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0.741.751.4•Scambio di note del 22 dicembre 1995/19 febbraio 1996 tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente la riscossione di una tassa sul traffico pesante e di una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali
0.741.751.4Bilateral International Treaty19 feb 1996
Entrato in vigore il 19 febbraio 1996
(Stato 1° ottobre 2019)
Traduzione
| Dipartimento federale | Berna, 22 dicembre 1995 |
|---|---|
| degli affari esteri | |
| All’Ambasciata | |
| del Principato del Liechtenstein | |
| Berna |
Il Dipartimento federale degli affari esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein e,
in vista dell’esecuzione in Svizzera dei decreti federali del 18 giugno 19931concernenti la proroga della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali e la proroga della tassa sul traffico pesante nonché delle relative ordinanze2,
considerando che non esiste un confine doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein e, pertanto, controlli doganali al confine,
desiderosi di evitare, per quanto possibile, intralci alla circolazione stradale e di poter riscuotere le tasse anche sul territorio del Principato del Liechtenstein,
in nome del Consiglio federale svizzero si onora di proporre all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein le seguenti disposizioni:
Il Dipartimento degli affari esteri sarà grato all’Ambasciata se volesse confermare l’approvazione del Governo del Principato su quanto precede. In tal caso, la presente nota e quella di risposta dell’Ambasciata costituiranno un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore alla data della risposta e sarà applicato retroattivamente dal 1° gennaio 1995. Esso sostituirà lo scambio di note del 6 e 19 dicembre 19845. L’accordo può essere denunciato in ogni momento e decade tre mesi dopo la ricezione della denuncia.
Il Dipartimento coglie l’occasione per esprimere all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein l’espressione della sua alta considerazione.
| Ambasciata | Berna, 19 febbraio 1996 |
|---|---|
| del Principato del Liechtenstein | |
| Dipartimento federale | |
| degli affari esteri | |
| Berna |
L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein presenta i suoi complimenti al Dipartimento federale degli affari esteri e si pregia dichiarare ricevuta la nota del 22 dicembre 1995 con la quale il Dipartimento comunica all’Ambasciata, all’attenzione del Governo del Principato, la nota svizzera relativa alla tassa sul traffico pesante e al contrassegno autostradale parafata dall’Ambasciatore Mathias Krafft.
Il Governo del Principato del Liechtenstein ha deciso di approvare la regolamentazione sulla riscossione di una tassa sul traffico pesante e di una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali. Pertanto, la regolamentazione rinnovata mediante scambio di note entra in vigore alla data della presente risposta dell’Ambasciata del Principato del Liechtenstein e sarà applicata retroattivamente dal 1° gennaio 1995.
L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein coglie l’occasione per rinnovare al Dipartimento federale degli affari esteri l’espressione della sua alta considerazione.
[RU 1994 109610981099] ↩
[RU 1994 2518, 1995 4425.RU 2011 4111art. 10]. Vedi ora l’O del 24 ago. 2011 sul contrassegno stradale (RS 741.711 ). ↩
Nuova denominazione giusta la comunicazione del Principato del Liechtenstein del 13 dic. 2020, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2020 143). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo. ↩
[RU 1994 2509, 1995 4425all. 1 n. II 12, 1998 art. 1 n. 19, 1999 17503585.RU 2000 98art. 24 cpv. 2] ↩
[RU 1985 146, 1986 901] ↩
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