizioni fissate all’art. 27 dello Statuto della Corte8.
In caso d’arbitrato, e salvo che le Parti non decidano altrimenti, ogni Parte designerà un arbitro e il terzo membro dei Tribunale arbitrale sarà scelto dagli arbitri o, se questi ultimi non dovessero giungere ad un accordo, verrà nominato dal Consiglio della Società delle Nazioni che lo sceglierà dalla lista degli assessori per gli affari delle comunicazioni e del transito menzionati all’art. 27 dello Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale3), in quest’ultimo caso, il terzo membro verrà designato giusta le disposizioni dell’art. 4, penultimo capoverso dell’art. 5, cpv. 1, del Patto della Società9.
Il Tribunale arbitrale giudicherà sulla base del compromesso stabilito di comune accordo dalle parti. Qualora queste non riuscissero ad accordarsi, il Tribunale arbitrale stabilirà all’unanimità il compromesso, previo esame delle pretese formulate dalle Parti. Quando non fosse dato di ottenere l’unanimità, la cosa sarà affidata al Consiglio della Società il quale deciderà secondo le condizioni previste al capoverso precedente. Il Tribunale arbitrale fisserà la procedura nei casi in cui ciò non fosse stato fatto nel compromesso.
Durante la procedura d’arbitrato, e salve disposizioni contrarie nel compromesso, le Parti si impegnano a portar davanti alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale10ogni questione di diritto internazionale, o qualsiasi questione di interpretazione giuridica dello Statuto che, a domanda di una Parte, il Tribunale arbitrale ritenesse di dover risolvere prima di passare alla composizione della vertenza.
Gli Stati contraenti, allo scopo di permettere l’esecuzione delle disposizioni del presente Statuto, faciliteranno la conclusione di convenzioni particolari, quando le convenzioni esistenti dovessero rivelarsi insufficienti a tale scopo.
Le disposizioni del presente Statuto potranno essere estese, mediante convenzioni particolari, ad imprese di trasporto per una via che non sia la strada ferrata, specialmente in quanto queste imprese intervengano per completare un trasporto per strada ferrata.
Queste imprese saranno allora assoggettate a tutti gli obblighi e investite di tutti i diritti che il presente Statuto riconosce alle strade ferrate.
Tuttavia le convenzioni particolari previste nel primo capoverso potranno ammettere tutte quelle derogazioni al presente Statuto che risultassero dai differenti modi di trasporto. E segnatamente, per ciò che concerne il contratto applicabile a un trasporto internazionale per strada ferrata e per via marittima, dette derogazioni potranno prevedere l’applicazione del diritto marittimo al percorso compiuto sul mare.
Dove non fosse possibile applicare le convenzioni particolari previste all’art. 38, saranno concesse ragionevoli facilitazioni al movimento delle correnti di trasporto che si servono della strada ferrata e di una via diversa, come, per esempio, quella marittima.
Gli Stati contraenti si impegnano ad apportare a quelle convenzioni esistenti che contravvenissero alle disposizioni del presente Statuto, non appena le circostanze lo permettano o almeno al momento della scadenza di dette convenzioni, tutte quelle modificazioni capaci di armonizzarle con lo Statuto e che fossero permesse dalle condizioni geografiche, economiche o tecniche dei paesi o delle regioni che formano l’oggetto di dette convenzioni.
Restando impregiudicata l’applicazione dell’art. 24 del Patto della Società delle Nazioni11tutti gli uffici e tutti i servizi istituiti o da istituirsi in virtù di Convenzioni internazionali intese a facilitare fra gli Stati il regolamento delle questioni relative al trasporto per strada ferrata, saranno considerati come informati al medesimo spirito che gli organi della Società delle Nazioni, e come integranti nel loro campo speciale, agli effetti della esecuzione della presente Convenzione, l’azione degli organi della Società e per conseguenza essi scambieranno coi servizi competenti di questa tutte le informazioni utili concernenti l’esercizio della loro missione di cooperazione internazionale.
Gli Stati contraenti prenderanno tutti i provvedimenti necessari perché siano comunicate alla Società delle Nazioni tutte le informazioni atte a permettere agli organismi della Società l’esercizio delle loro incombenze relative all’applicazione della presente Convenzione.
Resta inteso che il presente Statuto non deve essere interpretato nel senso che abbia comecchessia da regolare i diritti e gli obblighi reciproci dei territori facenti parte o posti sotto la protezione di un medesimo Stato sovrano, essendo indifferente che detti territori, considerati individualmente, siano o no Stati contraenti.
Nessuna delle disposizioni contenute negli articoli precedenti potrà essere interpretata nel senso che tocchi comecchessia i diritti e gli obblighi di uno Stato contraente nella sua qualità di membro della Società delle Nazioni.
Al momento di firmare la Convenzione sul regime internazionale delle strade ferrate conclusa in data d’oggi, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:
(Seguono le firme)
RU 44 777 ↩
Vedi anche il Prot. di firma pubblicato qui appresso. ↩
Vedi le disposizioni sull’unità tecnica delle ferrovie nell’O del 16 dic. 1938 (RS 742.141.3 ). ↩
Vedi anche il Prot. di firma pubblicato qui appresso. ↩
L’art. 23, lett. e, del Patto della Società delle Nazioni aveva il seguente tenore: «In conformità e nei limiti delle Convenzioni internazionali vigenti e che saranno conchiuse in seguito, i Membri della Società: … e) prenderanno provvedimenti per assicurare e mantenere la libertà di comunicazioni e di transito, e un equo trattamento al commercio di tutti i Membri della Società; saranno tenute presenti, a questo riguardo, le speciali necessità delle regioni devastate dalla guerra 1914–1918». ↩
La Corte Permanente di Giustizia Internazionale è stata sciolta con Risoluzione 18 aprile 1946 dell’Assemblea della Società delle Nazioni (FF 1946 II 1227 ediz. ted. 1186 ediz. franc.) e sostituita dalla Corte Internazionale di Giustizia (RS 0.193.50 ). ↩
Vedi la nota all’art. 35. ↩
A questo articolo corrispondono gli art. 26 e 27 dello Statuto del 26 giu. 1945 della nuova Corte Internazionale di Giustizia (RS 0.193.501 ). ↩
L’art. 4, penultimo capoverso, e l’art. 5, cpv. 1, del Patto della Società delle Nazioni avevano il seguente tenore: Art. 4, penultimo capoverso: «Ogni Membro della Società che non sia rappresentato nel Consiglio sarà invitato a mandare un rappresentante che partecipi alle adunanze, durante la trattazione degli affari che specialmente lo riguardano.» Art. 5, cpv. 1: «Eccettuati i casi in cui sia espressamente disposto in modo diverso nel presente Patto, o dalle clausole di questo Trattato (trattasi del Trattato di Versaglia) le deliberazioni dell’Assemblea o del Consiglio richiederanno l’approvazione di tutti i Membri della Società rappresentati nell’adunanza.» ↩
Vedi la nota all’art. 35. ↩
L’art. 24 del Patto della Società delle Nazioni aveva il seguente tenore: «Tutti gli uffici internazionali già istituiti per mezzo di trattati generali saranno posti sotto la direzione della Società, se le Parti contraenti vi consentano. Tutti gli uffici internazionali della stessa specie e tutte le commissioni che saranno istituite in seguito per il regolamento di materie di interesse internazionale, saranno posti sotto la direzione della Società. In ogni materia di interesse internazionale regolata da convenzioni generali, che non sia però stata posta sotto la direzione di uffici o commissioni internazionali, il Segretariato della Società provvederà, coll’autorizzazione del Consiglio e conformemente al desiderio delle Parti, a raccogliere e distribuire ogni elemento utile di informazione, e presterà ogni altra assistenza necessaria o desiderabile. Il Consiglio potrà inscrivere tra le spese del Segretariato quelle relative a qualunque ufficio o commissione posti sotto la direzione della Società». ↩
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