Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Svezia concernente i trasporti internazionali su strada

0.741.619.714Bilateral International Treaty22 apr 1974

Conchiuso il 12 dicembre 1973
Entrato in vigore con scambio di note il 22 aprile 1974

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Regno di Svezia,

animati dal desiderio di facilitare i trasporti stradali di persone e di merci tra i due Paesi, come pure in transito sul loro territorio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d’applicazione

I disposti del presente accordo s’applicano ai trasporti di persone e di merci, in provenienza dal o a destinazione del territorio di una delle Parti contraenti o in transito su questo territorio, eseguiti con autoveicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte.

Art. 2 Definizioni
  1. Il termine «vettore» designa una persona giuridica o fisica che, sia in Svizzera, sia in Svezia, ha il diritto d’eseguire trasporti di persone o di merci su strada, conformemente alle disposizioni vigenti nel suo Paese.
  2. Il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica e, occorrendo, il suo rimorchio o semirimorchio, adibiti al trasporto
  1. di oltre 8 persone sedute, non compreso il conducente;
  2. di merci.
Art. 3 Trasporti di persone
  1. I trasporti di persone, se adempiono le seguenti condizioni, sono esonerati da autorizzazione o concessione:
  2. trasporto delle stesse persone con lo stesso veicolo nel corso di un viaggio che ha inizio e termina nel Paese d’immatricolazione del veicolo, a condizione che nessuna persona salga o scenda lungo il percorso o alle fermate fuori di detto Paese (circuito a porte chiuse);
  3. trasporto di un gruppo di persone da una località del Paese d’immatricolazione del veicolo a destinazione dell’altro Stato, o in transito verso un Paese terzo, a condizione tuttavia che il veicolo rientri vuoto nel Paese d’immatricolazione.

2. I trasporti diversi da quelli contemplati nel numero 1 sono soggetti ad autorizzazione o concessione, secondo il diritto nazionale delle Parti contraenti.

Art. 4 Trasporti di merci
  1. Qualsiasi vettore di una Parte ha il diritto d’importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dell’altra Parte, allo scopo di trasportare delle merci:
    1. tra qualunque luogo del territorio di una Parte e qualsiasi altro luogo del territorio dell’altra Parte; o
    2. in transito sul territorio dell’altra Parte; o
    3. in partenza dal territorio dell’altra Parte a destinazione di un Paese terzo o in provenienza da un Paese terzo, verso il territorio dell’altra Parte.
  2. I vettori di una Parte possono eseguire i trasporti contemplati nel numero 1c) soltanto sulla base di un’autorizzazione speciale rilasciata dall’altra Parte.
Art. 5 Applicazione della legislazione nazionale

I vettori e i conducenti dei veicoli di una parte devono rispettare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti dell’altra Parte, quando circolano sul territorio di quest’ultima, riguardo a tutte le materie non disciplinate dal presente accordo.

Art. 6 Divieto di trasporti interni

Nessuna disposizione del presente accordo autorizza un vettore di una Parte ad eseguire dei trasporti interni di persone e di merci, esclusivamente sul territorio dell’altra Parte.

Art. 7 Ordinamento fiscale

I vettori che effettuano dei trasporti previsti dal presente accordo sono esonerati, per i trasporti eseguiti sul territorio dell’altra Parte, dalle imposte e dalle tasse ivi in vigore, alle condizioni stabilite dal protocollo contemplato nell’articolo 9 del presente accordo.

Art. 8 Infrazioni
  1. Le autorità competenti delle Parti vigilano affinché i vettori rispettino le disposizioni del presente accordo.
  2. 1 vettori che, sul territorio dell’altra Parte hanno commesso un’infrazione alle disposizioni del presente accordo o a leggi e regolamenti vigenti sul detto territorio e in rapporto ai trasporti stradali e alla circolazione stradale, possono, senza pregiudizio delle disposizioni legali applicabili nel Paese ove è stata commessa l’infrazione, essere oggetto, a richiesta delle autorità competenti di detto Paese, delle misure seguenti che verranno applicate dalle autorità del Paese d’immatricolazione del veicolo:
    1. avvertimento;
    2. revoca temporanea, parziale o definitiva, del diritto d’eseguire trasporti sul territorio della Parte in cui avvenne l’infrazione.
  3. Le autorità competenti di una Parte informano le autorità competenti dell’altra Parte circa la sanzione applicata.
Art. 9 Modalità d’applicazione

Le autorità competenti delle Parti stabiliscono di comune intesa le modalità d’applicazione del presente accordo, mediante un protocollo2redatto contemporaneamente all’accordo stesso.

Art. 10 Commissione mista

A richiesta dell’autorità competente di una Parte sarà convocata una commissione mista, composta di rappresentanti delle due autorità e incaricata di trattare le questioni derivanti dall’applicazione del presente accordo; detta commissione è competente per modificare il protocollo menzionato nell’articolo 9.

Art. 11 Entrata in vigore e durata di validità

Il presente accordo entrerà in vigore non appena le Parti contraenti si saranno notificate l’adempimento delle loro formalità costituzionali concernenti la sua entrata in vigore.

L’accordo è concluso per un periodo indeterminato; ogni Parte contraente potrà disdirlo per la fine di un anno civile con un preavviso scritto di almeno tre mesi.

In fede di che, i plenipotenziari debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.Fatto a Berna, il 12 dicembre 1973 nelle lingue francese e svedese, i due testi facendo ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Per il Governo
del Regno di Svezia:
GiorgettiBertil Voss

Footnotes

  1. Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. Non pubblicato nella RU. Può essere consultato presso l’Ufficio federale dei trasporti.

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