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0.741.619.741•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica socialista di Cecoslovacchia concernente i trasporti internazionali di persone e di merci su strada
0.741.619.741Bilateral International Treaty15 gen 1976
Conchiuso il 17 dicembre 1975
Entrato in vigore con scambio di note il 15 gennaio 1976
(Stato 22 agosto 2000)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica socialista di Cecoslovacchia,
animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e di merci tra i due Paesi e in transito per il loro territorio,
hanno convenuto quanto segue:
Le disposizioni del presente accordo sono applicabili ai trasporti di persone e di merci su strada eseguiti da imprese di trasporto in conto proprio o per conto di terzi, in provenienza o a destinazione del territorio di una delle Parti contraenti o attraverso questi territori, a mezzo di veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.
Nessuna disposizione del presente accordo consente ai vettori di trasportare sul territorio dell’altra Parte contraente altre persone all’infuori di quelle per le quali la corsa è eseguita o di trasportare merci da un punto a un altro del territorio dell’altra Parte. Sono eccettuati i trasporti di materiale importato temporaneamente per esposizioni o altre manifestazioni temporanee.
Salvo contraria disposizione del presente accordo, il diritto vigente di una Parte contraente è applicabile sul suo territorio ai vettori e ai conducenti di veicoli dell’altra Parte contraente.
Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente le autorità incaricate dell’applicazione del presente accordo. Queste autorità trattano direttamente.
Sarà designata una commissione mista, composta di rappresentanti degli organi competenti delle due parti, per esaminare questioni riguardanti l’applicazione del presente accordo.
In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro Governi rispettivi hanno firmato il presente accordo.Fatto a Praga, il 17 dicembre 1975 in due esemplari nelle lingue tedesca e cecoslovacca, i due testi facendo parimente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica socialista di Cecoslovacchia: |
|---|---|
| J.-D. Grandjean | V. Blazek |
Le Delegazioni della Confederazione Svizzera e della Repubblica socialista di Cecoslovacchia si sono riunite a Praga dal 9 all’11 luglio 1969 e a Berna dal 28 novembre al 1° dicembre 1972 per discutere un accordo tra i due Paesi concernente i trasporti internazionali di persone e di merci su strada. Esse hanno convenuto quanto segue per quanto attiene all’applicazione dell’accordo:
Per i trasporti non contemplati nell’articolo 3 cifra 1 è necessario ottenere un’autorizzazione o una concessione dell’autorità competente dell’altra Parte contraente. Per il rilascio di tali documenti sono riscossi emolumenti e tasse secondo il diritto nazionale. Le domande d’autorizzazione e di concessione devono essere presentate almeno due mesi prima della data d’effettuazione della corsa.
Le autorizzazioni o concessioni devono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibite a richiesta degli organi di controllo.
L’autorità che rilascia l’autorizzazione o la concessione ne informerà l’autorità competente dell’altra Parte contraente inviandole copia dei documenti rilasciati.
Le autorizzazioni di trasporto sono rilasciate dall’autorità competente della Parte contraente presso la quale il veicolo è immatricolato. Le autorità competenti delle Parti contraenti si trasmetteranno vicendevolmente, e a titolo gratuito, il fabbisogno d’autorizzazioni.
Le autorizzazioni devono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibite a richiesta degli organi di controllo.
Esistono due generi d’autorizzazione:
l. Applicazione del diritto nazionale (art. 6)
Le Parti contraenti prendono atto che l’articolo 6 si estende in particolare alla legislazione sui trasporti stradali, sulla circolazione stradale, su i pesi e le dimensioni dei veicoli e sulla durata del lavoro, del riposo e del servizio al volante dei conducenti.
Sono autorità competenti:
– per la Confederazione Svizzera: il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie,
Ufficio dei trasporti, CH-3003 Berna (telex 33179 eav ch2, tel. 031/61 41 11),
– per la Repubblica socialista di Cecoslovacchia: FEDERÁLNÎ MINISTERSTVO DOPRAVY, Na prikope 33, Praga 1
(telegrafo DOMINI PRAHA, tel. 2122).
In materia di pesi e dimensioni dei veicoli stradali, ognuna delle Parti contraenti si impegna a non sottoporre i veicoli immatricolati presso l’altra Parte contraente a condizioni più severe di quelle applicate ai veicoli immatricolati nel suo territorio.
In caso di avaria dei veicolo, l’autorizzazione rilasciata per lo stesso è valevole per il veicolo di sostituzione destinato a continuare il trasporto.
La legislazione svizzera in vigore non sottopone ad alcuna imposta di trasporto o di circolazione i vettori che effettuano in Svizzera trasporti disciplinati dalle disposizioni dell’accordo, mediante veicoli immatricolati in Cecoslovacchia. A titolo di reciprocità la CSSR accorda la stessa esenzione fiscale ai vettori svizzeri che effettuano sul territorio della CSSR trasporti disciplinati dalle disposizioni dell’accordo, mediante veicoli immatricolati in Svizzera.
Sono riservate le tasse di concessione, le tasse per autorizzazioni riguardanti pesi e dimensioni superiori alle norme, i pedaggi per l’uso di strade, ponti, gallerie, nonché le tasse di parcheggio.
I versamenti da effettuare nell’ambito dell’accordo saranno fatti in valuta libera.
Praga, 17 dicembre 1975
| Per la Parte contraente svizzera: | Per la Parte contraente cecoslovacca: |
|---|---|
| J.-D. Grandjean | V. Blazek |
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